Art. 9. (Pagamento delle pensioni) 1. Le pensioni di cui alla presente legge sono pagate in tredici mensilita' di uguale importo. La tredicesima mensilita' e' pagata nel mese di dicembre.
Articolo 8Articolo 10
Articolo 9 della Legge 5 agosto 1991, n. 249
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25 agosto 1991
25 agosto 1991
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