Articolo 10 della Legge 15 febbraio 1953, n. 184
Articolo 9Articolo 11
Versione
24 aprile 1953
Art. 10.
Per provvedere mediante licitazione privata agli appalti delle opere da eseguire ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 , gli enti previsti dalla legge stessa possono prescindere dalla autorizzazione prefettizia.
Nel caso in cui la gara vada deserta, potra' essere autorizzato dai Provveditori alle opere pubbliche un secondo esperimento nel quale siano ammesse offerte in momento sui prezzi di capitolato.
Il contributo dello Stato sara' corrisposto in ogni caso sull'intero costo dell'opera ricomputato sulla base dei risultati dell'appalto.
Il Ministero dei lavori pubblici emettera', in caso di aumento, un decreto suppletivo per la concessione del contributo statale silla somma eccedente, nella medesima percentuale stabilita dal decreto principale.
Il Ministro per i lavori pubblici stabilira' le modalita' per l'applicazione di questo articolo.
Entrata in vigore il 24 aprile 1953