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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/12/2025, n. 3866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3866 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1150/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1150/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CA RO, elettivamente domiciliato in VIA PESCHERIE VECCHIE N. 2 40124
BOLOGNA presso il difensore avv. CA RO
ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELUCCO ALESSIA e CP_1 P.IVA_1 dell'Avv. GUERRA EMANUELA, elettivamente domiciliata in VIA SANTO STEFANO 20 40125
BOLOGNA presso il difensore avv. LO MUNNO LAURA
CONVENUTA
Oggetto: Trasporto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'attrice così conclude:
“precisa le conclusioni come da atto di citazione precisando che il risarcimento complessivo richiesto sulla scorta delle risultanze della c.t.u. è di € 12.551,00, comprensivo del danno patrimoniale e non patrimoniale, calcolato in base alle micropermanenti contenute nelle Tabelle di Milano, età del danneggiato al momento del sinistro 59 anni”.
La convenuta così conclude: pagina 1 di 7 “precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta”.
FATTO E DIRITTO
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato nata a [...] il 3 marzo Parte_1
1963, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, (d'ora in avanti anche Controparte_1 solo ), esponendo: CP_1
- che in data 11 dicembre 2022 stava viaggiando a bordo del treno Frecciarossa n. 9514 della compagnia con partenza da Roma Termini e destinazione Bologna Centrale (doc. 2); CP_1
- che durante il viaggio, mentre il capotreno stava cercando di aggiustare il sedile della poltrona ad essa assegnata, il treno aveva frenato in modo brusco e improvviso ed essa istante, che in quel momento era in piedi, era caduta con violenza a terra e contro i sedili del vagone treno, procurandosi la frattura
“composta della IX e X costa di destra sulla linea ascellare media” ed altre lesioni personali, mentre il proprio bagaglio (un trolley a mano della si era danneggiato;
CP_2
- che nell'immediatezza il capotreno aveva stilato su carta intestata “Trenitalia Gruppo Ferrovie dello
Stato” un verbale riportante le dichiarazioni di essa istante relative al sinistro (doc. 4 e rilievo fotografico di cui al doc. 19);
- che il proprio marito aveva potuto assistere all'episodio;
- che, una volta giunta a destinazione, essa istante era stata portata con l'ambulanza al Policlinico
Sant'Orsola Malpighi di Bologna, dove i medici avevano formulato la seguente diagnosi: “Caduta con conseguente trauma toracico chiuso e infrazione III costa dx e trauma contusivo arto superiore destro”, con prognosi di 20 giorni (doc. 6);
- che, ad esito di un successivo controllo medico avvenuto in data 20 dicembre 2022 presso la
[...]
a Bologna, era stata accertata la frattura composta della IX e X costa di destra sulla Controparte_3 linea ascellare media e la frattura scomposta al terzo medio del corpo sternale, cui era seguita una prognosi di ulteriori 14 giorni (doc.ti 7 ed 8);
- che a causa di tali lesioni essa istante aveva, inoltre, dovuto rinunciare ad una vacanza già programmata, senza che le fosse rimborsata la somma di € 941,74 relativa ai voli di andata e di ritorno
(doc.ti 17, 20, 21, 22 e 23);
- che nel mese di gennaio essa istante aveva effettuato nuovi accertamenti, a causa della persistenza dei dolori, ad esito dei quali le erano stati prescritti ulteriori 6 giorni di prognosi (doc.ti 9 e 10); mentre, a pagina 2 di 7 seguito di sottoposizione a visita medico-legale, erano stati accertati sia il nesso causale sia il danno biologico permanente pari al 7%, oltre ad una inabilità temporanea parziale al 75% per 25 giorni e al
50% per 20 giorni (doc. 13);
- che il 24 gennaio 2023 aveva richiesto formalmente il risarcimento del danno subito a CP_1
e la società aveva aperto il sinistro n. Rif FFSS. SI2312A224445 (doc.ti 11 e 12);
- che, nonostante l'apertura del sinistro e l'adempimento di tutte le formalità richieste dalla compagnia assicurativa, nessun danno era stato risarcito.
Sulla base di tali premesse l'attrice chiedeva che, in base alla legge 754/1977 nonché alle previsioni di cui all'art. 1861 c.c. ed al Regolamento CE 1371/2007, venisse accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta in ordine al sinistro, incombendo la prova dell'adozione di tutte le CP_1 cautele idonee ad evitare il danno sul vettore, e che la convenuta venisse conseguentemente condannata al risarcimento, in suo favore, sia del danno non patrimoniale e morale sia del danno patrimoniale
(comprensivo delle spese mediche, del danno al bagaglio e del rimborso dei biglietti aerei) per complessivi € 17.486,59 o per la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, con vittoria di spese.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio che contestava la CP_1 fondatezza della domanda attrice, della quale chiedeva il rigetto;
in via subordinata, chiedeva che venisse accertato l'ammontare effettivo dei danni lamentati dall'attrice, con conseguente riduzione della pretesa, con vittoria di spese.
3.
Ammessa ed espletata consulenza medico-legale, i procuratori delle parti chiedevano l'ammissione delle istanze di prova orale.
Ammessa la prova orale nei limiti di cui all'ordinanza in data 18 aprile 2025, all'udienza del 25 novembre 2025 – fissata ex art. 281 sexies c.p.c. – i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e procedevano alla discussione;
ad esito della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
* * *
4.
In fatto è pacifica la conclusione del contratto di trasporto tra le parti (e, del resto, l'attrice ha prodotto, pagina 3 di 7 senza alcuna contestazione sul punto, il biglietto relativo al viaggio in treno dell'11 dicembre 2022).
Può, poi, ritenersi accertato il verificarsi del sinistro con le modalità descritte dall'attrice quanto alla rovinosa caduta in occasione del viaggio in treno in questione.
Ed invero la convenuta – sulla quale incombeva l'onere della contestazione specifica – non ha specificamente contestato le modalità descritte dall'attrice, con riguardo a tale caduta, avendo anzi mosso contestazioni del tutto generiche e prive della necessaria specificità, richiesta dagli artt. 167 e
115, comma 1, c.p.c., e dunque in palese contrasto con le citate disposizione.
Orbene, conformemente al condivisibile orientamento della Corte di Cassazione (cfr. fra le più recenti,
Cass. 8376/2020), sul convenuto, nell'ipotesi di allegazione specifica di fatti da parte dell'attore, incombe un onere di contestazione chiara e specifica, con l'effetto che, qualora tale onere non venga assolto e la contestazione sia meramente generica, l'attore è sollevato dall'onere di provare i fatti allegati e genericamente contestati.
Applicando i principi espressi nella citata sentenza all'ipotesi in esame, va rilevato che l'attrice ha senza dubbio assolto all'onere sulla stessa gravante, avendo allegato i fatti a fondamento della richiesta di risarcimento dei danni alla persona subiti;
mentre la convenuta si è limitata, senza peraltro negare l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto dall'attrice e le modalità del sinistro, a muovere generiche contestazioni in merito all'assenza del nesso causale.
D'altronde, la dinamica del sinistro e le conseguenti lesioni personali subite dall'attrice in occasione della violenta caduta verificatasi durante il viaggio hanno trovato piena conferma nella deposizione del Tes_ teste marito dell'attrice, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare.
4.1
Gli accertamenti svolti in sede di consulenza medico-legale hanno, del resto, consentito di accertare la sussistenza del nesso causale tra il sinistro e le lesioni, avendo, in particolare, il c.t.u. – le cui conclusioni, frutto di approfondito esame e prive di vizi logici, appaiono pienamente condivisibili – rilevato che, “sulla base degli elementi di valutazione emersi nel corso dell'accertamento medico legale, può essere formulato un giudizio di sussistenza del nesso causale fra modalità traumatiche e lesioni riportate essendo, queste, compatibili con i meccanismi del trauma riportato dalla P. durante la caduta”, precisando che “(non) sono emersi stati patologici preesistenti che abbiano influenzato il decorso e l'evoluzione delle predette lesioni” (“L'osteoporosi segnalata in anamnesi rappresenta una condizione cronica e benigna che non ha influito sul verificarsi delle fratture costali né sul decorso clinico delle stesse. Le fratture riportate sono conseguenti al trauma contusivo subito durante la pagina 4 di 7 caduta accidentale dotato di idoneità lesiva significativa e la dinamica del trauma e la localizzazione delle fratture associate a ecchimosi del braccio (risulta allegata documentazione iconografica) indica chiaramente che si tratta di lesioni traumatiche acute”: cfr. pagg. 15 e 16 della relazione del c.t.u. dott.ssa . Persona_1
4.2
Potendosi, dunque, ritenere assolto l'onere incombente sul trasportato (relativo alla prova del danno subito e del nesso causale tra le lesioni e l'attività del vettore), la convenuta non ha, per contro, provato, come era suo onere, né di avere adottato tutte le misure idonee in relazione alle norme di sicurezza per il tipo di servizio prestato né le misure idonee in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, atte ad evitare il danno;
con la precisazione che la convenuta avrebbe dovuto identificare (e provare), per andare esente da responsabilità, lo specifico evento (ad essa non imputabile) che ha provocato il danno al trasportato (determinato dall'improvviso arresto del treno con la conseguente violenta caduta dell'attrice), mentre nella specie la convenuta non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravate
(gravando sul vettore la responsabilità per le c.d. cause ignote).
D'altro canto, nessuna inosservanza, da parte del viaggiatore, dell'onere che gli fa capo di vigilare sulla propria incolumità appare ravvisabile, in ragione delle concrete modalità del fatto, quali descritte dall'attrice (sinistro verificatosi mentre il capotreno stava sistemando il sedile dell'attrice), senza alcuna specifica contestazione sul punto della convenuta. Sicché non può certo operare nella specie il disposto di cui all'art. 1227 c.c. circa il concorso di colpa del danneggiato (ai fini della eventuale riduzione del danno).
5.
Accertata, dunque, la responsabilità della convenuta in ordine al sinistro, va, poi, osservato, con riguardo al quantum, che il c.t.u. nominato – con motivazione anche sul punto coerente e priva di vizi logici e quindi condivisibile – ha accertato che in seguito alla caduta l'attrice ha riportato “esiti di frattura della IX e X costa a destra e di infrazione corticale alla III costa a destra sull'arco posteriore ed esiti di trauma contusivo all'arto superiore sinistro”; che in conseguenza del sinistro si è determinato un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% per 20 giorni ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% per altri 20 giorni;
che, quanto ai postumi permanenti, “tenuto conto dei disturbi lamentati dalla Perizianda, dell'obiettività clinica riscontrata nonché dei comuni baremes di riferimento (tabelle di cui al DM 3 luglio 2003 – Lavori Commissione ex DM 26.5.2004), pare equo valutare il complesso menomativo in questione nella misura del 4%, con riferimento all'integrità psico-fisica”. pagina 5 di 7 Orbene, quanto al danno biologico permanente, giova ricordare che è consolidato il principio di diritto in forza del quale il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale ed unico, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nomen iuris attribuitogli.
Pertanto, in tema di liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci in cui tale unitaria categoria si compendia, l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, deve consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, anche attraverso la c.d. personalizzazione del danno (Cass. civ., S.U., n.
26972/2008).
Nel caso di specie, in difetto di specifici elementi che consentano una diversa valutazione, in via equitativa sussistono i presupposti per ritenere accertato un danno biologico permanente nella misura accertata dal c.t.u., pari al 4%.
Tenuto conto di tali parametri, ed applicate in via equitativa (trattandosi di danno non patrimoniale non conseguente a circolazione stradale) le Tabelle di Milano aggiornate (senza alcun incremento per sofferenza soggettiva, avendo il c.t.u. affermato che “il livello di sofferenza intrinseca patito dalla danneggiata fu di grado lieve”), si stima di giustizia determinare l'entità del danno biologico permanente (con percentuale di invalidità pari al 4% e valutata l'età dell'attrice, 59 anni, al momento del sinistro) in € 4.699,00 e l'entità del danno biologico da invalidità temporanea parziale (20 giorni al
75% e altri 20 giorni al 50%) in € 2.875,00, e così in complessivi € 7.574,00.
Non spetta, per contro, il danno morale, per la configurabilità del quale è necessario l'accertamento di una sofferenza psico-fisica di particolare intensità o che vi sia stato un riverbero per sempre presente nella vita di relazione che giustifichi l'appesantimento del punto (il che non risulta specificamente qui dedotto, né tantomeno provato); d'altro canto, il c.t.u. ha evidenziato come, esaminata la natura, entità, decorso delle lesioni e relativo stato menomativo, sia “possibile affermare che il livello di sofferenza intrinseca patito dalla danneggiata fu di grado lieve” (cfr. pag. 19 della relazione).
5.1
All'attrice spettano, inoltre, sia il rimborso delle spese mediche sostenute, giudicate congrue e pertinenti dal c.t.u. nella misura di € 981,50 sia il rimborso del biglietto aereo per il viaggio, non rimborsato, per la somma di € 470,87 (non potendo essere risarcito anche l'importo del biglietto del marito), potendosi ragionevolmente ritenere giustificato il mancato viaggio a causa delle lesioni subite e dell'epoca del viaggio (cfr. doc. 17 e deposizione del teste . Mentre non spetta il risarcimento del Tes_
pagina 6 di 7 danno al bagaglio, in difetto di prova del danneggiamento a causa del sinistro.
5.2
In conclusione, all'attrice spetta l'importo di complessivi € 9.026,37 (€ 7.574,00+€ 981,50+€ 470,87).
Su detto importo vanno riconosciuti gli interessi per il danno provocato dal ritardato pagamento del risarcimento (calcolati sulla somma devalutata all'11 dicembre 2022 pari a € 8.797,63 via via rivalutata a oggi e così € 9.864,80).
La convenuta va, pertanto, condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma calcolata ad oggi, comprensiva di rivalutazione ed interessi, di complessivi € 9.864,80, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
6.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate – applicando i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e con la massima riduzione per la fase decisoria, stante la sola discussione orale – in € 264,00 per anticipazioni ed € 4.227,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come e se dovute per legge.
Le spese della c.t.u., nella misura corrispondente al fondo spese, oltre accessori (in difetto di istanza di liquidazione del c.t.u.), vanno poste in via definitiva a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di complessivi € 9.864,80, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
2) condanna la convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese processuali che liquida in €
264,00 per anticipazioni ed € 4.227,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA, come e se dovute per legge;
3) pone le spese della c.t.u., nella misura corrispondente al fondo spese, oltre accessori, in via definitiva a carico della convenuta.
Bologna, così deciso il 24 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandra Cardarelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1150/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CA RO, elettivamente domiciliato in VIA PESCHERIE VECCHIE N. 2 40124
BOLOGNA presso il difensore avv. CA RO
ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELUCCO ALESSIA e CP_1 P.IVA_1 dell'Avv. GUERRA EMANUELA, elettivamente domiciliata in VIA SANTO STEFANO 20 40125
BOLOGNA presso il difensore avv. LO MUNNO LAURA
CONVENUTA
Oggetto: Trasporto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'attrice così conclude:
“precisa le conclusioni come da atto di citazione precisando che il risarcimento complessivo richiesto sulla scorta delle risultanze della c.t.u. è di € 12.551,00, comprensivo del danno patrimoniale e non patrimoniale, calcolato in base alle micropermanenti contenute nelle Tabelle di Milano, età del danneggiato al momento del sinistro 59 anni”.
La convenuta così conclude: pagina 1 di 7 “precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta”.
FATTO E DIRITTO
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato nata a [...] il 3 marzo Parte_1
1963, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, (d'ora in avanti anche Controparte_1 solo ), esponendo: CP_1
- che in data 11 dicembre 2022 stava viaggiando a bordo del treno Frecciarossa n. 9514 della compagnia con partenza da Roma Termini e destinazione Bologna Centrale (doc. 2); CP_1
- che durante il viaggio, mentre il capotreno stava cercando di aggiustare il sedile della poltrona ad essa assegnata, il treno aveva frenato in modo brusco e improvviso ed essa istante, che in quel momento era in piedi, era caduta con violenza a terra e contro i sedili del vagone treno, procurandosi la frattura
“composta della IX e X costa di destra sulla linea ascellare media” ed altre lesioni personali, mentre il proprio bagaglio (un trolley a mano della si era danneggiato;
CP_2
- che nell'immediatezza il capotreno aveva stilato su carta intestata “Trenitalia Gruppo Ferrovie dello
Stato” un verbale riportante le dichiarazioni di essa istante relative al sinistro (doc. 4 e rilievo fotografico di cui al doc. 19);
- che il proprio marito aveva potuto assistere all'episodio;
- che, una volta giunta a destinazione, essa istante era stata portata con l'ambulanza al Policlinico
Sant'Orsola Malpighi di Bologna, dove i medici avevano formulato la seguente diagnosi: “Caduta con conseguente trauma toracico chiuso e infrazione III costa dx e trauma contusivo arto superiore destro”, con prognosi di 20 giorni (doc. 6);
- che, ad esito di un successivo controllo medico avvenuto in data 20 dicembre 2022 presso la
[...]
a Bologna, era stata accertata la frattura composta della IX e X costa di destra sulla Controparte_3 linea ascellare media e la frattura scomposta al terzo medio del corpo sternale, cui era seguita una prognosi di ulteriori 14 giorni (doc.ti 7 ed 8);
- che a causa di tali lesioni essa istante aveva, inoltre, dovuto rinunciare ad una vacanza già programmata, senza che le fosse rimborsata la somma di € 941,74 relativa ai voli di andata e di ritorno
(doc.ti 17, 20, 21, 22 e 23);
- che nel mese di gennaio essa istante aveva effettuato nuovi accertamenti, a causa della persistenza dei dolori, ad esito dei quali le erano stati prescritti ulteriori 6 giorni di prognosi (doc.ti 9 e 10); mentre, a pagina 2 di 7 seguito di sottoposizione a visita medico-legale, erano stati accertati sia il nesso causale sia il danno biologico permanente pari al 7%, oltre ad una inabilità temporanea parziale al 75% per 25 giorni e al
50% per 20 giorni (doc. 13);
- che il 24 gennaio 2023 aveva richiesto formalmente il risarcimento del danno subito a CP_1
e la società aveva aperto il sinistro n. Rif FFSS. SI2312A224445 (doc.ti 11 e 12);
- che, nonostante l'apertura del sinistro e l'adempimento di tutte le formalità richieste dalla compagnia assicurativa, nessun danno era stato risarcito.
Sulla base di tali premesse l'attrice chiedeva che, in base alla legge 754/1977 nonché alle previsioni di cui all'art. 1861 c.c. ed al Regolamento CE 1371/2007, venisse accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta in ordine al sinistro, incombendo la prova dell'adozione di tutte le CP_1 cautele idonee ad evitare il danno sul vettore, e che la convenuta venisse conseguentemente condannata al risarcimento, in suo favore, sia del danno non patrimoniale e morale sia del danno patrimoniale
(comprensivo delle spese mediche, del danno al bagaglio e del rimborso dei biglietti aerei) per complessivi € 17.486,59 o per la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, con vittoria di spese.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio che contestava la CP_1 fondatezza della domanda attrice, della quale chiedeva il rigetto;
in via subordinata, chiedeva che venisse accertato l'ammontare effettivo dei danni lamentati dall'attrice, con conseguente riduzione della pretesa, con vittoria di spese.
3.
Ammessa ed espletata consulenza medico-legale, i procuratori delle parti chiedevano l'ammissione delle istanze di prova orale.
Ammessa la prova orale nei limiti di cui all'ordinanza in data 18 aprile 2025, all'udienza del 25 novembre 2025 – fissata ex art. 281 sexies c.p.c. – i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e procedevano alla discussione;
ad esito della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
* * *
4.
In fatto è pacifica la conclusione del contratto di trasporto tra le parti (e, del resto, l'attrice ha prodotto, pagina 3 di 7 senza alcuna contestazione sul punto, il biglietto relativo al viaggio in treno dell'11 dicembre 2022).
Può, poi, ritenersi accertato il verificarsi del sinistro con le modalità descritte dall'attrice quanto alla rovinosa caduta in occasione del viaggio in treno in questione.
Ed invero la convenuta – sulla quale incombeva l'onere della contestazione specifica – non ha specificamente contestato le modalità descritte dall'attrice, con riguardo a tale caduta, avendo anzi mosso contestazioni del tutto generiche e prive della necessaria specificità, richiesta dagli artt. 167 e
115, comma 1, c.p.c., e dunque in palese contrasto con le citate disposizione.
Orbene, conformemente al condivisibile orientamento della Corte di Cassazione (cfr. fra le più recenti,
Cass. 8376/2020), sul convenuto, nell'ipotesi di allegazione specifica di fatti da parte dell'attore, incombe un onere di contestazione chiara e specifica, con l'effetto che, qualora tale onere non venga assolto e la contestazione sia meramente generica, l'attore è sollevato dall'onere di provare i fatti allegati e genericamente contestati.
Applicando i principi espressi nella citata sentenza all'ipotesi in esame, va rilevato che l'attrice ha senza dubbio assolto all'onere sulla stessa gravante, avendo allegato i fatti a fondamento della richiesta di risarcimento dei danni alla persona subiti;
mentre la convenuta si è limitata, senza peraltro negare l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto dall'attrice e le modalità del sinistro, a muovere generiche contestazioni in merito all'assenza del nesso causale.
D'altronde, la dinamica del sinistro e le conseguenti lesioni personali subite dall'attrice in occasione della violenta caduta verificatasi durante il viaggio hanno trovato piena conferma nella deposizione del Tes_ teste marito dell'attrice, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare.
4.1
Gli accertamenti svolti in sede di consulenza medico-legale hanno, del resto, consentito di accertare la sussistenza del nesso causale tra il sinistro e le lesioni, avendo, in particolare, il c.t.u. – le cui conclusioni, frutto di approfondito esame e prive di vizi logici, appaiono pienamente condivisibili – rilevato che, “sulla base degli elementi di valutazione emersi nel corso dell'accertamento medico legale, può essere formulato un giudizio di sussistenza del nesso causale fra modalità traumatiche e lesioni riportate essendo, queste, compatibili con i meccanismi del trauma riportato dalla P. durante la caduta”, precisando che “(non) sono emersi stati patologici preesistenti che abbiano influenzato il decorso e l'evoluzione delle predette lesioni” (“L'osteoporosi segnalata in anamnesi rappresenta una condizione cronica e benigna che non ha influito sul verificarsi delle fratture costali né sul decorso clinico delle stesse. Le fratture riportate sono conseguenti al trauma contusivo subito durante la pagina 4 di 7 caduta accidentale dotato di idoneità lesiva significativa e la dinamica del trauma e la localizzazione delle fratture associate a ecchimosi del braccio (risulta allegata documentazione iconografica) indica chiaramente che si tratta di lesioni traumatiche acute”: cfr. pagg. 15 e 16 della relazione del c.t.u. dott.ssa . Persona_1
4.2
Potendosi, dunque, ritenere assolto l'onere incombente sul trasportato (relativo alla prova del danno subito e del nesso causale tra le lesioni e l'attività del vettore), la convenuta non ha, per contro, provato, come era suo onere, né di avere adottato tutte le misure idonee in relazione alle norme di sicurezza per il tipo di servizio prestato né le misure idonee in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, atte ad evitare il danno;
con la precisazione che la convenuta avrebbe dovuto identificare (e provare), per andare esente da responsabilità, lo specifico evento (ad essa non imputabile) che ha provocato il danno al trasportato (determinato dall'improvviso arresto del treno con la conseguente violenta caduta dell'attrice), mentre nella specie la convenuta non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravate
(gravando sul vettore la responsabilità per le c.d. cause ignote).
D'altro canto, nessuna inosservanza, da parte del viaggiatore, dell'onere che gli fa capo di vigilare sulla propria incolumità appare ravvisabile, in ragione delle concrete modalità del fatto, quali descritte dall'attrice (sinistro verificatosi mentre il capotreno stava sistemando il sedile dell'attrice), senza alcuna specifica contestazione sul punto della convenuta. Sicché non può certo operare nella specie il disposto di cui all'art. 1227 c.c. circa il concorso di colpa del danneggiato (ai fini della eventuale riduzione del danno).
5.
Accertata, dunque, la responsabilità della convenuta in ordine al sinistro, va, poi, osservato, con riguardo al quantum, che il c.t.u. nominato – con motivazione anche sul punto coerente e priva di vizi logici e quindi condivisibile – ha accertato che in seguito alla caduta l'attrice ha riportato “esiti di frattura della IX e X costa a destra e di infrazione corticale alla III costa a destra sull'arco posteriore ed esiti di trauma contusivo all'arto superiore sinistro”; che in conseguenza del sinistro si è determinato un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% per 20 giorni ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% per altri 20 giorni;
che, quanto ai postumi permanenti, “tenuto conto dei disturbi lamentati dalla Perizianda, dell'obiettività clinica riscontrata nonché dei comuni baremes di riferimento (tabelle di cui al DM 3 luglio 2003 – Lavori Commissione ex DM 26.5.2004), pare equo valutare il complesso menomativo in questione nella misura del 4%, con riferimento all'integrità psico-fisica”. pagina 5 di 7 Orbene, quanto al danno biologico permanente, giova ricordare che è consolidato il principio di diritto in forza del quale il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale ed unico, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nomen iuris attribuitogli.
Pertanto, in tema di liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci in cui tale unitaria categoria si compendia, l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, deve consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, anche attraverso la c.d. personalizzazione del danno (Cass. civ., S.U., n.
26972/2008).
Nel caso di specie, in difetto di specifici elementi che consentano una diversa valutazione, in via equitativa sussistono i presupposti per ritenere accertato un danno biologico permanente nella misura accertata dal c.t.u., pari al 4%.
Tenuto conto di tali parametri, ed applicate in via equitativa (trattandosi di danno non patrimoniale non conseguente a circolazione stradale) le Tabelle di Milano aggiornate (senza alcun incremento per sofferenza soggettiva, avendo il c.t.u. affermato che “il livello di sofferenza intrinseca patito dalla danneggiata fu di grado lieve”), si stima di giustizia determinare l'entità del danno biologico permanente (con percentuale di invalidità pari al 4% e valutata l'età dell'attrice, 59 anni, al momento del sinistro) in € 4.699,00 e l'entità del danno biologico da invalidità temporanea parziale (20 giorni al
75% e altri 20 giorni al 50%) in € 2.875,00, e così in complessivi € 7.574,00.
Non spetta, per contro, il danno morale, per la configurabilità del quale è necessario l'accertamento di una sofferenza psico-fisica di particolare intensità o che vi sia stato un riverbero per sempre presente nella vita di relazione che giustifichi l'appesantimento del punto (il che non risulta specificamente qui dedotto, né tantomeno provato); d'altro canto, il c.t.u. ha evidenziato come, esaminata la natura, entità, decorso delle lesioni e relativo stato menomativo, sia “possibile affermare che il livello di sofferenza intrinseca patito dalla danneggiata fu di grado lieve” (cfr. pag. 19 della relazione).
5.1
All'attrice spettano, inoltre, sia il rimborso delle spese mediche sostenute, giudicate congrue e pertinenti dal c.t.u. nella misura di € 981,50 sia il rimborso del biglietto aereo per il viaggio, non rimborsato, per la somma di € 470,87 (non potendo essere risarcito anche l'importo del biglietto del marito), potendosi ragionevolmente ritenere giustificato il mancato viaggio a causa delle lesioni subite e dell'epoca del viaggio (cfr. doc. 17 e deposizione del teste . Mentre non spetta il risarcimento del Tes_
pagina 6 di 7 danno al bagaglio, in difetto di prova del danneggiamento a causa del sinistro.
5.2
In conclusione, all'attrice spetta l'importo di complessivi € 9.026,37 (€ 7.574,00+€ 981,50+€ 470,87).
Su detto importo vanno riconosciuti gli interessi per il danno provocato dal ritardato pagamento del risarcimento (calcolati sulla somma devalutata all'11 dicembre 2022 pari a € 8.797,63 via via rivalutata a oggi e così € 9.864,80).
La convenuta va, pertanto, condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma calcolata ad oggi, comprensiva di rivalutazione ed interessi, di complessivi € 9.864,80, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
6.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate – applicando i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e con la massima riduzione per la fase decisoria, stante la sola discussione orale – in € 264,00 per anticipazioni ed € 4.227,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come e se dovute per legge.
Le spese della c.t.u., nella misura corrispondente al fondo spese, oltre accessori (in difetto di istanza di liquidazione del c.t.u.), vanno poste in via definitiva a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di complessivi € 9.864,80, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
2) condanna la convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese processuali che liquida in €
264,00 per anticipazioni ed € 4.227,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA, come e se dovute per legge;
3) pone le spese della c.t.u., nella misura corrispondente al fondo spese, oltre accessori, in via definitiva a carico della convenuta.
Bologna, così deciso il 24 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandra Cardarelli
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