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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 13/11/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1162/25 del Ruolo Generale dell'anno 2025, posta in deliberazione il 6.11.2025 e vertente tra
in atti gen.to rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Franchi del Foro di Parte_1
Parma, presso il cui studio in Parma è elettivamente domiciliato
Attore
contro in persona del Direttore Generale rappresentata e difesa dagli avv. CP_1 Controparte_2
ti RL CA, EL GI LD, AR NI GO e AL OL presso il cui studio in Alessandria è elettivamente domiciliata
Convenuta
PROVINCIA ITALIANA Controparte_3
con sede in Alessandria nella persona di , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo CP_4
RI e Paolo GE del Foro di Alessandria e presso gli stessi domiciliata
1 Convenuta
OGGETTO: accertamento nullità contratto di ospitalità e conseguente domanda di ripetizione di quanto indebitamente pagato in forza di tale contratto.
CONCLUSIONI: per l'attore come da ricorso;
per i convenuti: come da memoria ex art. 281 duodecies comma IV c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato il 14 maggio 2025 , dopo aver Parte_1
esposto di aver stipulato con la Controparte_5
un contratto di ospitalità per la madre , affetta da demenza
[...] Parte_2
senile, ed essersi impegnato a pagarne la retta corrispondendo, dal 2020, la somma complessiva di
€ 28.000, chiedeva la dichiarazione di nullità di tale contratto per contrarietà a norme imperative Con ex art. 1418 c.c. e la ripetizione di quanto pagato, nonché l'accertamento che era la di
Alessandria a dover pagare la retta di ricovero. Individuava la causa di nullità nel fatto che la retta dovuta alla Casa ospitante non doveva essere a carico della sig.ra o a suo carico, ma a Parte_2
carico del Servizio Sanitario Nazionale, in quanto la sig.ra era destinataria di prestazioni Parte_2
sanitarie a elevata integrazione sanitaria. A sostegno delle sue domande richiamava la copiosa giurisprudenza, di legittimità e di merito, formatasi in materia dal 2012 in poi, secondo cui la ricorrenza di prestazioni sanitarie connesse a quelle assistenziali impone che anche queste ultime debbano essere a carico del SSN. Allegava che la sig.ra era affetta da demenza senile, Parte_2
CP_ derivata da ictus con vasculopatia cerebrale, ed era invalida al 100%. Allegava verbale di accertamento di tale invalidità e la prova dei pagamenti delle rette eseguiti.
Si costituiva in giudizio la evidenziando come il non avesse mai Controparte_7 Parte_1
Con neppure richiesto per la madre l'intervento dell'Unità di valutazione geriatrica della così da Con potersi accertare l'eventuale diritto della paziente al contributo economico della Con territorialmente competente;
fermo restando che a carico della si sarebbe potuto accertare l'obbligo di pagare la sola quota di prestazioni e carattere sanitario e non la retta per intero. Nel caso di specie, infatti, l'attore non aveva allegato e tantomeno provato l'inscindibilità delle prestazioni sanitarie da quelle assistenziali, come richiesto dalla giurisprudenza della S.C. in argomento che richiamava. Chiedeva il rigetto delle domande attoree.
2 Si costituiva in giudizio anche l'ente gestore della che, oltre a richiamare gli stessi CP_5
Con argomenti difensivi della evidenziava come il dal 2019 e cioè da quando la madre Parte_1
era stata ricoverata, avesse pagato la retta della Casa di riposo solo saltuariamente, corrispondendo in tutto appena 18.000 euro ( e non 28.000 come allegato dal ricorrente), peraltro attingendo da conto corrente cointestato alla madre, così maturando un debito complessivo di oltre 100.000 €uro, e ciò sebbene la sig.ra godesse di una pensione di oltre 20.000 euro Parte_2
annui. Chiedeva pertanto il rigetto di tutte le domande attoree.
La causa è stata istruita documentalmente e poi avviata alla fase decisionale.
All'esito il Tribunale decide come segue.
Preliminarmente si osserva come il contratto oggetto di causa, prodotta da parte attrice sub doc.
1, sia stato firmato solo dall'odierno ricorrente e non da , che non appare Parte_2
dunque essere litisconsorte necessaria.
Nel merito la domanda attorea appare infondata.
In argomento occorre qui riportare la chiara motivazione di Cass. 2038/23, che ha da ultimo riassunto la giurisprudenza formatasi nel corso degli anni in questa materia:
“Questo giudice di legittimità ha già avuto modo di pronunciarsi sulle questioni poste dalla presente controversia. Questa Corte, già con la pronuncia n. 4558/2012, ha infatti chiarito che
«l'attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario
Nazionale, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 730 del 1983, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex art. 1 D.P.C.M. 8 agosto 1985, alla tutela della salute del cittadino;
ne consegue la non recuperabilità, mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente, delle prestazioni di natura assistenziale erogate dal . Nel caso quindi in cui le prestazioni di natura sanitaria CP_8
non possano essere eseguite «se non congiuntamente» alla attività di natura socioassistenziale, cosicché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale, in ogni caso, la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni -di natura diversa- debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette alla «complessiva 11 prestazione» che deve essere erogata a titolo gratuito, dimostrata la natura inscindibile ed 3 integrata della prestazione: in tal caso, infatti, l'intervento sanitario- socio assistenziale rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, secondo un piano di cura personalizzato. Sempre questa Corte (Cass.
22776/2016) ha successivamente ribadito che «in tema di prestazioni a carico del l'art. 30 CP_9
della I. n. 730 del 1983 - che per la prima volta ha menzionato le attività di rilievo sanitario connesse con quelle assistenziali - deve essere interpretato, alla stregua della I. n. 833 del 1978 che prevede l'erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socio- assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, tale attività, in quanto diretta in via prevalente alla tutela della salute, va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto di competenza del
. In applicazione di questi principi, questa Corte ha recentemente respinto alcuni ricorsi (v. CP_9
Part Cass. n. 16409, n. 16410. n. 19303 e n.19305 del 2021), proposti da operanti nel territorio della
Regione Lombardia, volti ad ottenere, dai parenti dei ricoverati malati di Alzheimer, una integrazione della retta, ritenendo che, nella specie, il Tribunale, con accertamento in fatto non sindacabile, a fronte di una motivazione logica e coerente, avesse accertato che la patologia di cui erano affetti i degenti (morbo di Alzheimer) comportava un'attività intrinsecamente di carattere sanitario, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art.30 della legge n.
730/1983, stante la netta prevalenza delle prestazioni di natura sanitaria su quelle di natura alberghiera, in difetto di prova contraria, con conseguente irrecuperabilità della spesa mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente-degente presso la Struttura. Dando continuità a questo orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi che la corte d'appello abbia errato nell'individuare il criterio giuridico per individuare se le prestazioni erogate dalla struttura fossero o meno scindibili in una componente alberghiero-assistenziale, a carico del paziente ricoverato o dei suoi familiari ove se ne siano assunti l'onere, ed in una componente sanitaria, comunque gratuita perché a carico del SSN. Il discrimine è stato individuato nella "prevalenza" della componente sanitaria, per poi escluderne la ricorrenza in concreto, con giudizio in fatto, laddove il criterio è, anche alla luce della evoluzione normativa in materia, quello della integrazione tra le prestazioni, ovvero della unitaria ed inscindibile coesistenza dei due aspetti della prestazione, che ne produce l'integrale addossamento degli oneri economici sul Servizio Sanitario Nazionale
(ai sensi del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, art. 3 comma 3). A ciò deve aggiungersi che, al fine dell'accertamento del discrimine, va puntata l'attenzione sulla condizione del malato, e non sulle
4 caratteristiche della struttura ove è ospitato. Ciò che rileva non è, quindi, che fosse stato concordato o comunque previsto, per quel singolo paziente, un piano terapeutico personalizzato o la sua corretta attuazione in conformità con gli impegni assunti verso il paziente o i familiari al momento del ricovero, quanto che quel piano fosse dovuto, e che quindi sussistesse la necessità, per il paziente, in relazione alla patologia della quale risultava affetto (morbo di Alzheimer), dello stato di evoluzione al momento del ricovero e della prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia, di un trattamento sanitario strettamente e inscindibilmente connesso con
l'aspetto assistenziale perché volto, attraverso le cure, a rallentare l'evoluzione della malattia e
a contenere la sua degenerazione, per gli stati più avanzati, in comportamenti autolesionistici o potenzialmente dannosi per i terzi. Solo qualora si escluda in concreto la necessità che per il singolo paziente affetto da Alzheimer, per la sua storia sanitaria personale, la prestazione socioassistenziale sia inscindibilmente legata con la prestazione sanitaria, è legittimo che parte della retta di degenza sia posta a carico del paziente”
Come si rileva dall'esame di questa giurisprudenza per avere diritto a prestazioni interamente gratuite, ivi compreso il ricovero in struttura e le prestazioni assistenziali ivi erogate, occorre che la terapia sanitaria non possa essere somministrata che in struttura e non in ambiente domestico;
si tratta a ben vedere di ciò che accade quando le persone vengono ricoverate in reparti ospedalieri, gli unici dove possono ricevere determinate prestazioni sanitarie (si pensi a interventi chirurgici, terapie farmacologiche complesse, utilizzo di macchine diagnostiche o sostitutive di funzioni vitali, assistenza medica ed infermieristica continua), solo terminate le quali possono essere dimesse;
e di ciò che accade - anche secondo la giurisprudenza citata da parte ricorrente che non a caso ha sempre ad oggetto persone affette da tale malattia - nei confronti di soggetti malati di Alzheimer in stato avanzato la cui malattia può essere monitorata e tenuta sotto controllo, evitando che divenga ancora più grave e dirompente, solo in apposite strutture;
anche in questi casi è impossibile gestire il paziente a casa, sia perché metterebbe in pericolo se stesso, sia perché al fine di evitare che la situazione degeneri e diventi insostenibile, necessita di un'assistenza particolare e terapie continue che possono essere somministrati solo da personale specializzato. Lo stesso può accadere anche con certi malati psichiatrici gravi.
In sostanza se una persona può essere curata solo ricoverandola ha anche diritto alle prestazioni c.d. alberghiere ed assistenziali e non solo a quelle sanitarie, se invece le prestazioni sanitarie di cui necessita sono erogabili, in astratto, anche presso il domicilio, il diritto non esiste.
5 Nel caso che ci occupa parte ricorrente fa discendere il suo asserito diritto e quindi la nullità del contratto che ha stipulato con l'ente gestore della casa di riposo solo dal fatto che la madre, sig.ra
, sarebbe affetta da demenza senile e quindi, pare di capire, equiparabile ad un malato Parte_2
di Alzheimer.
Ma, a parte il fatto che non vi è alcuna certificazione in atti da cui si possa evincere che la CP_
è affetta da demenza senile ( il verbale di accertamento parla solo di vasculopatia Parte_2
cerebrale con deterioramento cognitivo), non è chi non conosca la differenza fra una demenza di eziologia vascolare ( che, come riportato nella valutazione comporta solo deterioramento CP_6
cognitivo e disorientamento) e una vera e propria malattia di Alzheimer laddove solo con l'insorgenza di quest'ultima, con tutta la complessa sintomatologia anche comportamentale che ne discende, la gestione sanitaria ed assistenziale del paziente diviene impossibile in ambiente domestico.
Inoltre parte ricorrente non allega neppure quali terapie riceverebbe la madre presso la struttura ove è ricoverata, ed in generale di quali prestazioni sanitarie necessita o, quanto meno, è destinatari;
al contrario produce un contratto, quello sub doc. 1, dove sono elencate solo prestazioni alberghiere ed assistenziali - ivi compreso il generico servizio di assistenza infermieristica - da cui è impossibile ricavare se la riceva una terapia e quale. Parte_2
CP_ Quanto poi all'invalidità accertata dall' basti evidenziare come certamente moltissimi invalidi al 100% conducono una vita al di fuori di ambienti ospedalieri e strutture di assistenza, a riprova che il semplice dato dell'invalidità nulla ha a che vedere con la necessità di prestazioni sanitarie e tantomeno costituisca prova della necessità di prestazioni sanitarie erogabili solo in struttura protetta e del tutto inscindibili da quelle assistenziali.
In tale situazione di grave carenza di allegazioni era impossibile ammettere anche la richiesta CTU, che si palesava assolutamente esplorativa.
In conclusione la domanda deve essere rigettata e parte attrice condannata alla rifusione delle spese.
La liquidazione avviene in base al D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 147/22, tabella 2, causa del valore di € 28.000, parametri medi.
P.Q.M.
6 Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, così decide:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Condanna a rifondere agli enti convenuti le spese di lite, che liquida per Parte_1
ciascuno di essi in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA come per legge;
Così deciso dal Tribunale di Alessandria, 11 novembre 2025
Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)
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