Articolo 54 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428
Articolo 53Articolo 55
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27 gennaio 1991
Art. 54. (Sicurezza dei giocattoli: criteri di delega) 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/378/CEE dovra':
a) fornire la definizione di "giocattolo"; b) consentire l'immissione sul mercato soltanto dei giocattoli conformi a prestabiliti requisiti essenziali di sicurezza; c) prevedere misure atte all'identificazione del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione del giocattolo sul mercato CEE; d) disciplinare l'apposizione sui giocattoli o sui loro imballaggi, o su entrambi, del marchio "C.E." da parte degli organismi abilitati, attestante che il modello di giocattolo soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza; e) stabilire efficaci misure per i controlli nella fase di commercializzazione dei giocattoli.
Nota all' art. 54:
- La direttiva 88/378/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 72 del 19 settembre 1988, 2a serie speciale.
Entrata in vigore il 27 gennaio 1991
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