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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/10/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 3298/2021 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. r.g. 3298/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Lorito giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del difensore:
Email_1
OPPONENTE
CONTRO
C.F. e P.IVA n. , in persona del suo l.r.p.t., anche in qualità Controparte_1 P.IVA_1 di mandataria all'incasso di (C.F. , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Giada Isidori ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Alessandra
Furnari sito in Siracusa (Sr), Via Adige n. 3;
OPPOSTA
P. Iva in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e CP_3 Parte_2 P.IVA_3 difesa dall'avv. Giada Isidori, giusta procura in calce all'atto di intervento in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Alessandra Furnari sito in Siracusa, Via Adige n. 3;
INTERVENIENTE ex art. 111 c.p.c. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.
ha promosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 608/2021 in data Parte_1
13.04.2021 - emesso dal Tribunale di Siracusa, Giudice Dott. Gabriele Patti, nel procedimento n. R.G.
n. 5689/2020 a favore della quale mandataria all'incasso di Controparte_1 Controparte_2 per l'importo pari ad Euro 14.514,97, oltre interessi e spese di procedura monitoria – ha avanzato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale contrariis rejectis:
- 1) preliminarmente, nel merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione sostanziale attiva dell'opposta, non essendo state osservate le forme per legge previste per la validità ed efficacia della cessione rispetto alla posizione riguardante la Sig.ra Pt_1
;
[...]
- 2) in via gradata, accertare e dichiarare l'interruzione della serie procedimentale utile a far pervenire la titolarità del credito in capo all'opposta nonché il difetto di prova di detto credito;
- 3) per l'effetto sentenziare con la revoca del decreto ingiuntivo opposto”.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
A fondamento della domanda ha dedotto, in via preliminare di merito la carenza di titolarità del credito in capo alla società opposta per vizi relativi a ciascuna delle quattro operate cessioni rispetto alla disciplina legislativa e regolamentare vigente ratione temporis (art. 58 D. Lgs. 385/1993); inoltre, ha dedotto la mancanza di prova del credito azionato e la violazione degli obblighi contrattuali della mutuante circa l'obbligo di comunicazione per iscritto della cessione del credito e della decadenza dal beneficio del termine, previste a pena di nullità e riferito alle forme di cessione di cui all'art. 1264
c.c..; infine, ha dedotto la mancata indicazione del rapporto oggetto di cessione nell'ambito della operata cessione in blocco, asserendo la mancata autorizzazione della Banca D'Italia ex art. 58 del
D.lgs. n. 385/93. Radicatosi il contraddittorio si è costituita la società opposta la quale ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'opposizione; in ogni caso, ne ha chiesto il rigetto integrale per infondatezza, sia in fatto che in diritto.
Nelle more del giudizio ha spiegato intervento, ex art. 111 c.p.c., la quale Controparte_4 cessionaria del credito in discussione a partire dal 27.06.2024, facendo proprie le difese e le domande già spiegate dall'opposta quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2
In via istruttoria, concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., sono stati assegnati alle parti i termini per l'introduzione del procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo. Assegnati
i termini ex art. 183, VI co., c.p.c., e tentata la conciliazione della lite mediante proposta ex art. 185 bis c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e posta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***************
Tanto premesso, l'opposizione risulta ammissibile nonché fondata.
Ed invero. Parte opponente ha contestato la legittimazione attiva di parte convenuta per vizi relativi a ciascuna delle quattro operate cessioni rispetto alla disciplina legislativa e regolamentare vigente ratione temporis (art. 58 D. Lgs. 385/1993) e, quindi, la prova della continuità della serie di cessioni del credito discendente dal contratto di finanziamento sottoscritto dall'opposta in data 26.10.2010.
Occorre comprendere quale documentazione il creditore cessionario debba produrre per provare la sua legittimazione attiva, ove contestata.
Sul punto, valga richiamare gli ormai consolidati principi di diritto, alla cui stregua:
- “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità” (cfr. Cass. Civ., sez. III, 22/06/2023, n. 17944, vedi anche Cass. Civ. n. 9412/2023);
- tra i suddetti elementi indiziari, si distinguono per incisività, in primo luogo, la disponibilità della documentazione afferente al credito ceduto, trattandosi di documentazione di cui l'opposta non avrebbe potuto avere la disponibilità se non quale effettiva cessionaria del credito;
nonché la dichiarazione della cedente di avvenuta cessione del credito al soggetto poi dichiaratosi cessionario
[cfr. ordinanza Cass. Civ. n.10200/2021, alla cui stregua “la dichiarazione della cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass. SS. UU.
4.5.2017 n. 10790)”];
- opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione (cfr. Cass. Civ., sez. III,
22/06/2023, n. 17944, vedi anche Cass. Civ. n. 9412/2023, sopra citate).
Ebbene, in applicazione delle superiori coordinate ermeneutiche al caso di specie, l'opposizione si rivela fondata per mancata prova relativa alla legittimazione sostanziale della società opposta.
Sul punto, va premesso che il credito di cui si discute trova origine nell'inadempimento del contratto di finanziamento n. 20113719937514, stipulato dall'opponente, , con la Findomestic Parte_1
Banca S.p.A. (cfr. richiesta di finanziamento sottoscritta in data 26.10.2010, all. 3 parte opposta); tale circostanza non risulta oggetto di puntuale contestazione, pertanto, ai sensi dell'art. 115 cpc, deve ritenersi provata. Tuttavia risulta contestata la legittimazione della società opposta ad azionare il credito ingiunto ovverosia la titolarità del credito e la prova delle differenti cessioni operate.
Come affermato da parte opponente non è risultata dimostrata la cessione del credito dall'originaria società creditrice, la Findomestic Banca S.p.A., a favore della cessionaria questa CP_5 ultima poi quale cedente del credito in discussione nei confronti di PV EC 130 S.r.l.
Ed invero. Nel caso di specie, risulta carente la prova di parte opposta circa la cessione del credito per cui è causa da Findomestic S.p.A. a considerato che gli avvisi prodotti per estratto, CP_5 come pubblicati sulla Gazzetta Ufficale (all.ti n. 2, 3 e 4, 6, 7, 8 di parte opposta) risultano generici non contenendo alcuna elencazione dei crediti oggetto di cessione.
Lo stesso a dirsi per le cessioni successive, da a PV EC 130 srl e da questa a CP_5
Banca Ifis S.p.A nonché a carenti sotto il profilo dello specifico riferimento al Controparte_2 contratto concluso tra la e Findomestic S.p.A.. Parte_1
Il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio gravante sulla società opposta risulta, altresì, confermato dalla richiesta istruttoria ex art. 210 c.p.c. dalla stessa parte formulata nelle more del giudizio in seno alla II memoria ex art. 183, VI co., c.p.c., del seguente tenore letterale “(…) ammettersi ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. nei confronti :
1) della Findomestic Banca S.p.a. di copia , anche per estratto, del contratto di cessione del credito con estratto dei crediti ceduti, o comunque del documento con il quale è stata effettuata la cessione del credito da essa vantato nei confronti della signora (c.f. ) Parte_1 C.F._1 nascente dal contratto di finanziamento 26/10/2010 della Findomestc Banca S.p.a. numero
20113719937514 alla e/o PV EC SR;
CP_5
2) della di copia , anche per estratto, del contratto di cessione del credito con estratto CP_5 dei crediti ceduti, o comunque del documento con il quale è stata effettuata la cessione del credito da essa vantato nei confronti della signora (c.f. ) nascente Parte_1 C.F._1 dal contratto di finanziamento 26/10/2010 della Findomestc Banca S.p.a. numero 20113719937514 alla PV EC SR;
3) della PV EC 130 Srl di copia , anche per estratto, del contratto di cessione del credito con estratto dei crediti ceduti, o comunque del documento con il quale è stata effettuata la cessione del credito da essa vantato nei confronti della signora (c.f. ) Parte_1 C.F._1 nascente dal contratto di finanziamento 26/10/2010 della Findomestc Banca S.p.a. numero
20113719937514 alla Banca Ifis S.p.a;
Detta richiesta istruttoria, risultante del tutto inammissibile non avendo parte richiedente provato di aver tentato di procurarsi altrimenti i documenti dei quali ha chiesto l'acquisizione al giudizio nelle forme di cui all'art. 210 c.p.c..
Orbene, dal complessivo esame della documentazione prodotta nell'odierna fase a cognizione piena, le varie cessioni del credito devono ritenersi non provate;
ne consegue che risulta fondato il motivo di opposizione formulato in via preliminare di merito da parte opponente - circa il difetto di prova inerente l'intera serie di cessioni di credito utili a legittimare la società opposta a pretendere le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto - , con conseguenziale revoca del decreto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e avuto riguardo all'attività processuale concretamente espletata nel corso del giudizio nonché allo scaglione di riferimento, individuato secondo i parametri del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in quello da € 5.201,00 sino ad €
26.000,00, secondo il valore effettivo della controversia, vanno liquidate in € 3.387,00 in applicazione dei valori medi in relazione alle fasi di studio ed introduttiva, minimi in relazione alle fasi istruttoria
(di natura solo documentale) e decisionale (in considerazione delle questioni trattate), oltre rimborso forfetario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22% se dovuta come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, Dott. Giuseppe
Solarino, disattesa od assorbita ogni contraria domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 3298/2021, così statuisce:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, - Revoca il decreto ingiuntivo n. 608/2021 in data 13.04.2021, emesso dal Tribunale di Siracusa,
Giudice Dott. Gabriele Patti, proc.to n. R.G. n. 5689/2020;
- Condanna la società opposta e per essa la al pagamento Controparte_1 Controparte_4 delle spese legali in favore di che si liquidano in complessivi € 3.387,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovute, come per legge.
Così deciso in Siracusa, 04.10.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Solarino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. r.g. 3298/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Lorito giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del difensore:
Email_1
OPPONENTE
CONTRO
C.F. e P.IVA n. , in persona del suo l.r.p.t., anche in qualità Controparte_1 P.IVA_1 di mandataria all'incasso di (C.F. , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Giada Isidori ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Alessandra
Furnari sito in Siracusa (Sr), Via Adige n. 3;
OPPOSTA
P. Iva in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e CP_3 Parte_2 P.IVA_3 difesa dall'avv. Giada Isidori, giusta procura in calce all'atto di intervento in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Alessandra Furnari sito in Siracusa, Via Adige n. 3;
INTERVENIENTE ex art. 111 c.p.c. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.
ha promosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 608/2021 in data Parte_1
13.04.2021 - emesso dal Tribunale di Siracusa, Giudice Dott. Gabriele Patti, nel procedimento n. R.G.
n. 5689/2020 a favore della quale mandataria all'incasso di Controparte_1 Controparte_2 per l'importo pari ad Euro 14.514,97, oltre interessi e spese di procedura monitoria – ha avanzato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale contrariis rejectis:
- 1) preliminarmente, nel merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione sostanziale attiva dell'opposta, non essendo state osservate le forme per legge previste per la validità ed efficacia della cessione rispetto alla posizione riguardante la Sig.ra Pt_1
;
[...]
- 2) in via gradata, accertare e dichiarare l'interruzione della serie procedimentale utile a far pervenire la titolarità del credito in capo all'opposta nonché il difetto di prova di detto credito;
- 3) per l'effetto sentenziare con la revoca del decreto ingiuntivo opposto”.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
A fondamento della domanda ha dedotto, in via preliminare di merito la carenza di titolarità del credito in capo alla società opposta per vizi relativi a ciascuna delle quattro operate cessioni rispetto alla disciplina legislativa e regolamentare vigente ratione temporis (art. 58 D. Lgs. 385/1993); inoltre, ha dedotto la mancanza di prova del credito azionato e la violazione degli obblighi contrattuali della mutuante circa l'obbligo di comunicazione per iscritto della cessione del credito e della decadenza dal beneficio del termine, previste a pena di nullità e riferito alle forme di cessione di cui all'art. 1264
c.c..; infine, ha dedotto la mancata indicazione del rapporto oggetto di cessione nell'ambito della operata cessione in blocco, asserendo la mancata autorizzazione della Banca D'Italia ex art. 58 del
D.lgs. n. 385/93. Radicatosi il contraddittorio si è costituita la società opposta la quale ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'opposizione; in ogni caso, ne ha chiesto il rigetto integrale per infondatezza, sia in fatto che in diritto.
Nelle more del giudizio ha spiegato intervento, ex art. 111 c.p.c., la quale Controparte_4 cessionaria del credito in discussione a partire dal 27.06.2024, facendo proprie le difese e le domande già spiegate dall'opposta quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2
In via istruttoria, concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., sono stati assegnati alle parti i termini per l'introduzione del procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo. Assegnati
i termini ex art. 183, VI co., c.p.c., e tentata la conciliazione della lite mediante proposta ex art. 185 bis c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e posta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***************
Tanto premesso, l'opposizione risulta ammissibile nonché fondata.
Ed invero. Parte opponente ha contestato la legittimazione attiva di parte convenuta per vizi relativi a ciascuna delle quattro operate cessioni rispetto alla disciplina legislativa e regolamentare vigente ratione temporis (art. 58 D. Lgs. 385/1993) e, quindi, la prova della continuità della serie di cessioni del credito discendente dal contratto di finanziamento sottoscritto dall'opposta in data 26.10.2010.
Occorre comprendere quale documentazione il creditore cessionario debba produrre per provare la sua legittimazione attiva, ove contestata.
Sul punto, valga richiamare gli ormai consolidati principi di diritto, alla cui stregua:
- “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità” (cfr. Cass. Civ., sez. III, 22/06/2023, n. 17944, vedi anche Cass. Civ. n. 9412/2023);
- tra i suddetti elementi indiziari, si distinguono per incisività, in primo luogo, la disponibilità della documentazione afferente al credito ceduto, trattandosi di documentazione di cui l'opposta non avrebbe potuto avere la disponibilità se non quale effettiva cessionaria del credito;
nonché la dichiarazione della cedente di avvenuta cessione del credito al soggetto poi dichiaratosi cessionario
[cfr. ordinanza Cass. Civ. n.10200/2021, alla cui stregua “la dichiarazione della cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass. SS. UU.
4.5.2017 n. 10790)”];
- opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione (cfr. Cass. Civ., sez. III,
22/06/2023, n. 17944, vedi anche Cass. Civ. n. 9412/2023, sopra citate).
Ebbene, in applicazione delle superiori coordinate ermeneutiche al caso di specie, l'opposizione si rivela fondata per mancata prova relativa alla legittimazione sostanziale della società opposta.
Sul punto, va premesso che il credito di cui si discute trova origine nell'inadempimento del contratto di finanziamento n. 20113719937514, stipulato dall'opponente, , con la Findomestic Parte_1
Banca S.p.A. (cfr. richiesta di finanziamento sottoscritta in data 26.10.2010, all. 3 parte opposta); tale circostanza non risulta oggetto di puntuale contestazione, pertanto, ai sensi dell'art. 115 cpc, deve ritenersi provata. Tuttavia risulta contestata la legittimazione della società opposta ad azionare il credito ingiunto ovverosia la titolarità del credito e la prova delle differenti cessioni operate.
Come affermato da parte opponente non è risultata dimostrata la cessione del credito dall'originaria società creditrice, la Findomestic Banca S.p.A., a favore della cessionaria questa CP_5 ultima poi quale cedente del credito in discussione nei confronti di PV EC 130 S.r.l.
Ed invero. Nel caso di specie, risulta carente la prova di parte opposta circa la cessione del credito per cui è causa da Findomestic S.p.A. a considerato che gli avvisi prodotti per estratto, CP_5 come pubblicati sulla Gazzetta Ufficale (all.ti n. 2, 3 e 4, 6, 7, 8 di parte opposta) risultano generici non contenendo alcuna elencazione dei crediti oggetto di cessione.
Lo stesso a dirsi per le cessioni successive, da a PV EC 130 srl e da questa a CP_5
Banca Ifis S.p.A nonché a carenti sotto il profilo dello specifico riferimento al Controparte_2 contratto concluso tra la e Findomestic S.p.A.. Parte_1
Il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio gravante sulla società opposta risulta, altresì, confermato dalla richiesta istruttoria ex art. 210 c.p.c. dalla stessa parte formulata nelle more del giudizio in seno alla II memoria ex art. 183, VI co., c.p.c., del seguente tenore letterale “(…) ammettersi ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. nei confronti :
1) della Findomestic Banca S.p.a. di copia , anche per estratto, del contratto di cessione del credito con estratto dei crediti ceduti, o comunque del documento con il quale è stata effettuata la cessione del credito da essa vantato nei confronti della signora (c.f. ) Parte_1 C.F._1 nascente dal contratto di finanziamento 26/10/2010 della Findomestc Banca S.p.a. numero
20113719937514 alla e/o PV EC SR;
CP_5
2) della di copia , anche per estratto, del contratto di cessione del credito con estratto CP_5 dei crediti ceduti, o comunque del documento con il quale è stata effettuata la cessione del credito da essa vantato nei confronti della signora (c.f. ) nascente Parte_1 C.F._1 dal contratto di finanziamento 26/10/2010 della Findomestc Banca S.p.a. numero 20113719937514 alla PV EC SR;
3) della PV EC 130 Srl di copia , anche per estratto, del contratto di cessione del credito con estratto dei crediti ceduti, o comunque del documento con il quale è stata effettuata la cessione del credito da essa vantato nei confronti della signora (c.f. ) Parte_1 C.F._1 nascente dal contratto di finanziamento 26/10/2010 della Findomestc Banca S.p.a. numero
20113719937514 alla Banca Ifis S.p.a;
Detta richiesta istruttoria, risultante del tutto inammissibile non avendo parte richiedente provato di aver tentato di procurarsi altrimenti i documenti dei quali ha chiesto l'acquisizione al giudizio nelle forme di cui all'art. 210 c.p.c..
Orbene, dal complessivo esame della documentazione prodotta nell'odierna fase a cognizione piena, le varie cessioni del credito devono ritenersi non provate;
ne consegue che risulta fondato il motivo di opposizione formulato in via preliminare di merito da parte opponente - circa il difetto di prova inerente l'intera serie di cessioni di credito utili a legittimare la società opposta a pretendere le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto - , con conseguenziale revoca del decreto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e avuto riguardo all'attività processuale concretamente espletata nel corso del giudizio nonché allo scaglione di riferimento, individuato secondo i parametri del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in quello da € 5.201,00 sino ad €
26.000,00, secondo il valore effettivo della controversia, vanno liquidate in € 3.387,00 in applicazione dei valori medi in relazione alle fasi di studio ed introduttiva, minimi in relazione alle fasi istruttoria
(di natura solo documentale) e decisionale (in considerazione delle questioni trattate), oltre rimborso forfetario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22% se dovuta come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, Dott. Giuseppe
Solarino, disattesa od assorbita ogni contraria domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 3298/2021, così statuisce:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, - Revoca il decreto ingiuntivo n. 608/2021 in data 13.04.2021, emesso dal Tribunale di Siracusa,
Giudice Dott. Gabriele Patti, proc.to n. R.G. n. 5689/2020;
- Condanna la società opposta e per essa la al pagamento Controparte_1 Controparte_4 delle spese legali in favore di che si liquidano in complessivi € 3.387,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovute, come per legge.
Così deciso in Siracusa, 04.10.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Solarino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011