TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5529 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
15/12/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 15243/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e ) Pt_1 Parte_2
ricorrente
CONTRO
(Avv. ROTOLO GIUSEPPE) Controparte_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Dichiara che non presenta le condizioni sanitarie legittimanti Controparte_1
l'indennità di accompagnamento;
◊ Pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento Pt_1
tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in
Tribunale di Palermo sez. Lavoro questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 22/10/2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio la parte resistente, chiedendo negarsi le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, accertate dal
CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – la parte resistente chiedeva il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
ritenuto che la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del primo CTU
con atto depositato il 02/10/2024;
rilevato che l'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. impone alla “parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio” di depositare il ricorso introduttivo del giudizio “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”;
constatata per tabulas l'osservanza del termine in questione e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto che l'opposizione sia fondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato ha negato nella resistente la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione dell'indennità di accompagnamento, e ciò sulla scorta di una accurata disamina del resistente e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
ritenuto che le spese di lite non possono essere poste a carico della soccombente in ragione della prodotta dichiarazione relativa alla situazione reddituale
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro (inferiore al limite previsto dall'art. 76, commi da 1 a 3, e dall'art. 77 del d.lgs. n.
113/2002) e del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore, e che vanno conseguentemente poste a carico dell' Pt_1
tanto le spese della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidata, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidata con separati decreti di pagamento;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 18/12/2025
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
15/12/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 15243/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e ) Pt_1 Parte_2
ricorrente
CONTRO
(Avv. ROTOLO GIUSEPPE) Controparte_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Dichiara che non presenta le condizioni sanitarie legittimanti Controparte_1
l'indennità di accompagnamento;
◊ Pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento Pt_1
tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in
Tribunale di Palermo sez. Lavoro questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 22/10/2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio la parte resistente, chiedendo negarsi le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, accertate dal
CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – la parte resistente chiedeva il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
ritenuto che la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del primo CTU
con atto depositato il 02/10/2024;
rilevato che l'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. impone alla “parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio” di depositare il ricorso introduttivo del giudizio “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”;
constatata per tabulas l'osservanza del termine in questione e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto che l'opposizione sia fondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato ha negato nella resistente la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione dell'indennità di accompagnamento, e ciò sulla scorta di una accurata disamina del resistente e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
ritenuto che le spese di lite non possono essere poste a carico della soccombente in ragione della prodotta dichiarazione relativa alla situazione reddituale
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro (inferiore al limite previsto dall'art. 76, commi da 1 a 3, e dall'art. 77 del d.lgs. n.
113/2002) e del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore, e che vanno conseguentemente poste a carico dell' Pt_1
tanto le spese della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidata, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidata con separati decreti di pagamento;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 18/12/2025
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro