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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48872/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dr. Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 48872/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 2.10.2024 vertente
TRA in persona del legale appresentante p.t. Dott. Parte_1 Pt_2 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Paolo Palumbo,
[...] elettivamente domiciliato in Milano Piazza Santangelo n. 1 presso lo studio legale Frangini – Vozza giusta procura allegata all'atto di citazione opponente
E codice fiscale, partita iva e numero iscrizione Controparte_1 nel registro delle imprese , in persona del Presidente del P.IVA_1
Consiglio d'Amministrazione, Dott. e Controparte_2 CP_3
codice fiscale, partita iva e numero iscrizione nel registro
[...] delle imprese in persona dell'Amministratore Unico, P.IVA_2
Dott. entrambe rappresentate e difese, giusta Controparte_2 procure alle liti in atti dall'avv. Alessandro Lanzi ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Milano, Via della Posta n. 7 opposte
Conclusioni per parte opponente pagina 1 di 12 1. In via preliminare, in rito, disporre rinvio al fine di consentire l'espletamento del procedimento di mediazione ex d.lgs 28/2010; 2. In via preliminare ed in rito, dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Torre Annunziata od in subordine di quello di Napoli delibando la eccezione allo stato degli atti, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
3. Ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto perché emesso in mancanza di prova documentale e per l'effetto revocarlo;
4. Ancora in via preliminare, rigettare la eventuale richiesta ex art. 648 c.p.c. che le opposte potranno sollevare per i motivi esposti in narrativa al paragrafo VIII;
5. Nel merito, accertare ex art. 9 legge. 192/1998 la abusività della clausola 10.1 del contratto quadro e per l'effetto dichiararla nulla
/ annullabile / inefficace e conseguentemente dichiarare improduttiva di qualsiasi effetto il dichiarato esercizio del diritto di opzione a vendere come fatto valere dalle opposte;
per l'effetto dichiarare che il contratto quadro è tuttora valido ed efficace, e per l'effetto ancora revocare il decreto ingiuntivo opposto;
6. Nel merito ancora accettare la nullità/annullabilità/ inefficacia della clausola 10.1 in virtù dell'exceptio doli generalis come fatta valere da CMO;
analogamente la clausola dovrà essere dichiarata invalida per la violazione delle regole della buona fede oggettiva con conseguente revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
7. Nel merito ancora dichiarare responsabile e conseguentemente condannare le opposte in solido tra loro al risarcimento del danno per violazione contrattuale e/o extracontrattuale nello importo pari agli interessi ed al maggior importo oggetto della domanda restitutoria fatta valere dalle opposte;
in subordine tale importo va opposto in compensazione rispetto alle maggior somme richieste da e rispetto a quelle erogate;
CP_1 CP_3
pagina 2 di 12 8. Nel merito, ancora accertare e dichiarare il superamento dei tassi soglia nella contabilizzazione degli interessi accertando e dichiarando che il contratto di cessione dei crediti dissimula una operazione di finanziamento con tassi usurari perché oltre soglia;
per l'effetto ed in applicazione della legge 1996 n. 108 e art. 1815
c.c. dichiarare la usurarietà della operazione con tutte le conseguenze di legge esentando parte opponente al pagamento di alcun interesse.
9. Nel merito ed in subordine, in accoglimento della condizionata domanda riconvenzionale di cui al paragrafo IX e nella malaugurata ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo opposto, chiede che venga accertato e dichiarato la titolarità dei diritti di credito in capo a
CMO nei confronti della Struttura sanitaria debitrice con condanna delle opposte a ritrasferire in favore di CMO i crediti originariamente ceduti oltre che gli eventuali titoli di legittimazione funzionali all'esercizio e alla tutela, anche in via giudiziale, delle proprie ragioni di credito;
10. Con vittoria di spese e competente oltre accessori di legge.
Conclusioni per parte opposta
In via pregiudiziale di rito: - rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio svolta da CMO, stante la competenza territoriale del
Tribunale di Milano. In via principale: - rigettare l'avversa opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.
13166/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 24 luglio 2021, in accoglimento del ricorso rubricato al R.G. n. 12064/2021; - rigettare
Part la domanda di risarcimento del danno formulata da perché infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi, anche della fase monitoria.
All'udienza del 2.10.2024 parte opposta precisava le domande chiedendo la condanna di controparte al pagamento della somma di cui sopra vale dire euro 3.164.756,11 oltre interessi al tasso convenzionale dal pagamento pagina 3 di 12 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da per opporsi Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 13166/2021 (Rg. n. 12064/2021) emesso dal
Tribunale di Milano, con il quale le veniva ingiunto da CP_1 CP_1
e da il pagamento della somma di euro
[...] Controparte_3
4.953.229,66 oltre interessi.
In particolare, le società qui opposte avevano dedotto in sede monitoria: che con contratto quadro di cessione di crediti, anche futuri, sottoscritto in data 31 maggio 2018 (integrato in data 19 dicembre 2018) (di seguito anche in qualità Controparte_1 CP_3 di cessionaria, in qualità di cedente e Parte_1 CP_3
in qualità di gestore del portafoglio, si erano accordate per
[...] la cessione a dei crediti che Controparte_1 Parte_1 vantava e avrebbe (in futuro) vantato nei confronti dell'
[...]
che aveva Controparte_4 Controparte_1 provveduto a versare a il corrispettivo per l'acquisto Parte_1 dei crediti ceduti, determinato, ai sensi del Contratto di Cessione, nel 79% del valore nominale del valore nominale degli stessi al netto delle spese di commissione, per euro 4.381.672,19; che,
Part successivamente alla stipula del Contratto di Cessione, la aveva contestato l'esistenza dei crediti ceduti;
che, pertanto, era sorto in capo a il diritto previsto dall'art. 10.1 del Contratto di CP_3
Cessione ai sensi del quale: “Il Cessionario (…) avrà un'opzione di vendita ai sensi dell'Articolo 1331 c.c., esercitabile a proprio insindacabile giudizio, a rivendere al CE i Crediti al Prezzo di
Riacquisto” maggiorato degli interessi previsti contrattualmente;
che si era avvalsa l'opzione, diffidando a corrisponderle CP_3 Pt_1
“entro tre giorni al Cessionario, il Prezzo di Acquisto Iniziale
Lordo (come definito nel Contratto di Cessione); che non aveva Pt_1 provveduto al pagamento del dovuto.
A sostegno dell'opposizione deduceva: che non vi era Parte_1 prova del credito ingiunto in quanto parte ricorrente aveva prodotto copia della scrittura privata del contratto di cessione, senza pagina 4 di 12 l'autentica notarile e le scritture contabili vidimate da pubblico ufficiale (i.e. estratto autenticate del libro giornale) e senza le fatture oggetto di cessione;
che il Tribunale di Milano era incompetente ad emettere il decreto in ragione della nullità della clausola di cui all'art. 19.2. del contratto che ne prevedeva la competenza esclusiva, in quanto priva della doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c.; che l'inserimento nel contratto della clausola di cui all'art. 10.1. era stato effettuato dalle opposte in mala fede, poiché al momento della cessione la Cessionaria era già a conoscenza dell'esistenza del contenzioso tra la e l' Parte_1 Pt_4 che, inoltre, le eccezioni formulate dell' avverso i decreti Pt_4 ingiuntivi ottenuti dalla erano pretestuose e Parte_1 dilatorie;
che la clausola di cui all'art. 10.1. del contratto era nulla, essendo espressione dell'abuso della posizione di dipendenza economica ex art. 9 L. 192/1998 realizzato da e da CP_1 [...]
in danno della cedente , obbligata ad aderire al testo CP_3 Pt_1 predisposto unilateralmente dalla Cessionaria e dal Gestore del portafoglio;
che, pertanto, aveva diritto anche ad ottenere Pt_1 dalle opposte il risarcimento del danno in una misura pari agli interessi domandati da;
che il contratto di cessione mascherava CP_3 un finanziamento in favore della CE da parte della Cessionaria, per il quale erano stati previsti interessi usurari.
e costituendosi chiedevano la Controparte_1 Controparte_3 conferma del decreto ingiuntivo opposto sostenendo: che il Contratto di Cessione era stato puntualmente negoziato tra le parti;
che le stesse avevano espressamente escluso all'art. 14.6 del Contratto di
Cessione l'applicabilità dell'art. 1341 c.c.; che, di conseguenza, erano valide sia la clausola che attribuiva al Tribunale di Milano la competenza esclusiva a decidere di eventuali controversie, sia quella che riconosceva alla cessionaria il diritto di retrocedere i crediti qualora si fossero verificate le condizioni espressamente previste in contratto;
che al contratto in esame non era applicabile la pagina 5 di 12 disciplina antiusura, trattandosi di cessione di crediti scaduti pro soluto.
Tanto premesso l'opposizione è infondata.
In primo luogo, parte opposta provava adeguatamente la conclusione del contratto quadro del 31.05.2018, poi integrato in data 19 dicembre 2018, che si perfezionava mediante lo scambio di proposta da parte della cedente (doc.1 allegato al ricorso monitorio) e Pt_1 di accettazione da parte del cessionario e del gestore del portafoglio, ovvero TE PI e (rispettivamente CP_3 documenti 4 e 5 parte opposta).
Il contratto quadro di cui sopra non può essere qualificato contratto per adesione.
In primo luogo, rileva l'art. 14.6 del contratto stesso ove si legge:
“Le parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto
Quadro di Cessione è stato oggetto di ampia negoziazione tra le Parti in tutte le sue disposizioni. Non trova pertanto applicazione l'articolo 1341 del Codice civile”.
Parte opposta produceva inoltre le comunicazioni inviate da C.M.O. il
25 maggio 2018 (doc. n. 6 parte opposta), ove la stessa chiedeva di apportare diverse modifiche al testo contrattuale e il 31 maggio
2018, del seguente tenore: “ci riferiamo ai colloqui con Voi intercorsi e trascriviamo qui di seguito le intese con Voi raggiunte per proporvi il seguente contratto quadro di cessione dei crediti”
(doc. 1 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo).
Tali documenti confermano quanto attestato dalle parti alla sopra citata clausola 14.06, circa l'avvenuta congiunta determinazione del testo contrattuale.
Da quanto sopra, consegue in primo luogo la validità dell'art. 19.2 del Contratto di Cessione che non richiedeva la doppia sottoscrizione, ove le parti stabilivano: “Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto Quadro di Cessione (inclusa qualsiasi controversia relativa ad obbligazioni non contrattuali)”.
pagina 6 di 12 Il Tribunale di Milano era dunque competente ad emettere il decreto.
Deve poi rilevarsi la validità della clausola, parimenti da ritenersi frutto della contrattazione tra le parti, di cui al punto 10 del contratto ove era prevista in favore del Concedente un'opzione ai sensi dell'art. 1331 cc a rivendere al CE i crediti al “Prezzo di Riacquisto” tre le altre, nella seguente ipotesi:
“Qualora in una contestazione giudiziale, in una contestazione stragiudiziale o Certificazione Inferiore sia indicato o dalla stessa sia comunque desumibile:
i) l'inesistenza, totale e parziale, dei Crediti o comunque la falsità delle informazioni, delle Fatture o di qualsiasi documento allegato o consegnato dal CE;
ii) la mancata fornitura da parte del CE, in tutto o in parte, delle Prestazioni Sanitarie da cui derivano i crediti ovvero, più in generale, l'inesistenza, anche solo parziale, dei Crediti medesimo;
iii) un valore inferiore eccedente, in qualsiasi misura, il Prezzo di
Acquisto Differito;
iv) una pubblica amministrazione disponga ai sensi dell'art. 69 R.D.
2440/23 il fermo amministrativo dei Crediti ovvero sia disposta la sospensione degli stessi ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R.
6025/73.”
Parte opponente sosteneva la nullità di tale clausola, in quanto inserita nel contratto dalla Cessionaria abusando della dipendenza economica della CE. La clausola, infatti, secondo la difesa di
C.M.O. abilitava “la cessionaria, una volta effettuata l'erogazione a rivendere a suo insindacabile giudizio alla CE i crediti oggetto di cessione per delle ragioni che per come indicate sono del tutto confliggenti proprio con la causa del negozio di cessione stesso”.
L'assunto non è condivisibile.
In primo luogo, la clausola in esame non attribuiva alla Cessionaria un diritto esercitabile ad libitum ma esclusivamente al verificarsi di condizioni esattamente individuate, tra le quali la contestazione da parte del debitore ceduto dell'esistenza del credito.
pagina 7 di 12 Inoltre, non può affermarsi che abbia accettato la predetta Pt_1 condizione in quanto economicamente soggetta a CP_3
Sul punto deve osservarsi che “il divieto di abuso di dipendenza economica, previsto dall'art. 9 della l. n. 192 del 1998, avendo il duplice scopo di riequilibrare la posizione di forza nel singolo contratto e di tutelare i meccanismi concorrenziali del mercato, presuppone la sussistenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio nelle rispettive prestazioni, di cui costituisce elemento sintomatico la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti, nonché l'abuso di tale situazione… “(Cass.27435/2024).
Inoltre, “la disparità di trattamento contrattuale non è abusiva - ai sensi dell'art. 3 legge n. 287 del 1990 - soltanto a condizione che il contraente che la pratica non si trovi in posizione dominante, perchè, in tal caso, tale disparità è frutto del lecito esercizio dell'autonomia negoziale delle parti e trova nella controparte un soggetto altrettanto libero di determinare le proprie scelte contrattuali;
mentre non è così quando la disparità di trattamento sia la conseguenza della posizione dominante di cui il contraente più forte abusi, a fronte della dipendenza economica dei contraenti più deboli, i quali sono costretti a sottostare a qualsiasi pretesa, dal momento che a loro è impossibile, o grandemente difficile, reperire sul mercato adeguate alternative”. (Cass. 3638/2009).
Nel caso di specie parte opposta allegava e provava, come sopra esposto, che era parte attiva nella predisposizione del Pt_1 contenuto del contratto e anche che concludeva analoghe operazioni di cessione dei crediti con numerose altre società (doc. n. 7 parte opposta), dovendo pertanto escludersi che dovesse necessariamente accettare le condizioni imposte da CP_3
Neppure è configurabile da parte delle società opposte una condotta contraria a buona fede per essersi avvalse dell'opzione, in primo luogo, in quanto la stessa era stata contrattualmente riconosciuta.
Inoltre, non vi è prova che fosse a conoscenza, al momento della CP_3
pagina 8 di 12 Part stipula del contratto, delle contestazioni della in relazione ai crediti ceduti in quanto la documentazione prodotta dall'opponente
(comunicazione del 28.11.2018 doc 5) attiene altri e diversi crediti.
Inoltre, la stessa garantiva, in sede di sottoscrizione Pt_1 dell'accordo quadro al punto 8.2 lettera cc che non esistevano liti inerenti ai crediti e/o ai rapporti sottostanti.
Le domande risarcitorie avanzate da per la condotta illecita Pt_1 tenuta da non possono dunque trovare accoglimento. CP_3
Infine, C.M.O. sosteneva che il contratto quadro, da ricondursi ad una cessione pro solvendo e comunque ad un finanziamento, prevedesse interessi usurari e che pertanto dalla somma eventualmente dovuta dall'opponente andassero scomputati interessi e commissioni.
L'assunto non è condivisibile. In primo luogo, l'assimilazione del contratto di cessione in esame ad un finanziamento si basa sulla asserita presenza di una clausola che consentirebbe al Cessionario di risolvere l'accordo in caso di inadempimento del debitore ceduto, non rinvenibile nel testo contrattuale (come affermato anche dal
Consulente di parte a pag. 13), in quanto la facoltà di retrocessione
Part era contemplata unicamente qualora la avesse contestato l'esistenza stessa del credito.
Anche volendo ritenere che al contratto in esame sia applicabile la disciplina antiusura per la finalità di finanziamento perseguita,
l'eccezione veniva formulata dall'opponente in modo generico, senza riferimento al tasso soglia ritenuto applicabile, al teg del contratto e ai criteri di calcolo dello stesso. Tali elementi si rinvengono esclusivamente nella perizia di parte che tuttavia non può sopperire alle carenze di allegazione degli atti, in quanto in essi devono essere indicati tutti gli elementi costitutivi della domanda, anche al fine di consentire alla controparte una compiuta difesa.
