CA
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 08/07/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
n. 807/2024 RGAC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di conIGlio e composta dai IGnori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, conIGliere relatore;
dott. Marisa SALVO, conIGliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 807/2024 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno
24.6.2025 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, come da ordinanza d'assegnazione in decisione in data 27.28.6.2025 e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dagli avvocati AMADDEO Rosa del foro di
Messina e MICELI Elisa del foro di NA PO di TO ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale delle medesime in AZ (via E. Cosenz n. 51); pec: ; Email_1 pec: ; Email_2
APPELLANTE
E
; Controparte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. MOSTACCIO Chiara del foro di NA PO di TO ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della medesima in NA PO di TO (via S. Filippo Neri n. 13); pec: ; Email_3
APPELLATO
con l'intervento del
Rappresentante dell'Ufficio del P.M. presso la Procura Generale di Messina;
INTERVENIENTE
avente ad oggetto: declaratoria d'addebito in separazione giudiziale (ex artt. 473 bis.12, 473 bis.29 e 473 bis.47, nonché 473 bis.30 C.P.C.). CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… 1) Ritenere e dichiarare la nullità della sentenza n. 283/2024 resa nel procedimento n. 1520/2018 RG , in data 12.03.2024, dal Tribunale di NA P.G., composta dai Dott.ri De Marco, Presidente, Marino Merlo Giudice e Cuzzola Giudice comunicata alle parti in data 13.03.2024, per non aver il Tribunale assegnato i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche di cui all'art 190 cpc , come ampiamente detto al motivo primo del presente atto di impugnazione;
2) Ritenere e dichiarare la nullità della sentenza n. 283/2024 resa nel procedimento n. 1520/2018 RG, in data 12.03.2024, dal Tribunale di NA P.G., composta dai Dott.ri De Marco, Presidente, Marino Merlo Giudice e Cuzzola Giudice comunicata alle parti in data 13.03.2024, per violazione delle norme sulla composizione collegiale del Tribunale, per quanto detto al motivo secondo dell'atto di impugnazione;
3) ritenere e dichiarare la nullità della sentenza per vizio di motivazione, manifesta illogicità ed erroneità in ordine alla valutazione delle prove, per quanto ampiamente detto al motivo terzo dell'atto di impugnazione;
4) per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado n. 283/2024 e ritenere e dichiarare che la IG.ra ha violato i doveri nascenti dal CP_1 matrimonio per avere intrattenuto una relazione extraconiugale con il IG. , violazione che ha Controparte_2 determinato la irreversibile disgregazione del nucleo familiare e, pertanto, dichiarare che la separazione deve essere
, alla steSS appellata, addebitata;
5) ritenere e dichiarare nulla, errata ed illegittima la sentenza di primo grado nella parte in cui omette di pronunciarsi sulle spese e compensi del giudizio e, in considerazione della fondatezza della domanda del IG. , condannare la IG.ra al pagamento di spese e compensi del giudizio di primo Pt_1 CP_1 grado. 6) Condannare, altresì, la IG.ra al pagamento di spese e compensi del giudizio di secondo Controparte_1 grado. 7) Salvo ogni altro diritto. 8) Si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado, tutto integralmente telematico …”.
Per parte appellata:
“… 1) ritenere e dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello; 2) in ogni caso e, comunque, nel rimettersi alle decisioni delle Corte adita per il primo e secondo motivo di appello, dichiarare e ritenere inammissibili e/o infondati il terzo e il quarto motivo di appello per le ragioni esposte nel presente atto o per qualsiasi altro motivo, ragione o causale secondo legge e giustizia;
3) dare ogni altra statuizione, ordine e condannatorio dell'appellante pure se in questo atto manchi una specifica richiesta conclusionale;
4) ritenere qui integralmente riportate tutte le domande, richieste, eccezioni e difese da noi adottate nel giudizio di primo grado, comprese quelle di cui alla comparsa di costituzione e di risposta, nelle memorie 183 n.1-2-3- C.P.C., comparsa conclusionale e repliche;
5) adottando quelle motivazioni che la Corte riterrà maggiormente opportune, anche in modifica, aggiunta o sostituzione di quelle di cui alla sentenza del Tribunale di NA P.G., dichiarare inammissibile, improcedibile e/o comunque ri-gettare, con qualsiasi statuizione, il proposto appello;
6) Nel caso in cui la Corte di Appello dichiarasse la nullità della sentenza di primo grado e rendesse una nuova motivazione, si chiede il rigetto della domanda di ad-debito della separazione e la condanna dello alle spese di primo grado. 7) condannare l'appellante a spese, competenze e onorari del Pt_1 presente giudizio oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali di legge, anche alla luce del disposto di cui all'art. 96 cpc …”.
Per il rappresentante dell' Controparte_3
“… si conclude per il rigetto dell'appello …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ed iscritto a ruolo in data 10.10.2024 e quindi notificato in data imprecisata conveniva in giudizio davanti a questa Corte , Parte_1 Controparte_1 riproponendo le domande, eccezioni e difese rigettate dal Tribunale Civile di NA PO di TO con sentenza n. 283 emeSS in data 13.3.2024 nel procedimento già iscritto al n.
1520/2018 RGAC.
* Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado in sede di separazione personale (quale ricorrente) – ferme le già intervenute statuizioni in tema di vincolo – la pronuncia di addebito della dichiarata separazione alla menzionata , lamentava che l'impugnata sentenza CP_1
“definitiva” era viziata in rito di nullità:
1. per lesione del diritto di difesa e del contraddittorio:
“… non avendo il Giudice del Tribunale di NA P.G. concesso i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, espreSSmente chieste da entrambi i procuratori delle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.03.2024, [sicché] non è stato possibile esporre le ragioni a supporto della domanda, con grave compromissione del diritto di difesa. Tra l'altro, appare aSSi grave che il Giudice di prime cure non si sia preoccupato di evadere l'istanza del procuratore del IG. con la quale si chiedeva la revoca dell'erroneo provvedimento emesso in data Pt_1 12.03.2024 ed abbia, altresì, emesso la sentenza in pari data (cfr pag.13 sentenza). Da ciò deriva che all'appellante è stata negata finanche la possibilità di proporre in via autonoma il deposito degli scritti conclusionali come riconosce possibile la Suprema Corte (Cass. SS.UU n. 36596/2021) secondo cui “la mancata assegnazione dei termini alle parti non comporta la nullità ipso iure della sentenza qualora tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della steSS siano comunque intercorsi i termini sanciti dalla predetta disposizione”. Eppure, nel verbale di udienza del 12.03.20224, il Dr. Giovanni De Marco - che solo per quell'udienza ha sostituito il GI Dott.SS Scaramuzza - richiama espreSSmente la normativa di cui all'art 189 cpc riferendosi al “testo anteriore alla riforma di cui al d.lv. 149/22” …”;
2. per violazione delle norme sulla composizione del Collegio deliberante, atteso che:
“… la causa è stata ab initio assegnata alla D.SS Scaramuzza, la quale ha curato ed istruito anche i numerosi procedimenti che si sono intercalati nel giudizio di separazione. L'istruttoria è stata delegata al GO – Dr.SS Maria Rita Cuzzola – e la fase successiva decisoria è stata espletata dal Presidente Dr. De Marco il quale nell'arco di poche ore dall'udienza di precisazione delle conclusioni ha emesso la sentenza oggi impugnata! Ebbene, è ovvio che stante la ristrettezza dei tempi la sentenza fosse già scritta, seppur in assenza delle conclusioni dei difensori ed in totale carenza di conoscenza del merito di una controversia cotanto articolata, come può facilmente evincersi dalla copiosa documentazione che compone il fascicolo processuale e dai dati fattuali erroneamente riportati dal Giudice nel provvedimento impugnato e di cui appresso meglio si dirà. L'inosservanza delle disposizioni sulla immutabilità del giudice, in forza del rinvio operato dall'art. 50-quater C.P.C., rende applicabile la nullità di cui all'art. 161, comma 1, C.P.C., con la conseguenza che il Giudice di Appello innanzi al quale è impugnabile il vizio dovrà rinnovare la decisione come se fosse Giudice di primo grado (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 9224 del 03/04/2023) …”;
e, nel merito, aveva ingiustamente disatteso le proprie domande e difese, in parte qua, e ciò in specie:
3. in punto di addebito a carico dell'(ormai ex) coniuge, con malgoverno delle prove acquisite e disconoscimento della produzione avvenuta, atteso che:
3.1. “… La prima inconfutabile prova la offre il ricorrente con il deposito delle chat whatsapp (all. 11- chat
18 /19 Luglio 2018) intercorse tra lo stesso e la moglie in data 18.07.2018 dalle ore 19.15 Parte_2 in poi, non appena scoperta la relazione extraconiugale della con il IG. e mai CP_1 Controparte_2 contestate. La lettura della meSSggistica, unitamente alle altre prove prodotte, legittima ampiamente la domanda di addebito …”;
3.2. “… È sufficientemente chiaro che il Giudice di primo grado non ha mai letto le chat prodotte dal ricorrente perché altrimenti non avrebbe scritto a pag. 9 della sentenza che nel caso di specie non è stata raggiunta la prova delle violazioni degli obblighi coniugali e, ancor meno, della idoneità di questi a determinare il disfacimento del rapporto coniugale …”; 3.3. “… La , anche dopo aver confeSSto il tradimento, continuava a ripetere che amava solo il coniuge CP_1 e chiedeva perdono. Va da sé che, se la relazione matrimoniale - come falsamente riferisce la - CP_1 fosse finita nel 2014/2015, ella - perché mai , davanti alla scoperta del tradimento da parte del marito - ha avuto la reazione che leggiamo nei meSSggi? E perché mai avrebbe dovuto ripetere che amava solo
e che la sua relazione con il non sarebbe durata? Pt_1 CP_2 È fin troppo ovvio che la ha mentito e che il Giudice di primo grado, senza prestare la doverosa CP_1 attenzione ai riscontri probatori, ha motivato la sentenza sostenendo che alla resistente non dovesse addebitarsi alcuna colpa … la intratteneva davvero una relazione con altro uomo dal 2017! …”; CP_1
3.4. ”… Erra il Giudice di primo grado quando afferma che la relazione della resistente / appellata con il IG.
è solo labilmente affermata e non ha trovato conferma nelle prove offerte. CP_2 La prima inconfutabile prova la offre il ricorrente con il deposito delle chat whatsapp (all. 11- chat Pt_2
18/19 Luglio 2018) intercorse tra lo stesso e la moglie in data 18.07.2018 dalle ore 19.15 in poi,
[...] non appena scoperta la relazione extraconiugale della con il IG. e mai contestate CP_1 Controparte_2
… La Corte di caSSzione, richiamando un orientamento giurisprudenziale già confermato nel 2015, afferma che le riproduzioni informatiche hanno piena efficacia probatoria fin quando le stesse non siano oggetto di un disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito, tale da renderle presunzioni semplici (Corte di caSSzione n. 12794/2021). Ne deriva che le chat whats app prodotte, intercorse tra le parti del giudizio, e dalle quali emerge in maniera inequivocabile il tradimento, devono essere considerate prova piena dell'infedeltà coniugale della . CP_1 Né può assumere rilevanza il fatto – si osa direi quasi scontato - che il abbia mentito dinanzi al CP_2 Giudice , negando la relazione … Altra incongruenza che non poteva sfuggire al Giudice di primo grado è la datazione della relazione amichevole con il che ella individua a quando “è terminata la relazione con il marito”. Sempre a CP_2 pag. 14 della medesima comparsa di costituzione della ( cfr all. 2), ella chiarisce che ciò sarebbe CP_1 avvenuto dopo il mese di maggio (2018) data in cui, sebbene la relazione fosse da tempo terminata, il ricorrente si era recato in vacanza con altra donna”. Ebbene, al di là della falsità piena di detta ultima circostanza - mai provata in giudizio e mai prima contestata dalla al coniuge ( la lettura delle loro CP_1 chat è esaustiva: mai ella rimprovera un tradimento, in tutta la durata del rapporto matrimoniale) – la resistente /appellata vorrebbe malamente collocare l'inizio della relazione con il a dopo il mese di CP_2 Maggio del 2018, quando - a suo dire – sarebbe finito il rapporto coniugale, specificando in maniera assolutamente contraddittoria che la relazione con il coniuge era da tempo terminata. Ha, però, dimenticato la che ella aveva già abbondantemente confeSSto al coniuge e ai familiari che la relazione con il CP_1
era in essere già dal 2017. CP_2 E, cosa ancor più grave, è che il Giudice di primo grado non abbia colto neppure la contraddizione in cui è incorsa la con la successiva costituzione con nuovo procuratore! Questi, infatti, nel fallace CP_1 tentativo di rettificare il tiro, si impegnerà a datare, per la prima volta, l'asserita presunta fine del rapporto di coniugio collocandola agli anni 2015, poi peggiorata negli anni 2016- 2017 tanto che stavano insieme solo per i figli (all.12 cfr. pag. 4) . Detta argomentazione, immotivatamente assunta come vera dal Tribunale di NA P.G. (cfr. pag. 12 sentenza appellata), è smentita da tutte le altre circostanze che hanno fatto ingresso nel giudizio di primo grado e che hanno, in maniera circostanziata, provato la fondatezza delle domande del IG. , non da ultimo la certificazione medico sanitaria che attesta ben due aborti della Pt_1
, e quindi conferma il fatto che i coniugi intrattenevano anche regolari rapporti sessuali …”; CP_1
3.5. “… Il Giudice di Primo Grado, errando in maniera plateale, ritiene che il contenuto delle registrazioni sia di segno contrario a quanto riferito dalla - che in sede di interrogatorio formale ha , ovviamente , CP_1 negato la relazione - sia perché del tutto incerta la provenienza e natura di detta registrazione, sia perché non vi è certezza circa gli interlocutori, sia perché una conversazione privata, per di più artatamente e, dunque, maliziosamente registrata non può di per sè assumere valenza probatoria circa i fatti affermati nel corso della conversazione medesima”(cfr pagg. 9/10 della sentenza appellata). Ebbene, la motivazione è ancora una volta del tutto errata. Il IG. ha prodotto nella fase istruttoria Pt_1 due registrazioni ambientali, raccolte nella piena consapevolezza delle parti presenti, e nelle quali la IG.ra conferma ancora una volta la sua relazione con il , iniziata addirittura nel 2017 (cfr pag. CP_1 CP_2 8 all. 13) e che i loro rapporti si consumavano anche in ufficio … la Suprema Corte, apprezzando alcune pronunce di merito (cfr. Tribunale Civile di Macerata) ritiene che, indipendentemente dal fatto che una relazione si sia consumata con un rapporto carnale o meno, sia causa sufficiente per l'addebito della separazione anche solo una relazione virtuale, intrattenuta tramite
WhatsApp o qualsiasi altra forma di meSSggistica istantanea, perché viene a interrompersi il rapporto di fiducia con l'altro coniuge che sia stato leso nell'onore e nella dignità. Tale condotta implica, comunque, la responsabilità del coniuge che ha violato i doveri nascenti dal matrimonio e finanche in caso di tradimento anche solo virtuale, non essendo essenziale che si realizzi il tradimento carnale tra due soggetti non uniti in matrimonio. I sospetti di infedeltà, insieme ad un comportamento equivoco del coniuge e ad un rapporto segreto e diverso da quello di amicizia, devono condurre ad una pronuncia di addebito della separazione
…”;
3.6. “… Come ha chiarito la CaSSzione “le registrazioni di conversazioni tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori si risolvono in una particolare forma di documentazione che non è sottoposta alle limitazioni ed alle formalità proprie delle intercettazioni” ( Cass. n. 24288/2016). La registrazione e la trascrizione del colloquio costituiscono documenti che possono legittimamente essere acquisiti al processo sia civile che penale in quanto prove ammissibili (Cass. n. 9526/10; Cass. n. 27157/08), e integrare quella prova che, diversamente, potrebbe non essere raggiunta. Ai fini della validità di eSS prova è neceSSrio che il soggetto che registra sia parte della conversazione. La Suprema Corte ritiene lecite, e quindi utilizzabili in giudizio, le registrazioni delle conversazioni tra moglie e marito in casa propria e legittimamente prodotte in giudizio se la registrazione è finalizzata alla tutela di un diritto in sede giudiziaria perché il diritto di difesa prevale sul diritto alla privacy del soggetto registrato. E si badi bene che le registrazioni, fedelmente trascritte dalla D.SS , in aggiunta agli estratti dei Tes_1 meSSggi whats app, sono state raccolte dal IG. non certo ad insaputa delle parti che avevano Pt_1 piena conoscenza della registrazione delle conversazioni, sebbene anche le registrazioni raccolte ad insaputa dei partecipanti siano altrettanto valide ed utilizzabili come prove …”;
3.7. “… La IG.ra riconosce piena veridicità alle registrazioni prodotte dal IG. tant'è che a pag.
CP_1 Pt_1 15 della comparsa di costituzione a firma dell'Avv. Chirafisi , nel narrare le presunte minacce ricevute dal coniuge - e finalizzate a farle perdere il posto di lavoro perché avrebbe riferito a tutti della sua Pt_1 relazione con il Direttore della filiale - scrive: “Quando tali minacce sono state profferite dinnanzi al padre della IG.ra , questi ha invitato il genero a tornare in sé poiché era lui che rischiava di perdere il
CP_1 posto di lavoro dal momento che indoSSndo una divisa tali comportamenti violenti e persecutori (cfr intercettazioni abusive) non sarebbero stati accettati dai suoi superiori”. Ebbene, la smentisce sè
CP_1 steSS: ella fa riferimento alla registrazione raccolta dal IG. in data 20.07.2018 durante l'incontro Pt_1 tra i coniugi e i di lei familiari. Detta affermazione offre certezza della assoluta fedeltà del contenuto delle registrazioni a quanto è realmente accaduto. Anche in detta registrazione vi è, ancora una volta, la piena confessione della che ammette di aver
CP_1 iniziato la relazione con circa un anno addietro, dunque nel 2017 …”; CP_2
3.8. “… La , nel maldestro tentativo di evitare l'addebito della separazione, si è limitata a individuare, CP_1 quale perimetro temporale della fine del rapporto coniugale, prima il mese di Maggio del 2018, poi gli anni 2014/2015, ma gli amorevoli meSSggi whats app intercorsi tra i coniugi anche nelle settimane antecedenti la scoperta del tradimento (all. 15) e le ripetute confessioni della smentiscono le false dichiarazioni CP_1 della steSS rese negli atti giudiziari … E non solo! Il Giudice di primo grado non ha osservato neppure gli altri fatti, di assoluta importanza, anch'essi tutti documentati dal Sig. e confermati dalla . Si fa espresso riferimento alle due Pt_1 CP_1 gravidanze della resistente /appellata, la prima interrotta volontariamente nel 2014, ad insaputa del coniuge e la seconda, interrottasi spontaneamente nel 2017! … prima e dopo gli aborti la vita coniugale scorreva nella ordinarietà. I coniugi intrattenevano rapporti sentimentali e sessuali che caratterizzano una normale vita di coppia, salvo che la IG.ra non CP_1 considerasse il coniuge solo uno strumento di riproduzione e che simulasse sentimenti non provati oppure che l'ultima delle gravidanze, quella interrottasi nel 2017, fosse riconducibile ad altro uomo. Altrimenti non si spiegherebbero i ripetuti meSSggi di conferma di amore che abbiamo letto nelle chat versate in atti, né le costanti richieste di perdono rivolte dalla al coniuge. CP_1 La non avrebbe avuto motivo né di confeSSre la sua relazione con , né di datarla CP_1 Controparte_2 all'anno 2017 , né di affermare che vi sono stati solo baci, e men che meno di annettere che sarebbe finita perché lei amava solo se non avesse avuto alcuna relazione! Pt_1 Di contro, se fosse vero quanto afferma la circa la datazione della fine del rapporto, non si CP_1 spiegherebbe neppure la sconvolta reazione del IG. dinnanzi alla scoperta del tradimento che lo Pt_1 ha gettato in un profondo stato di frustrazione e provazione fisica e psicologica …”;
4. in punto di gravame delle spese di lite, iniquamente addoSSndole sull'odierna parte appellante, in quanto ingiustamente ritenuta soccombente; e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza
l'accoglimento dei propri petita suddetti, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Parte appellata si costituiva con atto depositato in data 7.2.2025 nel corrente grado di giudizio e, deducendo nel merito:
sub 1.:
“… ci si rimette alle valutazioni dell'Ecc.ma Corte, evidenziando che entrambe le parti avevano chiesto la concessione dei termini 190 C.P.C. …”;
sub 2., che:
“… ci si rimette alle valutazioni di Codesta Ecc.ma Corte, precisando che il secondo comma dell'art. 174 C.P.C. prevede espreSSmente che “Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi eIGenze di servizio può essere sostituito con decreto del presidente [79 disp. att.]. La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento di singoli atti (2).” In data 07.03.2024 sul fascicolo telematico veniva annotata la sostituzione del Giudice (Decreto Presidente n. 5 del 16-01-24) da Scaramuzza a Presidente De Marco. Sul punto questa Difesa non ignora la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inosservanza del principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall'art. 174 C.P.C., e la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da eIGenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del presidente, costituisce una mera irregolarità di carattere interno …”;
sub 3., che:
del tutto condivisibile risultava l'articolata motivazione resa in fatto e in diritto dal Giudice a quo, anche là dove aveva scrutinato le deposizioni testimoniali assunte;
inammissibile e infondato, ancora, era quanto arguito in tema in virtù delle asserite acquisizioni discendenti dalle chat whatsapp prodotte, atteso che:
- il primo Giudice aveva chiaramente in motivazione evidenziato d'aver fatto luogo alla loro previa disamina;
- detta documentazione era stata censurata con puntuale e analitico disconoscimento “… con la memoria 183 n. 3 C.P.C., depositata il 18.12.2019 e con la memoria integrativa 183 n. 3 C.P.C., depositata il 19.12.2019 …”;
circa il rilievo delle gravidanze avute:
“… la difficile decisione presa dalla SI nel 2014 di non portare a termine la gravidanza è dovuta CP_1 esclusiva-mente alle sue condizioni fisiche e psichiche. Per_ Sul punto si evidenzia che la SI ha avuto un aborto spontaneo prima della nascita dei figli e CP_1 Per_
, entrambi con parto cesareo. È affetta da iperplasia focale, cisti di Naboth, algia pelvica come da certificazione medica sopra citata e già prodotta con la costituzione in giudizio. Nel 2014, atteso le sue condizioni fisiche e psichiche, con due bambini piccoli di anni 7 e 5 non si è sentita di portare avanti la gravidanza. Successivamente nel 2015 ha avuto un altro aborto spontaneo. Quest'ultima gravidanza era stata voluta esclusivamente dal ricorrente, ben sapendo le condizioni fisiche e psichiche della resistente, tanto che l'interruzione è stata spontanea. Si chiede l'espunzione dal fascicolo telematico dell'allegato 16, denominato certificato medico aborto 2014 (all.16), prodotto dall'appellante per la prima volta in appello con l'iscrizione a ruolo. Comunque, gli allegati 16 e 17 depositati da controparte e denominati rispettivamente certificato medico aborto 2014 e certificato aborto gennaio 2017 non certificano l'avvenuto aborto …”;
quanto all'epoca di insorgenza della crisi coniugale e di sua irreversibile stabilizzazione:
“… il rapporto coniugale si era deteriorato da diverso tempo, e comunque a far data dal 2015, peggiorato nel 2016- 2017, tanto che continuavano a stare insieme solo per i figli. La vita coniugale era intollerabile. Negli ultimi due anni si sono intensificati episodi gravi, pedinamenti, installazione sul telefono della moglie e dei figli di software di controllo a distanza, con registrazione di telefonate, meSSggi, nonché effettuazione di controlli tramite sistemi di video sorveglianza ambientali, installati a casa, sul telefono della SI , esercitando pressioni, offese e denigrazioni. CP_1 Nel mese di maggio 2018, il Sig. si prende una pausa di riflessione e parte per la Sardegna. Pt_1 Nel mese di luglio i coniugi decidono di comune accordo di separarsi di fatto, decidendo di presentare il ricorso consensuale dopo le ferie. Decisione che non viene mantenuta per avere l'appellante notificato ricorso per separazione giudiziale …”;
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione
e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze del corrente grado del giudizio.
*
Differito il procedimento dall'udienza di prima comparizione davanti al Collegio del 10.3.2025 a quella dell'8.4.2025 e quindi (per sovraccarico del ruolo) al 24.6.2025 (ove aveva luogo la precisazione delle conclusioni), senza alcuna ulteriore attività, la causa è stata posta in decisione (con ordinanza del 24-28.6.2025).
*
In sede di note autorizzate (con atti depositati in modalità telematica, rispettivamente, in data 6 e 7.6.2025:
mentre parte appellante rilevava che:
- “… i meSSggi prodotti sono chiaramente indicativi di un rapporto matrimoniale ordinario sino alla scoperta del tradimento ( perlomeno ciò è quanto la ha sempre fatto credere all'ingenuo marito) ma essi, cosi come CP_1 anche le registrazioni raccolte dal IG. - e di cui si oggi si vorrebbe contestare la utilizzabilità - confermano Pt_1 la devastazione psicologica derivata all'appellante dalla improvvisa scoperta del tradimento, reazione che non sarebbe stata certamente tale se l'unione coniugale fosse stata realmente in crisi da anni! …”;
- “… Non passerà inosservato agli occhi dell'Ecc.ma Corte adita quanto dichiara il Franzone nel verbale del 10.02.2022. Egli, che assume di non conoscere il IG. , dichiara che - contattato dall'appellante per un Pt_1 incontro - si è subito mostrato disponibile. Ma appare certamente strano che il non abbia mai chiesto CP_2 chi fosse, né per quale ragione volesse incontrarlo. E' ovvio che intanto il , già allertato dalla , CP_2 CP_1 sapeva bene che il IG. era il marito della resistente / appellata e che l'incontro richiesto aveva come fine Pt_1 quello di discutere della relazione extraconiugale. Ecco la ragione della mancanza di stupore nel ricevere l'invito. Altrimenti, non si comprenderebbe come il abbia potuto manifestarsi così disponibile ad accettare di recarsi ad un incontro con un perfetto CP_2 sconosciuto …”;
- “… L'appellata, dopo essere stata scoperta, continuava a supplicare il coniuge di non dire nulla e di ricominciare perché lei amava solo il IG. . Purtroppo, la fiducia tradita cosi miserevolmente non ha messo l'odierno Pt_1 appellante nelle condizioni di superare il trauma derivatogli dal tradimento e di immaginare una ripresa del rapporto coniugale, che si è così definitivamente interrotto. La , nel maldestro tentativo di evitare l'addebito della separazione, si è limitata a individuare quale CP_1 perimetro temporale della fine del rapporto coniugale prima il mese di Maggio del 2018, poi gli anni 2014/2015 ( trovando quest'ultima asserzione una immotivata condivisione da parte del Giudice di primo grado), ma gli amorevoli meSSggi what app intercorsi tra i coniugi anche nelle settimane antecedenti la scoperta del tradimento (cfr. all. 15) e le ripetute confessioni della smentiscono le false dichiarazioni della steSS rese negli atti CP_1 giudiziari …”;
- “… Il Giudice di primo grado, seppur la non abbia fornito alcuna prova a supporto della datazione della CP_1 asserita fine del rapporto negli anni 2014/2015, ha dato per valido detto assunto e, cosa ancor più grave, ha omesso di valutare la documentazione prodotta dal ricorrente / appellante con la quale si è data prova che i coniugi, sino alla scoperta del tradimento, svolgevano una normale vita familiare ( all. a n. 6 foto). La foto del 2018 prodotta in allegato ritrae la coppia felice ad un concerto appena un mese prima della scoperta della relazione extraconiugale. Le ulteriori foto provano che il rapporto coniugale non poteva certo definirsi in crisi o concluso da anni. Anche la vita intima della coppia poteva definirsi assolutamente ordinaria. I coniugi intrattenevano regolari rapporti sessuali dai quali sono derivate ben DUE gravidanze, l'una nel 2014 e l'altra nel 2017. Resta dunque incompressibile sulla scorta di quale ragionamento logico giuridico il Giudice di primo grado sia giunto ad affermare che il rapporto coniugale si era concluso anni addietro e che , dunque, la relazione extraconiugale non poSS considerarsi la causa efficiente della crisi irreversibile che ha condotto alla separazione. Nulla si rinviene in motivazione …”;
di contro, parte appellata, insistendo nelle difese già spiegate, instava ulteriormente nei seguenti termini:
- “… Nel caso in cui la Corte di Appello dichiarasse la nullità della sentenza di primo grado e rendesse una nuova motivazione, si chiede il rigetto della domanda di ad-debito della separazione e la condanna dello alle Pt_1 spese di primo grado, comprensive del giudizio cautelare di cui al sub 1520-4/2018 RG, instaurato dallo Pt_1 con ricorso ex art. 709, ultimo comma, c.p.c. e ritenuto inammissibile dal Tribunale con ordinanza del 19.10.2019 (All. 7 della comparsa di costituzione) e che per facilità di consultazione degli atti si rideposita con le presenti note. In merito si evidenzia che come riportato dettagliatamente nella comparsa di costituzione da pag. 3 a pag. 6, il Sig. , dal decreto di rigetto della Corte di Appello del 14.06.2019, presenterà, in seno al giudizio di Pt_1 separazione, altri quattro ricorsi ex artt. 330-333-336 c.c. 709 u.c. e 709 ter cpc. Tanto nell'arco di un anno e due mesi. Si evidenzia, altresì, che, a partire dalla udienza di comparizione nel procedimento di separazione giudiziale, il ricorrente ha posto in essere una sequela di atti provocatori e persecutori incentrati su presunte violazioni da parte della resistente e della propria famiglia in ordine ai comportamenti che la steSS avrebbe mantenuto nei confronti della prole, tendenti alla demolizione della figura paterna, tutti sistematicamente rigettati o dichiarati inammissibili.
Il tutto è stato scandito da continui, ossessivi inoltri di ricorsi, denunce e pec attraverso cui si è voluto e si continua a rimproverare all'esponente fantomatiche inosservanze, ma con l'obiettivo di avere l'affido esclusivo e ricevere l'assegno di mantenimento per i minori dalla ex moglie, basti leggere le domande del ricorso per scioglimento del matrimonio (All. 2 fasc. di parte). Ne consegue che l'appellante va condannato alle spese del giudizio di primo grado …”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in rito:
sub 1., che:
I. il procedimento in esame soggiace al rito cd. “camerale” in tema di “famiglia” ante cd. riforma CARTABIA, in quanto introdotto con ricorso del 25.9.2018, a proposito del quale si segnala che, nel rilievo dell'art. 709 bis C.P.C. (poi abrogato), a tenore del quale:
“… All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, e dal quarto al decimo(1). Si applica altresì l'articolo 184 …”; detto rito non prevedeva, anche, l'operatività degli artt. 189 e 190 C.P.C.;
II. in fatto, consta in atti che: II.1) il Giudice a quo ha introitato in decisione la lite all'udienza del 12.3.2024 (cui le parti erano state rimesse ex officio dal decreto del g.i. officiato del 24.1.2024, in differimento dell'originaria data del 5.3.2024), celebrata secondo il rito della trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C.;
II.2) le difese delle parti hanno depositato nei termini loro assegnati note di trattazione scritta
(nella data dell'11.3.2024), formulando le rispettive conclusioni, ancorché richiedendo la concessione di termine per il deposito di scritti conclusionali ex art. 190 C.P.C.;
II.3) con ordinanza in pari data 12.3.2024, il Presidente (surrogatosi al g.i. antea officiato) così statuiva:
“… Rilevato che la causa era stata fiSSta in data odierna per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 189 c.p.c. (testo anteriore alla riforma di cui al d.lv. 149/22); che, pertanto, non devono fiSSrsi ulteriori termini per il deposito di conclusioni;
che, la causa può è essere rimeSS al collegio per la decisione;
Visto l'art. 189 c.p.c. Tanto posto Il giudice riserva di riferire al collegio contestualmente rimettendo senz'altro al collegio per la decisione …”;
III. in subiecta materia:
III.1) quanto al rito sub II.1), non era impedita la fruibilità allo scopo del rito di cui all'art. 127 ter
C.P.C.; e ciò poiché, pur constatata la non corrispondenza tra il paradigma della fase decisoria quale dettato dalla citata disposizione e quello previsto ante riforma nei procedimenti CP_4 camerali, va rilevato che quello della seconda: integra un tertium genus di pari rango ordinamentale rispetto ai due antea vigenti d'udienza idonea alla decidibilità della lite (ossia, quelli de: l'udienza pubblica;
l'udienza camerale) e, in quanto tale, ove utilizzato, è connotato da incombenti “alternativi” rispetto a quelli altrove dettati;
la sua piena sostituibilità agli altri – ammeSS dall'indole di norma “generale”, per posizione sistematica, che l'art. 127 ter C.P.C. ha – non è stata espreSSmente esclusa dal legislatore in subiecta materia;
è comunque in facoltà delle parti invocare l'adozione, in sua vece, d'altro modulo decisorio (includendo detta disposizione al comma 2 la previsione della loro ammissibilità alla discussione orale); circostanza, questa, nell'occorso non verificatasi (avendo le dette difese invocato, erroneamente – per quanto appresso si rileverà sub III.2) –, solo l'operatività dell'art. 190
C.P.C.);
III.2) quanto al profilo sub II.2), si constata – circa l'allegazione del pregiudizio asseritamente derivato da tale mancata assegnazione e la prova in concreto della lesione del diritto di difesa, essendo altrimenti il gravame inammissibile per difetto d'interesse – che parte appellante nulla ha evidenziato ex professo al riguardo (nelle pp. 4-5) e che, peraltro, neppure in prime cure, con l'istanza del 13.3.2024 (postuma rispetto alla pubblicazione della sentenza in riesame) tanto aveva auto luogo (salvo il generico richiamo alla complessità dell'istruzione espletata); III.3) se è costante, quanto al grado d'appello, l'indirizzo di legittimità (come da ultimo ribadito da Cass. Sez. I, sentenza n. 7067 del 17/3/2025), per cui:
«… in tema di separazione personale dei coniugi, l'appello assoggettato al rito camerale secondo la disciplina anteriore all'applicazione del d.lgs. n 149/2022, si caratterizza per la particolare celerità e semplicità di forme, di talché non è prescritta l'assegnazione alle parti del termine di cui all'art. 190 C.P.C. per il deposito di memorie conclusionali e repliche successivamente all'udienza in cui la causa è trattenuta in decisione …»;
rari sono invece i precedenti che hanno scrutinato la quaestio con riferimento allo svolgimento del giudizio di prime cure;
di questi, tuttavia, la motivazione della superiore pronuncia n. 7067, in cui si sono esaminati funditus i plurimi temi di rilievo in astratto valutabili al riguardo (tra cui anche quelli oggi prospettati dalla difesa di parte appellante) ha fatto richiamo (citandone almeno uno a tanto pertinente e di contenuto conforme, ossia confermativo della non operatività in illo tempore dell'art. 190 C.P.C.) secondo quanto si legge ivi;
e, in contrario rilievo rispetto alla tesi di parte appellante, questa Corte – oltre all'argomento testuale richiamato sub I. – condivide in particolare la ricostruzione sistematica che a tanto conduce, secondo quanto appresso si legge:
«… 5.2. In relazione alla non operatività, per i procedimenti in materia di famiglia soggetti al rito camerale ante Riforma del 2022, dei termini per comparse conclusionali e repliche di gg. 60 + 20, ai sensi dell'art.190 c.p.c., vi è un consolidato orientamento di legittimità. Questa Corte (Cass. 29865/2022) ha infatti già chiarito che «Il giudizio di appello in materia di separazione personale dei coniugi è un procedimento di natura contenziosa che si svolge secondo il rito camerale e che, pur dovendo rispettare il principio del contraddittorio, si caratterizza per la particolare celerità e semplicità di forme;
ne consegue che a tale giudizio non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria, ben potendo la causa essere assunta in decisione, dopo che le parti abbiano precisato le conclusioni, senza l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica» (conf. Cass. 26200/2015). Questa Corte, nella successiva ordinanza n. 8992/2023, in riferimento alla questione posta dalle Sezioni Unite del 2021 con riferimenti ai procedimenti per separazione e divorzio, ha affermato, in relazione a motivo di ricorso per nullità della sentenza, per violazione dell'art. 190 c.p.c. e del principio del contraddittorio e diritto di difesa, ex art. 360 c.p.c., n. 4, non essendo stati concessi alle parti i termini per conclusionali e repliche, in un procedimento di divorzio, che la censura era infondata: «… nella specie si verte in tema di appello in materia di divorzio, cui si applica, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 15, il rito camerale. Ora, questa Corte ha già chiarito che "nei procedimenti di natura contenziosa che si svolgono con il rito camerale (quale il giudizio di appello in materia di divorzio, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, e succ. modif., art. 4, comma 12), deve essere assicurato il diritto di difesa e, quindi, realizzato il principio del contraddittorio;
tuttavia, trattandosi di procedimenti caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme, ad essi non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente, quelle di cui agli artt. 189 (Rimessione al collegio) e 190 (Comparse conclusionali e memorie) c.p.c." (Cass. 565/2007). Il principio è stato ribadito: "I procedimenti camerali contenziosi, fermo il rispetto del principio del contraddittorio, sono caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme, sicché con essi sono incompatibili le disposizioni che regolano la fase decisoria nel processo ordinario di cognizione e, segnatamente, quelle di cui agli artt. 189 e 190 c.p.c." (Cass. 26200/2015; cfr. anche Cass. 20323/2019, con riguardo al procedimento di primo grado di divorzio). Ne consegue che, nella specie, non era in ogni caso obbligatoria per il giudice la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., attesa la disciplina peculiare che assoggetta al rito camerale, improntato a semplicità delle forme, l'appello in materia di divorzio». In relazione alla legislazione emergenziale, si è affermato che nel giudizio di separazione personale dei coniugi di secondo grado, ove la Corte d'Appello, applicando le misure previste per contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla giustizia civile, sostituisca l'udienza già fiSSta per la decisione con la trattazione scritta di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. n. 18 del 2020 (conv. con modif. in l. n. 27 del 2020), non è tenuta a concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c. prima di statuire, perché la trattazione scritta sostituisce l'udienza, ma non incide sulle restanti norme che regolano il processo, sicché, alla fase decisoria continuano ad applicarsi le disposizioni proprie del giudizio camerale, caratterizzato da particolare celerità e semplicità di forme (Cass., sez. 6-1, 10 novembre 2021, n. 33175). Anche in Cass, 16437/2022, in materia di divorzio, si afferma: «Quanto alla censura sulla richiesta dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, eSS è carente di autosufficienza;
peraltro, ai procedimenti di natura contenziosa che si svolgono con il rito camerale (quale il giudizio di appello in materia di divorzio) non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente, quelle di cui agli artt. 189 e 190 c.p.c. (Cass. 12 gennaio 2007, n. 565)». In altre pronunce di questa Corte, si è ribadito che non c'è violazione dell'art. 190 c.p.c. nei giudizi di separazione
o divorzio che seguono il rito camerale (Cass. n. 22749/2024; Cass. n. 16052/2024; Cass. n. 13960/2024; Cass. n. 3576/2024; Cass. n. 24104/2023; Cass. n. 19650/2023, sia pure in relazione a trattazione scritta in periodo Covid;
Cass. n. 8992/2023; Cass. n. 8049/2022, richiamato motivazione di Cass. n. 8992/2023).
5.3.Peraltro, nella specie, nella sentenza impugnata, a pag. 3, si precisa che «disposto lo svolgimento del processo con la modalità della trattazione scritta e depositate le note delle parti, all'esito dell'udienza del 20/2/2023, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la Corte si è riservata la decisione». L'art. 221 d.l. 34/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 77/2020 (ora vedasi art.127 ter c.p.c., essendo la trattazione scritta divenuta la regola) ha previsto, al quarto comma, che : «4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fiSSta per l'udienza che la steSS è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile». Orbene, il motivo di ricorso non si confronta con tale statuizione e con il rito applicato nella controversia. Né nel ricorso viene dedotto chiaramente che (come e quando) fosse stata avanzata istanza di trattazione orale. E il contraddittorio tra le parti è pienamente rispettato ed è compatibile con la trattazione scritta del procedimento. Anche la Corte Costituzionale (sentenza n. 73 del 18/3/2022, in tema di processo tributario e di previsione, come regola, della trattazione scritta) ha chiarito che il principio del contraddittorio consacrato nell'art. 111, secondo comma, Cost., impone esclusivamente di garantire che ogni giudizio si svolga in modo tale da assicurare alle parti la possibilità di incidere, con mezzi paritetici, sul convincimento del giudice, spettando al legislatore configurarne le specifiche modalità attuative, cosicché «deve coerentemente escludersi che sussista un'unica forma in cui il confronto dialettico poSS estrinsecarsi e che questa vada neceSSriamente identificata nella difesa orale» e «non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità». E la Corte Costituzionale ha richiamato il principio espresso da questo giudice di legittimità secondo cui «la garanzia del contraddittorio, neceSSria in quanto costituente il nucleo indefettibile del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato dagli artt. 24 e 111 Cost. (cfr., in rapporto all'art. 24 Cost., già Corte cost., sent. n. 102 del 1981), è, comunque, assicurata dalla trattazione scritta della causa, con facoltà delle parti di presentare memorie per illustrare ulteriormente le rispettive ragioni (che, del resto, devono essere già compiutamente declinate con il ricorso per quanto riguarda, segnatamente, i motivi dell'impugnazione), non solo in funzione delle difese svolte dalla controparte» (Corte di caSSzione, ordinanza 10 gennaio 2017, n. 395).
5.4. In memoria e in sede di discussione, il difensore dei ricorrenti si duole che l'udienza del 10/2/2023, in cui la causa è stata trattenuta in decisione («sulle conclusioni di cui in epigrafe», si legge in sentenza), non era in realtà «fiSSta per la precisazione delle conclusioni». Ma, in ogni caso, dalla sentenza si evince che la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza fiSSta, sulle conclusioni precisate dalle parti.
5.5.Vero che il principio espresso dalle Sezioni Unite nel 2021 nel sentenza n. 36596, sopra richiamato, è stato ribadito in successive pronunce: a) si è affermato che la mancata assegnazione alle parti, nonostante che esse non vi abbiano rinunciato, del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche, non comporta la nullità «ipso iure» della sentenza, purché tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza siano comunque intercorsi i termini sanciti dalla predetta disposizione, 80 giorni (Cass. 34861/2022, ma si trattava di un giudizio a cognizione ordinaria, avviato nel 2013 con citazione, di scioglimento della comunione tra coniugi e di divisione, e si è rilevato, respingendo il motivo di ricorso incidentale sul punto, che essendo stata la deliberazione presa in data successiva alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., fatti decorrere dalla udienza di precisazione delle conclusioni, «la parte avrebbe potuto fare affidamento sul termine di legge dettato dall'art. 190 c.p.c., e quindi avrebbe potuto in ogni caso provvedere autonomamente al deposito degli scritti conclusionali» e quindi che la parte ricorrente non aveva, in quel giudizio, adeguatamente dimostrato l'effettivo pregiudizio derivante dalla violazione asseritamente commeSS dalla Corte d'Appello); b) il principio in questione è stato esteso, poi, anche al giudizio contenzioso speciale di cui agli artt. 796-797 c.p.c., il giudizio di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal tribunale ecclesiastico, promosso da uno solo dei coniugi, che si svolge però sempre come un ordinario giudizio di cognizione al quale si applicano gli artt. 796 e 797 c.p.c., essendosi pertanto dichiarata nulla, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, la sentenza pronunciata a definizione del procedimento, senza che siano concessi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. (Cass. 838/2023); c) tale principio è stato anche applicato in relazione a una pronuncia di incompetenza, affermandosi, sulla base di orientamento di legittimità sul punto (Cass. Cass. S.U. n. 20449/2014; Cass. n. 17650/2015; Cass. n. 8992/2016; Cass. n. 200059/2018; Cass. n. 25607/2021), che l'ordinanza declinatoria della competenza, secondo le regole del processo a cognizione piena, dev'essere preceduta, a pena di nullità, dall'invito alla precisazione delle conclusioni e dall'assegnazione ad entrambe le parti di un primo termine per il deposito di memorie e di un secondo termine per repliche, un doppio termine «uguale per gli scritti difensivi di tutte le parti», e che comporta la nullità dell'ordinanza anche l'assegnazione di termini «sfalsati» (cioè, di un primo termine concesso solo all'attore e di un successivo termine fiSSto al solo convenuto) per il deposito di memorie, perché è così permeSS soltanto al difensore del convenuto la replica agli argomenti avversari, in violazione dei principî costituzionali di parità delle parti e del contraddittorio (Cass. 11711/2023).
5.6.Tuttavia, i casi richiamati hanno sempre riguardato giudizi a cognizione ordinaria e non soggetti al rito camerale. Il rito camerale, pur dovendo rispettare il principio del contraddittorio, si caratterizza per la particolare celerità e semplicità di forme, in quanto la sua previsione è funzionale a soddisfare primarie eIGenze di celerità e di economia processuale, con la conseguenza che a tale giudizio non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria. E non si può nemmeno configurare un'inattesa amputazione di un segmento del processo destinato dalla legge all'esercizio di quei «diritti processuali essenziali» che sicuramente rappresentano diretta espressione del contraddittorio e del diritto di difesa costituzionalmente tutelati. Ciò vale con riguardo al processo ordinario di cognizione, perché si tratta di un processo il cui regolamento formale prevede che la fase decisoria sia neceSSriamente preceduta dallo scambio paritetico di atti in cui le parti possono esercitare le difese di cui si discute. Non anche per il rito camerale, svincolato da tali rigide scansioni.
Si è, ad es., affermato che, in detto rito camerale, l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di conIGlio, sempre che sulla produzione si poSS considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce eIGenza irrinunziabile anche nei procedimenti camerali (Cass. 11319/2005; Cass. 1656/2007, secondo cui è ammeSS la produzione di documenti anche in fase di reclamo, fermo il rispetto di un pieno e completo contraddittorio;
Cass. 5876/2012; Cass.
27234/2020; Cass. 17931/2022). Ancora è stato affermato (Cass. 12309/2004; Cass. 1179/2006; Cass. 27775/2008; cfr. Cass. 4091/2018), con riguardo all'appello incidentale (tardivo) nel rito camerale, che «Il rito camerale, previsto per l'appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione personale, come, da un lato, non preclude la proponibilità dell'appello incidentale, anche indipendentemente dalla scadenza del termine per l'esperimento del gravame in via principale, così, dall'altro, risultando caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario e, in particolare, del termine perentorio fiSSto, per la relativa proposizione, dal primo comma dell'art. 343 cod. proc. civ., dal momento che il principio del contraddittorio viene rispettato, in appello, per il solo fatto che il gravame incidentale sia portato a conoscenza della parte avversa entro limiti di tempo tali da assicurare a quest'ultima la possibilità di far valere le proprie ragioni mediante organizzazione di una tempestiva difesa tecnica, da svolgere sia in sede di udienza camerale sia al termine dell'inchiesta». Anche riguardo al thema decidendum, nel rito camerale, strumento semplice e flessibile nello schema salvo il rispetto del principio del contraddittorio, valore ineludibile del processo, non opera – nella disciplina ante Riforma del 2022 - il rigido sistema di preclusioni dettato dall'art.183, comma VI, c.p.c., potendo il thema decidendum di causa essere legittimamente modificato anche oltre lo spirare di termini perentori (non previsti) e il correlato maturare di preclusioni o decadenze. In generale, recentemente, anche la Corte Costituzionale ha precisato che il contraddittorio, «quale primaria e fondamentale garanzia del giusto processo», quale positivizzato, con portata generale, nell'art. 111, secondo comma, Cost., introdotto dalla legge cost. n. 2 del 1999, consiste nella «necessità che tanto l'attore, quanto il contraddittore, partecipino o siano messi in condizione di partecipare al procedimento … con mezzi paritetici», anche se «al legislatore è consentito di differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare» (sentenza n. 73 del 2022, che richiama sentenza n. 80 del 1992 e ordinanza n. 37 del 1988). Nel caso qui in esame non è contestato che siano comunque state concesse alle parti note scritte prima della decisione. Deve pertanto confermarsi il principio secondo il quale nei procedimenti, quale quello in oggetto, di separazione personale tra coniugi (o di divorzio), soggetti al rito camerale, anteriormente all'applicazione del d.lgs. n 149/2022, non è prescritta l'assegnazione alle parti del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche, successivamente all'udienza in cui la causa è trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti …»;
donde non solo l'inammissibilità in rito (per difetto d'allegazione sufficiente sul vulnus asseritamente patito al diritto di difesa della parte odierna appellante) ma anche l'infondatezza dell'eccezione in argomento;
sub 2., che:
fermo, in fatto, che:
- la decisione è stata emeSS dal Collegio, con relazione e redazione della motivazione ad iniziativa del Presidente (surrogatosi al g.i. antea officiato, come retro avvisato sub II.3);
- di detta surroga non è stata nel procedimento esplicitata la ragione;
è parimenti noto in diritto l'indirizzo di legittimità (per cui da ultimo si v. Cass. Sez. III, sentenza n. 29281 del 13/11/2024) ad avviso del quale:
«… Il difetto di costituzione del giudice ex art. 158 C.P.C. è ravvisabile unicamente quando gli atti giudiziari sono posti in essere da persone estranee all'ufficio giudiziario e non investite della funzione esercitata, mentre non è riscontrabile se si verifica una sostituzione tra giudici di pari funzione e pari competenza appartenenti al medesimo ufficio, anche se non siano state osservate al riguardo le disposizioni previste dal codice di rito ovvero dalle norme sull'ordinamento giudiziario, poiché l'inosservanza del disposto degli artt. 174 C.P.C. 79 disp. att. C.P.C., in difetto di una espreSS sanzione di nullità, costituisce una mera irregolarità di carattere interno, che non incide sulla validità dell'atto e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza …»;
donde l'infondatezza evidente anche dell'eccezione in argomento;
nel merito, ritiene questa Corte che l'appello non sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto disatteso.
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte sub 3., osserva e rileva il Collegio:
- quanto alla censura d'inutilizzabilità dei materiali cognitivi rivenienti:
i. dalle trascrizioni di conversazioni avvenute mediante l'uso dell'applicazione di meSSgistica Whatsapp;
ovvero:
ii. mediante captazione con registrazione “ambientale” delle medesime in quanto avvenute in presenza tra le parti di lite;
che:
in ordine al profilo sub i., Cass. Sez. II, sentenza n. 1254 del 18/1/2025 ha affermato ben persuasivamente che: «… 2.4.– Ancora, quanto alla contestazione del meSSggio whatsapp prodotto, si rileva che i meSSggi “whatsapp” e gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei meSSggi estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11197 del 27/04/2023). Ora, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il meSSggio di posta elettronica (c.d. e-mail) – e così i meSSggi whatsapp – costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018). E ciò pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023). Nel caso in disputa, l'odierno ricorrente ha contestato precipuamente l'utilizzabilità processuale del “documento” in sé, piuttosto che la natura artefatta del suo contenuto. In ogni caso, alla luce dei principi espressi, occorre evidenziare che, nella fattispecie, per le argomentazioni innanzi esposte, il meSSggio utilizzato non ha avuto una rilevanza decisiva (…) bensì – ben più limitatamente – tale
“documento” ha costituito un elemento indiziario utilizzato per suffragare l'attendibilità della testimonianza resa da omissis …»;
quanto al profilo sub ii., è noto l'insegnamento di legittimità (per cui da ultimo si v. Cass. Sez.
L, sentenza n. 31204 del 2/11/2021, con indirizzo in seguito più non mutato) secondo il quale:
«… l'art. 24 d. lgs. 196/2003 permette di prescindere dal consenso dell'intereSSto quando il trattamento dei dati, pur non riguardanti una parte del giudizio in cui la produzione venga eseguita, sia neceSSrio per far valere o difendere un diritto, a condizione che essi siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente neceSSrio al loro perseguimento (Cass. 20 settembre 2013, n. 21612); sicché, l'utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti, in ragione dell'imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall'altra e pertanto di contemperare la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio: con la conseguenza della legittimità (id est: inidoneità all'integrazione di un illecito disciplinare) della condotta del lavoratore che abbia effettuato tali registrazioni per tutelare la propria posizione all'interno dell'azienda e per precostituirsi un mezzo di prova, rispondendo la steSS, se pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto (Cass. 10 maggio 2018, n. 11322). Al riguardo, questa Corte ha esplicitamente affermato che "il diritto di difesa non è limitato alla pura e semplice sede processuale, estendendosi a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in eSS utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata mediante citazione o ricorso. Non a caso nel codice di procedura penale il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost. sussiste anche in capo a chi non abbia ancora assunto la qualità di parte in un procedimento ... Dunque, neppure tale addebito può integrare illecito disciplinare, rispondendo la condotta in discorso alle necessità conseguenti al legittimo esercizio d'un diritto e, quindi, essendo coperta dall'efficacia scriminante dell'art. 51 c.p., di portata generale nell'ordinamento e non già limitata al mero ambito penalistico" (Cass. 29 dicembre 2014, n. 27424).
8.2. Si tratta evidentemente di un profilo estremamente delicato, che eIGe un attento ed equilibrato bilanciamento tra la tutela di due diritti fondamentali, quali la garanzia della libertà personale, sotto il profilo della sfera privata e della riservatezza delle comunicazioni, da una parte e del diritto alla difesa, dall'altra. Ed esso si deve fondare su una valutazione rigorosa del requisito di pertinenza, nella prospettiva di una diretta e neceSSria strumentalità, della registrazione all'apprestamento della finalità difensiva nell'orizzonte sopra illustrato, all'interno di una scrupolosa contestualizzazione della vicenda …»;
e poiché, in fatto, risulta che la difesa di parte appellata ha contestato (tempestivamente, id est fin dalle prime cure) anche la conducenza nel merito dei dati da detti materiali ritraibili essendo a suo dire solo presunta, tra l'altro, l'identità dei conversanti ma ha anche lamentato come lo non abbia tenuto in alcun rilievo il diritto di riservatezza di colei nei cui Pt_1 confronti (asseritamente) ebbe ad esercitare un controllo pervasivo ed ossessivo anche per tal via, con ciò implicitamente non contestando né l'eventuale artefazione del contenuto delle chat in questione né l'estraneità della allo svolgimento delle stesse;
Controparte_1
nulla osta alla piena fruibilità dei materiali suddetti a fini di libero convincimento;
e, ciò posto:
quanto alle censure sub 3., rileva la Corte che:
- la sentenza in riesame ha operato una corretta ricognizione e individuazione dei principi di diritto rilevanti in subiecta materia, là dove ha premesso che:
“… ai fini dell'addebito, non è sufficiente una mera, ancorché grave e reiterata, inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma è neceSSrio che tale inosservanza sia eSS steSS la causa – e non una conseguenza – del fallimento del rapporto coniugale (Cass. 20.12.1995 n. 13021; Cass. 12.01.2000 n. 279). Discende che, ai fini della pronuncia di addebito, è neceSSria non solo l'allegazione di fatti astrattamente idonei a compromettere il rapporto coniugale, ma anche la prova dell'esistenza in concreto di tali fatti e della effettiva idoneità degli stessi ad incidere sulla tenuta di un rapporto, altrimenti solido. Consegue che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola eventualmente accertata violazione dei doveri coniugali, essendo neceSSrio, altresì, accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale; accertamento che postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 25/3/2003 n. 4367 e, più di recente, anche Cass. Civ., sez. VI-1, ordinanza 16/9-15/12/2016, n. 25966) …”;
anche se a tanto è d'uopo aggiungere:
con Cass. Sez. VI-1, ordinanza n. 16859 del 14/8/2015, che:
«… in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale …»;
con Cass. Sez. I, ordinanza n. 25966 del 2/9/2022, che:
«… In tema di addebito della separazione personale per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, ai fini dell'esclusione del nesso causale tra la relativa condotta e l'impossibilità della prosecuzione della convivenza, non assume rilievo la tolleranza dell'altro coniuge, non essendo configurabile un'esimente oggettiva, che faccia venire meno l'illiceità del comportamento, né una rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile, anche se la sopportazione dell'infedeltà altrui può essere presa in considerazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore del fatto che l'"affectio coniugalis" era già venuta meno da tempo …»;
con Cass. Sez. I, ordinanza n. 20866 del 21/7/2021 , che:
«… In tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò intereSSta e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo
…»; - l'adito Giudice ha escluso vi fosse prova sufficiente d'un adulterio, a carico della , CP_1 osservando:
quanto alla prova diretta (derivante dai detti in libero interrogatorio dell'odierna appellata e dai testimoni escussi su iniziativa dello ), che: Pt_1
“… La prova di detta relazione è stata affidata dal ricorrente, sostanzialmente, all'esame testimoniale del presunto
“amante”, tale . Controparte_2 A prescindere da ogni valutazione circa l'ammissibilità di tale testimonianza, il , comunque, ha CP_2 sostanzialmente negato tutte le circostanze contestate, sostenendo di aver intrattenuto con la CP_1 esclusivamente rapporti di tipo lavorativo, facendo entrambi parte della steSS filiale bancaria. Confermava di aver dato la propria disponibilità allo ad un incontro chiarificatore, escludendo, tuttavia, Pt_1 che detto incontro si fosse mai svolto. La resistente, in sede di interrogatorio informale, ha escluso di avere avuto una relazione extraconiugale. Gli altri testi indicati dal ricorrente ( , e ) negavano di avere Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 mai ricevuto dalla resistente confessione circa la propria relazione extraconiugale …”;
e ciò ineccepibilmente, ad avviso di questo Collegio, a tenore delle verbalizzazioni relative disponibili;
quanto alle conversazioni registrate, che – nel difetto di rassicuranti elementi confermativi della provenienza e genuinità del narrato – quanto ivi evincibile risultava irrilevante;
sul punto, si tornerà comunque più avanti;
quanto ai testi di discarico (nonché indicati da controparte per l'addebitabilità allo Pt_1 della crisi coniugale), che:
“… i testi hanno sostanzialmente riferito di avere constatato che il ricorrente era solito contattare frequentemente la moglie per conoscerne gli spostamenti ed era contrario a che quest'ultima frequentasse corsi organizzati dal datore di lavoro. Tutti, però, hanno anche riferito che il deterioramento dei rapporti risaliva ad epoca remota, già al 2014 o al 2015.
, fratello della ricorrente, confermava la circostanza secondo la quale i rapporti tra la sorella e il Persona_3 marito sarebbero apparsi problematici già dal 2015; sosteneva che il cognato appariva quale uomo autoritario nei confronti dei figli;
che pretendeva di essere notiziato di ogni spostamento del coniuge;
ma, allo stesso tempo, insicuro e sensibile alle trascuratezze della moglie. La zia materna della ricorrente, , ha sostenuto che i rapporti tra la nipote e il marito avrebbero Parte_3 cominciato a deteriorarsi sin dal 2014. Quanto a vicende specifiche, si è limitata a riportare fatti a suo dire riferitile dalla nipote, aggiungendo di avere constatato che il ricorrente era solito contattare frequentemente la moglie per informarsi sui suoi spostamenti;
nonché di avere constatato la presenza di telecamere funzionanti nell'abitazione coniugale, ma di avere appreso dalla steSS nipote che tale impianto era stato realizzato per controllare i figli della coppia.
, gestore di un negozio di telefonia, confermava di avere esaminato, nel 2017 o 2018, lo Parte_4 smartphone della resistente, constatando che sullo stesso era attivo il controllo da remoto della posizione, verificabile dai possessori dell'account e della password. Escludeva di potere indicare se il ricorrente si avvalesse abusivamente di tale strumento. La teste , amica della , ha affermato di essersi sempre recata personalmente a Testimone_5 CP_1 trovare la ricorrente, dal momento che quest'ultima le riferiva di essere impedita dal marito di lasciare l'abitazione. Riferiva di avere appreso dalla resistente che quest'ultima manteneva attivo, sul proprio telefono, il sistema di localizzazione per compiacere il marito. Alla luce di tali dichiarazioni, pertanto, può ragionevolmente affermarsi che il ricorrente avesse un atteggiamento geloso e possessivo e che fosse avvezzo a controllare gli spostamenti della moglie. Non può affermarsi, tuttavia, che tali atteggiamenti abbiano determinato il deterioramento del rapporto coniugale;
di contro, come detto, esistono elementi concreti per potere affermare che detti atteggiamenti – senz'altro non corrispondenti ai doveri di rispetto reciproco – siano stati non la causa, ma la conseguenza, di un deterioramento dei rapporti avvenuto già in epoca precedente: infatti i testi di parte, come sopra osservato, hanno rilevato l'insorgenza di una crisi coniugale già intorno al 2014/2015 …”; e ciò con conforme riproduzione (per sintesi) dei relativi detti e con assunti motivi sostanzialmente condivisibili, per quanto anche appresso si rileverà;
- dalla produzione tutta avvenuta e dagli atti difensivi e verbali processuali si trae, ulteriormente, che:
secondo il ricorso introduttivo di prime cure:
“… Nel 2013, il IG. iniziava a percepire un mutamento nel comportamento della moglie la quale, sovente, Pt_1 usciva la sera per delle cene di lavoro e faceva rientro a casa molto tardi, lasciando i bimbi così piccoli alla cura del ricorrente …
… Nel Dicembre del 2013, sopraggiungeva la notizia dello stato di gravidanza della IG.ra … Purtroppo la
CP_1 IG.ra non accoglieva con la medesima gioia l'evento e manifestava la ferma volontà di abortire, scelta non
CP_1 condivisa e fortemente contrastata dal ricorrente. Purtuttavia, la IG.ra usciva una mattina da casa
CP_1 adducendo di recarsi a Messina per un corso di aggiornamento e, ad insaputa del IG. , praticava Pt_1 l'interruzione di gravidanza comunicando al coniuge quanto accaduto solo al rientro … solo da recente allorquando - scoperta nel mese di Luglio del 2018 una relazione extraconiugale che la IG.ra intrattiene
CP_1 con un uomo (del quale si riserva di fornire le generalità) - apprendeva che quest'ultima aveva confidato ad [un] familiare che quell'aborto era stato praticato perché non era sicura che il figlio fosse del coniuge …
… circa due anni addietro il IG. aveva notato un cambiamento dello stile di vita della moglie: ella era poco Pt_1 attenta alla conduzione della vita familiare e dei figli che venivano lasciati alla cura del padre;
creava occasioni per uscire da sola e la sera sovente partecipava a cene di lavoro alle quali il ricorrente non era “invitato” … A volte si sviluppavano discussioni che si concludevano, da parte della IG.ra , con accuse di gelosia ossessiva … CP_1 Qualche tempo addietro, la IG.ra - giustificando una trasferta di lavoro - si recava a Roma con i colleghi, CP_1 rifiutando categoricamente la presenza del coniuge, lasciato a casa ad accudire i bambini … Ella, dunque, continuava a coltivare le sue cene con i colleghi, usciva sempre tardi dal luogo di lavoro, ben oltre un'ora dalla chiusura della Banca. Ed alla pausa pranzo sovente diceva di non rientrare o giustificava il ritardo con qualche problema ai terminali o di chiusura conti …
… Nel mese di Maggio del 2018, la IG.ra allontanava il coniuge dalla camera da letto, costringendolo a CP_1 trasferirsi nel mini appartamento accanto. (all. 5) …”;
“… Nel mese di Giugno, recatisi in Puglia presso la famiglia del IG. , alla presenza dei propri genitori, il Pt_1 ricorrente esternava il proprio convincimento che la moglie non lo amasse più e che egli nutriva il serio sospetto che avesse una relazione extraconiugale. La IG.ra , con una recitazione perfetta, convinceva tutti della CP_1 ossessiva gelosia del coniuge e sciorinava le più belle parole d'amore nei confronti del marito tant'è che anche la madre del IG. , assunta la difesa della nuora, colpevolizzava il figlio di una immotivata gelosia. Intanto, Pt_1 lasciato marito e figli in Puglia, la IG.ra si precipitava in Sicilia due giorni prima del previsto rientro, CP_1 affrontando da sola un lungo viaggio in pullman, per godere della sua libertà …”;
“… scopriva dell'esistenza di una relazione extraconiugale che la IG.ra confeSSva di intrattenere da oltre CP_1 un anno. Dopo il primo periodo di totale disperazione, il IG. chiedeva di concertare i termini di una separazione Pt_1 consensuale … Seguiva una breve convivenza sotto lo stesso tetto … Sopraggiunte le ferie giudiziarie, le trattative venivano sospese dopo aver concertato un accordo di massima per la disciplina del diritto di permanenza dei minori con ciascun genitore. In virtù di detto accordo, il IG. si sarebbe collocato nel mini appartamento e Pt_1 la IG.ra avrebbe vissuto nella casa familiare sino a Settembre … CP_1
… Appena pochi giorni dopo, esattamente il 04.08.2018, il ricorrente partiva per le ferie con i figli minori e permaneva in Puglia sino al 12 Agosto. Scopriva, tramite i figli, che la IG.ra si era trasferita presso la casa CP_1 dei suoi genitori, abbandonando la casa familiare …”;
secondo la comparsa di costituzione della : CP_1
“… la IG.ra ha scelto, quale tipologia di orario, il part time, già a far data dal 2010 ( all.
3.attestazione CP_1 Unicredit). La resistente, infatti, dietro la spinta del marito (…) nella sua ottica anacronistica della famiglia, ha presentato richiesta di modifica del proprio orario di lavoro, chiedendone la trasformazione in part-time, con decurtazione dello stipendio …”; “… In 12 anni di matrimonio … la resistente si è recata in sole 3 occasioni a delle cene di lavoro, facendo rientro a casa non oltre le ore 23. Le restanti volte, la IGnora ha partecipato agli incontri con i colleghi alla presenza di tutta la famiglia. Peraltro, quando il marito, per impegni di lavoro, non poteva accompagnarla, la IG.ra portava CP_1 con sé i bambini …”;
“… La donna (…) è stata costretta a porre fine ad una gravidanza rischiosa per la propria salute, e la cui interruzione era stata caldamente conIGliata dai medici. Ciò in quanto alla medesima erano state diagnosticate delle
“aderenze uterine”, sviluppatesi in seguito a ben due parti cesarei ed alla presenza di un “Mioma Intramurale” una neoformazione che ostacola la gravidanza ed avrebbe prodotto, con certezza un aborto spontaneo (all. 17 documentazione medica). Tale episodio ha segnato l'incipit di una serie di comportamenti altamente denigratori ed umilianti per la IG.ra
. CP_1 Il ricorrente, infatti, non contento della decisione presa dalla moglie, iniziava ad accusarla di non essere una buona madre, di aver anteposto il parere di un medico al proprio “volere”, arrivando, persino, a sostenere che la gravidanza fosse frutto di un tradimento e che, se fosse riuscito a rinvenire le prove della propria (assurda) convinzione, avrebbe “pagato 500 euro ad un albanese, per farla sparire”. Sul punto, si segnala che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, il IG. conosceva benissimo Pt_1 le intenzioni della moglie e sapeva che la steSS si sarebbe sottoposta ad un intervento abortivo, dal momento che lui stesso si è recato a prenderla in ospedale, subito dopo l'operazione. Dopo tale evento, la IG.ra sprofondava in un tunnel di frustrazione ed angoscia, sottoposta CP_1 quotidianamente a pressioni, minacce ed ingiurie di ogni tipo, che la costringevano, di lì a poco, a provare a portare a termine un'altra gravidanza, dietro le insistenze del marito, nonostante i medici avessero, in più occasioni, sconIGliato tale evenienza. Purtroppo, proprio a causa dei problemi di salute della resistente, la gravidanza si interrompeva spontaneamente, con atroci sofferenze psicologiche della IG.ra ”; Parte_5
“… la relazione tra i due era connotata da un crescendo di accuse e di violenze psicologiche, provenienti dallo
, condite da vari tentativi di impedire alla moglie di coltivare qualsiasi relazione sociale, anche in ambito Pt_1 lavorativo … lo stesso aveva iniziato, addirittura, a pedinare la moglie, ed aveva installato, sia sul telefono cellulare della IG.ra che su quello dei figli, delle applicazioni volte ad effettuare il controllo a distanza della CP_1 posizione GPS, dell'elenco chiamate e della meSSggistica istantanea, oltre a registrarne, in remoto, le telefonate della IG. . Inoltre, collocava (a casa, sul telefono e sull'auto della IG.ra ) dei sistemi di video CP_1 CP_1 sorveglianza ambientale, per poter monitorare tutti gli spostamenti e le azioni della moglie (si veda , a tal fine, sms di cui all' all. n. 4). Sia sul telefono cellulare della IG.ra che su quello dei figli, infatti, pervenivano CP_1 dei meSSggi che avvertivano che era stato estratto da remoto il registro chiamate …”;
“… Nel 2017 (…)in seguito ad una delle due predette trasferte (dal marito previamente “autorizzata”), la resistente veniva aggredita verbalmente dal IG. , che l'accusava di un non meglio precisato tradimento …”; Pt_1
“… da quando è di fatto terminata la loro relazione, aveva trovato conforto amichevole, confidandosi e trovando sostegno ed apprezzamento in un conoscente, senza mai superare i limiti dell'amicizia. Ciò, peraltro, dopo il mese di maggio, data in cui, sebbene la relazione fosse da tempo terminata, il ricorrente si era recato in vacanza con altra donna, per cui provava un sentimento, giusta sua steSS ammissione. Proprio durante tale viaggio di piacere il marito aveva inviato numerosi sms alla moglie, in cui, ancora una volta, manifestava disprezzo nei suoi confronti, dichiarando che non voleva più saperne nulla di lei e che non sentiva affatto la sua mancanza …”;
in sede di libero interrogatorio, espletato in data 13.11.2018:
lo affermava che: Pt_1
egli aveva scoperto la relazione extraconiugale della donna con un collega di lavoro nel luglio del 2018;
era stata la a spontaneamente allontanarsi dall'abitazione coniugale, Controparte_1 facendo ceSSre la loro convivenza, dal 4.8.2018, sicché non rispondeva al vero che fosse stato lui (come ex adverso asserito dalla controparte) a “buttarla fuori di casa”;
ed aggiungeva: “… negli ultimi due anni sono stato trattato malissimo da mia moglie, la quale mi accusava di gelosia … nel gennaio del 2015 a seguito di una terza gravidanza di mia moglie lei ha abortito, nonostante la mia contraria volontà. Poco dopo mi ha chiesto di avere un terzo figlio. Da lì in poi ha cambiato i suoi atteggiamenti nei miei confronti …”;
la , per parte sua, ammetteva d'essersi allontanata da casa con la prole (scelta di cui CP_1
s'era poi pentita) e motivava ciò per la condizione di timore in cui versava al tempo per le condotte del marito, aggiungendo che:
“… già da parecchio tempo e precisamente dal giugno del 2018 siamo separati di fatto …”;
negava d'aver avuto una qualche forma di relazione sentimentale extraconiugale e sosteneva d'aver più volte perdonato il marito nonostante le condotte da costui poste in essere in suo danno (tra cui il controllo esagerato dell'uso del telefonino); aggiungeva che, dopo l'aborto del 2013, era stato il marito a venire a prenderla in ospedale;
secondo le trascrizioni di meSSgistica whatsapp e di conversazioni inter praesentes in atti, per il periodo anteriore al 18.7.2018 (data della riferita emersa consapevolezza nello d'un Pt_1 asserito adulterio da parte della ), lumeggiato a partire dalla metà del maggio del CP_1 medesimo anno:
in una prima fase, decorsa dal 13 e fino al 29-30.5.2018, le conversazioni svoltesi tra le parti di lite (al cui contenuto di dettaglio qui si rinvia, per eIGenze di sintesi) danno ragione d'una criticità cospicua delle rispettive relazioni, risalente e non risolta, che aveva attraversato un periodo prolungato di distacco affettivo e materiale tra le stesse – concordemente ammesso, nelle reciproche contestazioni, da entrambi i conversanti – e aveva indotto da ultimo lo Pt_1
(verosimilmente, intorno alla metà dell'aprile del 2018) ad andar via da casa, per trascorrere altrove alcuni giorni da solo (a suo dire, in Sardegna e senza avvertire la mancanza della moglie) e poi andare a vivere nel miniappartamento (in disponibilità d'entrambi) posto accanto alla casa coniugale, di fatto separandosi dalla;
CP_1
a fondamento di detti travagli:
- secondo lo : Pt_1
ancora non v'era addebito di una relazione extraconiugale a carico della , bensì CP_1
d'uno scadimento di tensione e cura affettiva verso di lui da parte della moglie risalente ad almeno tre anni addietro – per la nefasta influenza sulla steSS d'una amica (tal “ ”) e Per_4 la pretesa di avere più libertà per sé – con l'insoddisfatta eIGenza dell'uomo (continuamente rinfacciata alla donna) d'esser invece riconosciuto sia a parole sia con i fatti come il partner ideale della steSS in tutto e l'ormai maturata (ed espreSS) determinazione in lui di separarsi da lei, non ritenendo giusto quanto ex adverso preteso e non ritenendo tollerabile d'esser lui a cambiare in ossequio alle richieste della moglie;
costei, ancora, sembrava troppo legata ai suoi familiari e indisponibile ad un trasferimento altrove (non neceSSriamente nella terra d'origine dello ), che ad avviso dell'uomo Pt_1 avrebbe potuto produrre un miglioramento dei loro rapporti, oltre che invischiata nell'amicizia con la al punto da averle riferito di molti dettagli della vita coniugale che Per_4 avrebbero dovuto meritare piena riservatezza;
- secondo la : CP_1 la tensione con il marito era stata innescata dall'esasperata e crescente pretesa di costui (in quanto insicuro d'esser voluto davvero bene ed insofferente, nella sua conseguente gelosia, rispetto alla normale eIGenza d'autonomia e libertà che ella gli esprimeva, fino al punto da sottoporla a continuo controllo e a censura dei suoi movimenti e dei suoi rapporti sia nell'ambiente di lavoro sia nel contesto familiare ed amicale) di conferme continue di totale dedizione e dal centramento solo su di sé e sui suoi bisogni, senza reale esperienza di attenzione e condivisione dei diritti e sentimenti di lei;
ella non era disponibile a un trasferimento, in quanto privo di reali ragioni e di IGnificato in quel contesto di difficoltà, né più a colpevolizzarsi (come pure in paSSto aveva fatto, soffrendone) per non aver assecondato i bisogni di rassicurazione ed attenzione continuamente espressile dal marito;
l'uomo, comunque, non aveva alcuna fiducia in un cambiamento della situazione (anche perché non disponibile a mettersi in discussione) e la sua ossessiva convinzione che vi fosse un altro a intereSSre ormai la donna inquinava ogni lettura da parte dello stesso delle condotte di lei, segnatamente allorché non poteva direttamente controllarle;
e, alla data del 29.5.2018, le parti – che concordavano un viaggio dei figli con il padre presso i nonni paterni (a Palagiano) – così analizzavano e descrivevano la loro condizione, individuandola convergentemente in una situazione di stallo:
Controparte_
“… 29/05/18, 11:55 - : Ho sempre cercato di farti capire quanto tu sei stato e sei importante per me.... ma evidentemente nn sono stata capace ne in grado di farmi capire ...
Controparte
29/05/18, 12:00 - : Son contenta che i bambini vengano a Palagiano e che stiano con te ... anzi ti chiedo in questi Per giorni cerca di stare più vicino possibile a ha bisogno di te .....
29/05/18, 12:00 - Sempre Pronto☠: Perché tu non vieni più
Controparte
29/05/18, 12:01 - : Indipendente come andranno le cose tra noi voglio che tu faccia notare a loro quanto sei bravo e buono
29/05/18, 12:01 - Sempre Pronto☠: Tu hai già deciso vero?
Controparte
29/05/18, 12:01 - : Cosa?
29/05/18, 12:02 - Sempre Pronto☠: Come finita tra noi
Controparte
29/05/18, 12:04 - : No Per me no io ci spero sempre in un nostro recupero
29/05/18, 12:04 - Sempre Pronto☠: Ok
Controparte
29/05/18, 12:08 - : E tu invece cosa hai deciso di fare tra noi?
29/05/18, 12:08 - Sempre Pronto☠: Che mi sembra assurdo che siamo arrivati a questo
29/05/18, 12:08 - Sempre Pronto☠: Dopo tutti questi anni
Controparte
29/05/18, 12:10 - : Infatti
Controparte
29/05/18, 12:10 - : Ma non hai ancora risposto
29/05/18, 12:11 - Sempre Pronto☠: Io non voglio continuare cosi
29/05/18, 12:11 - Sempre Pronto☠: Ma nemmeno tornare a prima
29/05/18, 12:11 - Sempre Pronto☠: Dove mi sento costretto ad elemosinare il tuo amore
29/05/18, 12:11 - Sempre Pronto☠: Le tue attenzioni
29/05/18, 12:25 - Sempre Pronto☠: Io voglio la che mi amava e mi diceva ti amo che mi voleva sposare …”; CP_1
in una seconda fase, decorsa dal 31.5.2018 al 27.6.2018, emerge che:
non avendo ancora assunto alcuna iniziativa giudiziale (unilaterale o congiunta) onde formalizzare la loro separazione, entrambe le parti si confermavano, a più riprese, le reciproche rivendicazioni e, senza riprendere di fatto la loro convivenza (rectius, mera coabitazione, sostenendo lo d'esser stato trascurato dalla moglie anche sul piano delle relazioni Pt_1 sessuali), attuavano tuttavia in qualche modo una ripresa di rapporto, con la partenza assieme ai figli d'entrambi i genitori alla volta della Puglia ed il rientro anticipato (concordato) della donna in Sicilia;
in diverse occasioni in data 9.6.2018 avevano luogo schermaglie di tensione tra i menzionati, per via dell'utilizzo (eIGito dallo , avversato dalla ) che l'uomo intendeva poter Pt_1 CP_1 effettuare a distanza del sistema di videocontrollo e d'allarme dell'abitazione coniugale nonostante ivi ci fosse la moglie e di far mantenere alla steSS attivo il sistema di rilevamento della posizione sul suo cellulare e delle contestazioni di costei circa l'assenza di fiducia del marito verso di lei;
in tali conversazioni, lo ammetteva d'aver attinto dati dal telefonino della donna, pur Pt_1 sostenendo trattarsi di pratica ormai da tempo (tre mesi) non più attuata, e riconosceva che la non aveva mai preteso di controllarlo o vigilarlo nei propri movimenti;
CP_1 la moglie, per parte sua, ribadiva che le profferte di cambiamento d'atteggiamento verso di lei del marito non erano state seguite da condotte conformi e che non avrebbe più accettato che si reiterasse l'andazzo precedente, ma solo accettato il controllo a distanza nell'interesse dei figli ove entrambi i genitori fossero stati assenti da casa);
la , ancora, in questa data affermava: CP_1
“…Io ti ringrazio per la promeSS che mi hai fatto e lo sforzo che stai facendo … Voglio ricominciare e continuare a vivere con te per il resto della nostra vita …”; ma altrettanto non avveniva da parte del marito, che lamentava il rientro anticipato della moglie da sola a AZ assumendo esser privo di sufficiente giustificazione e sosteneva ci fossero altri motivi, non riconoscibili, a causale di ciò:
“… Continua a fare quello che vuoi … Io so soltanto una cosa che 2 persone si sposano per condividere tutto è vivere insieme fino alla fine e prima era così … Hai sempre deciso tu quando partire e quando tornare anche se mi lamentavo abbiamo sempre fatto quello che decidevi tu ma io ti ho sposato e con te voglio fare tutto ma tu hai bisogni dei tuoi spazi delle tue necessità dove io non sono compreso …”;
all'invito della ad una paziente e graduale ricostruzione del loro stile di interazione CP_1 seguiva la rivendicazione da parte dello di attenzione e manifestazione d'affetto verso Pt_1 di lui, in quanto tutt'ora insoddisfatte;
dopo circa venti giorni, in cui le conversazioni danno atto di apparente tranquillità vicendevole nella coppia e di reciproca cura e conferma d'affectio reciproca, senza apparente giustificazione le comunicazioni riprendevano a svolgersi nell'andamento insistito e sostanzialmente negativo del periodo di maggio, nelle date del 28 e 29.6.2018: nuovamente lo lamentava che la moglie non aveva ripreso a indoSSre la fede nuziale, Pt_1 persisteva nel non tenere accesa la posizione sul cellulare e gli negava anche solo un bacio o un abbraccio, e in replica la gli contestava: CP_1
d'esser controllata addirittura nei tempi dei suoi movimenti (e non solo nella loro destinazione e finalità) e rimproverata come se avesse nascosto qualcosa;
riprendeva un'apparente normalità fino alla serata del 18.7.2018, allorché seguiva una nuova fase di tensione, in cui:
lo contestava – per la prima volta – alla d'aver avviato una relazione Pt_1 CP_1 sentimentale con il prefato in atti che collocava temporalmente dapprima così: CP_2
“… pomiciavi con lui … Da 1 mese …”;
e poi individuando nel lunedì precedente (o al massimo in due giorni prima) un episodio di contatto tra i due rivelatore di un legame affettivo (“… lo sai benissimo che se ieri non vi beccavo voi sareste andati ben oltre il bacio …”); e minacciava di farne divulgazione immediata ai familiari della donna e all'amica di lei;
a tali propalazioni, la riconosceva d'avere sbagliato, sosteneva che tra lei ed il collega CP_1 era accaduto un mero scambio di baci, non ne era derivata alcuna forma d'intimità né tanto si sarebbe tramutato in una relazione, anteponendo ella a tutto il bene della sua famiglia;
dalla trascrizione della conversazione inter praesentes del 20.7.2018 risulta che:
la sosteneva quanto appresso: CP_1
“… è da un anno che abbiamo iniziato a sentirci per meSSggio, ma tramite…per meSSggi di lavoro … Dopo abbiamo avuto meSSggi … Non più di lavoro: Come stai? Come non stai? Come stai? … Perché io sono al lavoro e lui mi vidia stanca, che mi arrabbiavo e mi domandava, e mi chiedeva … Poi succidiu che a Dicembre, Novembre, non mi ricordo quando cavolo succidiu che ci fu … non mi ricordo quando cavolo è stato e ci fu u bacio, e poi … E basta. Non c'è stato nient'altro … è successo là, in ufficio … è successo quando sei tornato dalla Sardegna … ”;
aggiungendo d'essersi tolta la fede nuziale tra la fine di maggio ed il giugno e che aveva promesso al collega solo una cena;
dalle deposizioni dei testi escussi sulle superiori circostanze emerge quanto appresso:
- il negava d'aver avuto una relazione con la (nulla, tuttavia, CP_2 CP_1 puntualizzando – anche perché la sua audizione si compiva in difetto di domande d'approfondimento al riguardo – circa l'avvenuto scambio di effusioni tra il medesimo e la donna e l'epoca di tale episodio);
- il padre, la sorella ed il cognato della negavano d'aver avuto confessione da costei CP_1
d'un tradimento in danno dello (conformemente, peraltro, allo volgimento del Pt_1
“processo familiare” documentato dalla trascrizione richiamata del 20 luglio 2018);
sicché, tutto ciò posto, opina il Collegio che:
- da almeno due mesi essendovi incontestatamente irrisolta criticità nel rapporto della con il marito e l'avvio d'una separazione di fatto tra i medesimi;
CP_1
- ferma la circostanza dell'ammissione, resa da parte dell'odierna appellata, d'una sua condotta contraria all'obbligo di fedeltà verso l'altro coniuge;
anche se non già con i connotati dell'avvenuta insorgenza d'un legame strutturato, ovvero d'una consuetudine di frequentazione, confliggenti con il vincolo di fedeltà coniugale, bensì solo dello scambio di effusioni circoscritte (tra costei ed il collega di lavoro di cui s'è detto retro), e solo di recente accadimento in un frangente per lei aSSi delicato dal punto di vista esistenziale [sul punto, si constata: sebbene la nelle sue propalazioni tramite meSSggistica e nella conversazione del CP_1
20 luglio abbia mostrato incertezza e ondivaghezza solo in parte legittimabile dal grande coinvolgimento emotivo dell'occasione; neppure lo ha offerto dati probatori in riscontro alla sua tesi d'un adulterio Pt_1 risalente, egli pure collocando come aSSi recente rispetto al 18 luglio lo scambio d'effusioni in parola ma non disponendo d'altro che di mere illazioni circa una diversa collocazione temporale di tali condotte e l'avvenimento effettivo d'un serio adulterio da parte della moglie in suo danno]; - l'irreversibilità della crisi intraconiugale tra le parti sia stata implicitamente riconosciuta e sancita dagli stessi suoi protagonisti, allorché vicendevolmente si davano atto – nel loro comunicare – fin dalla prima metà del maggio del 2018:
del difetto di una reale esperienza in atto di condivisione d'istanze e di progetti;
della determinazione di continuare a rivendicare ognuno dall'altro, ma non anche da sé, un cambiamento rilevante di condotta quale condizione imprescindibile per il riavvio di un rapporto diverso tra loro (essendo quello in corso di svolgimento sia oggettivamente sia soggettivamente percepito come ormai lontano dai connotati d'una comunione coniugale);
di una costante di precarietà del relativo corso di vita;
- tale assetto di vita, connotato ormai da tempo risalente da reciproca distanza (nel tempo accresciutasi) e da indisponibilità a revisione critica delle sue cause (remote e prossime), nonché dal degrado della qualità della vicendevole relazione, si sia strutturato come costante del relativo ménage ben prima delle vicende del luglio del 2018; sicché il loro accadimento – in un contesto in cui le parti provavano a verificare le condizioni di reciproca fiducia per una ripartenza del loro percorso comune – appare, per così dire, confermativo dell'esaurimento ormai cristallizzato d'una effettiva e reciproca affectio non tanto da parte della sola bensì da parte d'entrambi i coniugi (anche perché lo CP_1
– che non palesava alcuna disponibilità ad una riconciliazione, non credendo alla Pt_1 versione resa dalla moglie ed anzi ritenendo corroborata la sua convinzione d'una infedeltà risalente e quindi particolarmente grave – faceva seguire alla già precedente separazione di fatto consensuale l'iniziativa giudiziale donde poi la dichiarata separazione dalla ); CP_1
donde la conferma, per tal guisa, del difetto di elementi sufficienti e adeguati a fondare la declaratoria d'addebito invocata.
Va pertanto disatteso l'appello e, con le superiori rettifiche ed integrazioni motive, assorbita in detta statuizione la censura sub 4., confermata l'impugnata sentenza.
*
In punto di spese di lite del corrente grado di giudizio, osserva la Corte che:
- a seguito dell'intervento della sentenza interpretativa di accoglimento n. 77 del 19.4.2018, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 92 C.P.C. “nella parte in cui non prevede che il giudice poSS compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di < trattata>> o di <>, ma anche in presenza di>”, è consentito al Giudice oggi compensare le spese tra le parti qualora ricorrano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, ma non intese in senso lato, bensì avendo pur sempre come contesto di riferimento le due ipotesi tipizzate dalla legge, ossia “l'assoluta novità della questione” e/o “il mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”;
- ciò si ricava agevolmente dalla lettura della motivazione della sentenza con cui la Consulta, dopo avere rimarcato che il legislatore, nel 2014, ha ristretto ulteriormente il perimetro della deroga alla regola che vuole che le spese di lite gravino sulla parte totalmente soccombente, eliminando la precedente clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» e prevedendo le due sole suddette ipotesi, ha testualmente argomentato che “però la rigidità di queste due sole ipotesi taSStive, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla steSS ratio giustificativa. (…)”.
Il fondamento sotteso all'ipotesi del “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti” – evidenzia la Corte Costituzionale – sta:
“nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti. Ma tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla poSS addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una Corte europea;
o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze. Le quali tutte, ove concernenti una <> al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari <> ed <>, ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: neceSSriamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia. Ciò può predicarsi anche per l'altra ipotesi prevista dalla disposizione censurata – l'assoluta novità della questione
– che è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza. In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni» (…) Ciò orienta la pronuncia di illegittimità costituzionale che si va a rendere nel senso che parimenti le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi – l'«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» – hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale. Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, poSS non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”
(così testualmente la sentenza n. 77/2018);
- dai tratti salienti della pronuncia del Giudice delle leggi sopra riprodotti si trae come la possibilità oggi di compensare le spese di giudizio in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” in virtù di questa pronuncia interpretativa di accoglimento vada intesa correttamente:
non già alla stregua di una clausola avente carattere generale (assimilabile a quella dei “giusti motivi” di cui alla precedente norma ex art. 92 C.P.C., né tantomeno a quella di “altre gravi ed eccezionali ragioni” di cui al testo immediatamente precedente alla novella del 2014);
bensì, pur sempre, con riferimento ad ipotesi varie ed atipiche che però abbiano come comune denominatore, come per la fattispecie codificata di “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, il fatto che, su una questione dirimente, risulta modificato, in corso di causa, il quadro di riferimento della controversia che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti;
oppure, come per l'altra ipotesi codificata della “assoluta novità della questione”, abbiano come comune denominatore una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza (si richiama ancora sul punto, per migliore intelligenza, la motivazione della sentenza de qua) - è poi appena il caso di notare che tale sentenza debba essere presa in considerazione nella contesa in esame stante l'insegnamento giurisprudenziale (così da ultimo Cass. Civ. n. 4360/2019) secondo il quale:
«.. nel caso in cui (…) sia denunciata (…) la violazione dell'art. 92, comma 2, C.P.C., come modificato dal d. l. n. 132 del 2014,convertito in l. n. 162 del 2014, norma dichiarata incostituzionale con sentenza n. 77 del 2018 (…), la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o la steSS proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del giudice delle leggi, atteso che gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità di una norma retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo …»;
ragion per cui, pur vero essendo che:
- le tesi di parte appellante sono risultate fondate, in punto d'utilizzabilità del materiale documentale versato fino alle prime cure;
- nel merito, la decisione di prime cure ha reso una motivazione decisamente ellittica, circa la disamina dei materiali cognitivi da scrutinare;
in difetto d'emersione di vicende di tal indole nella controversia oggi in riesame, non v'è luogo di sorta per un'eventuale compensazione tra le parti delle spese del grado.
*
Nel superiore epilogo processuale, consegue alla declaranda sua soccombenza la condanna della parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del corrente grado del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n.
261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/8/2022) Competenza: corte d'appello
Valore della causa: indeterminabile–complessità baSS
fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.270,35 totale € 9.739,35
poi dimidiato fino all'importo (euro 4.869,675) di cui al dispositivo.
Si dà atto che la superiore liquidazione ha avuto luogo: i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo tariffario, attesa l'evidente marginalità dell'attività defensionale relativa;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato neceSSrio intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui:
“… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la steSS impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”;
questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta). E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui: «… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la steSS impugnazione
è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_6 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite nonché il rappresentante dell'ufficio del P.M., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto depositato ed iscritto a ruolo in data 10.10.2024 e notificato in data imprecisata avverso la sentenza del Tribunale Civile di
NA PO di TO emeSS al n. 283 in data 13.3.2024 nel procedimento già iscritto al n. 1520/2018 RGAC;
appello proposto da: ; Parte_1 nei confronti di: ; Controparte_1 così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 4.869,675 per onorario oltre accessori come per legge.
3) dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la steSS impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia. Così deciso nella camera di conIGlio (da remoto) della Prima Sezione Civile, in data 1.7.2025 Il Presidente (dott. Massimo GULLINO)
Il ConIGliere estensore (dott. Augusto SABATINI)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di conIGlio e composta dai IGnori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, conIGliere relatore;
dott. Marisa SALVO, conIGliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 807/2024 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno
24.6.2025 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, come da ordinanza d'assegnazione in decisione in data 27.28.6.2025 e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dagli avvocati AMADDEO Rosa del foro di
Messina e MICELI Elisa del foro di NA PO di TO ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale delle medesime in AZ (via E. Cosenz n. 51); pec: ; Email_1 pec: ; Email_2
APPELLANTE
E
; Controparte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. MOSTACCIO Chiara del foro di NA PO di TO ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della medesima in NA PO di TO (via S. Filippo Neri n. 13); pec: ; Email_3
APPELLATO
con l'intervento del
Rappresentante dell'Ufficio del P.M. presso la Procura Generale di Messina;
INTERVENIENTE
avente ad oggetto: declaratoria d'addebito in separazione giudiziale (ex artt. 473 bis.12, 473 bis.29 e 473 bis.47, nonché 473 bis.30 C.P.C.). CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… 1) Ritenere e dichiarare la nullità della sentenza n. 283/2024 resa nel procedimento n. 1520/2018 RG , in data 12.03.2024, dal Tribunale di NA P.G., composta dai Dott.ri De Marco, Presidente, Marino Merlo Giudice e Cuzzola Giudice comunicata alle parti in data 13.03.2024, per non aver il Tribunale assegnato i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche di cui all'art 190 cpc , come ampiamente detto al motivo primo del presente atto di impugnazione;
2) Ritenere e dichiarare la nullità della sentenza n. 283/2024 resa nel procedimento n. 1520/2018 RG, in data 12.03.2024, dal Tribunale di NA P.G., composta dai Dott.ri De Marco, Presidente, Marino Merlo Giudice e Cuzzola Giudice comunicata alle parti in data 13.03.2024, per violazione delle norme sulla composizione collegiale del Tribunale, per quanto detto al motivo secondo dell'atto di impugnazione;
3) ritenere e dichiarare la nullità della sentenza per vizio di motivazione, manifesta illogicità ed erroneità in ordine alla valutazione delle prove, per quanto ampiamente detto al motivo terzo dell'atto di impugnazione;
4) per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado n. 283/2024 e ritenere e dichiarare che la IG.ra ha violato i doveri nascenti dal CP_1 matrimonio per avere intrattenuto una relazione extraconiugale con il IG. , violazione che ha Controparte_2 determinato la irreversibile disgregazione del nucleo familiare e, pertanto, dichiarare che la separazione deve essere
, alla steSS appellata, addebitata;
5) ritenere e dichiarare nulla, errata ed illegittima la sentenza di primo grado nella parte in cui omette di pronunciarsi sulle spese e compensi del giudizio e, in considerazione della fondatezza della domanda del IG. , condannare la IG.ra al pagamento di spese e compensi del giudizio di primo Pt_1 CP_1 grado. 6) Condannare, altresì, la IG.ra al pagamento di spese e compensi del giudizio di secondo Controparte_1 grado. 7) Salvo ogni altro diritto. 8) Si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado, tutto integralmente telematico …”.
Per parte appellata:
“… 1) ritenere e dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello; 2) in ogni caso e, comunque, nel rimettersi alle decisioni delle Corte adita per il primo e secondo motivo di appello, dichiarare e ritenere inammissibili e/o infondati il terzo e il quarto motivo di appello per le ragioni esposte nel presente atto o per qualsiasi altro motivo, ragione o causale secondo legge e giustizia;
3) dare ogni altra statuizione, ordine e condannatorio dell'appellante pure se in questo atto manchi una specifica richiesta conclusionale;
4) ritenere qui integralmente riportate tutte le domande, richieste, eccezioni e difese da noi adottate nel giudizio di primo grado, comprese quelle di cui alla comparsa di costituzione e di risposta, nelle memorie 183 n.1-2-3- C.P.C., comparsa conclusionale e repliche;
5) adottando quelle motivazioni che la Corte riterrà maggiormente opportune, anche in modifica, aggiunta o sostituzione di quelle di cui alla sentenza del Tribunale di NA P.G., dichiarare inammissibile, improcedibile e/o comunque ri-gettare, con qualsiasi statuizione, il proposto appello;
6) Nel caso in cui la Corte di Appello dichiarasse la nullità della sentenza di primo grado e rendesse una nuova motivazione, si chiede il rigetto della domanda di ad-debito della separazione e la condanna dello alle spese di primo grado. 7) condannare l'appellante a spese, competenze e onorari del Pt_1 presente giudizio oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali di legge, anche alla luce del disposto di cui all'art. 96 cpc …”.
Per il rappresentante dell' Controparte_3
“… si conclude per il rigetto dell'appello …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ed iscritto a ruolo in data 10.10.2024 e quindi notificato in data imprecisata conveniva in giudizio davanti a questa Corte , Parte_1 Controparte_1 riproponendo le domande, eccezioni e difese rigettate dal Tribunale Civile di NA PO di TO con sentenza n. 283 emeSS in data 13.3.2024 nel procedimento già iscritto al n.
1520/2018 RGAC.
* Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado in sede di separazione personale (quale ricorrente) – ferme le già intervenute statuizioni in tema di vincolo – la pronuncia di addebito della dichiarata separazione alla menzionata , lamentava che l'impugnata sentenza CP_1
“definitiva” era viziata in rito di nullità:
1. per lesione del diritto di difesa e del contraddittorio:
“… non avendo il Giudice del Tribunale di NA P.G. concesso i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, espreSSmente chieste da entrambi i procuratori delle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.03.2024, [sicché] non è stato possibile esporre le ragioni a supporto della domanda, con grave compromissione del diritto di difesa. Tra l'altro, appare aSSi grave che il Giudice di prime cure non si sia preoccupato di evadere l'istanza del procuratore del IG. con la quale si chiedeva la revoca dell'erroneo provvedimento emesso in data Pt_1 12.03.2024 ed abbia, altresì, emesso la sentenza in pari data (cfr pag.13 sentenza). Da ciò deriva che all'appellante è stata negata finanche la possibilità di proporre in via autonoma il deposito degli scritti conclusionali come riconosce possibile la Suprema Corte (Cass. SS.UU n. 36596/2021) secondo cui “la mancata assegnazione dei termini alle parti non comporta la nullità ipso iure della sentenza qualora tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della steSS siano comunque intercorsi i termini sanciti dalla predetta disposizione”. Eppure, nel verbale di udienza del 12.03.20224, il Dr. Giovanni De Marco - che solo per quell'udienza ha sostituito il GI Dott.SS Scaramuzza - richiama espreSSmente la normativa di cui all'art 189 cpc riferendosi al “testo anteriore alla riforma di cui al d.lv. 149/22” …”;
2. per violazione delle norme sulla composizione del Collegio deliberante, atteso che:
“… la causa è stata ab initio assegnata alla D.SS Scaramuzza, la quale ha curato ed istruito anche i numerosi procedimenti che si sono intercalati nel giudizio di separazione. L'istruttoria è stata delegata al GO – Dr.SS Maria Rita Cuzzola – e la fase successiva decisoria è stata espletata dal Presidente Dr. De Marco il quale nell'arco di poche ore dall'udienza di precisazione delle conclusioni ha emesso la sentenza oggi impugnata! Ebbene, è ovvio che stante la ristrettezza dei tempi la sentenza fosse già scritta, seppur in assenza delle conclusioni dei difensori ed in totale carenza di conoscenza del merito di una controversia cotanto articolata, come può facilmente evincersi dalla copiosa documentazione che compone il fascicolo processuale e dai dati fattuali erroneamente riportati dal Giudice nel provvedimento impugnato e di cui appresso meglio si dirà. L'inosservanza delle disposizioni sulla immutabilità del giudice, in forza del rinvio operato dall'art. 50-quater C.P.C., rende applicabile la nullità di cui all'art. 161, comma 1, C.P.C., con la conseguenza che il Giudice di Appello innanzi al quale è impugnabile il vizio dovrà rinnovare la decisione come se fosse Giudice di primo grado (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 9224 del 03/04/2023) …”;
e, nel merito, aveva ingiustamente disatteso le proprie domande e difese, in parte qua, e ciò in specie:
3. in punto di addebito a carico dell'(ormai ex) coniuge, con malgoverno delle prove acquisite e disconoscimento della produzione avvenuta, atteso che:
3.1. “… La prima inconfutabile prova la offre il ricorrente con il deposito delle chat whatsapp (all. 11- chat
18 /19 Luglio 2018) intercorse tra lo stesso e la moglie in data 18.07.2018 dalle ore 19.15 Parte_2 in poi, non appena scoperta la relazione extraconiugale della con il IG. e mai CP_1 Controparte_2 contestate. La lettura della meSSggistica, unitamente alle altre prove prodotte, legittima ampiamente la domanda di addebito …”;
3.2. “… È sufficientemente chiaro che il Giudice di primo grado non ha mai letto le chat prodotte dal ricorrente perché altrimenti non avrebbe scritto a pag. 9 della sentenza che nel caso di specie non è stata raggiunta la prova delle violazioni degli obblighi coniugali e, ancor meno, della idoneità di questi a determinare il disfacimento del rapporto coniugale …”; 3.3. “… La , anche dopo aver confeSSto il tradimento, continuava a ripetere che amava solo il coniuge CP_1 e chiedeva perdono. Va da sé che, se la relazione matrimoniale - come falsamente riferisce la - CP_1 fosse finita nel 2014/2015, ella - perché mai , davanti alla scoperta del tradimento da parte del marito - ha avuto la reazione che leggiamo nei meSSggi? E perché mai avrebbe dovuto ripetere che amava solo
e che la sua relazione con il non sarebbe durata? Pt_1 CP_2 È fin troppo ovvio che la ha mentito e che il Giudice di primo grado, senza prestare la doverosa CP_1 attenzione ai riscontri probatori, ha motivato la sentenza sostenendo che alla resistente non dovesse addebitarsi alcuna colpa … la intratteneva davvero una relazione con altro uomo dal 2017! …”; CP_1
3.4. ”… Erra il Giudice di primo grado quando afferma che la relazione della resistente / appellata con il IG.
è solo labilmente affermata e non ha trovato conferma nelle prove offerte. CP_2 La prima inconfutabile prova la offre il ricorrente con il deposito delle chat whatsapp (all. 11- chat Pt_2
18/19 Luglio 2018) intercorse tra lo stesso e la moglie in data 18.07.2018 dalle ore 19.15 in poi,
[...] non appena scoperta la relazione extraconiugale della con il IG. e mai contestate CP_1 Controparte_2
… La Corte di caSSzione, richiamando un orientamento giurisprudenziale già confermato nel 2015, afferma che le riproduzioni informatiche hanno piena efficacia probatoria fin quando le stesse non siano oggetto di un disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito, tale da renderle presunzioni semplici (Corte di caSSzione n. 12794/2021). Ne deriva che le chat whats app prodotte, intercorse tra le parti del giudizio, e dalle quali emerge in maniera inequivocabile il tradimento, devono essere considerate prova piena dell'infedeltà coniugale della . CP_1 Né può assumere rilevanza il fatto – si osa direi quasi scontato - che il abbia mentito dinanzi al CP_2 Giudice , negando la relazione … Altra incongruenza che non poteva sfuggire al Giudice di primo grado è la datazione della relazione amichevole con il che ella individua a quando “è terminata la relazione con il marito”. Sempre a CP_2 pag. 14 della medesima comparsa di costituzione della ( cfr all. 2), ella chiarisce che ciò sarebbe CP_1 avvenuto dopo il mese di maggio (2018) data in cui, sebbene la relazione fosse da tempo terminata, il ricorrente si era recato in vacanza con altra donna”. Ebbene, al di là della falsità piena di detta ultima circostanza - mai provata in giudizio e mai prima contestata dalla al coniuge ( la lettura delle loro CP_1 chat è esaustiva: mai ella rimprovera un tradimento, in tutta la durata del rapporto matrimoniale) – la resistente /appellata vorrebbe malamente collocare l'inizio della relazione con il a dopo il mese di CP_2 Maggio del 2018, quando - a suo dire – sarebbe finito il rapporto coniugale, specificando in maniera assolutamente contraddittoria che la relazione con il coniuge era da tempo terminata. Ha, però, dimenticato la che ella aveva già abbondantemente confeSSto al coniuge e ai familiari che la relazione con il CP_1
era in essere già dal 2017. CP_2 E, cosa ancor più grave, è che il Giudice di primo grado non abbia colto neppure la contraddizione in cui è incorsa la con la successiva costituzione con nuovo procuratore! Questi, infatti, nel fallace CP_1 tentativo di rettificare il tiro, si impegnerà a datare, per la prima volta, l'asserita presunta fine del rapporto di coniugio collocandola agli anni 2015, poi peggiorata negli anni 2016- 2017 tanto che stavano insieme solo per i figli (all.12 cfr. pag. 4) . Detta argomentazione, immotivatamente assunta come vera dal Tribunale di NA P.G. (cfr. pag. 12 sentenza appellata), è smentita da tutte le altre circostanze che hanno fatto ingresso nel giudizio di primo grado e che hanno, in maniera circostanziata, provato la fondatezza delle domande del IG. , non da ultimo la certificazione medico sanitaria che attesta ben due aborti della Pt_1
, e quindi conferma il fatto che i coniugi intrattenevano anche regolari rapporti sessuali …”; CP_1
3.5. “… Il Giudice di Primo Grado, errando in maniera plateale, ritiene che il contenuto delle registrazioni sia di segno contrario a quanto riferito dalla - che in sede di interrogatorio formale ha , ovviamente , CP_1 negato la relazione - sia perché del tutto incerta la provenienza e natura di detta registrazione, sia perché non vi è certezza circa gli interlocutori, sia perché una conversazione privata, per di più artatamente e, dunque, maliziosamente registrata non può di per sè assumere valenza probatoria circa i fatti affermati nel corso della conversazione medesima”(cfr pagg. 9/10 della sentenza appellata). Ebbene, la motivazione è ancora una volta del tutto errata. Il IG. ha prodotto nella fase istruttoria Pt_1 due registrazioni ambientali, raccolte nella piena consapevolezza delle parti presenti, e nelle quali la IG.ra conferma ancora una volta la sua relazione con il , iniziata addirittura nel 2017 (cfr pag. CP_1 CP_2 8 all. 13) e che i loro rapporti si consumavano anche in ufficio … la Suprema Corte, apprezzando alcune pronunce di merito (cfr. Tribunale Civile di Macerata) ritiene che, indipendentemente dal fatto che una relazione si sia consumata con un rapporto carnale o meno, sia causa sufficiente per l'addebito della separazione anche solo una relazione virtuale, intrattenuta tramite
WhatsApp o qualsiasi altra forma di meSSggistica istantanea, perché viene a interrompersi il rapporto di fiducia con l'altro coniuge che sia stato leso nell'onore e nella dignità. Tale condotta implica, comunque, la responsabilità del coniuge che ha violato i doveri nascenti dal matrimonio e finanche in caso di tradimento anche solo virtuale, non essendo essenziale che si realizzi il tradimento carnale tra due soggetti non uniti in matrimonio. I sospetti di infedeltà, insieme ad un comportamento equivoco del coniuge e ad un rapporto segreto e diverso da quello di amicizia, devono condurre ad una pronuncia di addebito della separazione
…”;
3.6. “… Come ha chiarito la CaSSzione “le registrazioni di conversazioni tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori si risolvono in una particolare forma di documentazione che non è sottoposta alle limitazioni ed alle formalità proprie delle intercettazioni” ( Cass. n. 24288/2016). La registrazione e la trascrizione del colloquio costituiscono documenti che possono legittimamente essere acquisiti al processo sia civile che penale in quanto prove ammissibili (Cass. n. 9526/10; Cass. n. 27157/08), e integrare quella prova che, diversamente, potrebbe non essere raggiunta. Ai fini della validità di eSS prova è neceSSrio che il soggetto che registra sia parte della conversazione. La Suprema Corte ritiene lecite, e quindi utilizzabili in giudizio, le registrazioni delle conversazioni tra moglie e marito in casa propria e legittimamente prodotte in giudizio se la registrazione è finalizzata alla tutela di un diritto in sede giudiziaria perché il diritto di difesa prevale sul diritto alla privacy del soggetto registrato. E si badi bene che le registrazioni, fedelmente trascritte dalla D.SS , in aggiunta agli estratti dei Tes_1 meSSggi whats app, sono state raccolte dal IG. non certo ad insaputa delle parti che avevano Pt_1 piena conoscenza della registrazione delle conversazioni, sebbene anche le registrazioni raccolte ad insaputa dei partecipanti siano altrettanto valide ed utilizzabili come prove …”;
3.7. “… La IG.ra riconosce piena veridicità alle registrazioni prodotte dal IG. tant'è che a pag.
CP_1 Pt_1 15 della comparsa di costituzione a firma dell'Avv. Chirafisi , nel narrare le presunte minacce ricevute dal coniuge - e finalizzate a farle perdere il posto di lavoro perché avrebbe riferito a tutti della sua Pt_1 relazione con il Direttore della filiale - scrive: “Quando tali minacce sono state profferite dinnanzi al padre della IG.ra , questi ha invitato il genero a tornare in sé poiché era lui che rischiava di perdere il
CP_1 posto di lavoro dal momento che indoSSndo una divisa tali comportamenti violenti e persecutori (cfr intercettazioni abusive) non sarebbero stati accettati dai suoi superiori”. Ebbene, la smentisce sè
CP_1 steSS: ella fa riferimento alla registrazione raccolta dal IG. in data 20.07.2018 durante l'incontro Pt_1 tra i coniugi e i di lei familiari. Detta affermazione offre certezza della assoluta fedeltà del contenuto delle registrazioni a quanto è realmente accaduto. Anche in detta registrazione vi è, ancora una volta, la piena confessione della che ammette di aver
CP_1 iniziato la relazione con circa un anno addietro, dunque nel 2017 …”; CP_2
3.8. “… La , nel maldestro tentativo di evitare l'addebito della separazione, si è limitata a individuare, CP_1 quale perimetro temporale della fine del rapporto coniugale, prima il mese di Maggio del 2018, poi gli anni 2014/2015, ma gli amorevoli meSSggi whats app intercorsi tra i coniugi anche nelle settimane antecedenti la scoperta del tradimento (all. 15) e le ripetute confessioni della smentiscono le false dichiarazioni CP_1 della steSS rese negli atti giudiziari … E non solo! Il Giudice di primo grado non ha osservato neppure gli altri fatti, di assoluta importanza, anch'essi tutti documentati dal Sig. e confermati dalla . Si fa espresso riferimento alle due Pt_1 CP_1 gravidanze della resistente /appellata, la prima interrotta volontariamente nel 2014, ad insaputa del coniuge e la seconda, interrottasi spontaneamente nel 2017! … prima e dopo gli aborti la vita coniugale scorreva nella ordinarietà. I coniugi intrattenevano rapporti sentimentali e sessuali che caratterizzano una normale vita di coppia, salvo che la IG.ra non CP_1 considerasse il coniuge solo uno strumento di riproduzione e che simulasse sentimenti non provati oppure che l'ultima delle gravidanze, quella interrottasi nel 2017, fosse riconducibile ad altro uomo. Altrimenti non si spiegherebbero i ripetuti meSSggi di conferma di amore che abbiamo letto nelle chat versate in atti, né le costanti richieste di perdono rivolte dalla al coniuge. CP_1 La non avrebbe avuto motivo né di confeSSre la sua relazione con , né di datarla CP_1 Controparte_2 all'anno 2017 , né di affermare che vi sono stati solo baci, e men che meno di annettere che sarebbe finita perché lei amava solo se non avesse avuto alcuna relazione! Pt_1 Di contro, se fosse vero quanto afferma la circa la datazione della fine del rapporto, non si CP_1 spiegherebbe neppure la sconvolta reazione del IG. dinnanzi alla scoperta del tradimento che lo Pt_1 ha gettato in un profondo stato di frustrazione e provazione fisica e psicologica …”;
4. in punto di gravame delle spese di lite, iniquamente addoSSndole sull'odierna parte appellante, in quanto ingiustamente ritenuta soccombente; e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza
l'accoglimento dei propri petita suddetti, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Parte appellata si costituiva con atto depositato in data 7.2.2025 nel corrente grado di giudizio e, deducendo nel merito:
sub 1.:
“… ci si rimette alle valutazioni dell'Ecc.ma Corte, evidenziando che entrambe le parti avevano chiesto la concessione dei termini 190 C.P.C. …”;
sub 2., che:
“… ci si rimette alle valutazioni di Codesta Ecc.ma Corte, precisando che il secondo comma dell'art. 174 C.P.C. prevede espreSSmente che “Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi eIGenze di servizio può essere sostituito con decreto del presidente [79 disp. att.]. La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento di singoli atti (2).” In data 07.03.2024 sul fascicolo telematico veniva annotata la sostituzione del Giudice (Decreto Presidente n. 5 del 16-01-24) da Scaramuzza a Presidente De Marco. Sul punto questa Difesa non ignora la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inosservanza del principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall'art. 174 C.P.C., e la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da eIGenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del presidente, costituisce una mera irregolarità di carattere interno …”;
sub 3., che:
del tutto condivisibile risultava l'articolata motivazione resa in fatto e in diritto dal Giudice a quo, anche là dove aveva scrutinato le deposizioni testimoniali assunte;
inammissibile e infondato, ancora, era quanto arguito in tema in virtù delle asserite acquisizioni discendenti dalle chat whatsapp prodotte, atteso che:
- il primo Giudice aveva chiaramente in motivazione evidenziato d'aver fatto luogo alla loro previa disamina;
- detta documentazione era stata censurata con puntuale e analitico disconoscimento “… con la memoria 183 n. 3 C.P.C., depositata il 18.12.2019 e con la memoria integrativa 183 n. 3 C.P.C., depositata il 19.12.2019 …”;
circa il rilievo delle gravidanze avute:
“… la difficile decisione presa dalla SI nel 2014 di non portare a termine la gravidanza è dovuta CP_1 esclusiva-mente alle sue condizioni fisiche e psichiche. Per_ Sul punto si evidenzia che la SI ha avuto un aborto spontaneo prima della nascita dei figli e CP_1 Per_
, entrambi con parto cesareo. È affetta da iperplasia focale, cisti di Naboth, algia pelvica come da certificazione medica sopra citata e già prodotta con la costituzione in giudizio. Nel 2014, atteso le sue condizioni fisiche e psichiche, con due bambini piccoli di anni 7 e 5 non si è sentita di portare avanti la gravidanza. Successivamente nel 2015 ha avuto un altro aborto spontaneo. Quest'ultima gravidanza era stata voluta esclusivamente dal ricorrente, ben sapendo le condizioni fisiche e psichiche della resistente, tanto che l'interruzione è stata spontanea. Si chiede l'espunzione dal fascicolo telematico dell'allegato 16, denominato certificato medico aborto 2014 (all.16), prodotto dall'appellante per la prima volta in appello con l'iscrizione a ruolo. Comunque, gli allegati 16 e 17 depositati da controparte e denominati rispettivamente certificato medico aborto 2014 e certificato aborto gennaio 2017 non certificano l'avvenuto aborto …”;
quanto all'epoca di insorgenza della crisi coniugale e di sua irreversibile stabilizzazione:
“… il rapporto coniugale si era deteriorato da diverso tempo, e comunque a far data dal 2015, peggiorato nel 2016- 2017, tanto che continuavano a stare insieme solo per i figli. La vita coniugale era intollerabile. Negli ultimi due anni si sono intensificati episodi gravi, pedinamenti, installazione sul telefono della moglie e dei figli di software di controllo a distanza, con registrazione di telefonate, meSSggi, nonché effettuazione di controlli tramite sistemi di video sorveglianza ambientali, installati a casa, sul telefono della SI , esercitando pressioni, offese e denigrazioni. CP_1 Nel mese di maggio 2018, il Sig. si prende una pausa di riflessione e parte per la Sardegna. Pt_1 Nel mese di luglio i coniugi decidono di comune accordo di separarsi di fatto, decidendo di presentare il ricorso consensuale dopo le ferie. Decisione che non viene mantenuta per avere l'appellante notificato ricorso per separazione giudiziale …”;
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione
e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze del corrente grado del giudizio.
*
Differito il procedimento dall'udienza di prima comparizione davanti al Collegio del 10.3.2025 a quella dell'8.4.2025 e quindi (per sovraccarico del ruolo) al 24.6.2025 (ove aveva luogo la precisazione delle conclusioni), senza alcuna ulteriore attività, la causa è stata posta in decisione (con ordinanza del 24-28.6.2025).
*
In sede di note autorizzate (con atti depositati in modalità telematica, rispettivamente, in data 6 e 7.6.2025:
mentre parte appellante rilevava che:
- “… i meSSggi prodotti sono chiaramente indicativi di un rapporto matrimoniale ordinario sino alla scoperta del tradimento ( perlomeno ciò è quanto la ha sempre fatto credere all'ingenuo marito) ma essi, cosi come CP_1 anche le registrazioni raccolte dal IG. - e di cui si oggi si vorrebbe contestare la utilizzabilità - confermano Pt_1 la devastazione psicologica derivata all'appellante dalla improvvisa scoperta del tradimento, reazione che non sarebbe stata certamente tale se l'unione coniugale fosse stata realmente in crisi da anni! …”;
- “… Non passerà inosservato agli occhi dell'Ecc.ma Corte adita quanto dichiara il Franzone nel verbale del 10.02.2022. Egli, che assume di non conoscere il IG. , dichiara che - contattato dall'appellante per un Pt_1 incontro - si è subito mostrato disponibile. Ma appare certamente strano che il non abbia mai chiesto CP_2 chi fosse, né per quale ragione volesse incontrarlo. E' ovvio che intanto il , già allertato dalla , CP_2 CP_1 sapeva bene che il IG. era il marito della resistente / appellata e che l'incontro richiesto aveva come fine Pt_1 quello di discutere della relazione extraconiugale. Ecco la ragione della mancanza di stupore nel ricevere l'invito. Altrimenti, non si comprenderebbe come il abbia potuto manifestarsi così disponibile ad accettare di recarsi ad un incontro con un perfetto CP_2 sconosciuto …”;
- “… L'appellata, dopo essere stata scoperta, continuava a supplicare il coniuge di non dire nulla e di ricominciare perché lei amava solo il IG. . Purtroppo, la fiducia tradita cosi miserevolmente non ha messo l'odierno Pt_1 appellante nelle condizioni di superare il trauma derivatogli dal tradimento e di immaginare una ripresa del rapporto coniugale, che si è così definitivamente interrotto. La , nel maldestro tentativo di evitare l'addebito della separazione, si è limitata a individuare quale CP_1 perimetro temporale della fine del rapporto coniugale prima il mese di Maggio del 2018, poi gli anni 2014/2015 ( trovando quest'ultima asserzione una immotivata condivisione da parte del Giudice di primo grado), ma gli amorevoli meSSggi what app intercorsi tra i coniugi anche nelle settimane antecedenti la scoperta del tradimento (cfr. all. 15) e le ripetute confessioni della smentiscono le false dichiarazioni della steSS rese negli atti CP_1 giudiziari …”;
- “… Il Giudice di primo grado, seppur la non abbia fornito alcuna prova a supporto della datazione della CP_1 asserita fine del rapporto negli anni 2014/2015, ha dato per valido detto assunto e, cosa ancor più grave, ha omesso di valutare la documentazione prodotta dal ricorrente / appellante con la quale si è data prova che i coniugi, sino alla scoperta del tradimento, svolgevano una normale vita familiare ( all. a n. 6 foto). La foto del 2018 prodotta in allegato ritrae la coppia felice ad un concerto appena un mese prima della scoperta della relazione extraconiugale. Le ulteriori foto provano che il rapporto coniugale non poteva certo definirsi in crisi o concluso da anni. Anche la vita intima della coppia poteva definirsi assolutamente ordinaria. I coniugi intrattenevano regolari rapporti sessuali dai quali sono derivate ben DUE gravidanze, l'una nel 2014 e l'altra nel 2017. Resta dunque incompressibile sulla scorta di quale ragionamento logico giuridico il Giudice di primo grado sia giunto ad affermare che il rapporto coniugale si era concluso anni addietro e che , dunque, la relazione extraconiugale non poSS considerarsi la causa efficiente della crisi irreversibile che ha condotto alla separazione. Nulla si rinviene in motivazione …”;
di contro, parte appellata, insistendo nelle difese già spiegate, instava ulteriormente nei seguenti termini:
- “… Nel caso in cui la Corte di Appello dichiarasse la nullità della sentenza di primo grado e rendesse una nuova motivazione, si chiede il rigetto della domanda di ad-debito della separazione e la condanna dello alle Pt_1 spese di primo grado, comprensive del giudizio cautelare di cui al sub 1520-4/2018 RG, instaurato dallo Pt_1 con ricorso ex art. 709, ultimo comma, c.p.c. e ritenuto inammissibile dal Tribunale con ordinanza del 19.10.2019 (All. 7 della comparsa di costituzione) e che per facilità di consultazione degli atti si rideposita con le presenti note. In merito si evidenzia che come riportato dettagliatamente nella comparsa di costituzione da pag. 3 a pag. 6, il Sig. , dal decreto di rigetto della Corte di Appello del 14.06.2019, presenterà, in seno al giudizio di Pt_1 separazione, altri quattro ricorsi ex artt. 330-333-336 c.c. 709 u.c. e 709 ter cpc. Tanto nell'arco di un anno e due mesi. Si evidenzia, altresì, che, a partire dalla udienza di comparizione nel procedimento di separazione giudiziale, il ricorrente ha posto in essere una sequela di atti provocatori e persecutori incentrati su presunte violazioni da parte della resistente e della propria famiglia in ordine ai comportamenti che la steSS avrebbe mantenuto nei confronti della prole, tendenti alla demolizione della figura paterna, tutti sistematicamente rigettati o dichiarati inammissibili.
Il tutto è stato scandito da continui, ossessivi inoltri di ricorsi, denunce e pec attraverso cui si è voluto e si continua a rimproverare all'esponente fantomatiche inosservanze, ma con l'obiettivo di avere l'affido esclusivo e ricevere l'assegno di mantenimento per i minori dalla ex moglie, basti leggere le domande del ricorso per scioglimento del matrimonio (All. 2 fasc. di parte). Ne consegue che l'appellante va condannato alle spese del giudizio di primo grado …”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in rito:
sub 1., che:
I. il procedimento in esame soggiace al rito cd. “camerale” in tema di “famiglia” ante cd. riforma CARTABIA, in quanto introdotto con ricorso del 25.9.2018, a proposito del quale si segnala che, nel rilievo dell'art. 709 bis C.P.C. (poi abrogato), a tenore del quale:
“… All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, e dal quarto al decimo(1). Si applica altresì l'articolo 184 …”; detto rito non prevedeva, anche, l'operatività degli artt. 189 e 190 C.P.C.;
II. in fatto, consta in atti che: II.1) il Giudice a quo ha introitato in decisione la lite all'udienza del 12.3.2024 (cui le parti erano state rimesse ex officio dal decreto del g.i. officiato del 24.1.2024, in differimento dell'originaria data del 5.3.2024), celebrata secondo il rito della trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C.;
II.2) le difese delle parti hanno depositato nei termini loro assegnati note di trattazione scritta
(nella data dell'11.3.2024), formulando le rispettive conclusioni, ancorché richiedendo la concessione di termine per il deposito di scritti conclusionali ex art. 190 C.P.C.;
II.3) con ordinanza in pari data 12.3.2024, il Presidente (surrogatosi al g.i. antea officiato) così statuiva:
“… Rilevato che la causa era stata fiSSta in data odierna per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 189 c.p.c. (testo anteriore alla riforma di cui al d.lv. 149/22); che, pertanto, non devono fiSSrsi ulteriori termini per il deposito di conclusioni;
che, la causa può è essere rimeSS al collegio per la decisione;
Visto l'art. 189 c.p.c. Tanto posto Il giudice riserva di riferire al collegio contestualmente rimettendo senz'altro al collegio per la decisione …”;
III. in subiecta materia:
III.1) quanto al rito sub II.1), non era impedita la fruibilità allo scopo del rito di cui all'art. 127 ter
C.P.C.; e ciò poiché, pur constatata la non corrispondenza tra il paradigma della fase decisoria quale dettato dalla citata disposizione e quello previsto ante riforma nei procedimenti CP_4 camerali, va rilevato che quello della seconda: integra un tertium genus di pari rango ordinamentale rispetto ai due antea vigenti d'udienza idonea alla decidibilità della lite (ossia, quelli de: l'udienza pubblica;
l'udienza camerale) e, in quanto tale, ove utilizzato, è connotato da incombenti “alternativi” rispetto a quelli altrove dettati;
la sua piena sostituibilità agli altri – ammeSS dall'indole di norma “generale”, per posizione sistematica, che l'art. 127 ter C.P.C. ha – non è stata espreSSmente esclusa dal legislatore in subiecta materia;
è comunque in facoltà delle parti invocare l'adozione, in sua vece, d'altro modulo decisorio (includendo detta disposizione al comma 2 la previsione della loro ammissibilità alla discussione orale); circostanza, questa, nell'occorso non verificatasi (avendo le dette difese invocato, erroneamente – per quanto appresso si rileverà sub III.2) –, solo l'operatività dell'art. 190
C.P.C.);
III.2) quanto al profilo sub II.2), si constata – circa l'allegazione del pregiudizio asseritamente derivato da tale mancata assegnazione e la prova in concreto della lesione del diritto di difesa, essendo altrimenti il gravame inammissibile per difetto d'interesse – che parte appellante nulla ha evidenziato ex professo al riguardo (nelle pp. 4-5) e che, peraltro, neppure in prime cure, con l'istanza del 13.3.2024 (postuma rispetto alla pubblicazione della sentenza in riesame) tanto aveva auto luogo (salvo il generico richiamo alla complessità dell'istruzione espletata); III.3) se è costante, quanto al grado d'appello, l'indirizzo di legittimità (come da ultimo ribadito da Cass. Sez. I, sentenza n. 7067 del 17/3/2025), per cui:
«… in tema di separazione personale dei coniugi, l'appello assoggettato al rito camerale secondo la disciplina anteriore all'applicazione del d.lgs. n 149/2022, si caratterizza per la particolare celerità e semplicità di forme, di talché non è prescritta l'assegnazione alle parti del termine di cui all'art. 190 C.P.C. per il deposito di memorie conclusionali e repliche successivamente all'udienza in cui la causa è trattenuta in decisione …»;
rari sono invece i precedenti che hanno scrutinato la quaestio con riferimento allo svolgimento del giudizio di prime cure;
di questi, tuttavia, la motivazione della superiore pronuncia n. 7067, in cui si sono esaminati funditus i plurimi temi di rilievo in astratto valutabili al riguardo (tra cui anche quelli oggi prospettati dalla difesa di parte appellante) ha fatto richiamo (citandone almeno uno a tanto pertinente e di contenuto conforme, ossia confermativo della non operatività in illo tempore dell'art. 190 C.P.C.) secondo quanto si legge ivi;
e, in contrario rilievo rispetto alla tesi di parte appellante, questa Corte – oltre all'argomento testuale richiamato sub I. – condivide in particolare la ricostruzione sistematica che a tanto conduce, secondo quanto appresso si legge:
«… 5.2. In relazione alla non operatività, per i procedimenti in materia di famiglia soggetti al rito camerale ante Riforma del 2022, dei termini per comparse conclusionali e repliche di gg. 60 + 20, ai sensi dell'art.190 c.p.c., vi è un consolidato orientamento di legittimità. Questa Corte (Cass. 29865/2022) ha infatti già chiarito che «Il giudizio di appello in materia di separazione personale dei coniugi è un procedimento di natura contenziosa che si svolge secondo il rito camerale e che, pur dovendo rispettare il principio del contraddittorio, si caratterizza per la particolare celerità e semplicità di forme;
ne consegue che a tale giudizio non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria, ben potendo la causa essere assunta in decisione, dopo che le parti abbiano precisato le conclusioni, senza l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica» (conf. Cass. 26200/2015). Questa Corte, nella successiva ordinanza n. 8992/2023, in riferimento alla questione posta dalle Sezioni Unite del 2021 con riferimenti ai procedimenti per separazione e divorzio, ha affermato, in relazione a motivo di ricorso per nullità della sentenza, per violazione dell'art. 190 c.p.c. e del principio del contraddittorio e diritto di difesa, ex art. 360 c.p.c., n. 4, non essendo stati concessi alle parti i termini per conclusionali e repliche, in un procedimento di divorzio, che la censura era infondata: «… nella specie si verte in tema di appello in materia di divorzio, cui si applica, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 15, il rito camerale. Ora, questa Corte ha già chiarito che "nei procedimenti di natura contenziosa che si svolgono con il rito camerale (quale il giudizio di appello in materia di divorzio, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, e succ. modif., art. 4, comma 12), deve essere assicurato il diritto di difesa e, quindi, realizzato il principio del contraddittorio;
tuttavia, trattandosi di procedimenti caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme, ad essi non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente, quelle di cui agli artt. 189 (Rimessione al collegio) e 190 (Comparse conclusionali e memorie) c.p.c." (Cass. 565/2007). Il principio è stato ribadito: "I procedimenti camerali contenziosi, fermo il rispetto del principio del contraddittorio, sono caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme, sicché con essi sono incompatibili le disposizioni che regolano la fase decisoria nel processo ordinario di cognizione e, segnatamente, quelle di cui agli artt. 189 e 190 c.p.c." (Cass. 26200/2015; cfr. anche Cass. 20323/2019, con riguardo al procedimento di primo grado di divorzio). Ne consegue che, nella specie, non era in ogni caso obbligatoria per il giudice la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., attesa la disciplina peculiare che assoggetta al rito camerale, improntato a semplicità delle forme, l'appello in materia di divorzio». In relazione alla legislazione emergenziale, si è affermato che nel giudizio di separazione personale dei coniugi di secondo grado, ove la Corte d'Appello, applicando le misure previste per contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla giustizia civile, sostituisca l'udienza già fiSSta per la decisione con la trattazione scritta di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. n. 18 del 2020 (conv. con modif. in l. n. 27 del 2020), non è tenuta a concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c. prima di statuire, perché la trattazione scritta sostituisce l'udienza, ma non incide sulle restanti norme che regolano il processo, sicché, alla fase decisoria continuano ad applicarsi le disposizioni proprie del giudizio camerale, caratterizzato da particolare celerità e semplicità di forme (Cass., sez. 6-1, 10 novembre 2021, n. 33175). Anche in Cass, 16437/2022, in materia di divorzio, si afferma: «Quanto alla censura sulla richiesta dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, eSS è carente di autosufficienza;
peraltro, ai procedimenti di natura contenziosa che si svolgono con il rito camerale (quale il giudizio di appello in materia di divorzio) non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente, quelle di cui agli artt. 189 e 190 c.p.c. (Cass. 12 gennaio 2007, n. 565)». In altre pronunce di questa Corte, si è ribadito che non c'è violazione dell'art. 190 c.p.c. nei giudizi di separazione
o divorzio che seguono il rito camerale (Cass. n. 22749/2024; Cass. n. 16052/2024; Cass. n. 13960/2024; Cass. n. 3576/2024; Cass. n. 24104/2023; Cass. n. 19650/2023, sia pure in relazione a trattazione scritta in periodo Covid;
Cass. n. 8992/2023; Cass. n. 8049/2022, richiamato motivazione di Cass. n. 8992/2023).
5.3.Peraltro, nella specie, nella sentenza impugnata, a pag. 3, si precisa che «disposto lo svolgimento del processo con la modalità della trattazione scritta e depositate le note delle parti, all'esito dell'udienza del 20/2/2023, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la Corte si è riservata la decisione». L'art. 221 d.l. 34/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 77/2020 (ora vedasi art.127 ter c.p.c., essendo la trattazione scritta divenuta la regola) ha previsto, al quarto comma, che : «4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fiSSta per l'udienza che la steSS è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile». Orbene, il motivo di ricorso non si confronta con tale statuizione e con il rito applicato nella controversia. Né nel ricorso viene dedotto chiaramente che (come e quando) fosse stata avanzata istanza di trattazione orale. E il contraddittorio tra le parti è pienamente rispettato ed è compatibile con la trattazione scritta del procedimento. Anche la Corte Costituzionale (sentenza n. 73 del 18/3/2022, in tema di processo tributario e di previsione, come regola, della trattazione scritta) ha chiarito che il principio del contraddittorio consacrato nell'art. 111, secondo comma, Cost., impone esclusivamente di garantire che ogni giudizio si svolga in modo tale da assicurare alle parti la possibilità di incidere, con mezzi paritetici, sul convincimento del giudice, spettando al legislatore configurarne le specifiche modalità attuative, cosicché «deve coerentemente escludersi che sussista un'unica forma in cui il confronto dialettico poSS estrinsecarsi e che questa vada neceSSriamente identificata nella difesa orale» e «non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità». E la Corte Costituzionale ha richiamato il principio espresso da questo giudice di legittimità secondo cui «la garanzia del contraddittorio, neceSSria in quanto costituente il nucleo indefettibile del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato dagli artt. 24 e 111 Cost. (cfr., in rapporto all'art. 24 Cost., già Corte cost., sent. n. 102 del 1981), è, comunque, assicurata dalla trattazione scritta della causa, con facoltà delle parti di presentare memorie per illustrare ulteriormente le rispettive ragioni (che, del resto, devono essere già compiutamente declinate con il ricorso per quanto riguarda, segnatamente, i motivi dell'impugnazione), non solo in funzione delle difese svolte dalla controparte» (Corte di caSSzione, ordinanza 10 gennaio 2017, n. 395).
5.4. In memoria e in sede di discussione, il difensore dei ricorrenti si duole che l'udienza del 10/2/2023, in cui la causa è stata trattenuta in decisione («sulle conclusioni di cui in epigrafe», si legge in sentenza), non era in realtà «fiSSta per la precisazione delle conclusioni». Ma, in ogni caso, dalla sentenza si evince che la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza fiSSta, sulle conclusioni precisate dalle parti.
5.5.Vero che il principio espresso dalle Sezioni Unite nel 2021 nel sentenza n. 36596, sopra richiamato, è stato ribadito in successive pronunce: a) si è affermato che la mancata assegnazione alle parti, nonostante che esse non vi abbiano rinunciato, del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche, non comporta la nullità «ipso iure» della sentenza, purché tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza siano comunque intercorsi i termini sanciti dalla predetta disposizione, 80 giorni (Cass. 34861/2022, ma si trattava di un giudizio a cognizione ordinaria, avviato nel 2013 con citazione, di scioglimento della comunione tra coniugi e di divisione, e si è rilevato, respingendo il motivo di ricorso incidentale sul punto, che essendo stata la deliberazione presa in data successiva alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., fatti decorrere dalla udienza di precisazione delle conclusioni, «la parte avrebbe potuto fare affidamento sul termine di legge dettato dall'art. 190 c.p.c., e quindi avrebbe potuto in ogni caso provvedere autonomamente al deposito degli scritti conclusionali» e quindi che la parte ricorrente non aveva, in quel giudizio, adeguatamente dimostrato l'effettivo pregiudizio derivante dalla violazione asseritamente commeSS dalla Corte d'Appello); b) il principio in questione è stato esteso, poi, anche al giudizio contenzioso speciale di cui agli artt. 796-797 c.p.c., il giudizio di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal tribunale ecclesiastico, promosso da uno solo dei coniugi, che si svolge però sempre come un ordinario giudizio di cognizione al quale si applicano gli artt. 796 e 797 c.p.c., essendosi pertanto dichiarata nulla, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, la sentenza pronunciata a definizione del procedimento, senza che siano concessi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. (Cass. 838/2023); c) tale principio è stato anche applicato in relazione a una pronuncia di incompetenza, affermandosi, sulla base di orientamento di legittimità sul punto (Cass. Cass. S.U. n. 20449/2014; Cass. n. 17650/2015; Cass. n. 8992/2016; Cass. n. 200059/2018; Cass. n. 25607/2021), che l'ordinanza declinatoria della competenza, secondo le regole del processo a cognizione piena, dev'essere preceduta, a pena di nullità, dall'invito alla precisazione delle conclusioni e dall'assegnazione ad entrambe le parti di un primo termine per il deposito di memorie e di un secondo termine per repliche, un doppio termine «uguale per gli scritti difensivi di tutte le parti», e che comporta la nullità dell'ordinanza anche l'assegnazione di termini «sfalsati» (cioè, di un primo termine concesso solo all'attore e di un successivo termine fiSSto al solo convenuto) per il deposito di memorie, perché è così permeSS soltanto al difensore del convenuto la replica agli argomenti avversari, in violazione dei principî costituzionali di parità delle parti e del contraddittorio (Cass. 11711/2023).
5.6.Tuttavia, i casi richiamati hanno sempre riguardato giudizi a cognizione ordinaria e non soggetti al rito camerale. Il rito camerale, pur dovendo rispettare il principio del contraddittorio, si caratterizza per la particolare celerità e semplicità di forme, in quanto la sua previsione è funzionale a soddisfare primarie eIGenze di celerità e di economia processuale, con la conseguenza che a tale giudizio non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria. E non si può nemmeno configurare un'inattesa amputazione di un segmento del processo destinato dalla legge all'esercizio di quei «diritti processuali essenziali» che sicuramente rappresentano diretta espressione del contraddittorio e del diritto di difesa costituzionalmente tutelati. Ciò vale con riguardo al processo ordinario di cognizione, perché si tratta di un processo il cui regolamento formale prevede che la fase decisoria sia neceSSriamente preceduta dallo scambio paritetico di atti in cui le parti possono esercitare le difese di cui si discute. Non anche per il rito camerale, svincolato da tali rigide scansioni.
Si è, ad es., affermato che, in detto rito camerale, l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di conIGlio, sempre che sulla produzione si poSS considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce eIGenza irrinunziabile anche nei procedimenti camerali (Cass. 11319/2005; Cass. 1656/2007, secondo cui è ammeSS la produzione di documenti anche in fase di reclamo, fermo il rispetto di un pieno e completo contraddittorio;
Cass. 5876/2012; Cass.
27234/2020; Cass. 17931/2022). Ancora è stato affermato (Cass. 12309/2004; Cass. 1179/2006; Cass. 27775/2008; cfr. Cass. 4091/2018), con riguardo all'appello incidentale (tardivo) nel rito camerale, che «Il rito camerale, previsto per l'appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione personale, come, da un lato, non preclude la proponibilità dell'appello incidentale, anche indipendentemente dalla scadenza del termine per l'esperimento del gravame in via principale, così, dall'altro, risultando caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario e, in particolare, del termine perentorio fiSSto, per la relativa proposizione, dal primo comma dell'art. 343 cod. proc. civ., dal momento che il principio del contraddittorio viene rispettato, in appello, per il solo fatto che il gravame incidentale sia portato a conoscenza della parte avversa entro limiti di tempo tali da assicurare a quest'ultima la possibilità di far valere le proprie ragioni mediante organizzazione di una tempestiva difesa tecnica, da svolgere sia in sede di udienza camerale sia al termine dell'inchiesta». Anche riguardo al thema decidendum, nel rito camerale, strumento semplice e flessibile nello schema salvo il rispetto del principio del contraddittorio, valore ineludibile del processo, non opera – nella disciplina ante Riforma del 2022 - il rigido sistema di preclusioni dettato dall'art.183, comma VI, c.p.c., potendo il thema decidendum di causa essere legittimamente modificato anche oltre lo spirare di termini perentori (non previsti) e il correlato maturare di preclusioni o decadenze. In generale, recentemente, anche la Corte Costituzionale ha precisato che il contraddittorio, «quale primaria e fondamentale garanzia del giusto processo», quale positivizzato, con portata generale, nell'art. 111, secondo comma, Cost., introdotto dalla legge cost. n. 2 del 1999, consiste nella «necessità che tanto l'attore, quanto il contraddittore, partecipino o siano messi in condizione di partecipare al procedimento … con mezzi paritetici», anche se «al legislatore è consentito di differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare» (sentenza n. 73 del 2022, che richiama sentenza n. 80 del 1992 e ordinanza n. 37 del 1988). Nel caso qui in esame non è contestato che siano comunque state concesse alle parti note scritte prima della decisione. Deve pertanto confermarsi il principio secondo il quale nei procedimenti, quale quello in oggetto, di separazione personale tra coniugi (o di divorzio), soggetti al rito camerale, anteriormente all'applicazione del d.lgs. n 149/2022, non è prescritta l'assegnazione alle parti del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche, successivamente all'udienza in cui la causa è trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti …»;
donde non solo l'inammissibilità in rito (per difetto d'allegazione sufficiente sul vulnus asseritamente patito al diritto di difesa della parte odierna appellante) ma anche l'infondatezza dell'eccezione in argomento;
sub 2., che:
fermo, in fatto, che:
- la decisione è stata emeSS dal Collegio, con relazione e redazione della motivazione ad iniziativa del Presidente (surrogatosi al g.i. antea officiato, come retro avvisato sub II.3);
- di detta surroga non è stata nel procedimento esplicitata la ragione;
è parimenti noto in diritto l'indirizzo di legittimità (per cui da ultimo si v. Cass. Sez. III, sentenza n. 29281 del 13/11/2024) ad avviso del quale:
«… Il difetto di costituzione del giudice ex art. 158 C.P.C. è ravvisabile unicamente quando gli atti giudiziari sono posti in essere da persone estranee all'ufficio giudiziario e non investite della funzione esercitata, mentre non è riscontrabile se si verifica una sostituzione tra giudici di pari funzione e pari competenza appartenenti al medesimo ufficio, anche se non siano state osservate al riguardo le disposizioni previste dal codice di rito ovvero dalle norme sull'ordinamento giudiziario, poiché l'inosservanza del disposto degli artt. 174 C.P.C. 79 disp. att. C.P.C., in difetto di una espreSS sanzione di nullità, costituisce una mera irregolarità di carattere interno, che non incide sulla validità dell'atto e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza …»;
donde l'infondatezza evidente anche dell'eccezione in argomento;
nel merito, ritiene questa Corte che l'appello non sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto disatteso.
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte sub 3., osserva e rileva il Collegio:
- quanto alla censura d'inutilizzabilità dei materiali cognitivi rivenienti:
i. dalle trascrizioni di conversazioni avvenute mediante l'uso dell'applicazione di meSSgistica Whatsapp;
ovvero:
ii. mediante captazione con registrazione “ambientale” delle medesime in quanto avvenute in presenza tra le parti di lite;
che:
in ordine al profilo sub i., Cass. Sez. II, sentenza n. 1254 del 18/1/2025 ha affermato ben persuasivamente che: «… 2.4.– Ancora, quanto alla contestazione del meSSggio whatsapp prodotto, si rileva che i meSSggi “whatsapp” e gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei meSSggi estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11197 del 27/04/2023). Ora, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il meSSggio di posta elettronica (c.d. e-mail) – e così i meSSggi whatsapp – costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018). E ciò pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023). Nel caso in disputa, l'odierno ricorrente ha contestato precipuamente l'utilizzabilità processuale del “documento” in sé, piuttosto che la natura artefatta del suo contenuto. In ogni caso, alla luce dei principi espressi, occorre evidenziare che, nella fattispecie, per le argomentazioni innanzi esposte, il meSSggio utilizzato non ha avuto una rilevanza decisiva (…) bensì – ben più limitatamente – tale
“documento” ha costituito un elemento indiziario utilizzato per suffragare l'attendibilità della testimonianza resa da omissis …»;
quanto al profilo sub ii., è noto l'insegnamento di legittimità (per cui da ultimo si v. Cass. Sez.
L, sentenza n. 31204 del 2/11/2021, con indirizzo in seguito più non mutato) secondo il quale:
«… l'art. 24 d. lgs. 196/2003 permette di prescindere dal consenso dell'intereSSto quando il trattamento dei dati, pur non riguardanti una parte del giudizio in cui la produzione venga eseguita, sia neceSSrio per far valere o difendere un diritto, a condizione che essi siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente neceSSrio al loro perseguimento (Cass. 20 settembre 2013, n. 21612); sicché, l'utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti, in ragione dell'imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall'altra e pertanto di contemperare la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio: con la conseguenza della legittimità (id est: inidoneità all'integrazione di un illecito disciplinare) della condotta del lavoratore che abbia effettuato tali registrazioni per tutelare la propria posizione all'interno dell'azienda e per precostituirsi un mezzo di prova, rispondendo la steSS, se pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto (Cass. 10 maggio 2018, n. 11322). Al riguardo, questa Corte ha esplicitamente affermato che "il diritto di difesa non è limitato alla pura e semplice sede processuale, estendendosi a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in eSS utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata mediante citazione o ricorso. Non a caso nel codice di procedura penale il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost. sussiste anche in capo a chi non abbia ancora assunto la qualità di parte in un procedimento ... Dunque, neppure tale addebito può integrare illecito disciplinare, rispondendo la condotta in discorso alle necessità conseguenti al legittimo esercizio d'un diritto e, quindi, essendo coperta dall'efficacia scriminante dell'art. 51 c.p., di portata generale nell'ordinamento e non già limitata al mero ambito penalistico" (Cass. 29 dicembre 2014, n. 27424).
8.2. Si tratta evidentemente di un profilo estremamente delicato, che eIGe un attento ed equilibrato bilanciamento tra la tutela di due diritti fondamentali, quali la garanzia della libertà personale, sotto il profilo della sfera privata e della riservatezza delle comunicazioni, da una parte e del diritto alla difesa, dall'altra. Ed esso si deve fondare su una valutazione rigorosa del requisito di pertinenza, nella prospettiva di una diretta e neceSSria strumentalità, della registrazione all'apprestamento della finalità difensiva nell'orizzonte sopra illustrato, all'interno di una scrupolosa contestualizzazione della vicenda …»;
e poiché, in fatto, risulta che la difesa di parte appellata ha contestato (tempestivamente, id est fin dalle prime cure) anche la conducenza nel merito dei dati da detti materiali ritraibili essendo a suo dire solo presunta, tra l'altro, l'identità dei conversanti ma ha anche lamentato come lo non abbia tenuto in alcun rilievo il diritto di riservatezza di colei nei cui Pt_1 confronti (asseritamente) ebbe ad esercitare un controllo pervasivo ed ossessivo anche per tal via, con ciò implicitamente non contestando né l'eventuale artefazione del contenuto delle chat in questione né l'estraneità della allo svolgimento delle stesse;
Controparte_1
nulla osta alla piena fruibilità dei materiali suddetti a fini di libero convincimento;
e, ciò posto:
quanto alle censure sub 3., rileva la Corte che:
- la sentenza in riesame ha operato una corretta ricognizione e individuazione dei principi di diritto rilevanti in subiecta materia, là dove ha premesso che:
“… ai fini dell'addebito, non è sufficiente una mera, ancorché grave e reiterata, inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma è neceSSrio che tale inosservanza sia eSS steSS la causa – e non una conseguenza – del fallimento del rapporto coniugale (Cass. 20.12.1995 n. 13021; Cass. 12.01.2000 n. 279). Discende che, ai fini della pronuncia di addebito, è neceSSria non solo l'allegazione di fatti astrattamente idonei a compromettere il rapporto coniugale, ma anche la prova dell'esistenza in concreto di tali fatti e della effettiva idoneità degli stessi ad incidere sulla tenuta di un rapporto, altrimenti solido. Consegue che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola eventualmente accertata violazione dei doveri coniugali, essendo neceSSrio, altresì, accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale; accertamento che postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 25/3/2003 n. 4367 e, più di recente, anche Cass. Civ., sez. VI-1, ordinanza 16/9-15/12/2016, n. 25966) …”;
anche se a tanto è d'uopo aggiungere:
con Cass. Sez. VI-1, ordinanza n. 16859 del 14/8/2015, che:
«… in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale …»;
con Cass. Sez. I, ordinanza n. 25966 del 2/9/2022, che:
«… In tema di addebito della separazione personale per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, ai fini dell'esclusione del nesso causale tra la relativa condotta e l'impossibilità della prosecuzione della convivenza, non assume rilievo la tolleranza dell'altro coniuge, non essendo configurabile un'esimente oggettiva, che faccia venire meno l'illiceità del comportamento, né una rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile, anche se la sopportazione dell'infedeltà altrui può essere presa in considerazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore del fatto che l'"affectio coniugalis" era già venuta meno da tempo …»;
con Cass. Sez. I, ordinanza n. 20866 del 21/7/2021 , che:
«… In tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò intereSSta e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo
…»; - l'adito Giudice ha escluso vi fosse prova sufficiente d'un adulterio, a carico della , CP_1 osservando:
quanto alla prova diretta (derivante dai detti in libero interrogatorio dell'odierna appellata e dai testimoni escussi su iniziativa dello ), che: Pt_1
“… La prova di detta relazione è stata affidata dal ricorrente, sostanzialmente, all'esame testimoniale del presunto
“amante”, tale . Controparte_2 A prescindere da ogni valutazione circa l'ammissibilità di tale testimonianza, il , comunque, ha CP_2 sostanzialmente negato tutte le circostanze contestate, sostenendo di aver intrattenuto con la CP_1 esclusivamente rapporti di tipo lavorativo, facendo entrambi parte della steSS filiale bancaria. Confermava di aver dato la propria disponibilità allo ad un incontro chiarificatore, escludendo, tuttavia, Pt_1 che detto incontro si fosse mai svolto. La resistente, in sede di interrogatorio informale, ha escluso di avere avuto una relazione extraconiugale. Gli altri testi indicati dal ricorrente ( , e ) negavano di avere Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 mai ricevuto dalla resistente confessione circa la propria relazione extraconiugale …”;
e ciò ineccepibilmente, ad avviso di questo Collegio, a tenore delle verbalizzazioni relative disponibili;
quanto alle conversazioni registrate, che – nel difetto di rassicuranti elementi confermativi della provenienza e genuinità del narrato – quanto ivi evincibile risultava irrilevante;
sul punto, si tornerà comunque più avanti;
quanto ai testi di discarico (nonché indicati da controparte per l'addebitabilità allo Pt_1 della crisi coniugale), che:
“… i testi hanno sostanzialmente riferito di avere constatato che il ricorrente era solito contattare frequentemente la moglie per conoscerne gli spostamenti ed era contrario a che quest'ultima frequentasse corsi organizzati dal datore di lavoro. Tutti, però, hanno anche riferito che il deterioramento dei rapporti risaliva ad epoca remota, già al 2014 o al 2015.
, fratello della ricorrente, confermava la circostanza secondo la quale i rapporti tra la sorella e il Persona_3 marito sarebbero apparsi problematici già dal 2015; sosteneva che il cognato appariva quale uomo autoritario nei confronti dei figli;
che pretendeva di essere notiziato di ogni spostamento del coniuge;
ma, allo stesso tempo, insicuro e sensibile alle trascuratezze della moglie. La zia materna della ricorrente, , ha sostenuto che i rapporti tra la nipote e il marito avrebbero Parte_3 cominciato a deteriorarsi sin dal 2014. Quanto a vicende specifiche, si è limitata a riportare fatti a suo dire riferitile dalla nipote, aggiungendo di avere constatato che il ricorrente era solito contattare frequentemente la moglie per informarsi sui suoi spostamenti;
nonché di avere constatato la presenza di telecamere funzionanti nell'abitazione coniugale, ma di avere appreso dalla steSS nipote che tale impianto era stato realizzato per controllare i figli della coppia.
, gestore di un negozio di telefonia, confermava di avere esaminato, nel 2017 o 2018, lo Parte_4 smartphone della resistente, constatando che sullo stesso era attivo il controllo da remoto della posizione, verificabile dai possessori dell'account e della password. Escludeva di potere indicare se il ricorrente si avvalesse abusivamente di tale strumento. La teste , amica della , ha affermato di essersi sempre recata personalmente a Testimone_5 CP_1 trovare la ricorrente, dal momento che quest'ultima le riferiva di essere impedita dal marito di lasciare l'abitazione. Riferiva di avere appreso dalla resistente che quest'ultima manteneva attivo, sul proprio telefono, il sistema di localizzazione per compiacere il marito. Alla luce di tali dichiarazioni, pertanto, può ragionevolmente affermarsi che il ricorrente avesse un atteggiamento geloso e possessivo e che fosse avvezzo a controllare gli spostamenti della moglie. Non può affermarsi, tuttavia, che tali atteggiamenti abbiano determinato il deterioramento del rapporto coniugale;
di contro, come detto, esistono elementi concreti per potere affermare che detti atteggiamenti – senz'altro non corrispondenti ai doveri di rispetto reciproco – siano stati non la causa, ma la conseguenza, di un deterioramento dei rapporti avvenuto già in epoca precedente: infatti i testi di parte, come sopra osservato, hanno rilevato l'insorgenza di una crisi coniugale già intorno al 2014/2015 …”; e ciò con conforme riproduzione (per sintesi) dei relativi detti e con assunti motivi sostanzialmente condivisibili, per quanto anche appresso si rileverà;
- dalla produzione tutta avvenuta e dagli atti difensivi e verbali processuali si trae, ulteriormente, che:
secondo il ricorso introduttivo di prime cure:
“… Nel 2013, il IG. iniziava a percepire un mutamento nel comportamento della moglie la quale, sovente, Pt_1 usciva la sera per delle cene di lavoro e faceva rientro a casa molto tardi, lasciando i bimbi così piccoli alla cura del ricorrente …
… Nel Dicembre del 2013, sopraggiungeva la notizia dello stato di gravidanza della IG.ra … Purtroppo la
CP_1 IG.ra non accoglieva con la medesima gioia l'evento e manifestava la ferma volontà di abortire, scelta non
CP_1 condivisa e fortemente contrastata dal ricorrente. Purtuttavia, la IG.ra usciva una mattina da casa
CP_1 adducendo di recarsi a Messina per un corso di aggiornamento e, ad insaputa del IG. , praticava Pt_1 l'interruzione di gravidanza comunicando al coniuge quanto accaduto solo al rientro … solo da recente allorquando - scoperta nel mese di Luglio del 2018 una relazione extraconiugale che la IG.ra intrattiene
CP_1 con un uomo (del quale si riserva di fornire le generalità) - apprendeva che quest'ultima aveva confidato ad [un] familiare che quell'aborto era stato praticato perché non era sicura che il figlio fosse del coniuge …
… circa due anni addietro il IG. aveva notato un cambiamento dello stile di vita della moglie: ella era poco Pt_1 attenta alla conduzione della vita familiare e dei figli che venivano lasciati alla cura del padre;
creava occasioni per uscire da sola e la sera sovente partecipava a cene di lavoro alle quali il ricorrente non era “invitato” … A volte si sviluppavano discussioni che si concludevano, da parte della IG.ra , con accuse di gelosia ossessiva … CP_1 Qualche tempo addietro, la IG.ra - giustificando una trasferta di lavoro - si recava a Roma con i colleghi, CP_1 rifiutando categoricamente la presenza del coniuge, lasciato a casa ad accudire i bambini … Ella, dunque, continuava a coltivare le sue cene con i colleghi, usciva sempre tardi dal luogo di lavoro, ben oltre un'ora dalla chiusura della Banca. Ed alla pausa pranzo sovente diceva di non rientrare o giustificava il ritardo con qualche problema ai terminali o di chiusura conti …
… Nel mese di Maggio del 2018, la IG.ra allontanava il coniuge dalla camera da letto, costringendolo a CP_1 trasferirsi nel mini appartamento accanto. (all. 5) …”;
“… Nel mese di Giugno, recatisi in Puglia presso la famiglia del IG. , alla presenza dei propri genitori, il Pt_1 ricorrente esternava il proprio convincimento che la moglie non lo amasse più e che egli nutriva il serio sospetto che avesse una relazione extraconiugale. La IG.ra , con una recitazione perfetta, convinceva tutti della CP_1 ossessiva gelosia del coniuge e sciorinava le più belle parole d'amore nei confronti del marito tant'è che anche la madre del IG. , assunta la difesa della nuora, colpevolizzava il figlio di una immotivata gelosia. Intanto, Pt_1 lasciato marito e figli in Puglia, la IG.ra si precipitava in Sicilia due giorni prima del previsto rientro, CP_1 affrontando da sola un lungo viaggio in pullman, per godere della sua libertà …”;
“… scopriva dell'esistenza di una relazione extraconiugale che la IG.ra confeSSva di intrattenere da oltre CP_1 un anno. Dopo il primo periodo di totale disperazione, il IG. chiedeva di concertare i termini di una separazione Pt_1 consensuale … Seguiva una breve convivenza sotto lo stesso tetto … Sopraggiunte le ferie giudiziarie, le trattative venivano sospese dopo aver concertato un accordo di massima per la disciplina del diritto di permanenza dei minori con ciascun genitore. In virtù di detto accordo, il IG. si sarebbe collocato nel mini appartamento e Pt_1 la IG.ra avrebbe vissuto nella casa familiare sino a Settembre … CP_1
… Appena pochi giorni dopo, esattamente il 04.08.2018, il ricorrente partiva per le ferie con i figli minori e permaneva in Puglia sino al 12 Agosto. Scopriva, tramite i figli, che la IG.ra si era trasferita presso la casa CP_1 dei suoi genitori, abbandonando la casa familiare …”;
secondo la comparsa di costituzione della : CP_1
“… la IG.ra ha scelto, quale tipologia di orario, il part time, già a far data dal 2010 ( all.
3.attestazione CP_1 Unicredit). La resistente, infatti, dietro la spinta del marito (…) nella sua ottica anacronistica della famiglia, ha presentato richiesta di modifica del proprio orario di lavoro, chiedendone la trasformazione in part-time, con decurtazione dello stipendio …”; “… In 12 anni di matrimonio … la resistente si è recata in sole 3 occasioni a delle cene di lavoro, facendo rientro a casa non oltre le ore 23. Le restanti volte, la IGnora ha partecipato agli incontri con i colleghi alla presenza di tutta la famiglia. Peraltro, quando il marito, per impegni di lavoro, non poteva accompagnarla, la IG.ra portava CP_1 con sé i bambini …”;
“… La donna (…) è stata costretta a porre fine ad una gravidanza rischiosa per la propria salute, e la cui interruzione era stata caldamente conIGliata dai medici. Ciò in quanto alla medesima erano state diagnosticate delle
“aderenze uterine”, sviluppatesi in seguito a ben due parti cesarei ed alla presenza di un “Mioma Intramurale” una neoformazione che ostacola la gravidanza ed avrebbe prodotto, con certezza un aborto spontaneo (all. 17 documentazione medica). Tale episodio ha segnato l'incipit di una serie di comportamenti altamente denigratori ed umilianti per la IG.ra
. CP_1 Il ricorrente, infatti, non contento della decisione presa dalla moglie, iniziava ad accusarla di non essere una buona madre, di aver anteposto il parere di un medico al proprio “volere”, arrivando, persino, a sostenere che la gravidanza fosse frutto di un tradimento e che, se fosse riuscito a rinvenire le prove della propria (assurda) convinzione, avrebbe “pagato 500 euro ad un albanese, per farla sparire”. Sul punto, si segnala che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, il IG. conosceva benissimo Pt_1 le intenzioni della moglie e sapeva che la steSS si sarebbe sottoposta ad un intervento abortivo, dal momento che lui stesso si è recato a prenderla in ospedale, subito dopo l'operazione. Dopo tale evento, la IG.ra sprofondava in un tunnel di frustrazione ed angoscia, sottoposta CP_1 quotidianamente a pressioni, minacce ed ingiurie di ogni tipo, che la costringevano, di lì a poco, a provare a portare a termine un'altra gravidanza, dietro le insistenze del marito, nonostante i medici avessero, in più occasioni, sconIGliato tale evenienza. Purtroppo, proprio a causa dei problemi di salute della resistente, la gravidanza si interrompeva spontaneamente, con atroci sofferenze psicologiche della IG.ra ”; Parte_5
“… la relazione tra i due era connotata da un crescendo di accuse e di violenze psicologiche, provenienti dallo
, condite da vari tentativi di impedire alla moglie di coltivare qualsiasi relazione sociale, anche in ambito Pt_1 lavorativo … lo stesso aveva iniziato, addirittura, a pedinare la moglie, ed aveva installato, sia sul telefono cellulare della IG.ra che su quello dei figli, delle applicazioni volte ad effettuare il controllo a distanza della CP_1 posizione GPS, dell'elenco chiamate e della meSSggistica istantanea, oltre a registrarne, in remoto, le telefonate della IG. . Inoltre, collocava (a casa, sul telefono e sull'auto della IG.ra ) dei sistemi di video CP_1 CP_1 sorveglianza ambientale, per poter monitorare tutti gli spostamenti e le azioni della moglie (si veda , a tal fine, sms di cui all' all. n. 4). Sia sul telefono cellulare della IG.ra che su quello dei figli, infatti, pervenivano CP_1 dei meSSggi che avvertivano che era stato estratto da remoto il registro chiamate …”;
“… Nel 2017 (…)in seguito ad una delle due predette trasferte (dal marito previamente “autorizzata”), la resistente veniva aggredita verbalmente dal IG. , che l'accusava di un non meglio precisato tradimento …”; Pt_1
“… da quando è di fatto terminata la loro relazione, aveva trovato conforto amichevole, confidandosi e trovando sostegno ed apprezzamento in un conoscente, senza mai superare i limiti dell'amicizia. Ciò, peraltro, dopo il mese di maggio, data in cui, sebbene la relazione fosse da tempo terminata, il ricorrente si era recato in vacanza con altra donna, per cui provava un sentimento, giusta sua steSS ammissione. Proprio durante tale viaggio di piacere il marito aveva inviato numerosi sms alla moglie, in cui, ancora una volta, manifestava disprezzo nei suoi confronti, dichiarando che non voleva più saperne nulla di lei e che non sentiva affatto la sua mancanza …”;
in sede di libero interrogatorio, espletato in data 13.11.2018:
lo affermava che: Pt_1
egli aveva scoperto la relazione extraconiugale della donna con un collega di lavoro nel luglio del 2018;
era stata la a spontaneamente allontanarsi dall'abitazione coniugale, Controparte_1 facendo ceSSre la loro convivenza, dal 4.8.2018, sicché non rispondeva al vero che fosse stato lui (come ex adverso asserito dalla controparte) a “buttarla fuori di casa”;
ed aggiungeva: “… negli ultimi due anni sono stato trattato malissimo da mia moglie, la quale mi accusava di gelosia … nel gennaio del 2015 a seguito di una terza gravidanza di mia moglie lei ha abortito, nonostante la mia contraria volontà. Poco dopo mi ha chiesto di avere un terzo figlio. Da lì in poi ha cambiato i suoi atteggiamenti nei miei confronti …”;
la , per parte sua, ammetteva d'essersi allontanata da casa con la prole (scelta di cui CP_1
s'era poi pentita) e motivava ciò per la condizione di timore in cui versava al tempo per le condotte del marito, aggiungendo che:
“… già da parecchio tempo e precisamente dal giugno del 2018 siamo separati di fatto …”;
negava d'aver avuto una qualche forma di relazione sentimentale extraconiugale e sosteneva d'aver più volte perdonato il marito nonostante le condotte da costui poste in essere in suo danno (tra cui il controllo esagerato dell'uso del telefonino); aggiungeva che, dopo l'aborto del 2013, era stato il marito a venire a prenderla in ospedale;
secondo le trascrizioni di meSSgistica whatsapp e di conversazioni inter praesentes in atti, per il periodo anteriore al 18.7.2018 (data della riferita emersa consapevolezza nello d'un Pt_1 asserito adulterio da parte della ), lumeggiato a partire dalla metà del maggio del CP_1 medesimo anno:
in una prima fase, decorsa dal 13 e fino al 29-30.5.2018, le conversazioni svoltesi tra le parti di lite (al cui contenuto di dettaglio qui si rinvia, per eIGenze di sintesi) danno ragione d'una criticità cospicua delle rispettive relazioni, risalente e non risolta, che aveva attraversato un periodo prolungato di distacco affettivo e materiale tra le stesse – concordemente ammesso, nelle reciproche contestazioni, da entrambi i conversanti – e aveva indotto da ultimo lo Pt_1
(verosimilmente, intorno alla metà dell'aprile del 2018) ad andar via da casa, per trascorrere altrove alcuni giorni da solo (a suo dire, in Sardegna e senza avvertire la mancanza della moglie) e poi andare a vivere nel miniappartamento (in disponibilità d'entrambi) posto accanto alla casa coniugale, di fatto separandosi dalla;
CP_1
a fondamento di detti travagli:
- secondo lo : Pt_1
ancora non v'era addebito di una relazione extraconiugale a carico della , bensì CP_1
d'uno scadimento di tensione e cura affettiva verso di lui da parte della moglie risalente ad almeno tre anni addietro – per la nefasta influenza sulla steSS d'una amica (tal “ ”) e Per_4 la pretesa di avere più libertà per sé – con l'insoddisfatta eIGenza dell'uomo (continuamente rinfacciata alla donna) d'esser invece riconosciuto sia a parole sia con i fatti come il partner ideale della steSS in tutto e l'ormai maturata (ed espreSS) determinazione in lui di separarsi da lei, non ritenendo giusto quanto ex adverso preteso e non ritenendo tollerabile d'esser lui a cambiare in ossequio alle richieste della moglie;
costei, ancora, sembrava troppo legata ai suoi familiari e indisponibile ad un trasferimento altrove (non neceSSriamente nella terra d'origine dello ), che ad avviso dell'uomo Pt_1 avrebbe potuto produrre un miglioramento dei loro rapporti, oltre che invischiata nell'amicizia con la al punto da averle riferito di molti dettagli della vita coniugale che Per_4 avrebbero dovuto meritare piena riservatezza;
- secondo la : CP_1 la tensione con il marito era stata innescata dall'esasperata e crescente pretesa di costui (in quanto insicuro d'esser voluto davvero bene ed insofferente, nella sua conseguente gelosia, rispetto alla normale eIGenza d'autonomia e libertà che ella gli esprimeva, fino al punto da sottoporla a continuo controllo e a censura dei suoi movimenti e dei suoi rapporti sia nell'ambiente di lavoro sia nel contesto familiare ed amicale) di conferme continue di totale dedizione e dal centramento solo su di sé e sui suoi bisogni, senza reale esperienza di attenzione e condivisione dei diritti e sentimenti di lei;
ella non era disponibile a un trasferimento, in quanto privo di reali ragioni e di IGnificato in quel contesto di difficoltà, né più a colpevolizzarsi (come pure in paSSto aveva fatto, soffrendone) per non aver assecondato i bisogni di rassicurazione ed attenzione continuamente espressile dal marito;
l'uomo, comunque, non aveva alcuna fiducia in un cambiamento della situazione (anche perché non disponibile a mettersi in discussione) e la sua ossessiva convinzione che vi fosse un altro a intereSSre ormai la donna inquinava ogni lettura da parte dello stesso delle condotte di lei, segnatamente allorché non poteva direttamente controllarle;
e, alla data del 29.5.2018, le parti – che concordavano un viaggio dei figli con il padre presso i nonni paterni (a Palagiano) – così analizzavano e descrivevano la loro condizione, individuandola convergentemente in una situazione di stallo:
Controparte_
“… 29/05/18, 11:55 - : Ho sempre cercato di farti capire quanto tu sei stato e sei importante per me.... ma evidentemente nn sono stata capace ne in grado di farmi capire ...
Controparte
29/05/18, 12:00 - : Son contenta che i bambini vengano a Palagiano e che stiano con te ... anzi ti chiedo in questi Per giorni cerca di stare più vicino possibile a ha bisogno di te .....
29/05/18, 12:00 - Sempre Pronto☠: Perché tu non vieni più
Controparte
29/05/18, 12:01 - : Indipendente come andranno le cose tra noi voglio che tu faccia notare a loro quanto sei bravo e buono
29/05/18, 12:01 - Sempre Pronto☠: Tu hai già deciso vero?
Controparte
29/05/18, 12:01 - : Cosa?
29/05/18, 12:02 - Sempre Pronto☠: Come finita tra noi
Controparte
29/05/18, 12:04 - : No Per me no io ci spero sempre in un nostro recupero
29/05/18, 12:04 - Sempre Pronto☠: Ok
Controparte
29/05/18, 12:08 - : E tu invece cosa hai deciso di fare tra noi?
29/05/18, 12:08 - Sempre Pronto☠: Che mi sembra assurdo che siamo arrivati a questo
29/05/18, 12:08 - Sempre Pronto☠: Dopo tutti questi anni
Controparte
29/05/18, 12:10 - : Infatti
Controparte
29/05/18, 12:10 - : Ma non hai ancora risposto
29/05/18, 12:11 - Sempre Pronto☠: Io non voglio continuare cosi
29/05/18, 12:11 - Sempre Pronto☠: Ma nemmeno tornare a prima
29/05/18, 12:11 - Sempre Pronto☠: Dove mi sento costretto ad elemosinare il tuo amore
29/05/18, 12:11 - Sempre Pronto☠: Le tue attenzioni
29/05/18, 12:25 - Sempre Pronto☠: Io voglio la che mi amava e mi diceva ti amo che mi voleva sposare …”; CP_1
in una seconda fase, decorsa dal 31.5.2018 al 27.6.2018, emerge che:
non avendo ancora assunto alcuna iniziativa giudiziale (unilaterale o congiunta) onde formalizzare la loro separazione, entrambe le parti si confermavano, a più riprese, le reciproche rivendicazioni e, senza riprendere di fatto la loro convivenza (rectius, mera coabitazione, sostenendo lo d'esser stato trascurato dalla moglie anche sul piano delle relazioni Pt_1 sessuali), attuavano tuttavia in qualche modo una ripresa di rapporto, con la partenza assieme ai figli d'entrambi i genitori alla volta della Puglia ed il rientro anticipato (concordato) della donna in Sicilia;
in diverse occasioni in data 9.6.2018 avevano luogo schermaglie di tensione tra i menzionati, per via dell'utilizzo (eIGito dallo , avversato dalla ) che l'uomo intendeva poter Pt_1 CP_1 effettuare a distanza del sistema di videocontrollo e d'allarme dell'abitazione coniugale nonostante ivi ci fosse la moglie e di far mantenere alla steSS attivo il sistema di rilevamento della posizione sul suo cellulare e delle contestazioni di costei circa l'assenza di fiducia del marito verso di lei;
in tali conversazioni, lo ammetteva d'aver attinto dati dal telefonino della donna, pur Pt_1 sostenendo trattarsi di pratica ormai da tempo (tre mesi) non più attuata, e riconosceva che la non aveva mai preteso di controllarlo o vigilarlo nei propri movimenti;
CP_1 la moglie, per parte sua, ribadiva che le profferte di cambiamento d'atteggiamento verso di lei del marito non erano state seguite da condotte conformi e che non avrebbe più accettato che si reiterasse l'andazzo precedente, ma solo accettato il controllo a distanza nell'interesse dei figli ove entrambi i genitori fossero stati assenti da casa);
la , ancora, in questa data affermava: CP_1
“…Io ti ringrazio per la promeSS che mi hai fatto e lo sforzo che stai facendo … Voglio ricominciare e continuare a vivere con te per il resto della nostra vita …”; ma altrettanto non avveniva da parte del marito, che lamentava il rientro anticipato della moglie da sola a AZ assumendo esser privo di sufficiente giustificazione e sosteneva ci fossero altri motivi, non riconoscibili, a causale di ciò:
“… Continua a fare quello che vuoi … Io so soltanto una cosa che 2 persone si sposano per condividere tutto è vivere insieme fino alla fine e prima era così … Hai sempre deciso tu quando partire e quando tornare anche se mi lamentavo abbiamo sempre fatto quello che decidevi tu ma io ti ho sposato e con te voglio fare tutto ma tu hai bisogni dei tuoi spazi delle tue necessità dove io non sono compreso …”;
all'invito della ad una paziente e graduale ricostruzione del loro stile di interazione CP_1 seguiva la rivendicazione da parte dello di attenzione e manifestazione d'affetto verso Pt_1 di lui, in quanto tutt'ora insoddisfatte;
dopo circa venti giorni, in cui le conversazioni danno atto di apparente tranquillità vicendevole nella coppia e di reciproca cura e conferma d'affectio reciproca, senza apparente giustificazione le comunicazioni riprendevano a svolgersi nell'andamento insistito e sostanzialmente negativo del periodo di maggio, nelle date del 28 e 29.6.2018: nuovamente lo lamentava che la moglie non aveva ripreso a indoSSre la fede nuziale, Pt_1 persisteva nel non tenere accesa la posizione sul cellulare e gli negava anche solo un bacio o un abbraccio, e in replica la gli contestava: CP_1
d'esser controllata addirittura nei tempi dei suoi movimenti (e non solo nella loro destinazione e finalità) e rimproverata come se avesse nascosto qualcosa;
riprendeva un'apparente normalità fino alla serata del 18.7.2018, allorché seguiva una nuova fase di tensione, in cui:
lo contestava – per la prima volta – alla d'aver avviato una relazione Pt_1 CP_1 sentimentale con il prefato in atti che collocava temporalmente dapprima così: CP_2
“… pomiciavi con lui … Da 1 mese …”;
e poi individuando nel lunedì precedente (o al massimo in due giorni prima) un episodio di contatto tra i due rivelatore di un legame affettivo (“… lo sai benissimo che se ieri non vi beccavo voi sareste andati ben oltre il bacio …”); e minacciava di farne divulgazione immediata ai familiari della donna e all'amica di lei;
a tali propalazioni, la riconosceva d'avere sbagliato, sosteneva che tra lei ed il collega CP_1 era accaduto un mero scambio di baci, non ne era derivata alcuna forma d'intimità né tanto si sarebbe tramutato in una relazione, anteponendo ella a tutto il bene della sua famiglia;
dalla trascrizione della conversazione inter praesentes del 20.7.2018 risulta che:
la sosteneva quanto appresso: CP_1
“… è da un anno che abbiamo iniziato a sentirci per meSSggio, ma tramite…per meSSggi di lavoro … Dopo abbiamo avuto meSSggi … Non più di lavoro: Come stai? Come non stai? Come stai? … Perché io sono al lavoro e lui mi vidia stanca, che mi arrabbiavo e mi domandava, e mi chiedeva … Poi succidiu che a Dicembre, Novembre, non mi ricordo quando cavolo succidiu che ci fu … non mi ricordo quando cavolo è stato e ci fu u bacio, e poi … E basta. Non c'è stato nient'altro … è successo là, in ufficio … è successo quando sei tornato dalla Sardegna … ”;
aggiungendo d'essersi tolta la fede nuziale tra la fine di maggio ed il giugno e che aveva promesso al collega solo una cena;
dalle deposizioni dei testi escussi sulle superiori circostanze emerge quanto appresso:
- il negava d'aver avuto una relazione con la (nulla, tuttavia, CP_2 CP_1 puntualizzando – anche perché la sua audizione si compiva in difetto di domande d'approfondimento al riguardo – circa l'avvenuto scambio di effusioni tra il medesimo e la donna e l'epoca di tale episodio);
- il padre, la sorella ed il cognato della negavano d'aver avuto confessione da costei CP_1
d'un tradimento in danno dello (conformemente, peraltro, allo volgimento del Pt_1
“processo familiare” documentato dalla trascrizione richiamata del 20 luglio 2018);
sicché, tutto ciò posto, opina il Collegio che:
- da almeno due mesi essendovi incontestatamente irrisolta criticità nel rapporto della con il marito e l'avvio d'una separazione di fatto tra i medesimi;
CP_1
- ferma la circostanza dell'ammissione, resa da parte dell'odierna appellata, d'una sua condotta contraria all'obbligo di fedeltà verso l'altro coniuge;
anche se non già con i connotati dell'avvenuta insorgenza d'un legame strutturato, ovvero d'una consuetudine di frequentazione, confliggenti con il vincolo di fedeltà coniugale, bensì solo dello scambio di effusioni circoscritte (tra costei ed il collega di lavoro di cui s'è detto retro), e solo di recente accadimento in un frangente per lei aSSi delicato dal punto di vista esistenziale [sul punto, si constata: sebbene la nelle sue propalazioni tramite meSSggistica e nella conversazione del CP_1
20 luglio abbia mostrato incertezza e ondivaghezza solo in parte legittimabile dal grande coinvolgimento emotivo dell'occasione; neppure lo ha offerto dati probatori in riscontro alla sua tesi d'un adulterio Pt_1 risalente, egli pure collocando come aSSi recente rispetto al 18 luglio lo scambio d'effusioni in parola ma non disponendo d'altro che di mere illazioni circa una diversa collocazione temporale di tali condotte e l'avvenimento effettivo d'un serio adulterio da parte della moglie in suo danno]; - l'irreversibilità della crisi intraconiugale tra le parti sia stata implicitamente riconosciuta e sancita dagli stessi suoi protagonisti, allorché vicendevolmente si davano atto – nel loro comunicare – fin dalla prima metà del maggio del 2018:
del difetto di una reale esperienza in atto di condivisione d'istanze e di progetti;
della determinazione di continuare a rivendicare ognuno dall'altro, ma non anche da sé, un cambiamento rilevante di condotta quale condizione imprescindibile per il riavvio di un rapporto diverso tra loro (essendo quello in corso di svolgimento sia oggettivamente sia soggettivamente percepito come ormai lontano dai connotati d'una comunione coniugale);
di una costante di precarietà del relativo corso di vita;
- tale assetto di vita, connotato ormai da tempo risalente da reciproca distanza (nel tempo accresciutasi) e da indisponibilità a revisione critica delle sue cause (remote e prossime), nonché dal degrado della qualità della vicendevole relazione, si sia strutturato come costante del relativo ménage ben prima delle vicende del luglio del 2018; sicché il loro accadimento – in un contesto in cui le parti provavano a verificare le condizioni di reciproca fiducia per una ripartenza del loro percorso comune – appare, per così dire, confermativo dell'esaurimento ormai cristallizzato d'una effettiva e reciproca affectio non tanto da parte della sola bensì da parte d'entrambi i coniugi (anche perché lo CP_1
– che non palesava alcuna disponibilità ad una riconciliazione, non credendo alla Pt_1 versione resa dalla moglie ed anzi ritenendo corroborata la sua convinzione d'una infedeltà risalente e quindi particolarmente grave – faceva seguire alla già precedente separazione di fatto consensuale l'iniziativa giudiziale donde poi la dichiarata separazione dalla ); CP_1
donde la conferma, per tal guisa, del difetto di elementi sufficienti e adeguati a fondare la declaratoria d'addebito invocata.
Va pertanto disatteso l'appello e, con le superiori rettifiche ed integrazioni motive, assorbita in detta statuizione la censura sub 4., confermata l'impugnata sentenza.
*
In punto di spese di lite del corrente grado di giudizio, osserva la Corte che:
- a seguito dell'intervento della sentenza interpretativa di accoglimento n. 77 del 19.4.2018, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 92 C.P.C. “nella parte in cui non prevede che il giudice poSS compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di < trattata>> o di <>, ma anche in presenza di
- ciò si ricava agevolmente dalla lettura della motivazione della sentenza con cui la Consulta, dopo avere rimarcato che il legislatore, nel 2014, ha ristretto ulteriormente il perimetro della deroga alla regola che vuole che le spese di lite gravino sulla parte totalmente soccombente, eliminando la precedente clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» e prevedendo le due sole suddette ipotesi, ha testualmente argomentato che “però la rigidità di queste due sole ipotesi taSStive, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla steSS ratio giustificativa. (…)”.
Il fondamento sotteso all'ipotesi del “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti” – evidenzia la Corte Costituzionale – sta:
“nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti. Ma tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla poSS addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una Corte europea;
o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze. Le quali tutte, ove concernenti una <> al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari <> ed <>, ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: neceSSriamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia. Ciò può predicarsi anche per l'altra ipotesi prevista dalla disposizione censurata – l'assoluta novità della questione
– che è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza. In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni» (…) Ciò orienta la pronuncia di illegittimità costituzionale che si va a rendere nel senso che parimenti le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi – l'«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» – hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale. Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, poSS non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”
(così testualmente la sentenza n. 77/2018);
- dai tratti salienti della pronuncia del Giudice delle leggi sopra riprodotti si trae come la possibilità oggi di compensare le spese di giudizio in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” in virtù di questa pronuncia interpretativa di accoglimento vada intesa correttamente:
non già alla stregua di una clausola avente carattere generale (assimilabile a quella dei “giusti motivi” di cui alla precedente norma ex art. 92 C.P.C., né tantomeno a quella di “altre gravi ed eccezionali ragioni” di cui al testo immediatamente precedente alla novella del 2014);
bensì, pur sempre, con riferimento ad ipotesi varie ed atipiche che però abbiano come comune denominatore, come per la fattispecie codificata di “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, il fatto che, su una questione dirimente, risulta modificato, in corso di causa, il quadro di riferimento della controversia che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti;
oppure, come per l'altra ipotesi codificata della “assoluta novità della questione”, abbiano come comune denominatore una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza (si richiama ancora sul punto, per migliore intelligenza, la motivazione della sentenza de qua) - è poi appena il caso di notare che tale sentenza debba essere presa in considerazione nella contesa in esame stante l'insegnamento giurisprudenziale (così da ultimo Cass. Civ. n. 4360/2019) secondo il quale:
«.. nel caso in cui (…) sia denunciata (…) la violazione dell'art. 92, comma 2, C.P.C., come modificato dal d. l. n. 132 del 2014,convertito in l. n. 162 del 2014, norma dichiarata incostituzionale con sentenza n. 77 del 2018 (…), la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o la steSS proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del giudice delle leggi, atteso che gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità di una norma retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo …»;
ragion per cui, pur vero essendo che:
- le tesi di parte appellante sono risultate fondate, in punto d'utilizzabilità del materiale documentale versato fino alle prime cure;
- nel merito, la decisione di prime cure ha reso una motivazione decisamente ellittica, circa la disamina dei materiali cognitivi da scrutinare;
in difetto d'emersione di vicende di tal indole nella controversia oggi in riesame, non v'è luogo di sorta per un'eventuale compensazione tra le parti delle spese del grado.
*
Nel superiore epilogo processuale, consegue alla declaranda sua soccombenza la condanna della parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del corrente grado del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n.
261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/8/2022) Competenza: corte d'appello
Valore della causa: indeterminabile–complessità baSS
fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.270,35 totale € 9.739,35
poi dimidiato fino all'importo (euro 4.869,675) di cui al dispositivo.
Si dà atto che la superiore liquidazione ha avuto luogo: i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo tariffario, attesa l'evidente marginalità dell'attività defensionale relativa;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato neceSSrio intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui:
“… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la steSS impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”;
questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta). E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui: «… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la steSS impugnazione
è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_6 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite nonché il rappresentante dell'ufficio del P.M., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto depositato ed iscritto a ruolo in data 10.10.2024 e notificato in data imprecisata avverso la sentenza del Tribunale Civile di
NA PO di TO emeSS al n. 283 in data 13.3.2024 nel procedimento già iscritto al n. 1520/2018 RGAC;
appello proposto da: ; Parte_1 nei confronti di: ; Controparte_1 così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 4.869,675 per onorario oltre accessori come per legge.
3) dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la steSS impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia. Così deciso nella camera di conIGlio (da remoto) della Prima Sezione Civile, in data 1.7.2025 Il Presidente (dott. Massimo GULLINO)
Il ConIGliere estensore (dott. Augusto SABATINI)