Rigetto
Sentenza 28 aprile 2025
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- 1. Concessioni demaniali marittime, nessuna “insistenza” per il soggetto uscenteAccesso limitatoAntonino Mazza Laboccetta · https://www.altalex.com/ · 9 maggio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 28/04/2025, n. 3566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3566 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03566/2025REG.PROV.COLL.
N. 09272/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9272 del 2024, proposto dalla
Società Turistica Argentario S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Righi ed Ettore Nesi e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia del Demanio e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Comune di Monte Argentario (GR), non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta, n. 520/2024 del 29 aprile 2024, resa tra le parti, con cui è stato respinto il ricorso R.G. n. 913/2018.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste la documentazione e la memoria della difesa erariale;
Vista la memoria di replica dell’appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2025 il Cons. Pietro De Berardinis e udito per la società appellante l’avv. Ettore Nesi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe la Società Turistica Argentario S.r.l. (d’ora in avanti anche solo: Società) ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Toscana, Sez. IV, n. 530/2024 del 29 aprile 2024, chiedendone la riforma.
1.1. La sentenza gravata ha respinto il ricorso della Società inteso ad ottenere: a) l’annullamento degli ordini di introito emessi a suo carico dal Comune di Monte Argentario nelle date 26 aprile 2018 e 10 maggio 2018, per il pagamento, per l’anno 2018, dei canoni demaniali relativi alle licenze n. 12/2014 e n. 16/2017; b) l’accertamento della giusta misura del canone demaniale dovuto dal 2007 al 2017 per l’occupazione delle aree assentite in concessione alla ricorrente, se del caso previa disapplicazione degli ordini di introito per gli anni 2007-2017 relativi ai canoni per il godimento delle aree di cui, nel presente, alle licenze n. 12/2014 e n. 16/2017; c) la condanna della P.A. al rimborso delle somme corrisposte dalla ricorrente nel periodo 2007-2018 a titolo di canone demaniale per il godimento delle aree demaniali marittime di cui alle attuali licenze n. 12/2014 e n. 16/2017.
2. In sintesi, la Società, che gestisce dagli anni ’50 del Novecento un complesso turistico alberghiero realizzato in area demaniale nel Comune di Monte Argentario (GR), in località Caletta, ha contestato la rideterminazione dei canoni da corrispondere, operata dalla P.A. ai sensi della l. n. 296/2006 sul presupposto che il complesso alberghiero gestito dalla Società fosse stato incamerato dallo Stato e che quindi esso costituisse pertinenza di cui tenere conto nel calcolo dei predetti canoni. La ricorrente ha sostenuto, infatti, che le concessioni le sarebbero state rilasciate, dapprima dall’Amministrazione marittima e poi dal Comune, senza soluzione di continuità, cosicché non si sarebbe verificato alcun incameramento ex art. 49 cod. nav. del complesso alberghiero, il quale sarebbe rimasto in proprietà superficiaria della stessa Società. In secondo luogo ha lamentato l’illegittimità dell’applicazione della disciplina di cui all’art. 1, comma 251, della l. n. 296/2006 anche alle concessioni già in essere (come nella vicenda che la riguarda) e non solo alle concessioni rilasciate o rinnovate dopo la sua entrata in vigore, formulando sul punto istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. In subordine, ha dedotto la contrarietà dell’incameramento ex art. 49 cod. nav. rispetto ai principi eurounitari e costituzionali in materia di garanzia del diritto di proprietà.
2.1. Il T.A.R. ha disatteso tutte le doglianze della ricorrente, osservando anzitutto come la concessione demaniale marittima n. 12/2014 costituisca rinnovo, ad esito di una procedura ad evidenza pubblica, della concessione n. 54/2009, la quale a sua volta costituiva rinnovo di una concessione precedente, cosicché non è discutibile che l’incameramento del complesso alberghiero, rivendicato dalla P.A., si sia in effetti verificato in conseguenza di detti rinnovi, non qualificabili – come pretende la ricorrente – in termini di proroghe o rinnovi automatici ex lege . La concessione n. 54/2009, del resto, richiama espressamente il verbale di acquisizione del complesso turistico alberghiero al Demanio Marittimo, del 10 dicembre 1981, e il Testimoniale di Stato del 13 maggio 1981.
2.2. In secondo luogo, la sentenza ha affermato che i nuovi criteri di quantificazione dei canoni dettati dall’art. 1, comma 251, della l. n. 296/2006, che si applicano a partire dal 1° gennaio 2007, incidono anche sui rapporti in corso, senza che ciò comporti alcuna lesione del principio di affidamento, come rilevato dalla giurisprudenza, anche costituzionale (Corte cost., sentenza 22 ottobre 2010, n. 302) e senza contrastare con i principi del diritto eurounitario, con conseguenze infondatezza dell’istanza di rinvio pregiudiziale.
2.3. Da ultimo, il T.A.R. ha sottolineato la tardività e comunque l’infondatezza della censura volta a far valere il contrasto con il diritto eurounitario della disciplina dell’art. 49 cod. nav., comportante l’acquisizione dei beni del concessionario senza indennizzo. Da un lato, infatti, l’inciso “ salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione ”, contenuto nell’art. 49 cit., indica la possibilità per le parti di prevedere in tale atto un regime giuridico delle pertinenze demaniali marittime diverso dall’acquisizione gratuita; dall’altro, gli effetti dell’incameramento si sono realizzati sin dal 1981 e, quindi, si sono ormai consolidati nel tempo e non possono essere più contestati.
3. Nell’appello la Società ha contestato l’ iter logico-giuridico e le statuizioni della sentenza di prime cure, deducendo i seguenti motivi:
I) violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 49 cod. nav., nonché dell’art. 25 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione;
II) violazione degli artt. 2, 3, 41 e 97 Cost., dell’art. 1, comma 251, della l. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), degli artt. 29 e 49 cod. nav. e degli artt. 934 e 936 cod. civ., eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti;
III) violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 400/1993, conv. con l. n. 494/1993, come sostituito dall’art. 1, comma 251, della l. n. 296/2006, violazione degli artt. 49 e 56 del TFUE , violazione dei principi desumibili dal diritto dell’Unione in tema di legittimo affidamento e certezza del diritto, con istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’art. 1, comma 251, della l. n. 296/2006 per incompatibilità con gli artt. 43 e 49 del Trattato di Roma ed ora con gli artt. 49 e 56 del TFUE ;
IV) violazione degli artt. 2, 3, 41 e 97 Cost., nonché degli artt. 42 e 117 Cost. in relazione al Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. adottato il 20 marzo 1952;
V) ulteriore violazione dell’art. 1, comma 251, della l. n. 296/2006 (Finanziaria 2007).
3.1. In sintesi, con il primo motivo la Società ha lamentato che, diversamente da quanto divisato dal T.A.R., l’incameramento di diritto non opererebbe nemmeno nei casi in cui il rapporto concessorio sia stato rinnovato ai sensi dell’art. 37 cod. nav., poiché anche nei casi di rinnovo ex art. 37 cod. nav. varrebbe il principio che la proprietà superficiaria del concessionario non si estingue fino a quando costui conservi senza soluzione di continuità la disponibilità della superficie demaniale (dunque non si estingue qualora il titolo sia rinnovato in modo automatico e senza soluzione di continuità rispetto alla data di scadenza naturale della concessione). In altre parole, anche nel caso di rinnovo del titolo concessorio anteriore alla l. n. 88/2001 ci si troverebbe innanzi a un “rinnovo-vidimazione”, senza il venir meno del titolo originario, cosicché l’incameramento ex art. 49 cod. nav. non si applicherebbe: infatti, proprio l’art. 37 cod. nav., con il prevedere il c.d. diritto di insistenza, avrebbe garantito la continuità dei rapporti concessori, il rinnovo sine die delle concessioni in essere e la conservazione delle proprietà superficiaria in capo ai concessionari dei beni demaniali.
3.2. Con il secondo motivo l’appellante deduce che nel caso di specie l’incameramento sarebbe stato disposto in mancanza dei presupposti contemplati dall’art. 49 cod. nav., cosicché nell’oggetto della concessione demaniale marittima sarebbero stati compresi beni di proprietà del concessionario, con il corollario che il suddetto incameramento sarebbe privo di effetti, ovvero che gli effetti traslativi di esso sarebbero procrastinati al momento in cui la concessione verrà effettivamente a scadenza. E un discorso analogo andrebbe fatto per il Testimoniale di Stato, che, se redatto in difetto dei presupposti, sarebbe da ritenere tamquam non esset . Né potrebbe affermarsi che l’inefficacia dell’incameramento sia sanata dal fatto che la successiva concessione demaniale indichi tra i beni dello Stato anche i beni incamerati, come adombrato dal T.A.R. lì dove ha evidenziato che sia la concessione del 2009, sia quella del 2014 precisano di essere finalizzate al “ mantenimento di un bene [il complesso turistico alberghiero] di proprietà dello Stato ”.
3.3. Nel terzo motivo di gravame l’appellante si duole dell’errore in cui sarebbe incorso il T.A.R. nel disattendere la richiesta di rinvio pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia UE per il contrasto della disciplina di cui alla l. n. 296/2006 con i principi di derivazione eurounitaria in tema di rispetto del legittimo affidamento. Nel rigettare l’istanza il T.A.R. ha infatti richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 302/2010, ma il “giudicato costituzionale” di cui alla citata sentenza non osterebbe di per sé alla formulazione di quesiti pregiudiziali ai Giudici europei. Del resto, la decisione assunta dalla Corte costituzionale avrebbe preso le mosse dal presupposto che la novella del 2006 recasse una riforma generalizzata dei criteri di calcolo del canone, ma in realtà tale novella avrebbe inciso su un numero assai limitato di casi, trovando applicazione solo nelle ipotesi (come quella ora in esame) in cui le opere realizzate dal concessionario su area demaniale siano state acquisite ex art. 49 cod. nav. in epoca remota, senza che il privato abbia ritualmente avversato detta accessione. Non si tratterebbe, quindi, di una riforma economico-sociale, tale da legittimare una modifica in itinere della disciplina economica del rapporto concessorio in essere e da redistribuire sulla generalità dei concessionari il maggior gettito del canone. Sarebbero stati violati, oltre ai principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento (perché la Società ha subito un aumento abnorme della misura del canone rispetto sia al precedente regime, sia al regime applicabile agli imprenditori balneari non affidatari di c.d. pertinenze demaniali), anche i principi di proporzionalità e adeguatezza, tenuti presenti dalla c.d. direttiva Servizi (o Bolkestein ) ai “ considerando ” nn. 43, 54, 56 e 62: ciò, a causa della modifica nelle condizioni di equilibrio nella gestione delle concessioni cagionata dalla nuova disciplina di calcolo dei canoni (in analogia a quanto rilevato da questa Sezione con ordinanza n. 10261 del 21 novembre 2022, che ha rimesso alla Corte di Giustizia UE la questione del canone concessorio dovuto dagli esercenti di “ sale NG ”). La Società appellante ha quindi riproposto istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia della questione della compatibilità dell’art. 1, comma 251, della l. n. 296/2006 con il Trattato di Roma (artt. 43 e 49), oggi TFUE (artt. 49 e 56).
3.4. Ancora, nel quarto motivo di gravame la Società si duole della declaratoria da parte del giudice di prime cure dell’irricevibilità ed infondatezza del motivo di ricorso mediante cui aveva lamentato di aver subito l’ablazione di beni di sua proprietà senza indennizzo, in contrasto con il diritto interno e con quello eurounitario. In particolare, la Società afferma che, se è vero che i profili di (possibile) contrasto con il diritto unionale sono stati confutati dalla sentenza della Corte di Giustizia UE con la sentenza “ SIIB S.r.l. ” dell’11 luglio 2024, resterebbe fermo il contrasto – dedotto nel ricorso di primo grado – della disciplina di cui all’art. 49 cod. nav. con i principi costituzionali in tema di garanzia del diritto di proprietà ed essa avrebbe patito, nel caso di specie, un’ingiusta limitazione dei propri diritti dominicali e di difesa.
3.5. Da ultimo, con il quinto motivo di gravame l’appellante ha riproposto il motivo, rimasto assorbito in primo grado, mediante cui ha chiesto la rideterminazione dei canoni demaniali marittimi da essa dovuti per le annualità dal 2007 al 2018.
4. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio, depositando una memoria e documentazione e concludendo per la reiezione dell’appello, in ragione dell’infondatezza delle censure con esso dedotte.
4.1. Il Comune di Monte Argentario (GR), pur evocato, non si è costituito in giudizio.
4.2. La Società appellante ha depositato una memoria di replica, controdeducendo alle eccezioni delle Amministrazioni appellate e insistendo per l’accoglimento del gravame.
4.3. All’udienza del 4 marzo 2025 il Collegio, udito il difensore presente della Società appellante, ha trattenuto la causa in decisione.
5. L’appello è infondato.
5.1. Il Collegio ritiene di dare priorità logica al secondo motivo di appello, a mezzo del quale, come si è visto, la Società ha contestato che il complesso alberghiero sia stato acquisito al Demanio dello Stato ai sensi dell’art. 49 cod. nav.: in contrario, tuttavia, si osserva che tale acquisizione è un dato da considerare pacifico, come dimostrano in modo incontrovertibile il verbale di incameramento del 10 dicembre 1981, sottoscritto anche dall’amministratore (all’epoca) della Società Turistica Argentario, e l’annesso Testimoniale di Stato del 13 maggio 1981, il quale costituisce parte integrante del verbale stesso.
5.1.1. La suddetta acquisizione è confermata, inoltre, dalle seguenti concessioni demaniali rilasciate alla Società: a) la concessione n. 53/2009 del 29 dicembre 2009, avente a oggetto l’occupazione di “ un’area Demaniale Marittima della superficie di Mq. 2.767 situata nel Comune di Monte Argentario in località Caletta […] allo scopo di mantenere, uno specchio acqueo con scalo di alaggio, una scogliera di protezione, un moletto frangiflutti, ed un’area utilizzata per la posa di ombrelloni, sdraio, tiro a secco e deposito imbarcazioni dei propri clienti, il tutto asservito all’adiacente complesso turistico “La Caletta” (di proprietà dello stato) ”; b) la concessione n. 54/2009, di pari data, avente ad oggetto l’occupazione di “ un’area Demaniale Marittima della superficie di Mq. 1995,79 situata nel Comune di Monte Argentario in località Caletta […] allo scopo di mantenere, un complesso turistico alberghiero di proprietà dello stato denominato Hotel Caletta con annesso uno stabilimento balneare ”; c) la concessione n. 16/2017 del 6 giugno 2017, avente lo stesso oggetto di quella n. 53/2009; d) la concessione n. 12/2014 del 4 settembre 2014, la quale, assegnata all’esito di procedura competitiva, nelle sue premesse richiama il precedente rinnovo, con atto n. 54/2009, della concessione demaniale n. 8/2004, scaduta il 31 dicembre 2008, “ per il mantenimento di un complesso turistico alberghiero di proprietà dello stato denominato Hotel Caletta con annesso uno stabilimento balneare ”.
5.2. Nessuno degli atti ora elencati, che parlano tutti esplicitamente dell’incameramento da parte dello Stato del complesso immobiliare con destinazione alberghiera, risulta essere stato impugnato dalla Società, né questa risulta aver apposto riserve di alcun genere agli atti stessi. La stessa, pertanto, non può pretendere di rimettere in discussione con il presente contenzioso le clausole e statuizioni in essi contenuti, divenute ormai da tempo inoppugnabili.
5.3. La devoluzione, intervenuta da vari decenni, del complesso alberghiero al Demanio dello Stato è un dato di fatto di cui occorre tenere conto anche in sede di analisi delle altre censure dell’appellante, nella misura in cui anche queste si traducono nel “ tentativo di rimettere in discussione una situazione già inoppugnabilmente definita ”, giustamente stigmatizzato dal T.A.R., che l’ha disatteso.
6. Tornando a seguire l’ordine dei motivi indicato nell’appello e venendo, quindi, all’esame del primo motivo, lo stesso è palesemente infondato, poiché pretende di configurare le concessioni rilasciate nel tempo alla Società in termini di una serie di proroghe o di rinnovi automatici della concessione originaria del 1959 (al riguardo l’appello parla di una sorta di “ rinnovo-vidimazione ”), tali perciò da escludere l’effettivo verificarsi dell’incameramento ex art. 49 cod. nav.: ma questa pretesa, oltre a essere inammissibile perché volta a rimettere in discussione le clausole degli atti suindicati che hanno dato esplicitamente conto dell’avvenuto incameramento (v. supra ), si pone comunque in contrasto con il concreto svolgimento dei fatti, come desumibile dagli atti di causa. Dirimente è in proposito la circostanza, correttamente sottolineata dal T.A.R., che la concessione demaniale n. 12/2014 è stata rilasciata all’esito di una procedura competitiva (come si legge nelle premesse della concessione, in cui si menziona la pubblicazione dell’istanza e la mancata ricezione di domande concorrenti a seguito di detta pubblicazione), il che è manifestamente incompatibile con la tesi della mera “ vidimazione ” del rapporto concessorio sorto nell’anno 1959.
6.1. Sul punto non vale invocare in contrario la circostanza che nel caso di specie ci si trovi innanzi a un rapporto concessorio sorto anteriormente alla l. n. 88/2001, dunque nel vigore della disciplina di cui all’art. 37 cod. nav., che attribuiva al concessionario il “diritto di insistenza”, cioè una prelazione a conservare la titolarità della concessione alle medesime condizioni di quella appena cessata. Infatti, è d’uopo ricordare che “ l’art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009 ha previsto la soppressione del secondo comma dell’art. 37 cod. nav., nella parte in cui stabiliva la preferenza al concessionario uscente, proprio per evitare ogni diritto di insistenza a favore dello stesso concessionario uscente, avendo l’intervento normativo fatto seguito «alla procedura d’infrazione comunitaria n. 2008/4908, aperta nei confronti dello Stato italiano per il mancato adeguamento all’art. 12, comma 2, della direttiva n. 2006/123/CE, in virtù del quale è vietata qualsiasi forma di automatismo che favorisca il precedente concessionario alla scadenza del rapporto concessorio» (Corte cost., 124 febbraio 2017, n. 40) ” (C.d.S., Sez. VII, 11 febbraio 2025, n. 1128).
6.2. In definitiva, quantomeno per la concessione del 2014 attinente alla manutenzione del complesso alberghiero (ma a ben vedere anche per quella del 2009) deve escludersi, sulla base dei suindicati dati giuridici e fattuali, qualsiasi automatismo nel rinnovo della concessione in favore della Società: con il ché, viene meno qualsiasi presupposto per ipotizzare una conservazione della disponibilità dell’area demaniale senza soluzione di continuità da parte della concessionaria e, con essa, il permanere della proprietà superficiaria in capo alla stessa concessionaria (in contrasto, si ripete, con gli atti più sopra elencati).
7. Ancora, è privo di fondamento il terzo motivo d’appello, poiché la Corte costituzionale, con la nota sentenza n. 302 del 22 ottobre 2010, ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 251, della l. n. 296/2006, nella parte in cui ha determinato l’aumento dei canoni previsti per le concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, mettendo in evidenza come tale legge si applichi anche ai rapporti in corso e come ciò sia in linea di principio legittimo. Osserva al riguardo la Corte che nel nostro ordinamento non è precluso al Legislatore di emanare disposizioni che vadano a modificare in senso sfavorevole per i destinatari la disciplina dei rapporti di durata, anche qualora l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti, con il limite (oltre all’irretroattività in materia penale) che le suddette disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, andando a frustrare, con riguardo a situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, elemento fondamentale dello Stato di diritto (Corte cost., sentenze 7 maggio 2005, n. 264; 24 luglio 2009, n. 236). Orbene, nel caso dell’art. 1, comma 251, cit., la variazione dei criteri di calcolo dei canoni dovuti dai concessionari di beni del demanio marittimo non è frutto di una decisione legislativa improvvisa e arbitraria, ma si inserisce in una linea evolutiva della disciplina dell’utilizzazione dei beni demaniali volta ad avvicinare i valori di tali beni a quelli di mercato, con lo scopo, conforme agli artt. 3 e 97 Cost., di consentire allo Stato una maggiorazione delle entrate e di rendere i canoni più equilibrati rispetto a quelli pagati in favore di locatori privati (cfr. C.d.S., Sez. VI, 11 agosto 2020, n. 5008).
