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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/12/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 97/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 97/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 18 dicembre 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per 'avv. RE ADRIANO e l'avv. RE LI Parte_1
Per l'avv. DALLA RIVA ROLANDO, oggi sostituito dall'avv. Donazzan Odetta CP_1
Parte ricorrente si riporta alla memoria conclusiva depositata, si oppone alla modifica del verbale atteso che la contestazione doveva essere fatta contestualmente alle dichiarazioni verbali rese dal ctu, sostiene che non è stata accertata alcuna patologia preesistente, non documentata, come non c'è una patologia pregressa extra lavorativa accertata come invece ritenuto da parte resistente a pag. 5, contesta l'interpretazione della circolare Inail 2006 che recepisce il principio di equivalenza delle cause. Per ilr esto si riporta al ricorso ed alle conclusioni ivi rassegnate. Parte resistente si riporta alle note conclusive depositate, ribadisce che non è stata data la prova della sussistenza della patologia e del nesso di causalità, con probabilità qualificata, come anche ritenuto dal consulente tecnico, in particolare alla luce delle assenze nel ridotto periodo di lavoro svolto presso YN (cfr. denuncia malattia professionale), sostiene l'irrilevanza di periodi di lavoro ulteriori non dedotti in ricorsi, peraltro considerando che anche negli otto anni precedenti il lavoro è stato caratterizzato da numerosi periodi di assenza, ribadisce che manca alcuna ammissione da parte dell'azienda della nocività dell'ambiante di lavoro, che l'indice Niosh rientra nei limiti di legge. Ribadisce altresì che la lombo sciatalgia era già presente due o tre anni prima dell'inizio del rapporto di lavoro de quo, che il quadro patologico del ricorrente comprende patologie di natura non professionale, richiama il punto 3 circolare Castro per l'insussistenza dell'efficacia causale dell'eziologia, richiama Cass. 33962/2024 allegata in atti, produce anche sentenza 15/2024 Corte d'Appello di Venezia che produce in copia cartacea. Parte ricorrente ribadisce la necessità di tener conto del periodo lavorativo precedente. Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione. Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 97/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RE ADRIANO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. RE FABIO e RE LI, elettivamente domiciliato in Vicenza, piazza Ponte Landolfo 114, presso il difensore avv. RE ADRIANO
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_2
( – C.F. – con sede legale in Roma, via IV Novembre, 144, in
[...] CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore per il Veneto, con gli avv.ti ROLANDO DALLA RIVA e ODETTA DONAZZAN, con domicilio presso l' in Vicenza, viale Milano, 63, CP_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25.01.2024 il ricorrente sosteneva di aver lavorato dal 16.10.2017 al 16.05.2022 presso azienda produttrice di mangimi per l'allevamento, con qualifica di CP_3 operaio addetto all'impianto di produzione (liv. B) e di aver svolto con continuità mansioni comportanti la movimentazione manuale di carichi (MMC), in particolare, nelle operazioni di riempimento e spostamento di sacchi di mangime del peso di circa 25/30 kg ciascuno, per un totale di circa 160 sacchi al giorno. Deduceva, dunque, di aver contratto a causa dell'attività lavorativa una
“discopatia multipla cervicale e lombare”, con attribuzione di giudizio di idoneità con limitazioni in data 12.5.2022 a seguito del quale, in data 16.5.22, era stato licenziato per motivo oggettivo, in ragione della non idoneità alla mansione e della mancanza di mansioni compatibili con il proprio stato di salute. Concludeva dunque chiedendo di “accertare che i postumi invalidanti, con le successive ricadute e gli aggravamenti, sono conseguenza dell'evento infortunistico / malattia professionale contratta a seguito dell'attività svolta e, per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente alle prestazioni di legge previste dall'art. 74 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal D. Lgs. n. 38/2000 2” e per l'effetto condannare l'ente resistente “a corrispondere al ricorrente le prestazioni di legge previste e quindi l'indennizzo in capitale, ovvero in rendita, per la menomazione permanente dell'integrità psicofisica, l'indennità per inabilità temporanea e ogni altro accessorio del caso, previa liquidazione delle stesse. Il tutto con maggiorazione degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda (20.10.2022) fino al saldo ai sensi dell'art. 16 – c. 6 della L. n. 412/1991 come modificato dall'art. 1 – c. 783 della L. n. 296/2006”. Oltre alla vittoria di spese e compensi di giudizio. Si costituiva tempestivamente l' contestando in fatto ed in diritto quanto allegato in ricorso e CP_1 chiedendo l'integrale rigetto della domanda avversaria, trattandosi di malattia professionale non tabellata multifattoriale e mancando il nesso causale tra la malattia e l'attività lavorativa svolta alla luce del ridotto periodo di lavoro svolto dal ricorrente alle dipendenze di (un triennio non CP_3 continuativo alla luce delle plurime giornate di assenza), della modesta esposizione al rischio stante la discrezionalità nella scelta dei ritmi di lavoro e stante la presenza di un quadro degenerativo diffuso, con evidente interessamento osseo e discretamente invalidante, così come denunciato, anche in ragione dei considerevoli periodi in cui il ricorrente era rimasto assente dal lavoro per malattia. In subordine e in denegata ipotesi di riconoscimento della rilevava, infine, con riferimento agli interessi sui ratei CP_4 arretrati, l'eventuale debenza degli stessi solamente dalla fine della procedura amministrativa, con esclusione del cumulo tra i medesimi e la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16 L.412/1991. La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, successivamente integrata e chiamato a chiarimenti il consulente tecnico, discussa all'udienza odierna, è così decisa.
La domanda è fondata e va pertanto accolta, per le ragioni di seguito indicate.
Come noto, il sistema assicurativo delle malattie professionali – intese quali patologie a causa CP_1 lenta e progressiva, contratte dal lavoratore nell'esercizio e a causa delle lavorazioni svolte – prevede un sistema misto di classificazione, che distingue tra malattie c.d. tabellate e malattie c.d. non tabellate, a seconda che le stesse siano o meno ricomprese negli elenchi allegati al testo unico DPR 1124/1965. Tale distinzione rileva essenzialmente sotto il profilo del riparto dell'onere della prova in ordine all'eziologia professionale della malattia denunciata, con la conseguenza che in caso di malattia c.d. tabellata, il lavoratore è esonerato dalla prova del nesso eziologico, giovando della presunzione operante tra lavorazione e patologia. Diversamente, in caso di malattia c.d. non tabellata, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza del nesso eziologico tra patologia e attività di lavoro espletata. Infatti, per pacifica giurisprudenza, “dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità CP_1 da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia.” (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 23653 del 21/11/2016). Tale distinzione rileva, altresì, nelle ipotesi di malattie aventi origine multifattoriale, con la precisazione per cui, mentre nel caso di patologia multifattoriale tabellata vi è l'onere, al fine di escludere la tutela assicurativa, di accertare rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno tale da cagionare, da solo o in misura prevalente, la tecnopatia, nel caso di malattia professionale multifattoriale non tabellata, invece, la prova dell'origine lavorativa della malattia, incombente sul lavoratore, dev'essere valutata “in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità” (cfr. Cass., Sez. L, Sent. n. 23415/2011. Conf.: Cass., Sez. L, Sent. n. 4520 /2006; Cass., Sez. L, Sentenza n. 10818/2013). A tal fine, il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità ed all'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio ed anche considerando che la natura professionale della malattia possa essere desunta, con elevato grado di probabilità, dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 3227/2011; 17438/2012; 8773/2018).
Nel caso di specie, dall'esame del compendio probatorio in atti, si ritiene raggiunta la prova dello svolgimento da parte del ricorrente, nel periodo intercorrente tra il 16.10.2017 e il 16.05.2022, delle mansioni lavorative descritte in ricorso e, in particolare, della movimentazione dei sacchi di mangime del peso di 25 kg ciascuno, in assenza di ausili. Ciò trova conferma, anzitutto, nelle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero del procuratore speciale della all'udienza del 9.3.2023 nel CP_3 procedimento n. 1277/2022 RG Lav. avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento (cfr. doc. 5bis ric.), nella parte in cui si legge che “i macchinari automatici sono stati introdotti in azienda circa 4 anni fa (..) anche in queste linee tuttavia è necessario l'intervento manuale che comporta la necessità di spostare il sacco, che pesa sempre circa 25 kg, dalla macchina alla bilancia, dove viene tolta la quantità in eccesso, e dalla bilancia al bancale, dove vengono posate varie file di sacchi, fino a 9 o poco meno (…). Il ciclo una volta impostato è comunque automatico, salvo l'intervento a fine linea dell'operaio che come il ricorrente è adibito alla regolazione del peso, alla chiusura del sacco e allo spostamento sul bancale”. Inoltre, dai quesiti nn. 3, 6 e 8 del questionario emerge che “le mansioni svolte consistevano CP_1 prevalentemente nel seguire l'insaccatura automatica del prodotto, nel controllo del peso del sacco con il prodotto finito, nella sigillatura del sacco con cucitrice a filo e nel posizionamento del sacco sul bancale”, “si movimentano sacchi contenenti prodotti granulari/peso medio 25kg cadauno” e “il peso dei sacchi movimentati è da 25kg”, ed ancora, in risposta al quesito n.6 venivano dichiarate “non presenti attrezzature di ausilio”, mentre al quesito n.14 veniva dichiarato “un sollevamento ogni 3,75 minuti, ovvero 120 sollevamenti in 7,5h” (all. 3 res.). In definitiva, dallo stesso datore di lavoro la movimentazione manuale dei carichi da parte del ricorrente veniva rappresentata come abituale e sistematica (pag. 3.), nelle operazioni di sollevamento e abbassamento, traino e spinta, le prime in assenza di maniglie.
Del resto, l'esposizione al rischio di movimentazione manuale dei carichi trova conferma altresì nel giudizio di inidoneità con limitazioni alla mansione del 12.5.2022, in particolare con la limitazione di evitare la movimentazione manuale di carichi con rachide flesso e, per il resto, di limitarla il più possibile e, in ogni caso, di movimentare solo carichi inferiori al 10 kg ed evitare movimenti di flesso- estensione del rachide (all. 4 ric.), come anche prescritto nei precedenti giudizi di idoneità del 9.11.2021 e 9.2.22 (all. 4 ric.), il che lascia presumere come tali operazioni, effettuate sino a quel momento continuativamente per 7 ore circa all'interno del turno di lavoro, come risulta dal questionario Inail e dalle dichiarazioni rese dal datore di lavoro sopra riportate, abbiano effettivamente aggravato le condizioni di salute del ricorrente.
Ciò posto, valga la pena osservare che la patologia oggetto del presente accertamento, riportata nella denuncia di Malattia Professionale n° 375164 (cfr. doc. 2 resistente) con la dicitura “spondilodiscopatia del tratto lombare L2-L5” non risulta inserita nelle tabelle di cui al D.M. 9.4.2008, in cui compare esclusivamente, alla voce n. 77, “ernia discale lombare”, connessa, per quel che qui interessa a “b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo abituale e sistematico in assenza di ausili efficaci.”, a tal fine essendo irrilevante il D.M. 10.6.2014 citato da parte ricorrente, che effettivamente prevede nella lista 1, gruppo 2 voce 3 la spondilo discopatia del tratto lombare connessa alla movimentazione manuale dei carichi, riguardando detto elenco, come ivi si legge, l'aggiornamento delle malattie per le quali è prevista la denuncia obbligatoria di cui all'art. 139 T.U. e non invece quelle per le quali è applicabile il regime presuntivo ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, come invece previsto ai sensi dell'art. 1 D.M. 9.4.2008, nella parte in cui richiama gli artt. 3 e 211 dpr 1124/1965.
Nondimeno, alla luce delle conclusioni di compatibilità espresse dal consulente tecnico e dell'effettiva movimentazione continuativa di carichi del peso superiore a 25 kg in assenza di ausili efficaci ed idonee misure di sicurezza (come risulta anche dalla compilazione del DVR soltanto in data 31.12.2019 (all. 5 res.), a fronte dell'assunzione del ricorrente in data 16.10.2017 - all. 2 ric.), nonché in contrasto con le limitazioni contenute nei giudizi di idoneità, si ritiene raggiunta la prova della sussistenza del nesso di causalità fra la patologia e l'attività lavorativa svolta.
Invero, secondo il consulente tecnico: “nel caso di specie la denuncia di malattia professionale ha riguardato una spondilodiscopatia del tratto lombare in un soggetto ricorrente con una osteocondrite generalizzata del rachide con spondilodiscopatia estesa al tratto cervicale su base verosimilmente naturale. L'insorgenza della sintomatologia dolorosa è stata precoce rispetto alla media della popolazione generale e quindi è ammissibile una concausa occupazionale nella sintomatologia invalidante, solo qualora sia dimostrato che il datore di lavoro non ha adottato tutte le misure cautelative previste dal DVR per i soggetti esposti e che il ricorrente rientrava tra i soggetti esposti.” (cfr. pag. 31), circostanza di cui, in effetti, si ritiene raggiunta la prova, come sopra detto, in ragione dell'esposizione del ricorrente alla movimentazione manuale dei carichi risultante dalla documentazione in atti, oltre che dalle dichiarazioni del legale rappresentante di e del CP_3 giudizio di idoneità in atti.
In particolare, come sopra detto, dal quadro probatorio dimesso risulta confermato che nell'arco del periodo lavorativo oggetto di causa, intercorrente dal 16.10.2017 al 16.05.2022, il ricorrente abbia effettivamente svolto mansioni implicanti la movimentazione manuale di carichi e, nello specifico, la movimentazione di circa 120 sacchi del peso di 25 kg cadauno, per una movimentazione manuale di carico di circa 3000 kg complessivi nell'arco di ogni turno lavorativo di 7,5 ore. Ciò trova conferma nei giudizi di idoneità con limitazioni in atti (all. 4 ric.) e nel successivo licenziamento per inidoneità fisica (all. 5 ric.) dovuto alle “rilevanti limitazioni all'esecuzione della sua attività lavorativa, tali da rendere di fatto impossibile nella nostra azienda mansioni che consentano di rispettare le indicazioni presenti nel richiamato giudizio di idoneità (..)”, che valgono a confermare che, sino a quel momento, la movimentazione manuale dei carichi, per le caratteristiche intrinseche dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, veniva effettivamente svolta in modo abituale e sistematico.
Si ritengono, altresì, condivisibili le considerazioni rese dal CTU, in replica al CTP di parte ricorrente, laddove chiarisce che “il peso limite raccomandato (kg 22,5) per il sollevamento dei sacchi era inferiore a quello che il ricorrente e il datore di lavoro avrebbero dichiarato essere il peso costantemente sollevato (25 kg). (..)”, con ciò confermando l'esposizione del ricorrente alla movimentazione manuale dei carichi e la derivazione causale della patologia dall'attività lavorativa in termini di aggravamento di un quadro patologico preesistente, escludendo fra le cause extralavorative l'obesità, così il consulente tecnico secondo cui: “La correlazione tra obesità e osteoartrite riguarda principalmente le articolazioni degli arti inferiori non il rachide”.
Valga la pena osservare, infine che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è estranea al presente giudizio la valutazione della storia lavorativa del ricorrente e, quindi, l'attività lavorativa svolta in data antecedente al 16.10.2017 in quanto non allegata in ricorso e, pertanto, diversa alla causa petenedi della domanda, di talché la sua valutazione determinerebbe la violazione del contraddittorio e del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.
In definitiva, si ritiene che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente nel periodo 2017-2022 abbia aggravato l'osteocondrite (o spondilo discopatia) da cui questi era affetto, di patogenesi infiammatoria, extralavorativa, con conseguente efficacia causale della stessa ex art. 41 c.p. Invero, secondo consolidata giurisprudenza: “In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni” (Cass. 38123/2021, conforme a Cass. 27952/2018). In questo senso, volto ad esprimere una relazione concausale fra il quadro patologico e l'attività lavorativa, secondo il consulente tecnico, “una esposizione di meno di quattro anni alla movimentazione manuale dei carichi è insufficiente per creare un quadro così grave ed esteso anche al tratto cervicale che nella operazione di movimentazione manuale non è sottoposto a carico” (Chiarimenti CTU, pagg. 5-6)”, con conseguente efficacia concausale dell'attività lavorativa dedotta in ricorso rispetto alla causa naturale che ha determinato l'insorgenza della patologia (contrariamente all'interpretazione fornita da parte ricorrente nelle note conclusive) consistita, in particolare, nel suo aggravamento in termini di precoce insorgenza della sintomatologia dolorosa e accelerazione del processo degenerativo.
Ciò si ritiene anche alla luce dei chiarimenti resi dal ctu all'udienza del 6.11.2025 con dichiarazioni del seguente tenore: “Si può dire che c'erano sicuramente degli antecedenti naturali come risulta dalla risonanza magnetica 9.12.2021 che descrive un quadro di osteocondrite estesa al rachide cervicale che non trova causa nell'attività lavorativa, come concordemente ritenuto dalla scienza medica e come risulta anche dalla circolare citata. La natura professionale dell'osteocondrite che ha colpito il ricorrente al tratto lombare può ritenersi possibile in ragione della precoce insorgenza della stessa risultante da detta risonanza del 2021, allorquando il ricorrente aveva 44 anni ed aveva un quadro di osteocondrite avanzato. Pertanto, i primi segni sarebbero stati evidenziabili già 10 o 15 anni prima. Infatti l'insorgenza in tale fascia di età della patologia sussiste solo nel 20 % della popolazione generale. In particolare l'attività lavorativa potrebbe aver determinato la manifestazione dei sintomi anche prima dei cinque anni previsti dalla circolare 2004 e comunque un'accelerazione del processo degenerativo legato alla patologia in questione.(..) Avuto riguardo ad un soggetto con predisposizione genetica rispetto all'insorgenza precoce della patologia sussiste una concausalità lavorativa, pur se non esclusiva e prevalente. I dismorfismi, come la scoliosi, sono fattori naturali predisponenti alla artrosi, questi sono infatti un alert per escludere la causa lavorativa. Non si può escludere in questo caso una concausa lavorativa anche considerando che nel DVR si legge che il peso raccomandato è di 22 kg e il ricorrente manovrava pesi maggiori”. Pertanto, ritenuta possibile dal consulente tecnico l'efficacia concausale dell'attività lavorativa rispetto alla malattia denunciata, il nesso di causalità si ritiene effettivamente sussistente, con elevato grado di probabilità, alla luce delle caratteristiche concrete dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente secondo quanto dimostrato dagli elementi di prova sopra descritti che, quanto alle dichiarazioni rese dal datore di lavoro in sede giudiziale e nei questionari, come pure il DVR, costituiscono prove documentali dirette della movimentazione manuale di carichi svolta dal ricorrente in assenza di ausili efficaci, anziché meri indizi da cui trarre una prova presuntiva, contrariamente a quanto sostenuto dall' CP_1 nelle note conclusive, concernendo direttamente il fatto bisognoso di prova e, dunque, l'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
L'”osteocondrite generalizzata del rachide con spondilodiscopatia estesa al tratto cervicale su base verosimilmente naturale” accertata dal consulente tecnico, quale patologia extra lavorativa, sulla quale insiste quella di cui è causa ed a questa preesistente (cfr. chiarimenti udienza 6.11.25), contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, risulta poi dimostrata dalla documentazione sanitaria presente in atti e, in particolare, come più volte chiarito dal consulente tecnico dalla risonanza magnetica del 9.12.2021 (all. 9 ric., cfr. chiarimenti resi all'udienza del 6.11.2025) e, secondo la scienza medica richiamata dal consulente tecnico, deve escludersi l'origine professionale per la sede di insorgenza.
Valga la pena osservare, poi, che non si ritiene dirimente l'indice di esposizione al rischio Niosh di MMC pari a 1,54 indicato a pag. 35 del DVR (cfr. doc. 5 parte resistente), inferiore al 3, ritenuto necessario ai fini della derivazione causale della patologia de quo secondo le circolari alla luce CP_1 dell'effettiva esposizione al rischio derivante dal concreto svolgimento dell'attività lavorativa movimentando carichi di 25 kg, dunque in difformità a quanto previsto nei giudizi di idoneità quantomeno a partire dal 9.11.2021 ed in misura superiore al limite di legge, da parte di soggetto affetto da un quadro patologico di osteocondrite estesa al rachide cervicale, come certificato nell'esame del 9.12.2021, secondo quanto chiarito dal consulente tecnico.
Neppure si ritengono dirimenti per escludere la portata causale del lavoro svolto dedotto in ricorso le assenze per malattia o per altra causa risultanti dalla documentazione in atti a fronte della nocività dell'ambiente di lavoro e del quadro patologico da cui era affetto il ricorrente nonché della mancanza di elementi, desumibili dalla scienza medica, utili ad escludere l'efficienza causale del lavoro svolto a fronte del ridotto periodo temporale di cui è causa.
In definitiva, alla luce di quanto sinora considerato e della valutazione delle conclusioni del consulente incaricato, in termini di compatibilità, può dirsi raggiunta, con un grado di elevata probabilità, la prova dell'eziologia professionale della malattia.
Si ritiene, pertanto, accertata l'origine professionale della malattia “spondilodiscopatia del tratto lombare L2-L5” contratta dal ricorrente, con il riconoscimento di un'invalidità nella percentuale 7% come accertato dal CTU, percentuale rispetto alla quale non sussistono ragioni per cui discostarsene, anche alla luce dell'assenza di specifica contestazione sul punto e dei chiarimenti resi per iscritto in data 7.7.2025 in relazione alla valutazione delle preesistenze ex art. 13, co. 6 D.Lgs 38/2000, il diritto del ricorrente al relativo indennizzo.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico di parte resistente, compensate del 30 % per la reciproca soccombenza in ordine a singole questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara il diritto di a conseguire l'indennizzo in capitale per danno biologico nella Parte_1 misura del 7% per la patologia denunciata, oltre accessori di legge;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in
€ 2.608,80, oltre 15% spese generali oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge oltre contributo unificato, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c..
Vicenza, lì 18 dicembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 97/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 18 dicembre 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per 'avv. RE ADRIANO e l'avv. RE LI Parte_1
Per l'avv. DALLA RIVA ROLANDO, oggi sostituito dall'avv. Donazzan Odetta CP_1
Parte ricorrente si riporta alla memoria conclusiva depositata, si oppone alla modifica del verbale atteso che la contestazione doveva essere fatta contestualmente alle dichiarazioni verbali rese dal ctu, sostiene che non è stata accertata alcuna patologia preesistente, non documentata, come non c'è una patologia pregressa extra lavorativa accertata come invece ritenuto da parte resistente a pag. 5, contesta l'interpretazione della circolare Inail 2006 che recepisce il principio di equivalenza delle cause. Per ilr esto si riporta al ricorso ed alle conclusioni ivi rassegnate. Parte resistente si riporta alle note conclusive depositate, ribadisce che non è stata data la prova della sussistenza della patologia e del nesso di causalità, con probabilità qualificata, come anche ritenuto dal consulente tecnico, in particolare alla luce delle assenze nel ridotto periodo di lavoro svolto presso YN (cfr. denuncia malattia professionale), sostiene l'irrilevanza di periodi di lavoro ulteriori non dedotti in ricorsi, peraltro considerando che anche negli otto anni precedenti il lavoro è stato caratterizzato da numerosi periodi di assenza, ribadisce che manca alcuna ammissione da parte dell'azienda della nocività dell'ambiante di lavoro, che l'indice Niosh rientra nei limiti di legge. Ribadisce altresì che la lombo sciatalgia era già presente due o tre anni prima dell'inizio del rapporto di lavoro de quo, che il quadro patologico del ricorrente comprende patologie di natura non professionale, richiama il punto 3 circolare Castro per l'insussistenza dell'efficacia causale dell'eziologia, richiama Cass. 33962/2024 allegata in atti, produce anche sentenza 15/2024 Corte d'Appello di Venezia che produce in copia cartacea. Parte ricorrente ribadisce la necessità di tener conto del periodo lavorativo precedente. Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione. Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 97/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RE ADRIANO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. RE FABIO e RE LI, elettivamente domiciliato in Vicenza, piazza Ponte Landolfo 114, presso il difensore avv. RE ADRIANO
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_2
( – C.F. – con sede legale in Roma, via IV Novembre, 144, in
[...] CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore per il Veneto, con gli avv.ti ROLANDO DALLA RIVA e ODETTA DONAZZAN, con domicilio presso l' in Vicenza, viale Milano, 63, CP_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25.01.2024 il ricorrente sosteneva di aver lavorato dal 16.10.2017 al 16.05.2022 presso azienda produttrice di mangimi per l'allevamento, con qualifica di CP_3 operaio addetto all'impianto di produzione (liv. B) e di aver svolto con continuità mansioni comportanti la movimentazione manuale di carichi (MMC), in particolare, nelle operazioni di riempimento e spostamento di sacchi di mangime del peso di circa 25/30 kg ciascuno, per un totale di circa 160 sacchi al giorno. Deduceva, dunque, di aver contratto a causa dell'attività lavorativa una
“discopatia multipla cervicale e lombare”, con attribuzione di giudizio di idoneità con limitazioni in data 12.5.2022 a seguito del quale, in data 16.5.22, era stato licenziato per motivo oggettivo, in ragione della non idoneità alla mansione e della mancanza di mansioni compatibili con il proprio stato di salute. Concludeva dunque chiedendo di “accertare che i postumi invalidanti, con le successive ricadute e gli aggravamenti, sono conseguenza dell'evento infortunistico / malattia professionale contratta a seguito dell'attività svolta e, per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente alle prestazioni di legge previste dall'art. 74 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal D. Lgs. n. 38/2000 2” e per l'effetto condannare l'ente resistente “a corrispondere al ricorrente le prestazioni di legge previste e quindi l'indennizzo in capitale, ovvero in rendita, per la menomazione permanente dell'integrità psicofisica, l'indennità per inabilità temporanea e ogni altro accessorio del caso, previa liquidazione delle stesse. Il tutto con maggiorazione degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda (20.10.2022) fino al saldo ai sensi dell'art. 16 – c. 6 della L. n. 412/1991 come modificato dall'art. 1 – c. 783 della L. n. 296/2006”. Oltre alla vittoria di spese e compensi di giudizio. Si costituiva tempestivamente l' contestando in fatto ed in diritto quanto allegato in ricorso e CP_1 chiedendo l'integrale rigetto della domanda avversaria, trattandosi di malattia professionale non tabellata multifattoriale e mancando il nesso causale tra la malattia e l'attività lavorativa svolta alla luce del ridotto periodo di lavoro svolto dal ricorrente alle dipendenze di (un triennio non CP_3 continuativo alla luce delle plurime giornate di assenza), della modesta esposizione al rischio stante la discrezionalità nella scelta dei ritmi di lavoro e stante la presenza di un quadro degenerativo diffuso, con evidente interessamento osseo e discretamente invalidante, così come denunciato, anche in ragione dei considerevoli periodi in cui il ricorrente era rimasto assente dal lavoro per malattia. In subordine e in denegata ipotesi di riconoscimento della rilevava, infine, con riferimento agli interessi sui ratei CP_4 arretrati, l'eventuale debenza degli stessi solamente dalla fine della procedura amministrativa, con esclusione del cumulo tra i medesimi e la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16 L.412/1991. La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, successivamente integrata e chiamato a chiarimenti il consulente tecnico, discussa all'udienza odierna, è così decisa.
La domanda è fondata e va pertanto accolta, per le ragioni di seguito indicate.
Come noto, il sistema assicurativo delle malattie professionali – intese quali patologie a causa CP_1 lenta e progressiva, contratte dal lavoratore nell'esercizio e a causa delle lavorazioni svolte – prevede un sistema misto di classificazione, che distingue tra malattie c.d. tabellate e malattie c.d. non tabellate, a seconda che le stesse siano o meno ricomprese negli elenchi allegati al testo unico DPR 1124/1965. Tale distinzione rileva essenzialmente sotto il profilo del riparto dell'onere della prova in ordine all'eziologia professionale della malattia denunciata, con la conseguenza che in caso di malattia c.d. tabellata, il lavoratore è esonerato dalla prova del nesso eziologico, giovando della presunzione operante tra lavorazione e patologia. Diversamente, in caso di malattia c.d. non tabellata, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza del nesso eziologico tra patologia e attività di lavoro espletata. Infatti, per pacifica giurisprudenza, “dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità CP_1 da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia.” (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 23653 del 21/11/2016). Tale distinzione rileva, altresì, nelle ipotesi di malattie aventi origine multifattoriale, con la precisazione per cui, mentre nel caso di patologia multifattoriale tabellata vi è l'onere, al fine di escludere la tutela assicurativa, di accertare rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno tale da cagionare, da solo o in misura prevalente, la tecnopatia, nel caso di malattia professionale multifattoriale non tabellata, invece, la prova dell'origine lavorativa della malattia, incombente sul lavoratore, dev'essere valutata “in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità” (cfr. Cass., Sez. L, Sent. n. 23415/2011. Conf.: Cass., Sez. L, Sent. n. 4520 /2006; Cass., Sez. L, Sentenza n. 10818/2013). A tal fine, il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità ed all'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio ed anche considerando che la natura professionale della malattia possa essere desunta, con elevato grado di probabilità, dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 3227/2011; 17438/2012; 8773/2018).
Nel caso di specie, dall'esame del compendio probatorio in atti, si ritiene raggiunta la prova dello svolgimento da parte del ricorrente, nel periodo intercorrente tra il 16.10.2017 e il 16.05.2022, delle mansioni lavorative descritte in ricorso e, in particolare, della movimentazione dei sacchi di mangime del peso di 25 kg ciascuno, in assenza di ausili. Ciò trova conferma, anzitutto, nelle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero del procuratore speciale della all'udienza del 9.3.2023 nel CP_3 procedimento n. 1277/2022 RG Lav. avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento (cfr. doc. 5bis ric.), nella parte in cui si legge che “i macchinari automatici sono stati introdotti in azienda circa 4 anni fa (..) anche in queste linee tuttavia è necessario l'intervento manuale che comporta la necessità di spostare il sacco, che pesa sempre circa 25 kg, dalla macchina alla bilancia, dove viene tolta la quantità in eccesso, e dalla bilancia al bancale, dove vengono posate varie file di sacchi, fino a 9 o poco meno (…). Il ciclo una volta impostato è comunque automatico, salvo l'intervento a fine linea dell'operaio che come il ricorrente è adibito alla regolazione del peso, alla chiusura del sacco e allo spostamento sul bancale”. Inoltre, dai quesiti nn. 3, 6 e 8 del questionario emerge che “le mansioni svolte consistevano CP_1 prevalentemente nel seguire l'insaccatura automatica del prodotto, nel controllo del peso del sacco con il prodotto finito, nella sigillatura del sacco con cucitrice a filo e nel posizionamento del sacco sul bancale”, “si movimentano sacchi contenenti prodotti granulari/peso medio 25kg cadauno” e “il peso dei sacchi movimentati è da 25kg”, ed ancora, in risposta al quesito n.6 venivano dichiarate “non presenti attrezzature di ausilio”, mentre al quesito n.14 veniva dichiarato “un sollevamento ogni 3,75 minuti, ovvero 120 sollevamenti in 7,5h” (all. 3 res.). In definitiva, dallo stesso datore di lavoro la movimentazione manuale dei carichi da parte del ricorrente veniva rappresentata come abituale e sistematica (pag. 3.), nelle operazioni di sollevamento e abbassamento, traino e spinta, le prime in assenza di maniglie.
Del resto, l'esposizione al rischio di movimentazione manuale dei carichi trova conferma altresì nel giudizio di inidoneità con limitazioni alla mansione del 12.5.2022, in particolare con la limitazione di evitare la movimentazione manuale di carichi con rachide flesso e, per il resto, di limitarla il più possibile e, in ogni caso, di movimentare solo carichi inferiori al 10 kg ed evitare movimenti di flesso- estensione del rachide (all. 4 ric.), come anche prescritto nei precedenti giudizi di idoneità del 9.11.2021 e 9.2.22 (all. 4 ric.), il che lascia presumere come tali operazioni, effettuate sino a quel momento continuativamente per 7 ore circa all'interno del turno di lavoro, come risulta dal questionario Inail e dalle dichiarazioni rese dal datore di lavoro sopra riportate, abbiano effettivamente aggravato le condizioni di salute del ricorrente.
Ciò posto, valga la pena osservare che la patologia oggetto del presente accertamento, riportata nella denuncia di Malattia Professionale n° 375164 (cfr. doc. 2 resistente) con la dicitura “spondilodiscopatia del tratto lombare L2-L5” non risulta inserita nelle tabelle di cui al D.M. 9.4.2008, in cui compare esclusivamente, alla voce n. 77, “ernia discale lombare”, connessa, per quel che qui interessa a “b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo abituale e sistematico in assenza di ausili efficaci.”, a tal fine essendo irrilevante il D.M. 10.6.2014 citato da parte ricorrente, che effettivamente prevede nella lista 1, gruppo 2 voce 3 la spondilo discopatia del tratto lombare connessa alla movimentazione manuale dei carichi, riguardando detto elenco, come ivi si legge, l'aggiornamento delle malattie per le quali è prevista la denuncia obbligatoria di cui all'art. 139 T.U. e non invece quelle per le quali è applicabile il regime presuntivo ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, come invece previsto ai sensi dell'art. 1 D.M. 9.4.2008, nella parte in cui richiama gli artt. 3 e 211 dpr 1124/1965.
Nondimeno, alla luce delle conclusioni di compatibilità espresse dal consulente tecnico e dell'effettiva movimentazione continuativa di carichi del peso superiore a 25 kg in assenza di ausili efficaci ed idonee misure di sicurezza (come risulta anche dalla compilazione del DVR soltanto in data 31.12.2019 (all. 5 res.), a fronte dell'assunzione del ricorrente in data 16.10.2017 - all. 2 ric.), nonché in contrasto con le limitazioni contenute nei giudizi di idoneità, si ritiene raggiunta la prova della sussistenza del nesso di causalità fra la patologia e l'attività lavorativa svolta.
Invero, secondo il consulente tecnico: “nel caso di specie la denuncia di malattia professionale ha riguardato una spondilodiscopatia del tratto lombare in un soggetto ricorrente con una osteocondrite generalizzata del rachide con spondilodiscopatia estesa al tratto cervicale su base verosimilmente naturale. L'insorgenza della sintomatologia dolorosa è stata precoce rispetto alla media della popolazione generale e quindi è ammissibile una concausa occupazionale nella sintomatologia invalidante, solo qualora sia dimostrato che il datore di lavoro non ha adottato tutte le misure cautelative previste dal DVR per i soggetti esposti e che il ricorrente rientrava tra i soggetti esposti.” (cfr. pag. 31), circostanza di cui, in effetti, si ritiene raggiunta la prova, come sopra detto, in ragione dell'esposizione del ricorrente alla movimentazione manuale dei carichi risultante dalla documentazione in atti, oltre che dalle dichiarazioni del legale rappresentante di e del CP_3 giudizio di idoneità in atti.
In particolare, come sopra detto, dal quadro probatorio dimesso risulta confermato che nell'arco del periodo lavorativo oggetto di causa, intercorrente dal 16.10.2017 al 16.05.2022, il ricorrente abbia effettivamente svolto mansioni implicanti la movimentazione manuale di carichi e, nello specifico, la movimentazione di circa 120 sacchi del peso di 25 kg cadauno, per una movimentazione manuale di carico di circa 3000 kg complessivi nell'arco di ogni turno lavorativo di 7,5 ore. Ciò trova conferma nei giudizi di idoneità con limitazioni in atti (all. 4 ric.) e nel successivo licenziamento per inidoneità fisica (all. 5 ric.) dovuto alle “rilevanti limitazioni all'esecuzione della sua attività lavorativa, tali da rendere di fatto impossibile nella nostra azienda mansioni che consentano di rispettare le indicazioni presenti nel richiamato giudizio di idoneità (..)”, che valgono a confermare che, sino a quel momento, la movimentazione manuale dei carichi, per le caratteristiche intrinseche dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, veniva effettivamente svolta in modo abituale e sistematico.
Si ritengono, altresì, condivisibili le considerazioni rese dal CTU, in replica al CTP di parte ricorrente, laddove chiarisce che “il peso limite raccomandato (kg 22,5) per il sollevamento dei sacchi era inferiore a quello che il ricorrente e il datore di lavoro avrebbero dichiarato essere il peso costantemente sollevato (25 kg). (..)”, con ciò confermando l'esposizione del ricorrente alla movimentazione manuale dei carichi e la derivazione causale della patologia dall'attività lavorativa in termini di aggravamento di un quadro patologico preesistente, escludendo fra le cause extralavorative l'obesità, così il consulente tecnico secondo cui: “La correlazione tra obesità e osteoartrite riguarda principalmente le articolazioni degli arti inferiori non il rachide”.
Valga la pena osservare, infine che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è estranea al presente giudizio la valutazione della storia lavorativa del ricorrente e, quindi, l'attività lavorativa svolta in data antecedente al 16.10.2017 in quanto non allegata in ricorso e, pertanto, diversa alla causa petenedi della domanda, di talché la sua valutazione determinerebbe la violazione del contraddittorio e del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.
In definitiva, si ritiene che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente nel periodo 2017-2022 abbia aggravato l'osteocondrite (o spondilo discopatia) da cui questi era affetto, di patogenesi infiammatoria, extralavorativa, con conseguente efficacia causale della stessa ex art. 41 c.p. Invero, secondo consolidata giurisprudenza: “In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni” (Cass. 38123/2021, conforme a Cass. 27952/2018). In questo senso, volto ad esprimere una relazione concausale fra il quadro patologico e l'attività lavorativa, secondo il consulente tecnico, “una esposizione di meno di quattro anni alla movimentazione manuale dei carichi è insufficiente per creare un quadro così grave ed esteso anche al tratto cervicale che nella operazione di movimentazione manuale non è sottoposto a carico” (Chiarimenti CTU, pagg. 5-6)”, con conseguente efficacia concausale dell'attività lavorativa dedotta in ricorso rispetto alla causa naturale che ha determinato l'insorgenza della patologia (contrariamente all'interpretazione fornita da parte ricorrente nelle note conclusive) consistita, in particolare, nel suo aggravamento in termini di precoce insorgenza della sintomatologia dolorosa e accelerazione del processo degenerativo.
Ciò si ritiene anche alla luce dei chiarimenti resi dal ctu all'udienza del 6.11.2025 con dichiarazioni del seguente tenore: “Si può dire che c'erano sicuramente degli antecedenti naturali come risulta dalla risonanza magnetica 9.12.2021 che descrive un quadro di osteocondrite estesa al rachide cervicale che non trova causa nell'attività lavorativa, come concordemente ritenuto dalla scienza medica e come risulta anche dalla circolare citata. La natura professionale dell'osteocondrite che ha colpito il ricorrente al tratto lombare può ritenersi possibile in ragione della precoce insorgenza della stessa risultante da detta risonanza del 2021, allorquando il ricorrente aveva 44 anni ed aveva un quadro di osteocondrite avanzato. Pertanto, i primi segni sarebbero stati evidenziabili già 10 o 15 anni prima. Infatti l'insorgenza in tale fascia di età della patologia sussiste solo nel 20 % della popolazione generale. In particolare l'attività lavorativa potrebbe aver determinato la manifestazione dei sintomi anche prima dei cinque anni previsti dalla circolare 2004 e comunque un'accelerazione del processo degenerativo legato alla patologia in questione.(..) Avuto riguardo ad un soggetto con predisposizione genetica rispetto all'insorgenza precoce della patologia sussiste una concausalità lavorativa, pur se non esclusiva e prevalente. I dismorfismi, come la scoliosi, sono fattori naturali predisponenti alla artrosi, questi sono infatti un alert per escludere la causa lavorativa. Non si può escludere in questo caso una concausa lavorativa anche considerando che nel DVR si legge che il peso raccomandato è di 22 kg e il ricorrente manovrava pesi maggiori”. Pertanto, ritenuta possibile dal consulente tecnico l'efficacia concausale dell'attività lavorativa rispetto alla malattia denunciata, il nesso di causalità si ritiene effettivamente sussistente, con elevato grado di probabilità, alla luce delle caratteristiche concrete dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente secondo quanto dimostrato dagli elementi di prova sopra descritti che, quanto alle dichiarazioni rese dal datore di lavoro in sede giudiziale e nei questionari, come pure il DVR, costituiscono prove documentali dirette della movimentazione manuale di carichi svolta dal ricorrente in assenza di ausili efficaci, anziché meri indizi da cui trarre una prova presuntiva, contrariamente a quanto sostenuto dall' CP_1 nelle note conclusive, concernendo direttamente il fatto bisognoso di prova e, dunque, l'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
L'”osteocondrite generalizzata del rachide con spondilodiscopatia estesa al tratto cervicale su base verosimilmente naturale” accertata dal consulente tecnico, quale patologia extra lavorativa, sulla quale insiste quella di cui è causa ed a questa preesistente (cfr. chiarimenti udienza 6.11.25), contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, risulta poi dimostrata dalla documentazione sanitaria presente in atti e, in particolare, come più volte chiarito dal consulente tecnico dalla risonanza magnetica del 9.12.2021 (all. 9 ric., cfr. chiarimenti resi all'udienza del 6.11.2025) e, secondo la scienza medica richiamata dal consulente tecnico, deve escludersi l'origine professionale per la sede di insorgenza.
Valga la pena osservare, poi, che non si ritiene dirimente l'indice di esposizione al rischio Niosh di MMC pari a 1,54 indicato a pag. 35 del DVR (cfr. doc. 5 parte resistente), inferiore al 3, ritenuto necessario ai fini della derivazione causale della patologia de quo secondo le circolari alla luce CP_1 dell'effettiva esposizione al rischio derivante dal concreto svolgimento dell'attività lavorativa movimentando carichi di 25 kg, dunque in difformità a quanto previsto nei giudizi di idoneità quantomeno a partire dal 9.11.2021 ed in misura superiore al limite di legge, da parte di soggetto affetto da un quadro patologico di osteocondrite estesa al rachide cervicale, come certificato nell'esame del 9.12.2021, secondo quanto chiarito dal consulente tecnico.
Neppure si ritengono dirimenti per escludere la portata causale del lavoro svolto dedotto in ricorso le assenze per malattia o per altra causa risultanti dalla documentazione in atti a fronte della nocività dell'ambiente di lavoro e del quadro patologico da cui era affetto il ricorrente nonché della mancanza di elementi, desumibili dalla scienza medica, utili ad escludere l'efficienza causale del lavoro svolto a fronte del ridotto periodo temporale di cui è causa.
In definitiva, alla luce di quanto sinora considerato e della valutazione delle conclusioni del consulente incaricato, in termini di compatibilità, può dirsi raggiunta, con un grado di elevata probabilità, la prova dell'eziologia professionale della malattia.
Si ritiene, pertanto, accertata l'origine professionale della malattia “spondilodiscopatia del tratto lombare L2-L5” contratta dal ricorrente, con il riconoscimento di un'invalidità nella percentuale 7% come accertato dal CTU, percentuale rispetto alla quale non sussistono ragioni per cui discostarsene, anche alla luce dell'assenza di specifica contestazione sul punto e dei chiarimenti resi per iscritto in data 7.7.2025 in relazione alla valutazione delle preesistenze ex art. 13, co. 6 D.Lgs 38/2000, il diritto del ricorrente al relativo indennizzo.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico di parte resistente, compensate del 30 % per la reciproca soccombenza in ordine a singole questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara il diritto di a conseguire l'indennizzo in capitale per danno biologico nella Parte_1 misura del 7% per la patologia denunciata, oltre accessori di legge;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in
€ 2.608,80, oltre 15% spese generali oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge oltre contributo unificato, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c..
Vicenza, lì 18 dicembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri