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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/09/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 378 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Grace Palladino, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] l'[...] e residente in [...], CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Simone Morani e Federico Orfei, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
La causa veniva rinviata all'udienza dell'11 settembre 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal Giudice delegato.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 4.02.21, tempestivamente e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
[...] ha dedotto: Parte_1
- di avere contratto matrimonio concordatario in Roma il 19.09.2009 con
registrato agli atti dello Stato civile del Comune all'anno 2009, atto CP_1
n.00147, parte II, serie A02;
- che dalla loro unione è nata la figlia in data 04.09.2016; Per_1
- di aver fissato la dimora coniugale in Fiumicino (RM), nell'immobile sito in
Via Gauthier n. 20;
- di essere attualmente disoccupata;
- che dal 2006 al 2020 ha lavorato come addetta alla vendita e responsabile amministrativa presso la “Azienda Agricola Pollici Marco” percependo uno stipendio mensile di circa € 1.000,00;
- che il suesposto rapporto di lavoro si interrompeva a causa del licenziamento intimato dal CP_1
- di non riuscire a sostentarsi, dovendo chiedere spesso sostegno economico al genitore.
Tanto dedotto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno, porsi a carico del un assegno di CP_1 mantenimento in favore della figlia nella misura di € 500,00 ed un ulteriore assegno da corrispondersi per il suo mantenimento quantificato in € 1.000,00, oltre alla divisione al 50 % delle spese straordinarie necessarie per la prole.
Il Presidente, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti,
2 onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 16.06.21 si è costituito il resistente che ha aderito alla domanda di separazione, respinto le ulteriori richieste ed ha concluso chiedendo al tribunale disporsi l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, statuirsi a suo carico l'obbligo al mantenimento della minore nella misura di €
350,00 e disciplina del diritto di visita paterno, oltre alla divisione delle spese straordinarie per la prole al 50 % tra i coniugi.
All'udienza presidenziale del 29.06.21 comparivano le parti personalmente insieme ai difensori ed il Presidente, con separata ordinanza, adottava i provvedimenti provisori ed urgenti, rinviando all'udienza di prima comparizione del 15 dicembre 2021.
All'udienza cartolare del 15.12.21 parte ricorrente chiedeva l'adozione di un provvedimento urgente ex art 709 c.p.c. per il ripristino della casa coniugale, chiedendo disporsi il risarcimento dei danni in suo favore ed il Giudice delegato, preso atto, fissava udienza per la trattazione dell'istanza urgente al 4 febbraio 2022, rigettando la richiesta di rimessione in termini di parte resistente per il deposito di memoria integrativa.
All'udienza tenutasi il 4 febbraio 2022 compariva parte ricorrente insieme al suo difensore il quale insisteva per l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del resistente ed il Giudice, esaminata la documentazione prodotta a sostegno della richiesta, disponeva a carico del resistente il risarcimento dei danni nella misura di € 2.000,00 da versarsi in favore della ricorrente e della minore, rigettando le ultronee richieste di modifica dei provvedimenti presidenziali e rinviando per ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 21 settembre 2022.
Nelle more del procedimento le parti provvedevano al deposito autorizzato delle memorie ex art 183 c.p.c., articolando i relativi capitoli di prova.
All'udienza cartolare del 21.09.22 parte ricorrente chiedeva procedersi alla prova per interpello del resistente ed il Giudice, preso atto, ammetteva le prove orali nei limiti di cui in parte motiva, rinviando per interrogatorio formale del resistente all'udienza del 8 febbraio 2023 e riservando all'esito ogni ulteriore determinazione sulle ulteriori istanze istruttorie.
La causa veniva istruita mediante audizione dei testi introdotti da parte
3 ricorrente ed il giudice rinviava per fine prova all'udienza del 12 settembre 2025.
Nelle more del procedimento le parti raggiungevano un accordo depositato telematicamente in data 29.07.2025.
La causa veniva rinviata all'udienza dell'11 settembre 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato
Il Tribunale ritiene possano essere recepite le condizioni proposte in quanto conformi agli interessi delle parti e della prole come risulta dalle condizioni indicate dalle parti congiuntamente.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 378/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Roma il 22.02.1977 e nato a [...] l'[...], aventi CP_1 contratto matrimonio in Roma il 19.09.2009, registrato agli atti dello Stato
Civile del Comune all'anno 2009, atto n. 00147, parte II, serie A02;
B) pone a carico del l'obbligo di corrispondere entro il 5 di ogni mese CP_1 in favore della la somma mensile di € 500,00 a titolo di Parte_1 mantenimento della figlia mediante bonifico bancario sul seguente Per_1
IBAN: [...] con automatico adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT;
C) pone a carico di entrambe le parti il pagamento del 50 per cento delle spese straordinarie mediche, sportive e di istruzione necessarie per la prole;
D) affida la figlia minore in via congiunta ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, secondo quanto già stabilito dal decreto presidenziale;
E) Il padre potrà tenere con sé la figlia: - a fine settimana alternati dal venerdì sera
4 all'uscita di scuola fino al lunedì mattina riportandolo a scuola – tutti i martedì
e mercoledì dall'uscita di scuola e fino al giorno successivo riportandola a scuola – per metà delle vacanze natalizie e pasquali alternando i periodi – per venti giorni durante l'estate da dividersi in due periodi di dieci giorni e da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno di ciascun anno e, in difetto di accordo, dal 20 giugno al 30 luglio e dal 20 al 30 agosto di ciascun anno;
F) Revoca l'assegno di mantenimento di € 500,00 mensili corrisposto dal in favore della in deroga a quanto stabilito dal CP_1 Parte_1 decreto presidenziale del 29.06.2021 e con efficacia ex tunc dalla data del suo riconoscimento. Alla luce degli accordi intervenuti la sig.ra dichiara Parte_1 di voler rinunciare, come per l'effetto rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa economica ad oggi maturata nei confronti del a qualsiasi titolo e7o CP_2 ragione intervenuta anche relativamente ad eventuali ratei o parti di ratei di mantenimento dovuti per la figlia Tale revoca trova Controparte_3 giustificazione nella necessità di dover prendere atto delle mutate condizioni economiche e personali delle parti, nell'apprezzamento che eventuali inadempimenti sono connessi e conseguenti a tali condizioni di difficoltà economica nonché nella volontà di raggiungere un equilibrio complessivo dell'accordo transattivo che tenga conto delle reciproche concessioni, in conformità ai principi stabiliti dall'art 156 c.c. e della giurisprudenza di legittimità che riconosce la possibilità di revoca dell'assegno quando sopravvengono giustificati motivi;
G) La sig.ra i impegna a rilasciare l'immobile sito in Fiumicino – Parte_1
Aranova – Via Vittorio Gauthier n. 20 entro e non oltre il 30 settembre 2025;
H) La sig.ra si impegna a trasferire la propria residenza e quella Parte_1 della figlia minore in zona limitrofa alla località di Aranova al fine di garantire la continuità delle relazioni sociali e scolastiche della minore. Tale obbligo è finalizzato a tutelare l'interesse superiore della figlia in conformità ai Per_1 principi stabiliti dall'art 337 ter c.c. e dall'art 337 sexies c.c. che impongono la comunicazione tempestiva dei cambiamenti di residenza quando sono presenti figli minori;
I) La sig.ra i impegna a mantenere la frequentazione delle scuole Parte_1 di Aranova da parte della figlia garantendo la continuità del percorso Per_1
5 educativo e delle relazioni sociali già consolidate. Tale impegno risponde all'interesse preminente della minore a conservare l'ambiente scolastico e sociale di riferimento, evitando traumi derivanti da cambiamenti non necessari in linea con la giurisprudenza che riconosce l'importanza della stabilità dell'habitat domestico e sociale per i minori.
J) Le parti concordano sulla seguente disciplina relativa ai cani LL, CP_4 ed i cani ed saranno collocati presso la sig.ra Per_2 Per_3 Per_2 Per_3 nella nuova residenza, mentre i cani LL e FF saranno Parte_1 collocati presso il sig. nella propria residenza. Ciascuna parte CP_1 provvederà alle spese veterinarie ordinarie e straordinarie e di alimentazione per i propri cani affidati.
Considerato che
il cane risulta attualmente CP_5 intestato alla sig.ra presso l'anagrafe canina, il Sig. si impegna Parte_1 CP_1
a richiedere la modifica del CIP presso il competente servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente, al fine di aggiornare i dati anagrafici dell'animale in conformità alle nuove condizioni di affidamento. Tale modifica dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, con le seguenti modalità: - presentazione di istanza congiunta delle parti presso il servizio veterinario competente – allegazione del presente atto transattivo quale titolo giustificativo della modifica – sostenimento delle spese relative alla procedura a carico del sig. CP_1
K) Le parti si impegnano ed obbligano reciprocamente a rimettere tutte le querele sporte l'uno verso l'altro nonché alla definizione dei procedimenti penali tra loro pendenti senza esiti pregiudizievoli verso chiunque, impegnandosi a non sporgere ulteriori querele per fatti pregressi;
L) Le parti si impegnano, decorso il termine di sei mesi dalla separazione consensuale previsto dall'art 3 della legge 898/1970, a procedere congiuntamente alla richiesta di divorzio consensuale, mantenendo le medesime condizioni economiche e di affidamento concordate in sede di separazione consensuale;
M) La sig.ra si impegna a comunicare tempestivamente al Sig Parte_1 entro 30 giorni dal proprio trasferimento, il nuovo indirizzo di CP_1 residenza, in conformità all'obbligo previsto dall'art 337 sexies c.c.
N) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione
6 della presente sentenza.
Spese del giudizio integralmente compensate.
Così deciso, in Civitavecchia il 16 settembre 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 378 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Grace Palladino, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] l'[...] e residente in [...], CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Simone Morani e Federico Orfei, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
La causa veniva rinviata all'udienza dell'11 settembre 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal Giudice delegato.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 4.02.21, tempestivamente e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
[...] ha dedotto: Parte_1
- di avere contratto matrimonio concordatario in Roma il 19.09.2009 con
registrato agli atti dello Stato civile del Comune all'anno 2009, atto CP_1
n.00147, parte II, serie A02;
- che dalla loro unione è nata la figlia in data 04.09.2016; Per_1
- di aver fissato la dimora coniugale in Fiumicino (RM), nell'immobile sito in
Via Gauthier n. 20;
- di essere attualmente disoccupata;
- che dal 2006 al 2020 ha lavorato come addetta alla vendita e responsabile amministrativa presso la “Azienda Agricola Pollici Marco” percependo uno stipendio mensile di circa € 1.000,00;
- che il suesposto rapporto di lavoro si interrompeva a causa del licenziamento intimato dal CP_1
- di non riuscire a sostentarsi, dovendo chiedere spesso sostegno economico al genitore.
Tanto dedotto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno, porsi a carico del un assegno di CP_1 mantenimento in favore della figlia nella misura di € 500,00 ed un ulteriore assegno da corrispondersi per il suo mantenimento quantificato in € 1.000,00, oltre alla divisione al 50 % delle spese straordinarie necessarie per la prole.
Il Presidente, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti,
2 onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 16.06.21 si è costituito il resistente che ha aderito alla domanda di separazione, respinto le ulteriori richieste ed ha concluso chiedendo al tribunale disporsi l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, statuirsi a suo carico l'obbligo al mantenimento della minore nella misura di €
350,00 e disciplina del diritto di visita paterno, oltre alla divisione delle spese straordinarie per la prole al 50 % tra i coniugi.
All'udienza presidenziale del 29.06.21 comparivano le parti personalmente insieme ai difensori ed il Presidente, con separata ordinanza, adottava i provvedimenti provisori ed urgenti, rinviando all'udienza di prima comparizione del 15 dicembre 2021.
All'udienza cartolare del 15.12.21 parte ricorrente chiedeva l'adozione di un provvedimento urgente ex art 709 c.p.c. per il ripristino della casa coniugale, chiedendo disporsi il risarcimento dei danni in suo favore ed il Giudice delegato, preso atto, fissava udienza per la trattazione dell'istanza urgente al 4 febbraio 2022, rigettando la richiesta di rimessione in termini di parte resistente per il deposito di memoria integrativa.
All'udienza tenutasi il 4 febbraio 2022 compariva parte ricorrente insieme al suo difensore il quale insisteva per l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del resistente ed il Giudice, esaminata la documentazione prodotta a sostegno della richiesta, disponeva a carico del resistente il risarcimento dei danni nella misura di € 2.000,00 da versarsi in favore della ricorrente e della minore, rigettando le ultronee richieste di modifica dei provvedimenti presidenziali e rinviando per ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 21 settembre 2022.
Nelle more del procedimento le parti provvedevano al deposito autorizzato delle memorie ex art 183 c.p.c., articolando i relativi capitoli di prova.
All'udienza cartolare del 21.09.22 parte ricorrente chiedeva procedersi alla prova per interpello del resistente ed il Giudice, preso atto, ammetteva le prove orali nei limiti di cui in parte motiva, rinviando per interrogatorio formale del resistente all'udienza del 8 febbraio 2023 e riservando all'esito ogni ulteriore determinazione sulle ulteriori istanze istruttorie.
La causa veniva istruita mediante audizione dei testi introdotti da parte
3 ricorrente ed il giudice rinviava per fine prova all'udienza del 12 settembre 2025.
Nelle more del procedimento le parti raggiungevano un accordo depositato telematicamente in data 29.07.2025.
La causa veniva rinviata all'udienza dell'11 settembre 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato
Il Tribunale ritiene possano essere recepite le condizioni proposte in quanto conformi agli interessi delle parti e della prole come risulta dalle condizioni indicate dalle parti congiuntamente.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 378/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Roma il 22.02.1977 e nato a [...] l'[...], aventi CP_1 contratto matrimonio in Roma il 19.09.2009, registrato agli atti dello Stato
Civile del Comune all'anno 2009, atto n. 00147, parte II, serie A02;
B) pone a carico del l'obbligo di corrispondere entro il 5 di ogni mese CP_1 in favore della la somma mensile di € 500,00 a titolo di Parte_1 mantenimento della figlia mediante bonifico bancario sul seguente Per_1
IBAN: [...] con automatico adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT;
C) pone a carico di entrambe le parti il pagamento del 50 per cento delle spese straordinarie mediche, sportive e di istruzione necessarie per la prole;
D) affida la figlia minore in via congiunta ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, secondo quanto già stabilito dal decreto presidenziale;
E) Il padre potrà tenere con sé la figlia: - a fine settimana alternati dal venerdì sera
4 all'uscita di scuola fino al lunedì mattina riportandolo a scuola – tutti i martedì
e mercoledì dall'uscita di scuola e fino al giorno successivo riportandola a scuola – per metà delle vacanze natalizie e pasquali alternando i periodi – per venti giorni durante l'estate da dividersi in due periodi di dieci giorni e da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno di ciascun anno e, in difetto di accordo, dal 20 giugno al 30 luglio e dal 20 al 30 agosto di ciascun anno;
F) Revoca l'assegno di mantenimento di € 500,00 mensili corrisposto dal in favore della in deroga a quanto stabilito dal CP_1 Parte_1 decreto presidenziale del 29.06.2021 e con efficacia ex tunc dalla data del suo riconoscimento. Alla luce degli accordi intervenuti la sig.ra dichiara Parte_1 di voler rinunciare, come per l'effetto rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa economica ad oggi maturata nei confronti del a qualsiasi titolo e7o CP_2 ragione intervenuta anche relativamente ad eventuali ratei o parti di ratei di mantenimento dovuti per la figlia Tale revoca trova Controparte_3 giustificazione nella necessità di dover prendere atto delle mutate condizioni economiche e personali delle parti, nell'apprezzamento che eventuali inadempimenti sono connessi e conseguenti a tali condizioni di difficoltà economica nonché nella volontà di raggiungere un equilibrio complessivo dell'accordo transattivo che tenga conto delle reciproche concessioni, in conformità ai principi stabiliti dall'art 156 c.c. e della giurisprudenza di legittimità che riconosce la possibilità di revoca dell'assegno quando sopravvengono giustificati motivi;
G) La sig.ra i impegna a rilasciare l'immobile sito in Fiumicino – Parte_1
Aranova – Via Vittorio Gauthier n. 20 entro e non oltre il 30 settembre 2025;
H) La sig.ra si impegna a trasferire la propria residenza e quella Parte_1 della figlia minore in zona limitrofa alla località di Aranova al fine di garantire la continuità delle relazioni sociali e scolastiche della minore. Tale obbligo è finalizzato a tutelare l'interesse superiore della figlia in conformità ai Per_1 principi stabiliti dall'art 337 ter c.c. e dall'art 337 sexies c.c. che impongono la comunicazione tempestiva dei cambiamenti di residenza quando sono presenti figli minori;
I) La sig.ra i impegna a mantenere la frequentazione delle scuole Parte_1 di Aranova da parte della figlia garantendo la continuità del percorso Per_1
5 educativo e delle relazioni sociali già consolidate. Tale impegno risponde all'interesse preminente della minore a conservare l'ambiente scolastico e sociale di riferimento, evitando traumi derivanti da cambiamenti non necessari in linea con la giurisprudenza che riconosce l'importanza della stabilità dell'habitat domestico e sociale per i minori.
J) Le parti concordano sulla seguente disciplina relativa ai cani LL, CP_4 ed i cani ed saranno collocati presso la sig.ra Per_2 Per_3 Per_2 Per_3 nella nuova residenza, mentre i cani LL e FF saranno Parte_1 collocati presso il sig. nella propria residenza. Ciascuna parte CP_1 provvederà alle spese veterinarie ordinarie e straordinarie e di alimentazione per i propri cani affidati.
Considerato che
il cane risulta attualmente CP_5 intestato alla sig.ra presso l'anagrafe canina, il Sig. si impegna Parte_1 CP_1
a richiedere la modifica del CIP presso il competente servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente, al fine di aggiornare i dati anagrafici dell'animale in conformità alle nuove condizioni di affidamento. Tale modifica dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, con le seguenti modalità: - presentazione di istanza congiunta delle parti presso il servizio veterinario competente – allegazione del presente atto transattivo quale titolo giustificativo della modifica – sostenimento delle spese relative alla procedura a carico del sig. CP_1
K) Le parti si impegnano ed obbligano reciprocamente a rimettere tutte le querele sporte l'uno verso l'altro nonché alla definizione dei procedimenti penali tra loro pendenti senza esiti pregiudizievoli verso chiunque, impegnandosi a non sporgere ulteriori querele per fatti pregressi;
L) Le parti si impegnano, decorso il termine di sei mesi dalla separazione consensuale previsto dall'art 3 della legge 898/1970, a procedere congiuntamente alla richiesta di divorzio consensuale, mantenendo le medesime condizioni economiche e di affidamento concordate in sede di separazione consensuale;
M) La sig.ra si impegna a comunicare tempestivamente al Sig Parte_1 entro 30 giorni dal proprio trasferimento, il nuovo indirizzo di CP_1 residenza, in conformità all'obbligo previsto dall'art 337 sexies c.c.
N) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione
6 della presente sentenza.
Spese del giudizio integralmente compensate.
Così deciso, in Civitavecchia il 16 settembre 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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