Si osserva, infine, che il contratto prevedeva anche la c.d. clausola di salvaguardia all'art. 14.7 (“La misura degli interessi eventualmente dovuti in forza del presente Contratto Quadro di
Cessione non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi pagina 9 di 12 dell'art. 2 comma quattro, della legge 7 marzo n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la misura sia pari al limite medesimo).”, così da garantire il mancato superamento della soglia usura da parte degli interessi e la validità del teg convenuto.
Posta, pertanto, la validità delle clausole del contratto concluso tra le parti il 31.05.2018 e della sua integrazione del 19.12.2018, deve ritenersi che si sia avvalsa legittimamente dell'opzione CP_3 prevista al punto 10 del contratto, con la diffida allegata al ricorso monitorio (doc. 4 ricorso decreto ingiuntivo).
Part Non è infatti in contestazione che la negava, anche opponendosi ai decreti ingiuntivi notificatigli, in tutto in parte l'esistenza dei crediti oggetto di cessione. Nessun rilievo è invece possibile attribuire all'allegata infondatezza dei motivi di opposizione, in quanto l'opzione era da contratto esercitabile da parte della
Cessionaria a prescindere da ogni valutazione sugli stessi.
Per tutto quanto sopra ha diritto ad ottenere, in base alla CP_3 clausola 10 del contratto, il “prezzo di riacquisto” relativo ai crediti retrocessi vale a dire il prezzo di acquisto inziale lordo meno le spese sostenute per il credito, detratte le somme eventualmente ricevute dal Cessionario.
In sede di precisazione delle conclusioni parte opposta limitava la propria pretesa al minor importo di euro 3.164.756,11.
Chiariva infatti, in comparsa conclusionale:
Part
“la ha saldato integralmente le fatture nn. 98E, 120E, 78E, 31E e
32E, per le quali ebbe a corrispondere un prezzo di acquisto CP_3 pari a Euro 858.073,07;
- le sentenze n. 823/2022 e n. 824/2022 del Tribunale di Torre
Annunziata, hanno riconosciuto la debenza della metà del valore facciale delle fatture nn. 99E, 100E, 121E, 122E, 79E, 80E, 2E, 3E,
20E, 21E, 23E e 24E (le "Fatture Parzialmente Riconosciute"), per le quali ebbe a corrispondere un prezzo di acquisto pari a Euro
717.686,03;
pagina 10 di 12 - residuano quindi oggetto di esercizio dell'opzione di vendita le fatture nn. 28E, 26E, 29E, 27E, 33E, 34E, 37E, 38E, 39E, 40E, 45E,
71E, 46E, 47E, 49E, 50E, 48E, 70E, 57E, 72E, 58E, 59E, 60E, 65E, 66E,
67E, 68E, 74E, 75E e 76E (le "Fatture Ancora Retrocesse")
Tutto ciò premesso e considerato, gli Opposti hanno quindi precisato la richiesta della condanna di CMO al pagamento di: - Euro 358.843,02 quanto alle Fatture Parzialmente Riconosciute;
- Euro 2.805.913,10, quanto alle Fatture Ancora Retrocesse per complessivi Euro
3.164.756,11 oltre interessi al Tasso Convenzionale”.
Non può invece tenersi conto dei pagamenti che secondo C.M.O. sarebbero intervenuti successivamente alla precisazione delle conclusioni, in quanto non oggetto di contraddittorio.
Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e C.M.O. condannata a pagare alle società opposte il minore importo di euro
3.164.756,11 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, non essendo stato chiarito il tasso dovuto contrattualmente per l'ipotesi in esame.
Le opposte devono poi essere condannate, in accoglimento della riconvenzionale e in conseguenza dell'esercizio dell'opzione a ritrasferire a i crediti relativi alle seguenti fatture nn. Pt_1
28E, 26E, 29E, 27E, 33E, 34E, 37E, 38E, 39E, 40E, 45E, 71E, 46E, 47E,
49E, 50E, 48E, 70E, 57E, 72E, 58E, 59E, 60E, 65E, 66E, 67E, 68E, 74E,
75E e 76E (le "Fatture Ancora Retrocesse").
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell'opponente come in dispositivo in base al d.m. 147/2022 tenuto conto dell'importo riconosciuto ed applicati i valori medi ad eccezione dell'istruttoria al minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza disattesa, revoca il decreto ingiuntivo n. 13166/2021; condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
e dell'importo di euro 3.164.756,11 oltre Controparte_3 interessi legali dalla domanda al saldo;
pagina 11 di 12 rigetta le domande risarcitorie avanzate da Parte_1 condanna e a ritrasferire, a Controparte_1 Controparte_3 fronte del pagamento di quanto sopra da parte di i Parte_1 crediti relativi alle seguenti fatture nn. 28E, 26E, 29E, 27E, 33E,
34E, 37E, 38E, 39E, 40E, 45E, 71E, 46E, 47E, 49E, 50E, 48E, 70E, 57E,
72E, 58E, 59E, 60E, 65E, 66E, 67E, 68E, 74E, 75E e 76E (le "Fatture
Ancora Retrocesse"); condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Pt_1 [...]
e che liquida in euro 37.900,00 CP_1 Controparte_3 per compenso oltre rimb. forf. Iva e cpa come per legge.
Milano 17.01.2025
Il Giudice
Michela Guantario
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dr. Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 48872/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 2.10.2024 vertente
TRA in persona del legale appresentante p.t. Dott. Parte_1 Pt_2 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Paolo Palumbo,
[...] elettivamente domiciliato in Milano Piazza Santangelo n. 1 presso lo studio legale Frangini – Vozza giusta procura allegata all'atto di citazione opponente
E codice fiscale, partita iva e numero iscrizione Controparte_1 nel registro delle imprese , in persona del Presidente del P.IVA_1
Consiglio d'Amministrazione, Dott. e Controparte_2 CP_3
codice fiscale, partita iva e numero iscrizione nel registro
[...] delle imprese in persona dell'Amministratore Unico, P.IVA_2
Dott. entrambe rappresentate e difese, giusta Controparte_2 procure alle liti in atti dall'avv. Alessandro Lanzi ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Milano, Via della Posta n. 7 opposte
Conclusioni per parte opponente pagina 1 di 12 1. In via preliminare, in rito, disporre rinvio al fine di consentire l'espletamento del procedimento di mediazione ex d.lgs 28/2010; 2. In via preliminare ed in rito, dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Torre Annunziata od in subordine di quello di Napoli delibando la eccezione allo stato degli atti, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
3. Ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto perché emesso in mancanza di prova documentale e per l'effetto revocarlo;
4. Ancora in via preliminare, rigettare la eventuale richiesta ex art. 648 c.p.c. che le opposte potranno sollevare per i motivi esposti in narrativa al paragrafo VIII;
5. Nel merito, accertare ex art. 9 legge. 192/1998 la abusività della clausola 10.1 del contratto quadro e per l'effetto dichiararla nulla
/ annullabile / inefficace e conseguentemente dichiarare improduttiva di qualsiasi effetto il dichiarato esercizio del diritto di opzione a vendere come fatto valere dalle opposte;
per l'effetto dichiarare che il contratto quadro è tuttora valido ed efficace, e per l'effetto ancora revocare il decreto ingiuntivo opposto;
6. Nel merito ancora accettare la nullità/annullabilità/ inefficacia della clausola 10.1 in virtù dell'exceptio doli generalis come fatta valere da CMO;
analogamente la clausola dovrà essere dichiarata invalida per la violazione delle regole della buona fede oggettiva con conseguente revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
7. Nel merito ancora dichiarare responsabile e conseguentemente condannare le opposte in solido tra loro al risarcimento del danno per violazione contrattuale e/o extracontrattuale nello importo pari agli interessi ed al maggior importo oggetto della domanda restitutoria fatta valere dalle opposte;
in subordine tale importo va opposto in compensazione rispetto alle maggior somme richieste da e rispetto a quelle erogate;
CP_1 CP_3
pagina 2 di 12 8. Nel merito, ancora accertare e dichiarare il superamento dei tassi soglia nella contabilizzazione degli interessi accertando e dichiarando che il contratto di cessione dei crediti dissimula una operazione di finanziamento con tassi usurari perché oltre soglia;
per l'effetto ed in applicazione della legge 1996 n. 108 e art. 1815
c.c. dichiarare la usurarietà della operazione con tutte le conseguenze di legge esentando parte opponente al pagamento di alcun interesse.
9. Nel merito ed in subordine, in accoglimento della condizionata domanda riconvenzionale di cui al paragrafo IX e nella malaugurata ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo opposto, chiede che venga accertato e dichiarato la titolarità dei diritti di credito in capo a
CMO nei confronti della Struttura sanitaria debitrice con condanna delle opposte a ritrasferire in favore di CMO i crediti originariamente ceduti oltre che gli eventuali titoli di legittimazione funzionali all'esercizio e alla tutela, anche in via giudiziale, delle proprie ragioni di credito;
10. Con vittoria di spese e competente oltre accessori di legge.
Conclusioni per parte opposta
In via pregiudiziale di rito: - rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio svolta da CMO, stante la competenza territoriale del
Tribunale di Milano. In via principale: - rigettare l'avversa opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.
13166/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 24 luglio 2021, in accoglimento del ricorso rubricato al R.G. n. 12064/2021; - rigettare
Part la domanda di risarcimento del danno formulata da perché infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi, anche della fase monitoria.
All'udienza del 2.10.2024 parte opposta precisava le domande chiedendo la condanna di controparte al pagamento della somma di cui sopra vale dire euro 3.164.756,11 oltre interessi al tasso convenzionale dal pagamento pagina 3 di 12 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da per opporsi Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 13166/2021 (Rg. n. 12064/2021) emesso dal
Tribunale di Milano, con il quale le veniva ingiunto da CP_1 CP_1
e da il pagamento della somma di euro
[...] Controparte_3
4.953.229,66 oltre interessi.
In particolare, le società qui opposte avevano dedotto in sede monitoria: che con contratto quadro di cessione di crediti, anche futuri, sottoscritto in data 31 maggio 2018 (integrato in data 19 dicembre 2018) (di seguito anche in qualità Controparte_1 CP_3 di cessionaria, in qualità di cedente e Parte_1 CP_3
in qualità di gestore del portafoglio, si erano accordate per
[...] la cessione a dei crediti che Controparte_1 Parte_1 vantava e avrebbe (in futuro) vantato nei confronti dell'
[...]
che aveva Controparte_4 Controparte_1 provveduto a versare a il corrispettivo per l'acquisto Parte_1 dei crediti ceduti, determinato, ai sensi del Contratto di Cessione, nel 79% del valore nominale del valore nominale degli stessi al netto delle spese di commissione, per euro 4.381.672,19; che,
Part successivamente alla stipula del Contratto di Cessione, la aveva contestato l'esistenza dei crediti ceduti;
che, pertanto, era sorto in capo a il diritto previsto dall'art. 10.1 del Contratto di CP_3
Cessione ai sensi del quale: “Il Cessionario (…) avrà un'opzione di vendita ai sensi dell'Articolo 1331 c.c., esercitabile a proprio insindacabile giudizio, a rivendere al CE i Crediti al Prezzo di
Riacquisto” maggiorato degli interessi previsti contrattualmente;
che si era avvalsa l'opzione, diffidando a corrisponderle CP_3 Pt_1
“entro tre giorni al Cessionario, il Prezzo di Acquisto Iniziale
Lordo (come definito nel Contratto di Cessione); che non aveva Pt_1 provveduto al pagamento del dovuto.
A sostegno dell'opposizione deduceva: che non vi era Parte_1 prova del credito ingiunto in quanto parte ricorrente aveva prodotto copia della scrittura privata del contratto di cessione, senza pagina 4 di 12 l'autentica notarile e le scritture contabili vidimate da pubblico ufficiale (i.e. estratto autenticate del libro giornale) e senza le fatture oggetto di cessione;
che il Tribunale di Milano era incompetente ad emettere il decreto in ragione della nullità della clausola di cui all'art. 19.2. del contratto che ne prevedeva la competenza esclusiva, in quanto priva della doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c.; che l'inserimento nel contratto della clausola di cui all'art. 10.1. era stato effettuato dalle opposte in mala fede, poiché al momento della cessione la Cessionaria era già a conoscenza dell'esistenza del contenzioso tra la e l' Parte_1 Pt_4 che, inoltre, le eccezioni formulate dell' avverso i decreti Pt_4 ingiuntivi ottenuti dalla erano pretestuose e Parte_1 dilatorie;
che la clausola di cui all'art. 10.1. del contratto era nulla, essendo espressione dell'abuso della posizione di dipendenza economica ex art. 9 L. 192/1998 realizzato da e da CP_1 [...]
in danno della cedente , obbligata ad aderire al testo CP_3 Pt_1 predisposto unilateralmente dalla Cessionaria e dal Gestore del portafoglio;
che, pertanto, aveva diritto anche ad ottenere Pt_1 dalle opposte il risarcimento del danno in una misura pari agli interessi domandati da;
che il contratto di cessione mascherava CP_3 un finanziamento in favore della CE da parte della Cessionaria, per il quale erano stati previsti interessi usurari.
e costituendosi chiedevano la Controparte_1 Controparte_3 conferma del decreto ingiuntivo opposto sostenendo: che il Contratto di Cessione era stato puntualmente negoziato tra le parti;
che le stesse avevano espressamente escluso all'art. 14.6 del Contratto di
Cessione l'applicabilità dell'art. 1341 c.c.; che, di conseguenza, erano valide sia la clausola che attribuiva al Tribunale di Milano la competenza esclusiva a decidere di eventuali controversie, sia quella che riconosceva alla cessionaria il diritto di retrocedere i crediti qualora si fossero verificate le condizioni espressamente previste in contratto;
che al contratto in esame non era applicabile la pagina 5 di 12 disciplina antiusura, trattandosi di cessione di crediti scaduti pro soluto.
Tanto premesso l'opposizione è infondata.
In primo luogo, parte opposta provava adeguatamente la conclusione del contratto quadro del 31.05.2018, poi integrato in data 19 dicembre 2018, che si perfezionava mediante lo scambio di proposta da parte della cedente (doc.1 allegato al ricorso monitorio) e Pt_1 di accettazione da parte del cessionario e del gestore del portafoglio, ovvero TE PI e (rispettivamente CP_3 documenti 4 e 5 parte opposta).
Il contratto quadro di cui sopra non può essere qualificato contratto per adesione.
In primo luogo, rileva l'art. 14.6 del contratto stesso ove si legge:
“Le parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto
Quadro di Cessione è stato oggetto di ampia negoziazione tra le Parti in tutte le sue disposizioni. Non trova pertanto applicazione l'articolo 1341 del Codice civile”.
Parte opposta produceva inoltre le comunicazioni inviate da C.M.O. il
25 maggio 2018 (doc. n. 6 parte opposta), ove la stessa chiedeva di apportare diverse modifiche al testo contrattuale e il 31 maggio
2018, del seguente tenore: “ci riferiamo ai colloqui con Voi intercorsi e trascriviamo qui di seguito le intese con Voi raggiunte per proporvi il seguente contratto quadro di cessione dei crediti”
(doc. 1 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo).
Tali documenti confermano quanto attestato dalle parti alla sopra citata clausola 14.06, circa l'avvenuta congiunta determinazione del testo contrattuale.
Da quanto sopra, consegue in primo luogo la validità dell'art. 19.2 del Contratto di Cessione che non richiedeva la doppia sottoscrizione, ove le parti stabilivano: “Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto Quadro di Cessione (inclusa qualsiasi controversia relativa ad obbligazioni non contrattuali)”.
pagina 6 di 12 Il Tribunale di Milano era dunque competente ad emettere il decreto.
Deve poi rilevarsi la validità della clausola, parimenti da ritenersi frutto della contrattazione tra le parti, di cui al punto 10 del contratto ove era prevista in favore del Concedente un'opzione ai sensi dell'art. 1331 cc a rivendere al CE i crediti al “Prezzo di Riacquisto” tre le altre, nella seguente ipotesi:
“Qualora in una contestazione giudiziale, in una contestazione stragiudiziale o Certificazione Inferiore sia indicato o dalla stessa sia comunque desumibile:
i) l'inesistenza, totale e parziale, dei Crediti o comunque la falsità delle informazioni, delle Fatture o di qualsiasi documento allegato o consegnato dal CE;
ii) la mancata fornitura da parte del CE, in tutto o in parte, delle Prestazioni Sanitarie da cui derivano i crediti ovvero, più in generale, l'inesistenza, anche solo parziale, dei Crediti medesimo;
iii) un valore inferiore eccedente, in qualsiasi misura, il Prezzo di
Acquisto Differito;
iv) una pubblica amministrazione disponga ai sensi dell'art. 69 R.D.
2440/23 il fermo amministrativo dei Crediti ovvero sia disposta la sospensione degli stessi ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R.
6025/73.”
Parte opponente sosteneva la nullità di tale clausola, in quanto inserita nel contratto dalla Cessionaria abusando della dipendenza economica della CE. La clausola, infatti, secondo la difesa di
C.M.O. abilitava “la cessionaria, una volta effettuata l'erogazione a rivendere a suo insindacabile giudizio alla CE i crediti oggetto di cessione per delle ragioni che per come indicate sono del tutto confliggenti proprio con la causa del negozio di cessione stesso”.
L'assunto non è condivisibile.
In primo luogo, la clausola in esame non attribuiva alla Cessionaria un diritto esercitabile ad libitum ma esclusivamente al verificarsi di condizioni esattamente individuate, tra le quali la contestazione da parte del debitore ceduto dell'esistenza del credito.
pagina 7 di 12 Inoltre, non può affermarsi che abbia accettato la predetta Pt_1 condizione in quanto economicamente soggetta a CP_3
Sul punto deve osservarsi che “il divieto di abuso di dipendenza economica, previsto dall'art. 9 della l. n. 192 del 1998, avendo il duplice scopo di riequilibrare la posizione di forza nel singolo contratto e di tutelare i meccanismi concorrenziali del mercato, presuppone la sussistenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio nelle rispettive prestazioni, di cui costituisce elemento sintomatico la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti, nonché l'abuso di tale situazione… “(Cass.27435/2024).
Inoltre, “la disparità di trattamento contrattuale non è abusiva - ai sensi dell'art. 3 legge n. 287 del 1990 - soltanto a condizione che il contraente che la pratica non si trovi in posizione dominante, perchè, in tal caso, tale disparità è frutto del lecito esercizio dell'autonomia negoziale delle parti e trova nella controparte un soggetto altrettanto libero di determinare le proprie scelte contrattuali;
mentre non è così quando la disparità di trattamento sia la conseguenza della posizione dominante di cui il contraente più forte abusi, a fronte della dipendenza economica dei contraenti più deboli, i quali sono costretti a sottostare a qualsiasi pretesa, dal momento che a loro è impossibile, o grandemente difficile, reperire sul mercato adeguate alternative”. (Cass. 3638/2009).
Nel caso di specie parte opposta allegava e provava, come sopra esposto, che era parte attiva nella predisposizione del Pt_1 contenuto del contratto e anche che concludeva analoghe operazioni di cessione dei crediti con numerose altre società (doc. n. 7 parte opposta), dovendo pertanto escludersi che dovesse necessariamente accettare le condizioni imposte da CP_3
Neppure è configurabile da parte delle società opposte una condotta contraria a buona fede per essersi avvalse dell'opzione, in primo luogo, in quanto la stessa era stata contrattualmente riconosciuta.
Inoltre, non vi è prova che fosse a conoscenza, al momento della CP_3
pagina 8 di 12 Part stipula del contratto, delle contestazioni della in relazione ai crediti ceduti in quanto la documentazione prodotta dall'opponente
(comunicazione del 28.11.2018 doc 5) attiene altri e diversi crediti.
Inoltre, la stessa garantiva, in sede di sottoscrizione Pt_1 dell'accordo quadro al punto 8.2 lettera cc che non esistevano liti inerenti ai crediti e/o ai rapporti sottostanti.
Le domande risarcitorie avanzate da per la condotta illecita Pt_1 tenuta da non possono dunque trovare accoglimento. CP_3
Infine, C.M.O. sosteneva che il contratto quadro, da ricondursi ad una cessione pro solvendo e comunque ad un finanziamento, prevedesse interessi usurari e che pertanto dalla somma eventualmente dovuta dall'opponente andassero scomputati interessi e commissioni.
L'assunto non è condivisibile. In primo luogo, l'assimilazione del contratto di cessione in esame ad un finanziamento si basa sulla asserita presenza di una clausola che consentirebbe al Cessionario di risolvere l'accordo in caso di inadempimento del debitore ceduto, non rinvenibile nel testo contrattuale (come affermato anche dal
Consulente di parte a pag. 13), in quanto la facoltà di retrocessione
Part era contemplata unicamente qualora la avesse contestato l'esistenza stessa del credito.
Anche volendo ritenere che al contratto in esame sia applicabile la disciplina antiusura per la finalità di finanziamento perseguita,
l'eccezione veniva formulata dall'opponente in modo generico, senza riferimento al tasso soglia ritenuto applicabile, al teg del contratto e ai criteri di calcolo dello stesso. Tali elementi si rinvengono esclusivamente nella perizia di parte che tuttavia non può sopperire alle carenze di allegazione degli atti, in quanto in essi devono essere indicati tutti gli elementi costitutivi della domanda, anche al fine di consentire alla controparte una compiuta difesa.
Si osserva, infine, che il contratto prevedeva anche la c.d. clausola di salvaguardia all'art. 14.7 (“La misura degli interessi eventualmente dovuti in forza del presente Contratto Quadro di
Cessione non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi pagina 9 di 12 dell'art. 2 comma quattro, della legge 7 marzo n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la misura sia pari al limite medesimo).”, così da garantire il mancato superamento della soglia usura da parte degli interessi e la validità del teg convenuto.
Posta, pertanto, la validità delle clausole del contratto concluso tra le parti il 31.05.2018 e della sua integrazione del 19.12.2018, deve ritenersi che si sia avvalsa legittimamente dell'opzione CP_3 prevista al punto 10 del contratto, con la diffida allegata al ricorso monitorio (doc. 4 ricorso decreto ingiuntivo).
Part Non è infatti in contestazione che la negava, anche opponendosi ai decreti ingiuntivi notificatigli, in tutto in parte l'esistenza dei crediti oggetto di cessione. Nessun rilievo è invece possibile attribuire all'allegata infondatezza dei motivi di opposizione, in quanto l'opzione era da contratto esercitabile da parte della
Cessionaria a prescindere da ogni valutazione sugli stessi.
Per tutto quanto sopra ha diritto ad ottenere, in base alla CP_3 clausola 10 del contratto, il “prezzo di riacquisto” relativo ai crediti retrocessi vale a dire il prezzo di acquisto inziale lordo meno le spese sostenute per il credito, detratte le somme eventualmente ricevute dal Cessionario.
In sede di precisazione delle conclusioni parte opposta limitava la propria pretesa al minor importo di euro 3.164.756,11.
Chiariva infatti, in comparsa conclusionale:
Part
“la ha saldato integralmente le fatture nn. 98E, 120E, 78E, 31E e
32E, per le quali ebbe a corrispondere un prezzo di acquisto CP_3 pari a Euro 858.073,07;
- le sentenze n. 823/2022 e n. 824/2022 del Tribunale di Torre
Annunziata, hanno riconosciuto la debenza della metà del valore facciale delle fatture nn. 99E, 100E, 121E, 122E, 79E, 80E, 2E, 3E,
20E, 21E, 23E e 24E (le "Fatture Parzialmente Riconosciute"), per le quali ebbe a corrispondere un prezzo di acquisto pari a Euro
717.686,03;
pagina 10 di 12 - residuano quindi oggetto di esercizio dell'opzione di vendita le fatture nn. 28E, 26E, 29E, 27E, 33E, 34E, 37E, 38E, 39E, 40E, 45E,
71E, 46E, 47E, 49E, 50E, 48E, 70E, 57E, 72E, 58E, 59E, 60E, 65E, 66E,
67E, 68E, 74E, 75E e 76E (le "Fatture Ancora Retrocesse")
Tutto ciò premesso e considerato, gli Opposti hanno quindi precisato la richiesta della condanna di CMO al pagamento di: - Euro 358.843,02 quanto alle Fatture Parzialmente Riconosciute;
- Euro 2.805.913,10, quanto alle Fatture Ancora Retrocesse per complessivi Euro
3.164.756,11 oltre interessi al Tasso Convenzionale”.
Non può invece tenersi conto dei pagamenti che secondo C.M.O. sarebbero intervenuti successivamente alla precisazione delle conclusioni, in quanto non oggetto di contraddittorio.
Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e C.M.O. condannata a pagare alle società opposte il minore importo di euro
3.164.756,11 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, non essendo stato chiarito il tasso dovuto contrattualmente per l'ipotesi in esame.
Le opposte devono poi essere condannate, in accoglimento della riconvenzionale e in conseguenza dell'esercizio dell'opzione a ritrasferire a i crediti relativi alle seguenti fatture nn. Pt_1
28E, 26E, 29E, 27E, 33E, 34E, 37E, 38E, 39E, 40E, 45E, 71E, 46E, 47E,
49E, 50E, 48E, 70E, 57E, 72E, 58E, 59E, 60E, 65E, 66E, 67E, 68E, 74E,
75E e 76E (le "Fatture Ancora Retrocesse").
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell'opponente come in dispositivo in base al d.m. 147/2022 tenuto conto dell'importo riconosciuto ed applicati i valori medi ad eccezione dell'istruttoria al minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza disattesa, revoca il decreto ingiuntivo n. 13166/2021; condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
e dell'importo di euro 3.164.756,11 oltre Controparte_3 interessi legali dalla domanda al saldo;
pagina 11 di 12 rigetta le domande risarcitorie avanzate da Parte_1 condanna e a ritrasferire, a Controparte_1 Controparte_3 fronte del pagamento di quanto sopra da parte di i Parte_1 crediti relativi alle seguenti fatture nn. 28E, 26E, 29E, 27E, 33E,
34E, 37E, 38E, 39E, 40E, 45E, 71E, 46E, 47E, 49E, 50E, 48E, 70E, 57E,
72E, 58E, 59E, 60E, 65E, 66E, 67E, 68E, 74E, 75E e 76E (le "Fatture
Ancora Retrocesse"); condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Pt_1 [...]
e che liquida in euro 37.900,00 CP_1 Controparte_3 per compenso oltre rimb. forf. Iva e cpa come per legge.
Milano 17.01.2025
Il Giudice
Michela Guantario
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