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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 22/05/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 699/23 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. , poi fusa per incorporazione in (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
), che partecipa al giudizio per il tramite della procuratrice P.IVA_2 E_
quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Francesco
[...]
Bordiga; appellante
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dagli CP_3 P.IVA_3
Avv.ti Antonella Liberati del Foro e Emilio Mucci;
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_2 C.F._1
speciale alle liti, dall'Avv. Vittorio Taffoni;
(c.f. , contumace;
Controparte_4 P.IVA_4
appellate avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni:
1 appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e/o allegazione, così giudicare: in integrale riforma della sentenza del Tribunale di
Ascoli Piceno n. 417/2023 pubblicata il 3 luglio 2023, resa nel giudizio R.G. n. 2542/2015
(riunito al n. R.G. 2544/2015), notificata all'appellante a mezzo pec in data 4 luglio 2023 … accertare e dichiarare l'inammissibilità delle opposizioni proposte da e CP_3 Parte_2
in quanto tardive e, per l'effetto, confermare i decreti ingiuntivi n. 556/2016 e 589/2015
[...]
emessi dal Tribunale di Ascoli Piceno, dichiarandoli definitivamente esecutivi;
accertare e dichiarare la sussistenza della legittimazione attiva in capo a poi E_
(per mezzo della mandataria , quale cessionaria del Parte_1 E_
credito originariamente vantato da (già Banca dell'Adriatico s.p.a.); Controparte_4
quanto al merito del giudizio: in via principale, respingere perché inammissibili e/o infondate tutte le domande ed eccezioni formulate da e dalla SI.ra e, per CP_3 Parte_2
l'effetto, confermare i decreti ingiuntivi opposti nei confronti di questi ultimi dichiarandoli definitivamente esecutivi;
in subordine, condannare e SI.ra CP_3 Parte_2
(quest'ultima limitatamente alle somme dovute per mancato rimborso dei rapporti di mutuo n.
55187247 n. 55110118 per i quali ha rilasciato garanzia specifica), in solido fra loro (o come ritenuto di giustizia), al pagamento nei confronti di quale società Controparte_1
incorporante sempre a mezzo della procuratrice mandataria Parte_1 E_
dei seguenti importi: in via principale: € 37.464,44 alla data del 21.3.2014, oltre interessi
[...]
al tasso contrattuale di mora, derivante dallo scoperto del conto corrente n.
04128/1000/00002369, poi rinumerato in 9501/00000795; € 46.220,61 alla data del 21.3.2014, oltre interessi al tasso contrattuale di mora, derivante dal mancato rimborso del mutuo chirografario n. 55187247; € 5.519,35 alla data del 21.3.2014, oltre interessi al tasso contrattuale di mora, derivante dal mancato rimborso del mutuo chirografario n. 55110118; in subordine: delle diverse somme che dovessero risultare dovute, oltre agli interessi contrattuali di mora (o, in subordine, al tasso di mora ex art. 1284, comma IV, c.c. o in subordine al tasso di cui all'art. 1284, comma I, c.c.) dal dovuto al saldo;
… porre le spese di CTU liquidate in primo grado a carico dei debitori ingiunti;
in ogni caso, con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, aumentati di spese generali, c.p.a. e iva”;
2 “in via preliminare: dichiarare lo spiegato appello inammissibile ex art. 342 c.p.c, CP_3
per le ragioni tutte esposte nella narrativa del presente atto;
con condanna di parte appellante alle competenze e spese del doppio grado di giudizio. Nel merito: rigettare integralmente
l'appello avversario e tutte le conclusioni, tanto quelle in via preliminare che nel merito, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 417/2023 (Rep. n. 721/2023) pronunciata dal
Tribunale di Ascoli Piceno pubblicata il 03 luglio 2023, resa all'esito dei giudizi riuniti nn. 2542
e 2544 r.g. e notificata a mezzo pec in data 03 luglio 2023; con condanna di parte appellante alle competenze e spese del doppio grado di giudizio”;
: “n via preliminare: dichiarare lo spiegato appello inammissibile ex art. Parte_2
342 c.p.c, per le ragioni tutte esposte nella narrativa del presente atto;
con condanna di parte appellante alle competenze e spese del doppio grado di giudizio. Nel merito: rigettare integralmente l'appello avversario e tutte le conclusioni, tanto quelle in via preliminare che nel merito, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 417/2023 (Rep. n. 721/2023) pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno pubblicata il 03 luglio 2023, resa all'esito dei giudizi riuniti nn. 2542 e 2544 r.g. e notificata a mezzo pec in data 03 luglio 2023; con condanna di parte appellante alle competenze e spese del doppio grado di giudizio”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta delle appellate costituite e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei sette motivi di impugnazione, all'evidenza immuni da profili di inammissibilità, cui è affidato il tempestivo appello.
*****
I. Il primo ed il secondo motivo, suscettibili di delibazione congiunta poiché incentrati su questioni logicamente connesse, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione relativa alla tardiva proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, riguardante,
3 peraltro, un aspetto, quello dell'inosservanza del termine perentorio di cui agli artt. 641 e 647
c.p.c., rilevabile d'ufficio.
I motivi sono fondati.
Come noto, “la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che rende conoscibile l'atto, essendo necessario il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta
(così, Ordinanza della Corte di Cassazione n.19772 del 02/10/2015)”.
Altresì, “le notifiche ex art. 140 c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui all'art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982, atteso che, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l'art. 140 c.p.c., all'esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non
l'effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale. Tale difformità non si espone a dubbi di legittimità costituzionale, posto che non è predicabile un dovere del legislatore ordinario di uniformare il trattamento processuale di situazioni assimilabili, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali a condizione che non siano lesi i diritti di difesa
(così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 6089 del 04/03/2020)”.
Declinando tali consolidati principi al caso di specie, va rilevato che gli avvisi di ricevimento tempestivamente prodotti (il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato) riferiscono che la recezione della raccomandata informativa, inviata dall'ufficiale giudiziario ai debitori ingiunti nell'ambito del procedimento di notificazione delineato dalla norma di cui all'art. 140
c.p.c., è avvenuta a mani dei destinatari in data 25.9.2015.
tuttavia, hanno notificato i rispettivi atti di citazione in Parte_3
opposizione al decreto ingiuntivo solo in data 6.11.2015, per il tramite del loro difensore che si è avvalso del procedimento di notificazione delineato dalla norme di cui all'art. 3 bis della legge n.
53 del 1994.
4 Vi è, pertanto, che la notificazione dell'atto introduttivo dei giudizi a cognizione piena è avvenuta oltre il termine perentorio di quaranta giorni, con conseguente sussistenza di un inamovibile profilo di improcedibilità e correlata preclusione all'esame del merito della ragioni di opposizione, ciò che si risolve nella incontestabilità della pretesa creditoria originariamente veicolata tramite decreto ingiuntivo (in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n. 42040 del 30/12/2021).
II. Il terzo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che
[...]
non ha fornito adeguata prova dell'avvenuta cessione, in suo favore, del credito E_
complessivo originariamente vantato da Banca dell'Adriatico s.p.a. nei confronti di CP_3
debitore principale, e , fideiussore. Parte_2
Il motivo è fondato.
La cessione del credito è un negozio consensuale che realizza l'alienazione di un bene mobile e, dunque, in adesione al principio generale della libertà delle forme, non richiede l'adozione della forma scritta, nemmeno ad probationem, salva diversa convenzione delle parti (in tal senso,
Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione
n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018).
In altri è più compiuti termini, “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque,la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla liberavalutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n.
17944 del 22/06/2023, proprio in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993).
Ne consegue che la prova della cessione del credito può essere fornita anche tramite presunzioni, giusto il combinato disposto di cui agli artt. 2721, 2724, 2725 e 2729 c.c., al riguardo dovendosi osservare che, anche qualora il negozio di cessione del credito abbia ad esigere la forma scritta, nondimeno tale vincolo di forma rileva solo nel rapporto intercorrente tra cedente e cessionario, ovvero le parti del contratto che sono direttamente investite dalla portata effettuale di esso, mentre il medesimo accadimento negoziale può essere dimostrato con ogni mezzo qualora la parte, lungi
5 dall'agire nei confronti della controparte, lo elevi a presupposto di un effetto ulteriore ed indiretto riguardante un soggetto estraneo al contratto.
In altri e più compiuti termini, “i limiti legali di prova di un contratto, per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, operano esclusivamente quando esso sia invocato in giudizio, tra le medesime parti negoziali, come fonte di reciproci diritti ed obblighi, e non anche quando se ne invochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione (così, tra tante,
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 13891 del 20/05/2024)”.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, occorre osservare che, nel corso del giudizio di primo grado, la difesa di ha tempestivamente prodotto copia E_
dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5.10.2021 (il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato) ove, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 T.U.B., si dà atto dell'avvenuta cessione in blocco, intercorsa tra la cedente e la cessionaria Controparte_4
dei crediti in sofferenza alla data del 31.12.2020 e, dunque, E_
astrattamente, anche dei crediti calati nei decreti ingiuntivi opposti.
Muovendo da tale circostanza, che già fornisce un primo sostegno probatorio alla prospettazione difensiva resa dalla parte intervenuta, va osservato che (in cui si è fusa per Controparte_4
incorporazione Banca dell'Adriatico s.p.a.) non ha contestato l'assunto della cessione del credito e, anzi, all'esito dell'intervento di non ha più compiuto attività E_
difensiva, abbandonando sostanzialmente il giudizio, sì da prestare tacita conferma all'allegata successione a titolo particolare.
Appare evidente, infatti, che la condotta inerte di (che persiste nel presente Controparte_4
grado in ragione della contumacia) non può ricevere alcuna spiegazione plausibile se non postulando l'avvenuta cessione del credito e, dunque, la sopravvenuta carenza di interesse della cedente, inizialmente così attiva sul piano stragiudiziale e giudiziale, a partecipare al processo.
Diversamente, e dunque nell'ipotesi di mancata cessione del credito, Controparte_4
avrebbe contestato le avverse deduzioni difensive ed avrebbe reclamato la persistente titolarità dei crediti calati nei decreti ingiuntivi opposti.
6 I riferiti elementi istruttori, vagliati singolarmente nonché in ragione delle reciproche interazioni, fondano il convincimento dell'avvenuto perfezionamento del fenomeno successorio a titolo particolare rappresentato da E_
III. La fondatezza del primo, del secondo e del terzo motivo conduce all'assorbimento del quarto, del quinto e del sesto motivo, che ineriscono alle statuizioni motivazionali della sentenza impugnata che si sono confrontate con le ragioni di opposizione, e del settimo motivo, relativo alla regolamentazione delle spese del primo grado.
IV. Sebbene il Tribunale di Ascoli Piceno non abbia disposto la revoca dei decreti ingiuntivi, deve ritenersi che la definitiva caducazione dei provvedimenti monitori sia un effetto implicito dell'avvenuto accoglimento delle opposizioni (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione
n. 22874 del 16/08/2024).
Dunque, posto che la fondatezza dell'impugnazione non può condurre alla reviviscenza e conferma del provvedimento monitorio ormai revocato, nondimeno, in ragione della incontestabilità della pretesa creditoria originariamente calata nel decreto ingiuntivo, conseguenza diretta ed ineludibile ( ha rilasciato la fideiussione in qualità di Parte_2
amministratore di ciò che preclude l'acquisizione dello status di consumatore) della CP_3
tardiva proposizione delle opposizioni, e devono essere CP_3 Parte_2
condannate all'immediato pagamento in via solidale, in favore di della Controparte_1
somma di euro 74.584,43 oltre interessi convenzionali come indicati nei decreti ingiuntivi dal
25.9.2015 al saldo e, altresì, deve essere condannata all'ulteriore pagamento della CP_3
residua somma di euro 15.019,97, oltre interessi convenzionali come indicati nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Ascoli Piceno n.556 del 22.7.2015, sempre dal 25.9.2015 al saldo.
V. La regolamentazione delle spese di entrambi i gradi deve avvenire alla luce della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a sostenere ipotesi di compensazione integrale o parziale.
Nel corso del primo grado, la difesa di poi scissa in E_ Parte_1
(come da atto pubblico del 21.12.2022), a sua volta fusa per incorporazione in Controparte_1
(come da atto pubblico del 31.10.2024), ha svolto attività difensiva nelle fasi studio,
[...]
7 introduttiva e decisionale (la cessionaria è intervenuta nel giudizio quando la fase istruttoria era già stata ultimata).
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi.
In ragione della soccombenza, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, svolta nel pregresso grado e liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico di e CP_3
in egual misura. Parte_2
Nel presente grado, la difesa di ha svolto attività difensiva nelle fasi Controparte_1
studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in riforma della sentenza impugnata, così decide:
- condanna e all'immediato pagamento in via solidale, in favore CP_3 Parte_2
di della somma di euro 74.584,43 oltre interessi convenzionali come Controparte_1
indicati nei decreti ingiuntivi e con riferimento alle somme ivi contemplate, dal 25.9.2015 al saldo;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di della CP_3 Controparte_1
somma di euro 15.019,97, oltre interessi convenzionali come indicati nel decreto ingiuntivo del
Tribunale di Ascoli Piceno n.556 del 22.7.2015 dal 25.9.2015 al saldo;
- condanna e all'immediato pagamento in via solidale, in favore CP_3 Parte_2
di delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro Controparte_1
8.433,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- pone a carico di e , in egual misura, le spese della consulenza Parte_4 Pt_2 Parte_2
tecnica d'ufficio;
- condanna e all'immediato pagamento in via solidale, in favore CP_3 Parte_2
di delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro Controparte_1
8 9.991,00 per compenso ed euro 545,00 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima,
c.p.a. ed IVA.
Ancona, 22.5.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 699/23 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. , poi fusa per incorporazione in (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
), che partecipa al giudizio per il tramite della procuratrice P.IVA_2 E_
quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Francesco
[...]
Bordiga; appellante
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dagli CP_3 P.IVA_3
Avv.ti Antonella Liberati del Foro e Emilio Mucci;
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_2 C.F._1
speciale alle liti, dall'Avv. Vittorio Taffoni;
(c.f. , contumace;
Controparte_4 P.IVA_4
appellate avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni:
1 appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e/o allegazione, così giudicare: in integrale riforma della sentenza del Tribunale di
Ascoli Piceno n. 417/2023 pubblicata il 3 luglio 2023, resa nel giudizio R.G. n. 2542/2015
(riunito al n. R.G. 2544/2015), notificata all'appellante a mezzo pec in data 4 luglio 2023 … accertare e dichiarare l'inammissibilità delle opposizioni proposte da e CP_3 Parte_2
in quanto tardive e, per l'effetto, confermare i decreti ingiuntivi n. 556/2016 e 589/2015
[...]
emessi dal Tribunale di Ascoli Piceno, dichiarandoli definitivamente esecutivi;
accertare e dichiarare la sussistenza della legittimazione attiva in capo a poi E_
(per mezzo della mandataria , quale cessionaria del Parte_1 E_
credito originariamente vantato da (già Banca dell'Adriatico s.p.a.); Controparte_4
quanto al merito del giudizio: in via principale, respingere perché inammissibili e/o infondate tutte le domande ed eccezioni formulate da e dalla SI.ra e, per CP_3 Parte_2
l'effetto, confermare i decreti ingiuntivi opposti nei confronti di questi ultimi dichiarandoli definitivamente esecutivi;
in subordine, condannare e SI.ra CP_3 Parte_2
(quest'ultima limitatamente alle somme dovute per mancato rimborso dei rapporti di mutuo n.
55187247 n. 55110118 per i quali ha rilasciato garanzia specifica), in solido fra loro (o come ritenuto di giustizia), al pagamento nei confronti di quale società Controparte_1
incorporante sempre a mezzo della procuratrice mandataria Parte_1 E_
dei seguenti importi: in via principale: € 37.464,44 alla data del 21.3.2014, oltre interessi
[...]
al tasso contrattuale di mora, derivante dallo scoperto del conto corrente n.
04128/1000/00002369, poi rinumerato in 9501/00000795; € 46.220,61 alla data del 21.3.2014, oltre interessi al tasso contrattuale di mora, derivante dal mancato rimborso del mutuo chirografario n. 55187247; € 5.519,35 alla data del 21.3.2014, oltre interessi al tasso contrattuale di mora, derivante dal mancato rimborso del mutuo chirografario n. 55110118; in subordine: delle diverse somme che dovessero risultare dovute, oltre agli interessi contrattuali di mora (o, in subordine, al tasso di mora ex art. 1284, comma IV, c.c. o in subordine al tasso di cui all'art. 1284, comma I, c.c.) dal dovuto al saldo;
… porre le spese di CTU liquidate in primo grado a carico dei debitori ingiunti;
in ogni caso, con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, aumentati di spese generali, c.p.a. e iva”;
2 “in via preliminare: dichiarare lo spiegato appello inammissibile ex art. 342 c.p.c, CP_3
per le ragioni tutte esposte nella narrativa del presente atto;
con condanna di parte appellante alle competenze e spese del doppio grado di giudizio. Nel merito: rigettare integralmente
l'appello avversario e tutte le conclusioni, tanto quelle in via preliminare che nel merito, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 417/2023 (Rep. n. 721/2023) pronunciata dal
Tribunale di Ascoli Piceno pubblicata il 03 luglio 2023, resa all'esito dei giudizi riuniti nn. 2542
e 2544 r.g. e notificata a mezzo pec in data 03 luglio 2023; con condanna di parte appellante alle competenze e spese del doppio grado di giudizio”;
: “n via preliminare: dichiarare lo spiegato appello inammissibile ex art. Parte_2
342 c.p.c, per le ragioni tutte esposte nella narrativa del presente atto;
con condanna di parte appellante alle competenze e spese del doppio grado di giudizio. Nel merito: rigettare integralmente l'appello avversario e tutte le conclusioni, tanto quelle in via preliminare che nel merito, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 417/2023 (Rep. n. 721/2023) pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno pubblicata il 03 luglio 2023, resa all'esito dei giudizi riuniti nn. 2542 e 2544 r.g. e notificata a mezzo pec in data 03 luglio 2023; con condanna di parte appellante alle competenze e spese del doppio grado di giudizio”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta delle appellate costituite e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei sette motivi di impugnazione, all'evidenza immuni da profili di inammissibilità, cui è affidato il tempestivo appello.
*****
I. Il primo ed il secondo motivo, suscettibili di delibazione congiunta poiché incentrati su questioni logicamente connesse, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione relativa alla tardiva proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, riguardante,
3 peraltro, un aspetto, quello dell'inosservanza del termine perentorio di cui agli artt. 641 e 647
c.p.c., rilevabile d'ufficio.
I motivi sono fondati.
Come noto, “la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che rende conoscibile l'atto, essendo necessario il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta
(così, Ordinanza della Corte di Cassazione n.19772 del 02/10/2015)”.
Altresì, “le notifiche ex art. 140 c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui all'art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982, atteso che, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l'art. 140 c.p.c., all'esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non
l'effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale. Tale difformità non si espone a dubbi di legittimità costituzionale, posto che non è predicabile un dovere del legislatore ordinario di uniformare il trattamento processuale di situazioni assimilabili, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali a condizione che non siano lesi i diritti di difesa
(così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 6089 del 04/03/2020)”.
Declinando tali consolidati principi al caso di specie, va rilevato che gli avvisi di ricevimento tempestivamente prodotti (il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato) riferiscono che la recezione della raccomandata informativa, inviata dall'ufficiale giudiziario ai debitori ingiunti nell'ambito del procedimento di notificazione delineato dalla norma di cui all'art. 140
c.p.c., è avvenuta a mani dei destinatari in data 25.9.2015.
tuttavia, hanno notificato i rispettivi atti di citazione in Parte_3
opposizione al decreto ingiuntivo solo in data 6.11.2015, per il tramite del loro difensore che si è avvalso del procedimento di notificazione delineato dalla norme di cui all'art. 3 bis della legge n.
53 del 1994.
4 Vi è, pertanto, che la notificazione dell'atto introduttivo dei giudizi a cognizione piena è avvenuta oltre il termine perentorio di quaranta giorni, con conseguente sussistenza di un inamovibile profilo di improcedibilità e correlata preclusione all'esame del merito della ragioni di opposizione, ciò che si risolve nella incontestabilità della pretesa creditoria originariamente veicolata tramite decreto ingiuntivo (in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n. 42040 del 30/12/2021).
II. Il terzo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che
[...]
non ha fornito adeguata prova dell'avvenuta cessione, in suo favore, del credito E_
complessivo originariamente vantato da Banca dell'Adriatico s.p.a. nei confronti di CP_3
debitore principale, e , fideiussore. Parte_2
Il motivo è fondato.
La cessione del credito è un negozio consensuale che realizza l'alienazione di un bene mobile e, dunque, in adesione al principio generale della libertà delle forme, non richiede l'adozione della forma scritta, nemmeno ad probationem, salva diversa convenzione delle parti (in tal senso,
Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione
n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018).
In altri è più compiuti termini, “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque,la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla liberavalutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n.
17944 del 22/06/2023, proprio in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993).
Ne consegue che la prova della cessione del credito può essere fornita anche tramite presunzioni, giusto il combinato disposto di cui agli artt. 2721, 2724, 2725 e 2729 c.c., al riguardo dovendosi osservare che, anche qualora il negozio di cessione del credito abbia ad esigere la forma scritta, nondimeno tale vincolo di forma rileva solo nel rapporto intercorrente tra cedente e cessionario, ovvero le parti del contratto che sono direttamente investite dalla portata effettuale di esso, mentre il medesimo accadimento negoziale può essere dimostrato con ogni mezzo qualora la parte, lungi
5 dall'agire nei confronti della controparte, lo elevi a presupposto di un effetto ulteriore ed indiretto riguardante un soggetto estraneo al contratto.
In altri e più compiuti termini, “i limiti legali di prova di un contratto, per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, operano esclusivamente quando esso sia invocato in giudizio, tra le medesime parti negoziali, come fonte di reciproci diritti ed obblighi, e non anche quando se ne invochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione (così, tra tante,
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 13891 del 20/05/2024)”.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, occorre osservare che, nel corso del giudizio di primo grado, la difesa di ha tempestivamente prodotto copia E_
dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5.10.2021 (il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato) ove, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 T.U.B., si dà atto dell'avvenuta cessione in blocco, intercorsa tra la cedente e la cessionaria Controparte_4
dei crediti in sofferenza alla data del 31.12.2020 e, dunque, E_
astrattamente, anche dei crediti calati nei decreti ingiuntivi opposti.
Muovendo da tale circostanza, che già fornisce un primo sostegno probatorio alla prospettazione difensiva resa dalla parte intervenuta, va osservato che (in cui si è fusa per Controparte_4
incorporazione Banca dell'Adriatico s.p.a.) non ha contestato l'assunto della cessione del credito e, anzi, all'esito dell'intervento di non ha più compiuto attività E_
difensiva, abbandonando sostanzialmente il giudizio, sì da prestare tacita conferma all'allegata successione a titolo particolare.
Appare evidente, infatti, che la condotta inerte di (che persiste nel presente Controparte_4
grado in ragione della contumacia) non può ricevere alcuna spiegazione plausibile se non postulando l'avvenuta cessione del credito e, dunque, la sopravvenuta carenza di interesse della cedente, inizialmente così attiva sul piano stragiudiziale e giudiziale, a partecipare al processo.
Diversamente, e dunque nell'ipotesi di mancata cessione del credito, Controparte_4
avrebbe contestato le avverse deduzioni difensive ed avrebbe reclamato la persistente titolarità dei crediti calati nei decreti ingiuntivi opposti.
6 I riferiti elementi istruttori, vagliati singolarmente nonché in ragione delle reciproche interazioni, fondano il convincimento dell'avvenuto perfezionamento del fenomeno successorio a titolo particolare rappresentato da E_
III. La fondatezza del primo, del secondo e del terzo motivo conduce all'assorbimento del quarto, del quinto e del sesto motivo, che ineriscono alle statuizioni motivazionali della sentenza impugnata che si sono confrontate con le ragioni di opposizione, e del settimo motivo, relativo alla regolamentazione delle spese del primo grado.
IV. Sebbene il Tribunale di Ascoli Piceno non abbia disposto la revoca dei decreti ingiuntivi, deve ritenersi che la definitiva caducazione dei provvedimenti monitori sia un effetto implicito dell'avvenuto accoglimento delle opposizioni (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione
n. 22874 del 16/08/2024).
Dunque, posto che la fondatezza dell'impugnazione non può condurre alla reviviscenza e conferma del provvedimento monitorio ormai revocato, nondimeno, in ragione della incontestabilità della pretesa creditoria originariamente calata nel decreto ingiuntivo, conseguenza diretta ed ineludibile ( ha rilasciato la fideiussione in qualità di Parte_2
amministratore di ciò che preclude l'acquisizione dello status di consumatore) della CP_3
tardiva proposizione delle opposizioni, e devono essere CP_3 Parte_2
condannate all'immediato pagamento in via solidale, in favore di della Controparte_1
somma di euro 74.584,43 oltre interessi convenzionali come indicati nei decreti ingiuntivi dal
25.9.2015 al saldo e, altresì, deve essere condannata all'ulteriore pagamento della CP_3
residua somma di euro 15.019,97, oltre interessi convenzionali come indicati nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Ascoli Piceno n.556 del 22.7.2015, sempre dal 25.9.2015 al saldo.
V. La regolamentazione delle spese di entrambi i gradi deve avvenire alla luce della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a sostenere ipotesi di compensazione integrale o parziale.
Nel corso del primo grado, la difesa di poi scissa in E_ Parte_1
(come da atto pubblico del 21.12.2022), a sua volta fusa per incorporazione in Controparte_1
(come da atto pubblico del 31.10.2024), ha svolto attività difensiva nelle fasi studio,
[...]
7 introduttiva e decisionale (la cessionaria è intervenuta nel giudizio quando la fase istruttoria era già stata ultimata).
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi.
In ragione della soccombenza, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, svolta nel pregresso grado e liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico di e CP_3
in egual misura. Parte_2
Nel presente grado, la difesa di ha svolto attività difensiva nelle fasi Controparte_1
studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in riforma della sentenza impugnata, così decide:
- condanna e all'immediato pagamento in via solidale, in favore CP_3 Parte_2
di della somma di euro 74.584,43 oltre interessi convenzionali come Controparte_1
indicati nei decreti ingiuntivi e con riferimento alle somme ivi contemplate, dal 25.9.2015 al saldo;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di della CP_3 Controparte_1
somma di euro 15.019,97, oltre interessi convenzionali come indicati nel decreto ingiuntivo del
Tribunale di Ascoli Piceno n.556 del 22.7.2015 dal 25.9.2015 al saldo;
- condanna e all'immediato pagamento in via solidale, in favore CP_3 Parte_2
di delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro Controparte_1
8.433,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- pone a carico di e , in egual misura, le spese della consulenza Parte_4 Pt_2 Parte_2
tecnica d'ufficio;
- condanna e all'immediato pagamento in via solidale, in favore CP_3 Parte_2
di delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro Controparte_1
8 9.991,00 per compenso ed euro 545,00 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima,
c.p.a. ed IVA.
Ancona, 22.5.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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