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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 20/06/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 429/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di opposizione ex art. 1, comma 51, legge n. 92/2012, iscritto al n. 429/2022 R.G., promosso da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Loredana Di Parte_1 C.F._1
Folco e Luca Esposito
RICORRENTE-OPPONENTE contro
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Alfredo Retico
RESISTENTE-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, con ordinanza del
15.1.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 1, comma 57, legge n. 92/2012.
Svolgimento del processo adiva con ricorso ex art. 1, comma 48, legge n. 92/2012, l'intestato Tribunale Parte_1 per impugnare il licenziamento intimatogli dalla datrice di lavoro Controparte_1
(di seguito ), con lettera del 29.4.2019, per superamento del periodo
[...] CP_1 di comporto ai sensi dell'art. 3, legge n. 604/1966, dell'art. 46, lett. E), comma 1, del CCNL Imprese esercenti Servizi di Igiene Ambientale e dell'art. 2110 c.c.
Esponeva, in particolare, il ricorrente di aver lavorato, alle dipendenze della sin CP_1 dall'8.6.2005, quale addetto all'appalto relativo alla raccolta ed allo smaltimento di rifiuti solidi urbani nel Comune di Avezzano;
che, a seguito di trauma cranico da caduta avvenuto in data
13.12.2016, gli veniva diagnosticato un macroadenoma ipofisario, asportato il 16.1.2017 con intervento neurochirurgico;
che, successivamente, il era costretto a sottoporsi a Pt_1 radioterapia stereotassica sul residuo tumorale non asportabile chirurgicamente, ad un trattamento farmacologico sostitutivo e ad una costante sorveglianza sanitaria;
che, per tale patologia, in data
13.3.2017, la Commissione Medica Legale dell'ASL territorialmente competente, lo riconosceva invalido al 75% con decorrenza dal 22.2.2017, con diagnosi “Esiti di ablazione di macroadenoma ipofisario in trattamento medico sostitutivo ipofisario”; che, a seguito di tali eventi, il ricorrente si assentava ininterrottamente dal lavoro per malattia dal 10.1.2017 al 19.1.2018; che, dal 20.1.2018 al
28.2.2018, fruiva di ferie e permessi maturati e non goduti;
che, dall'1.3.2018 all'11.8.2018, era costretto ad un ulteriore periodo ininterrotto di malattia;
che, nel corso di tali periodi, la moglie del ricorrente, , informava costantemente la società, nella persona della Responsabile del Parte_2
Personale, , delle condizioni di salute del ed, in seguito al riconoscimento CP_2 Pt_1 dell'invalidità civile, consegnava alla stessa una copia del relativo verbale della Commissione ASL;
che il ricorrente fruiva di un periodo di aspettativa dal 13.9.2018 al 31.12.2018, poi prorogato al
31.3.2019, rientrando quindi al lavoro l'1.4.2019.
Tanto premesso, il ricorrente deduceva la nullità del licenziamento, in quanto adottato in violazione del periodo di comporto prolungato di 600 giorni previsto dall'art. 46, lett. B), comma 2, del CCNL in questione, “per i lavoratori affetti dalle patologie di cui al decreto del Ministero della salute
11.1.2016 o dalle patologie di cui all'art. 2, lettera d), numeri 1) e 2), del D.M. 21.7.2000, n. 278”.
Sosteneva il ricorrente di essere segnatamente portatore di una di quelle patologie individuate dal
D.M. 11.1.2016 (in particolare, “patologie gravi che richiedono terapie salvavita” o “stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta”, che abbiano determinato una incapacità lavorativa pari o superiore al 67%) ovvero dal D.M. 21.7.2000, n. 278 (in particolare, “patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura… neoplastica” o “patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali”); ne discendeva – secondo il – il suo diritto a beneficiare del comporto prolungato di 600 Pt_1 giorni previsto dall'art. 46, lett. B), comma 2, del CCNL, mentre risultava dalla lettera di licenziamento che la società datrice di lavoro avesse erroneamente applicato il comporto breve di 510 giorni, previsto dal comma 1, dell'art. 46, lett. B), cit., licenziando il lavoratore sul presupposto che questi si era assentato dal lavoro a causa di malattia per 539 giorni, e, più specificamente, nei periodi dal 10.1.2017 al 19.1.2018 e dall'1.3.2018 all'11.8.2018.
Si costituiva la società datrice di lavoro resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in CP_1 quanto infondato in fatto e in diritto. Deduceva, in particolare, la resistente che il lavoratore non aveva mai documentato, nel corso del rapporto lavorativo, la sussistenza di patologie particolarmente gravi idonee a giustificare l'assenza dal lavoro per un periodo superiore al comporto ordinario;
che i certificati medici giustificativi delle assenze inviati alla datrice di lavoro non recavano indicazione della patologia sofferta;
che, d'altra parte, la , con lettera del 10.11.2017, aveva avvisato il ricorrente che aveva già fruito di CP_1
376 giorni di assenza per infermità e che, quindi, era onere del lavoratore comunicare al datore di lavoro che la sua patologia rendeva applicabile il termine più lungo previsto dall'art. 46, lett. B), comma 2, del CCNL. , inoltre, contestava che, nei periodi di assenza per malattia, il CP_1 [...]
o sua moglie avessero comunicato a voce al personale addetto della resistente lo stato di Pt_1 salute del ricorrente, osservando, in ogni caso, l'irrilevanza di tali comunicazioni in assenza di apposita certificazione medica attestante la sussistenza di patologia riconducibile a quelle che attribuiscono titolo al prolungamento del comporto. La resistente contestava, in ogni caso,
l'applicabilità della tutela reintegratoria invocata dal . Pt_1
Nel corso della fase sommaria venivano compiuti gli atti istruttori indispensabili ed, in particolare, venivano acquisiti i documenti ritualmente depositati dalle parti ed assunte le prove orali ritenute ammissibili.
All'esito della prima fase veniva emessa ordinanza del 21.3.2022, con la quale veniva rigettato il ricorso proposto dal e compensate le spese del procedimento. Pt_1
Avverso tale ordinanza proponeva opposizione ex art. 1, commi 51 e ss., legge n. 92/2012, Parte_1
, deducendo, in particolare, l'erroneità dell'ordinanza conclusiva della fase sommaria là ove
[...] aveva ritenuto sussistere in capo al lavoratore un onere, ulteriore alla presentazione dei certificati medici, di comunicare al datore di lavoro la natura della propria patologia come rientrante tra quelle contemplate dall'art. 46, lett. B), n. 2, del CCNL applicato, e quindi idonea a determinare il prolungamento del periodo di comporto da 510 a 600 giorni;
deduceva, inoltre, che, contrariamente a quanto ritenuto nell'ordinanza opposta, il lavoratore aveva comunque messo il datore di lavoro in condizione di poter ricondurre la patologia di cui era affetto alla fattispecie cui la norma contrattualcollettiva ricollega il c.d. comporto lungo;
che, infatti, dalle fonoregistrazioni prodotte sin dalla prima fase del giudizio si evincerebbe che la datrice di lavoro era pienamente a conoscenza del verbale della C.M.O. che accertava l'invalidità civile del nella misura del 75%; che la Pt_1 stessa , moglie del ricorrente, escussa come testimone, aveva confermato di aver Parte_2 consegnato di essersi recata in azienda per consegnare il verbale della Commissione ASL alla;
CP_2 che dai verbali della Commissione Medico Legale si evinceva chiaramente la patologia di cui era affetto il , ossia: “Anamnesi: Intervento NCH di asportazione per via transfenoidale di Pt_1 macroadenoma ipofisario (asportazione completa) allo stato ipopituismo secondario. Allo stato in trattamento ormonale con cortone acetato, eutirox e dosintex. Lamenta cefalea sucontinua”;
“Diagnosi: Esiti di ablazione di macroadenoma ipofisario in trattamento medico sostitutivo”; che alcun rilievo assume la collocazione temporale della particolare situazione patologica che determina il prolungamento del comporto, poiché la norma contrattualcollettiva non richiede che tali situazioni siano in atto al momento del licenziamento, ma piuttosto che abbiano contribuito a determinare il superamento del comporto breve;
che, in ogni caso, la grave patologia in questione si era protratta anche fino al momento del licenziamento (e per tutto il 2019) come desumibile dalla documentazione sanitaria in atti.
Si costituiva anche nella fase di opposizione resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto CP_1 in quanto infondato in fatto e in diritto.
Nel corso della fase di opposizione venivano ammesse ulteriori prove orali.
Motivi della decisione
L'opposizione non è fondata e non può essere accolta.
Va preliminarmente osservato che, nel c.d. rito Fornero, la fase di opposizione, a seguito della fase sommaria, non è una revisio prioris istantiae, non ha cioè natura impugnatoria, ma rappresenta, piuttosto, una (eventuale) prosecuzione del giudizio di primo grado in forma ordinaria (ex pluribus
Cass., Sez. Lav., 28.2.2019, n. 5993).
Orbene, all'esito degli approfondimenti istruttori disposti nel corso della fase di opposizione, non sono emersi elementi idonei ad una rivalutazione delle motivazioni poste a base dell'ordinanza del
21.3.2022.
ha intimato a licenziamento per superamento del periodo di comporto CP_1 Parte_3 breve di 510 giorni previsto dall'art. 46, lett. B), comma 1, del CCNL per i Dipendenti di Imprese e
Società Esercenti Servizi Ambientali.
Nella lettera del 29.4.2019 si legge, in particolare: “Premesso che:
1. nel corso del periodo dal 20/01/2017 al 19/01/2018 e dal 01/03/2018 al 11/08/2018 la S.V. è stata assente per malattia per 539 giorni;
nello specifico l'assenza per malattia è stata registrata nei seguenti periodi:
Inizio assenza Fine assenza Durata giorni
01/03/2018 11/08/2018 164
10/01/2017 19/01/2018 375
TOTALE GIORNI ASSENZA 539
2. alla data del 11/08/2018 terminava il periodo di conservazione del posto di lavoro ex art. 46, lett. b), comma 1; 3. a seguito di Sua richiesta ex art. 46 lett. D) usufruiva di un periodo di aspettativa non retribuita inizialmente dal 18/09/2018 al 31/12/2018 e poi, a seguito di Sua richiesta, prorogata sino al 31/03/2019;
4. alla data del 31/03/2019 è scaduto il termine dell'aspettativa che consente la conservazione del posto di lavoro senza diritto alla retribuzione, da Lei richiesta come indicato nel p.to 3 e, pertanto, alla data attuale perdura la Sua assenza dal servizio.
Con la presente le comunichiamo ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 604 del 15 luglio 1966, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, lett. E), comma 1, del CCNL Imprese esercenti Servizi di
Igiene Ambientale e dell'art. 2110 c.c. la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo alla data di ricezione della presente comunicazione”.
I predetti periodi di assenza non sono oggetto di contestazione ed, anzi, nello stesso ricorso il
[...]
afferma essere stato assente per malattia nei periodi indicati nella lettera di licenziamento Pt_1
(ossia dal 10.1.2017 al 19.1.2018 e dall'1.3.2018 all'11.8.2018).
Oggetto del contendere è piuttosto l'applicabilità al caso di specie del periodo di comporto lungo di
600 giorni.
E' consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale la fattispecie del recesso del datore di lavoro in caso di assenze determinate da malattia del lavoratore si inquadra nello schema previsto ed
è soggetta alle regole dettate dall'art. 2110 c.c., che prevalgono, per la loro specialità, sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilita parziale della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, con la conseguenza che, in dipendenza di tale specialità e del contenuto derogatorio delle suddette regole, il datore di lavoro, da un lato, non può unilateralmente recedere o, comunque, far cessare il rapporto di lavoro prima del superamento del limite di tollerabilità dell'assenza (cosiddetto periodo di comporto), predeterminato per legge, dalla disciplina collettiva o dagli usi, oppure, in difetto di tali fonti, determinato dal giudice in via equitativa, e, dall'altro, il superamento di quel limite è condizione sufficiente di legittimità del recesso, nel senso che non è all'uopo necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo né della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa, né della correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse, senza che ne risultino violati disposizioni o principi costituzionali (ex pluribus Cass., Sez. Lav., 4.2.2020, n. 2527; C.App. Milano, Sez. Lav., sent. 25.8.2021, n. 1081).
Se, dunque, è vero che là ove il licenziamento è intimato per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, esso è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110 c.c., altro riflesso dell'autonomia della fattispecie in questione è che, per converso, il fatto obiettivo del superamento di quel limite rende di per sé legittimo il recesso datoriale, irrilevante essendo ogni indagine sull'esistenza di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo od oggettivo.
Orbene, l'art. 46, lett. B), del CCNL applicato, così dispone al primo comma: “Nei casi di assenza dal servizio per eventi morbosi, debitamente certificata, il lavoratore, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto per un complessivo periodo di comporto di 510 giorni calendariali, comprensivo dei giorni di assenza per ricovero ospedaliero o day hospital”.
Il successivo comma 2, disciplina poi le ipotesi speciali che danno luogo al comporto prolungato di
600 giorni, prevedendo che “il complessivo periodo di comporto, comprensivo dei giorni di assenza debitamente certificata per ricovero ospedaliero o day hospital, è pari a 600 giorni calendariali per
i lavoratori affetti dalle patologie di cui al decreto del Ministero della salute 11.1.2016 o dalle patologie di cui all'art. 2, lettera d), numeri 1) e 2), del D.M. 21.7.2000, n. 278”.
La norma contrattualcollettiva da ultimo richiamata opera, ai fini dell'applicabilità del comporto prolungato in luogo di quello ordinario, un rinvio, da un lato, alle patologie indicate dal Decreto emanato l'11.1.2016 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nonostante l'erroneo riferimento delle parti sociali al “decreto del Ministero della salute”, dovuto ad errore materiale), ossia alle “patologie gravi che richiedono terapie salvavita” (lett. a) ed agli “stati patologici sottesi
o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta” (lett. b); dall'altro, alle patologie indicate nell'art. 2, lett. d), numeri 1 e 2, del D.P.C.M. 21.7.2000, n. 278, ossia: 1) “patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, metabolica, post- traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche”; 2) “patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici o strumentali”.
Tanto premesso non merita condivisione l'assunto di parte opponente secondo cui alcun onere di comunicazione, ulteriore rispetto al certificato di malattia, incomberebbe sul lavoratore, non essendo lo stesso previsto dalla normativa contrattualcollettiva.
Siffatto onere, per contro, è ricavabile già dal dato letterale dei primi due commi dell'art. 46, lett. B), del CCNL, là ove, nel fissare i limiti del comporto ordinario e del comporto prolungato, si fa riferimento a giornate di assenza “debitamente certificata”, con locuzione ripetuta in entrambi i predetti commi. Ed allora, proprio perché il superamento di tali limiti legittima ex se ed oggettivamente il datore di lavoro a recedere dal rapporto di lavoro, è di tutta evidenza come la predetta locuzione debba essere intesa come necessità per il datore di lavoro di ricevere tempestivamente (ossia quanto meno entro la manifestazione della volontà di recedere) non solo informazione sulla natura della patologia che determina l'assenza dal lavoro del dipendente, ma anche la sua debita certificazione.
Segnatamente sulla base dei predetti principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità la pronuncia della Corte d'Appello di Bologna richiamata nell'ordinanza opposta ha rilevato la necessità “che la realizzazione del particolare evento protetto venga portata a conoscenza delle due parti del rapporto” proprio là ove, come nel caso che occupa, la disciplina collettiva prevede un passaggio automatico dal comporto breve a quello prolungato (v. C.App. Bologna, Sez. Lav., 8.7.2004).
IGnificativo al riguardo è il passaggio della motivazione nel quale la Corte territoriale felsinea precisa: “E' sufficiente richiamare la già citata giurisprudenza secondo la quale il datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro non appena il lavoratore supera il periodo di conservazione del posto di lavoro previsto dal contratto collettivo, osservando che da tale principio discende il corollario che, qualora il dipendente intenda far valere il prolungamento del periodo di comporto, rimane onere a suo carico di dimostrare il verificarsi delle condizioni di fatto che hanno dato luogo all'insorgenza del diritto al prolungamento del comporto”.
D'altra parte, analoghi principi in tema di onere di comunicazione e di certificazione, da parte del dipendente assente per malattia, degli elementi idonei a determinare l'applicabilità del comporto prolungato è stato affermato dalla giurisprudenza nell'interpretazione di altre normative contrattualcollettive che, similmente a quella del CCNL applicato nel caso di specie, richiedono idonea certificazione ai fini del prolungamento del comporto ordinario, peraltro con la specificazione che questa debba pervenire al datore prima che sia decorso il periodo di quest'ultimo (Cass., Sez.
Lav., 17.7.2006, n. 16167; v. anche C.App. Brescia, Sez. Lav. 15.9.2020, n. 145).
La S.C. ha, in particolare, evidenziato che l'onere per il lavoratore di far pervenire alla controparte datoriale la certificazione dell'evento morboso che ha dato causa all'assenza, previsto dalla contrattazione collettiva come requisito indefettibile affinché il dipendente possa avvantaggiarsi del maggior periodo di comporto, rappresenta misura di salvaguardia degli interessi dell'imprenditore, il quale deve essere posto in grado di conoscere se – nei casi di superamento del periodo di comporto breve – ricorrano o meno i presupposti per l'applicabilità del prolungamento (Cass. n. 16167/2006 cit., in tale pronuncia, peraltro, la S.C. ha ritenuto priva di pregio l'obiezione secondo cui il datore avrebbe avuto comunque conoscenza della malattia del lavoratore - indipendentemente, cioè, dall'invio della certificazione medica – in quanto durante il periodo di assenza per malattia aveva ottenuto un'anticipazione del TFR per motivi sanitari, osservando che neppure una simile evenienza valeva ad escludere l'operatività dell'onere di certificazione posto dal CCNL a carico del dipendente, dal momento che da essa non poteva desumersi che la parte datrice fosse per ciò solo in grado di sapere che tutti i periodi di assenza precedenti e tutti quelli successivi alla richiesta di anticipazione del TFR dipendessero dal medesimo evento morboso).
Nel caso di specie, tale onere informativo, nei termini poc'anzi delineati, non può ritenersi assolto dal
. Pt_1
Non può ritenersi utile a tal fine la fonoregistrazione prodotta dal ricorrente relativa a presunte conversazioni intercorse tra il ricorrente, la di lui moglie e la dipendente responsabile Parte_2 del personale, , peraltro neppure indicata come teste da escutere nel corso del giudizio CP_2 né da , né dal . Da essa, infatti, si evincono solo generici e colloquiali CP_1 Pt_1 riferimenti ad una “invalidità civile” del , alla sua percentuale (che la indica nel Pt_1 Pt_2
75%, aggiungendo che “servirebbe da portartela al cento per cento”), ad un “male imprevisto”, ad una patologia tumorale (cui peraltro la allude con riguardo ad un soggetto terzo CP_2
(probabilmente la moglie di altro dipendente).
Si tratta, cioè, di interlocuzioni assolutamente prive di ogni indicazione nosologica della patologia e, più in generale, del benché minimo dettaglio medico-scientifico, di tal che da esse non può in alcun modo desumersi una sufficiente informazione (prima ancora di una debita certificazione) sulla natura della patologia che aveva giustificato le assenze sul lavoro del , ossia se essa fosse Pt_1 riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 46, lett. B), comma 2, del CCNL (patologie indicate nel D.M.
11.1.2016 e nell'art. 2, lett. d), nn. 1 e 2, D.P.C.M. 21.7.2000, n. 278) idonee a determinare il prolungamento del comporto da 510 a 600 giorni.
D'altra parte, il mero riferimento alla percentuale di invalidità civile che in tali conversazioni si assume riportata dal è del tutto irrilevante, posto che non è di per sé la mera invalidità Pt_1 civile accertata a giustificare il prolungamento del comporto (essendo, anzi, perfino inidonea a giustificare l'assenza per malattia), bensì la sussistenza di una delle patologie rientranti nelle fattispecie tipizzate dal D.M. 11.1.2016 e dell'art. 2, lett. d), nn. 1 e 2, D.P.C.M. 21.7.2000, n. 278, supportata da adeguata certificazione medica, nonché la correlazione della singola assenza con una di esse.
Neanche le prove orali assunte nel corso delle due fasi hanno contribuito ad accertare la presunta conoscenza da parte della datrice di lavoro della particolare natura della patologia sottesa alle assenze dal lavoro del ricorrente nei periodi 10.1.2017-19.1.2018 e 1.3.2018-11.8.2018, riconducibile cioè alle tipologie cui fa rinvio l'art. 46, lett. B), n. 2, del CCNL.
Sull'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese da v'è serio motivo di dubitare, Parte_2 sia per la relazione di coniugio con il ricorrente, sia per la genericità della sua deposizione.
Sul capitolo 12) del ricorso in particolare (“Durante tali periodi la IG.ra , moglie Parte_2 del ricorrente, telefonicamente o recandosi in azienda, informava costantemente la Società, nella persona della Responsabile del Personale, IG.ra , delle condizioni di salute del IG. CP_2 [...]
; in seguito al riconoscimento della invalidità civile consegnava alla stessa una copia del Pt_1 relativo verbale della Commissione ASL”), la teste ha così risposto: “Sì è vero. Non ricordo Pt_2 il giorno esatto in cui andai al consegnare il verbale della Commissione ASL, ma ricordo che lo consegnai direttamente alla SI.ra e lei lo diede alla sua segretaria per farne una CP_2 fotocopia: è accaduto una volta che mi ero recata presso la per ritirare lo stipendio di mio CP_1 marito. Preciso che nel periodo dal 10.1.2017 all'11.8.2018 mi sono recata varie volte dalla SI.ra
. Mi sono incontrata con la SI.ra 3 o 4 volte circa, ma mi sono recata in azienda altre CP_2 CP_2 volte nel periodo in questione, nelle quali parlavo con la ragioniera, sempre per ritirare lo stipendio di mio marito”.
Sulla circostanza della presunta consegna della documentazione medica alla datrice di lavoro, la teste si è, pertanto, limitata a riferire di aver consegnato “il verbale della Commissione ASL” (i Pt_2 verbali della C.M.O. dai quali il ricorrente assume desumibile la natura della patologia di cui era affetto sono peraltro due: uno del 13.3.2017, l'altro del 22.8.2017), senza fornire alcuna precisa collocazione temporale, se non quella del periodo di malattia del marito, in cui tale consegna alla responsabile del personale sarebbe avvenuta ed anzi sul punto dichiarando: “Non CP_2 ricordo il giorno esatto”. La teste ha solo aggiunto, in termini altrettanto generici, di essersi recata
“varie volte” dalla nel periodo dal 10.1.2017 all'11.8.2018. CP_2
Non è dato, d'altra parte, comprendere le ragioni per le quali “il verbale della Commissione ASL” sarebbe stato consegnato dalla brevi manu alla , piuttosto che formalmente trasmesso Pt_2 CP_2 alla , anche tenuto conto delle rilevanti conseguenze che la mancata informazione da parte CP_1 della datrice di lavoro sulla natura della patologia sofferta dal avrebbe determinato sul Pt_1 rapporto di lavoro.
Nel corso della fase di opposizione, poi, sul medesimo capitolo di prova è stata altresì escussa la teste
, dipendente di da ottobre 2013, adibita ad attività di Human Resources, la Testimone_1 CP_1 quale ha così riferito: “Posso dire che ho visto la SI.ra presso gli uffici della responsabile Pt_2
, ma non so cosa si sono dette né se e cosa la abbia consegnato. Non ricordo CP_2 Pt_2 però il periodo in cui ciò avvenne. Posso dire che la si è recata presso tale ufficio 3 o 4 Pt_2 volte”; a.d.r. “Preciso che comunque era il periodo in cui il ricorrente era assente per malattia. Non ricordo però se fosse in prossimità del licenziamento”. Sebbene dunque possa ritenersi asseverato che nel periodo di malattia del la SI.ra si fosse recata in più occasioni a colloquio Pt_1 Pt_2 con la , per contro non v'è alcuna conferma del contenuto di tali incontri, né della CP_2 documentazione che la avrebbe in tali occasioni consegnato alla . Pt_2 CP_2 Del resto, è ben vero che il verbale della Commissione Medico Legale dell'ASL del 13.3.2017 prodotto dal ricorrente riporta la diagnosi: “Esiti di Ablazione di Macroadenoma Ipofisario in
Trattamento Medico Sostitutivo Ipofisario” e che, in anamnesi, è descritto: “Nel gennaio 2017 intervento NCH di asportazione per via transfenoidale di macroadenoma ipofisario (asportazione incompleta). Allo stato ipopituarismo secondario. Allo stato in trattamento ormonale con Cortoone
Acetato, Eutirox e Dostinex…” (Il verbale del 22.8.2017 è stato invece prodotto in maniera incompleta essendo stata depositata solo la pag. 5 di 7 del documento, dalla quale si evince solo la conferma della percentuale di invalidità del 75%).
Nondimeno tale documentazione, anche volendo supporre per ipotesi che la ne fosse CP_1 venuta a conoscenza, potrebbe semmai attestare la sussistenza di una patologia riconducibile alle fattispecie di cui al D.M. 11.1.2016 o dall'art. 2, lett. d), nn. 1 e 2, D.P.C.M. 21.7.2000, n. 278, ma giammai certificare una correlazione con essa delle singole assenze, protrattesi per tutto l'anno 2017
e per gran parte dell'anno 2018.
Opinare diversamente SInificherebbe pretendere di assegnare alla diagnosi formulata dalla C.M.O. il 13.3.2017 (peraltro ai diversi fini del riconoscimento dell'invalidità civile), valenza di giustificazione di ogni successiva assenza per malattia del dipendente.
Unica documentazione idonea a tal fine è, invece, la certificazione medica riferita specificamente all'assenza dal lavoro del dipendente.
Da essa però non risulta affatto l'attestazione di “patologie gravi che richiedono terapie salvavita”,
“stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta”, “patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura… neoplastica”, “patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici o strumentali”.
All'opposto, i certificati medici trasmessi al datore per giustificare le assenze – prodotti come doc. 1 del fascicolo di parte resistente della prima fase e riprodotti nel giudizio di opposizione – non recano alcuna indicazione della patologia refertata, ed i relativi moduli, pur contemplando le voci prestampate “Patologia grave che richiede terapia salvavita”, “Stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta”, non recano alcuna spunta nelle relative caselle.
Tale omissione certificativa non può essere ritenuta irrilevante ed ove, come sostenuto dal ricorrente, dovuta ad una “negligenza del medico curante”, avrebbe senz'altro richiesto una tempestiva rettifica da parte dello stesso lavoratore.
Le spese di lite della presente fase seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso in opposizione proposto da e conferma l'ordinanza del Parte_1
21.3.2022;
- condanna alla rifusione delle spese della presente fase di giudizio, Parte_1 liquidate in complessivi € 4.628,50, tutti per compensi, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore di
[...]
Controparte_1
Avezzano, 20 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di opposizione ex art. 1, comma 51, legge n. 92/2012, iscritto al n. 429/2022 R.G., promosso da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Loredana Di Parte_1 C.F._1
Folco e Luca Esposito
RICORRENTE-OPPONENTE contro
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Alfredo Retico
RESISTENTE-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, con ordinanza del
15.1.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 1, comma 57, legge n. 92/2012.
Svolgimento del processo adiva con ricorso ex art. 1, comma 48, legge n. 92/2012, l'intestato Tribunale Parte_1 per impugnare il licenziamento intimatogli dalla datrice di lavoro Controparte_1
(di seguito ), con lettera del 29.4.2019, per superamento del periodo
[...] CP_1 di comporto ai sensi dell'art. 3, legge n. 604/1966, dell'art. 46, lett. E), comma 1, del CCNL Imprese esercenti Servizi di Igiene Ambientale e dell'art. 2110 c.c.
Esponeva, in particolare, il ricorrente di aver lavorato, alle dipendenze della sin CP_1 dall'8.6.2005, quale addetto all'appalto relativo alla raccolta ed allo smaltimento di rifiuti solidi urbani nel Comune di Avezzano;
che, a seguito di trauma cranico da caduta avvenuto in data
13.12.2016, gli veniva diagnosticato un macroadenoma ipofisario, asportato il 16.1.2017 con intervento neurochirurgico;
che, successivamente, il era costretto a sottoporsi a Pt_1 radioterapia stereotassica sul residuo tumorale non asportabile chirurgicamente, ad un trattamento farmacologico sostitutivo e ad una costante sorveglianza sanitaria;
che, per tale patologia, in data
13.3.2017, la Commissione Medica Legale dell'ASL territorialmente competente, lo riconosceva invalido al 75% con decorrenza dal 22.2.2017, con diagnosi “Esiti di ablazione di macroadenoma ipofisario in trattamento medico sostitutivo ipofisario”; che, a seguito di tali eventi, il ricorrente si assentava ininterrottamente dal lavoro per malattia dal 10.1.2017 al 19.1.2018; che, dal 20.1.2018 al
28.2.2018, fruiva di ferie e permessi maturati e non goduti;
che, dall'1.3.2018 all'11.8.2018, era costretto ad un ulteriore periodo ininterrotto di malattia;
che, nel corso di tali periodi, la moglie del ricorrente, , informava costantemente la società, nella persona della Responsabile del Parte_2
Personale, , delle condizioni di salute del ed, in seguito al riconoscimento CP_2 Pt_1 dell'invalidità civile, consegnava alla stessa una copia del relativo verbale della Commissione ASL;
che il ricorrente fruiva di un periodo di aspettativa dal 13.9.2018 al 31.12.2018, poi prorogato al
31.3.2019, rientrando quindi al lavoro l'1.4.2019.
Tanto premesso, il ricorrente deduceva la nullità del licenziamento, in quanto adottato in violazione del periodo di comporto prolungato di 600 giorni previsto dall'art. 46, lett. B), comma 2, del CCNL in questione, “per i lavoratori affetti dalle patologie di cui al decreto del Ministero della salute
11.1.2016 o dalle patologie di cui all'art. 2, lettera d), numeri 1) e 2), del D.M. 21.7.2000, n. 278”.
Sosteneva il ricorrente di essere segnatamente portatore di una di quelle patologie individuate dal
D.M. 11.1.2016 (in particolare, “patologie gravi che richiedono terapie salvavita” o “stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta”, che abbiano determinato una incapacità lavorativa pari o superiore al 67%) ovvero dal D.M. 21.7.2000, n. 278 (in particolare, “patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura… neoplastica” o “patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali”); ne discendeva – secondo il – il suo diritto a beneficiare del comporto prolungato di 600 Pt_1 giorni previsto dall'art. 46, lett. B), comma 2, del CCNL, mentre risultava dalla lettera di licenziamento che la società datrice di lavoro avesse erroneamente applicato il comporto breve di 510 giorni, previsto dal comma 1, dell'art. 46, lett. B), cit., licenziando il lavoratore sul presupposto che questi si era assentato dal lavoro a causa di malattia per 539 giorni, e, più specificamente, nei periodi dal 10.1.2017 al 19.1.2018 e dall'1.3.2018 all'11.8.2018.
Si costituiva la società datrice di lavoro resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in CP_1 quanto infondato in fatto e in diritto. Deduceva, in particolare, la resistente che il lavoratore non aveva mai documentato, nel corso del rapporto lavorativo, la sussistenza di patologie particolarmente gravi idonee a giustificare l'assenza dal lavoro per un periodo superiore al comporto ordinario;
che i certificati medici giustificativi delle assenze inviati alla datrice di lavoro non recavano indicazione della patologia sofferta;
che, d'altra parte, la , con lettera del 10.11.2017, aveva avvisato il ricorrente che aveva già fruito di CP_1
376 giorni di assenza per infermità e che, quindi, era onere del lavoratore comunicare al datore di lavoro che la sua patologia rendeva applicabile il termine più lungo previsto dall'art. 46, lett. B), comma 2, del CCNL. , inoltre, contestava che, nei periodi di assenza per malattia, il CP_1 [...]
o sua moglie avessero comunicato a voce al personale addetto della resistente lo stato di Pt_1 salute del ricorrente, osservando, in ogni caso, l'irrilevanza di tali comunicazioni in assenza di apposita certificazione medica attestante la sussistenza di patologia riconducibile a quelle che attribuiscono titolo al prolungamento del comporto. La resistente contestava, in ogni caso,
l'applicabilità della tutela reintegratoria invocata dal . Pt_1
Nel corso della fase sommaria venivano compiuti gli atti istruttori indispensabili ed, in particolare, venivano acquisiti i documenti ritualmente depositati dalle parti ed assunte le prove orali ritenute ammissibili.
All'esito della prima fase veniva emessa ordinanza del 21.3.2022, con la quale veniva rigettato il ricorso proposto dal e compensate le spese del procedimento. Pt_1
Avverso tale ordinanza proponeva opposizione ex art. 1, commi 51 e ss., legge n. 92/2012, Parte_1
, deducendo, in particolare, l'erroneità dell'ordinanza conclusiva della fase sommaria là ove
[...] aveva ritenuto sussistere in capo al lavoratore un onere, ulteriore alla presentazione dei certificati medici, di comunicare al datore di lavoro la natura della propria patologia come rientrante tra quelle contemplate dall'art. 46, lett. B), n. 2, del CCNL applicato, e quindi idonea a determinare il prolungamento del periodo di comporto da 510 a 600 giorni;
deduceva, inoltre, che, contrariamente a quanto ritenuto nell'ordinanza opposta, il lavoratore aveva comunque messo il datore di lavoro in condizione di poter ricondurre la patologia di cui era affetto alla fattispecie cui la norma contrattualcollettiva ricollega il c.d. comporto lungo;
che, infatti, dalle fonoregistrazioni prodotte sin dalla prima fase del giudizio si evincerebbe che la datrice di lavoro era pienamente a conoscenza del verbale della C.M.O. che accertava l'invalidità civile del nella misura del 75%; che la Pt_1 stessa , moglie del ricorrente, escussa come testimone, aveva confermato di aver Parte_2 consegnato di essersi recata in azienda per consegnare il verbale della Commissione ASL alla;
CP_2 che dai verbali della Commissione Medico Legale si evinceva chiaramente la patologia di cui era affetto il , ossia: “Anamnesi: Intervento NCH di asportazione per via transfenoidale di Pt_1 macroadenoma ipofisario (asportazione completa) allo stato ipopituismo secondario. Allo stato in trattamento ormonale con cortone acetato, eutirox e dosintex. Lamenta cefalea sucontinua”;
“Diagnosi: Esiti di ablazione di macroadenoma ipofisario in trattamento medico sostitutivo”; che alcun rilievo assume la collocazione temporale della particolare situazione patologica che determina il prolungamento del comporto, poiché la norma contrattualcollettiva non richiede che tali situazioni siano in atto al momento del licenziamento, ma piuttosto che abbiano contribuito a determinare il superamento del comporto breve;
che, in ogni caso, la grave patologia in questione si era protratta anche fino al momento del licenziamento (e per tutto il 2019) come desumibile dalla documentazione sanitaria in atti.
Si costituiva anche nella fase di opposizione resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto CP_1 in quanto infondato in fatto e in diritto.
Nel corso della fase di opposizione venivano ammesse ulteriori prove orali.
Motivi della decisione
L'opposizione non è fondata e non può essere accolta.
Va preliminarmente osservato che, nel c.d. rito Fornero, la fase di opposizione, a seguito della fase sommaria, non è una revisio prioris istantiae, non ha cioè natura impugnatoria, ma rappresenta, piuttosto, una (eventuale) prosecuzione del giudizio di primo grado in forma ordinaria (ex pluribus
Cass., Sez. Lav., 28.2.2019, n. 5993).
Orbene, all'esito degli approfondimenti istruttori disposti nel corso della fase di opposizione, non sono emersi elementi idonei ad una rivalutazione delle motivazioni poste a base dell'ordinanza del
21.3.2022.
ha intimato a licenziamento per superamento del periodo di comporto CP_1 Parte_3 breve di 510 giorni previsto dall'art. 46, lett. B), comma 1, del CCNL per i Dipendenti di Imprese e
Società Esercenti Servizi Ambientali.
Nella lettera del 29.4.2019 si legge, in particolare: “Premesso che:
1. nel corso del periodo dal 20/01/2017 al 19/01/2018 e dal 01/03/2018 al 11/08/2018 la S.V. è stata assente per malattia per 539 giorni;
nello specifico l'assenza per malattia è stata registrata nei seguenti periodi:
Inizio assenza Fine assenza Durata giorni
01/03/2018 11/08/2018 164
10/01/2017 19/01/2018 375
TOTALE GIORNI ASSENZA 539
2. alla data del 11/08/2018 terminava il periodo di conservazione del posto di lavoro ex art. 46, lett. b), comma 1; 3. a seguito di Sua richiesta ex art. 46 lett. D) usufruiva di un periodo di aspettativa non retribuita inizialmente dal 18/09/2018 al 31/12/2018 e poi, a seguito di Sua richiesta, prorogata sino al 31/03/2019;
4. alla data del 31/03/2019 è scaduto il termine dell'aspettativa che consente la conservazione del posto di lavoro senza diritto alla retribuzione, da Lei richiesta come indicato nel p.to 3 e, pertanto, alla data attuale perdura la Sua assenza dal servizio.
Con la presente le comunichiamo ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 604 del 15 luglio 1966, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, lett. E), comma 1, del CCNL Imprese esercenti Servizi di
Igiene Ambientale e dell'art. 2110 c.c. la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo alla data di ricezione della presente comunicazione”.
I predetti periodi di assenza non sono oggetto di contestazione ed, anzi, nello stesso ricorso il
[...]
afferma essere stato assente per malattia nei periodi indicati nella lettera di licenziamento Pt_1
(ossia dal 10.1.2017 al 19.1.2018 e dall'1.3.2018 all'11.8.2018).
Oggetto del contendere è piuttosto l'applicabilità al caso di specie del periodo di comporto lungo di
600 giorni.
E' consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale la fattispecie del recesso del datore di lavoro in caso di assenze determinate da malattia del lavoratore si inquadra nello schema previsto ed
è soggetta alle regole dettate dall'art. 2110 c.c., che prevalgono, per la loro specialità, sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilita parziale della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, con la conseguenza che, in dipendenza di tale specialità e del contenuto derogatorio delle suddette regole, il datore di lavoro, da un lato, non può unilateralmente recedere o, comunque, far cessare il rapporto di lavoro prima del superamento del limite di tollerabilità dell'assenza (cosiddetto periodo di comporto), predeterminato per legge, dalla disciplina collettiva o dagli usi, oppure, in difetto di tali fonti, determinato dal giudice in via equitativa, e, dall'altro, il superamento di quel limite è condizione sufficiente di legittimità del recesso, nel senso che non è all'uopo necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo né della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa, né della correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse, senza che ne risultino violati disposizioni o principi costituzionali (ex pluribus Cass., Sez. Lav., 4.2.2020, n. 2527; C.App. Milano, Sez. Lav., sent. 25.8.2021, n. 1081).
Se, dunque, è vero che là ove il licenziamento è intimato per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, esso è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110 c.c., altro riflesso dell'autonomia della fattispecie in questione è che, per converso, il fatto obiettivo del superamento di quel limite rende di per sé legittimo il recesso datoriale, irrilevante essendo ogni indagine sull'esistenza di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo od oggettivo.
Orbene, l'art. 46, lett. B), del CCNL applicato, così dispone al primo comma: “Nei casi di assenza dal servizio per eventi morbosi, debitamente certificata, il lavoratore, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto per un complessivo periodo di comporto di 510 giorni calendariali, comprensivo dei giorni di assenza per ricovero ospedaliero o day hospital”.
Il successivo comma 2, disciplina poi le ipotesi speciali che danno luogo al comporto prolungato di
600 giorni, prevedendo che “il complessivo periodo di comporto, comprensivo dei giorni di assenza debitamente certificata per ricovero ospedaliero o day hospital, è pari a 600 giorni calendariali per
i lavoratori affetti dalle patologie di cui al decreto del Ministero della salute 11.1.2016 o dalle patologie di cui all'art. 2, lettera d), numeri 1) e 2), del D.M. 21.7.2000, n. 278”.
La norma contrattualcollettiva da ultimo richiamata opera, ai fini dell'applicabilità del comporto prolungato in luogo di quello ordinario, un rinvio, da un lato, alle patologie indicate dal Decreto emanato l'11.1.2016 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nonostante l'erroneo riferimento delle parti sociali al “decreto del Ministero della salute”, dovuto ad errore materiale), ossia alle “patologie gravi che richiedono terapie salvavita” (lett. a) ed agli “stati patologici sottesi
o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta” (lett. b); dall'altro, alle patologie indicate nell'art. 2, lett. d), numeri 1 e 2, del D.P.C.M. 21.7.2000, n. 278, ossia: 1) “patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, metabolica, post- traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche”; 2) “patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici o strumentali”.
Tanto premesso non merita condivisione l'assunto di parte opponente secondo cui alcun onere di comunicazione, ulteriore rispetto al certificato di malattia, incomberebbe sul lavoratore, non essendo lo stesso previsto dalla normativa contrattualcollettiva.
Siffatto onere, per contro, è ricavabile già dal dato letterale dei primi due commi dell'art. 46, lett. B), del CCNL, là ove, nel fissare i limiti del comporto ordinario e del comporto prolungato, si fa riferimento a giornate di assenza “debitamente certificata”, con locuzione ripetuta in entrambi i predetti commi. Ed allora, proprio perché il superamento di tali limiti legittima ex se ed oggettivamente il datore di lavoro a recedere dal rapporto di lavoro, è di tutta evidenza come la predetta locuzione debba essere intesa come necessità per il datore di lavoro di ricevere tempestivamente (ossia quanto meno entro la manifestazione della volontà di recedere) non solo informazione sulla natura della patologia che determina l'assenza dal lavoro del dipendente, ma anche la sua debita certificazione.
Segnatamente sulla base dei predetti principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità la pronuncia della Corte d'Appello di Bologna richiamata nell'ordinanza opposta ha rilevato la necessità “che la realizzazione del particolare evento protetto venga portata a conoscenza delle due parti del rapporto” proprio là ove, come nel caso che occupa, la disciplina collettiva prevede un passaggio automatico dal comporto breve a quello prolungato (v. C.App. Bologna, Sez. Lav., 8.7.2004).
IGnificativo al riguardo è il passaggio della motivazione nel quale la Corte territoriale felsinea precisa: “E' sufficiente richiamare la già citata giurisprudenza secondo la quale il datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro non appena il lavoratore supera il periodo di conservazione del posto di lavoro previsto dal contratto collettivo, osservando che da tale principio discende il corollario che, qualora il dipendente intenda far valere il prolungamento del periodo di comporto, rimane onere a suo carico di dimostrare il verificarsi delle condizioni di fatto che hanno dato luogo all'insorgenza del diritto al prolungamento del comporto”.
D'altra parte, analoghi principi in tema di onere di comunicazione e di certificazione, da parte del dipendente assente per malattia, degli elementi idonei a determinare l'applicabilità del comporto prolungato è stato affermato dalla giurisprudenza nell'interpretazione di altre normative contrattualcollettive che, similmente a quella del CCNL applicato nel caso di specie, richiedono idonea certificazione ai fini del prolungamento del comporto ordinario, peraltro con la specificazione che questa debba pervenire al datore prima che sia decorso il periodo di quest'ultimo (Cass., Sez.
Lav., 17.7.2006, n. 16167; v. anche C.App. Brescia, Sez. Lav. 15.9.2020, n. 145).
La S.C. ha, in particolare, evidenziato che l'onere per il lavoratore di far pervenire alla controparte datoriale la certificazione dell'evento morboso che ha dato causa all'assenza, previsto dalla contrattazione collettiva come requisito indefettibile affinché il dipendente possa avvantaggiarsi del maggior periodo di comporto, rappresenta misura di salvaguardia degli interessi dell'imprenditore, il quale deve essere posto in grado di conoscere se – nei casi di superamento del periodo di comporto breve – ricorrano o meno i presupposti per l'applicabilità del prolungamento (Cass. n. 16167/2006 cit., in tale pronuncia, peraltro, la S.C. ha ritenuto priva di pregio l'obiezione secondo cui il datore avrebbe avuto comunque conoscenza della malattia del lavoratore - indipendentemente, cioè, dall'invio della certificazione medica – in quanto durante il periodo di assenza per malattia aveva ottenuto un'anticipazione del TFR per motivi sanitari, osservando che neppure una simile evenienza valeva ad escludere l'operatività dell'onere di certificazione posto dal CCNL a carico del dipendente, dal momento che da essa non poteva desumersi che la parte datrice fosse per ciò solo in grado di sapere che tutti i periodi di assenza precedenti e tutti quelli successivi alla richiesta di anticipazione del TFR dipendessero dal medesimo evento morboso).
Nel caso di specie, tale onere informativo, nei termini poc'anzi delineati, non può ritenersi assolto dal
. Pt_1
Non può ritenersi utile a tal fine la fonoregistrazione prodotta dal ricorrente relativa a presunte conversazioni intercorse tra il ricorrente, la di lui moglie e la dipendente responsabile Parte_2 del personale, , peraltro neppure indicata come teste da escutere nel corso del giudizio CP_2 né da , né dal . Da essa, infatti, si evincono solo generici e colloquiali CP_1 Pt_1 riferimenti ad una “invalidità civile” del , alla sua percentuale (che la indica nel Pt_1 Pt_2
75%, aggiungendo che “servirebbe da portartela al cento per cento”), ad un “male imprevisto”, ad una patologia tumorale (cui peraltro la allude con riguardo ad un soggetto terzo CP_2
(probabilmente la moglie di altro dipendente).
Si tratta, cioè, di interlocuzioni assolutamente prive di ogni indicazione nosologica della patologia e, più in generale, del benché minimo dettaglio medico-scientifico, di tal che da esse non può in alcun modo desumersi una sufficiente informazione (prima ancora di una debita certificazione) sulla natura della patologia che aveva giustificato le assenze sul lavoro del , ossia se essa fosse Pt_1 riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 46, lett. B), comma 2, del CCNL (patologie indicate nel D.M.
11.1.2016 e nell'art. 2, lett. d), nn. 1 e 2, D.P.C.M. 21.7.2000, n. 278) idonee a determinare il prolungamento del comporto da 510 a 600 giorni.
D'altra parte, il mero riferimento alla percentuale di invalidità civile che in tali conversazioni si assume riportata dal è del tutto irrilevante, posto che non è di per sé la mera invalidità Pt_1 civile accertata a giustificare il prolungamento del comporto (essendo, anzi, perfino inidonea a giustificare l'assenza per malattia), bensì la sussistenza di una delle patologie rientranti nelle fattispecie tipizzate dal D.M. 11.1.2016 e dell'art. 2, lett. d), nn. 1 e 2, D.P.C.M. 21.7.2000, n. 278, supportata da adeguata certificazione medica, nonché la correlazione della singola assenza con una di esse.
Neanche le prove orali assunte nel corso delle due fasi hanno contribuito ad accertare la presunta conoscenza da parte della datrice di lavoro della particolare natura della patologia sottesa alle assenze dal lavoro del ricorrente nei periodi 10.1.2017-19.1.2018 e 1.3.2018-11.8.2018, riconducibile cioè alle tipologie cui fa rinvio l'art. 46, lett. B), n. 2, del CCNL.
Sull'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese da v'è serio motivo di dubitare, Parte_2 sia per la relazione di coniugio con il ricorrente, sia per la genericità della sua deposizione.
Sul capitolo 12) del ricorso in particolare (“Durante tali periodi la IG.ra , moglie Parte_2 del ricorrente, telefonicamente o recandosi in azienda, informava costantemente la Società, nella persona della Responsabile del Personale, IG.ra , delle condizioni di salute del IG. CP_2 [...]
; in seguito al riconoscimento della invalidità civile consegnava alla stessa una copia del Pt_1 relativo verbale della Commissione ASL”), la teste ha così risposto: “Sì è vero. Non ricordo Pt_2 il giorno esatto in cui andai al consegnare il verbale della Commissione ASL, ma ricordo che lo consegnai direttamente alla SI.ra e lei lo diede alla sua segretaria per farne una CP_2 fotocopia: è accaduto una volta che mi ero recata presso la per ritirare lo stipendio di mio CP_1 marito. Preciso che nel periodo dal 10.1.2017 all'11.8.2018 mi sono recata varie volte dalla SI.ra
. Mi sono incontrata con la SI.ra 3 o 4 volte circa, ma mi sono recata in azienda altre CP_2 CP_2 volte nel periodo in questione, nelle quali parlavo con la ragioniera, sempre per ritirare lo stipendio di mio marito”.
Sulla circostanza della presunta consegna della documentazione medica alla datrice di lavoro, la teste si è, pertanto, limitata a riferire di aver consegnato “il verbale della Commissione ASL” (i Pt_2 verbali della C.M.O. dai quali il ricorrente assume desumibile la natura della patologia di cui era affetto sono peraltro due: uno del 13.3.2017, l'altro del 22.8.2017), senza fornire alcuna precisa collocazione temporale, se non quella del periodo di malattia del marito, in cui tale consegna alla responsabile del personale sarebbe avvenuta ed anzi sul punto dichiarando: “Non CP_2 ricordo il giorno esatto”. La teste ha solo aggiunto, in termini altrettanto generici, di essersi recata
“varie volte” dalla nel periodo dal 10.1.2017 all'11.8.2018. CP_2
Non è dato, d'altra parte, comprendere le ragioni per le quali “il verbale della Commissione ASL” sarebbe stato consegnato dalla brevi manu alla , piuttosto che formalmente trasmesso Pt_2 CP_2 alla , anche tenuto conto delle rilevanti conseguenze che la mancata informazione da parte CP_1 della datrice di lavoro sulla natura della patologia sofferta dal avrebbe determinato sul Pt_1 rapporto di lavoro.
Nel corso della fase di opposizione, poi, sul medesimo capitolo di prova è stata altresì escussa la teste
, dipendente di da ottobre 2013, adibita ad attività di Human Resources, la Testimone_1 CP_1 quale ha così riferito: “Posso dire che ho visto la SI.ra presso gli uffici della responsabile Pt_2
, ma non so cosa si sono dette né se e cosa la abbia consegnato. Non ricordo CP_2 Pt_2 però il periodo in cui ciò avvenne. Posso dire che la si è recata presso tale ufficio 3 o 4 Pt_2 volte”; a.d.r. “Preciso che comunque era il periodo in cui il ricorrente era assente per malattia. Non ricordo però se fosse in prossimità del licenziamento”. Sebbene dunque possa ritenersi asseverato che nel periodo di malattia del la SI.ra si fosse recata in più occasioni a colloquio Pt_1 Pt_2 con la , per contro non v'è alcuna conferma del contenuto di tali incontri, né della CP_2 documentazione che la avrebbe in tali occasioni consegnato alla . Pt_2 CP_2 Del resto, è ben vero che il verbale della Commissione Medico Legale dell'ASL del 13.3.2017 prodotto dal ricorrente riporta la diagnosi: “Esiti di Ablazione di Macroadenoma Ipofisario in
Trattamento Medico Sostitutivo Ipofisario” e che, in anamnesi, è descritto: “Nel gennaio 2017 intervento NCH di asportazione per via transfenoidale di macroadenoma ipofisario (asportazione incompleta). Allo stato ipopituarismo secondario. Allo stato in trattamento ormonale con Cortoone
Acetato, Eutirox e Dostinex…” (Il verbale del 22.8.2017 è stato invece prodotto in maniera incompleta essendo stata depositata solo la pag. 5 di 7 del documento, dalla quale si evince solo la conferma della percentuale di invalidità del 75%).
Nondimeno tale documentazione, anche volendo supporre per ipotesi che la ne fosse CP_1 venuta a conoscenza, potrebbe semmai attestare la sussistenza di una patologia riconducibile alle fattispecie di cui al D.M. 11.1.2016 o dall'art. 2, lett. d), nn. 1 e 2, D.P.C.M. 21.7.2000, n. 278, ma giammai certificare una correlazione con essa delle singole assenze, protrattesi per tutto l'anno 2017
e per gran parte dell'anno 2018.
Opinare diversamente SInificherebbe pretendere di assegnare alla diagnosi formulata dalla C.M.O. il 13.3.2017 (peraltro ai diversi fini del riconoscimento dell'invalidità civile), valenza di giustificazione di ogni successiva assenza per malattia del dipendente.
Unica documentazione idonea a tal fine è, invece, la certificazione medica riferita specificamente all'assenza dal lavoro del dipendente.
Da essa però non risulta affatto l'attestazione di “patologie gravi che richiedono terapie salvavita”,
“stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta”, “patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura… neoplastica”, “patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici o strumentali”.
All'opposto, i certificati medici trasmessi al datore per giustificare le assenze – prodotti come doc. 1 del fascicolo di parte resistente della prima fase e riprodotti nel giudizio di opposizione – non recano alcuna indicazione della patologia refertata, ed i relativi moduli, pur contemplando le voci prestampate “Patologia grave che richiede terapia salvavita”, “Stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta”, non recano alcuna spunta nelle relative caselle.
Tale omissione certificativa non può essere ritenuta irrilevante ed ove, come sostenuto dal ricorrente, dovuta ad una “negligenza del medico curante”, avrebbe senz'altro richiesto una tempestiva rettifica da parte dello stesso lavoratore.
Le spese di lite della presente fase seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso in opposizione proposto da e conferma l'ordinanza del Parte_1
21.3.2022;
- condanna alla rifusione delle spese della presente fase di giudizio, Parte_1 liquidate in complessivi € 4.628,50, tutti per compensi, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore di
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Controparte_1
Avezzano, 20 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia