TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/10/2025, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R N. 2234/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
- SEZIONE IV CIVILE -
Il Tribunale di Monza riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL NO Presidente
Dott.ssa Michela Bordieri Giudice
Dott.ssa AN NO Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 27.3.2024 e vertente
TRA
, nata a [...] in data [...] (Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Busnelli ed elettivamente domiciliata in Seregno (MB),
Piazza Risorgimento n.21 presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] in data [...] (Cod. Fisc. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza degli atti del procedimento
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni all'udienza del 18 settembre 2025 chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori assunti e l'aumento del contributo al mantenimento dovuto dal padre ad euro 350,00 euro mensili come da conclusioni di cui al ricorso introduttivo che di seguito si riportano:
“1. RESPONSABILITA' GENITORIALE
Disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre. Per_1
2. CONTATTI E PERMANENZA DEL FIGLIO MI PRESSO CIASCUN
NI
Disporre che gli incontri padre e figlia siano disciplinati direttamente dagli stessi, alla luce dell'età della minore ed essendo questa modalità già in uso
3. MA FI MI
Disporre il versamento di euro 350,00= mensili a titolo di mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Monza, con decorrenza del deposito del ricorso.
Disporre che l'assegno unico sia assegnato alla madre nella misura del 100% con decorrenza dal giorno del deposito del ricorso.
4. ARRETRATI
Condannare il Sig. alla restituzione degli arretrati dell'assegno unico da lui percepiti, al CP_1 rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre dal settembre 2022, come meglio descritte in narrativa, e pari ad euro 1.067,00=; nonché alla corrisponsione degli arretrati dall'assegno di mantenimento da settembre 2022 pari ad euro 350,00 mensili o nella somma che verrà stabilita dal Tribunale.
In subordine: condannare il resistente alla restituzione dell'assegno di mantenimento percepito dal settembre 2022.
5. RESTITUZIONE AUTOVETTURA TOYOTA YARIS
Disporre la restituzione dell'autovettura, con contestuale consegna di bolli/assicurazioni/ sanzioni amministrative/penali già corrisposti dal Sig. ovvero disporre il passaggio di proprietà a spese CP_1 del Sig. e un contributo di euro 500,00= quale valore del bene;
oltre alla prova dell'avvenuto CP_1 pagamento di tutti bolli/assicurazioni/sanzioni amministrative/penali sino alla data del passaggio di proprietà.”
*
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE con ricorso depositato in data 27 marzo 2024 ha chiesto disciplinarsi l'affidamento, Parte_1 il collocamento, la regolamentazione delle visite con il genitore non collocatario ed il mantenimento della figlia minore nata il [...] dalla relazione con ha altresì chiesto la Per_1 Controparte_1 condanna del resistente alla restituzione degli importi arretrati dallo stesso percepiti a titolo di assegno unico, delle spese straordinarie sostenute dalla madre dal settembre 2022 e degli arretrati maturati a titolo di assegno di mantenimento da settembre 2022.
All'udienza del 19 novembre 2024 il Giudice Dott.ssa Filauro, in sostituzione temporanea del Giudice dott.ssa AN NO, atteso che il resistente, seppur destinatario di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituito né era comparso, ha dichiarato la contumacia di e ha provveduto all'audizione della ricorrente che ha dichiarato: Controparte_1
“Confermo che da settembre 2022 non viviamo più tutti insieme;
da settembre 2022 vivo con
Per_1 nell'appartamento in affitto dove viviamo ancora ora. vive a Seregno con la sua compagna e Per_2 una bambina mentre vive a Civate. Non so con chi viva il signor penso da solo ma Per_3 CP_1 non ne ho idea. Con si vedono qualche ora una volta alla settimana, si mettono d'accordo loro
Per_1 due direttamente. frequenta la a Monza. è andata solo una volta a
Per_1 Controparte_2 Per_1 vedere la casa dove vive il padre, di solito vanno a mangiare insieme fanno un giro vanno al centro commerciale. Non ci sono problemi specifici nel rapporto tra e il padre né lui ha mai chiesto
Per_1 di tenerla di più.Non lavoro più dove lavoravo prima ma sto facendo una prova in un bar panificio a
Seregno che a breve mi metterà in regola;
cambio perché preferisco il tipo di lavoro e perché lavorerei qualche ora in più. con il nuovo lavoro guadagnerei 1200/1300 € al mese. Prima facevo qualche ora in più e guadagnavo qualcosina in più ma comunque meno di quanto andrò a guadagnare ora. Non prendo l'assegno unico per , lo prende il signor gli ho chiesto di Per_1 CP_1 darmelo ma non ha voluto, ho anche chiesto cosa dovessi fare al patronato ma mi hanno detto che doveva decidere il Tribunale. Il per mi ha versato sporadicamente delle somme, ogni CP_1 Per_1 tanto mi dava 200 o 300 € e da un po' di mesi non mi dà più niente. Non ho idea di quale sia l'importo dell'assegno unico che prende lui. Se è stato necessario avere delle firme per non ci sono mai Per_1 stati problemi. La carta di identità l'abbiamo appena rinnovata e lui è sempre stato collaborativo.