7.1. Sotto il profilo dei principi concorrenziali di matrice comunitaria, la sentenza n. 302/2010 cit. ha evidenziato come la nuova normativa, nel procurare un aumento degli introiti della P.A., avvicini la situazione dei concessionari pubblici ai soggetti che godono dei beni in virtù di rapporti di locazione con privati e quindi, lungi dal creare ostacoli al mercato, riequilibri le posizioni tra operatori. Su tale punto la Corte costituzionale osserva che non solo non vi è discriminazione tra gli utilizzatori di pertinenze demaniali marittime e i soggetti locatari di aree di proprietà privata, ma anzi “ l’intervenuto aumento dei canoni riduce l’ingiustificata posizione di vantaggio di chi possa, nel medesimo contesto territoriale, usufruire di concessioni demaniali rispetto a chi, invece, sia costretto a rivolgersi al mercato immobiliare ”: ciò, con l’avvertenza che il Legislatore ha tenuto conto del fatto che vi sono oneri gravanti sul concessionario che non pesano sui locatari privati, poiché l’art. 1, comma 251 cit. “ prevede un metodo di calcolo dei canoni che non fa coincidere, puramente e semplicemente, i canoni stessi ed i prezzi praticati nel mercato ”, limitandosi a eliminare il precedente squilibrio delle posizioni “ senza tuttavia arrivare ad una completa parificazione ”.
7.2. Per quanto riguarda poi la questione, anch’essa rilevante a livello eurounitario (Corte Giust. UE, 29 aprile 2004, in cause C-487/01 e C-7/02), del preteso carattere improvviso e imprevedibile della modifica del regime dei canoni e, quindi, dell’incidenza sui rapporti di durata in essere, la sentenza della Corte costituzionale n. 302/2010 dà ampiamente conto di come la disciplina introdotta dalla l. n. 296/2006 non abbia avuto in alcun modo i suddetti caratteri e di come, pertanto, non si possa dire che l’aumento dei canoni sia giunto inaspettato per gli operatori.
7.2.1. A tale rilievo di ordine generale (valevole per i canoni dei rapporti concessori in essere, a far data dal 1° gennaio 2007), deve aggiungersi che nel caso di specie la rideterminazione dei canoni ex l. n. 296/2006 non può in alcun modo essere configurata neppure in fatto come evento sopravvenuto imprevedibile, almeno per le annualità dal 2009 in poi: infatti, all’epoca del rilascio delle concessioni del 2009 e del 2014 la nuova normativa già vigeva ed inoltre, come si è visto, in dette concessioni era specificato l’intervenuto incameramento del complesso alberghiero da parte del Demanio dello Stato, cosicché la Società avrebbe dovuto essere ben consapevole, secondo una minima regola di diligenza, che tale complesso sarebbe stato considerato quale pertinenza demaniale ai fini del calcolo dei canoni concessori.
7.3. Infine, il Collegio ritiene non condivisibile l’accostamento operato dall’appellante tra concessioni demaniali marittime e concessioni del gioco del NG , essendo la prima una concessione di beni e la seconda una concessione di servizi e dunque non potendo estendersi alla prima le argomentazioni che hanno indotto questa Sezione a rimettere alla Corte UE la questione della compatibilità unionale delle modifiche dei rapporti tra P.A. e concessionari del NG (modifiche che, peraltro, hanno modalità tutt’affatto diverse da quelle della presente controversia).
7.4. In conclusione, perciò, non si ravvisano gli estremi per accogliere l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE già respinta dal T.A.R. e riproposta dall’appellante.
8. Quanto, infine, alle doglianze dedotte con il quarto motivo, inerenti la presunta illegittimità, anche costituzionale, di una disciplina quale quella dell’art. 49 cod. nav., che prevede – in tesi – una vera e propria espropriazione senza indennizzo, osserva il Collegio che tali doglianze trovano confutazione nelle motivazioni della sentenza della Corte di Giustizia UE 11 luglio 2024, in causa C-598/2022 (caso “ S.I.I.B. S.r.l. ”). Detta pronuncia, infatti, nel respingere la questione di compatibilità del citato art. 49 cod. nav. con i principi eurounitari, utilizza argomentazioni che valgono altresì a dimostrare la legittimità di tale disposizione sul piano dell’ordinamento interno.
8.1. Invero, la Corte di Giustizia sottolinea che l’art. 49 cod. nav. “ è opponibile a tutti gli operatori esercenti attività nel territorio italiano ”, sicché tutti gli operatori hanno l’onere di strutturare in modo economicamente sostenibile la propria offerta ai fini dell’attribuzione della concessione, sapendo che, alla scadenza di questa, le opere non amovibili costruite saranno acquisite al demanio pubblico. Il privato dovrà fare quindi il proprio calcolo di convenienza economica, tenendo conto sia di tale dato normativo, sia della durata della concessione.
8.2. Soprattutto, la Corte di Giustizia osserva come l’art. 49 cod. nav. si limiti a trarre le conseguenze dei principi fondamentali del demanio pubblico, in specie del principio di inalienabilità del demanio: pertanto, “ l’appropriazione gratuita e senza indennizzo, da parte del soggetto pubblico concedente, delle opere non amovibili costruite dal concessionario sul demanio pubblico costituisce l’essenza stessa dell’inalienabilità del demanio pubblico ”, poiché il ridetto principio di inalienabilità comporta che “ il demanio pubblico resta di proprietà di soggetti pubblici e che le autorizzazioni di occupazione demaniali hanno carattere precario, nel senso che esse hanno una durata determinata e sono inoltre revocabili ”.
8.2.1. Per questo verso è dirimente la differenza – che la Corte rimarca – rispetto ai concessionari nel settore dei giochi d’azzardo, i quali per esercitare la propria attività economica utilizzano beni di cui sono realmente proprietari, laddove la concessione dell’occupazione del demanio pubblico marittimo conferisce al concessionario unicamente un diritto di superficie a carattere transitorio sulle opere non amovibili da esso costruite sul demanio stesso.
8.3. Da ultimo, la Corte sottolinea come l’art. 49 cod. nav. preveda espressamente la possibilità di derogare per contratto al principio dell’acquisizione immediata senza alcun indennizzo o rimborso delle opere non amovibili costruite dal concessionario sul demanio pubblico marittimo, dando così evidenza alla dimensione contrattuale, e dunque consensuale, della concessione di occupazione del demanio: pertanto, “ l’acquisizione immediata, gratuita e senza indennizzo delle opere non amovibili costruite dal concessionario su tale demanio non può essere considerata come una modalità di cessione forzosa delle opere suddette ”. È utile rammentare che tale argomentazione viene utilizzata anche dalla sentenza in questa sede appellata, la quale ne trae il corollario di escludere che il regime dell’art. 49 cod. nav. sia una “ surrettizia espropriazione senza indennizzo ”, di tal ché, in definitiva, detta sentenza si mostra corretta e condivisibile anche per questo verso.
8.4. L’infondatezza dei motivi suesposti comporta anche l’infondatezza del quinto motivo, a mezzo del quale la Società ha reiterato la pretesa alla rideterminazione dei canoni dovuti senza applicazione del più oneroso regime dell’art. 1, comma 251, della l. n. 296/2006.
9. In conclusione, l’appello è nel suo complesso infondato e deve, perciò, essere respinto, dovendo la sentenza appellata essere integralmente confermata.
9.1. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico dell’appellante e in favore delle Amministrazioni costituitesi in giudizio, mentre non si fa luogo a spese nei confronti del Comune di Monte Argentario, non costituitosi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere all’Agenzia del Demanio e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in solido tra loro, le spese del giudizio di appello, che liquida in via forfettaria in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Nulla spese nei confronti del Comune di Monte Argentario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro De Berardinis | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO