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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/11/2025, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa MA LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5328 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante, (C.F: , rappresentata e difesa dall'avv. Nadia Gnoffo, per P.IVA_1 procura in atti
- OPPONENTE -
E
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Controparte_1 P.IVA_2
Pagano
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo n.1277/20
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1277, emesso dal Tribunale di Messina, con il pagina 1 di 5 quale gli veniva ingiunto di pagare al la somma di euro 65.022,73 oltre Controparte_1 interessi e spese della procedura monitoria.
A sostegno della domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto deduceva Cont Cont l'incompetenza dell' di essendo competente l' di o di Siracusa per il Pt_1 CP_3 rimborso del ricovero di in quanto, il predetto disabile era stato ricoverato Persona_1 presso la Comunità alloggio “Associazione La BE onlus” con sede a Giarre (in provincia di e presso la CTA “Villa Ercoli di Brucoli” (a Siracusa). CP_3
Contestava, in ogni caso, la documentazione prodotta dal nel giudizio monitorio, CP_1 basato solo su fatture relative alle rette per i ricoveri.
Censurava, infine, la mancata concertazione con l' del ricovero di CP_4 Per_1
Cont
pertanto, l' non ne ha potuto valutare la necessità e verificare se potesse essere
[...] somministrato al disabile un piano terapeutico a domicilio.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva il che chiedeva il rigetto dell'opposizione, in quanto l'ASP Controparte_1 competente è quella di residenza del paziente che riceve il servizio sanitario.
In ordine alla contestazione della documentazione produceva ulteriore documentazione attestante tutte le assegnazioni disposte dall'Assessorato a favore del attraverso le CP_1 quali era stata conteggiata la somma corrisposta dalla regione a titolo di contribuzione. Parte Contestava, inoltre, la mancata partecipazione dell' in quanto il Comune di CP_1
Parte all'esito della visita del aveva invitato l' a inserire l'utente in una comunità Per_2 alloggio.
Con ordinanza del 29.9.2021 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini ex art. 183, comma 6, cpc
Con ordinanza dell'8.6.2022 il Giudice, rigettate le richieste istruttorie, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza a trattazione scritta del 14.5.2025 il Giudice assumeva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 cpc e in sede di comparse conclusionali il difensore del convenuto chiedeva la distrazione delle spese processuali pagina 2 di 5 RITENUTO IN DIRITTO
Con il decreto ingiuntivo opposto il ha agito in fase monitoria per il Controparte_1 recupero della quota sanitaria relativa alla retta per il ricovero in una Comunità alloggio del disabile affetto da patologie psichiatriche. Persona_1
E il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 prevede che per i soggetti con patologie psichiatriche, nelle fasi di lunga assistenza mediante accoglienza in strutture di residenza permanente, è a carico Cont dell' il 40% della retta, mentre il restante 60% grava sul Comune.
Ciò detto, occorre evidenziare che l'eccezione di difetto di competenza per territorio sollevata dall'opponente è destituita di fondamento e va, pertanto, rigettata. CP_4
La competenza, infatti, come correttamente evidenziato dalla parte opposta e confermato dalle Cont pronunce della Suprema Corte, è dell' presso il luogo di ultima residenza del disabile prima del ricovero.
E il disabile per il quale il agisce per chiedere la quota posta a carico Per_2 CP_1
Cont dell' era residente a che si trova in provincia di CP_1 Pt_1
La documentazione depositata da parte del è esaustiva e comprova gli esborsi per la CP_1 degenza della persona disabile, ammontanti complessivamente ad euro 271.364,27. La CP_5 ha corrisposto l'importo di euro 108.807,43, come emerge dalle assegnazioni degli stanziamenti per il disabile pertanto, sulla differenza tra gli esborsi (euro 271.364,27) Per_2
e quanto corrisposto dalla (euro 108.807,43), pari ad euro 162.556,84 – CP_5 corrispondente al costo effettivamente sostenuto dal –, va applicato il 40% - pari ad CP_1
Cont euro 65.022,73 -, che corrisponde alla quota che deve essere rimborsata dall' al CP_1
Cont Infine destituita di fondamento è l'eccezione di mancata partecipazione dell' alle decisioni del CP_1
Parte La stessa dava riscontro alla richiesta del Comune di visita medica per accertare la malattia di in ragione della quale poteva essere disposto il ricovero presso una Persona_1
Parte Comunità alloggio. E, in tale comunicazione, era l' ad informare il Comune che il era ospite della Comunità alloggio “La Ginestra” di Linguaglossa e che, sottoposto a Per_1 visita, gli era stata diagnosticata una psicosi S.A.I. e, stante le condizioni psicopatologiche del pagina 3 di 5 paziente, riteneva utile l'inserimento del in una struttura socio-riabilitativa Per_2
(documento n.15 allegato alla comparsa di costituzione del Comune). Parte Pertanto, è stata la stessa a proporre il ricovero del nella Comunità alloggio La Per_1
BE (comunicazione del marzo 2005), non essendo in grado di garantire la necessaria assistenza presso le proprie strutture.
E, sulla scorta di tale comunicazione, la Giunta municipale di autorizzava il ricovero CP_1 del . Per_1
Peraltro, con successiva comunicazione del novembre 2008, l' proponeva al CP_4 di proseguire il percorso riabilitativo del presso una comunità Controparte_1 Per_2 alloggio. Parte Per queste ragioni la contestazione della mancata partecipazione dell' alle decisioni del
è destituita di fondamento e va, pertanto, rigettata. CP_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell' CP_4
e in favore del
[...] Controparte_1
Le spese, tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché delle questioni affrontate, vengono liquidate in euro 11.268,00 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dell'avv. Francesco Pagano, importo così determinato: euro 2.552,00 per fase studio (valore medio), euro 1.628,00 per fase introduttiva (valore medio), euro 2.835,00 per trattazione ed istruttoria (valore minimo), euro 4.253,00 per fase decisionale (valore medio)
P.Q.M.
Il Tribunale disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.1277/20;
-condanna l' a pagare le spese processuali in favore Parte_1 del che liquida in euro 11.268,00, oltre spese generali, iva e cpa, da Controparte_1 distrarre in favore dell'avv. Francesco Pagano.
Così deciso in Messina il 30 ottobre 2025
Il Giudice
MA LI pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa MA LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5328 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante, (C.F: , rappresentata e difesa dall'avv. Nadia Gnoffo, per P.IVA_1 procura in atti
- OPPONENTE -
E
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Controparte_1 P.IVA_2
Pagano
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo n.1277/20
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1277, emesso dal Tribunale di Messina, con il pagina 1 di 5 quale gli veniva ingiunto di pagare al la somma di euro 65.022,73 oltre Controparte_1 interessi e spese della procedura monitoria.
A sostegno della domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto deduceva Cont Cont l'incompetenza dell' di essendo competente l' di o di Siracusa per il Pt_1 CP_3 rimborso del ricovero di in quanto, il predetto disabile era stato ricoverato Persona_1 presso la Comunità alloggio “Associazione La BE onlus” con sede a Giarre (in provincia di e presso la CTA “Villa Ercoli di Brucoli” (a Siracusa). CP_3
Contestava, in ogni caso, la documentazione prodotta dal nel giudizio monitorio, CP_1 basato solo su fatture relative alle rette per i ricoveri.
Censurava, infine, la mancata concertazione con l' del ricovero di CP_4 Per_1
Cont
pertanto, l' non ne ha potuto valutare la necessità e verificare se potesse essere
[...] somministrato al disabile un piano terapeutico a domicilio.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva il che chiedeva il rigetto dell'opposizione, in quanto l'ASP Controparte_1 competente è quella di residenza del paziente che riceve il servizio sanitario.
In ordine alla contestazione della documentazione produceva ulteriore documentazione attestante tutte le assegnazioni disposte dall'Assessorato a favore del attraverso le CP_1 quali era stata conteggiata la somma corrisposta dalla regione a titolo di contribuzione. Parte Contestava, inoltre, la mancata partecipazione dell' in quanto il Comune di CP_1
Parte all'esito della visita del aveva invitato l' a inserire l'utente in una comunità Per_2 alloggio.
Con ordinanza del 29.9.2021 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini ex art. 183, comma 6, cpc
Con ordinanza dell'8.6.2022 il Giudice, rigettate le richieste istruttorie, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza a trattazione scritta del 14.5.2025 il Giudice assumeva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 cpc e in sede di comparse conclusionali il difensore del convenuto chiedeva la distrazione delle spese processuali pagina 2 di 5 RITENUTO IN DIRITTO
Con il decreto ingiuntivo opposto il ha agito in fase monitoria per il Controparte_1 recupero della quota sanitaria relativa alla retta per il ricovero in una Comunità alloggio del disabile affetto da patologie psichiatriche. Persona_1
E il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 prevede che per i soggetti con patologie psichiatriche, nelle fasi di lunga assistenza mediante accoglienza in strutture di residenza permanente, è a carico Cont dell' il 40% della retta, mentre il restante 60% grava sul Comune.
Ciò detto, occorre evidenziare che l'eccezione di difetto di competenza per territorio sollevata dall'opponente è destituita di fondamento e va, pertanto, rigettata. CP_4
La competenza, infatti, come correttamente evidenziato dalla parte opposta e confermato dalle Cont pronunce della Suprema Corte, è dell' presso il luogo di ultima residenza del disabile prima del ricovero.
E il disabile per il quale il agisce per chiedere la quota posta a carico Per_2 CP_1
Cont dell' era residente a che si trova in provincia di CP_1 Pt_1
La documentazione depositata da parte del è esaustiva e comprova gli esborsi per la CP_1 degenza della persona disabile, ammontanti complessivamente ad euro 271.364,27. La CP_5 ha corrisposto l'importo di euro 108.807,43, come emerge dalle assegnazioni degli stanziamenti per il disabile pertanto, sulla differenza tra gli esborsi (euro 271.364,27) Per_2
e quanto corrisposto dalla (euro 108.807,43), pari ad euro 162.556,84 – CP_5 corrispondente al costo effettivamente sostenuto dal –, va applicato il 40% - pari ad CP_1
Cont euro 65.022,73 -, che corrisponde alla quota che deve essere rimborsata dall' al CP_1
Cont Infine destituita di fondamento è l'eccezione di mancata partecipazione dell' alle decisioni del CP_1
Parte La stessa dava riscontro alla richiesta del Comune di visita medica per accertare la malattia di in ragione della quale poteva essere disposto il ricovero presso una Persona_1
Parte Comunità alloggio. E, in tale comunicazione, era l' ad informare il Comune che il era ospite della Comunità alloggio “La Ginestra” di Linguaglossa e che, sottoposto a Per_1 visita, gli era stata diagnosticata una psicosi S.A.I. e, stante le condizioni psicopatologiche del pagina 3 di 5 paziente, riteneva utile l'inserimento del in una struttura socio-riabilitativa Per_2
(documento n.15 allegato alla comparsa di costituzione del Comune). Parte Pertanto, è stata la stessa a proporre il ricovero del nella Comunità alloggio La Per_1
BE (comunicazione del marzo 2005), non essendo in grado di garantire la necessaria assistenza presso le proprie strutture.
E, sulla scorta di tale comunicazione, la Giunta municipale di autorizzava il ricovero CP_1 del . Per_1
Peraltro, con successiva comunicazione del novembre 2008, l' proponeva al CP_4 di proseguire il percorso riabilitativo del presso una comunità Controparte_1 Per_2 alloggio. Parte Per queste ragioni la contestazione della mancata partecipazione dell' alle decisioni del
è destituita di fondamento e va, pertanto, rigettata. CP_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell' CP_4
e in favore del
[...] Controparte_1
Le spese, tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché delle questioni affrontate, vengono liquidate in euro 11.268,00 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dell'avv. Francesco Pagano, importo così determinato: euro 2.552,00 per fase studio (valore medio), euro 1.628,00 per fase introduttiva (valore medio), euro 2.835,00 per trattazione ed istruttoria (valore minimo), euro 4.253,00 per fase decisionale (valore medio)
P.Q.M.
Il Tribunale disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.1277/20;
-condanna l' a pagare le spese processuali in favore Parte_1 del che liquida in euro 11.268,00, oltre spese generali, iva e cpa, da Controparte_1 distrarre in favore dell'avv. Francesco Pagano.
Così deciso in Messina il 30 ottobre 2025
Il Giudice
MA LI pagina 4 di 5 pagina 5 di 5