Articolo 9 della Legge 9 aprile 1984, n. 61
Articolo 8Articolo 10
Versione
12 aprile 1984
Art. 9.
All' articolo 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , sono apportate le seguenti modifiche.
Al primo comma le parole "elettori residenti nelle rispettive circoscrizioni consolari interessate" sono sostituite dalle seguenti: "elettori italiani residenti nel Paese".
Al terzo comma le parole "entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi".
Entrata in vigore il 12 aprile 1984