Sentenza 27 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 27/01/2023, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/01/2023
N. 00217/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01280/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1280 del 2022, proposto da
Officine CST S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Paolo Gesa, non in proprio ma quale procuratore speciale di Valsabbina Investimenti S.r.l, giusta procura speciale per atto Notaio Pertegato di Pordenone del 20 luglio 2016, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dall'Avvocato Vincenzo Palomba e dall’Avv. Salvatore Catalano, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto presso lo Studio di quest'ultimo in Palermo (PA), Via Galletti 111;
contro
Comune di Marineo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Pagano, domicilio PEC come da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via D. Costantino n. 52;
per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Termini Imerese, n. 184/2021, notificato in data 16.03.2021 e non opposto nei termini di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marineo;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.;
RILEVATO che la parte ricorrente premetteva che, con decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Termini Imerese, n. 184/2021, il Comune di Marineo veniva condannato a pagare, in favore di essa ricorrente, la somma di euro 19.740.54, oltre ad interessi nella misura di cui al D.Lgs. 231/02 ed oltre alle spese del procedimento monitorio, liquidate in € 540,00 per compensi, in € 145,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
- che tale decreto veniva dichiarato esecutivo in data 04.08.2021, notificato in tale forma in data 11.08.2021, posto che avverso lo stesso non era stata proposta opposizione, come da certificazione della cancelleria del 29.07.2021;
- che, tuttavia, il Comune persisteva nel suo inadempimento, sicché esso ricorrente proponeva ricorso in ottemperanza, chiedendo dichiararsi la mancata esecuzione del giudicato di cui al decreto del Tribunale di Palermo; assegnarsi al Comune di Marineo il termine di giorni trenta per ottemperare; nominare contestualmente il Commissario ad acta, liquidando il compenso dovutogli; condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali;
DIRITTO
Rilevato che il ricorso, come eccepito dalla difesa del Comune, è inammissibile;
- che, infatti, in data 10.08.2022 il Comune di Marineo depositava la delibera del Consiglio Comunale n. n. 35 del 29.06.2019, con cui è stato dichiarato il dissesto;
- che l'art. 248, co. 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000 stabilisce che "Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione";
- che tra le azioni esecutive inibite dalla citata norma rientra anche il giudizio di ottemperanza volto ad ottenere l'esecuzione di provvedimenti di condanna dell'ente al pagamento di somme di denaro, "atteso che quest'ultimo è considerato alla stregua di una misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore" (Cons. Stato, V, 2452/2020);
- che, nel caso di specie, poiché i crediti vantati dalla società nei confronti del Comune resistente trovano titolo in un decreto ingiuntivo emesso nell'anno 2014 (anteriormente, quindi, alla dichiarazione di dissesto), essi rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, e quindi non sono suscettibili di esecuzione individuale;
- che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, qualora - come nel caso di specie - l'ente locale sia stato dichiarato in stato di dissesto ai sensi dell'art. 248, co. 2, TUEL, prima della presentazione dell'azione esecutiva (Tar Sicilia, Catania, Sez. IV, n. 15/2022);
- che sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia (Sezione Terza),
1. Dichiara il ricorso inammissibile;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente, Estensore
Roberto Valenti, Consigliere
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO