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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/01/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3354/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 3354/2021 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 allegata all' atto di appello dall'Avv. Antonio Vasco, presso lo studio del quale è elett.te domiciliato in
Nola, alla Via Circumvallazione, n. 223;
-appellante contro
(c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa e costituzione e risposta in primo grado dall'Avv. Felice Tafuro, presso il cui studio è elett.te domiciliato in Nola, alla Via A. Minichini, II traversa;
-appellato
e
(P. IVA /C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all' atto di citazione notificato dall'Avv. Ugo Torsi, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Avellino, alla Via Ferdinando Iannaccone, n. 4;
-appellata
Conclusioni: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 07 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. 3482 del Parte_1
17.11.2020 con il quale il Giudice di Pace di Nola ha rigettato la domanda di risarcimento proposta nei confronti del e dell' per i danni riportati dal veicolo Citroen, tg. Controparte_1 CP_2
ES844SX, di proprietà attorea, quantificati in euro 2.521,23, provocati dalla caduta di una pigna, pagina 1 di 6 avvenuta in data 5.7.2016, alle ore 13.30 circa, e dalla caduta di resina provenienti da un pino presente in prossimità della zona di sosta del veicolo attoreo (apposito spazio riservato ai disabili), in
, alla Via Nazionale delle Puglie. CP_1
Avverso detta pronuncia l' appellante ha promosso gravame quanto all'apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di primo grado, che ha rigettato la domanda ritenendola sfornita di adeguata prova;
l'appellante, pertanto, ha concluso per la integrale riforma della sentenza di primo grado, con condanna del appellato al risarcimento per i danni arrecati alla autovettura attorea, CP_1
oltre interessi e vittoria di spese di lite del doppio grado.
Si è costituito in giudizio il ed ha resistito all'avverso gravame, concludendo Controparte_1 per il rigetto dell' appello con conferma della sentenza di primo grado ovvero, in subordine, per l'accertamento del concorso di colpa dell'attore nella produzione del sinistro, con vittoria di spese.
All'udienza del 21.06.2022 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
parte del giudizio di primo grado;
la terza chiamata in causa si è costituita regolarmente in CP_2 giudizio ed ha resistito all' avverso gravame, concludendo per la conferma della sentenza di primo grado, con condanna dell'appellato al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 7 novembre 2024.
In via del tutto preliminare va dato atto dell'ammissibilità dell'appello per essere stato rispettato da il termine di mesi sei, previsto dall'art. 327 c.p.c., tra la pubblicazione della Parte_1 sentenza, avvenuta in data 17 novembre 2020 e la notifica dell'impugnazione, eseguita il 14 maggio
2021.
Ancora va affermata la ammissibilità del presente gravame per essere stato formulato rispettando i requisiti fissati dal legislatore negli artt. 342 e 348-bis c.p.c.; pertanto, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità del gravame in quanto la “specificità” dei motivi di impugnazione deve essere valutata alla luce della esposizione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza impugnata, con particolare riferimento agli errori logici e giuridici che hanno portato il giudice di primo grado a non decidere una questione o a prendere una decisione diversa da quella auspicata (cfr.
Cass. 23.4.2004, n. 7773).
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato, sia pure per le motivazioni che seguono e che vanno ad integrare quelle rese dal giudice di primo grado.
pagina 2 di 6 La domanda proposta dall'appellante deve essere ricondotta all'art. 2051 c.c., per il quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Sotto il profilo probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno; spetta invece al custode provare il caso fortuito.
Ed infatti, la giurisprudenza ha recentemente affermato che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cfr. Cass. SS.
UU., III Sez., n. 20943 del 2022).
Ciò premesso - richiamate le predette coordinate giurisprudenziali - deve affermarsi che, dalla valutazione complessiva del materiale probatorio raccolto in primo grado, non può dirsi raggiunta la prova piena e convincente circa la ricorrenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c. del custode convenuto;
non può dirsi che i danni lamentati siano ascrivibili al fatto storico come descritto in citazione.
Venendo all'apprezzamento delle risultanze dell'istruttoria espletata, deve osservarsi che gli elementi probatori forniti da parte appellante, in ordine alla ricostruzione del fatto storico, sono costituiti dalla deposizione del teste escusso, oltre che da alcuni rilievi fotografici allegati agli atti e da un preventivo di spesa.
Le deposizioni rese dal teste in primo grado circa i presunti danni riportati dal tettuccio e dal parabrezza dell'autovettura per effetto della caduta della pigna appaiono generiche e non attendibili.
Il teste , invero, ha dapprima riferito di aver sentito un “forte rumore causato da una Testimone_1
pigna che, cadendo da un albero di pino lì presente, andava ad impattare il tetto ed il parabrezza dell'autovettura” (con ciò, evidentemente, affermando di aver sentito solo il rumore, ma non anche di aver visto la pigna che cadeva) e, successivamente, ha aggiunto “preciso di aver visto la pigna mentre cadeva impattando l' autovettura sottostante”; tale discrasia, peraltro, appare maggiormente evidente ove si consideri che il teste non ha riferito alcuna circostanza volta a rendere maggiormente attendibile pagina 3 di 6 il proprio narrato, non avendo, in particolare, riferito nulla in ordine al luogo dal quale ha avuto visione degli eventi (il teste, genero dell' attore, non ha precisato se si trovasse per strada ovvero presso l' abitazione del suocero).
Del resto, del tutto generiche appaiono anche le deposizioni rese in merito alla caduta di resina: sul punto, il teste ha riferito “il problema della caduta della resina si protraeva già da tempo in quanto frequentavo spesso quel luogo”; senza, però, corroborare il proprio narrato di indicazioni temporali precise, e senza precisare la tipologia di danni riportati dall'autovettura (sul punto, ha solo riferito che:
“i danni provocati dalla ripetuta caduta della resina dall'albero di pino erano presenti su tutta la carrozzeria dell'autovettura del sig. ”). Pt_1
Parimenti, i rilievi fotografici non risultano idonei a costituire prova piana e completa della inequivocabile riconducibilità degli stessi alle modalità dell'evento indicate in atti;
del resto, in nessun rilievo fotografico prodotto dall' attore è visibile l'albero di pino da cui sarebbero cadute la pigna e la resina.
Infine, deve rilevarsi che il non ha fornito la prova dei danni arrecati alla sua autovettura, tenuto Pt_1
conto che è stato depositato solamente un mero preventivo di spesa (preventivo del 8 luglio 2016), dal valore di euro 2.521,23.
Sul punto, giova ricordare che il preventivo di spesa non riveste, ex se, valenza probatoria, trattandosi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio. Non risulta prodotta alcuna fattura o quietanza della officina meccanica, dalla quale sia possibile verificare che siano stati effettivamente sostenuti i costi per la riparazione demandati in citazione (e siano, pertanto, maturati i presupposti per la pretesa risarcitoria).
Sul punto va ricordato che “In tema di risarcimento dei danni …, la fattura commerciale emessa dal soggetto incaricato della riparazione della cosa danneggiata, come il relativo preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, ma può assumere eventualmente valenza probatoria a condizione che sia accompagnata dalla prova del relativo pagamento o sia confermata in giudizio dal suo autore” (Trib. Potenza 281 del 2022).
Pertanto, non avendo il preventivo di spesa alcuna valenza probatoria, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non è idoneo ai fini della determinazione del “quantum debeatur”. (Cfr.
pagina 4 di 6 Cass. civ. sez. III, 15/5/2013, n. 11765).
In definitiva, il materiale probatorio offerto dall' attore a sostegno della propria pretesa risarcitoria era insufficiente a fornire adeguata prova del danno subito;
sulla scorta di tali motivazioni, dall'esame complessivo del materiale istruttorio disponibile in atti non può dirsi raggiunta la prova piana e convincente dei danni richiesti, con la conseguenza che l' appello va rigettato dovendosi confermare - sia pure con delle motivazioni parzialmente diverse- la pronuncia di primo grado.
Quanto alle spese del giudizio di appello, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella versione conseguente alla sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018, per la integrale compensazione, tenuto conto della modifica, da parte del giudice di appello, delle motivazioni poste alla base della sentenza di primo grado, oggettivamente lacunosa nella parte motiva.
Va, infine, rigettata la richiesta di condanna del al risarcimento dei danni per lite temeraria ex Pt_1 art. 96 c.p.c. avanzata dall' dovendosi ricordare che la temerarietà della lite può essere CP_2 ravvisata in concreto (Cfr. Cass.Civ., 83/3799; 92/126) nella coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza
(colpa grave), intendendosi per colpa grave un'imprudenza o trascuratezza elevate per il mancato impiego di un minimo di diligenza, sufficiente a far avvertire l'ingiustizia della pretesa avanzata in causa (Cass.Civ., 94/1592); occorre che “la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate” (Cfr. Corte Appello Napoli, sez. VIII, n. 679/2020). Nella fattispecie manca in radice la prova della sussistenza dei suddetti elementi, né può configurarsi, tenuto conto della natura del giudizio, alcun abuso dello strumento processuale da parte dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
-rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 3482 del Parte_1
17.11.2020, resa dal Giudice di Pace di Nola;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di appello;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
pagina 5 di 6 - dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (T.U. Spese di Giustizia), della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Nola, 28 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 3354/2021 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 allegata all' atto di appello dall'Avv. Antonio Vasco, presso lo studio del quale è elett.te domiciliato in
Nola, alla Via Circumvallazione, n. 223;
-appellante contro
(c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa e costituzione e risposta in primo grado dall'Avv. Felice Tafuro, presso il cui studio è elett.te domiciliato in Nola, alla Via A. Minichini, II traversa;
-appellato
e
(P. IVA /C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all' atto di citazione notificato dall'Avv. Ugo Torsi, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Avellino, alla Via Ferdinando Iannaccone, n. 4;
-appellata
Conclusioni: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 07 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. 3482 del Parte_1
17.11.2020 con il quale il Giudice di Pace di Nola ha rigettato la domanda di risarcimento proposta nei confronti del e dell' per i danni riportati dal veicolo Citroen, tg. Controparte_1 CP_2
ES844SX, di proprietà attorea, quantificati in euro 2.521,23, provocati dalla caduta di una pigna, pagina 1 di 6 avvenuta in data 5.7.2016, alle ore 13.30 circa, e dalla caduta di resina provenienti da un pino presente in prossimità della zona di sosta del veicolo attoreo (apposito spazio riservato ai disabili), in
, alla Via Nazionale delle Puglie. CP_1
Avverso detta pronuncia l' appellante ha promosso gravame quanto all'apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di primo grado, che ha rigettato la domanda ritenendola sfornita di adeguata prova;
l'appellante, pertanto, ha concluso per la integrale riforma della sentenza di primo grado, con condanna del appellato al risarcimento per i danni arrecati alla autovettura attorea, CP_1
oltre interessi e vittoria di spese di lite del doppio grado.
Si è costituito in giudizio il ed ha resistito all'avverso gravame, concludendo Controparte_1 per il rigetto dell' appello con conferma della sentenza di primo grado ovvero, in subordine, per l'accertamento del concorso di colpa dell'attore nella produzione del sinistro, con vittoria di spese.
All'udienza del 21.06.2022 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
parte del giudizio di primo grado;
la terza chiamata in causa si è costituita regolarmente in CP_2 giudizio ed ha resistito all' avverso gravame, concludendo per la conferma della sentenza di primo grado, con condanna dell'appellato al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 7 novembre 2024.
In via del tutto preliminare va dato atto dell'ammissibilità dell'appello per essere stato rispettato da il termine di mesi sei, previsto dall'art. 327 c.p.c., tra la pubblicazione della Parte_1 sentenza, avvenuta in data 17 novembre 2020 e la notifica dell'impugnazione, eseguita il 14 maggio
2021.
Ancora va affermata la ammissibilità del presente gravame per essere stato formulato rispettando i requisiti fissati dal legislatore negli artt. 342 e 348-bis c.p.c.; pertanto, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità del gravame in quanto la “specificità” dei motivi di impugnazione deve essere valutata alla luce della esposizione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza impugnata, con particolare riferimento agli errori logici e giuridici che hanno portato il giudice di primo grado a non decidere una questione o a prendere una decisione diversa da quella auspicata (cfr.
Cass. 23.4.2004, n. 7773).
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato, sia pure per le motivazioni che seguono e che vanno ad integrare quelle rese dal giudice di primo grado.
pagina 2 di 6 La domanda proposta dall'appellante deve essere ricondotta all'art. 2051 c.c., per il quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Sotto il profilo probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno; spetta invece al custode provare il caso fortuito.
Ed infatti, la giurisprudenza ha recentemente affermato che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cfr. Cass. SS.
UU., III Sez., n. 20943 del 2022).
Ciò premesso - richiamate le predette coordinate giurisprudenziali - deve affermarsi che, dalla valutazione complessiva del materiale probatorio raccolto in primo grado, non può dirsi raggiunta la prova piena e convincente circa la ricorrenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c. del custode convenuto;
non può dirsi che i danni lamentati siano ascrivibili al fatto storico come descritto in citazione.
Venendo all'apprezzamento delle risultanze dell'istruttoria espletata, deve osservarsi che gli elementi probatori forniti da parte appellante, in ordine alla ricostruzione del fatto storico, sono costituiti dalla deposizione del teste escusso, oltre che da alcuni rilievi fotografici allegati agli atti e da un preventivo di spesa.
Le deposizioni rese dal teste in primo grado circa i presunti danni riportati dal tettuccio e dal parabrezza dell'autovettura per effetto della caduta della pigna appaiono generiche e non attendibili.
Il teste , invero, ha dapprima riferito di aver sentito un “forte rumore causato da una Testimone_1
pigna che, cadendo da un albero di pino lì presente, andava ad impattare il tetto ed il parabrezza dell'autovettura” (con ciò, evidentemente, affermando di aver sentito solo il rumore, ma non anche di aver visto la pigna che cadeva) e, successivamente, ha aggiunto “preciso di aver visto la pigna mentre cadeva impattando l' autovettura sottostante”; tale discrasia, peraltro, appare maggiormente evidente ove si consideri che il teste non ha riferito alcuna circostanza volta a rendere maggiormente attendibile pagina 3 di 6 il proprio narrato, non avendo, in particolare, riferito nulla in ordine al luogo dal quale ha avuto visione degli eventi (il teste, genero dell' attore, non ha precisato se si trovasse per strada ovvero presso l' abitazione del suocero).
Del resto, del tutto generiche appaiono anche le deposizioni rese in merito alla caduta di resina: sul punto, il teste ha riferito “il problema della caduta della resina si protraeva già da tempo in quanto frequentavo spesso quel luogo”; senza, però, corroborare il proprio narrato di indicazioni temporali precise, e senza precisare la tipologia di danni riportati dall'autovettura (sul punto, ha solo riferito che:
“i danni provocati dalla ripetuta caduta della resina dall'albero di pino erano presenti su tutta la carrozzeria dell'autovettura del sig. ”). Pt_1
Parimenti, i rilievi fotografici non risultano idonei a costituire prova piana e completa della inequivocabile riconducibilità degli stessi alle modalità dell'evento indicate in atti;
del resto, in nessun rilievo fotografico prodotto dall' attore è visibile l'albero di pino da cui sarebbero cadute la pigna e la resina.
Infine, deve rilevarsi che il non ha fornito la prova dei danni arrecati alla sua autovettura, tenuto Pt_1
conto che è stato depositato solamente un mero preventivo di spesa (preventivo del 8 luglio 2016), dal valore di euro 2.521,23.
Sul punto, giova ricordare che il preventivo di spesa non riveste, ex se, valenza probatoria, trattandosi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio. Non risulta prodotta alcuna fattura o quietanza della officina meccanica, dalla quale sia possibile verificare che siano stati effettivamente sostenuti i costi per la riparazione demandati in citazione (e siano, pertanto, maturati i presupposti per la pretesa risarcitoria).
Sul punto va ricordato che “In tema di risarcimento dei danni …, la fattura commerciale emessa dal soggetto incaricato della riparazione della cosa danneggiata, come il relativo preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, ma può assumere eventualmente valenza probatoria a condizione che sia accompagnata dalla prova del relativo pagamento o sia confermata in giudizio dal suo autore” (Trib. Potenza 281 del 2022).
Pertanto, non avendo il preventivo di spesa alcuna valenza probatoria, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non è idoneo ai fini della determinazione del “quantum debeatur”. (Cfr.
pagina 4 di 6 Cass. civ. sez. III, 15/5/2013, n. 11765).
In definitiva, il materiale probatorio offerto dall' attore a sostegno della propria pretesa risarcitoria era insufficiente a fornire adeguata prova del danno subito;
sulla scorta di tali motivazioni, dall'esame complessivo del materiale istruttorio disponibile in atti non può dirsi raggiunta la prova piana e convincente dei danni richiesti, con la conseguenza che l' appello va rigettato dovendosi confermare - sia pure con delle motivazioni parzialmente diverse- la pronuncia di primo grado.
Quanto alle spese del giudizio di appello, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella versione conseguente alla sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018, per la integrale compensazione, tenuto conto della modifica, da parte del giudice di appello, delle motivazioni poste alla base della sentenza di primo grado, oggettivamente lacunosa nella parte motiva.
Va, infine, rigettata la richiesta di condanna del al risarcimento dei danni per lite temeraria ex Pt_1 art. 96 c.p.c. avanzata dall' dovendosi ricordare che la temerarietà della lite può essere CP_2 ravvisata in concreto (Cfr. Cass.Civ., 83/3799; 92/126) nella coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza
(colpa grave), intendendosi per colpa grave un'imprudenza o trascuratezza elevate per il mancato impiego di un minimo di diligenza, sufficiente a far avvertire l'ingiustizia della pretesa avanzata in causa (Cass.Civ., 94/1592); occorre che “la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate” (Cfr. Corte Appello Napoli, sez. VIII, n. 679/2020). Nella fattispecie manca in radice la prova della sussistenza dei suddetti elementi, né può configurarsi, tenuto conto della natura del giudizio, alcun abuso dello strumento processuale da parte dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
-rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 3482 del Parte_1
17.11.2020, resa dal Giudice di Pace di Nola;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di appello;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
pagina 5 di 6 - dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (T.U. Spese di Giustizia), della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Nola, 28 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
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