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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 3256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3256 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1024/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1024/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Paoloandrea Monticelli (C.F.: e dall'Avv. Ciro Fabio Monticelli C.F._2
(C.F.: ) per procura allegata all'atto di appello C.F._3
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._4
Luigi Vespoli (C.F.: ) e dall'Avv. Giuseppe Penta (C.F.: C.F._5
) per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello C.F._6
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio CP_2 C.F._7
Amodio (C.F.: ) per procura allegata alla comparsa di costituzione in C.F._8 appello
- APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 775/2021 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione notificato in data 24.1.2013, evocava i coniugi Parte_1 [...]
e davanti al Tribunale di Napoli, chiedendone la condanna, in via CP_1 CP_2
solidale, al pagamento della somma di euro 220.000,00, a titolo di restituzione e, in subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento, oltre agli interessi dal 5.11.2009, ovvero dal protesto o dalla domanda. Vinte le spese.
A fondamento della pretesa deduceva che:
- nel mese di settembre 2009 i convenuti, il primo privo di occupazione e l'altra insegnante in pensione, gli avevano chiesto in prestito la suddetta somma, siccome necessaria per il pagamento della rata del prezzo dell'immobile sito in Napoli alla Via Santo Stefano 12/C int. 3, oggetto del preliminare di vendita del 21.4.2009, non coperta dal mutuo acceso dalla per l'importo di CP_2
euro 300.000,00;
- i convenuti, dal canto loro, si erano impegnati alla restituzione del suddetto importo con la liquidità proveniente dalla vendita dell'appartamento sito in Napoli alla Via Battistello Caracciolo
n. 16, ovvero dallo smobilizzo degli investimenti finanziari, una volta recuperata la rilevante perdita di valore;
- esso istante, aderendo alla richiesta stante il rapporto di amicizia, oltre che professionale, esistente con i convenuti, aveva consegnato loro la somma di euro 220.000,00 con le seguenti modalità: euro
25.000,00 mediante l'assegno bancario n. 0170527749 datato 7.9.2009 e tratto sul conto corrente a lui intestato presso Cariparma;
euro 5.000,00 con l'assegno circolare n. 24212652-09 datato
15.9.2009 emesso da la differenza, pari ad euro 190.000,00, mediante Parte_2 consegna in denaro contante;
- in seguito ai versamenti, in data 14.9.2009 il aveva emesso un assegno dell'importo di CP_1
135.000,00 per il pagamento della seconda rata del prezzo dell'immobile oggetto del preliminare,
che in data 3.11.2009 veniva acquistato dalla sola;
CP_2
- successivamente, i coniugi, non potendo restituire l'importo ricevuto a causa sia del fallimento della società finanziaria IBS Forex S.p.A., ove avevano investito i propri risparmi per il tramite di esso attore, che del blocco delle trattative finalizzate alla vendita dell'immobile in Napoli alla Via
Battistello Caracciolo n. 16, avevano chiesto una dilazione, impegnandosi a restituire l'importo di euro 80.000,00 entro il mese di febbraio 2012 e quello di euro 140.000,00 una volta concluse le operazioni di vendita del suddetto immobile o, comunque, con il recupero delle somme investite e poi perdute, essendosi insinuati al passivo della società fallita;
- la richiesta indirizzata ai convenuti di formalizzare detto accordo era rimasta senza esito e l'assegno n. 5609953018 dell'importo di euro 80.000,00 tratto su Banca Popolare di Ancona,
ricevuto da esso attore, veniva protestato per difetto di provvista, una volta posto all'incasso.
I convenuti, costituendosi, contestavano specificamente:
- di aver ricevuto il finanziamento allegato dall'attore, conosciuto circa dieci anni prima quale promotore finanziario presso la Banca Popolare di Ancona, ove intrattenevano due distinti rapporti di conto corrente;
- che l'assegno bancario di euro 80.000,00 fosse stato emesso a titolo di parziale restituzione dell'asserito prestito di danaro, in quanto, in realtà, era stato emesso dal su richiesta del CP_1
medesimo attore senza apporre la data di emissione (non dovendo essere portato all'incasso), al solo fine di contro garantire la fideiussione rilasciata da Lo. in favore della Parte_3 CP_3
ricevitoria di titolarità di DA Toro, sita in Napoli alla Via Imbriani n. 22 e concessionaria di
Lottomatica Scommesse S.r.l., in favore della quale il svolgeva attività di CP_1
collaborazione e per la quale effettuava sovente movimenti di denaro contante utilizzando i conti personali suoi e quello della moglie, sul cui rapporto aveva la delega ad operare;
al riguardo, si evidenziava che il aveva percepito la somma di euro 4.000,00, quale compenso per Pt_1
l'attività di mediazione svolta al fine di ottenere la fideiussione da Lo. ma Parte_3 CP_3
alla data del rilascio (12.7.2011) la suddetta società era stata già cancellata dall'Elenco generale degli intermediari finanziari sin dall'1.7.2021, per poi essere dichiarata fallita dal Tribunale di
Milano in data 23.12.2011, ragion per cui il aveva sporto denuncia-querela nei CP_1
confronti del il 27.3.2012; Pt_1
- che vi fosse contestualità tra gli importi prelevati dal e quelli versati sui conti di essi Pt_1
convenuti, difettando, anzi, la coincidenza di date ed importi: invero, i conti in questione, ed in particolare quello del presentavano una costante movimentazione di denaro contante, CP_1
mentre dall'estratto conto della , prodotto dall'attore, alla data del 3.8.2009 risultava la CP_2
disponibilità del monte titoli BTP per euro 225.000,00 nominali, sicché non trovava riscontro l'allegazione attorea secondo cui essi non avevano la liquidità necessaria per far fronte all'acquisto dell'immobile di Via S. Stefano 12/C, abbisognando di un prestito a tal fine;
- la complessiva somma di euro 30.000,00, portata dall'assegno bancario e da quello circolare, non costituiva adempimento parziale dell'asserito prestito, bensì importo residuo dovuto a titolo di restituzione di somme in precedenza affidate dal al per piccole operazioni di CP_1 Pt_1
investimento;
- di essere proprietari di immobili da vendere al fine di pagare il prezzo dell'immobile sito in Napoli
alla Via Santo Stefano 12/C, in quanto la liquidità necessaria proveniva dal trattamento di fine servizio percepito dalla nella somma di euro 58.000,00 e dal corrispettivo dell'alienazione CP_2
di sue proprietà immobiliari in Castello di Cisterna, avvenuta tra il 28.3.2007 e il 12.6.2008.
Concludevano per il rigetto delle avverse domande, con condanna dell'attore per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nonché al pagamento delle spese di lite.
Istruita la causa con documenti, prova per interpello e per testi, con sentenza n. 775 pubblicata il 26.1.2021 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che le risultanze dell'istruttoria,
specificamente analizzate, non consentivano di ritenere provata la conclusione del contratto di mutuo posto a fondamento della pretesa azionata.
Peraltro, la prospettazione dell'attore circa la consegna di denaro ai convenuti, a titolo di mutuo,
senza la redazione di una scrittura e, perfino, di una ricevuta di pagamento, appariva altamente implausibile, avuto riguardo: alla rilevante entità dell'importo; all'attività professionale di promotore finanziario svolta dal con conseguente attitudine a movimentazioni di denaro Pt_1
esclusivamente con modalità “tracciabili”; alla circostanza che l'asserito stretto rapporto di amicizia che lo legava ai convenuti avrebbe potuto, semmai, giustificare la gratuità del prestito, ma non la movimentazione di 230.000 euro senza alcuna “pezza” d'appoggio; al fatto che l'attore non aveva allegato il motivo per cui, anziché predisporre comodi e sicuri bonifici o assegni bancari, avrebbe prelevato denaro contante dal proprio conto corrente per consegnarlo ai convenuti.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto notificato l'1.3.2021 ed iscritto a ruolo l'8.3.2021, proponeva gravame Parte_1
avverso la suddetta pronuncia, notificata il 28.1.2021, chiedendo, in sua riforma, l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado.
resisteva al gravame, chiedendone il rigetto, con condanna di controparte al Controparte_1
risarcimento per lite temeraria e al pagamento delle spese processuali.
, costituendosi, chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile o CP_2
improcedibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. e/o dell'art. 348-bis c.p.c. e, nel merito,
infondato; in subordine, reiterava le conclusioni formulate in primo grado. Vinte le spese di lite.
All'udienza dell'8.1.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Questioni preliminari.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. Invero, poiché la norma mira a filtrare gli appelli che non hanno ragionevole possibilità di accoglimento in limine litis,
ovvero alla prima udienza di trattazione, il rinvio per la precisazione delle conclusioni disposto all'udienza ex art. 350 c.p.c. del 22.9.2011 importa che il gravame abbia già superato il vaglio di ammissibilità. Va parimenti disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c.,
nella formulazione introdotta dal D.L. 83/2012, conv. con modif. dalla L. 134/2012, applicabile
ratione temporis al giudizio, atteso che, per come si vedrà appresso, l'impugnazione individua chiaramente le parti contestate della sentenza impugnata e le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasta le ragioni addotte dal primo giudice (v. Cass.
civ., S.U., 13.12.2022, n. 36481).
§ 4. Analisi dei motivi di appello.
Il gravame è stato affidato a due motivi.
Con il primo, rubricato “Omissiva e contraddittoria valutazione delle prove, dei documenti e delle presunzioni sul rapporto contrattuale, sul credito vantato, sulla mancata restituzione del prestito
(confessata) e sull'arricchimento senza causa”, l'appellante ha censurato l'affermazione che si legge nella sentenza di primo grado secondo cui “parte attrice non ha fornito dimostrazione dell'effettiva
dazione di denaro ai convenuti, ovvero della conclusione tra le parti del contratto di mutuo posto a
fondamento della pretesa creditoria azionata”.
Ha argomentato che il primo giudice avrebbe potuto accertare che il prestito della somma di euro
220.000,00 era realmente avvenuto, se avesse correttamente valutato le prove e le presunzioni, in quanto esso era stato:
1) ammesso dal invero, dalla trascrizione di una videoregistrazione risultava che questi CP_1
aveva riconosciuto di aver ricevuto denaro dal ma si rifiutava di sottoscrivere la scrittura Pt_1 privata di riconoscimento del debito, sostenendo che preferiva “non mettere titoli in una situazione
del genere”, per cui era evidente che il primo giudice non aveva visionato la prova audiovisiva e la trascrizione del colloqui;
2) confermato dal teste : quest'ultimo, dopo aver riferito l'esistenza di rapporti Testimone_1
professionali e di amicizia tra l'attore ed i coniugi i quali avevano anche partecipato CP_1
alle sue nozze, aveva dichiarato che essi, nel settembre del 2009, avevano richiesto al fratello un prestito di euro 220.000,00, al fine di pagare il saldo contante dell'abitazione da Pt_1
acquistare, le imposte ed il notaio e che egli aveva accompagnato il fratello alla consegna dell'importo di circa euro 180.000,00 in denaro contante e della restante parte in assegni, avvenuta all'interno della ricevitoria di Via Imbriani, confermando, altresì, di aver visionato la videoregistrazione in cui il dichiarava di non voler restituire la somma prestata a causa CP_1
di un pessimo investimento di cui riteneva responsabile il fratello e si rifiutava di sottoscrivere un accordo per la restituzione della somma;
3) documentato attraverso la coincidenza tra le date dei prelevamenti e degli assegni tratti sui rapporti di conto corrente di esso appellante e quelle dei versamenti sui conti personali dei convenuti.
Secondo l'appellante, dalla trascrizione del colloquio orale risultava che il aveva reso CP_1
una dichiarazione confessoria, costituente prova legale, ma il primo giudice non l'aveva scrutinata,
preferendo attribuire valore decisivo alle deduzioni difensive dei convenuti, secondo cui nessuna dazione in denaro avrebbe avuto luogo, costituendo l'importo di euro 80.000,00 una mera controgaranzia alla fideiussione prestata dalla in favore della ricevitoria ove Parte_4
collaborava il per converso, tale circostanza era inverosimile, in quanto giammai una CP_1
società finanziaria avrebbe potuto accettare, a titolo di garanzia, un assegno bancario rilasciato da una persona fisica priva di rapporti con la società garante e quella garantita, e, peraltro, emesso in favore di un terzo da un soggetto privo di beni personali e già dichiarato fallito dal Tribunale di Napoli.
Peraltro, il Tribunale aveva omesso di pronunziarsi sull'azione di ingiustificato arricchimento,
malgrado dai documenti, dalle dichiarazioni rese da controparte nella videoregistrazione ed anche in sede di interrogatorio formale, nonché dai fatti provati dal teste indotto da esso attore appariva indubbiamente comprovato l'ingiustificato arricchimento dei coniugi , in danno Controparte_4
di esso irrilevante essendo che l'immobile fosse stato successivamente intestato alla sola Pt_1
, posto che, nel caso in cui un coniuge paghi al venditore con denaro proprio il prezzo di un CP_2
immobile che venga però intestato all'altro coniuge, si configura una donazione indiretta dell'immobile, evidenziando che poteva esperirsi l'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti della CP_2
pure ove si fosse ritenuta raggiunta la prova della consegna dei titoli e del denaro al solo
CP_1
Con il secondo motivo, rubricato “Mancata valutazione di prove e dichiarazioni confessorie, prova legale non impugnata, error in iudicando sulla funzione della sig.ra e sul rapporto CP_2
sottostante all'assegno”, l'appellante ha lamentato che il primo giudice aveva omesso di esaminare:
- le dichiarazioni confessorie rese nella trascrizione della videoregistrazione le quali, diversamente da quanto affermato in sentenza, dimostravano “il rapporto, le sue motivazioni, la natura del credito ed il rapporto sottostante agli assegni”;
- che esso che godeva della fiducia incondizionata dei convenuti (per come dichiarato dal Pt_1
nella denunzia penale), aveva suggerito loro di investire in prodotti IBS Forex, CP_1
successivamente fallita, e che il controvalore della perdita (euro 236.842,83, per cui i convenuti erano stati ammessi al passivo fallimentare) coincideva con la parte del prezzo della vendita non coperta dal mutuo;
- che vi erano coincidenze tra i prelievi di esso per circa euro 220,000,00 ed i versamenti Pt_1
dei convenuti per circa euro 220.000,00, i quali non potevano riguardare importi generati dalla operatività della ricevitoria sita in Napoli alla Via Imbriani n. 22, la quale apparteneva a DA Toro, che aveva un proprio rapporto bancario;
- che non era plausibile, e peraltro costituiva riciclaggio, che le somme dell'attività di ricevitoria fossero versate sui conti personali del collaboratore e della di lui moglie;
- il comportamento processuale delle controparti, atteso che, dopo il deposito della videoregistrazione, che coinvolgeva il solo ed il suo interrogatorio formale, per la CP_1
si era costituito un nuovo difensore, in sostituzione dei precedenti che difendevano anche il CP_2
precisando che "data la diversa posizione processuale delle parti convenute, la sig.ra CP_1
- che nulla sa e nulla ha a che vedere con la presunta dazione di somma al marito da parte CP_2
dell'attore ... intende meglio precisare la propria posizione processuale al fine di evidenziare la
netta distinzione che sussiste rispetto alla posizione del marito", con ciò evidenziando che il prestito, pur se contestato, era stato corrisposto, quantomeno, al coniuge ma da lei CP_1
stessa adoperato per acquistare per la loro famiglia l'abitazione di Via Santo Stefano, ossia per godere di un ingiusto profitto che avrebbe dovuto condurre la Corte all'accoglimento della domanda;
- che la giustificazione addotta dal per i versamenti in contanti (anticipazione e sconto CP_1
ai clienti delle vincite presso la ricevitoria), oltre a contrastare con la normativa antiriciclaggio, non trovava conforto in nessuna documentazione comprovante le vincite;
- che l'assegno n. 5609953018 di euro 80.000.00, tratto sul conto personale n. 129 acceso presso la
Banca Popolare di Ancona, non poteva qualificarsi come controgaranzia rilasciata per ottenere la
Pa fideiussione concessa da o Verde S.p.A., necessaria alla ricevitoria di DA Toro per operare con il servizio Lottomatica, in quanto era stato emesso a favore di esso e non a favore Pt_1
dell'emittente la polizza, e non dalla titolare della ricevitoria, ma da un soggetto impossidente, già
dichiarato fallito dal Tribunale di Napoli, che nel corso nell'interrogatorio formale aveva confessato di collaborare solo saltuariamente con la ricevitoria suddetta;
- che vi era stata la corresponsabilità della la quale, essendo un'insegnante in pensione, non CP_2 aveva redditi e non poteva aver ricevuto in contanti né la liquidazione, né i proventi delle quote di beni asseritamente alienate;
- che, a fronte di una disponibilità di complessivi euro 393.000,00, nell'ottobre 2008 i convenuti avevano adoperato la provvista della moglie per acquistare, in favore del figlio , la nuda Per_1
proprietà e, a favore della , l'usufrutto vitalizio dell'immobile sito in Napoli alla Piazza CP_2
Quattro Giornate n. 64, e non risultava depositata alcuna documentazione da cui risultasse lo svincolo del monte titoli B.T.P. di cui la stessa era intestataria sino all'agosto 2009, né il CP_2
disinvestimento dei detti titoli appariva dagli estratti conto depositati;
- che tutte le risultanze processuali deponevano nel senso che i convenuti non avevano la disponibilità finanziaria per acquistare l'appartamento di Via Santo Stefano, n. 12/C per il prezzo di euro 600.000,00, disponendo soltanto dell'immobile ove abitavano, sito alla Via Battistello
Caracciolo n. 20, formalmente intestato al figlio ed acquistato nel 2002, allorquando CP_5
quest'ultimo aveva appena compiuto 18 anni.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente siccome strettamente connessi, non sono fondati.
Costituisce ius receptum che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
La conclusione che l'attore non ha adempiuto all'onere probatorio su di lui incombente ex art. 2967
c.c., a cui è giunto il Tribunale all'esito della valutazione delle risultanze dell'istruttoria, non può
essere sovvertita dagli elementi indicati dall'appellante.
In primo luogo, si osserva che nessuna dichiarazione di natura confessoria, tale da costituire prova legale, si desume dalla trascrizione della videoregistrazione avvenuta all'insaputa del CP_1
nel mese di giugno 2011, non rinvenendosi alcuna ammissione chiara ed univoca dell'avvenuta ricezione della somma di euro 220.000,00 a titolo di mutuo gratuito, bensì riferimenti alla ricezione di somme a seguito dell'esito infausto di un investimento compiuto attraverso l'attività di promotore finanziario del Il avrebbe affermato “i sacc' che t'aggia rat' e Pt_1 CP_1
sold' a te per fa un investimento … ma tu non hai neanche vigilato su questa situazione perché tu
mi portavi degli estratti conto che praticamente non erano buoni…” (pag. 13), e prima ancora “i
soldi che stanno in ballo … non è che li devo perdere solo io questi soldi. Questi soldi che sono
stati persi sicuramente non è colpa mia, la colpa è tua. Io ti voglio … voglio contribuire alla
perdita, ma sicuramente non li caccio tutti quanti io ...” e, con riferimento all'asserito prestito di euro 220.000,00, “ma tu mi hai dato quei soldi perché poi li dovevamo disinvestire e te li dovevi
riprendere” (pag. 8).
Come ha già osservato il primo giudice, la conversazione “è composta per la quasi totalità da
argomenti e frasi pronunciate unicamente dall'attore, il quale, inoltre, è l'unico a fare riferimento
a somme di denaro che gli sarebbero dovute in restituzione dall'interlocutore. Da tale
registrazione, quindi, alcun elemento (tantomeno certo) si può ricavare a dimostrazione del
contratto di mutuo asseritamente intercorso tra le parti, della somma asseritamente mutuata di
euro 230.000,00 (in realtà, euro 220.000, secondo quanto si legge in citazione), dell'obbligo di
restituzione della somma stessa” (v. sentenza, pag. 10).
Conseguentemente, l'asserito rifiuto del di sottoscrivere la scrittura privata di CP_1
riconoscimento del debito, desunto dalla dichiarazione che preferiva “non mettere titoli in una
situazione del genere” (che, di per sé, non è di agevole ed univoca interpretazione), non può valere come ammissione della ricezione della somma di euro 220.000,00 a titolo di mutuo, con conseguente obbligo di restituzione. Peraltro, secondo l'allegazione dell'attore, oggi appellante, il prestito sarebbe concesso ai coniugi e a , ma dalle dichiarazioni Controparte_1 CP_2
rese dal nel corso della conversazione il mutuatario sarebbe stato solo il primo. Pt_1
Vanno, pertanto, scrutinati gli ulteriori elementi che, secondo la prospettazione dell'appellante, non sarebbero stati correttamente valutati dal primo giudice, e cioè le prove documentali e la testimonianza del teste . Testimone_1 Quanto alle prime, l'assunto dell'appellante che esse comproverebbero la dazione della somma,
attesa la coincidenza tra le date dei prelevamenti e degli assegni tratti sui rapporti di conto corrente di esso appellante e quelle dei versamenti sui conti personali dei convenuti, è smentito dall'analisi dei dati documentali, come già osservato dal giudice di prime cure sub A) della motivazione della sentenza impugnata.
Invero, dall'estratto conto al 30.9.2009 del conto corrente di corrispondenza n. 00539/56541909
presso Cariparma, intestato non solo al ma anche alla moglie , risultano Pt_1 Persona_2
registrati, rispettivamente con valuta al 2.9.2009 ed al 3.9.2009, due movimenti “dare” in virtù degli assegni nn. 0170527745 e 0170527746, rispettivamente dell'importo di 100.000,00 e 90.000,00
euro, nonché con valuta 9.9.2009 un movimento “dare” per euro 25.000,00 correlato all'assegno n.
0170527749. Se quest'ultimo importo si rinviene tra i movimenti avere del conto corrente presso
UBI Banca intestato al con valuta al 10.9.2009, coerentemente alle risultanze della CP_1
copia fronte/retro del titolo prodotta in atti, con diversa giustificazione da parte convenuta rispetto all'asserito prestito dedotto dall'attore, diverso discorso va fatto relativamente alle somme portate dagli altri assegni, di cui non sono state prodotte le fotocopie fronte/retro sebbene essenziali al fine dell'individuazione del traente (stante la cointestazione alla del rapporto di conto corrente) e Per_2
del prenditore, atteso che sugli estratti al 30.9.2009 dei conti correnti intestati a ciascuno dei convenuti non si rinviene alcun versamento degli importi di 100.000,00 e 90.000,00 euro, essendo presenti sul solo conto del a far data dal 3.9.2009 versamenti in contanti di importi di CP_1
gran lunga minori (euro 2.000,00; 15.000,00; 10.000; 4.700,00; 11.000,00; 2.500,00) che, valutati unitamente alla circostanza che tra il 15.7.2009 ed il 31.8.2009 risultano altri versamenti in contanti di vario ammontare (precisamente, euro 1.000,00; 7.000,00; 10.000,00; 11.000,00; 10.000,00;
1.050,00; 1.000,00; 2.000,00; 3.000,00), da un lato, confortano l'assunto che il conto veniva frequentemente alimentato attraverso versamenti di contanti, dall'altro, escludono che vi sia coincidenza di date ed importi tra quanto prelevato dal conto cointestato ai coniugi e Pt_1 quanto versato sui conti correnti dei convenuti.
La stessa testimonianza di , valutata prudentemente tenuto conto non solo del Testimone_1
rapporto di stretta parentela intercorrente con l'attore, ma anche del contenuto della deposizione,
non sorregge l'asserito prestito posto dall'attore a fondamento della domanda di restituzione ed il malgoverno del primo giudice nella valutazione della prova.
Invero, posto che il teste, nel confermare la consegna di danaro (sebbene per un importo minore con riferimento al contante, avendo specificato che “la somma era di € 180.000,00 circa in contanti e la
parte restante in assegni”), ha riferito fatti a cui non ha assistito personalmente, avendo dichiarato che “Mio fratello venne a casa con la somma già prelevata e mi chiese di accompagnarlo dal sig.
per la consegna… mio fratello e il sig. entrarono nella Ricevitoria ma io CP_1 CP_1
rimasi fuori e, quindi, non ho assistito materialmente alla consegna della somma, ma voglio
precisare che quando mio fratello uscì dalla ricevitoria non aveva più la busta contenente i soldi.
Ovviamente, che nella busta vi fossero € 180.000,00 circa mi fu riferito da mio fratello, io vidi solo
un insieme di banconote e non so a quanto corrispondessero”, il Tribunale ha correttamente dato atto: 1) della genericità della dichiarazione, tenuto conto che, pur di fronte alla peculiare vicenda in base alla quale si sarebbe verificato il trasporto di banconote pari all'ingente importo di euro
190.000,00, il teste non ha saputo specificare né ove le stesse fossero trasportate, se non indicando trattarsi di una “busta”, né il taglio, né l'ammontare; peraltro, non ha nemmeno assistito alla materiale consegna del denaro nelle mani del 2) del suo contrasto con le stesse CP_1
allegazioni dell'attore, dal momento che il teste aveva riferito che “la somma era di € 180.000,00
circa in contanti e la parte restante in assegni, laddove, invece, le allegazioni di cui alla domanda attrice erano nel senso che il prestito, quanto alla somma in contanti, sarebbe avvenuto “mediante
successivi versamenti in contanti per l'importo di € 190.000,00” (cfr. atto di citazione, lett. e)
ovvero “I titoli e il denaro venivano consegnati ai coniugi in parte direttamente presso la loro
Banca... ed in parte presso il domicilio del sig. in via Imbriani presso la citata CP_1 ricevitoria...” (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, pag. 9, lett. d); facendo discendere da tali considerazioni il giudizio di inidoneità della prova testimoniale alla dimostrazione dell'allegazione attorea circa la consegna, ai convenuti, di denaro contante pari ad euro 190.000,00.
Quanto, poi, all'ulteriore somma di euro 30.000,00 - che, secondo le allegazioni dell'attore, sarebbe stata consegnata ai convenuti a mezzo degli assegni bancari già indicati - non vi è alcuna prova della dazione in prestito;
d'altronde, l'attore non ha nemmeno spiegato la ragione per cui avrebbe fatto ricorso a mezzi tracciabili solo per la consegna del minor importo di euro 30.000,00, e non anche per il maggiore importo di euro 190.000,00, sebbene nella sua prospettazione la provvista sarebbe stata fornita dalla liquidità presente sullo stesso conto corrente, eccetto che per la minor somma di euro 5.000,00, proveniente dal rapporto intrattenuto con . Parte_2
Ebbene, a fronte di tale quadro probatorio, non essendo stata provata la consegna ai coniugi della complessiva somma di euro 220.000,00 e l'assunzione dell'obbligo di restituzione CP_1
da parte dei medesimi, il primo giudice ha correttamente rigettato la domanda principale, senza che detto esito possa essere sovvertito dalle doglianze espresse dall'appellante in merito all'assegno di euro 80.000,00, a firma di traenza del che, di per sé, non può essere considerato come CP_1
parziale adempimento dell'obbligo di restituzione derivante da un contratto (mutuo gratuito), di cui non sono stati provati i relativi elementi costitutivi.
Quanto agli altri elementi di cui l'appellante lamenta l'omessa valutazione, va premesso che è
principio giurisprudenziale quello per cui il giudice del merito, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (Cass. civ., n. 3468/2010); conseguentemente, una volta esclusa la sussistenza degli elementi costitutivi il mutuo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa restitutoria, non sussisteva alcun obbligo del primo giudice di considerare le dedotte coincidenze con gli importi dovuti ad altro titolo, che, peraltro, non sussistono. Ad abundantiam, l'attore/appellante assume l'intento fraudolento in capo al per non CP_1
aver acquistato la proprietà del cespite oggetto del preliminare unitamente alla moglie, senza considerare che la proposta di acquisto del 21.4.2009 è stata sottoscritta unicamente dalla CP_2
che, di conseguenza, era l'unica ad essere obbligata alla stipula del contrato definitivo.
Quanto alla domanda ex art. 2041 c.c., proposta in via subordinata rispetto all'azione di restituzione scaturente dal contratto, il vizio di omessa pronuncia in cui è incorso il primo giudice comporta che spetta a questa Corte decidere sulla stessa.
Ciò posto, la domanda è inammissibile per difetto del requisito della sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., atteso che l'attore non ha allegato la mancanza di un'azione tipica, tant'è che l'ha esperita in via principale.
§ 5. La domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c.
La domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. avanzata dal va respinta, non avendo egli CP_1
allegato di aver subito, per effetto dell'iniziativa giudiziaria di controparte, un danno diverso e maggiore rispetto a quello costituito dalla necessità di anticipare le spese per la difesa processuale.
§ 6. Le spese di lite.
Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91
comma 1 c.p.c. e la relativa liquidazione va compiuta come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro
260.000,00, tranne che per la fase istruttoria, per la quale si reputano congrui i parametri minimi atteso che l'udienza ex art. 350 c.p.c. del 22.9.2021 si è risolta in un mero rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) respinge la domanda ex art. 96 c.p.c.;
c) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate per ciascuna difesa in euro Parte_1
12.154,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a.;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 18.6.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1024/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Paoloandrea Monticelli (C.F.: e dall'Avv. Ciro Fabio Monticelli C.F._2
(C.F.: ) per procura allegata all'atto di appello C.F._3
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._4
Luigi Vespoli (C.F.: ) e dall'Avv. Giuseppe Penta (C.F.: C.F._5
) per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello C.F._6
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio CP_2 C.F._7
Amodio (C.F.: ) per procura allegata alla comparsa di costituzione in C.F._8 appello
- APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 775/2021 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione notificato in data 24.1.2013, evocava i coniugi Parte_1 [...]
e davanti al Tribunale di Napoli, chiedendone la condanna, in via CP_1 CP_2
solidale, al pagamento della somma di euro 220.000,00, a titolo di restituzione e, in subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento, oltre agli interessi dal 5.11.2009, ovvero dal protesto o dalla domanda. Vinte le spese.
A fondamento della pretesa deduceva che:
- nel mese di settembre 2009 i convenuti, il primo privo di occupazione e l'altra insegnante in pensione, gli avevano chiesto in prestito la suddetta somma, siccome necessaria per il pagamento della rata del prezzo dell'immobile sito in Napoli alla Via Santo Stefano 12/C int. 3, oggetto del preliminare di vendita del 21.4.2009, non coperta dal mutuo acceso dalla per l'importo di CP_2
euro 300.000,00;
- i convenuti, dal canto loro, si erano impegnati alla restituzione del suddetto importo con la liquidità proveniente dalla vendita dell'appartamento sito in Napoli alla Via Battistello Caracciolo
n. 16, ovvero dallo smobilizzo degli investimenti finanziari, una volta recuperata la rilevante perdita di valore;
- esso istante, aderendo alla richiesta stante il rapporto di amicizia, oltre che professionale, esistente con i convenuti, aveva consegnato loro la somma di euro 220.000,00 con le seguenti modalità: euro
25.000,00 mediante l'assegno bancario n. 0170527749 datato 7.9.2009 e tratto sul conto corrente a lui intestato presso Cariparma;
euro 5.000,00 con l'assegno circolare n. 24212652-09 datato
15.9.2009 emesso da la differenza, pari ad euro 190.000,00, mediante Parte_2 consegna in denaro contante;
- in seguito ai versamenti, in data 14.9.2009 il aveva emesso un assegno dell'importo di CP_1
135.000,00 per il pagamento della seconda rata del prezzo dell'immobile oggetto del preliminare,
che in data 3.11.2009 veniva acquistato dalla sola;
CP_2
- successivamente, i coniugi, non potendo restituire l'importo ricevuto a causa sia del fallimento della società finanziaria IBS Forex S.p.A., ove avevano investito i propri risparmi per il tramite di esso attore, che del blocco delle trattative finalizzate alla vendita dell'immobile in Napoli alla Via
Battistello Caracciolo n. 16, avevano chiesto una dilazione, impegnandosi a restituire l'importo di euro 80.000,00 entro il mese di febbraio 2012 e quello di euro 140.000,00 una volta concluse le operazioni di vendita del suddetto immobile o, comunque, con il recupero delle somme investite e poi perdute, essendosi insinuati al passivo della società fallita;
- la richiesta indirizzata ai convenuti di formalizzare detto accordo era rimasta senza esito e l'assegno n. 5609953018 dell'importo di euro 80.000,00 tratto su Banca Popolare di Ancona,
ricevuto da esso attore, veniva protestato per difetto di provvista, una volta posto all'incasso.
I convenuti, costituendosi, contestavano specificamente:
- di aver ricevuto il finanziamento allegato dall'attore, conosciuto circa dieci anni prima quale promotore finanziario presso la Banca Popolare di Ancona, ove intrattenevano due distinti rapporti di conto corrente;
- che l'assegno bancario di euro 80.000,00 fosse stato emesso a titolo di parziale restituzione dell'asserito prestito di danaro, in quanto, in realtà, era stato emesso dal su richiesta del CP_1
medesimo attore senza apporre la data di emissione (non dovendo essere portato all'incasso), al solo fine di contro garantire la fideiussione rilasciata da Lo. in favore della Parte_3 CP_3
ricevitoria di titolarità di DA Toro, sita in Napoli alla Via Imbriani n. 22 e concessionaria di
Lottomatica Scommesse S.r.l., in favore della quale il svolgeva attività di CP_1
collaborazione e per la quale effettuava sovente movimenti di denaro contante utilizzando i conti personali suoi e quello della moglie, sul cui rapporto aveva la delega ad operare;
al riguardo, si evidenziava che il aveva percepito la somma di euro 4.000,00, quale compenso per Pt_1
l'attività di mediazione svolta al fine di ottenere la fideiussione da Lo. ma Parte_3 CP_3
alla data del rilascio (12.7.2011) la suddetta società era stata già cancellata dall'Elenco generale degli intermediari finanziari sin dall'1.7.2021, per poi essere dichiarata fallita dal Tribunale di
Milano in data 23.12.2011, ragion per cui il aveva sporto denuncia-querela nei CP_1
confronti del il 27.3.2012; Pt_1
- che vi fosse contestualità tra gli importi prelevati dal e quelli versati sui conti di essi Pt_1
convenuti, difettando, anzi, la coincidenza di date ed importi: invero, i conti in questione, ed in particolare quello del presentavano una costante movimentazione di denaro contante, CP_1
mentre dall'estratto conto della , prodotto dall'attore, alla data del 3.8.2009 risultava la CP_2
disponibilità del monte titoli BTP per euro 225.000,00 nominali, sicché non trovava riscontro l'allegazione attorea secondo cui essi non avevano la liquidità necessaria per far fronte all'acquisto dell'immobile di Via S. Stefano 12/C, abbisognando di un prestito a tal fine;
- la complessiva somma di euro 30.000,00, portata dall'assegno bancario e da quello circolare, non costituiva adempimento parziale dell'asserito prestito, bensì importo residuo dovuto a titolo di restituzione di somme in precedenza affidate dal al per piccole operazioni di CP_1 Pt_1
investimento;
- di essere proprietari di immobili da vendere al fine di pagare il prezzo dell'immobile sito in Napoli
alla Via Santo Stefano 12/C, in quanto la liquidità necessaria proveniva dal trattamento di fine servizio percepito dalla nella somma di euro 58.000,00 e dal corrispettivo dell'alienazione CP_2
di sue proprietà immobiliari in Castello di Cisterna, avvenuta tra il 28.3.2007 e il 12.6.2008.
Concludevano per il rigetto delle avverse domande, con condanna dell'attore per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nonché al pagamento delle spese di lite.
Istruita la causa con documenti, prova per interpello e per testi, con sentenza n. 775 pubblicata il 26.1.2021 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che le risultanze dell'istruttoria,
specificamente analizzate, non consentivano di ritenere provata la conclusione del contratto di mutuo posto a fondamento della pretesa azionata.
Peraltro, la prospettazione dell'attore circa la consegna di denaro ai convenuti, a titolo di mutuo,
senza la redazione di una scrittura e, perfino, di una ricevuta di pagamento, appariva altamente implausibile, avuto riguardo: alla rilevante entità dell'importo; all'attività professionale di promotore finanziario svolta dal con conseguente attitudine a movimentazioni di denaro Pt_1
esclusivamente con modalità “tracciabili”; alla circostanza che l'asserito stretto rapporto di amicizia che lo legava ai convenuti avrebbe potuto, semmai, giustificare la gratuità del prestito, ma non la movimentazione di 230.000 euro senza alcuna “pezza” d'appoggio; al fatto che l'attore non aveva allegato il motivo per cui, anziché predisporre comodi e sicuri bonifici o assegni bancari, avrebbe prelevato denaro contante dal proprio conto corrente per consegnarlo ai convenuti.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto notificato l'1.3.2021 ed iscritto a ruolo l'8.3.2021, proponeva gravame Parte_1
avverso la suddetta pronuncia, notificata il 28.1.2021, chiedendo, in sua riforma, l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado.
resisteva al gravame, chiedendone il rigetto, con condanna di controparte al Controparte_1
risarcimento per lite temeraria e al pagamento delle spese processuali.
, costituendosi, chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile o CP_2
improcedibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. e/o dell'art. 348-bis c.p.c. e, nel merito,
infondato; in subordine, reiterava le conclusioni formulate in primo grado. Vinte le spese di lite.
All'udienza dell'8.1.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Questioni preliminari.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. Invero, poiché la norma mira a filtrare gli appelli che non hanno ragionevole possibilità di accoglimento in limine litis,
ovvero alla prima udienza di trattazione, il rinvio per la precisazione delle conclusioni disposto all'udienza ex art. 350 c.p.c. del 22.9.2011 importa che il gravame abbia già superato il vaglio di ammissibilità. Va parimenti disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c.,
nella formulazione introdotta dal D.L. 83/2012, conv. con modif. dalla L. 134/2012, applicabile
ratione temporis al giudizio, atteso che, per come si vedrà appresso, l'impugnazione individua chiaramente le parti contestate della sentenza impugnata e le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasta le ragioni addotte dal primo giudice (v. Cass.
civ., S.U., 13.12.2022, n. 36481).
§ 4. Analisi dei motivi di appello.
Il gravame è stato affidato a due motivi.
Con il primo, rubricato “Omissiva e contraddittoria valutazione delle prove, dei documenti e delle presunzioni sul rapporto contrattuale, sul credito vantato, sulla mancata restituzione del prestito
(confessata) e sull'arricchimento senza causa”, l'appellante ha censurato l'affermazione che si legge nella sentenza di primo grado secondo cui “parte attrice non ha fornito dimostrazione dell'effettiva
dazione di denaro ai convenuti, ovvero della conclusione tra le parti del contratto di mutuo posto a
fondamento della pretesa creditoria azionata”.
Ha argomentato che il primo giudice avrebbe potuto accertare che il prestito della somma di euro
220.000,00 era realmente avvenuto, se avesse correttamente valutato le prove e le presunzioni, in quanto esso era stato:
1) ammesso dal invero, dalla trascrizione di una videoregistrazione risultava che questi CP_1
aveva riconosciuto di aver ricevuto denaro dal ma si rifiutava di sottoscrivere la scrittura Pt_1 privata di riconoscimento del debito, sostenendo che preferiva “non mettere titoli in una situazione
del genere”, per cui era evidente che il primo giudice non aveva visionato la prova audiovisiva e la trascrizione del colloqui;
2) confermato dal teste : quest'ultimo, dopo aver riferito l'esistenza di rapporti Testimone_1
professionali e di amicizia tra l'attore ed i coniugi i quali avevano anche partecipato CP_1
alle sue nozze, aveva dichiarato che essi, nel settembre del 2009, avevano richiesto al fratello un prestito di euro 220.000,00, al fine di pagare il saldo contante dell'abitazione da Pt_1
acquistare, le imposte ed il notaio e che egli aveva accompagnato il fratello alla consegna dell'importo di circa euro 180.000,00 in denaro contante e della restante parte in assegni, avvenuta all'interno della ricevitoria di Via Imbriani, confermando, altresì, di aver visionato la videoregistrazione in cui il dichiarava di non voler restituire la somma prestata a causa CP_1
di un pessimo investimento di cui riteneva responsabile il fratello e si rifiutava di sottoscrivere un accordo per la restituzione della somma;
3) documentato attraverso la coincidenza tra le date dei prelevamenti e degli assegni tratti sui rapporti di conto corrente di esso appellante e quelle dei versamenti sui conti personali dei convenuti.
Secondo l'appellante, dalla trascrizione del colloquio orale risultava che il aveva reso CP_1
una dichiarazione confessoria, costituente prova legale, ma il primo giudice non l'aveva scrutinata,
preferendo attribuire valore decisivo alle deduzioni difensive dei convenuti, secondo cui nessuna dazione in denaro avrebbe avuto luogo, costituendo l'importo di euro 80.000,00 una mera controgaranzia alla fideiussione prestata dalla in favore della ricevitoria ove Parte_4
collaborava il per converso, tale circostanza era inverosimile, in quanto giammai una CP_1
società finanziaria avrebbe potuto accettare, a titolo di garanzia, un assegno bancario rilasciato da una persona fisica priva di rapporti con la società garante e quella garantita, e, peraltro, emesso in favore di un terzo da un soggetto privo di beni personali e già dichiarato fallito dal Tribunale di Napoli.
Peraltro, il Tribunale aveva omesso di pronunziarsi sull'azione di ingiustificato arricchimento,
malgrado dai documenti, dalle dichiarazioni rese da controparte nella videoregistrazione ed anche in sede di interrogatorio formale, nonché dai fatti provati dal teste indotto da esso attore appariva indubbiamente comprovato l'ingiustificato arricchimento dei coniugi , in danno Controparte_4
di esso irrilevante essendo che l'immobile fosse stato successivamente intestato alla sola Pt_1
, posto che, nel caso in cui un coniuge paghi al venditore con denaro proprio il prezzo di un CP_2
immobile che venga però intestato all'altro coniuge, si configura una donazione indiretta dell'immobile, evidenziando che poteva esperirsi l'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti della CP_2
pure ove si fosse ritenuta raggiunta la prova della consegna dei titoli e del denaro al solo
CP_1
Con il secondo motivo, rubricato “Mancata valutazione di prove e dichiarazioni confessorie, prova legale non impugnata, error in iudicando sulla funzione della sig.ra e sul rapporto CP_2
sottostante all'assegno”, l'appellante ha lamentato che il primo giudice aveva omesso di esaminare:
- le dichiarazioni confessorie rese nella trascrizione della videoregistrazione le quali, diversamente da quanto affermato in sentenza, dimostravano “il rapporto, le sue motivazioni, la natura del credito ed il rapporto sottostante agli assegni”;
- che esso che godeva della fiducia incondizionata dei convenuti (per come dichiarato dal Pt_1
nella denunzia penale), aveva suggerito loro di investire in prodotti IBS Forex, CP_1
successivamente fallita, e che il controvalore della perdita (euro 236.842,83, per cui i convenuti erano stati ammessi al passivo fallimentare) coincideva con la parte del prezzo della vendita non coperta dal mutuo;
- che vi erano coincidenze tra i prelievi di esso per circa euro 220,000,00 ed i versamenti Pt_1
dei convenuti per circa euro 220.000,00, i quali non potevano riguardare importi generati dalla operatività della ricevitoria sita in Napoli alla Via Imbriani n. 22, la quale apparteneva a DA Toro, che aveva un proprio rapporto bancario;
- che non era plausibile, e peraltro costituiva riciclaggio, che le somme dell'attività di ricevitoria fossero versate sui conti personali del collaboratore e della di lui moglie;
- il comportamento processuale delle controparti, atteso che, dopo il deposito della videoregistrazione, che coinvolgeva il solo ed il suo interrogatorio formale, per la CP_1
si era costituito un nuovo difensore, in sostituzione dei precedenti che difendevano anche il CP_2
precisando che "data la diversa posizione processuale delle parti convenute, la sig.ra CP_1
- che nulla sa e nulla ha a che vedere con la presunta dazione di somma al marito da parte CP_2
dell'attore ... intende meglio precisare la propria posizione processuale al fine di evidenziare la
netta distinzione che sussiste rispetto alla posizione del marito", con ciò evidenziando che il prestito, pur se contestato, era stato corrisposto, quantomeno, al coniuge ma da lei CP_1
stessa adoperato per acquistare per la loro famiglia l'abitazione di Via Santo Stefano, ossia per godere di un ingiusto profitto che avrebbe dovuto condurre la Corte all'accoglimento della domanda;
- che la giustificazione addotta dal per i versamenti in contanti (anticipazione e sconto CP_1
ai clienti delle vincite presso la ricevitoria), oltre a contrastare con la normativa antiriciclaggio, non trovava conforto in nessuna documentazione comprovante le vincite;
- che l'assegno n. 5609953018 di euro 80.000.00, tratto sul conto personale n. 129 acceso presso la
Banca Popolare di Ancona, non poteva qualificarsi come controgaranzia rilasciata per ottenere la
Pa fideiussione concessa da o Verde S.p.A., necessaria alla ricevitoria di DA Toro per operare con il servizio Lottomatica, in quanto era stato emesso a favore di esso e non a favore Pt_1
dell'emittente la polizza, e non dalla titolare della ricevitoria, ma da un soggetto impossidente, già
dichiarato fallito dal Tribunale di Napoli, che nel corso nell'interrogatorio formale aveva confessato di collaborare solo saltuariamente con la ricevitoria suddetta;
- che vi era stata la corresponsabilità della la quale, essendo un'insegnante in pensione, non CP_2 aveva redditi e non poteva aver ricevuto in contanti né la liquidazione, né i proventi delle quote di beni asseritamente alienate;
- che, a fronte di una disponibilità di complessivi euro 393.000,00, nell'ottobre 2008 i convenuti avevano adoperato la provvista della moglie per acquistare, in favore del figlio , la nuda Per_1
proprietà e, a favore della , l'usufrutto vitalizio dell'immobile sito in Napoli alla Piazza CP_2
Quattro Giornate n. 64, e non risultava depositata alcuna documentazione da cui risultasse lo svincolo del monte titoli B.T.P. di cui la stessa era intestataria sino all'agosto 2009, né il CP_2
disinvestimento dei detti titoli appariva dagli estratti conto depositati;
- che tutte le risultanze processuali deponevano nel senso che i convenuti non avevano la disponibilità finanziaria per acquistare l'appartamento di Via Santo Stefano, n. 12/C per il prezzo di euro 600.000,00, disponendo soltanto dell'immobile ove abitavano, sito alla Via Battistello
Caracciolo n. 20, formalmente intestato al figlio ed acquistato nel 2002, allorquando CP_5
quest'ultimo aveva appena compiuto 18 anni.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente siccome strettamente connessi, non sono fondati.
Costituisce ius receptum che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
La conclusione che l'attore non ha adempiuto all'onere probatorio su di lui incombente ex art. 2967
c.c., a cui è giunto il Tribunale all'esito della valutazione delle risultanze dell'istruttoria, non può
essere sovvertita dagli elementi indicati dall'appellante.
In primo luogo, si osserva che nessuna dichiarazione di natura confessoria, tale da costituire prova legale, si desume dalla trascrizione della videoregistrazione avvenuta all'insaputa del CP_1
nel mese di giugno 2011, non rinvenendosi alcuna ammissione chiara ed univoca dell'avvenuta ricezione della somma di euro 220.000,00 a titolo di mutuo gratuito, bensì riferimenti alla ricezione di somme a seguito dell'esito infausto di un investimento compiuto attraverso l'attività di promotore finanziario del Il avrebbe affermato “i sacc' che t'aggia rat' e Pt_1 CP_1
sold' a te per fa un investimento … ma tu non hai neanche vigilato su questa situazione perché tu
mi portavi degli estratti conto che praticamente non erano buoni…” (pag. 13), e prima ancora “i
soldi che stanno in ballo … non è che li devo perdere solo io questi soldi. Questi soldi che sono
stati persi sicuramente non è colpa mia, la colpa è tua. Io ti voglio … voglio contribuire alla
perdita, ma sicuramente non li caccio tutti quanti io ...” e, con riferimento all'asserito prestito di euro 220.000,00, “ma tu mi hai dato quei soldi perché poi li dovevamo disinvestire e te li dovevi
riprendere” (pag. 8).
Come ha già osservato il primo giudice, la conversazione “è composta per la quasi totalità da
argomenti e frasi pronunciate unicamente dall'attore, il quale, inoltre, è l'unico a fare riferimento
a somme di denaro che gli sarebbero dovute in restituzione dall'interlocutore. Da tale
registrazione, quindi, alcun elemento (tantomeno certo) si può ricavare a dimostrazione del
contratto di mutuo asseritamente intercorso tra le parti, della somma asseritamente mutuata di
euro 230.000,00 (in realtà, euro 220.000, secondo quanto si legge in citazione), dell'obbligo di
restituzione della somma stessa” (v. sentenza, pag. 10).
Conseguentemente, l'asserito rifiuto del di sottoscrivere la scrittura privata di CP_1
riconoscimento del debito, desunto dalla dichiarazione che preferiva “non mettere titoli in una
situazione del genere” (che, di per sé, non è di agevole ed univoca interpretazione), non può valere come ammissione della ricezione della somma di euro 220.000,00 a titolo di mutuo, con conseguente obbligo di restituzione. Peraltro, secondo l'allegazione dell'attore, oggi appellante, il prestito sarebbe concesso ai coniugi e a , ma dalle dichiarazioni Controparte_1 CP_2
rese dal nel corso della conversazione il mutuatario sarebbe stato solo il primo. Pt_1
Vanno, pertanto, scrutinati gli ulteriori elementi che, secondo la prospettazione dell'appellante, non sarebbero stati correttamente valutati dal primo giudice, e cioè le prove documentali e la testimonianza del teste . Testimone_1 Quanto alle prime, l'assunto dell'appellante che esse comproverebbero la dazione della somma,
attesa la coincidenza tra le date dei prelevamenti e degli assegni tratti sui rapporti di conto corrente di esso appellante e quelle dei versamenti sui conti personali dei convenuti, è smentito dall'analisi dei dati documentali, come già osservato dal giudice di prime cure sub A) della motivazione della sentenza impugnata.
Invero, dall'estratto conto al 30.9.2009 del conto corrente di corrispondenza n. 00539/56541909
presso Cariparma, intestato non solo al ma anche alla moglie , risultano Pt_1 Persona_2
registrati, rispettivamente con valuta al 2.9.2009 ed al 3.9.2009, due movimenti “dare” in virtù degli assegni nn. 0170527745 e 0170527746, rispettivamente dell'importo di 100.000,00 e 90.000,00
euro, nonché con valuta 9.9.2009 un movimento “dare” per euro 25.000,00 correlato all'assegno n.
0170527749. Se quest'ultimo importo si rinviene tra i movimenti avere del conto corrente presso
UBI Banca intestato al con valuta al 10.9.2009, coerentemente alle risultanze della CP_1
copia fronte/retro del titolo prodotta in atti, con diversa giustificazione da parte convenuta rispetto all'asserito prestito dedotto dall'attore, diverso discorso va fatto relativamente alle somme portate dagli altri assegni, di cui non sono state prodotte le fotocopie fronte/retro sebbene essenziali al fine dell'individuazione del traente (stante la cointestazione alla del rapporto di conto corrente) e Per_2
del prenditore, atteso che sugli estratti al 30.9.2009 dei conti correnti intestati a ciascuno dei convenuti non si rinviene alcun versamento degli importi di 100.000,00 e 90.000,00 euro, essendo presenti sul solo conto del a far data dal 3.9.2009 versamenti in contanti di importi di CP_1
gran lunga minori (euro 2.000,00; 15.000,00; 10.000; 4.700,00; 11.000,00; 2.500,00) che, valutati unitamente alla circostanza che tra il 15.7.2009 ed il 31.8.2009 risultano altri versamenti in contanti di vario ammontare (precisamente, euro 1.000,00; 7.000,00; 10.000,00; 11.000,00; 10.000,00;
1.050,00; 1.000,00; 2.000,00; 3.000,00), da un lato, confortano l'assunto che il conto veniva frequentemente alimentato attraverso versamenti di contanti, dall'altro, escludono che vi sia coincidenza di date ed importi tra quanto prelevato dal conto cointestato ai coniugi e Pt_1 quanto versato sui conti correnti dei convenuti.
La stessa testimonianza di , valutata prudentemente tenuto conto non solo del Testimone_1
rapporto di stretta parentela intercorrente con l'attore, ma anche del contenuto della deposizione,
non sorregge l'asserito prestito posto dall'attore a fondamento della domanda di restituzione ed il malgoverno del primo giudice nella valutazione della prova.
Invero, posto che il teste, nel confermare la consegna di danaro (sebbene per un importo minore con riferimento al contante, avendo specificato che “la somma era di € 180.000,00 circa in contanti e la
parte restante in assegni”), ha riferito fatti a cui non ha assistito personalmente, avendo dichiarato che “Mio fratello venne a casa con la somma già prelevata e mi chiese di accompagnarlo dal sig.
per la consegna… mio fratello e il sig. entrarono nella Ricevitoria ma io CP_1 CP_1
rimasi fuori e, quindi, non ho assistito materialmente alla consegna della somma, ma voglio
precisare che quando mio fratello uscì dalla ricevitoria non aveva più la busta contenente i soldi.
Ovviamente, che nella busta vi fossero € 180.000,00 circa mi fu riferito da mio fratello, io vidi solo
un insieme di banconote e non so a quanto corrispondessero”, il Tribunale ha correttamente dato atto: 1) della genericità della dichiarazione, tenuto conto che, pur di fronte alla peculiare vicenda in base alla quale si sarebbe verificato il trasporto di banconote pari all'ingente importo di euro
190.000,00, il teste non ha saputo specificare né ove le stesse fossero trasportate, se non indicando trattarsi di una “busta”, né il taglio, né l'ammontare; peraltro, non ha nemmeno assistito alla materiale consegna del denaro nelle mani del 2) del suo contrasto con le stesse CP_1
allegazioni dell'attore, dal momento che il teste aveva riferito che “la somma era di € 180.000,00
circa in contanti e la parte restante in assegni, laddove, invece, le allegazioni di cui alla domanda attrice erano nel senso che il prestito, quanto alla somma in contanti, sarebbe avvenuto “mediante
successivi versamenti in contanti per l'importo di € 190.000,00” (cfr. atto di citazione, lett. e)
ovvero “I titoli e il denaro venivano consegnati ai coniugi in parte direttamente presso la loro
Banca... ed in parte presso il domicilio del sig. in via Imbriani presso la citata CP_1 ricevitoria...” (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, pag. 9, lett. d); facendo discendere da tali considerazioni il giudizio di inidoneità della prova testimoniale alla dimostrazione dell'allegazione attorea circa la consegna, ai convenuti, di denaro contante pari ad euro 190.000,00.
Quanto, poi, all'ulteriore somma di euro 30.000,00 - che, secondo le allegazioni dell'attore, sarebbe stata consegnata ai convenuti a mezzo degli assegni bancari già indicati - non vi è alcuna prova della dazione in prestito;
d'altronde, l'attore non ha nemmeno spiegato la ragione per cui avrebbe fatto ricorso a mezzi tracciabili solo per la consegna del minor importo di euro 30.000,00, e non anche per il maggiore importo di euro 190.000,00, sebbene nella sua prospettazione la provvista sarebbe stata fornita dalla liquidità presente sullo stesso conto corrente, eccetto che per la minor somma di euro 5.000,00, proveniente dal rapporto intrattenuto con . Parte_2
Ebbene, a fronte di tale quadro probatorio, non essendo stata provata la consegna ai coniugi della complessiva somma di euro 220.000,00 e l'assunzione dell'obbligo di restituzione CP_1
da parte dei medesimi, il primo giudice ha correttamente rigettato la domanda principale, senza che detto esito possa essere sovvertito dalle doglianze espresse dall'appellante in merito all'assegno di euro 80.000,00, a firma di traenza del che, di per sé, non può essere considerato come CP_1
parziale adempimento dell'obbligo di restituzione derivante da un contratto (mutuo gratuito), di cui non sono stati provati i relativi elementi costitutivi.
Quanto agli altri elementi di cui l'appellante lamenta l'omessa valutazione, va premesso che è
principio giurisprudenziale quello per cui il giudice del merito, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (Cass. civ., n. 3468/2010); conseguentemente, una volta esclusa la sussistenza degli elementi costitutivi il mutuo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa restitutoria, non sussisteva alcun obbligo del primo giudice di considerare le dedotte coincidenze con gli importi dovuti ad altro titolo, che, peraltro, non sussistono. Ad abundantiam, l'attore/appellante assume l'intento fraudolento in capo al per non CP_1
aver acquistato la proprietà del cespite oggetto del preliminare unitamente alla moglie, senza considerare che la proposta di acquisto del 21.4.2009 è stata sottoscritta unicamente dalla CP_2
che, di conseguenza, era l'unica ad essere obbligata alla stipula del contrato definitivo.
Quanto alla domanda ex art. 2041 c.c., proposta in via subordinata rispetto all'azione di restituzione scaturente dal contratto, il vizio di omessa pronuncia in cui è incorso il primo giudice comporta che spetta a questa Corte decidere sulla stessa.
Ciò posto, la domanda è inammissibile per difetto del requisito della sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., atteso che l'attore non ha allegato la mancanza di un'azione tipica, tant'è che l'ha esperita in via principale.
§ 5. La domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c.
La domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. avanzata dal va respinta, non avendo egli CP_1
allegato di aver subito, per effetto dell'iniziativa giudiziaria di controparte, un danno diverso e maggiore rispetto a quello costituito dalla necessità di anticipare le spese per la difesa processuale.
§ 6. Le spese di lite.
Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91
comma 1 c.p.c. e la relativa liquidazione va compiuta come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro
260.000,00, tranne che per la fase istruttoria, per la quale si reputano congrui i parametri minimi atteso che l'udienza ex art. 350 c.p.c. del 22.9.2021 si è risolta in un mero rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) respinge la domanda ex art. 96 c.p.c.;
c) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate per ciascuna difesa in euro Parte_1
12.154,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a.;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 18.6.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi