Articolo 9 della Legge 5 agosto 1991, n. 249
Articolo 8Articolo 10
Versione
25 agosto 1991
Art. 9. (Pagamento delle pensioni) 1. Le pensioni di cui alla presente legge sono pagate in tredici mensilita' di uguale importo. La tredicesima mensilita' e' pagata nel mese di dicembre.
Entrata in vigore il 25 agosto 1991