La casa dove lui è andato a vivere è in affitto. So che lui lavora in un bar a Giussano che non è lo stesso dove lavorava quando stavamo tutti insieme. Fino a quando vivevamo insieme lavorava a
Cabiate sempre in un bar che si chiamava la e non so quanto guadagnasse, penso sui Per_4
1500/1600 € al mese. Preciso che il mi ha ridato l'autovettura che era intestata a me anche se CP_1
l'ha sempre usata lui.”
Il difensore di parte ricorrente si è pertanto riportato ai propri scritti difensivi ed il Giudice delegato ha pronunciato i seguenti provvedimenti:
I (nata il [...]) in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, Persona_5 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
con collocamento prevalente presso la madre dove avrà residenza anagrafica;
II Dispone che il padre possa tenere con sé secondo accordi raggiunti direttamente con Per_1 la figlia secondo quanto accade nell'attualità;
III Ordina all' di trasmettere a questa Autorità Giudiziaria all'indirizzo di posta elettronica CP_3
l'estratto conto contributivo di Email_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], C.F. e residente in [...]C.F._2
(CO), Via Fiume n.6, entro il giorno 4 luglio 2025;
IV Pone a carico di l'importo di € 200,00 da versarsi a in via Controparte_1 Parte_1 anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento di con decorrenza dal mese di marzo 2024. Sono comprese in tale somma le Per_1 spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici
Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da marzo 2025 e con riferimento al mese di marzo 2024. Pone altresì a carico di il 50% delle spese mediche, Controparte_1 scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante
e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica
e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero
e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione
a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es.
Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo;
V Dispone che l'assegno unico per sia percepito in via esclusiva dalla madre;
Per_1
La causa è stata pertanto rinviata all'udienza del 18 settembre 2025 dinnanzi al giudice titolare del procedimento Dott.ssa NO.
A tale udienza, la ricorrente ha precisato le conclusioni con rinuncia ai termini per il deposito delle memorie conclusive ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c. chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori assunti e l'aumento del contributo al mantenimento dovuto dal padre per la figlia ad euro
350,00 mensili atteso anche lo stato di disoccupazione della stessa.
Il Giudice ha pertanto rimesso la decisione al Collegio con riserva di riferire in camera di consiglio.
Il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte da parte ricorrente, in quanto gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni rese e la documentazione depositata in atti e acquisita per ordine del Giudice consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio, ed in particolare in punto di responsabilità genitoriale tutelante per il percorso di crescita della figlia minore.
Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto della minore risultando manifestamente superfluo in considerazione anche dei provvedimenti in punto di responsabilità genitoriale, che tengono conto dell'età della minore medesima. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez.
I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327);
In punto economico i documenti e gli elementi acquisiti e gli ulteriori accertamenti disposti consentono a questo Tribunale di assumere una motivata decisione.
Quanto alla questione concernente la responsabilità genitoriale, nel caso di specie non sono emerse ragioni né risultano segnalati motivi per derogare alla regola generale dell'affido condiviso (cfr. ex plurimis, cfr. Cass. Civile, 17.12.2009, n. 26587; Cass. Civ. 19.05.2010, n. 12308; Cass. Civ.
18.06.2009, n. 16593) ragione per la quale risulta conforme all'esclusivo interesse della minore Per_1 disporsi l'affido condiviso della stessa ad entrambi i genitori con suo collocamento prevalente presso la madre, genitore con il quale risulta vivere da tempo.
Devono essere confermati i tempi e le modalità di visita tra la minore ed il padre come già disciplinate con precedente ordinanza, tenuto conto dell'esclusivo interesse della minore medesima, considerata l'età della minore medesima che risulta aver compiuto 16 anni e le modalità delle visite come sinora svoltesi alla luce delle dichiarazioni rese dalla madre in udienza.
Con riferimento alle statuizioni economiche ed al contributo per il mantenimento indiretto della figlia minore, deve evidenziarsi che la prole ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui la combinato disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbligando i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui ai sopracitati articoli 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. n.
785/2012).
Tanto premesso, quanto alla situazione economica e patrimoniale riferibile alle parti, Parte_1 all'udienza del 19.11.2024 ha riferito di lavorare e di avere intenzione di reperire una nuova occupazione con reddito netto mensile di circa euro 1200/1300. All'udienza del 23 settembre 2024 il difensore di parte ricorrente ha allegato lo stato di disoccupazione della madre.
Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte con riferimento al periodo d'imposta 2022 (CU 2023) risulta aver percepito un reddito lordo complessivo di Euro 6.443,50 al netto degli oneri fiscali, pari a circa
536,95 Euro netti mensili per dodici mensilità; con riferimento al periodo d'imposta 2023 (CU 2024) un reddito lordo complessivo di Euro 3.697,00 al netto degli oneri fiscali, pari a circa 308,08 Euro netti mensili per dodici mensilità.
Ella risulta vivere unitamente alla figlia minore in un appartamento in locazione con canone mensile di euro 550,00, oltre spese condominiali di euro 30,00 mensili e utenze di euro 300,00 mensili, spese tuttavia non documentate e non pienamente in linea con la condizione economica e reddituale come allegata e documentata da parte ricorrente. risulta svolgere attività lavorativa come dipendente. Controparte_1
CP_ Dall'estratto acquisito in atti per ordine del Giudice egli risulta aver percepito con riferimento all'anno di imposta 2022 un reddito lordo complessivo di Euro 16.707,00; con riferimento all'anno di imposta 2023 un reddito lordo complessivo di Euro 8.755,00; con riferimento al periodo ocmpreso tra il 1.01.2024 ed il 30/09/2024 un reddito complessivo lordo di Euro 5.880,00.
Egli, secondo quanto riferito dalla ricorrente risulta vivere in un appartamento in locazione.
Alla luce del quadro e della produzione economica in atti, tenuto conto della situazione economica e reddituale delle parti come emersa, tenuto anche conto che pur non disponendo di elementi più precisi circa le relative effettive ed attuali capacità reddituali del resistente, ciascun genitore è tenuto a contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.), deve essere confermato il contributo al mantenimento dovuto dal resistente per la figlia minore, non sussistendo fondate ragioni per dar luogo ad aumento del contributo al mantenimento come disposto in via provvisoria tenuto anche conto delle risultanze CP_ dell'estratto contributivo acquisito agli atti, considerata altresì la percezione dell'assegno unico dovuto per la figlia minore da parte della madre in relazione ai tempi di permanenza presso tale genitore. Si conferma la percezione integrale dell'assegno unico per la figlia minore da parte della madre.
Devono essere dichiarate inammissibili le residue domande avanzate da parte ricorrente nel ricorso introduttivo, non riproposte peraltro in sede di precisazione delle conclusioni.
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Sezione IV civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. (nata il [...]) in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, Persona_5 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
con collocamento prevalente presso la madre dove avrà residenza anagrafica;
2. Dispone che il padre possa tenere con sé secondo accordi raggiunti direttamente con la Per_1 figlia secondo quanto accade nell'attualità;
3. Conferma a carico di l'importo di 200,00 euro da versarsi a Controparte_1 Parte_1 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento di con decorrenza dal mese di marzo 2024. Per_1
Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da marzo 2025 e con riferimento al mese di marzo 2024.
4. Pone altresì a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive Controparte_1 della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es.
Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi
-anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo;
5. Dispone che l'assegno unico per sia percepito in via esclusiva dalla madre;
Per_1
6. Dichiara le residue domande inammissibili;
7. Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
IL PRESIDENTE
CL NO
IL GIUDICE EST.
AN NO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
- SEZIONE IV CIVILE -
Il Tribunale di Monza riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL NO Presidente
Dott.ssa Michela Bordieri Giudice
Dott.ssa AN NO Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 27.3.2024 e vertente
TRA
, nata a [...] in data [...] (Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Busnelli ed elettivamente domiciliata in Seregno (MB),
Piazza Risorgimento n.21 presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] in data [...] (Cod. Fisc. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza degli atti del procedimento
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni all'udienza del 18 settembre 2025 chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori assunti e l'aumento del contributo al mantenimento dovuto dal padre ad euro 350,00 euro mensili come da conclusioni di cui al ricorso introduttivo che di seguito si riportano:
“1. RESPONSABILITA' GENITORIALE
Disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre. Per_1
2. CONTATTI E PERMANENZA DEL FIGLIO MI PRESSO CIASCUN
NI
Disporre che gli incontri padre e figlia siano disciplinati direttamente dagli stessi, alla luce dell'età della minore ed essendo questa modalità già in uso
3. MA FI MI
Disporre il versamento di euro 350,00= mensili a titolo di mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Monza, con decorrenza del deposito del ricorso.
Disporre che l'assegno unico sia assegnato alla madre nella misura del 100% con decorrenza dal giorno del deposito del ricorso.
4. ARRETRATI
Condannare il Sig. alla restituzione degli arretrati dell'assegno unico da lui percepiti, al CP_1 rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre dal settembre 2022, come meglio descritte in narrativa, e pari ad euro 1.067,00=; nonché alla corrisponsione degli arretrati dall'assegno di mantenimento da settembre 2022 pari ad euro 350,00 mensili o nella somma che verrà stabilita dal Tribunale.
In subordine: condannare il resistente alla restituzione dell'assegno di mantenimento percepito dal settembre 2022.
5. RESTITUZIONE AUTOVETTURA TOYOTA YARIS
Disporre la restituzione dell'autovettura, con contestuale consegna di bolli/assicurazioni/ sanzioni amministrative/penali già corrisposti dal Sig. ovvero disporre il passaggio di proprietà a spese CP_1 del Sig. e un contributo di euro 500,00= quale valore del bene;
oltre alla prova dell'avvenuto CP_1 pagamento di tutti bolli/assicurazioni/sanzioni amministrative/penali sino alla data del passaggio di proprietà.”
*
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE con ricorso depositato in data 27 marzo 2024 ha chiesto disciplinarsi l'affidamento, Parte_1 il collocamento, la regolamentazione delle visite con il genitore non collocatario ed il mantenimento della figlia minore nata il [...] dalla relazione con ha altresì chiesto la Per_1 Controparte_1 condanna del resistente alla restituzione degli importi arretrati dallo stesso percepiti a titolo di assegno unico, delle spese straordinarie sostenute dalla madre dal settembre 2022 e degli arretrati maturati a titolo di assegno di mantenimento da settembre 2022.
All'udienza del 19 novembre 2024 il Giudice Dott.ssa Filauro, in sostituzione temporanea del Giudice dott.ssa AN NO, atteso che il resistente, seppur destinatario di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituito né era comparso, ha dichiarato la contumacia di e ha provveduto all'audizione della ricorrente che ha dichiarato: Controparte_1
“Confermo che da settembre 2022 non viviamo più tutti insieme;
da settembre 2022 vivo con
Per_1 nell'appartamento in affitto dove viviamo ancora ora. vive a Seregno con la sua compagna e Per_2 una bambina mentre vive a Civate. Non so con chi viva il signor penso da solo ma Per_3 CP_1 non ne ho idea. Con si vedono qualche ora una volta alla settimana, si mettono d'accordo loro
Per_1 due direttamente. frequenta la a Monza. è andata solo una volta a
Per_1 Controparte_2 Per_1 vedere la casa dove vive il padre, di solito vanno a mangiare insieme fanno un giro vanno al centro commerciale. Non ci sono problemi specifici nel rapporto tra e il padre né lui ha mai chiesto
Per_1 di tenerla di più.Non lavoro più dove lavoravo prima ma sto facendo una prova in un bar panificio a
Seregno che a breve mi metterà in regola;
cambio perché preferisco il tipo di lavoro e perché lavorerei qualche ora in più. con il nuovo lavoro guadagnerei 1200/1300 € al mese. Prima facevo qualche ora in più e guadagnavo qualcosina in più ma comunque meno di quanto andrò a guadagnare ora. Non prendo l'assegno unico per , lo prende il signor gli ho chiesto di Per_1 CP_1 darmelo ma non ha voluto, ho anche chiesto cosa dovessi fare al patronato ma mi hanno detto che doveva decidere il Tribunale. Il per mi ha versato sporadicamente delle somme, ogni CP_1 Per_1 tanto mi dava 200 o 300 € e da un po' di mesi non mi dà più niente. Non ho idea di quale sia l'importo dell'assegno unico che prende lui. Se è stato necessario avere delle firme per non ci sono mai Per_1 stati problemi. La carta di identità l'abbiamo appena rinnovata e lui è sempre stato collaborativo.
