Articolo 1 della Legge 2 giugno 1927, n. 911
Versione
18 giugno 1927
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 marzo 1926, n. 1220 , portante modificazioni alle circoscrizioni dei comuni di Premilcuore, Santa Sofia, Rocca, San Casciano, Galeata, e Civitella di Romagna in provincia di Forli'.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 18 giugno 1927