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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza dell'11 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2771/2023 R.G. lavoro, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo De Luca;
Parte_1 contro
, in persona del Ministro p.t.; Controparte_1
, in persona del l.r.p.t.; Controparte_2
(entrambi contumaci)
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 4.09.2023, conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale il , anche nella sua articolazione Controparte_1 regionale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“previa eventuale disapplicazione e/o annullamento: (i) del provvedimento del
[...]
del 28 luglio 2023 e dell'elenco docenti allegato con il quale la Controparte_1 sig.ra è stata assegnata nella provincia di Latina, (ii) del provvedimento del Parte_2
del 3 agosto 2023 e dell'elenco docenti allegato con il Controparte_1 quale la ricorrente è stata assegnata nella provincia di Latina;
(iii) di tutte le vigenti disposizioni nella parte in cui dovessero essere interpretate come lesive della posizione giuridica ed economica dell'odierna ricorrente - accertare e dichiarare il diritto dell'Ing. ad essere assegnata presso una delle sedi disponibili negli ambiti Parte_1 territoriali indicati da quest'ultima in data 19 luglio 2023, compilando la procedura online,
e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato e, per l'effetto:
- condannare le amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, ad assegnare l'Ing. presso una delle sedi disponibili negli ambiti territoriali Parte_1 indicati da quest'ultima in data 19 luglio 2023, compilando la procedura online e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato;
- condannare le amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a risarcire all'Ing. in via solidale fra di loro, tutti i danni dalla stessa Parte_1 patiti in relazione ai fatti di cui è causa, nella misura che risulterà di giustizia a seguito dell'istruttoria, valutabile anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., per i motivi di cui in narrativa.”
Seppur ritualmente evocata in giudizio, l'amministrazione scolastica convenuta non si costituiva nelle forme di rito, limitandosi a depositare tardivamente soltanto delle note irrituali che quindi non impedivano la declaratoria di contumacia.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione. Il ricorso non può trovare accoglimento per le assorbenti ragioni di merito di seguito concisamente esplicitate.
Parte ricorrente, con l'odierno giudizio, censura le operazioni di immissione nei ruoli della CP_3
per l'a.s. 2023/2024, dolendosi della rettifica della ripartizione del contingente intervenuta in
[...] ragione degli accantonamenti per il concorso ex art. 59, comma 9bis, D.L.73/2021.
Prima di tale rimodulazione, infatti, ella era stata assegnata -in sulla provincia di Roma ed Per_1 aveva anche espresso, in data 23.07.2023, le proprie preferenze per l'assegnazione della sede attraverso il portale Istanze On Line, salvo poi constatare, in data 28.07.2023, di essere stata riassegnata sulla provincia di Latina (DDG prot. 1196/2023 all. 10 fascicolo attoreo).
Dedotto l'interesse all'assegnazione in provincia di Roma, la si duole della tardiva ed Pt_1 irregolare procedura di accantonamento posti che ha determinato il suo scorrimento a Latina, rilevando che, quale vincitrice del concorso ordinario istituito con DDG n. 444 del 21.04.2020, avrebbe dovuto essere immessa in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori della successiva procedura concorsuale ex art. 59, comma 9bis, D.L.73/2021.
Ebbene, pur non negligendo la latitudine del potere disapplicativo degli atti di macroorganizzazione che comprimono illegittimamente posizioni di diritto soggettivo, questo Tribunale non può non rilevare la genericità delle censure di illegittimità mosse in ricorso rispetto al provvedimento con cui il datore pubblico ha rideterminato il contingente assunzionale facendo applicazione delle quote percentuali di scorrimento delle numerose graduatorie concorsuali venute a formarsi nel corso degli anni. L'accantonamento dei posti per le procedure concorsuali PNRR, che prevedono stringenti limiti cronologici di conclusione, è peraltro un meccanismo normativamente previsto e rispetto al quale le doglianze attoree -comprensibilmente perimetrate rispetto al solo caso concreto- non consentono neppure di far emergere con chiarezza le eventuali illegittimità, da apprezzarsi nella prospettiva generale ed astratta, che avrebbero potuto fondare una disapplicazione incidentale.
Il sindacato dell'intestata autorità giudiziaria ordinaria, ad ogni modo, non può che declinarsi nella dimensione del diritto soggettivo e, in questa prospettiva, appare sufficiente rimarcare come dall'esame del compendio documentale acquisito al processo emerga che nessuno dei candidati che seguono in graduatoria la ricorrente è stato assegnato alla provincia di Roma. Da ciò consegue l'infondatezza delle rivendicazioni attoree nella parte in cui si riferiscono a sedi la cui disponibilità, nell'ambito delle operazioni di immissione in ruolo cui ha partecipato la Pt_1 non è stata in alcun modo dimostrata.
Ne consegue l'integrale reiezione del ricorso, atteso che anche le ulteriori istanze risarcitorie rassegnate nelle conclusioni trovano il loro fondamento logico giuridico nella spettanza del diritto vantato, nella specie escluso.
Nulla sulle spese in ragione dello stato contumaciale della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Latina, 12 febbraio 2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza dell'11 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2771/2023 R.G. lavoro, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo De Luca;
Parte_1 contro
, in persona del Ministro p.t.; Controparte_1
, in persona del l.r.p.t.; Controparte_2
(entrambi contumaci)
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 4.09.2023, conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale il , anche nella sua articolazione Controparte_1 regionale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“previa eventuale disapplicazione e/o annullamento: (i) del provvedimento del
[...]
del 28 luglio 2023 e dell'elenco docenti allegato con il quale la Controparte_1 sig.ra è stata assegnata nella provincia di Latina, (ii) del provvedimento del Parte_2
del 3 agosto 2023 e dell'elenco docenti allegato con il Controparte_1 quale la ricorrente è stata assegnata nella provincia di Latina;
(iii) di tutte le vigenti disposizioni nella parte in cui dovessero essere interpretate come lesive della posizione giuridica ed economica dell'odierna ricorrente - accertare e dichiarare il diritto dell'Ing. ad essere assegnata presso una delle sedi disponibili negli ambiti Parte_1 territoriali indicati da quest'ultima in data 19 luglio 2023, compilando la procedura online,
e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato e, per l'effetto:
- condannare le amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, ad assegnare l'Ing. presso una delle sedi disponibili negli ambiti territoriali Parte_1 indicati da quest'ultima in data 19 luglio 2023, compilando la procedura online e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato;
- condannare le amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a risarcire all'Ing. in via solidale fra di loro, tutti i danni dalla stessa Parte_1 patiti in relazione ai fatti di cui è causa, nella misura che risulterà di giustizia a seguito dell'istruttoria, valutabile anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., per i motivi di cui in narrativa.”
Seppur ritualmente evocata in giudizio, l'amministrazione scolastica convenuta non si costituiva nelle forme di rito, limitandosi a depositare tardivamente soltanto delle note irrituali che quindi non impedivano la declaratoria di contumacia.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione. Il ricorso non può trovare accoglimento per le assorbenti ragioni di merito di seguito concisamente esplicitate.
Parte ricorrente, con l'odierno giudizio, censura le operazioni di immissione nei ruoli della CP_3
per l'a.s. 2023/2024, dolendosi della rettifica della ripartizione del contingente intervenuta in
[...] ragione degli accantonamenti per il concorso ex art. 59, comma 9bis, D.L.73/2021.
Prima di tale rimodulazione, infatti, ella era stata assegnata -in sulla provincia di Roma ed Per_1 aveva anche espresso, in data 23.07.2023, le proprie preferenze per l'assegnazione della sede attraverso il portale Istanze On Line, salvo poi constatare, in data 28.07.2023, di essere stata riassegnata sulla provincia di Latina (DDG prot. 1196/2023 all. 10 fascicolo attoreo).
Dedotto l'interesse all'assegnazione in provincia di Roma, la si duole della tardiva ed Pt_1 irregolare procedura di accantonamento posti che ha determinato il suo scorrimento a Latina, rilevando che, quale vincitrice del concorso ordinario istituito con DDG n. 444 del 21.04.2020, avrebbe dovuto essere immessa in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori della successiva procedura concorsuale ex art. 59, comma 9bis, D.L.73/2021.
Ebbene, pur non negligendo la latitudine del potere disapplicativo degli atti di macroorganizzazione che comprimono illegittimamente posizioni di diritto soggettivo, questo Tribunale non può non rilevare la genericità delle censure di illegittimità mosse in ricorso rispetto al provvedimento con cui il datore pubblico ha rideterminato il contingente assunzionale facendo applicazione delle quote percentuali di scorrimento delle numerose graduatorie concorsuali venute a formarsi nel corso degli anni. L'accantonamento dei posti per le procedure concorsuali PNRR, che prevedono stringenti limiti cronologici di conclusione, è peraltro un meccanismo normativamente previsto e rispetto al quale le doglianze attoree -comprensibilmente perimetrate rispetto al solo caso concreto- non consentono neppure di far emergere con chiarezza le eventuali illegittimità, da apprezzarsi nella prospettiva generale ed astratta, che avrebbero potuto fondare una disapplicazione incidentale.
Il sindacato dell'intestata autorità giudiziaria ordinaria, ad ogni modo, non può che declinarsi nella dimensione del diritto soggettivo e, in questa prospettiva, appare sufficiente rimarcare come dall'esame del compendio documentale acquisito al processo emerga che nessuno dei candidati che seguono in graduatoria la ricorrente è stato assegnato alla provincia di Roma. Da ciò consegue l'infondatezza delle rivendicazioni attoree nella parte in cui si riferiscono a sedi la cui disponibilità, nell'ambito delle operazioni di immissione in ruolo cui ha partecipato la Pt_1 non è stata in alcun modo dimostrata.
Ne consegue l'integrale reiezione del ricorso, atteso che anche le ulteriori istanze risarcitorie rassegnate nelle conclusioni trovano il loro fondamento logico giuridico nella spettanza del diritto vantato, nella specie escluso.
Nulla sulle spese in ragione dello stato contumaciale della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Latina, 12 febbraio 2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume