Sentenza breve 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 23/07/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00623/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00428/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 428 del 2025, proposto da
LV NE, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale NC, domiciliataria ex lege in NC, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
-del verbale n. 6 della seduta del 20 febbraio 2025 relativo all'attività di correzione delle prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d'Appello di NC ;
- della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2025 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d'Appello di NC;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente ha impugnato e chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe, con cui la Sottocommissione presso la Corte di Appello di Messina per gli esami di Avvocato “sessione 2024”, non lo ha ammesso a sostenere la prova orale dell'esame di abilitazione della professione. Il tutto in conseguenza del giudizio di 15 punti riportato per lo svolgimento della prova di diritto penale.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 46, c. 5, L. n. 247/2012 e dell’art. 3, L. n. 241/90, difetto assoluto di motivazione.
L’elaborato del ricorrente è stato considerato non sufficiente dalla Commissione giudicatrice tramite l’indicazione di un mero voto numerico, senza alcun tipo di annotazione o indicazione che permettesse al candidato di comprendere l’iter motivazionale ed istruttorio sotteso a tale decisioni. Si afferma che l’attuale normativa (R.D. n. 1578/1933, integrato ed attuato dal R.D. n. 37/1934, a sua volta modificato e integrato dal D.L. n. 112/2003, poi convertito con modificazioni nella Legge n. 180/2003), disciplinante l’esame di abilitazione alla professione forense, abbia aggiornato le modalità di correzione e valutazione degli elaborati scritti, con particolare riferimento all’art. 45, c. 5 (“La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”). Sarebbe quindi evidente che l’obbligo di motivazione sulla base della scheda di valutazione approvata dal Ministero della Giustizia non può sostanziarsi in un mero recepimento della stessa da parte delle sottocommissioni giudicatrici nel verbale e impone la necessità di una motivazione ad personam chiarificatrice, delle ragioni che hanno determinato l’ammissione o meno del candidato alla prova orale.
b) Violazione del principio di trasparenza e motivazione degli atti amministrativi – Illegittimità del voto unico aggregato
Parte ricorrente espone come il Ministero della Giustizia abbia previsto numerosi e articolati criteri di valutazione, per cui il solo voto numerico, unico per tutti i parametri, renderebbe impossibile percepire i motivi dell’insufficienza riscontrata.
c) Anomalie formali e sostanziali presenti nel verbale di correzione (Art. 3 Cost.). Con il terzo motivo si evidenzia la presenza di anomalie formali e sostanziale nel verbale di correzione da cui emergerebbero gravi indizi di superficialità, disattenzione e potenziale irregolarità procedurale, tali da inficiarne la legittimità e attendibilità nonché la stessa imparzialità.
d) Eccesso di potere: sulla finalità e sui limiti della valutazione nella prova scritta di abilitazione. La Commissione avrebbe ecceduto i limiti del proprio potere valutativo effettuando un giudizio prognostico sulle possibilità di successo dell’atto, a fronte di un elaborato dotato di correttezza formale e della corretta applicazione degli istituti coinvolti.
Si è costituito il Ministero della Giustizia, resistendo al ricorso.
Alla camera di consiglio del 10 luglio 2025, il ricorso, sussistendone presupposti è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’articolo 60 cpa.
1 Il ricorso è infondato e deve essere respinto (si vedano, in un caso simile Tar Lazio Roma 27 maggio 2025 n. 10180 e Tar Marche 14 giugno 2025 n. 502).
1.1 L’art. 10 (rubricato “proroga di termini in materie di competenza del Ministero della Giustizia”) del DL 202/2024, convertito dalla legge 15/2015, ha previsto che “all'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: “dodici anni” sono sostituite dalle seguenti: “tredici anni”” (comma 2 ter); cosicché, la disciplina transitoria di cui al predetto art. 49 prevede che “per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, cioè dal 18 gennaio 2013, “l’esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti”. Pertanto, l’invocata disciplina di cui all’art. 46 non trova applicazione nella sessione oggetto del contendere. Va, di conseguenza, richiamato l’orientamento affermatosi in tema di procedure comparative, in merito al quale la giurisprudenza costituzionale ha sottolineato che la graduazione del punteggio numerico, da un lato, consente alla commissione esaminatrice di esprimere, sia pure in modo sintetico, un giudizio complessivo e, dall'altro, risponde ad esigenze di buon andamento dell'azione amministrativa, che rendono non esigibile una dettagliata esposizione, da parte delle commissioni, degli apprezzamenti sui candidati (Corte Costituzionale, 8 giugno 2011, n.175). Tale orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza amministrativa, che da tempo ha ribadito il principio della sufficienza, sotto il profilo della motivazione, dell’attribuzione di un punteggio numerico, chiarendo che “il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicurando la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all'attribuzione del voto” (Adunanza plenaria, 20 settembre 2017, n. 7, la quale ha statuito che “a) l’art. 49 della legge n. 247 del 2012 esclude l’applicazione dell’art. 46, comma 5, della stessa legge, e la predetta norma transitoria non appare affetta da alcuna forma di manifesta irragionevolezza od irrazionalità; b) nella vigenza dell’art. 49 della legge n. 247 del 2012 i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione)”.
