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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/12/2025, n. 2052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2052 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2833/2022 R.G.
promossa da
• , nata a [...] il giorno 1.4.1947 c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] scala B, con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. Silvio Aliffi
- attrice- contro
• nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 CodiceFiscale_2 residente in [...]
- Convenuto, contumace- avente ad oggetto: “risoluzione preliminare di compravendita”
***
Con provvedimento in data 31.08.25, la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
• In data 02.04.88 i coniugi e promisero Parte_1 Parte_2 di acquistare dal i beni immobili facenti parte dell'edificio in CP_1 corso di costruzione sito in Siracusa, Viale Scala Greca, precisamente un appartamento composto di cinque vani ed accessori posto al quarto piano ed un vano garage posto al piano terra dello stesso edificio. Il prezzo venne concordato al metro quadro in ex lire 900.000 per l'appartamento e in ex lire 750.000 per il garage. In sede di stipula del preliminare vennero corrisposte ex lire 15.000.000. Successivamente in data 22.10.90 vennero corrisposte ulteriori ex lire 45.000.000 .Ancora fu corrisposto l'ulteriore importo di ex lire
33.000.000 tramite 8 assegni bancari, regolarmente incassati dal promittente venditore.
• Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, i coniugi e Pt_1 osì concludevano: Pt_2
CONCLUSIONI 1) Accertare, ritenere e dichiarare nulla la promessa di compravendita stipulata tra gli attori ed il convenuto per le causali meglio spiegate in narrativa
2) In via subordinata accertare, ritenere e dichiarare la risoluzione, ai sensi e per gli effetti ex art 1453 c.c., della promessa di compravendita per inadempimento colposo del convenuto;
3) In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la risoluzione per impossibilità sopravvenuta totale ex art. 1463 c.c. a causa del comportamento colposo del convenuto;
4) Per l'effetto ed in ogni caso, condannare il convenuto alla restituzione delle somme pagate dagli attori per l'importo di euro 48.030 a cui vanno aggiunti a titolo di risarcimento del danno gli interessi legali e la rivalutazione monetaria Istat a far data dal 2.4.1988 sino al dì dell'integrale soddisfo oltre a favore del solo attore gli interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. n. 231 Parte_2
/2002 maturandi dalla stipula della promessa di vendita fino al dì dell'integrale soddisfo, il tutto da quantificare con apposita consulenza tecnica d'ufficio; 5) Condannare alle spese del giudizio il convenuto e, in caso di opposizione alle domande giudiziarie avanzate dagli attori, condannarlo, altresì, per lite temeraria.
• Alla prima udienza del 13.02.23, nella contumacia del convenuto, il difensore della parte attrice dichiarava la morte di uno dei due attori, segnatamente del
(avvenuta in data 8.10.22) e chiedeva dichiararsi Parte_2 l'interruzione del processo.
• Interrotto il giudizio, a seguito di ricorso per riassunzione tempestivamente depositato il 15.05.23 (lunedì, ultimo giorno utile ai sensi dell'art 305 cpc) nell'interesse della sola veniva fissata nuova udienza per il Parte_1
15.01.2024.
• A detta udienza del 15.01.2024, su richiesta della parte attrice, il Tribunale concedeva i termini cui all'art. 183 c.p.c. e fissava nuova udienza per il 15.07.2024
• Parte attrice non depositava alcuna memoria istruttoria.
• A seguito di alcuni rinvii d'ufficio, il fascicolo veniva assegnato a questo Decidente.
• Con provvedimento del giorno 31.08.25, la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge. Parte attrice depositava comparsa conclusionale con cui insisteva in domanda. In particolare si legge nelle premesse
“… la concludente nel presente giudizio era inizialmente coattrice insieme al coniuge il quale è deceduto nelle more del giudizio. Essa ha Parte_2 riassunto il giudizio, ma in quanto attrice e non anche quale erede del coniuge poichè ha rinunziato alla eredità dello stesso. Il convenuto
[...]
risulta contumace in quanto - sebbene allo stesso sia stato ritualmente CP_1 notificato l'atto di citazione – non si è costituito nel presente giudizio, quindi decaduto dal sollevare eccezioni di prescrizione, questioni pregiudiziali e preliminari, etc.
pag. 2/3 MOTIVAZIONI
1. In via preliminare ed assorbente va rilevata la disintegrità del contraddittorio. Ed infatti, gli attori sono stati due, ed hanno prodotto un contratto ove essi assieme figuravano quale parte promissaria acquirente. Contratto di cui hanno richiesto la risoluzione: domanda che però non può esaminarsi in difetto della partecipazione al giudizio della parte avente causa del Pt_2
2. Tra l'altro, l'attrice superstite ha ritenuto di precisare che ella non è erede del defunto marito, avendone rinunziato all'eredità. A questo punto, quindi, secondo la prospettazione attorea, vi sarebbe un'eredità giacente che ben potrebbe esser accettata dai figli o fratelli o cugini del defunto. Donde il difetto di integrità del contraddittorio rende improcedibile il giudizio.
E plurimis, v. Cassazione civile sez. II, 05/05/2016, n.9042
La domanda diretta ad ottenere la risoluzione per inadempimento di un contratto con pluralità di parti (nella specie, di un contratto preliminare di compravendita di un immobile) deve essere proposta nei confronti di tutti i contraenti, non potendo un contratto unico essere risolto nei confronti soltanto di uno dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per l'altro o gli altri stipulanti.
3. Del resto, impossibile è un ragionamento diverso: ciò stante che la Pt_1 aveva domandato, con la risoluzione, la restituzione di somme di danaro asseritamente pagate in esecuzione del preliminare: somme che a questo punto, sempre che fondata risultasse la domanda, andrebbero restituite per metà alla stessa, e per metà agli eredi del marito (esclusa la che come detto Pt_1 ha rinunziato all'eredità).
4. Onde l'azione risulta improcedibile.
5. Quanto alle spese legali, considerata la contumacia della parte convenuta, non vi è luogo a provvedere.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 2833/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
• Rigetta le domande dell'attrice perché improcedibili. Parte_1
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Siracusa, in data 11 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Gianfranco Todaro
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2833/2022 R.G.
promossa da
• , nata a [...] il giorno 1.4.1947 c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] scala B, con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. Silvio Aliffi
- attrice- contro
• nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 CodiceFiscale_2 residente in [...]
- Convenuto, contumace- avente ad oggetto: “risoluzione preliminare di compravendita”
***
Con provvedimento in data 31.08.25, la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
• In data 02.04.88 i coniugi e promisero Parte_1 Parte_2 di acquistare dal i beni immobili facenti parte dell'edificio in CP_1 corso di costruzione sito in Siracusa, Viale Scala Greca, precisamente un appartamento composto di cinque vani ed accessori posto al quarto piano ed un vano garage posto al piano terra dello stesso edificio. Il prezzo venne concordato al metro quadro in ex lire 900.000 per l'appartamento e in ex lire 750.000 per il garage. In sede di stipula del preliminare vennero corrisposte ex lire 15.000.000. Successivamente in data 22.10.90 vennero corrisposte ulteriori ex lire 45.000.000 .Ancora fu corrisposto l'ulteriore importo di ex lire
33.000.000 tramite 8 assegni bancari, regolarmente incassati dal promittente venditore.
• Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, i coniugi e Pt_1 osì concludevano: Pt_2
CONCLUSIONI 1) Accertare, ritenere e dichiarare nulla la promessa di compravendita stipulata tra gli attori ed il convenuto per le causali meglio spiegate in narrativa
2) In via subordinata accertare, ritenere e dichiarare la risoluzione, ai sensi e per gli effetti ex art 1453 c.c., della promessa di compravendita per inadempimento colposo del convenuto;
3) In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la risoluzione per impossibilità sopravvenuta totale ex art. 1463 c.c. a causa del comportamento colposo del convenuto;
4) Per l'effetto ed in ogni caso, condannare il convenuto alla restituzione delle somme pagate dagli attori per l'importo di euro 48.030 a cui vanno aggiunti a titolo di risarcimento del danno gli interessi legali e la rivalutazione monetaria Istat a far data dal 2.4.1988 sino al dì dell'integrale soddisfo oltre a favore del solo attore gli interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. n. 231 Parte_2
/2002 maturandi dalla stipula della promessa di vendita fino al dì dell'integrale soddisfo, il tutto da quantificare con apposita consulenza tecnica d'ufficio; 5) Condannare alle spese del giudizio il convenuto e, in caso di opposizione alle domande giudiziarie avanzate dagli attori, condannarlo, altresì, per lite temeraria.
• Alla prima udienza del 13.02.23, nella contumacia del convenuto, il difensore della parte attrice dichiarava la morte di uno dei due attori, segnatamente del
(avvenuta in data 8.10.22) e chiedeva dichiararsi Parte_2 l'interruzione del processo.
• Interrotto il giudizio, a seguito di ricorso per riassunzione tempestivamente depositato il 15.05.23 (lunedì, ultimo giorno utile ai sensi dell'art 305 cpc) nell'interesse della sola veniva fissata nuova udienza per il Parte_1
15.01.2024.
• A detta udienza del 15.01.2024, su richiesta della parte attrice, il Tribunale concedeva i termini cui all'art. 183 c.p.c. e fissava nuova udienza per il 15.07.2024
• Parte attrice non depositava alcuna memoria istruttoria.
• A seguito di alcuni rinvii d'ufficio, il fascicolo veniva assegnato a questo Decidente.
• Con provvedimento del giorno 31.08.25, la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge. Parte attrice depositava comparsa conclusionale con cui insisteva in domanda. In particolare si legge nelle premesse
“… la concludente nel presente giudizio era inizialmente coattrice insieme al coniuge il quale è deceduto nelle more del giudizio. Essa ha Parte_2 riassunto il giudizio, ma in quanto attrice e non anche quale erede del coniuge poichè ha rinunziato alla eredità dello stesso. Il convenuto
[...]
risulta contumace in quanto - sebbene allo stesso sia stato ritualmente CP_1 notificato l'atto di citazione – non si è costituito nel presente giudizio, quindi decaduto dal sollevare eccezioni di prescrizione, questioni pregiudiziali e preliminari, etc.
pag. 2/3 MOTIVAZIONI
1. In via preliminare ed assorbente va rilevata la disintegrità del contraddittorio. Ed infatti, gli attori sono stati due, ed hanno prodotto un contratto ove essi assieme figuravano quale parte promissaria acquirente. Contratto di cui hanno richiesto la risoluzione: domanda che però non può esaminarsi in difetto della partecipazione al giudizio della parte avente causa del Pt_2
2. Tra l'altro, l'attrice superstite ha ritenuto di precisare che ella non è erede del defunto marito, avendone rinunziato all'eredità. A questo punto, quindi, secondo la prospettazione attorea, vi sarebbe un'eredità giacente che ben potrebbe esser accettata dai figli o fratelli o cugini del defunto. Donde il difetto di integrità del contraddittorio rende improcedibile il giudizio.
E plurimis, v. Cassazione civile sez. II, 05/05/2016, n.9042
La domanda diretta ad ottenere la risoluzione per inadempimento di un contratto con pluralità di parti (nella specie, di un contratto preliminare di compravendita di un immobile) deve essere proposta nei confronti di tutti i contraenti, non potendo un contratto unico essere risolto nei confronti soltanto di uno dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per l'altro o gli altri stipulanti.
3. Del resto, impossibile è un ragionamento diverso: ciò stante che la Pt_1 aveva domandato, con la risoluzione, la restituzione di somme di danaro asseritamente pagate in esecuzione del preliminare: somme che a questo punto, sempre che fondata risultasse la domanda, andrebbero restituite per metà alla stessa, e per metà agli eredi del marito (esclusa la che come detto Pt_1 ha rinunziato all'eredità).
4. Onde l'azione risulta improcedibile.
5. Quanto alle spese legali, considerata la contumacia della parte convenuta, non vi è luogo a provvedere.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 2833/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
• Rigetta le domande dell'attrice perché improcedibili. Parte_1
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Siracusa, in data 11 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Gianfranco Todaro
pag. 3/3