TRIB
Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/11/2025, n. 4304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4304 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 908/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Benigno Maria Lavinia;
E
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso per CP_1 mandato in atti dall'Avv. Valenti Francesco;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale
Conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14/10/2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che la presente sentenza viene emessa all'esito dell'udienza del 14.10.2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi
1 dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare.
3. I coniugi dopo l'introduzione del presente giudizio hanno raggiunto un accordo, sottoscritto il 14.07.2025 e depositato il 23.07.2025, per la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, di proprietà della SI.ra , sita in Palermo Parte_1 al viale Michelangelo n.1004, verrà assegnata alla stessa, ove abiterà con il figlio attualmente studente non ancora autonomo economicamente. Per_1
3) La SI.ra si obbliga a donare, con separato atto, la proprietà Parte_1 dell'immobile di Viale Michelangelo n. 1004, Palermo, già casa coniugale, ai figli
, ed , restando l'usufrutto in capo alla SI.ra Per_2 Per_1 Per_3 Pt_1
Tutte le spese ed eventuali competenze legali, notarili, ecc., inerenti la futura donazione del suddetto immobile rimangono ad esclusivo carico del SI.
[...]
. CP_1
4) Il SI. contribuirà al mantenimento del figlio con la CP_1 Per_1 complessiva somma di € 200,00 mensili, da versarsi anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT., oltre al 50% delle spese straordinarie
5) Nulla viene disposto, a titolo di mantenimento, per la moglie e le due figlie,
ed , economicamente autosufficienti.” Per_2 Per_3
4. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge e possono essere, pertanto, recepite dal
Tribunale.
5. In considerazione del complessivo esito del giudizio si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...] e , Parte_1 CP_1 nato a [...] l'[...], i quali hanno contratto matrimonio a
Palermo il 25/07/1992, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 181 parte II, serie A, dell'anno 1992, alle condizioni indicate in parte motiva;
2. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice Relatore.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 908/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Benigno Maria Lavinia;
E
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso per CP_1 mandato in atti dall'Avv. Valenti Francesco;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale
Conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14/10/2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che la presente sentenza viene emessa all'esito dell'udienza del 14.10.2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi
1 dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare.
3. I coniugi dopo l'introduzione del presente giudizio hanno raggiunto un accordo, sottoscritto il 14.07.2025 e depositato il 23.07.2025, per la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, di proprietà della SI.ra , sita in Palermo Parte_1 al viale Michelangelo n.1004, verrà assegnata alla stessa, ove abiterà con il figlio attualmente studente non ancora autonomo economicamente. Per_1
3) La SI.ra si obbliga a donare, con separato atto, la proprietà Parte_1 dell'immobile di Viale Michelangelo n. 1004, Palermo, già casa coniugale, ai figli
, ed , restando l'usufrutto in capo alla SI.ra Per_2 Per_1 Per_3 Pt_1
Tutte le spese ed eventuali competenze legali, notarili, ecc., inerenti la futura donazione del suddetto immobile rimangono ad esclusivo carico del SI.
[...]
. CP_1
4) Il SI. contribuirà al mantenimento del figlio con la CP_1 Per_1 complessiva somma di € 200,00 mensili, da versarsi anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT., oltre al 50% delle spese straordinarie
5) Nulla viene disposto, a titolo di mantenimento, per la moglie e le due figlie,
ed , economicamente autosufficienti.” Per_2 Per_3
4. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge e possono essere, pertanto, recepite dal
Tribunale.
5. In considerazione del complessivo esito del giudizio si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...] e , Parte_1 CP_1 nato a [...] l'[...], i quali hanno contratto matrimonio a
Palermo il 25/07/1992, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 181 parte II, serie A, dell'anno 1992, alle condizioni indicate in parte motiva;
2. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice Relatore.