1.2 Il Collegio prende atto del diverso orientamento giurisprudenziale richiamato dal ricorrente, teso a una lettura costituzionalmente orientata della normativa applicabile (anche alla luce delle modifiche intervenute nello svolgimento dell’esame), orientamento però al momento non condiviso, per lo meno in sede sommaria cognizione, dal giudice di appello. Si può citare da Cons. Stato ord. VI 16 maggio 2025 n. 1791 che, sospendendo la sentenza del Tar Lombardia Milano 1401/2025, osserva che “la domanda cautelare appaia fornita del presupposto del fumus boni iuris, in quanto la valutazione espressa con punteggio numerico è considerata sufficiente dalla costante giurisprudenza del giudice amministrativo, avallata dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 175 del 2011; Ritenuto, infatti, che il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo ex se la motivazione, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto; Ritenuto, inoltre, che, come ormai graniticamente chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, le valutazioni della Commissione esaminatrice sono espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti”. L’orientamento del giudice d’appello è stato confermato da ordinanze successive (tra le tante Cons. Stato, III 4 luglio 2025 n 488). Al contrario l’ordinanza n. 2472/2024 della medesima III sezione (citata dal ricorrente) non entra nel merito della valutazione con voto numerico, limitandosi alla comparazione degli interessi in conflitto.
1.3 Per quanto sopra, l’attribuzione di un unico voto numerico in applicazione dei criteri stabiliti dal Ministero della giustizia ed eventualmente integrati dalla Commissione è, allo stato attuale della normativa, la sintesi del giudizio tecnico discrezionale della commissione ed è sufficiente a soddisfare l’onere di motivazione della PA. Ciò comporta l’infondatezza dei primi due motivi di ricorso, i quali entrambi censurano l’utilizzo del voto numerico, nonché l’assenza di ulteriori giudizi, segni di annotazione e della suddivisione del voto per criterio di valutazione.
2 Con riguardo al terzo motivo, parte ricorrente lamenta la presenza nei verbali di correzione di errori e incongruenze che appaiono del tutto ininfluenti sulla valutazione dell’elaborato oggetto del ricorso e sull’operato della Commissione, tra cui l’andamento “a blocchi” (più candidati di seguito ammessi e non ammessi) e la presenza di un’“ammessa” al femminile, incongruente con l’anonimato degli elaborati. Si tratta di circostanze sostanzialmente aneddotiche e del tutto insufficienti a costituire un principio di prova della violazione dei principi di imparzialità e di anonimato delle prove.
3 Con il quarto motivo si censura il metodo di giudizio della Commissione, la quale invece di giudicare il ragionamento giuridico e la correttezza formale dell’elaborato avrebbe valutato le possibilità di successo dell’atto. Per giurisprudenza assolutamente costante i giudizi delle commissioni di concorso sono espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo nei limiti del tradizionale sindacato di legittimità; e, quindi, solo nei limiti del macroscopico travisamento e della manifesta irrazionalità. Al giudice non è, dunque, consentito entrare nel merito delle valutazioni operate dalla commissione concorsuale. Il giudizio di legittimità non può, infatti, arrivare a un rifacimento, a opera dell'adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa; potendo l'apprezzamento tecnico dell'organo collegiale essere sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà (tra le innumerevoli decisioni Cons. Stato III 13 aprile 2023 n. 3733. In questo caso la censura, che ipotizza un generale errore di valutazione degli elaborati da parte della Sottocommissione che avrebbe penalizzato l’elaborato del ricorrente, non integra gli stretti criteri previsti per la sindacabilità del giudizio da parte del giudice.
4 In conclusione il ricorso deve essere respinto. Le spese possono essere compensate, proprio in ragione della presenza di alcune pronunce favorevoli alle tesi espresse nel ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NC nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ruiu | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO