TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/04/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
n. 7139/2018 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.7139/ 2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 7139 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018 , vertente
TRA
C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , quali eredi di C.F._2 Parte_3 C.F._3
rapp.te e difese, giusta procura in atti, dall'avv. AVIGLIANO Persona_1
GIANLUCA, presso cui elettivamente domiciliano;
OPPONENTE
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1
e rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CERRATO FERNANDO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Su richiesta della il Tribunale civile di Nocera Inferiore, emetteva il Controparte_1
05/11/2018 decreto ingiuntivo n.2055/2018, con il quale ingiungeva al sig. , di Persona_1 pagare, alla parte ricorrente la somma di € 11.440,00 oltre interessi come richiesti, nonché le spese di procedura liquidate in € 540,00 oltre C.U., spese come per legge.
Con atto di citazione notificato , e Parte_1 Controparte_2 Parte_3 quali eredi del defunto padre , proponevano formale opposizione avverso il Persona_1 decreto ingiuntivo chiedendo di: “a) Accertare e dichiarare la inefficacia del D.I. n. 2055/2018 per
i gravi vizi e difformità riscontrati in violazione del D.M. 236/89; b) Accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità e/o improcedibilità del D.I. n. 2055/2018 per carenza dei presupposti di cui all'art.
633 e 634 c.p.c.; c) Revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 2055/2018 emesso e depositato il 05/11/2018 dal Tribunale di Nocera Inferiore per i motivi di cui in narrativa;
d) In via subordinata disporre una riduzione del prezzo in virtù dei gravi vizi e difformità rappresentate in narrativa;
e) Condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.”.
La si costituiva in giudizio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: 1) in via preliminare, dichiarare improponibile, improcedibile e/o inammissibile la spiegata opposizione per i motivi di cui ai punti A), B) e C) del presente atto;
2) in via preliminare e subordinata, concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto per essere l'opposizione sollevata dalle opponenti non fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
3) nel merito ed in via principale, rigettare le domande formulate dalle opponenti in quanto vaghe e generiche nonché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 2055/2018 reso in
data 05/11/2018 dal Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.U. dr.ssa Jone Galasso, nel procedimento rubricato con R.G. 5533/2018 e notificato il 08/11/2018”.
Veniva compiuta l'istruttoria, costituita dalla CTU in atti e, successivamente, la causa rinviata per la decisione. L'udienza del 27/03/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta: il
Giudice, lette le note depositate, decide la controversia con la presente sentenza ex art 281 sexies c.p.c., allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c.
Preliminarmente deve affermarsi la legittimazione attiva delle odierne opponenti, che hanno dimostrato di essere eredi legittime del de cuius , giusto certificato storico di Persona_1 famiglia in atti.
Sempre in premessa si specifica che il ricorso monitorio è stato regolarmente emesso ex art 633 c.p.c. perché basato su prova scritta – contratto sottoscritto, fattura commerciale.
Nel merito va rilevato che, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. civ.
Sez. V Ord.,09/01/2019, n. 363).
In applicazione del suddetto principio, si ritiene di poter esaminare dapprima l'eccezione di inadempimento sollevata dalla controparte opponente, subordinando, all'esito, la verifica dell'operatività della clausola solve et repete dedotta e l'eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi.
In termini deve correttamente qualificarsi l'eccezione in parola ai sensi dell'art 1460 c.c. in quanto le opponenti hanno inteso paralizzare l'avversa pretesa di pagamento deducendo l'inesatto adempimento della prestazione stabilita in contratto: in particolare, l'ascensore installata non sarebbe stata conforme alle caratteristiche pattuite, e inidonea all'uso per cui era stata commissionata.
Ai fini della verifica della idoneità delle suddette eccezioni a paralizzare la pretesa di pagamento, si
è ritenuto opportuno nominare un consulente tecnico, che accertasse la conformità del bene sia alle richieste contenute in contratto, che alla normativa richiamata. La consulenza, le cui conclusioni si intendono in questa sede integralmente condividere perché coerenti con le premesse metodologiche, chiare, concordanti, e rispondenti ai quesiti posti dalla scrivente, ha concluso per la conformità dell'ascensore alla pattuizione di cui al contratto.
Il CTU in particolare ha chiarito che “dallo stato dei luoghi rinvenuto, dal raffronto delle caratteristiche tecnico-costruttive dell'impianto di sollevamento e dalla esaustiva documentazione presente agli atti di causa lo scrivente è del parere che l'impianto di sollevamento fornito dalla
[...] sia rispondente per caratteristiche e dimensioni a quello commissionato Parte_4 dal sig. . Persona_1
Infatti, come è stato accertato in occasione dei sopralluoghi, l'impianto installato dalla ditta opposta
è caratterizzato da una cabina di dimensioni 85 mm x 1200 mm e da doppio ingresso alla fermata in piano terra con ante scorrevoli di larghezza utile di 75 mm per un'altezza di 2000 mm. La bottoniera
è collegata ad un'altezza di 1,00m - 1,05m dal pavimento come previsto dalla normativa. Il pavimento
è rivestito in linoleum. La struttura portante è in lamierato e gli interni in laminato plastificato con illuminazione a faretti. Nessuna normativa speciale risulta richiamata dalle parti nell'accordo debitamente sottoscritto.
In merito poi, alle norme di riferimento relative alle dimensioni del vano ascensore in edifici privati, queste sono contenute nel Decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236, dal titolo “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”.
Nello specifico, l'articolo 4 del Decreto, riguardante i criteri di progettazione per l'accessibilità, afferma che l'ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime tali da permettere l'uso da parte di una persona su sedia a ruote e che le porte di cabina e di piano devono essere del tipo automatico
e di dimensioni tali da permettere l'accesso alla sedia a ruote. L'articolo 8 dello stesso Decreto, riguardante le specifiche funzionali e dimensionali entra nei dettagli delle misure minime della cabina. – (…) in caso di adeguamento di edifici preesistenti, quando non è possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori, le dimensioni minime della cabina sono 120 centimetri di profondità e 80 centimetri di larghezza, con porta con luce netta minima di 75 centimetri posta sul lato corto. Nel caso di specie, l'impianto elevatore installato dalla Controparte_1 presso l' edificio esistente di proprietà del sig. è conforme a quanto stabilito dal DM Per_1
236/89 tale da permetterne l'uso da persone su sedia a ruote. E' evidente che volendo, ma così non è stato, il sig. in occasione dell'accettazione dell'offerta, avrebbe potuto commissionare Per_1
alla una cabina con caratteristiche e dimensioni diverse ( porte 800 Controparte_1 mm x 2000 m ) e quindi con un prezzo maggiore ( oltre alla necessità di demolire una maggiore superficie del fabbricato esistente ) con aggravio di spese.”
In sostanza il CTU ha accertato che l'impianto adibito era conforme sia a quanto pattuito nel contratto sottoscritto dal , sia alla normativa prevista in materia, considerando che trattasi non di Per_1 ascensore di nuova fattura, ma di modifica di un immobile già esistente.
A nulla rilevano le avverse eccezioni sollevate da parte opponente e dal tecnico di parte nominato.
Ed infatti la commissione oggetto del contratto ivi azionato rientra senza dubbio nel caso di
“adeguamento di immobile pre-esistente”, collocandosi all'interno di una struttura immobiliare già completa;
a nulla rileva che trattasi di ascensore installata all'esterno del fabbricato, perché rimane intrinseca la caratteristica richiesta dalla norma, e cioè l'adeguamento di costruzione già terminata.
Per altro la norma, come diligentemente chiarito dal CTU, non impone un limite dimensionale ma stabilisce esclusivamente delle misure minime: l'ascensore oggetto del presente giudizio per alcune misure, rispetta gli standard minimi richiesti e, per altre, addirittura, ne prevede di maggiori.
Né tantomeno rileva che il CTU non abbia compiuto prove di funzionamento del vano e non abbia accertato la sua funzionalità al momento del sopralluogo: tali circostanze non sono state poste dalle opponenti a fondamento delle eccezioni avanzate, che attenevano esclusivamente il mancato rispetto degli standard richiesti dal contratto e dalla normativa vigente in materia.
Discorrere o meno dell'effettiva messa in funzione dell'ascensore equivarrebbe ad introdurre un thema decidendum nuovo, tardivo, irrilevante ai fini che qui ci occupano.
Dall'accertamento dell'infondatezza, nel merito, delle eccezioni sollevate da parte opponente, discende l'assorbimento di ogni ulteriore questione – in tema di clausola solve et repete o decadenza ex art 1495 c.c.- pure sollevata dalle parti.
Ne deriva la conferma del provvedimento monitorio opposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia.
Le spese di CTU, come liquidate in separato decreto, vengono definitivamente poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto integralmente conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
b) condanna le opponenti, in solido, al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.300,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
c) pone le spese di CTU come liquidate in separato decreto in capo a parte opponente.
Depositato telematicamente in data 17/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.7139/ 2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 7139 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018 , vertente
TRA
C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , quali eredi di C.F._2 Parte_3 C.F._3
rapp.te e difese, giusta procura in atti, dall'avv. AVIGLIANO Persona_1
GIANLUCA, presso cui elettivamente domiciliano;
OPPONENTE
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1
e rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CERRATO FERNANDO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Su richiesta della il Tribunale civile di Nocera Inferiore, emetteva il Controparte_1
05/11/2018 decreto ingiuntivo n.2055/2018, con il quale ingiungeva al sig. , di Persona_1 pagare, alla parte ricorrente la somma di € 11.440,00 oltre interessi come richiesti, nonché le spese di procedura liquidate in € 540,00 oltre C.U., spese come per legge.
Con atto di citazione notificato , e Parte_1 Controparte_2 Parte_3 quali eredi del defunto padre , proponevano formale opposizione avverso il Persona_1 decreto ingiuntivo chiedendo di: “a) Accertare e dichiarare la inefficacia del D.I. n. 2055/2018 per
i gravi vizi e difformità riscontrati in violazione del D.M. 236/89; b) Accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità e/o improcedibilità del D.I. n. 2055/2018 per carenza dei presupposti di cui all'art.
633 e 634 c.p.c.; c) Revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 2055/2018 emesso e depositato il 05/11/2018 dal Tribunale di Nocera Inferiore per i motivi di cui in narrativa;
d) In via subordinata disporre una riduzione del prezzo in virtù dei gravi vizi e difformità rappresentate in narrativa;
e) Condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.”.
La si costituiva in giudizio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: 1) in via preliminare, dichiarare improponibile, improcedibile e/o inammissibile la spiegata opposizione per i motivi di cui ai punti A), B) e C) del presente atto;
2) in via preliminare e subordinata, concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto per essere l'opposizione sollevata dalle opponenti non fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
3) nel merito ed in via principale, rigettare le domande formulate dalle opponenti in quanto vaghe e generiche nonché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 2055/2018 reso in
data 05/11/2018 dal Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.U. dr.ssa Jone Galasso, nel procedimento rubricato con R.G. 5533/2018 e notificato il 08/11/2018”.
Veniva compiuta l'istruttoria, costituita dalla CTU in atti e, successivamente, la causa rinviata per la decisione. L'udienza del 27/03/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta: il
Giudice, lette le note depositate, decide la controversia con la presente sentenza ex art 281 sexies c.p.c., allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c.
Preliminarmente deve affermarsi la legittimazione attiva delle odierne opponenti, che hanno dimostrato di essere eredi legittime del de cuius , giusto certificato storico di Persona_1 famiglia in atti.
Sempre in premessa si specifica che il ricorso monitorio è stato regolarmente emesso ex art 633 c.p.c. perché basato su prova scritta – contratto sottoscritto, fattura commerciale.
Nel merito va rilevato che, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. civ.
Sez. V Ord.,09/01/2019, n. 363).
In applicazione del suddetto principio, si ritiene di poter esaminare dapprima l'eccezione di inadempimento sollevata dalla controparte opponente, subordinando, all'esito, la verifica dell'operatività della clausola solve et repete dedotta e l'eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi.
In termini deve correttamente qualificarsi l'eccezione in parola ai sensi dell'art 1460 c.c. in quanto le opponenti hanno inteso paralizzare l'avversa pretesa di pagamento deducendo l'inesatto adempimento della prestazione stabilita in contratto: in particolare, l'ascensore installata non sarebbe stata conforme alle caratteristiche pattuite, e inidonea all'uso per cui era stata commissionata.
Ai fini della verifica della idoneità delle suddette eccezioni a paralizzare la pretesa di pagamento, si
è ritenuto opportuno nominare un consulente tecnico, che accertasse la conformità del bene sia alle richieste contenute in contratto, che alla normativa richiamata. La consulenza, le cui conclusioni si intendono in questa sede integralmente condividere perché coerenti con le premesse metodologiche, chiare, concordanti, e rispondenti ai quesiti posti dalla scrivente, ha concluso per la conformità dell'ascensore alla pattuizione di cui al contratto.
Il CTU in particolare ha chiarito che “dallo stato dei luoghi rinvenuto, dal raffronto delle caratteristiche tecnico-costruttive dell'impianto di sollevamento e dalla esaustiva documentazione presente agli atti di causa lo scrivente è del parere che l'impianto di sollevamento fornito dalla
[...] sia rispondente per caratteristiche e dimensioni a quello commissionato Parte_4 dal sig. . Persona_1
Infatti, come è stato accertato in occasione dei sopralluoghi, l'impianto installato dalla ditta opposta
è caratterizzato da una cabina di dimensioni 85 mm x 1200 mm e da doppio ingresso alla fermata in piano terra con ante scorrevoli di larghezza utile di 75 mm per un'altezza di 2000 mm. La bottoniera
è collegata ad un'altezza di 1,00m - 1,05m dal pavimento come previsto dalla normativa. Il pavimento
è rivestito in linoleum. La struttura portante è in lamierato e gli interni in laminato plastificato con illuminazione a faretti. Nessuna normativa speciale risulta richiamata dalle parti nell'accordo debitamente sottoscritto.
In merito poi, alle norme di riferimento relative alle dimensioni del vano ascensore in edifici privati, queste sono contenute nel Decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236, dal titolo “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”.
Nello specifico, l'articolo 4 del Decreto, riguardante i criteri di progettazione per l'accessibilità, afferma che l'ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime tali da permettere l'uso da parte di una persona su sedia a ruote e che le porte di cabina e di piano devono essere del tipo automatico
e di dimensioni tali da permettere l'accesso alla sedia a ruote. L'articolo 8 dello stesso Decreto, riguardante le specifiche funzionali e dimensionali entra nei dettagli delle misure minime della cabina. – (…) in caso di adeguamento di edifici preesistenti, quando non è possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori, le dimensioni minime della cabina sono 120 centimetri di profondità e 80 centimetri di larghezza, con porta con luce netta minima di 75 centimetri posta sul lato corto. Nel caso di specie, l'impianto elevatore installato dalla Controparte_1 presso l' edificio esistente di proprietà del sig. è conforme a quanto stabilito dal DM Per_1
236/89 tale da permetterne l'uso da persone su sedia a ruote. E' evidente che volendo, ma così non è stato, il sig. in occasione dell'accettazione dell'offerta, avrebbe potuto commissionare Per_1
alla una cabina con caratteristiche e dimensioni diverse ( porte 800 Controparte_1 mm x 2000 m ) e quindi con un prezzo maggiore ( oltre alla necessità di demolire una maggiore superficie del fabbricato esistente ) con aggravio di spese.”
In sostanza il CTU ha accertato che l'impianto adibito era conforme sia a quanto pattuito nel contratto sottoscritto dal , sia alla normativa prevista in materia, considerando che trattasi non di Per_1 ascensore di nuova fattura, ma di modifica di un immobile già esistente.
A nulla rilevano le avverse eccezioni sollevate da parte opponente e dal tecnico di parte nominato.
Ed infatti la commissione oggetto del contratto ivi azionato rientra senza dubbio nel caso di
“adeguamento di immobile pre-esistente”, collocandosi all'interno di una struttura immobiliare già completa;
a nulla rileva che trattasi di ascensore installata all'esterno del fabbricato, perché rimane intrinseca la caratteristica richiesta dalla norma, e cioè l'adeguamento di costruzione già terminata.
Per altro la norma, come diligentemente chiarito dal CTU, non impone un limite dimensionale ma stabilisce esclusivamente delle misure minime: l'ascensore oggetto del presente giudizio per alcune misure, rispetta gli standard minimi richiesti e, per altre, addirittura, ne prevede di maggiori.
Né tantomeno rileva che il CTU non abbia compiuto prove di funzionamento del vano e non abbia accertato la sua funzionalità al momento del sopralluogo: tali circostanze non sono state poste dalle opponenti a fondamento delle eccezioni avanzate, che attenevano esclusivamente il mancato rispetto degli standard richiesti dal contratto e dalla normativa vigente in materia.
Discorrere o meno dell'effettiva messa in funzione dell'ascensore equivarrebbe ad introdurre un thema decidendum nuovo, tardivo, irrilevante ai fini che qui ci occupano.
Dall'accertamento dell'infondatezza, nel merito, delle eccezioni sollevate da parte opponente, discende l'assorbimento di ogni ulteriore questione – in tema di clausola solve et repete o decadenza ex art 1495 c.c.- pure sollevata dalle parti.
Ne deriva la conferma del provvedimento monitorio opposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia.
Le spese di CTU, come liquidate in separato decreto, vengono definitivamente poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto integralmente conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
b) condanna le opponenti, in solido, al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.300,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
c) pone le spese di CTU come liquidate in separato decreto in capo a parte opponente.
Depositato telematicamente in data 17/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco