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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/10/2025, n. 5217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5217 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.1150/2021
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai Magistrati dr. Giuseppe De Tullio Presidente dr. Massimo Sensale Consigliere dr. OSnna De OS Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1150/2021 RG in materia di lesioni personali (appello avverso sentenza del
Tribunale di Napoli Nord n.1768/2020 ) vertente tra
(c.f. ), rapp.to e difeso dall'avv.to Guglielmo Parte_1 C.F._1
LL De OS, giusta procura in atti;
Appellante
E
(c.f. , nella qualità di Impresa designata dalla regione Controparte_1 P.IVA_1
Campania per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to Francesco Notaro, giusta procura in atti;
Appellata
NONCHE'
(c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e Controparte_2 P.IVA_2
difeso dall'avv.to Bianca Miriello, giusta procura in atti
Appellato
E
Controparte_3
Appellato contumace
1 R.G.1150/2021
CONCLUSIONI: come da note ex art.127 ter cpc depositate dall'appellante in data 3.6.2025 e dalla e dal in data 26.5.2025. CP_1 Controparte_2
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio la Parte_1 Controparte_1 nella qualità e il per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in
[...] Controparte_2 occasione del sinistro occorsogli in data 2.9.2015 in , in via del Corso Salvatore D'Amato.Il CP_2 sinistro si era verificato mentre egli era a bordo dello scooter Aprilia sport city tg. CJ12202, sfornito di copertura assicurativa, di proprietà di , che era rovinato a terra a causa delle Controparte_3 condizioni della strada (assenza di asfalto e presenza di brecciolini per lavori in corso non segnalati né delimitati) che avevano determinato la perdita del controllo del mezzo, nell'occasione, condotto dal fratello Francesco.
agiva allora, nei confronti della ai sensi dell'art. 141, co. 1, CdA Parte_1 Controparte_1
e nei confronti del di ex art. 2051 cc, invocando, per un verso, il proprio diritto, in CP_2 CP_2 qualità di terzo trasportato, ad ottenere il risarcimento dalla compagnia assicuratrice del vettore (e, per essa, dalla a prescindere dall'accertamento della responsabilità; per altro verso, il CP_1 proprio diritto ad ottenere il ristoro dei citati danni dal proprietario e custode della strada CP_2 luogo del sinistro, in virtù della condotta negligente, ovvero l'omessa segnalazione delle situazioni di pericolo esistenti.
Tanto premesso e dedotto, altresì, di avere diritto a vedersi ristorati i danni patiti, quantificabili in €
231.303,22 (danno biologico permanente con massima personalizzazione, danno biologico temporaneo e danno morale), oltre €120.000,00 (perdita della capacità lavorativa), l'attore chiedeva di: “a) condannare la convenuta società a risarcire i danni tutti patiti dall'attore Controparte_1 nell'incidente de quo: danno biologico, danno non patrimoniale, danno morale, secondo le tabelle adottate dal tribunale di Milano in subiecta materia, nonché il danno patrimoniale (incapacità lavorativa), in breve nulla escluso ed eccettuato, nell'ammontare complessivo di €351.303,22 di cui euro 120.000 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, euro 231.303,22 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'attore oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate, ovvero di quella somma maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa, che risulterà dovuta in corso di causa o oche sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo;
b) in via subordinata dichiarare la responsabilità esclusiva del , ex art. 2051 e 2043 cc, per il sinistro di cui è causa Controparte_2
e condannare lo stesso al risarcimento del danno per le causali e nell'ammontare sopra indicato;
d)
2 R.G.1150/2021 con vittoria di spese e compensi professionali ed ogni altro diritto, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Si costituiva il . Controparte_2
In via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva sotto un duplice profilo: -da un lato, per l'insussistenza di rapporto di causalità diretta la pretesa condotta negligente di esso custode e il sinistro;
-dall'altro, in virtù dell'appartenenza della strada in cui il sinistro si era verificato ad altro ente (Città Metropolitana di Napoli).Nel merito, l'ente convenuto contestava la fondatezza delle domande e concludeva per: “l'estromissione del dal giudizio per difetto di Controparte_2 legittimazione passiva dello stesso e comunque per il rigetto della domanda attrice, inammissibile e infondata.”
Ritualmente costituita, nella qualità di impresa designata per il FGVS, eccepiva Controparte_1 in via preliminare, l'inammissibilità della domanda ex art. 141 CdA deducendo l'inapplicabilità della norma al caso di specie: -per l'assenza del coinvolgimento nel sinistro di veicoli diversi da quello vettore;
-per la mancanza di copertura assicurativa del veicolo vettore;
-per essere stato il danno causato non dalla circolazione di veicoli ma da illecito derivante da negligente custodia della strada ex art. 2051 cc;
-per la sussistenza del caso fortuito di cui all'art. 141.
Chiedeva, dunque, dichiararsi l'inammissibilità della domanda e la carenza di legittimazione passiva di essa convenuta, con conseguente estromissione dal giudizio.
Sempre in via preliminare, la compagnia eccepiva l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 287, nonché ai sensi degli artt. 142-145-148 del d.lgs. 209/2005. Nel merito, la convenuta, deducendo la responsabilità dell'ente custode e la condotta colposa del danneggiato, contestava la fondatezza delle domande e ne chiedeva il rigetto. Controparte_1 concludeva, perciò, chiedendo di: “- dichiarare la nullità dell'atto di citazione per i motivi esposti nel corpo dell'atto; - dichiarare l'inammissibilità della domanda avanzata dall'istante ex art. 141
Codice Assicurazioni Private per i molteplici motivi esposti in comparsa e, per l'effetto, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della n.q. di Impresa designata per conto Controparte_1 del F.G.V.S. ed estromettere la comparente compagnia, in quanto non avente alcuna legittimazione a stare in giudizio, con condanna alle spese ed alle competenze professionali a carico dell'odierno attore;
- dichiarare l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda attorea ai sensi dell'art. 287
d.lgs. n. 209/2005 nonché del combinato disposto degli artt. 142-145-148 contenuti nel medesimo decreto per i motivi analiticamente esposti in comparsa;
- in caso di mancata o di insufficiente ed inadeguata prova della scopertura assicurativa del veicolo sul quale era trasportato l'istante, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della n.q. di F.G.V.S., e disporre Controparte_1 la sua estromissione dal giudizio, con vittoria di spese e competenze professionali da liquidarsi a suo
3 R.G.1150/2021 favore o, in ogni caso, dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda proposta per inerzia da parte dell'istante e per carenza di un requisito preliminare;
- rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile, infondata in fatto e diritto, non provata in ordine all'an e al quantum debeatur, nonché alla legittimazione attiva e passiva, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite;
- in via assolutamente subordinata, accogliere la domanda proposta dall'attore ai sensi dell'art. 2051 c.c. nei confronti del , condannare detto ente al Controparte_2 risarcimento del danno subito dall'istante, con contestuale rigetto della domanda avanzata ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass. Priv. nei confronti della compagnia assicurativa convenuta;
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea e di condanna della comparente, riconoscere all'istante le somme che lo stesso proverà essergli dovute a titolo di risarcimento delle lesioni subite in seguito all'accertamento da parte di un consulente nominato dall'ufficio e tenendo in considerazione le deduzioni proposte nel corpo della comparsa in tema di danno patrimoniale e non patrimoniale.”
Con sentenza n. 1768, pubblicata il 04.9.2020, il tribunale di Torre Annunziata così statuiva:
“1) Dichiara inammissibile la domanda proposta ex art. 141 D. Lgs. 209 /2005 nei confronti di
; 2) Rigetta la domanda proposta nei confronti del;
3) Spese Controparte_1 Controparte_2 di lite compensate. 4) Spese di CTU a carico di parte attrice come da separato decreto di liquidazione.”
In motivazione, il tribunale, dichiarata la procedibilità dell'azione, accoglieva l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata da ex art. 141 CdA in virtù del fatto che il veicolo CP_1 coinvolto nel sinistro era soltanto quello a bordo del quale viaggiava, in qualità di terzo trasportato,
. Il giudice di primo grado escludeva la valutabilità della domanda ai sensi dell'art. Parte_1
2054 cc, ritenendo essere preclusa dalla mancata proposizione di domande nei confronti del responsabile civile e dalla mancata citazione in giudizio del conducente del veicolo vettore.
Con riferimento alla domanda rivolta, ex art. 2051 cc, nei confronti del il giudice, ritenuto CP_2
l'ente “senza alcun dubbio custode della strada teatro del sinistro e conseguentemente titolare del potere di gestirlo”, rigettava la domanda considerando non assolto l'onere probatorio comunque gravante, ex art. 2697 cc, sul danneggiato, che impone al medesimo di provare i fatti costitutivi della domanda (in particolare, la verificazione del fatto e la sussistenza del nesso causale). Ai fini del proprio convincimento, il tribunale valorizzava l'inattendibilità della prova testimoniale (non del tutto coerente con la prospettazione proposta dall'attore), la genericità dell'allegazione attorea e, in generale, la carenza di prova circa lo stato dei luoghi e la dinamica dell'incidente.
Il giudizio di appello
4 R.G.1150/2021
Avverso la sentenza, ha proposto appello , formulando un unico articolato motivo Parte_1 di gravame.
L'appellante ha impugnato, in primo luogo, la dichiarazione di inammissibilità dell'azione proposta ex art. 141 CdA nei confronti di nella indicata qualità. Ha dedotto che il giudice Controparte_1 di primo grado, fornendo una interpretazione non esatta dell'art. 141 CdA, avrebbe errato nel giudicare non operante, nel caso di specie, la garanzia a carico del F.G.V.S. (con conseguente dichiarazione di carenza di legittimazione passiva in capo alla in virtù del fatto che nel CP_1 sinistro in esame, era stato coinvolto un solo veicolo. Ancora, avrebbe errato il giudicante nel ritenere l'improcedibilità della domanda per la mancata citazione in giudizio del responsabile civile, poiché quest'ultimo (identificabile con il proprietario del motociclo, e non già con il suo conducente), diversamente da quanto affermato dal tribunale, era stato regolarmente citato. Infine, il tribunale avrebbe errato nel non riconoscere l'obbligatorietà del risarcimento a carico della convenuta società
a prescindere dall'accertamento della responsabilità. Ha poi impugnato la statuizione di rigetto della domanda ex art. 2051 c.c. nei confronti del . In proposito ha affermato di aver Controparte_2 assolto all'onere probatorio, avendo dimostrato, anche mediante deposizioni testimoniali, la verificazione del fatto storico e che, di contro, il non aveva offerto alcuna prova liberatoria CP_2 in ordine alla sua responsabilità. Il rigetto della domanda, fondato su un fatto non provato, avrebbe violato l'obbligo, derivante dall'art. 115 cpc, di decidere iuxta alligata et probata. Parte_1 ha concluso, quindi, chiedendo di: “disattesa ogni contraria istanza e difesa, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda attorea e per l'effetto condannare la società CP_4
nella qualità. al risarcimento del danno nella misura di € 82948, + € 800 per spese mediche e/o
[...] nella misura maggiore o minore che dovesse essere ritenuta più equa, oltre interessi;
Subordinatamente si chiede condannarsi il al risarcimento del danno così come Controparte_2 sopra quantificato, nella ipotesi dovesse ritenersi, ex art. 2051 c.c., in qualità di custode della strada, unico responsabile dell'incidente. Vinte le spese del doppio grado, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, comprese le spese mediche di c.t.u, anche esse anticipate”
Si è costituito in giudizio il . Eccepita l'inammissibilità del gravame ex art. 342 Controparte_2 cpc, l'ente costituito ha reiterato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sia per l'azione ex art. 2054 cc, sia con riguardo all'azione ex art. 2051 cc, in relazione alla quale ha ribadito di non essere proprietario né custode della strada ove si era verificato il sinistro.
Nel merito, l'ente ha contestato la pretesa risarcitoria nell'an e nel quantum, deducendo la correttezza del rigetto della domanda di cui alla sentenza impugnata.
Il ha proposto appello incidentale, formulando due motivi. CP_2 CP_2
5 R.G.1150/2021
Con il primo, l'ente ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice aveva omesso di pronunciarsi sulla eccezione di carenza di legittimazione passiva, ritenendolo – al contrario – custode della strada e titolare del relativo potere di gestione.
Con il secondo motivo, il ha criticato la regolamentazione delle spese processuali, ritenendo CP_2 ingiusta la compensazione delle stesse in ragione della soccombenza dell'attore. Il ha CP_2 concluso chiedendo di: “- respingere l'appello avversario, siccome inammissibile, improcedibile e infondato;
- accogliere il gravame incidentale proposto e dunque, in riforma in parte qua della decisione impugnata, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del e per Controparte_2
l'effetto disporre l'estromissione del medesimo dal giudizio;
- accogliere il gravame incidentale proposto e dunque, in riforma in parte qua della decisione impugnata, condannare l'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari del primo grado di giudizio;
- condannare, altresì, l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio. Con ogni altra conseguenza di legge.”
Si è costituita in giudizio la nella qualità di impresa designata per la gestione Controparte_1 del F.G.V.S. In via preliminare ha eccepito la decadenza di dall'impugnazione ex Parte_1 art. 327 cpc e l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis cpc;
nel merito ha dedotto l'infondatezza del gravame, contestando la ricostruzione e l'interpretazione della sentenza di primo grado offerta dall'appellante. n.q.,ha concluso chiedendo di: “a) in via Controparte_1 preliminare, dichiarare tardivo l'appello proposto e, per l'effetto, dichiarare il sig. Parte_1 decaduto dal diritto di impugnare la sentenza n. 1768/2020 del Tribunale di Napoli Nord;
b) dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, soprattutto, dell'art.
348 bis c.p.c.; c) nel merito: 1) rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. e Parte_1 confermare la sentenza n. 1768/2020 resa dal Tribunale di Napoli Nord, con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado;
2) in via subordinata, ed in caso di accoglimento del
[... gravame, accogliere la domanda proposta dall'odierno appellante nei confronti del CP_2
ex art. 2051 c.c. e condannare in via esclusiva detto ente pubblico al risarcimento delle lesioni CP_2 patite dal sig. , con vittoria delle spese di lite del presente grado;
3) ancora in caso di Parte_1 accoglimento dell'appello, dichiarare la corresponsabilità nella causazione dei danni lamentati, in misura del 50%, a carico del sig. , il quale non indossava il casco protettivo al Parte_1 momento del sinistro;
4) sempre nel caso di riforma della sentenza impugnata e nella denegata ed ancora più subordinata ipotesi di accoglimento della domanda proposta nei confronti della compagnia assicurativa appellata, riconoscere al sig. il risarcimento delle lesioni come Parte_1 quantificate nella consulenza d'ufficio depositata in primo grado, senza alcun aumento personalizzato dell'invalidità permanente e senza il riconoscimento del danno non patrimoniale
6 R.G.1150/2021
(danno morale, esistenziale, etc.) o del danno alla capacità lavorativa specifica, tenendo comunque in considerazione la sua evidente corresponsabilità.”
Pure ritualmente citato, non si è costituito in giudizio , del quale la Corte ha Controparte_3 dichiarato la contumacia in data 7.9.2021.
Con ordinanza del 3.6.2025, la Corte ha riservato la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla ai sensi dell'art. 327 c.p.c. Controparte_1
La sentenza oggetto di gravame è stata pubblicata in data 4.9.2020.
Ai fini della decadenza dall'impugnazione, trova applicazione l'art. 327 c.p.c., poiché la sentenza non
è stata notificata. Il termine di sei mesi previsto dalla norma richiamata, decorrente dal giorno di pubblicazione come sopra indicato, scadeva il 4.3.2021 (e non già il 3.3.2021, come dedotto dalla
. Come affermato dalla stessa compagnia appellata che eccepisce la tardività, nonché come CP_1 risultante dagli atti depositati in giudizio, la notifica del gravame è stata effettuata a mezzo pec in data
4.3.2021. Pertanto, l'appello è tempestivo.
Ancora, in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da e dal ai sensi dell'art. 342 cpc. Controparte_1 Controparte_2
Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile – cioé quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l.
7 agosto 2012, n. 134 – recita: “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a
7 R.G.1150/2021 critica vincolata” (così Cass. ord. 13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (così Cass. ord.
7675/2019).
Nella specie, l'appellante ha individuato le parti della sentenza di prime cure fatte oggetto di specifica censura ed ha argomento le critiche mosse. Pertanto, deve ritenersi che l'impugnazione abbia rispettato i criteri di forma e sostanza richiesti dall'art. 342 cpc.
Nel merito, l'appello proposto da è infondato. Parte_1
Non sono condivisibili le censure con cui l'appellante invoca nuovamente l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 141 CdA.
L'art. 141, co. 1 CdA statuisce che: “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.”
La Corte di legittimità ha avuto più volte occasione di precisare l'estensione dell'ambito di applicabilità dello strumento di tutela predisposto dalla norma de qua in favore del terzo trasportato.
In particolare, la giurisprudenza della S.C. è ormai costante nell'affermare che tale tutela rafforzata sia preclusa nell'ipotesi in cui il sinistro veda coinvolto esclusivamente il veicolo vettore.
L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito. La tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in
8 R.G.1150/2021 cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 CdA., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. (Cass., S.U., n. 35318/2022).
Il sinistro oggetto del presente giudizio si è pacificamente verificato senza il coinvolgimento di veicoli ulteriori a quello su cui viaggiava come trasportato. Quest'ultimo ha, infatti, Parte_1 allegato di essere caduto dal motociclo sul quale viaggiava poiché il conducente ne aveva perso il controllo a causa delle condizioni asseritamente inadeguate della strada. Ciò è sufficiente ad escludere l'esperibilità dell'azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa del vettore (e per essa, nel caso di specie, della in qualità di impresa designata per il FGVS) e a determinare, perciò, CP_1
l'inammissibilità dell'azione.
Con ciò, la Corte si pone in linea con quanto già statuito dal tribunale, il quale pure ha valorizzato l'assenza di terzi veicoli coinvolti per dichiarare l'inammissibilità dell'azione (e non già per ritenere inoperante la garanzia a carico del Fondo, come – invece – dedotto dall'appellante).
Similmente, non è condivisibile il gravame nella parte in cui rivendica l'applicabilità dell'art. 2054
c.c. Giova precisare che l'azione ex art. 141 CdA non è, in linea di principio, incompatibile con la domanda risarcitoria ex art. 2054 c.c. Al contrario, come più volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità, nonché dalla Corte costituzionale, l'azione diretta prevista dall'art. 141 Cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito) senza, per questo, compromettere la sua possibilità di agire anche nei confronti del vero responsabile del danno. Tale interpretazione delle norme in questione, del resto, è l'unica coerente con l'intenzione del legislatore di rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro privarlo della possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso (così Cass., S.U. n.35318/2022; cfr. anche Corte Cost. n. 205/2008; conforme Corte Cost. n. 440/2008; cfr. anche Corte Cost. n. 191/2009).
L'impossibilità di valutare la richiesta risarcitoria anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 c.c. deriva, piuttosto, dalla circostanza per cui l'appellante – come correttamente rilevato dal primo giudice – pur avendo citato in giudizio il responsabile civile, non ha formulato alcuna domanda nei suoi confronti (né, d'altronde, ha allegato la responsabilità nella causazione del sinistro del conducente del veicolo). In altri termini, legittimati passivi dell'azione risarcitoria comune di cui all'art. 2054 c.c. sono il conducente (e, se diverso) il proprietario del veicolo che ha causato il sinistro,
9 R.G.1150/2021 in capo ai quali la norma (commi 1 e 3) stabilisce l'obbligo solidale di risarcimento del danno in favore del danneggiato. Diversamente, l'azione ex art. 2054 c.c. non può essere promossa nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro (la quale può essere chiamata in giudizio dall'assicurato ai fini della manleva, senza, peraltro, che sussista un'ipotesi di litisconsorzio necessario).
Non merita accoglimento la doglianza avente ad oggetto la pretesa responsabilità del CP_2
ex art. 2051 c.c.
[...]
Invero, a norma dell'art. 2051 c.c., il custode della cosa che si presume abbia cagionato il danno è considerato responsabile dello stesso in via oggettiva, in ragione del particolare rapporto che questi ha con la cosa stessa, da cui derivano disponibilità e poteri di controllo. Al fine, dunque, di vedere accolta la propria pretesa risarcitoria, il danneggiato ha esclusivamente l'onere di dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e il rapporto eziologico tra questo e la cosa in custodia. Non è, invece, tenuto a provare l'eventuale presenza di un'insidia o di un trabocchetto ovvero della sussistenza di una condotta colposa imputabile al custode. Ciò nonostante, ove si tratti di una cosa inerte, priva di un dinamismo intrinseco, affinché un processo causale sia attivato, è necessario che subentri un fattore esterno, naturale o dato dalla condotta del danneggiato, ad interagire con la cosa stessa. In simili ipotesi, allora, affinché possa ritenersi dimostrato il nesso causale, è altresì necessaria la prova del carattere di obiettiva pericolosità della cosa, tale da rendere molto probabile o, addirittura, inevitabile il danno. Sebbene, infatti, l'art. 2051 c.c. individui un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res, nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.
Grava, dunque, sul custode della cosa che si asserisce dannosa l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso quale fattore che, alla luce dei principi di adeguatezza causale, esclude il nesso causale tra la cosa e il danno. Il caso fortuito, peraltro, ben può essere integrato dalla stessa condotta incauta della vittima laddove essa interagisca con la cosa fino a farla recedere a mera occasione della vicenda lesiva, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione del danno ed escludendo la rilevanza di ogni situazione preesistente. Simile ricostruzione dell'ipotesi di
10 R.G.1150/2021 responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. trova conferma nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha in più occasioni evidenziato – tra le altre cose – come la prevedibilità e l'evitabilità, per colui che interagisce con la cosa, della situazione potenzialmente dannosa impongano di considerare in modo molto rigoroso l'efficienza causale della condotta del soggetto, fino a poterla ritenere non riconducibile ad un criterio probabilistico di regolarità causale e, come tale, idonea a recidere il nesso eziologico (cfr., ex multis, Cass., n. 21675/2023: “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca. v. anche Cass., n. 29465/2020; cfr. anche n. 16568/2022).
Ed allora, sebbene la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinda dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, essa può comunque escludersi grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo. (Cass, n. 8450/2025). In conclusione, nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. - in cui il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra l'evento e la condotta di un agente, bensì, tramite una concatenazione di fatti di altra natura, tra res in custodia ed evento - il tema della colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto
(perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la res (Cass. n.
8449/2025).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, questa Corte ritiene che l'evento lesivo lamentato dal danneggiato debba in via esclusiva imputarsi alla condotta di guida negligente del conducente del motociclo sul quale era trasportato.
Agendo in primo grado, l'attore ha allegato che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo: “il conducente dello scooter perdeva il controllo del mezzo (…), rovinava a terra a causa della strada dissestata e di un tombino sporgente;
la strada era priva di asfalto con presenza di brecciolini, a causa di lavori in corso. I lavori non erano segnalati né la strada dissestata era in alcun modo delimitata, come si evince dalla documentazione fotografica allegata.”
11 R.G.1150/2021
In primo luogo, giova segnalare che la dinamica prospettata non soddisfa pienamente gli oneri allegatori previsti in capo al danneggiato ex art. 2051 c.c., non essendo chiaro se la caduta sia stata cagionata dalla mancanza di asfalto, dalla presenza di avvallamenti e detriti o – infine – dalla presenza di un tombino sporgente.
In ogni caso, nessuna delle circostanze dedotte può dirsi acclarata a seguito dell'istruttoria svolta in primo grado, dalla quale è emersa, invece, la sussistenza del caso fortuito idoneo a interrompere il nesso eziologico tra res e danno.
Il teste escusso all'udienza dell'11.4.2019, per quello che in questa sede rileva, ha dichiarato che:
“…Ricordo di aver assistito ad un incidente in , Corso S. D'Amato, all'inizio del mese di CP_2 settembre nel 2015, alle ore 19.30 circa. Quando è avvenuto l'incidente io stavo in macchina, al ritorno dal lavoro, dietro il motorino;
ho visto il motorino che mi precedeva sbandare e poi rovinare
a terra;
sul motorino vi erano due persone;
dopo la caduta del motorino mi sono fermato per prestare soccorso, i ragazzi si erano fatti male, in particolare il trasportato;
io conoscevo i ragazzi, sia il conducente Francesco e il trasportato (…) ho visto i ragazzi cadere, prima sbandare a causa Pt_1 del fondo dissestato della strada con presenza di pietrisco ed avvallamenti;
non vi era alcun segnale che indicasse lo stato di pericolo… Non vi è stato l'intervento di altri veicoli nella dinamica dell'incidente, ricordo solo che la strada era dissestata… Riconosco nelle foto che mi vengono mostrate lo stato dei luoghi. Dove è avvenuto l'incidente vi era pietrisco lungo la carreggiata. Il motorino teneva la destra e viaggiava ad una velocità normale.”
Le dichiarazioni del teste non sono attendibili.
Innanzitutto, non assume alcuna rilevanza probatoria quanto affermato dal teste Testimone_1 circa le cause dello sbandamento (“a causa del fondo dissestato della strada”) in quanto la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi, e non apprezzamenti o valutazioni richiedenti conoscenze tecniche o nozioni di esperienza non rientranti nel notorio. Ne consegue che il giudice, avvalendosi eventualmente di una consulenza tecnica, può porre i fatti riferiti dal testimone a base degli apprezzamenti e delle valutazioni necessarie per decidere, ma non può chiedere al teste di esprimere valutazioni o apprezzamenti personali (così Cass, n. 5548/2010).
In secondo luogo, le affermazioni rese non sono nemmeno sufficienti a dimostrare il preteso difetto manutentivo che parte appellante invoca quale causa della caduta del motociclo.
Invero, quanto dichiarato circa la presenza di “pietrisco e avvallamenti” risulta immediatamente smentito dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio dallo stesso appellante. Premesso che le fotografie ritraggono un'area molto estesa, sicché non è possibile individuare il punto preciso in cui l'incidente si sarebbe verificato, dalle stesse risulta con evidenza che le condizioni della strada non erano tali da determinare lo sbandamento del motociclo (né è stato dimostrato che lo stato dei
12 R.G.1150/2021 luoghi al momento del sinistro fosse diverso e peggiore di quello ritratto nelle fotografie, eventualmente successivo ad ipotetici interventi di rifacimento del manto stradale). Il manto stradale risulta complessivamente regolare e non sono presenti buche;
l'unico tombino presente non è dislocato rispetto alla propria sede. Quanto alla presenza di pietrisco, essa – peraltro, segnalata da coni stradali e rete – è circoscritta all'estremo margine della strada, nell'immediata prossimità del marciapiede, zona – quest'ultima – non destinata al transito veicolare.
In conclusione, a fronte della modesta – se non assente – pericolosità intrinseca della res, deve ritenersi che quest'ultima abbia rappresentato mera occasione e non già causa del sinistro, il cui verificarsi deve essere imputato esclusivamente alla condotta del conducente del motociclo, dotata di efficacia causale autonoma ed idonea a recidere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo.
Sulla scorta di tutte le argomentazioni riportate, l'appello principale va rigettato.
L'appello incidentale proposto dal è assorbito dal rigetto dell'appello principale Controparte_2 nella parte in cui è stata chiesta, in riforma della sentenza gravata, la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva dell'ente convenuto. Ed infatti, l'appello incidentale che investa una questione preliminare di merito, proposto dalla parte totalmente vittoriosa in primo grado, ha natura di gravame condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione, sicché, ove la suddetta questione
(nella specie, carenza di legittimazione passiva) sia stata oggetto di decisione esplicita o implicita ad opera del primo giudice, quello di secondo grado deve esaminarla solo in presenza dell'attualità dell'interesse e, cioè, unicamente nell'ipotesi di fondatezza dell'impugnazione principale, mentre, in caso contrario, non può rigettarla, restando la stessa assorbita. (Cass., n. 4047/2016).
Va accolto, invece, l'appello incidentale nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite.
Invero, la compensazione integrale delle spese – motivata dal primo giudice con un generico riferimento a “gravi e giustificati motivi” – non risulta giustificata nei rapporti tra l'attore e il CP_2 convenuto in virtù della totale soccombenza di , la cui domanda nei confronti Parte_1 dell'ente è stata esaminata nel merito e respinta. Né il primo giudice ha esplicitato le ragioni per le quali è pervenuto alla compensazione delle spese processuali nel rapporto tra l'attore e l'ente convenuto.
Da ciò discende la necessità di riformare la sentenza in tale parte e, dunque, di condannare
[...]
alla refusione, in favore del , delle spese di giudizio (ferma restando, Parte_1 Controparte_2 poiché non impugnata, la statuizione con cui sono state compensate le spese di lite del primo grado di giudizio tra e ). A tale riguardo va fatta applicazione dei Parte_1 Controparte_1 principi espressi dalla S.C., secondo cui, in materia di procedimento civile, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza
13 R.G.1150/2021 impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (v. ex multis Cass.n.9064/2018).
Le spese de quibus devono essere quantificate facendo applicazione dei parametri dettati dal d.m.
55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
Il valore della controversia, determinato in base al principio del disputatum che impone di guardare
– per il primo grado, in caso di rigetto della domanda – alla somma domandata con l'atto introduttivo,
è di €351.303,22. Ciò comporta, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, l'applicazione dei valori minimi (cioè, quelli medi ridotti del 50%) previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria dalla tabella dettata per i giudizi innanzi al tribunale il cui valore è compreso tra €260.000,01 ed €520.000,00.
Pertanto, va condannato al pagamento, in favore del , alla Parte_1 Controparte_2 refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, quantificate in €11.229,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ogni altra censura e questione sollevate devono ritenersi assorbite.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza ex art.91 c.p.c..
Per la liquidazione dei compensi deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022. In applicazione del principio del disputatum e in virtù del valore della causa, determinato avendo riguardo alla somma che ha formato oggetto dell'appello principale respinto (€351.303,22), le spese devono essere quantificate, tenuto conto dei parametri dettati dall'art. 4, co. 1, in particolare della natura, difficoltà e valore della controversia, come determinato dall'appellante (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello) facendo anche in questo caso applicazione dei valori minimi (cioè, quelli medi ridotti del 50%) previsti per le quattro fasi del giudizio.
Pertanto, è tenuto al pagamento, in favore di e del Parte_1 Controparte_1 CP_2
, delle spese del presente grado di giudizio, quantificate per ciascuno degli appellati in
[...]
€10.060,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di
. Parte_1
P.Q.M.
14 R.G.1150/2021
La Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e , avverso la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 sentenza del tribunale di Napoli Nord n. 1768/2020, pubblicata il 4.9.2020, così decide:
a) rigetta l'appello principale;
b) accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma del capo n.3) della sentenza impugnata, dichiara tenuto e condanna al pagamento, in Parte_1 favore del , delle spese di lite, che liquida in €11.229,00 per compensi, Controparte_2 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
c) conferma nel resto la sentenza impugnata;
d) dichiara tenuto e condanna , al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
e , delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuno Controparte_2 degli appellati, in €10.060,00 per compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali al
15% e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002
n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da . Parte_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il Presidente
dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
dott.ssa OSnna De OS
15
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai Magistrati dr. Giuseppe De Tullio Presidente dr. Massimo Sensale Consigliere dr. OSnna De OS Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1150/2021 RG in materia di lesioni personali (appello avverso sentenza del
Tribunale di Napoli Nord n.1768/2020 ) vertente tra
(c.f. ), rapp.to e difeso dall'avv.to Guglielmo Parte_1 C.F._1
LL De OS, giusta procura in atti;
Appellante
E
(c.f. , nella qualità di Impresa designata dalla regione Controparte_1 P.IVA_1
Campania per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to Francesco Notaro, giusta procura in atti;
Appellata
NONCHE'
(c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e Controparte_2 P.IVA_2
difeso dall'avv.to Bianca Miriello, giusta procura in atti
Appellato
E
Controparte_3
Appellato contumace
1 R.G.1150/2021
CONCLUSIONI: come da note ex art.127 ter cpc depositate dall'appellante in data 3.6.2025 e dalla e dal in data 26.5.2025. CP_1 Controparte_2
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio la Parte_1 Controparte_1 nella qualità e il per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in
[...] Controparte_2 occasione del sinistro occorsogli in data 2.9.2015 in , in via del Corso Salvatore D'Amato.Il CP_2 sinistro si era verificato mentre egli era a bordo dello scooter Aprilia sport city tg. CJ12202, sfornito di copertura assicurativa, di proprietà di , che era rovinato a terra a causa delle Controparte_3 condizioni della strada (assenza di asfalto e presenza di brecciolini per lavori in corso non segnalati né delimitati) che avevano determinato la perdita del controllo del mezzo, nell'occasione, condotto dal fratello Francesco.
agiva allora, nei confronti della ai sensi dell'art. 141, co. 1, CdA Parte_1 Controparte_1
e nei confronti del di ex art. 2051 cc, invocando, per un verso, il proprio diritto, in CP_2 CP_2 qualità di terzo trasportato, ad ottenere il risarcimento dalla compagnia assicuratrice del vettore (e, per essa, dalla a prescindere dall'accertamento della responsabilità; per altro verso, il CP_1 proprio diritto ad ottenere il ristoro dei citati danni dal proprietario e custode della strada CP_2 luogo del sinistro, in virtù della condotta negligente, ovvero l'omessa segnalazione delle situazioni di pericolo esistenti.
Tanto premesso e dedotto, altresì, di avere diritto a vedersi ristorati i danni patiti, quantificabili in €
231.303,22 (danno biologico permanente con massima personalizzazione, danno biologico temporaneo e danno morale), oltre €120.000,00 (perdita della capacità lavorativa), l'attore chiedeva di: “a) condannare la convenuta società a risarcire i danni tutti patiti dall'attore Controparte_1 nell'incidente de quo: danno biologico, danno non patrimoniale, danno morale, secondo le tabelle adottate dal tribunale di Milano in subiecta materia, nonché il danno patrimoniale (incapacità lavorativa), in breve nulla escluso ed eccettuato, nell'ammontare complessivo di €351.303,22 di cui euro 120.000 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, euro 231.303,22 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'attore oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate, ovvero di quella somma maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa, che risulterà dovuta in corso di causa o oche sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo;
b) in via subordinata dichiarare la responsabilità esclusiva del , ex art. 2051 e 2043 cc, per il sinistro di cui è causa Controparte_2
e condannare lo stesso al risarcimento del danno per le causali e nell'ammontare sopra indicato;
d)
2 R.G.1150/2021 con vittoria di spese e compensi professionali ed ogni altro diritto, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Si costituiva il . Controparte_2
In via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva sotto un duplice profilo: -da un lato, per l'insussistenza di rapporto di causalità diretta la pretesa condotta negligente di esso custode e il sinistro;
-dall'altro, in virtù dell'appartenenza della strada in cui il sinistro si era verificato ad altro ente (Città Metropolitana di Napoli).Nel merito, l'ente convenuto contestava la fondatezza delle domande e concludeva per: “l'estromissione del dal giudizio per difetto di Controparte_2 legittimazione passiva dello stesso e comunque per il rigetto della domanda attrice, inammissibile e infondata.”
Ritualmente costituita, nella qualità di impresa designata per il FGVS, eccepiva Controparte_1 in via preliminare, l'inammissibilità della domanda ex art. 141 CdA deducendo l'inapplicabilità della norma al caso di specie: -per l'assenza del coinvolgimento nel sinistro di veicoli diversi da quello vettore;
-per la mancanza di copertura assicurativa del veicolo vettore;
-per essere stato il danno causato non dalla circolazione di veicoli ma da illecito derivante da negligente custodia della strada ex art. 2051 cc;
-per la sussistenza del caso fortuito di cui all'art. 141.
Chiedeva, dunque, dichiararsi l'inammissibilità della domanda e la carenza di legittimazione passiva di essa convenuta, con conseguente estromissione dal giudizio.
Sempre in via preliminare, la compagnia eccepiva l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 287, nonché ai sensi degli artt. 142-145-148 del d.lgs. 209/2005. Nel merito, la convenuta, deducendo la responsabilità dell'ente custode e la condotta colposa del danneggiato, contestava la fondatezza delle domande e ne chiedeva il rigetto. Controparte_1 concludeva, perciò, chiedendo di: “- dichiarare la nullità dell'atto di citazione per i motivi esposti nel corpo dell'atto; - dichiarare l'inammissibilità della domanda avanzata dall'istante ex art. 141
Codice Assicurazioni Private per i molteplici motivi esposti in comparsa e, per l'effetto, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della n.q. di Impresa designata per conto Controparte_1 del F.G.V.S. ed estromettere la comparente compagnia, in quanto non avente alcuna legittimazione a stare in giudizio, con condanna alle spese ed alle competenze professionali a carico dell'odierno attore;
- dichiarare l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda attorea ai sensi dell'art. 287
d.lgs. n. 209/2005 nonché del combinato disposto degli artt. 142-145-148 contenuti nel medesimo decreto per i motivi analiticamente esposti in comparsa;
- in caso di mancata o di insufficiente ed inadeguata prova della scopertura assicurativa del veicolo sul quale era trasportato l'istante, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della n.q. di F.G.V.S., e disporre Controparte_1 la sua estromissione dal giudizio, con vittoria di spese e competenze professionali da liquidarsi a suo
3 R.G.1150/2021 favore o, in ogni caso, dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda proposta per inerzia da parte dell'istante e per carenza di un requisito preliminare;
- rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile, infondata in fatto e diritto, non provata in ordine all'an e al quantum debeatur, nonché alla legittimazione attiva e passiva, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite;
- in via assolutamente subordinata, accogliere la domanda proposta dall'attore ai sensi dell'art. 2051 c.c. nei confronti del , condannare detto ente al Controparte_2 risarcimento del danno subito dall'istante, con contestuale rigetto della domanda avanzata ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass. Priv. nei confronti della compagnia assicurativa convenuta;
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea e di condanna della comparente, riconoscere all'istante le somme che lo stesso proverà essergli dovute a titolo di risarcimento delle lesioni subite in seguito all'accertamento da parte di un consulente nominato dall'ufficio e tenendo in considerazione le deduzioni proposte nel corpo della comparsa in tema di danno patrimoniale e non patrimoniale.”
Con sentenza n. 1768, pubblicata il 04.9.2020, il tribunale di Torre Annunziata così statuiva:
“1) Dichiara inammissibile la domanda proposta ex art. 141 D. Lgs. 209 /2005 nei confronti di
; 2) Rigetta la domanda proposta nei confronti del;
3) Spese Controparte_1 Controparte_2 di lite compensate. 4) Spese di CTU a carico di parte attrice come da separato decreto di liquidazione.”
In motivazione, il tribunale, dichiarata la procedibilità dell'azione, accoglieva l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata da ex art. 141 CdA in virtù del fatto che il veicolo CP_1 coinvolto nel sinistro era soltanto quello a bordo del quale viaggiava, in qualità di terzo trasportato,
. Il giudice di primo grado escludeva la valutabilità della domanda ai sensi dell'art. Parte_1
2054 cc, ritenendo essere preclusa dalla mancata proposizione di domande nei confronti del responsabile civile e dalla mancata citazione in giudizio del conducente del veicolo vettore.
Con riferimento alla domanda rivolta, ex art. 2051 cc, nei confronti del il giudice, ritenuto CP_2
l'ente “senza alcun dubbio custode della strada teatro del sinistro e conseguentemente titolare del potere di gestirlo”, rigettava la domanda considerando non assolto l'onere probatorio comunque gravante, ex art. 2697 cc, sul danneggiato, che impone al medesimo di provare i fatti costitutivi della domanda (in particolare, la verificazione del fatto e la sussistenza del nesso causale). Ai fini del proprio convincimento, il tribunale valorizzava l'inattendibilità della prova testimoniale (non del tutto coerente con la prospettazione proposta dall'attore), la genericità dell'allegazione attorea e, in generale, la carenza di prova circa lo stato dei luoghi e la dinamica dell'incidente.
Il giudizio di appello
4 R.G.1150/2021
Avverso la sentenza, ha proposto appello , formulando un unico articolato motivo Parte_1 di gravame.
L'appellante ha impugnato, in primo luogo, la dichiarazione di inammissibilità dell'azione proposta ex art. 141 CdA nei confronti di nella indicata qualità. Ha dedotto che il giudice Controparte_1 di primo grado, fornendo una interpretazione non esatta dell'art. 141 CdA, avrebbe errato nel giudicare non operante, nel caso di specie, la garanzia a carico del F.G.V.S. (con conseguente dichiarazione di carenza di legittimazione passiva in capo alla in virtù del fatto che nel CP_1 sinistro in esame, era stato coinvolto un solo veicolo. Ancora, avrebbe errato il giudicante nel ritenere l'improcedibilità della domanda per la mancata citazione in giudizio del responsabile civile, poiché quest'ultimo (identificabile con il proprietario del motociclo, e non già con il suo conducente), diversamente da quanto affermato dal tribunale, era stato regolarmente citato. Infine, il tribunale avrebbe errato nel non riconoscere l'obbligatorietà del risarcimento a carico della convenuta società
a prescindere dall'accertamento della responsabilità. Ha poi impugnato la statuizione di rigetto della domanda ex art. 2051 c.c. nei confronti del . In proposito ha affermato di aver Controparte_2 assolto all'onere probatorio, avendo dimostrato, anche mediante deposizioni testimoniali, la verificazione del fatto storico e che, di contro, il non aveva offerto alcuna prova liberatoria CP_2 in ordine alla sua responsabilità. Il rigetto della domanda, fondato su un fatto non provato, avrebbe violato l'obbligo, derivante dall'art. 115 cpc, di decidere iuxta alligata et probata. Parte_1 ha concluso, quindi, chiedendo di: “disattesa ogni contraria istanza e difesa, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda attorea e per l'effetto condannare la società CP_4
nella qualità. al risarcimento del danno nella misura di € 82948, + € 800 per spese mediche e/o
[...] nella misura maggiore o minore che dovesse essere ritenuta più equa, oltre interessi;
Subordinatamente si chiede condannarsi il al risarcimento del danno così come Controparte_2 sopra quantificato, nella ipotesi dovesse ritenersi, ex art. 2051 c.c., in qualità di custode della strada, unico responsabile dell'incidente. Vinte le spese del doppio grado, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, comprese le spese mediche di c.t.u, anche esse anticipate”
Si è costituito in giudizio il . Eccepita l'inammissibilità del gravame ex art. 342 Controparte_2 cpc, l'ente costituito ha reiterato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sia per l'azione ex art. 2054 cc, sia con riguardo all'azione ex art. 2051 cc, in relazione alla quale ha ribadito di non essere proprietario né custode della strada ove si era verificato il sinistro.
Nel merito, l'ente ha contestato la pretesa risarcitoria nell'an e nel quantum, deducendo la correttezza del rigetto della domanda di cui alla sentenza impugnata.
Il ha proposto appello incidentale, formulando due motivi. CP_2 CP_2
5 R.G.1150/2021
Con il primo, l'ente ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice aveva omesso di pronunciarsi sulla eccezione di carenza di legittimazione passiva, ritenendolo – al contrario – custode della strada e titolare del relativo potere di gestione.
Con il secondo motivo, il ha criticato la regolamentazione delle spese processuali, ritenendo CP_2 ingiusta la compensazione delle stesse in ragione della soccombenza dell'attore. Il ha CP_2 concluso chiedendo di: “- respingere l'appello avversario, siccome inammissibile, improcedibile e infondato;
- accogliere il gravame incidentale proposto e dunque, in riforma in parte qua della decisione impugnata, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del e per Controparte_2
l'effetto disporre l'estromissione del medesimo dal giudizio;
- accogliere il gravame incidentale proposto e dunque, in riforma in parte qua della decisione impugnata, condannare l'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari del primo grado di giudizio;
- condannare, altresì, l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio. Con ogni altra conseguenza di legge.”
Si è costituita in giudizio la nella qualità di impresa designata per la gestione Controparte_1 del F.G.V.S. In via preliminare ha eccepito la decadenza di dall'impugnazione ex Parte_1 art. 327 cpc e l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis cpc;
nel merito ha dedotto l'infondatezza del gravame, contestando la ricostruzione e l'interpretazione della sentenza di primo grado offerta dall'appellante. n.q.,ha concluso chiedendo di: “a) in via Controparte_1 preliminare, dichiarare tardivo l'appello proposto e, per l'effetto, dichiarare il sig. Parte_1 decaduto dal diritto di impugnare la sentenza n. 1768/2020 del Tribunale di Napoli Nord;
b) dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, soprattutto, dell'art.
348 bis c.p.c.; c) nel merito: 1) rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. e Parte_1 confermare la sentenza n. 1768/2020 resa dal Tribunale di Napoli Nord, con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado;
2) in via subordinata, ed in caso di accoglimento del
[... gravame, accogliere la domanda proposta dall'odierno appellante nei confronti del CP_2
ex art. 2051 c.c. e condannare in via esclusiva detto ente pubblico al risarcimento delle lesioni CP_2 patite dal sig. , con vittoria delle spese di lite del presente grado;
3) ancora in caso di Parte_1 accoglimento dell'appello, dichiarare la corresponsabilità nella causazione dei danni lamentati, in misura del 50%, a carico del sig. , il quale non indossava il casco protettivo al Parte_1 momento del sinistro;
4) sempre nel caso di riforma della sentenza impugnata e nella denegata ed ancora più subordinata ipotesi di accoglimento della domanda proposta nei confronti della compagnia assicurativa appellata, riconoscere al sig. il risarcimento delle lesioni come Parte_1 quantificate nella consulenza d'ufficio depositata in primo grado, senza alcun aumento personalizzato dell'invalidità permanente e senza il riconoscimento del danno non patrimoniale
6 R.G.1150/2021
(danno morale, esistenziale, etc.) o del danno alla capacità lavorativa specifica, tenendo comunque in considerazione la sua evidente corresponsabilità.”
Pure ritualmente citato, non si è costituito in giudizio , del quale la Corte ha Controparte_3 dichiarato la contumacia in data 7.9.2021.
Con ordinanza del 3.6.2025, la Corte ha riservato la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla ai sensi dell'art. 327 c.p.c. Controparte_1
La sentenza oggetto di gravame è stata pubblicata in data 4.9.2020.
Ai fini della decadenza dall'impugnazione, trova applicazione l'art. 327 c.p.c., poiché la sentenza non
è stata notificata. Il termine di sei mesi previsto dalla norma richiamata, decorrente dal giorno di pubblicazione come sopra indicato, scadeva il 4.3.2021 (e non già il 3.3.2021, come dedotto dalla
. Come affermato dalla stessa compagnia appellata che eccepisce la tardività, nonché come CP_1 risultante dagli atti depositati in giudizio, la notifica del gravame è stata effettuata a mezzo pec in data
4.3.2021. Pertanto, l'appello è tempestivo.
Ancora, in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da e dal ai sensi dell'art. 342 cpc. Controparte_1 Controparte_2
Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile – cioé quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l.
7 agosto 2012, n. 134 – recita: “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a
7 R.G.1150/2021 critica vincolata” (così Cass. ord. 13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (così Cass. ord.
7675/2019).
Nella specie, l'appellante ha individuato le parti della sentenza di prime cure fatte oggetto di specifica censura ed ha argomento le critiche mosse. Pertanto, deve ritenersi che l'impugnazione abbia rispettato i criteri di forma e sostanza richiesti dall'art. 342 cpc.
Nel merito, l'appello proposto da è infondato. Parte_1
Non sono condivisibili le censure con cui l'appellante invoca nuovamente l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 141 CdA.
L'art. 141, co. 1 CdA statuisce che: “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.”
La Corte di legittimità ha avuto più volte occasione di precisare l'estensione dell'ambito di applicabilità dello strumento di tutela predisposto dalla norma de qua in favore del terzo trasportato.
In particolare, la giurisprudenza della S.C. è ormai costante nell'affermare che tale tutela rafforzata sia preclusa nell'ipotesi in cui il sinistro veda coinvolto esclusivamente il veicolo vettore.
L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito. La tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in
8 R.G.1150/2021 cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 CdA., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. (Cass., S.U., n. 35318/2022).
Il sinistro oggetto del presente giudizio si è pacificamente verificato senza il coinvolgimento di veicoli ulteriori a quello su cui viaggiava come trasportato. Quest'ultimo ha, infatti, Parte_1 allegato di essere caduto dal motociclo sul quale viaggiava poiché il conducente ne aveva perso il controllo a causa delle condizioni asseritamente inadeguate della strada. Ciò è sufficiente ad escludere l'esperibilità dell'azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa del vettore (e per essa, nel caso di specie, della in qualità di impresa designata per il FGVS) e a determinare, perciò, CP_1
l'inammissibilità dell'azione.
Con ciò, la Corte si pone in linea con quanto già statuito dal tribunale, il quale pure ha valorizzato l'assenza di terzi veicoli coinvolti per dichiarare l'inammissibilità dell'azione (e non già per ritenere inoperante la garanzia a carico del Fondo, come – invece – dedotto dall'appellante).
Similmente, non è condivisibile il gravame nella parte in cui rivendica l'applicabilità dell'art. 2054
c.c. Giova precisare che l'azione ex art. 141 CdA non è, in linea di principio, incompatibile con la domanda risarcitoria ex art. 2054 c.c. Al contrario, come più volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità, nonché dalla Corte costituzionale, l'azione diretta prevista dall'art. 141 Cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito) senza, per questo, compromettere la sua possibilità di agire anche nei confronti del vero responsabile del danno. Tale interpretazione delle norme in questione, del resto, è l'unica coerente con l'intenzione del legislatore di rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro privarlo della possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso (così Cass., S.U. n.35318/2022; cfr. anche Corte Cost. n. 205/2008; conforme Corte Cost. n. 440/2008; cfr. anche Corte Cost. n. 191/2009).
L'impossibilità di valutare la richiesta risarcitoria anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 c.c. deriva, piuttosto, dalla circostanza per cui l'appellante – come correttamente rilevato dal primo giudice – pur avendo citato in giudizio il responsabile civile, non ha formulato alcuna domanda nei suoi confronti (né, d'altronde, ha allegato la responsabilità nella causazione del sinistro del conducente del veicolo). In altri termini, legittimati passivi dell'azione risarcitoria comune di cui all'art. 2054 c.c. sono il conducente (e, se diverso) il proprietario del veicolo che ha causato il sinistro,
9 R.G.1150/2021 in capo ai quali la norma (commi 1 e 3) stabilisce l'obbligo solidale di risarcimento del danno in favore del danneggiato. Diversamente, l'azione ex art. 2054 c.c. non può essere promossa nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro (la quale può essere chiamata in giudizio dall'assicurato ai fini della manleva, senza, peraltro, che sussista un'ipotesi di litisconsorzio necessario).
Non merita accoglimento la doglianza avente ad oggetto la pretesa responsabilità del CP_2
ex art. 2051 c.c.
[...]
Invero, a norma dell'art. 2051 c.c., il custode della cosa che si presume abbia cagionato il danno è considerato responsabile dello stesso in via oggettiva, in ragione del particolare rapporto che questi ha con la cosa stessa, da cui derivano disponibilità e poteri di controllo. Al fine, dunque, di vedere accolta la propria pretesa risarcitoria, il danneggiato ha esclusivamente l'onere di dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e il rapporto eziologico tra questo e la cosa in custodia. Non è, invece, tenuto a provare l'eventuale presenza di un'insidia o di un trabocchetto ovvero della sussistenza di una condotta colposa imputabile al custode. Ciò nonostante, ove si tratti di una cosa inerte, priva di un dinamismo intrinseco, affinché un processo causale sia attivato, è necessario che subentri un fattore esterno, naturale o dato dalla condotta del danneggiato, ad interagire con la cosa stessa. In simili ipotesi, allora, affinché possa ritenersi dimostrato il nesso causale, è altresì necessaria la prova del carattere di obiettiva pericolosità della cosa, tale da rendere molto probabile o, addirittura, inevitabile il danno. Sebbene, infatti, l'art. 2051 c.c. individui un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res, nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.
Grava, dunque, sul custode della cosa che si asserisce dannosa l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso quale fattore che, alla luce dei principi di adeguatezza causale, esclude il nesso causale tra la cosa e il danno. Il caso fortuito, peraltro, ben può essere integrato dalla stessa condotta incauta della vittima laddove essa interagisca con la cosa fino a farla recedere a mera occasione della vicenda lesiva, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione del danno ed escludendo la rilevanza di ogni situazione preesistente. Simile ricostruzione dell'ipotesi di
10 R.G.1150/2021 responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. trova conferma nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha in più occasioni evidenziato – tra le altre cose – come la prevedibilità e l'evitabilità, per colui che interagisce con la cosa, della situazione potenzialmente dannosa impongano di considerare in modo molto rigoroso l'efficienza causale della condotta del soggetto, fino a poterla ritenere non riconducibile ad un criterio probabilistico di regolarità causale e, come tale, idonea a recidere il nesso eziologico (cfr., ex multis, Cass., n. 21675/2023: “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca. v. anche Cass., n. 29465/2020; cfr. anche n. 16568/2022).
Ed allora, sebbene la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinda dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, essa può comunque escludersi grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo. (Cass, n. 8450/2025). In conclusione, nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. - in cui il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra l'evento e la condotta di un agente, bensì, tramite una concatenazione di fatti di altra natura, tra res in custodia ed evento - il tema della colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto
(perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la res (Cass. n.
8449/2025).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, questa Corte ritiene che l'evento lesivo lamentato dal danneggiato debba in via esclusiva imputarsi alla condotta di guida negligente del conducente del motociclo sul quale era trasportato.
Agendo in primo grado, l'attore ha allegato che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo: “il conducente dello scooter perdeva il controllo del mezzo (…), rovinava a terra a causa della strada dissestata e di un tombino sporgente;
la strada era priva di asfalto con presenza di brecciolini, a causa di lavori in corso. I lavori non erano segnalati né la strada dissestata era in alcun modo delimitata, come si evince dalla documentazione fotografica allegata.”
11 R.G.1150/2021
In primo luogo, giova segnalare che la dinamica prospettata non soddisfa pienamente gli oneri allegatori previsti in capo al danneggiato ex art. 2051 c.c., non essendo chiaro se la caduta sia stata cagionata dalla mancanza di asfalto, dalla presenza di avvallamenti e detriti o – infine – dalla presenza di un tombino sporgente.
In ogni caso, nessuna delle circostanze dedotte può dirsi acclarata a seguito dell'istruttoria svolta in primo grado, dalla quale è emersa, invece, la sussistenza del caso fortuito idoneo a interrompere il nesso eziologico tra res e danno.
Il teste escusso all'udienza dell'11.4.2019, per quello che in questa sede rileva, ha dichiarato che:
“…Ricordo di aver assistito ad un incidente in , Corso S. D'Amato, all'inizio del mese di CP_2 settembre nel 2015, alle ore 19.30 circa. Quando è avvenuto l'incidente io stavo in macchina, al ritorno dal lavoro, dietro il motorino;
ho visto il motorino che mi precedeva sbandare e poi rovinare
a terra;
sul motorino vi erano due persone;
dopo la caduta del motorino mi sono fermato per prestare soccorso, i ragazzi si erano fatti male, in particolare il trasportato;
io conoscevo i ragazzi, sia il conducente Francesco e il trasportato (…) ho visto i ragazzi cadere, prima sbandare a causa Pt_1 del fondo dissestato della strada con presenza di pietrisco ed avvallamenti;
non vi era alcun segnale che indicasse lo stato di pericolo… Non vi è stato l'intervento di altri veicoli nella dinamica dell'incidente, ricordo solo che la strada era dissestata… Riconosco nelle foto che mi vengono mostrate lo stato dei luoghi. Dove è avvenuto l'incidente vi era pietrisco lungo la carreggiata. Il motorino teneva la destra e viaggiava ad una velocità normale.”
Le dichiarazioni del teste non sono attendibili.
Innanzitutto, non assume alcuna rilevanza probatoria quanto affermato dal teste Testimone_1 circa le cause dello sbandamento (“a causa del fondo dissestato della strada”) in quanto la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi, e non apprezzamenti o valutazioni richiedenti conoscenze tecniche o nozioni di esperienza non rientranti nel notorio. Ne consegue che il giudice, avvalendosi eventualmente di una consulenza tecnica, può porre i fatti riferiti dal testimone a base degli apprezzamenti e delle valutazioni necessarie per decidere, ma non può chiedere al teste di esprimere valutazioni o apprezzamenti personali (così Cass, n. 5548/2010).
In secondo luogo, le affermazioni rese non sono nemmeno sufficienti a dimostrare il preteso difetto manutentivo che parte appellante invoca quale causa della caduta del motociclo.
Invero, quanto dichiarato circa la presenza di “pietrisco e avvallamenti” risulta immediatamente smentito dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio dallo stesso appellante. Premesso che le fotografie ritraggono un'area molto estesa, sicché non è possibile individuare il punto preciso in cui l'incidente si sarebbe verificato, dalle stesse risulta con evidenza che le condizioni della strada non erano tali da determinare lo sbandamento del motociclo (né è stato dimostrato che lo stato dei
12 R.G.1150/2021 luoghi al momento del sinistro fosse diverso e peggiore di quello ritratto nelle fotografie, eventualmente successivo ad ipotetici interventi di rifacimento del manto stradale). Il manto stradale risulta complessivamente regolare e non sono presenti buche;
l'unico tombino presente non è dislocato rispetto alla propria sede. Quanto alla presenza di pietrisco, essa – peraltro, segnalata da coni stradali e rete – è circoscritta all'estremo margine della strada, nell'immediata prossimità del marciapiede, zona – quest'ultima – non destinata al transito veicolare.
In conclusione, a fronte della modesta – se non assente – pericolosità intrinseca della res, deve ritenersi che quest'ultima abbia rappresentato mera occasione e non già causa del sinistro, il cui verificarsi deve essere imputato esclusivamente alla condotta del conducente del motociclo, dotata di efficacia causale autonoma ed idonea a recidere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo.
Sulla scorta di tutte le argomentazioni riportate, l'appello principale va rigettato.
L'appello incidentale proposto dal è assorbito dal rigetto dell'appello principale Controparte_2 nella parte in cui è stata chiesta, in riforma della sentenza gravata, la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva dell'ente convenuto. Ed infatti, l'appello incidentale che investa una questione preliminare di merito, proposto dalla parte totalmente vittoriosa in primo grado, ha natura di gravame condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione, sicché, ove la suddetta questione
(nella specie, carenza di legittimazione passiva) sia stata oggetto di decisione esplicita o implicita ad opera del primo giudice, quello di secondo grado deve esaminarla solo in presenza dell'attualità dell'interesse e, cioè, unicamente nell'ipotesi di fondatezza dell'impugnazione principale, mentre, in caso contrario, non può rigettarla, restando la stessa assorbita. (Cass., n. 4047/2016).
Va accolto, invece, l'appello incidentale nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite.
Invero, la compensazione integrale delle spese – motivata dal primo giudice con un generico riferimento a “gravi e giustificati motivi” – non risulta giustificata nei rapporti tra l'attore e il CP_2 convenuto in virtù della totale soccombenza di , la cui domanda nei confronti Parte_1 dell'ente è stata esaminata nel merito e respinta. Né il primo giudice ha esplicitato le ragioni per le quali è pervenuto alla compensazione delle spese processuali nel rapporto tra l'attore e l'ente convenuto.
Da ciò discende la necessità di riformare la sentenza in tale parte e, dunque, di condannare
[...]
alla refusione, in favore del , delle spese di giudizio (ferma restando, Parte_1 Controparte_2 poiché non impugnata, la statuizione con cui sono state compensate le spese di lite del primo grado di giudizio tra e ). A tale riguardo va fatta applicazione dei Parte_1 Controparte_1 principi espressi dalla S.C., secondo cui, in materia di procedimento civile, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza
13 R.G.1150/2021 impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (v. ex multis Cass.n.9064/2018).
Le spese de quibus devono essere quantificate facendo applicazione dei parametri dettati dal d.m.
55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
Il valore della controversia, determinato in base al principio del disputatum che impone di guardare
– per il primo grado, in caso di rigetto della domanda – alla somma domandata con l'atto introduttivo,
è di €351.303,22. Ciò comporta, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, l'applicazione dei valori minimi (cioè, quelli medi ridotti del 50%) previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria dalla tabella dettata per i giudizi innanzi al tribunale il cui valore è compreso tra €260.000,01 ed €520.000,00.
Pertanto, va condannato al pagamento, in favore del , alla Parte_1 Controparte_2 refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, quantificate in €11.229,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ogni altra censura e questione sollevate devono ritenersi assorbite.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza ex art.91 c.p.c..
Per la liquidazione dei compensi deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022. In applicazione del principio del disputatum e in virtù del valore della causa, determinato avendo riguardo alla somma che ha formato oggetto dell'appello principale respinto (€351.303,22), le spese devono essere quantificate, tenuto conto dei parametri dettati dall'art. 4, co. 1, in particolare della natura, difficoltà e valore della controversia, come determinato dall'appellante (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello) facendo anche in questo caso applicazione dei valori minimi (cioè, quelli medi ridotti del 50%) previsti per le quattro fasi del giudizio.
Pertanto, è tenuto al pagamento, in favore di e del Parte_1 Controparte_1 CP_2
, delle spese del presente grado di giudizio, quantificate per ciascuno degli appellati in
[...]
€10.060,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di
. Parte_1
P.Q.M.
14 R.G.1150/2021
La Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e , avverso la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 sentenza del tribunale di Napoli Nord n. 1768/2020, pubblicata il 4.9.2020, così decide:
a) rigetta l'appello principale;
b) accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma del capo n.3) della sentenza impugnata, dichiara tenuto e condanna al pagamento, in Parte_1 favore del , delle spese di lite, che liquida in €11.229,00 per compensi, Controparte_2 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
c) conferma nel resto la sentenza impugnata;
d) dichiara tenuto e condanna , al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
e , delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuno Controparte_2 degli appellati, in €10.060,00 per compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali al
15% e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002
n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da . Parte_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il Presidente
dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
dott.ssa OSnna De OS
15