Art. 9. (Pagamento delle pensioni) 1. Le pensioni di cui alla presente legge sono pagate in tredici mensilita' di uguale importo. La tredicesima mensilita' e' pagata nel mese di dicembre.
Articolo 9 della Legge 5 agosto 1991, n. 249
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Articolo 9 della Legge 5 agosto 1991, n. 249
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25 agosto 1991
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