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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/04/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G.13343/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Il Tribunale di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig.
Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Monica Tarchi Giudice
Dott.ssa Serena Alinari Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. r.g. 13343/2024 VG, avente ad oggetto “adozione di maggiorenne”, promosso da: nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in San Parte_1
Giovanni DA, via Gruccia n. 23/G presso lo studio dell'avv. Eleonora Grifoni, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
ADOTTANTE nei confronti di:
, nata in [...] il [...] e residente Parte_2
a Figline e Incisa DA (FI) via Gaetano Pilati n. 22
ADOTTANDA NON COSTITUITA
con l'intervento del P.M.
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con il ricorso ritualmente depositato, ha chiesto che il Tribunale, previa Parte_1 fissazione dell'udienza di comparizione per la prestazione del consenso ai sensi dell'art. 311 c.c., procedesse alla dichiarazione di adozione di , da Parte_2 parte dell'istante.
All'udienza del 30.10.2024 sono comparsi l'adottante e l'adottanda che hanno prestato il loro consenso;
è comparsa altresì anche la sig.ra coniuge Controparte_1 dell'adottante e madre dell'adottanda, che ha prestato il suo assenso all'adozione. Il Giudice ha rinviato all'udienza del 15.01.2025 per acquisire le informazioni dell'autorità di pubblica sicurezza e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del ricorrente attestante l'eventuale esistenza di suoi figli.
All'udienza del 15.01.2025 il Giudice ha rinviato all'udienza del 12.03.2025 per acquisire le informazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.
Alla suddetta udienza il Giudice ha rinviato all'udienza del 09.04.2025 per acquisire le suddette informazioni.
All'udienza del 09.04.2025 il procuratore del ricorrente ha concluso come da ricorso. Il
Giudice relatore ha rimesso il procedimento al Collegio per la decisione.
* * * * *
Sussistono i presupposti per farsi luogo all'adozione come richiesta. È stato infatti manifestato il consenso dell'adottante e dell'adottanda come risulta dal verbale dell'udienza del 30.10.2024.
Il ricorrente è coniugato con la madre dell'adottanda ed è senza figli;
inoltre, il ricorrente è nato nel 1979 mentre l'adottanda è nata nel 1999 e pertanto risultano rispettate le condizioni di cui all'art. 291 c.c. circa l'età di adottante e adottando.
L'adottanda, cittadina colombiana, risulta essere nubile e non ha figli.
Il PM ha apposto il proprio visto in ordine al ricorso.
Le informative di P.S. hanno riferito che l'adottante è persona di buona condotta morale e civile ed esente da segnalazioni pregiudizievoli.
Quanto all'adottanda la Questura di Firenze ha segnalato una violazione dell'art. 4 del D.L.
19/2020 (violazione contenimento Covid) da lei commessa in data 17.05.2021.
Il Collegio ritiene che tale violazione non pregiudichi l'accoglimento del ricorso data la non gravità della violazione.
pagina 2 di 4 Con riferimento ai genitori dell'adottanda, va rilevato che la madre ha prestato il suo assenso all'adozione, mentre il padre non ha mai riconosciuto la stessa adottanda.
L'adozione in questione è conforme agli interessi dell'adottanda: il ricorrente ha riferito di voler dare una veste giuridica al forte legame affettivo genitoriale che si è instaurato nel corso degli anni con l'adottanda, con la quale convive e che lui ha sempre trattato come una figlia in termini affettivi. L'adottanda ha confermato dette circostanze in udienza.
Quanto alla situazione economica dell'adottante, ai fini della valutazione della convenienza dell'adozione per l'adottando ex art. 312, n. 2, c.c., il sig. lavora Pt_1 come programmatore software con stipendio mensile di euro 2500,00 e non è proprietario di immobili. Il medesimo tra l'altro contribuisce a pagare le spese dell'adottanda che lavora come estetista e guadagna quale dipendente lo stipendio di euro 1300,00 al mese.
Non sussistono, pertanto, dubbi sulla convenienza dell'adozione per l'adottanda, posto che ormai si è consolidato quel rapporto affettivo tra adottante e adottanda che va a costituire il presupposto per la creazione di un nucleo familiare (Cass. Sez. I,
3.2.2006, n. 2426).
Sussistono dunque i presupposti per accogliere il ricorso di adozione di persona maggiorenne, avuto riguardo sia alla previsione di cui all'art. 312 n. 1 e 2 c.c., sia alle condizioni di cui agli artt. 291 e segg. c.c..
Non si trasmette la sentenza per l'annotazione dell'adozione all'Ufficiale di Stato
Civile, non risultando trascritto l'atto di nascita dell'adottanda in Italia.
P.Q.M.
1) Il Tribunale fa luogo all'adozione di Parte_2
, nata in [...] il [...], da parte del sig.
[...] Pt_1 nato a [...] il [...];
[...]
2) dispone che l'adottanda assuma il cognome dell'adottante Pt_1 anteponendolo al proprio ” Parte_2
3) nulla dispone in ordine alle spese del giudizio.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 09.04.2025 su relazione della dott.ssa Serena Alinari
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Serena Alinari dott. Silvia Governatori
pagina 3 di 4 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Il Tribunale di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig.
Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Monica Tarchi Giudice
Dott.ssa Serena Alinari Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. r.g. 13343/2024 VG, avente ad oggetto “adozione di maggiorenne”, promosso da: nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in San Parte_1
Giovanni DA, via Gruccia n. 23/G presso lo studio dell'avv. Eleonora Grifoni, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
ADOTTANTE nei confronti di:
, nata in [...] il [...] e residente Parte_2
a Figline e Incisa DA (FI) via Gaetano Pilati n. 22
ADOTTANDA NON COSTITUITA
con l'intervento del P.M.
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con il ricorso ritualmente depositato, ha chiesto che il Tribunale, previa Parte_1 fissazione dell'udienza di comparizione per la prestazione del consenso ai sensi dell'art. 311 c.c., procedesse alla dichiarazione di adozione di , da Parte_2 parte dell'istante.
All'udienza del 30.10.2024 sono comparsi l'adottante e l'adottanda che hanno prestato il loro consenso;
è comparsa altresì anche la sig.ra coniuge Controparte_1 dell'adottante e madre dell'adottanda, che ha prestato il suo assenso all'adozione. Il Giudice ha rinviato all'udienza del 15.01.2025 per acquisire le informazioni dell'autorità di pubblica sicurezza e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del ricorrente attestante l'eventuale esistenza di suoi figli.
All'udienza del 15.01.2025 il Giudice ha rinviato all'udienza del 12.03.2025 per acquisire le informazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.
Alla suddetta udienza il Giudice ha rinviato all'udienza del 09.04.2025 per acquisire le suddette informazioni.
All'udienza del 09.04.2025 il procuratore del ricorrente ha concluso come da ricorso. Il
Giudice relatore ha rimesso il procedimento al Collegio per la decisione.
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Sussistono i presupposti per farsi luogo all'adozione come richiesta. È stato infatti manifestato il consenso dell'adottante e dell'adottanda come risulta dal verbale dell'udienza del 30.10.2024.
Il ricorrente è coniugato con la madre dell'adottanda ed è senza figli;
inoltre, il ricorrente è nato nel 1979 mentre l'adottanda è nata nel 1999 e pertanto risultano rispettate le condizioni di cui all'art. 291 c.c. circa l'età di adottante e adottando.
L'adottanda, cittadina colombiana, risulta essere nubile e non ha figli.
Il PM ha apposto il proprio visto in ordine al ricorso.
Le informative di P.S. hanno riferito che l'adottante è persona di buona condotta morale e civile ed esente da segnalazioni pregiudizievoli.
Quanto all'adottanda la Questura di Firenze ha segnalato una violazione dell'art. 4 del D.L.
19/2020 (violazione contenimento Covid) da lei commessa in data 17.05.2021.
Il Collegio ritiene che tale violazione non pregiudichi l'accoglimento del ricorso data la non gravità della violazione.
pagina 2 di 4 Con riferimento ai genitori dell'adottanda, va rilevato che la madre ha prestato il suo assenso all'adozione, mentre il padre non ha mai riconosciuto la stessa adottanda.
L'adozione in questione è conforme agli interessi dell'adottanda: il ricorrente ha riferito di voler dare una veste giuridica al forte legame affettivo genitoriale che si è instaurato nel corso degli anni con l'adottanda, con la quale convive e che lui ha sempre trattato come una figlia in termini affettivi. L'adottanda ha confermato dette circostanze in udienza.
Quanto alla situazione economica dell'adottante, ai fini della valutazione della convenienza dell'adozione per l'adottando ex art. 312, n. 2, c.c., il sig. lavora Pt_1 come programmatore software con stipendio mensile di euro 2500,00 e non è proprietario di immobili. Il medesimo tra l'altro contribuisce a pagare le spese dell'adottanda che lavora come estetista e guadagna quale dipendente lo stipendio di euro 1300,00 al mese.
Non sussistono, pertanto, dubbi sulla convenienza dell'adozione per l'adottanda, posto che ormai si è consolidato quel rapporto affettivo tra adottante e adottanda che va a costituire il presupposto per la creazione di un nucleo familiare (Cass. Sez. I,
3.2.2006, n. 2426).
Sussistono dunque i presupposti per accogliere il ricorso di adozione di persona maggiorenne, avuto riguardo sia alla previsione di cui all'art. 312 n. 1 e 2 c.c., sia alle condizioni di cui agli artt. 291 e segg. c.c..
Non si trasmette la sentenza per l'annotazione dell'adozione all'Ufficiale di Stato
Civile, non risultando trascritto l'atto di nascita dell'adottanda in Italia.
P.Q.M.
1) Il Tribunale fa luogo all'adozione di Parte_2
, nata in [...] il [...], da parte del sig.
[...] Pt_1 nato a [...] il [...];
[...]
2) dispone che l'adottanda assuma il cognome dell'adottante Pt_1 anteponendolo al proprio ” Parte_2
3) nulla dispone in ordine alle spese del giudizio.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 09.04.2025 su relazione della dott.ssa Serena Alinari
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Serena Alinari dott. Silvia Governatori
pagina 3 di 4 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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