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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/07/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1669/2021 R.G.
TRIBUNALE DI PATTI VERBALE DI UDIENZA Svolta da remoto ex art. 127 bis cpc
Oggi 16.07.2025, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa Concetta Alacqua, assistita nella redazione del presente verbale, dal Funzionario addetto all'UPP dott.ssa viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1669/2021 R.G., promossa da: Persona_1
, c.f.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1 18.10.1976, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Cacciola,
-RICORRENTE-
CONTRO
, c.f.: , nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Walter Mangano,
– RESISTENTE–
Sono comparsi da remoto, tramite l'applicativo Microsoft Teams: l'avv. Cacciola per il ricorrente, nonché l'avv. Merendino, in sostituzione dell'avv. Mangano, per la parte resistente. L'avv. Cacciola si riporta alle note a T.S. depositate in atti e alle conclusioni per come contenute negli atti relativi sia alla fase interinale che alla presente fase di merito. Contesta il comportamento posto in essere dalla controparte laddove ha depositato delle note a Pt_2 con allegate fotografie che riproducono il tratto su cui viene esercitato il passaggio pieno di acqua;
ciò tenuto conto del fatto che prima di tale deposito era stato contattato dal cliente il quale riferiva di aver visto la con un tubo che immetteva acqua in tale passaggio. _1 Per il resto precisa le conclusioni e si riporta in atti. L'avv. Merendino contesta quanto riferito dall'avv. Cacciola evidenziando che le foto erano state allegate alle memorie ex art. 183 n. 3 e non alle note a depositate in atti. Pt_2 Si riporta a tutti gli atti e verbali di causa nonché al contenuto delle note a T.S. depositate ribadendo che tale passaggio non ha i caratteri di una servitù, atteso che anche 2 testimoni sui 4 escussi hanno riferito che per consentire tale passaggio al era stata chiesta apposita autorizzazione alla Pt_1 proprietaria . _1
L'avv. Cacciola contesta tale assunto rilevando che gli altri testimoni escussi hanno riferito ciò che hanno da sempre visto, ossia che il ha da tempo usufruito di tale passaggio. Pt_1 In ogni caso assume rilevanza decisiva la lettera inviata prima dell'instaurazione del presente giudizio, con la quale, in riscontro ad una sua precedente nota di diffida, il legale della controparte ha ammesso l'esistenza di tale servitù di passaggio. A richiesta del Giudice l'avv. Cacciola precisa di aver depositato nota spese, mentre l'avv. Merendino non sa se il dominus l'abbia fatto. L'avv. Merendino insiste nelle sue richieste ed in caso di rigetto delle domande attrici chiede altresì la condanna alla restituzione di quanto già pagato per le spese liquidate nella fase sommaria. Il G.I. Pronuncia la seguente SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
OGGETTO: merito possessorio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
chiedeva la reintegra nel possesso della servitù di passaggio su un viottolo Parte_1 pedonale dal quale – a suo dire – era stato spogliato, per effetto dell'apposizione, da parte di _1
, di una rete metallica, di paletti e di blocchetti in cemento che gli avevano impedito il libero
[...] passaggio e violato il suo possesso. Ritenendo che la condotta posta in essere dalla resistente fosse illegittima, in quanto Controparte_1 idonea ad escludere il passaggio, aveva chiesto al Tribunale la sua reintegra nel possesso e la rimozione di ogni ostacolo tale da impedire il passaggio su tale viottolo, oltre all'astensione per il futuro di analoghi comportamenti. Si costituiva in giudizio la resistente , la quale eccepiva l'infondatezza del ricorso e ne _1 chiedeva il rigetto. In particolare, deduceva che non esisteva alcuno specifico percorso sul quale esercitare il possesso della servitù di passaggio, e che nelle rarissime occasioni di attraversamento del fondo, il Pt_1 espressamente chiedeva il permesso di transitare sul suo fondo, a titolo di cortesia e per tolleranza dei proprietari e che comunque tale passaggio era qualificabile come “saia”, e quindi che non era ipotizzabile una servitù di transito su di essa. Il procedimento possessorio veniva istruito mediante produzione documentale e audizione degli informatori. Con ordinanza del 12/14. 09.2022, il Giudice accoglieva il ricorso possessorio, ordinando alla parte resistente di reintegrare il ricorrente nel possesso della servitù di passaggio, mediante l'immediata rimozione, a sue spese e cura, della rete metallica, dei blocchi e dei paletti in cemento, condannandola al pagamento delle spese di lite. Il procedimento proseguiva nella successiva fase di merito, su iniziativa di , il Parte_1 quale depositava apposita istanza per la prosecuzione del giudizio. Si costituiva , richiamando le difese già svolte in precedenza. Controparte_1 In corso di causa veniva esperito il procedimento di mediazione obbligatoria e concessi i termini ex art. 183 cpc. Con ordinanza del 5.11.2024, veniva proposta alle parti, ex art. 185 bis cpc, una soluzione conciliativa dell'intera controversia, che, tuttavia, veniva accettata solo dal ricorrente e non dalla parte Pt_1 resistente . _1 Venivano, quindi, ammesse le prove orali articolate dalle parti nelle rispettive memorie e, una volta espletata la fase istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale. All'odierna udienza, svolta da remoto ai sensi dell'art. 127-bis cpc, le parti concludevano come da verbale, e la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con la presente sentenza.
*** Occorre preliminarmente osservare come il giudizio possessorio, così come risultante dalle modifiche apportate all'art. 703 cpc dal D.L. n. 35 del 2005, convertito in L. n. 80 del 2005, pur essendo un giudizio bifasico, conserva tuttavia una struttura unitaria. Infatti, ad una fase iniziale sommaria, alla quale sono applicabili, ex art. 703, comma 2, cpc “in quanto compatibili”, gli artt. 669 bis cpc e seguenti, segue una fase di merito, ancorché eventuale, che costituisce solo una prosecuzione della prima fase e non un giudizio nuovo. Ne consegue, pertanto, che la fase di merito ha ad oggetto l'approfondimento di tutte le questioni, sia di rito che di merito, già emerse nella fase sommaria, e, ove necessario, l'espletamento di un'ulteriore attività istruttoria. Peraltro, sulla base di quanto statuito di recente dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21072 del 2021 in merito ai mezzi di prova: “Nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni…” (Cfr. Cass. civ. sez. II, 22.07.2021 n. 21072). Alla luce dei principi sopra richiamati, nel caso in esame, anche le dichiarazioni degli informatori, escussi nella prima fase, possono dunque essere utilizzate come testimonianze;
essi, infatti, sono stati escussi mediante l'assunzione dell'impegno di rito, sulla base di circostanze specificatamente capitolate ed ammesse dal giudice. Conseguentemente, la presente decisione potrà tenere conto di tutta l'attività istruttoria espletata, sia nella fase sommaria che nel procedimento di merito. Fatta questa premessa, il ricorso possessorio va accolto anche nel merito, come già statuito nella fase sommaria. Si osserva che l'oggetto del giudizio possessorio è rappresentato dalla situazione di fatto, definita come ius possessionis, a prescindere dalla legittimità dell'esercizio e dall'esistenza di un valido titolo che lo giustifichi. Il giudizio possessorio, infatti, mira a tutelare una situazione di fatto, avente i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e non all'accertamento o alla costituzione di diritti reali. Nel caso in esame, la reintegrazione ha ad oggetto il possesso della servitù di passaggio attraverso il terreno di proprietà della;
non assumono alcuna rilevanza le deduzioni di quest'ultima in _1 ordine all'eventuale esistenza di altri ulteriori passaggi e/o strade attraverso i quali poter accedere al fondo di proprietà della parte ricorrente. Occorre, infatti, verificare se sussisteva il possesso, dedotto dal ricorrente, ossia il concreto esercizio da parte dello stesso del passaggio, secondo le modalità e tramite i luoghi espressamente indicati. Infatti, proprio questa specifica situazione costituirà l'oggetto della tutela. L'attività istruttoria espletata, sia nella fase sommaria che nel procedimento di merito, a cognizione piena, consente di ritenere provato il possesso del Siracusa. Tale possesso risulta provato già nella fase interinale, in cui gli informatori sono stati escussi, come sopra già riferito, mediante l'assunzione dell'impegno di rito, sulla base di apposite circostanze per come ammesse dal Giudice. Ulteriore conferma dell'esistenza del diritto per come vantato dal ricorrente si ha avuto nella presente fase di merito, dove sono stati sentiti gli stessi testimoni della fase sommaria. Va quindi confermata l'ordinanza del 12-14.09.2022, le cui motivazioni devono intendersi qui richiamate. In particolare, si richiama la testimonianza resa da , escusso sia in fase sommaria che ES nella fase di merito, il quale ha confermato la sussistenza del possesso per come reclamato in ricorso, nonché la sussistenza di comportamenti integranti lo spoglio, per come attribuiti alla resistente
. _1 L'analitica deposizione sui fatti di causa risulta confermata dalla dichiarazione resa dall'altro altro testimone di parte ricorrente, , anche questo escusso sia nella fase sommaria che Testimone_2 nella fase di merito, il quale ha anch'egli pienamente confermato la sussistenza del possesso della servitù di passaggio sul viottolo pedonale oggetto di causa. Risulta inoltre provato, anche nella fase di merito, l'avvenuto spoglio subito dal ricorrente, con violenza e clandestinità, ossia contro la sua volontà e a sua insaputa. Peraltro, anche in tale fase di merito tale circostanza non è stata contestata dalla ricorrente, la quale ha appunto dedotto che la recinzione con rete metallica, i blocchetti ed i paletti di cemento sono stati collocati da e da suo genero. _2 La ha dedotto che il passaggio del ricorrente sarebbe avvenuto sporadicamente e sempre a _1 titolo di cortesia e tolleranza, solo per ragioni di buon vicinato e sempre con la espressa autorizzazione concessa dai proprietari del fondo. Sul punto, con riferimento alle testimonianze rese in giudizio da e _2 [...]
, rispettivamente marito e fratello della resistente, escussi entrambi anche nella fase di Per_3 merito, occorre richiamare le motivazioni di cui all'ordinanza emessa in fase sommaria, in merito all'inattendibilità delle dichiarazioni rese in ragione del rapporto di parentela intercorrente con la resistente e comunque contrastanti con quelle rese dagli altri informatori, e ES ES
.
[...] Anche in tale sede va infatti ribadito che, stante il rapporto di parentela intercorrente tra la resistente e i suoi testimoni escussi, devono ritenersi maggiormente attendibili le dichiarazioni rese dagli informatori e indifferenti ai fatti di causa per come dichiarato in sede di Tes_1 ES testimonianza, ragion per cui si ritiene che non ricorra nel caso in esame, la fattispecie di cui all'art. 1144 c.c. Analoga considerazione va fatta con riferimento a quanto dedotto dalla ricorrente, con riferimento al fatto che il viottolo su cui il effettua il passaggio è in realtà una “saia”, sulla quale sarebbe Pt_1 appunto impraticabile un passaggio pedonale. Sul punto il testimone ha espressamente riferito che: “Confermo che il viottolo su ES cui viene esercitato il passaggio è destinato all'esercizio del passaggio e non viene utilizzato come canale per l'irrigazione dei terreni circostanti;
ciò posso dire in quanto ho un terreno confinante con il viottolo e sono sui luoghi dal 1984…io dal 1984 non ho mai visto nessuno servirsi del viottolo per irrigare”. Analoga deposizione è stata resa da , il quale ha riferito che: “…non ho mai visto Testimone_2 scorrere acqua per l'irrigazione dei terreni circostanti sul viottolo di cui ho riferito”. Viceversa, le dichiarazioni rese dai testimoni di parte resistente, sia in fase sommaria che nella fase di merito, appaiono contrastanti con quelle sopra riportate. In particolare, il testimone ha riferito che: “Si tratta di una saia;
un Testimone_3 tempo veniva utilizzato per irrigare i terreni sottostanti da mio nonno e da mio padre;
ora la utilizzo solo io come canale di scolo dell'acqua piovana, mio cugino ha un “fabbricato!” Persona_4 dal quale confluisce l'acqua piovana nella saia;
io la utilizzo nel periodo estivo per irrigare il mio fondo con l'acqua di un pozzo che attraversa la saia. Il mio terreno ha una superfice di 500 mq. Nella saia confluisce l'acqua piovana provenienti dai terreni contigui”. Risulta oltremodo evidente la contraddittorietà di tale deposizione con quella resa da altro informatore come sopra riportata, da considerarsi maggiormente attendibile stante l'inesistenza del rapporto di parentela con la resistente. Tale motivazione consente di ritenere assorbita l'eccepita inattendibilità a testimoniare per come proposta dal ricorrente, sia nella fase sommaria che nella presente fase di merito, con riferimento a
, sulla base della circostanza che lo stesso sarebbe stato autore materiale dello Persona_5 spoglio, così come dichiarato dalla resistente. Come osservato dalla parte attrice, anche la lettera inviata prima del presente giudizio dal difensore della parte resistente odierna allegata al ricorso introduttivo ( all. B) conferma la tesi di parte ricorrente circa la sussistenza del passaggio, estinto – a suo dire- solo per cessazione dell'interclusione del fondo. Tale fatto è però irrilevante, in quanto il possesso tutela lo stato di fatto, come sopra detto. Vanno confermate anche le precedenti statuizioni relative alle istanze istruttorie, non essendo emerse circostanze ulteriori che giustifichino la modifica o la revoca. In particolare, quanto al materiale fotografico allegato alla memoria n. 3 ex art. 183 cpc della parte resistente, oltre ad essere produzione tardiva perché volta a dare prova diretta e non contraria, essa è smentita dalle foto già prodotte in precedenza dalla controparte e dalle dichiarazioni dei testi sopra indicati. Alla luce di tutto quanto sopra devono ritenersi accertati i presupposti per l'accoglimento delle domande per come avanzate da e, per l'effetto, va confermato il provvedimento Parte_1 di reintegra del 12-14.09.2022 reso da questo Giudicante. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza della parte resistente e vanno poste a carico di quest'ultima, anche in considerazione del suo ingiustificato rifiuto ad accettare la proposta conciliativa per come formulata dal Giudice ex art. 185 bis cpc. Esse si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei valori medi dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva espletata, anche successivamente alla formulazione della proposta conciliativa. Con le note a trattazione scritta relative all'udienza del 23.06.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, il difensore di parte resistente eccepiva l'erronea indicazione del valore della causa tra 5.200,001 e 26.000,00 atteso che il reddito dominicale, calcolato ex art. 15 cpc è inferiore a euro 5.200,00, per cui a suo dire andrebbe applicato lo scaglione inferiore per la liquidazione delle spese sia con riferimento alla fase interinale che alla fase di merito. Quanto al valore della controversia, si osserva che “Ai fini della liquidazione degli onorari professionali di avvocato, il valore delle cause possessorie, stante la mancanza di criteri legali diretti a tal fine, va determinato attraverso l'applicazione analogica delle regole dettate per la valutazione delle cause relative al diritto, il cui contenuto corrisponde al potere di fatto sulla cosa di cui si controverte, potendo il giudice considerare la causa di valore indeterminabile soltanto laddove non disponga dei relativi dati o dagli atti non emergano elementi per la stima” (Cass. 24644-2011).
“In tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa concernente l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio va determinato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 15 c.p.c. ed alla luce dell'oggetto delle domande della parti, non potendo attribuirsi autonoma rilevanza alla domanda di inibitoria contestualmente avanzata, poiché ricompresa nell'azione a difesa della servitù, e dovendosi ritenere il procedimento possessorio svoltosi nel corso del giudizio anch'esso sottoposto, per analogia, alla disposizione sopra indicata. In particolare, il giudice può considerare la lite di valore indeterminabile solo dopo avere verificato gli atti processuali, essendo ininfluente la posizione assunta sul punto dalle parti, e ciò pure ove il reddito dominicale e la rendita catastale del fondo non siano stati indicati nell'atto di citazione e l'attore abbia qualificato la lite come di valore indeterminabile o non abbia contestato l'affermazione in tal senso dei convenuti.” ( Cass. 10755- 2019). Nel caso in esame, solo con tali note è indicato il valore della controversia ragion per cui tale criterio è applicabile alla liquidazione delle spese relative alla presente fase di merito, anche tenuto conto della mancata contestazione sul punto da parte del difensore di parte ricorrente. Viceversa, tale criterio risulta inapplicabile con riferimento alla fase sommaria, atteso che le spese sono state liquidate tenuto conto del valore della causa per come dichiarato dal ricorrente, non essendo stata prodotta idonea documentazione necessaria al fine di poter applicare i criteri di cui all'art. 15 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1669/2021 R.G., disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- Accoglie la domanda di reintegrazione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza del 12-14.09.2022, cron. n. 6824/2022, anche in relazione alle spese processuali;
- condanna la resistente , al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali, che liquida- per questa fase- in complessivi euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Così deciso il 16.07.2025. Il Giudice (Dr.ssa Concetta Alacqua)
TRIBUNALE DI PATTI VERBALE DI UDIENZA Svolta da remoto ex art. 127 bis cpc
Oggi 16.07.2025, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa Concetta Alacqua, assistita nella redazione del presente verbale, dal Funzionario addetto all'UPP dott.ssa viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1669/2021 R.G., promossa da: Persona_1
, c.f.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1 18.10.1976, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Cacciola,
-RICORRENTE-
CONTRO
, c.f.: , nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Walter Mangano,
– RESISTENTE–
Sono comparsi da remoto, tramite l'applicativo Microsoft Teams: l'avv. Cacciola per il ricorrente, nonché l'avv. Merendino, in sostituzione dell'avv. Mangano, per la parte resistente. L'avv. Cacciola si riporta alle note a T.S. depositate in atti e alle conclusioni per come contenute negli atti relativi sia alla fase interinale che alla presente fase di merito. Contesta il comportamento posto in essere dalla controparte laddove ha depositato delle note a Pt_2 con allegate fotografie che riproducono il tratto su cui viene esercitato il passaggio pieno di acqua;
ciò tenuto conto del fatto che prima di tale deposito era stato contattato dal cliente il quale riferiva di aver visto la con un tubo che immetteva acqua in tale passaggio. _1 Per il resto precisa le conclusioni e si riporta in atti. L'avv. Merendino contesta quanto riferito dall'avv. Cacciola evidenziando che le foto erano state allegate alle memorie ex art. 183 n. 3 e non alle note a depositate in atti. Pt_2 Si riporta a tutti gli atti e verbali di causa nonché al contenuto delle note a T.S. depositate ribadendo che tale passaggio non ha i caratteri di una servitù, atteso che anche 2 testimoni sui 4 escussi hanno riferito che per consentire tale passaggio al era stata chiesta apposita autorizzazione alla Pt_1 proprietaria . _1
L'avv. Cacciola contesta tale assunto rilevando che gli altri testimoni escussi hanno riferito ciò che hanno da sempre visto, ossia che il ha da tempo usufruito di tale passaggio. Pt_1 In ogni caso assume rilevanza decisiva la lettera inviata prima dell'instaurazione del presente giudizio, con la quale, in riscontro ad una sua precedente nota di diffida, il legale della controparte ha ammesso l'esistenza di tale servitù di passaggio. A richiesta del Giudice l'avv. Cacciola precisa di aver depositato nota spese, mentre l'avv. Merendino non sa se il dominus l'abbia fatto. L'avv. Merendino insiste nelle sue richieste ed in caso di rigetto delle domande attrici chiede altresì la condanna alla restituzione di quanto già pagato per le spese liquidate nella fase sommaria. Il G.I. Pronuncia la seguente SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
OGGETTO: merito possessorio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
chiedeva la reintegra nel possesso della servitù di passaggio su un viottolo Parte_1 pedonale dal quale – a suo dire – era stato spogliato, per effetto dell'apposizione, da parte di _1
, di una rete metallica, di paletti e di blocchetti in cemento che gli avevano impedito il libero
[...] passaggio e violato il suo possesso. Ritenendo che la condotta posta in essere dalla resistente fosse illegittima, in quanto Controparte_1 idonea ad escludere il passaggio, aveva chiesto al Tribunale la sua reintegra nel possesso e la rimozione di ogni ostacolo tale da impedire il passaggio su tale viottolo, oltre all'astensione per il futuro di analoghi comportamenti. Si costituiva in giudizio la resistente , la quale eccepiva l'infondatezza del ricorso e ne _1 chiedeva il rigetto. In particolare, deduceva che non esisteva alcuno specifico percorso sul quale esercitare il possesso della servitù di passaggio, e che nelle rarissime occasioni di attraversamento del fondo, il Pt_1 espressamente chiedeva il permesso di transitare sul suo fondo, a titolo di cortesia e per tolleranza dei proprietari e che comunque tale passaggio era qualificabile come “saia”, e quindi che non era ipotizzabile una servitù di transito su di essa. Il procedimento possessorio veniva istruito mediante produzione documentale e audizione degli informatori. Con ordinanza del 12/14. 09.2022, il Giudice accoglieva il ricorso possessorio, ordinando alla parte resistente di reintegrare il ricorrente nel possesso della servitù di passaggio, mediante l'immediata rimozione, a sue spese e cura, della rete metallica, dei blocchi e dei paletti in cemento, condannandola al pagamento delle spese di lite. Il procedimento proseguiva nella successiva fase di merito, su iniziativa di , il Parte_1 quale depositava apposita istanza per la prosecuzione del giudizio. Si costituiva , richiamando le difese già svolte in precedenza. Controparte_1 In corso di causa veniva esperito il procedimento di mediazione obbligatoria e concessi i termini ex art. 183 cpc. Con ordinanza del 5.11.2024, veniva proposta alle parti, ex art. 185 bis cpc, una soluzione conciliativa dell'intera controversia, che, tuttavia, veniva accettata solo dal ricorrente e non dalla parte Pt_1 resistente . _1 Venivano, quindi, ammesse le prove orali articolate dalle parti nelle rispettive memorie e, una volta espletata la fase istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale. All'odierna udienza, svolta da remoto ai sensi dell'art. 127-bis cpc, le parti concludevano come da verbale, e la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con la presente sentenza.
*** Occorre preliminarmente osservare come il giudizio possessorio, così come risultante dalle modifiche apportate all'art. 703 cpc dal D.L. n. 35 del 2005, convertito in L. n. 80 del 2005, pur essendo un giudizio bifasico, conserva tuttavia una struttura unitaria. Infatti, ad una fase iniziale sommaria, alla quale sono applicabili, ex art. 703, comma 2, cpc “in quanto compatibili”, gli artt. 669 bis cpc e seguenti, segue una fase di merito, ancorché eventuale, che costituisce solo una prosecuzione della prima fase e non un giudizio nuovo. Ne consegue, pertanto, che la fase di merito ha ad oggetto l'approfondimento di tutte le questioni, sia di rito che di merito, già emerse nella fase sommaria, e, ove necessario, l'espletamento di un'ulteriore attività istruttoria. Peraltro, sulla base di quanto statuito di recente dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21072 del 2021 in merito ai mezzi di prova: “Nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni…” (Cfr. Cass. civ. sez. II, 22.07.2021 n. 21072). Alla luce dei principi sopra richiamati, nel caso in esame, anche le dichiarazioni degli informatori, escussi nella prima fase, possono dunque essere utilizzate come testimonianze;
essi, infatti, sono stati escussi mediante l'assunzione dell'impegno di rito, sulla base di circostanze specificatamente capitolate ed ammesse dal giudice. Conseguentemente, la presente decisione potrà tenere conto di tutta l'attività istruttoria espletata, sia nella fase sommaria che nel procedimento di merito. Fatta questa premessa, il ricorso possessorio va accolto anche nel merito, come già statuito nella fase sommaria. Si osserva che l'oggetto del giudizio possessorio è rappresentato dalla situazione di fatto, definita come ius possessionis, a prescindere dalla legittimità dell'esercizio e dall'esistenza di un valido titolo che lo giustifichi. Il giudizio possessorio, infatti, mira a tutelare una situazione di fatto, avente i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e non all'accertamento o alla costituzione di diritti reali. Nel caso in esame, la reintegrazione ha ad oggetto il possesso della servitù di passaggio attraverso il terreno di proprietà della;
non assumono alcuna rilevanza le deduzioni di quest'ultima in _1 ordine all'eventuale esistenza di altri ulteriori passaggi e/o strade attraverso i quali poter accedere al fondo di proprietà della parte ricorrente. Occorre, infatti, verificare se sussisteva il possesso, dedotto dal ricorrente, ossia il concreto esercizio da parte dello stesso del passaggio, secondo le modalità e tramite i luoghi espressamente indicati. Infatti, proprio questa specifica situazione costituirà l'oggetto della tutela. L'attività istruttoria espletata, sia nella fase sommaria che nel procedimento di merito, a cognizione piena, consente di ritenere provato il possesso del Siracusa. Tale possesso risulta provato già nella fase interinale, in cui gli informatori sono stati escussi, come sopra già riferito, mediante l'assunzione dell'impegno di rito, sulla base di apposite circostanze per come ammesse dal Giudice. Ulteriore conferma dell'esistenza del diritto per come vantato dal ricorrente si ha avuto nella presente fase di merito, dove sono stati sentiti gli stessi testimoni della fase sommaria. Va quindi confermata l'ordinanza del 12-14.09.2022, le cui motivazioni devono intendersi qui richiamate. In particolare, si richiama la testimonianza resa da , escusso sia in fase sommaria che ES nella fase di merito, il quale ha confermato la sussistenza del possesso per come reclamato in ricorso, nonché la sussistenza di comportamenti integranti lo spoglio, per come attribuiti alla resistente
. _1 L'analitica deposizione sui fatti di causa risulta confermata dalla dichiarazione resa dall'altro altro testimone di parte ricorrente, , anche questo escusso sia nella fase sommaria che Testimone_2 nella fase di merito, il quale ha anch'egli pienamente confermato la sussistenza del possesso della servitù di passaggio sul viottolo pedonale oggetto di causa. Risulta inoltre provato, anche nella fase di merito, l'avvenuto spoglio subito dal ricorrente, con violenza e clandestinità, ossia contro la sua volontà e a sua insaputa. Peraltro, anche in tale fase di merito tale circostanza non è stata contestata dalla ricorrente, la quale ha appunto dedotto che la recinzione con rete metallica, i blocchetti ed i paletti di cemento sono stati collocati da e da suo genero. _2 La ha dedotto che il passaggio del ricorrente sarebbe avvenuto sporadicamente e sempre a _1 titolo di cortesia e tolleranza, solo per ragioni di buon vicinato e sempre con la espressa autorizzazione concessa dai proprietari del fondo. Sul punto, con riferimento alle testimonianze rese in giudizio da e _2 [...]
, rispettivamente marito e fratello della resistente, escussi entrambi anche nella fase di Per_3 merito, occorre richiamare le motivazioni di cui all'ordinanza emessa in fase sommaria, in merito all'inattendibilità delle dichiarazioni rese in ragione del rapporto di parentela intercorrente con la resistente e comunque contrastanti con quelle rese dagli altri informatori, e ES ES
.
[...] Anche in tale sede va infatti ribadito che, stante il rapporto di parentela intercorrente tra la resistente e i suoi testimoni escussi, devono ritenersi maggiormente attendibili le dichiarazioni rese dagli informatori e indifferenti ai fatti di causa per come dichiarato in sede di Tes_1 ES testimonianza, ragion per cui si ritiene che non ricorra nel caso in esame, la fattispecie di cui all'art. 1144 c.c. Analoga considerazione va fatta con riferimento a quanto dedotto dalla ricorrente, con riferimento al fatto che il viottolo su cui il effettua il passaggio è in realtà una “saia”, sulla quale sarebbe Pt_1 appunto impraticabile un passaggio pedonale. Sul punto il testimone ha espressamente riferito che: “Confermo che il viottolo su ES cui viene esercitato il passaggio è destinato all'esercizio del passaggio e non viene utilizzato come canale per l'irrigazione dei terreni circostanti;
ciò posso dire in quanto ho un terreno confinante con il viottolo e sono sui luoghi dal 1984…io dal 1984 non ho mai visto nessuno servirsi del viottolo per irrigare”. Analoga deposizione è stata resa da , il quale ha riferito che: “…non ho mai visto Testimone_2 scorrere acqua per l'irrigazione dei terreni circostanti sul viottolo di cui ho riferito”. Viceversa, le dichiarazioni rese dai testimoni di parte resistente, sia in fase sommaria che nella fase di merito, appaiono contrastanti con quelle sopra riportate. In particolare, il testimone ha riferito che: “Si tratta di una saia;
un Testimone_3 tempo veniva utilizzato per irrigare i terreni sottostanti da mio nonno e da mio padre;
ora la utilizzo solo io come canale di scolo dell'acqua piovana, mio cugino ha un “fabbricato!” Persona_4 dal quale confluisce l'acqua piovana nella saia;
io la utilizzo nel periodo estivo per irrigare il mio fondo con l'acqua di un pozzo che attraversa la saia. Il mio terreno ha una superfice di 500 mq. Nella saia confluisce l'acqua piovana provenienti dai terreni contigui”. Risulta oltremodo evidente la contraddittorietà di tale deposizione con quella resa da altro informatore come sopra riportata, da considerarsi maggiormente attendibile stante l'inesistenza del rapporto di parentela con la resistente. Tale motivazione consente di ritenere assorbita l'eccepita inattendibilità a testimoniare per come proposta dal ricorrente, sia nella fase sommaria che nella presente fase di merito, con riferimento a
, sulla base della circostanza che lo stesso sarebbe stato autore materiale dello Persona_5 spoglio, così come dichiarato dalla resistente. Come osservato dalla parte attrice, anche la lettera inviata prima del presente giudizio dal difensore della parte resistente odierna allegata al ricorso introduttivo ( all. B) conferma la tesi di parte ricorrente circa la sussistenza del passaggio, estinto – a suo dire- solo per cessazione dell'interclusione del fondo. Tale fatto è però irrilevante, in quanto il possesso tutela lo stato di fatto, come sopra detto. Vanno confermate anche le precedenti statuizioni relative alle istanze istruttorie, non essendo emerse circostanze ulteriori che giustifichino la modifica o la revoca. In particolare, quanto al materiale fotografico allegato alla memoria n. 3 ex art. 183 cpc della parte resistente, oltre ad essere produzione tardiva perché volta a dare prova diretta e non contraria, essa è smentita dalle foto già prodotte in precedenza dalla controparte e dalle dichiarazioni dei testi sopra indicati. Alla luce di tutto quanto sopra devono ritenersi accertati i presupposti per l'accoglimento delle domande per come avanzate da e, per l'effetto, va confermato il provvedimento Parte_1 di reintegra del 12-14.09.2022 reso da questo Giudicante. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza della parte resistente e vanno poste a carico di quest'ultima, anche in considerazione del suo ingiustificato rifiuto ad accettare la proposta conciliativa per come formulata dal Giudice ex art. 185 bis cpc. Esse si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei valori medi dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva espletata, anche successivamente alla formulazione della proposta conciliativa. Con le note a trattazione scritta relative all'udienza del 23.06.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, il difensore di parte resistente eccepiva l'erronea indicazione del valore della causa tra 5.200,001 e 26.000,00 atteso che il reddito dominicale, calcolato ex art. 15 cpc è inferiore a euro 5.200,00, per cui a suo dire andrebbe applicato lo scaglione inferiore per la liquidazione delle spese sia con riferimento alla fase interinale che alla fase di merito. Quanto al valore della controversia, si osserva che “Ai fini della liquidazione degli onorari professionali di avvocato, il valore delle cause possessorie, stante la mancanza di criteri legali diretti a tal fine, va determinato attraverso l'applicazione analogica delle regole dettate per la valutazione delle cause relative al diritto, il cui contenuto corrisponde al potere di fatto sulla cosa di cui si controverte, potendo il giudice considerare la causa di valore indeterminabile soltanto laddove non disponga dei relativi dati o dagli atti non emergano elementi per la stima” (Cass. 24644-2011).
“In tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa concernente l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio va determinato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 15 c.p.c. ed alla luce dell'oggetto delle domande della parti, non potendo attribuirsi autonoma rilevanza alla domanda di inibitoria contestualmente avanzata, poiché ricompresa nell'azione a difesa della servitù, e dovendosi ritenere il procedimento possessorio svoltosi nel corso del giudizio anch'esso sottoposto, per analogia, alla disposizione sopra indicata. In particolare, il giudice può considerare la lite di valore indeterminabile solo dopo avere verificato gli atti processuali, essendo ininfluente la posizione assunta sul punto dalle parti, e ciò pure ove il reddito dominicale e la rendita catastale del fondo non siano stati indicati nell'atto di citazione e l'attore abbia qualificato la lite come di valore indeterminabile o non abbia contestato l'affermazione in tal senso dei convenuti.” ( Cass. 10755- 2019). Nel caso in esame, solo con tali note è indicato il valore della controversia ragion per cui tale criterio è applicabile alla liquidazione delle spese relative alla presente fase di merito, anche tenuto conto della mancata contestazione sul punto da parte del difensore di parte ricorrente. Viceversa, tale criterio risulta inapplicabile con riferimento alla fase sommaria, atteso che le spese sono state liquidate tenuto conto del valore della causa per come dichiarato dal ricorrente, non essendo stata prodotta idonea documentazione necessaria al fine di poter applicare i criteri di cui all'art. 15 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1669/2021 R.G., disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- Accoglie la domanda di reintegrazione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza del 12-14.09.2022, cron. n. 6824/2022, anche in relazione alle spese processuali;
- condanna la resistente , al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali, che liquida- per questa fase- in complessivi euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Così deciso il 16.07.2025. Il Giudice (Dr.ssa Concetta Alacqua)