Art. 17.
Il capitale di fondazione delle Casse agrarie, quando esse non siano costituite da Societa' in nome collettivo, non potra' essere inferiore a L. 3000 e dovra' essere interamente versato.
Se il capitale sia costituito dal Comune o da altri enti morali, potra' esserne chiesto il rimborso, in tutto o in parte, quando la Cassa abbia formato un fondo di riserva eguale al capitale da restituire.
Il capitale formato esclusivamente con contribuzioni di privati non potra' mai essere rimborsato per intero, dovendo una parte di esso rimanere a titolo di vincolo sociale.
Sul capitale, in qualsiasi modo costituito, potra' corrispondersi agli enti fondatori o ai privati un interesse non superiore al 2 per cento.
Il capitale di fondazione delle Casse agrarie, quando esse non siano costituite da Societa' in nome collettivo, non potra' essere inferiore a L. 3000 e dovra' essere interamente versato.
Se il capitale sia costituito dal Comune o da altri enti morali, potra' esserne chiesto il rimborso, in tutto o in parte, quando la Cassa abbia formato un fondo di riserva eguale al capitale da restituire.
Il capitale formato esclusivamente con contribuzioni di privati non potra' mai essere rimborsato per intero, dovendo una parte di esso rimanere a titolo di vincolo sociale.
Sul capitale, in qualsiasi modo costituito, potra' corrispondersi agli enti fondatori o ai privati un interesse non superiore al 2 per cento.