La casa dove lui è andato a vivere è in affitto. So che lui lavora in un bar a Giussano che non è lo stesso dove lavorava quando stavamo tutti insieme. Fino a quando vivevamo insieme lavorava a
Cabiate sempre in un bar che si chiamava la e non so quanto guadagnasse, penso sui Per_4
1500/1600 € al mese. Preciso che il mi ha ridato l'autovettura che era intestata a me anche se CP_1
l'ha sempre usata lui.”
Il difensore di parte ricorrente si è pertanto riportato ai propri scritti difensivi ed il Giudice delegato ha pronunciato i seguenti provvedimenti:
I (nata il [...]) in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, Persona_5 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
con collocamento prevalente presso la madre dove avrà residenza anagrafica;
II Dispone che il padre possa tenere con sé secondo accordi raggiunti direttamente con Per_1 la figlia secondo quanto accade nell'attualità;
III Ordina all' di trasmettere a questa Autorità Giudiziaria all'indirizzo di posta elettronica CP_3
l'estratto conto contributivo di Email_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], C.F. e residente in [...]C.F._2
(CO), Via Fiume n.6, entro il giorno 4 luglio 2025;
IV Pone a carico di l'importo di € 200,00 da versarsi a in via Controparte_1 Parte_1 anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento di con decorrenza dal mese di marzo 2024. Sono comprese in tale somma le Per_1 spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici
Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da marzo 2025 e con riferimento al mese di marzo 2024. Pone altresì a carico di il 50% delle spese mediche, Controparte_1 scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante
e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica
e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero
e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione
a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es.
Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo;
V Dispone che l'assegno unico per sia percepito in via esclusiva dalla madre;
Per_1
La causa è stata pertanto rinviata all'udienza del 18 settembre 2025 dinnanzi al giudice titolare del procedimento Dott.ssa NO.
A tale udienza, la ricorrente ha precisato le conclusioni con rinuncia ai termini per il deposito delle memorie conclusive ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c. chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori assunti e l'aumento del contributo al mantenimento dovuto dal padre per la figlia ad euro
350,00 mensili atteso anche lo stato di disoccupazione della stessa.
Il Giudice ha pertanto rimesso la decisione al Collegio con riserva di riferire in camera di consiglio.
Il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte da parte ricorrente, in quanto gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni rese e la documentazione depositata in atti e acquisita per ordine del Giudice consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio, ed in particolare in punto di responsabilità genitoriale tutelante per il percorso di crescita della figlia minore.
Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto della minore risultando manifestamente superfluo in considerazione anche dei provvedimenti in punto di responsabilità genitoriale, che tengono conto dell'età della minore medesima. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez.
I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327);
In punto economico i documenti e gli elementi acquisiti e gli ulteriori accertamenti disposti consentono a questo Tribunale di assumere una motivata decisione.
Quanto alla questione concernente la responsabilità genitoriale, nel caso di specie non sono emerse ragioni né risultano segnalati motivi per derogare alla regola generale dell'affido condiviso (cfr. ex plurimis, cfr. Cass. Civile, 17.12.2009, n. 26587; Cass. Civ. 19.05.2010, n. 12308; Cass. Civ.
18.06.2009, n. 16593) ragione per la quale risulta conforme all'esclusivo interesse della minore Per_1 disporsi l'affido condiviso della stessa ad entrambi i genitori con suo collocamento prevalente presso la madre, genitore con il quale risulta vivere da tempo.
Devono essere confermati i tempi e le modalità di visita tra la minore ed il padre come già disciplinate con precedente ordinanza, tenuto conto dell'esclusivo interesse della minore medesima, considerata l'età della minore medesima che risulta aver compiuto 16 anni e le modalità delle visite come sinora svoltesi alla luce delle dichiarazioni rese dalla madre in udienza.
Con riferimento alle statuizioni economiche ed al contributo per il mantenimento indiretto della figlia minore, deve evidenziarsi che la prole ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui la combinato disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbligando i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui ai sopracitati articoli 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. n.
785/2012).
Tanto premesso, quanto alla situazione economica e patrimoniale riferibile alle parti, Parte_1 all'udienza del 19.11.2024 ha riferito di lavorare e di avere intenzione di reperire una nuova occupazione con reddito netto mensile di circa euro 1200/1300. All'udienza del 23 settembre 2024 il difensore di parte ricorrente ha allegato lo stato di disoccupazione della madre.
Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte con riferimento al periodo d'imposta 2022 (CU 2023) risulta aver percepito un reddito lordo complessivo di Euro 6.443,50 al netto degli oneri fiscali, pari a circa
536,95 Euro netti mensili per dodici mensilità; con riferimento al periodo d'imposta 2023 (CU 2024) un reddito lordo complessivo di Euro 3.697,00 al netto degli oneri fiscali, pari a circa 308,08 Euro netti mensili per dodici mensilità.
Ella risulta vivere unitamente alla figlia minore in un appartamento in locazione con canone mensile di euro 550,00, oltre spese condominiali di euro 30,00 mensili e utenze di euro 300,00 mensili, spese tuttavia non documentate e non pienamente in linea con la condizione economica e reddituale come allegata e documentata da parte ricorrente. risulta svolgere attività lavorativa come dipendente. Controparte_1
CP_ Dall'estratto acquisito in atti per ordine del Giudice egli risulta aver percepito con riferimento all'anno di imposta 2022 un reddito lordo complessivo di Euro 16.707,00; con riferimento all'anno di imposta 2023 un reddito lordo complessivo di Euro 8.755,00; con riferimento al periodo ocmpreso tra il 1.01.2024 ed il 30/09/2024 un reddito complessivo lordo di Euro 5.880,00.
Egli, secondo quanto riferito dalla ricorrente risulta vivere in un appartamento in locazione.
Alla luce del quadro e della produzione economica in atti, tenuto conto della situazione economica e reddituale delle parti come emersa, tenuto anche conto che pur non disponendo di elementi più precisi circa le relative effettive ed attuali capacità reddituali del resistente, ciascun genitore è tenuto a contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.), deve essere confermato il contributo al mantenimento dovuto dal resistente per la figlia minore, non sussistendo fondate ragioni per dar luogo ad aumento del contributo al mantenimento come disposto in via provvisoria tenuto anche conto delle risultanze CP_ dell'estratto contributivo acquisito agli atti, considerata altresì la percezione dell'assegno unico dovuto per la figlia minore da parte della madre in relazione ai tempi di permanenza presso tale genitore. Si conferma la percezione integrale dell'assegno unico per la figlia minore da parte della madre.
Devono essere dichiarate inammissibili le residue domande avanzate da parte ricorrente nel ricorso introduttivo, non riproposte peraltro in sede di precisazione delle conclusioni.
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Sezione IV civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. (nata il [...]) in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, Persona_5 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
con collocamento prevalente presso la madre dove avrà residenza anagrafica;
2. Dispone che il padre possa tenere con sé secondo accordi raggiunti direttamente con la Per_1 figlia secondo quanto accade nell'attualità;
3. Conferma a carico di l'importo di 200,00 euro da versarsi a Controparte_1 Parte_1 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento di con decorrenza dal mese di marzo 2024. Per_1
Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da marzo 2025 e con riferimento al mese di marzo 2024.
4. Pone altresì a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive Controparte_1 della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es.
Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi
-anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo;
5. Dispone che l'assegno unico per sia percepito in via esclusiva dalla madre;
Per_1
6. Dichiara le residue domande inammissibili;
7. Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
IL PRESIDENTE
CL NO
IL GIUDICE EST.
AN NO