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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/07/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 55/2022
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 55/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZANTI Parte_1 P.IVA_1
SABRINA, elettivamente domiciliato in VIALE CORASSORI, 54 MODENA presso il difensore avv. MAZZANTI SABRINA APPELLANTE contro
(Già Controparte_1 [...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. COMAGGI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA CADUTI IN GUERRA N.1 MODENA presso il difensore avv. COMAGGI MARCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VEDOVATI Controparte_3 P.IVA_3
CHIARA, elettivamente domiciliato in VIA LEOPARDI 1 MILANO presso il difensore avv. VEDOVATI CHIARA
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
pagina 1 di 17 AD OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA'
PROFESSIONALE – PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA CARTOLARE DEL 03.09.2024:
Le parti hanno concluso come da note depositate e pertanto:
APPELLANTE: << Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: 1) In via principale
- accogliere integralmente il presente appello verso l'impugnata sentenza a verbale n. 1295/2021 del Tribunale di Modena, Seconda Sezione civile, in persona del Dr. Roberto Masoni, emessa e pubblicata il 23/09/2021, per tutti i motivi svolti nella narrativa e in riforma della pronuncia:
- rideterminare il danno da liquidarsi in favore dell'odierna appellante sulla base delle allegazioni prodotte nel corso del giudizio di primo grado e, per l'effetto, condannare la al pagamento della complessiva somma di Controparte_4
€ 243.566,35 (IVA esclusa), ovvero nella maggiore o minore somma che dovesse risultarte provata in corso di causa, detratto l'acconto di € 10.791,00 nelle more già corrisposto dalla medesima in favore dell'odierna appellante il tutto oltre Parte_1 alla rivalutazione monetaira e agli interessi medio tempore maturati;
- condannare la al rimborso delle spese Controparte_4 legali del giudizio di primo grado sulla base del corretto scaglione di valore (tra € 260.001,00 e € 520.000,00), secondo i valori medi di cui al DM 54/2015 coordinato con il DM 37/2018, integrando quanto liquidato nel precedente grado di giudizio e già versato dalla medesima;
2) In via istruttoria
- qualora, l'Ecc.ma Corte adita non ritenesse sufficientemente provati i danni per cui si chiede l'indennizzo alla società assicurativa sulla base delle fatture versate in atti nel corso del processo di primo grado, ammettere le istanze istruttorie già formulate dalla scrivente difesa con la seconda memoria autorizzata ex art. 183, 6° comma, c.p.c. e, pertanto, disporre nei confronti della Controparte_4
l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., delle perizie e delle valutazioni dei danni relative ai sinistri descritti in atti, effettuati dal perito fiduciario incaricato all'uopo, di Verona, ovvero, in subordine, ammettere prova per testi a conferma Controparte_5 delle valutazioni dei danni relative ai sinistri occorsi presso il polo logistico della AM DE NC (sui capitoli nn. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14), indicando quale testimone il perito dello studio di Verona, o, ancora, ammettere prova Controparte_5 per testi a conferma dei fatti di causa, sui capitoli esposti nella suindicata memoria autorizzata e di seguito riproposti. 1) (Omissis) pagina 2 di 17 2) (Omissis)
3) (Omissis)
4) (Omissis)
5) (Omissis)
6) Vero che al verificarsi di ciascun sinistro informava tempestivamente, Pt_1 inviando dettagliata denuncia, la e, per conoscenza, il broker Controparte_6 CP_3
[...]
7) Vero che collaborava con il perito incaricato dalla Firmato Pt_1 Controparte_5
Da: BR AN Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 16914d5 3
e con il signor , responsabile reclami del broker Controparte_6 Persona_1
, per fornire chiarimenti e ogni documento utile per agevolare la procedura CP_3 di accertamento dei danni?
8) Vero che in seguito al sinistro occorso in data 30/08/2017 (incendio) venivano distrutti circa 180 pallets di materiale e una porzione del piazzale della AM del NC rimaneva danneggiata, come da elenco che si rammostra sub. doc. 12?
9) Vero che in seguito al sinistro occorso in data 08/09/2017 una colonna in cemento armato dell'edificio della AM DE NC crollava parzialmente, causando danni come da elenco che si rammostra sub. doc. 14?
10)Vero che in seguito al sinistro occorso in data 06/11/2017 veniva danneggiava la parete perimetrale (muro non portante) del fabbricato della AM DE NC, la porta di uscita di emergenza e le finestre, come da elenco che si rammostra sub. doc. 16?
11)Vero che in conseguenza del sinistro occorso in data 21/06/2018 veniva danneggiato il carrello n°9 Linde 392 matricola H2X392H00138, come da documento che si rammostra sub. doc. 18?
12)Vero che in conseguenza del sinistro del 22/06/2018 veniva danneggiato il carrello n°10 Linde 392 matricola H2X392H00203, come da documento che si rammostra, sub. doc. 20?
13)Vero che in conseguenza del sinistro del 09/07/2018 del carrello n°8 Linde H25D-02 matricola H2X392H00171, venivano danneggiate n. 3 portiere, come da fatture che si rammostrano (cfr. doc. 45)?
14)Vero che alcun sinistro è stato liquidato dalla compagnia ? CP_4
15)Vero che in data 30/04/2019 ha corrisposto a AM del NC un Pt_1 acconto sul maggior dovuto per € 81.000,00?
16)Vero che e AM del NC hanno concordato, per la restante parte del Pt_1 risarcimento dovuto, un pagamento rateale che avverrà mediante la corresponsione di n. 32 rate mensili di pari importo, con decorrenza dal mese di gennaio 2020 fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta?
17)Vero che durante l'esecuzione dei lavori di ripristino ha messo a disposizione Pt_1 della committente AM del NC propri operatori (mulettisti, carrellisti, pacchisti ecc. ecc.) e le proprie attrezzatture in conformità a quanto descritto nei riepiloghi danni depositati in atti, sub documenti nn. 12, 14 e 16, che mi si rammostrano? pagina 3 di 17 Si indicando quali testimoni su tutte le circostanze, anche a prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi, i signori:
- domiciliato presso la Testimone_1 Parte_1
- domiciliata presso la Testimone_2 Parte_1
- domiciliato presso la AM DE NC. Testimone_3
3) In ogni caso
- con vittoria delle spese di lite e delle competenze professionali oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge. Con riserva di ogni migliore ed ulteriore produzione, deduzione e allegazione, anche istruttoria, che si rendesse utile o necessaria.>>.
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE Controparte_1
: << Contrariis rejectis: Voglia la Ecc.ma Corte di Appello
[...] di Bologna così pronunciarsi: Nel merito: respingere l'impugnativa perché infondata in fatto ed in diritto e non comprovata nonché dichiarare il difetto di legittimazione attiva in ordine ai sinistri imputabili ad ed indennizzati da Controparte_7 Controparte_8
In via incidentale: in riforma della sentenza impugnata voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna accogliere l'appello incidentale respingendo le domande tutte ex adverso proposte per i motivi dedotti, per omessa prova in ordine all'an debeatur, del quantum, per inoperatività della polizza con condanna della appellante alla ripetizione in favore di della somma di €17.475,04 da quest'ultima corrisposta con CP_4 riserva di appello a seguito della pronuncia di primo grado, oltre interessi e svalutazione monetaria dalla data del pagamento al saldo, ovvero quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia. In via meramente subordinata e salvo gravame: in caso di liquidazione di somme a favore della appellante principale disporre l'applicazione delle condizioni tutte di polizza, nessuna esclusa, ivi compresi le franchigie, i massimali e gli scoperti di polizza da applicarsi ad ogni singolo sinistro. In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari del presente grado di giudizio oltre al rimborso forfetario, iva e cpa come per legge. Si dichiara fin da ora di non accettare il contraddittorio su domande nuove che si intendano introdurre nel corso del processo. In via istruttoria: Ci si oppone in ogni caso all'ammissione delle istanze istruttorie tutte ex adverso dedotte. Ci si oppone alla istanza di produzione ex art. 210 c.p.c. non trattandosi di documento comune ma inerente indagini investigative e come tali coperte dal vincolo di riservatezza. L'istanza, inoltre, si appalesa inammissibile perché volta unicamente a sopperire ad una carenza probatoria di cui era onerata a mente dell'art. 2967 c.c..
pagina 4 di 17 Ci si oppone altresì all'ammissione del capitolato dedotto in quanto inammissibile perché da provarsi documentalmente. Inoltre i testi chiamati a rispondere su detto capitolato sono incapaci a testimoniare in quanto portatori di un interesse personale che li legittimerebbe a partecipare al processo essendo i soggetti dichiarati responsabili dei sinistri in oggetto ad eccezione del perito la cui testimonianza sarebbe in ogni caso inammissibile>>. CP_5
APPELLATA << Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_3 disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda, sia di merito, sia istruttoria, previo ogni necessario accertamento e declaratoria, così giudicare: Nel merito:
1. confermare la Sentenza impugnata, rigettando qualsivoglia domanda eventualmente proposta nei confronti di per tutte le ragioni esposte negli atti del Controparte_3 presente giudizio d'appello e negli atti di primo grado, qui richiamati. In ogni caso:
2. con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (nella misura del 15% ex D.M. 55/14) e accessori come per legge. >>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in data 12.01.2022 a mezzo PEC a tutti gli appellati, la (anche solo Controparte_1
), quale compagnia assicurativa per la Controparte_9
responsabilità civile per sinistri derivati o causati, dalla (anche solo Parte_1
), chiedeva la riforma della sentenza in atti sul rilievo che essa era Pt_1
erroneamente motivata, affidandosi a tre motivi di appello, dichiarando invece di prestare acquiescenza all'intervenuta assoluzione da condanna del proprio broker
[...]
(anche solo , al quale si era rivolto per scegliere la miglior CP_3 CP_3
copertura possibile dei rischi che intendeva assicurare.
pagina 5 di 17 1.1 Si costituivano entrambe le società.
1.1.1 La proponeva altresì appello incidentale volto alla integrale CP_4
riforma della decisione, affermando l'insussistenza di una copertura ai sinistri denunciati e chiedendo il rigetto del gravame.
1.1.2 La preso atto della prestata acquiescenza, chiedeva la conferma CP_3
della sentenza di primo grado.
1.2 La causa, senza alcuna attività istruttoria, seppure sollecitata, era posta in decisione sulle rassegnate conclusioni, come trascritte in epigrafe, con la concessione degli ulteriori termini ex art. 190 cpc.
2. L'appello principale è fondato e va, dunque, accolto.
Va premesso che con sentenza n° 1295 del 23.09.2021, depositata e pubblicata in pari data, non notificata, il Tribunale di Modena, per quanto di residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, ha accolto la domanda di garanzia propria avanzata dall'odierna appellante, nei confronti della propria AG assicuratrice, rimasta contumace, che ha condannato al pagamento della complessiva minor somma di €. 10.791,00, oltre accessori e spese di lite, la quale aveva agito per vedersi riconosciuto l'indennizzo di polizza per una serie di sinistri. Il giudizio di primo grado aveva affermato la copertura in relazione a tutti i sinistri di causa ma aveva ritenuto provato il danno solo limitatamente a quelli del 22.06.18 e 07.07.2018, entrambi relativi al danneggiamento di due carrelli elevatori (cd muletti), danneggiati dagli operatori nel corso delle manovre di movimentazione della merce, ritenendo non provato il danno relativamente all'incendio del 30.08.2017, al parziale crollo di una colonna di cemento armato del 08.09.2017, che aveva necessitato importanti opere di rifacimento del capannone, al danneggiamento di un muro da parte di un carrello elevatore in manovra, avvenuto il 06.11.2017 e da ultimo quello occorso ad un carrello elevatore in data 21.06.2018. Aveva altresì accertato la mancanza di responsabilità del broker CP_3
pagina 6 di 17 3. La sentenza va parzialmente riformata, in quanto il Tribunale ha fatto malgoverno delle risultanze istruttorie e segnatamente della prova documentale.
3.1 In adempimento al proprio obbligo, derivante dalla sentenza impugnata, la
AG ha provveduto (cfr. doc. 3 fascicolo appello dell'appellante) al pagamento in favore dell'attore/appellante della somma di euro 17.475,04, che oggi chiede in restituzione.
4. L'appellante affida le proprie censure a tre motivi, precisando al punto n. 4 di pag. 15 <di prestare acquiescenza, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., in relazione a quanto statuito dal Giudice di prime cure nel capo III° della sentenza (pag. 4, penultimo capoverso) circa l'assenza di profili di inadempienza a carico di
[...]
e anche rispetto al punto 4 del dispositivo avente ad oggetto la CP_3
liquidazione delle spese processuali liquidate in favore del broker, che, nelle more, la gli ha già corrisposto spontaneamente.>> Pt_1
4.1 Con il primo motivo, rubricato come “1) Errata determinazione del quantum della condanna inflitta alla per Controparte_4
non aver il Giudice considerato le fatture allegate alla seconda memoria autorizzata” si sostiene che, sebbene nel terzo capo della pronuncia il Tribunale come affermazione di principio abbia e correttamente, accertato la copertura di polizza per tutti i sinistri de quibus, tuttavia “A ben vedere, risulta chiaro che l'errata quantificazione del danno liquidato in favore della sia frutto di una clamorosa svista in cui è Parte_1
incorso il Giudice di primo grado, il quale ha basato il proprio giudizio solo sui documenti allegati all'atto di citazione, costituiti per lo più da preventivi di spesa, trascurando l'allegazione di gran parte delle fatture versate in atti dalla scrivente difesa contestualmente al deposito della memoria autorizzata ex art. 183, 6° comma,
n° 2, c.p.c..” (Cfr. appello pag. 5)
In estrema sintesi l'appellante si duole del fatto che in primo grado, essendosi azionata la polizza assicurativa multirischi n°00079711000497, stipulata in data
01.08.2017 e successive modifiche e integrazioni del 26.03.2018, erroneamente il pagina 7 di 17 Tribunale aveva respinto la domanda d'indennizzo per la maggior parte dei sinistri, ritenendo mancata la prova del danno effettivamente subito.
4.1.1 Con il primo ed unico motivo di gravame incidentale la AG impugna il medesimo capo 3 della sentenza e sostiene l' “erronea interpretazione ed applicazione della polizza, della sua successiva appendice e delle condizioni generali di polizza nonché per erronea quantificazione dell'indennizzo in ordine ai sinistri liquidati e per tutti i motivi di cui si dirà di volta in volta nel prosieguo dell'atto.” (Cfr. comparsa Cattolica pag. 5). In sintetica sostanza si censura sia l'an della copertura assicurativa sia il quantum liquidato.
4.1.2 I motivi vanno affrontati insieme per la priorità logico-giuridica che si deve accordare all'eccepita carenza di copertura assicurativa.
4.2 La censura in ordine all'an della copertura è in parte infondata.
In tema di riparto dell'onere probatorio nella materia de qua l' , Parte_2
perché possa vedere accolta la domanda, ha il dovere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, secondo il generale principio del riparto dell'onere della prova, espressamente statuito all'art. 2697 c.c. Infatti, è opinione consolidata della
Suprema Corte quella secondo la quale << In generale, nel contratto di assicurazione, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un evento
o sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
15630 del 14/06/2018 ; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 30656 del 21/12/2017).
Viceversa, la colpa grave dell'assicurato o del beneficiario che a norma dell'art
1900 cod. civ. esclude la garanzia assicurativa si configura come un fatto che impedisce al fatto costitutivo (evento o sinistro) di operare secondo le previsioni della fattispecie legale e quindi deve essere dimostrata dall'assicuratore ( Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 2005 del 08/04/1981 (Rv. 412715 - 01); Sez. 3, Sentenza n.
pagina 8 di 17 14597 del 12/07/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14585 del 22/06/2007). In tale solco si collocano anche le sentenze di cui a Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6548 del 14/03/2013; Sez. 3 - , Ordinanza n. 1558 del 23/01/2018 (Rv. 647582 - 01), allorché richiamano tale principio di ordine generale. >> (Cfr. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9205 del 02/04/2021 in motivazione pagg. 4 e 5).
DE resto si è condivisibilmente argomentato che <<In tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore.>> (Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4234 del 16/03/2012
Rv. 621633 – 01; conf. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15630 del 14/06/2018 Rv. 649135 – 01;
Sez. 3 - , Ordinanza n. 9205 del 02/04/2021 Rv. 661078 - 01).
Invero, la Cassazione, in una recente pronuncia, ha anche puntualizzato che «nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei "rischi inclusi", ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa. Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore» (Cass. civ. sez. III, 23/01/2018,
n.1558; e così anche ex multis Cass. civ. sez. III, 21/12/2017, n.30656).
Pertanto, è onere dell'attore-assicurato dimostrare il fatto costitutivo della domanda e, quindi, l'evento qualificabile come “sinistro” alla stregua della polizza e soprattutto le sue conseguenze, mentre è onere dell'assicuratore provare i fatti pagina 9 di 17 impeditivi, tra i quali, appunto, la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione delle clausole di esclusione o di delimitazione del rischio.
A questi principi la Corte intende uniformarsi.
Il fatto che la AG sia rimasta contumace in primo grado non implica che le allegazioni circa la mancata copertura del sinistro a termini di polizza incorra nel divieto di cui all'art. 345 cpc, come ha affermato nella comparsa conclusionale la società appellante, anzi ricorrendo l'ipotesi della mera difesa rispetto ad un fatto costitutivo (esistenza, validità ed efficacia della copertura assicurativa), l'onere probatorio è tutto in capo all'attorea/assicurato, che intenda avvalersi della polizza ed incamerare l'indennizzo e la negazione della copertura del sinistro integra una mera difesa, pur sempre declinabile dalla AG ancorché rimasta contumace in primo grado.
4.3 L'appellante fra il 2017 ed il 2018 ha denunciato sei sinistri, i quali, a seguito di accertamenti eseguiti dalla AG assicuratrice sono stati tutti ritenuti non indennizzabili in forza della polizza n. 79711000497, stipulata in data
26/04/2017, della sua “appendice n. 2” decorrente dalle ore 24 del 26.03.2018 e delle condizioni generali di polizza, documenti prodotti da parte appellante nel giudizio di primo grado ai nn. 09 (Polizza e Condizioni generali di polizza;
anche solo CGP) e 10
(Appendice) e che in appello la AG ha riprodotto ai nn. 04 (Polizza); 05
(CGP), e 06 (Appendice); i documenti sono di eguale contenuto.
I primi due hanno in comune la caratteristica della loro verificazione ad opera di personale fornito dalla che agiva sotto le direttive della Controparte_10
società appellante, che aveva in appalto dalla la movimentazione della CP_11
merce/prodotto finito di materiale ceramico e l'approntamento degli ordini dei clienti, svolti presso gli stabilimenti di proprietà della società appaltante:
a) sinistro n. 007980017002279 del 30/08/2017: incendio di alcuni bancali di merce, durante l'operazione di rivestimento con film plastico (PVC termoretraibile)
pagina 10 di 17 che prendeva fuoco al suo riscaldamento con fiamma (cfr. denuncia doc. 11 appellante – doc. 07 ); CP_4
b) sinistro n.007980017002634 del 08/09/2017: l'operatore del carrello elevatore nel retrocedere urtava una colonna di cemento armato, che crollava creando un abbassamento di quota del solaio con conseguente instabilità (cfr. denuncia doc. 13 appellante – doc. 08 ); CP_4
c) sinistro n. 007980017002869 del 06/11/2017 del 06.11.2017: l'operatore del carrello elevatore, dipendente della società appellante, urtava con un carrello elevatore e così danneggiava un muro del capannone.
Secondo la AG essi non sarebbero indennizzabili in quanto gli eventi non sarebbero coperti dalla Polizza stipulata in data 26/04/2017 ma solo dalla sua estensione decorrente dalle ore 24 del 26.03.2018, con la quale si è assicurato anche il rischio in oggetto prevedendosi: < 1. “Variazione sezione responsabilità civile
L'attività descritta in polizza, relativamente alla sezione III Responsabilità Civile,
s'intende integrata come di seguito indicato: S'intende compresa la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'attività di movimentazione delle merci presso i clienti a cui il ns. ha installato gli impianti indicati nell'attività dichiarata Parte_2
che viene espletata: - direttamente con propri dipendenti, - in qualità di committente dei lavori da aziende terze cui il ns. assicurato ha ceduto in subappalto tali lavori”
-> laddove la Polizza prevedeva come <Attività dichiarata Consulenza e progettazione, fornitura ed installazione di sistemi per controllo e per rintracciabilità merci e mezzi nei magazzini.>>, riportata a pag. 3 della Polizza nella sezione
“Specifica”.
Ne consegue che effettivamente i danni cagionati a terzi, nella specie alla
[...]
nell'attività di movimentazione manuale delle merci, dove per manuale CP_11
deve intendersi compiuta con l'operazione dell'uomo con o senza utilizzo di macchinari, non può rientrare nell'attività denunciata e coperta dalla Polizza, perché è altro rispetto a: consulenza, progettazione, fornitura ed installazione di sistemi per il pagina 11 di 17 controllo e la rintracciabilità di beni mobili nei magazzini della società appaltante DE
NC.
Inoltre i primi due sinistri non sono altresì indennizzabili perché la Polizza, a differenza dell'appendice successivamente stipulata, non copre i danni procurati da personale fornito ma dipendente dalla società subappaltante CP_7
4.3.1 Ciò ha portata assorbente dell'eccezione di “carenza di legittimazione” attiva sollevata dalla AG sempre rispetto ai primi due sinistri, che la
AG fonda sulle difese sporte in primo grado dal broker in quanto i due CP_3
sinistri sarebbero stati indennizzati da su denuncia che ha visto la CP_8 CP_7
liquidazione in favore di quest'ultima della somma di €. 54.250,00 quale indennizzo ad esaurimento del massimale, in ciò richiamando la Comparsa di costituzione e risposta della (pag. 8) e il documento n. 33 attoreo, costituito dalla quietanza di CP_3
pagamento, somma che, poi, la stessa appellante avrebbe ricevuto e girato alla DE
NC (cfr. doc. 34 attoreo/appellante), circostanze queste tutte oggettivamente pacifiche e non esaminate dal Tribunale gravato.
4.3.2 Ciò comporta in definitiva che la sentenza di rigetto della domanda va confermata ma ne va completamente corretta, in accoglimento dell'appello incidentale, la motivazione, non condivisibilmente fondata sul riconoscimento della copertura assicurativa ma sul rigetto della domanda di indennizzo per mancata prova del danno, così affermandosi dalla Corte che i tre sinistri suddetti non sono coperti dalla Polizza stipulata il 01.08.2017.
4.4 I restanti tre sinistri:
d) n. 007980018001626 del giorno 21/06/2018, denuncia del 21/06/2018 (cfr. doc. n. 17 appellante primo grado - doc. n. 11 parte appellata);
e) n. 007980018001627 del giorno 22/06/2018 denuncia del (cfr. doc. n. 19 parte appellante primo grado - doc. n. 12 parte appellata);
f) n. 007980018001856 del giorno 09/07/2018, denuncia del 10/07/2018 (cfr. doc. n. 19 parte appellante primo grado - doc. n. 13 parte appellata);
pagina 12 di 17 riguardano il danneggiamento dei carrelli elevatori o muletti, utilizzati dalla società appellante per la movimentazione delle merci nei magazzini della e CP_11
sempre in relazione al contratto di appalto già visto, e sono tutti la conseguenza di un'errata manovra di guida. In particolare il terzo sinistro, sub f) del giorno
09/07/2018, riguarda il danneggiamento di tre portiere di tre carrelli elevatori o muletti, trasportati da un quarto.
4.4.1 il Tribunale ha ritenuto tutti e tre i sinistri coperti dalla Polizza < ….. a tenore della sezione A, lett. f), sezione II, Responsabilità civile, dato che comprende la responsabilità civile delle persone assicurate “dalla conduzione nell'area aziendale di carrelli elevatori e di macchine per operazioni di carico e scarico di merci”. >>
(Cfr. sentenza pag. 4). Ha, poi, ritenuto provato soltanto il danno <<…..relativo ai sinistri del 22.6. e 7 luglio 2018 risulta provato per effetto della produzione di due fatture, l'una pari ad € 3070 e l'altra di importo pari ad € 7721,18 (doc. 18), non anche il primo verificatosi in data 21.6. 2018 (si v. doc. 17).>>.
4.4.2 L'odierna appellante principale ha contestato sia il mancato riconoscimento dell'indennizzo del primo dei tre ulteriori sinistri, quello sub d) del
21/06/2018, sia il quantum riconosciuto per gli altri due (dovendosi ritenere errata la data del 07.07.2018 che corrisponde evidentemente a quella corretta del 09.07.2018), accusando il Tribunale di aver omesso, da un lato, ogni invocato supplemento istruttorio e, dall'altro, di aver completamente trascurato la documentazione suppletiva allegata alla memoria ex art. 183, 6^ co., n. 2 cpc, richiamando, nella censura odierna, specificamente i documenti la cui consultazione è stata omessa, documenti che effettivamente risultano prodotti e pertinenti e, dall'altro ancora, una complessiva non corretta valutazione dei documenti prodotti in relazione agli importi da essi rappresentati, riconoscibili e comunque non riconosciuti.
4.4.3 La AG oggi appellante incidentale ha invece sostenuto che anche tutti e tre questi sinistri non risultano indennizzabili e ciò alla luce proprio dalla disposizione pattizia invocata dall'assicurato, prima, e dal Tribunale, poi, in quanto pagina 13 di 17 <La garanzia aggiuntiva Sezione III – Responsabilità civile lettera - C) Estensione dell'assicurazione, lettera f) “danni a cose di terzi movimentate, rimorchiate e sollevate” (cfr. pag. 49 doc. n. 9 parte appellante primo grado e doc. n. 5 prodotto con la presente comparsa) …..…………… è estesa ai soli danni conseguenti a guasto
o rottura accidentale del mezzo impiegato per le operazioni citate ma nel caso di specie il danno è conseguenza di un'errata manovra di guida e pertanto non è indennizzabile.>>.
Inoltre la AG ha richiamato anche la lett. g) della medesima garanzia aggiuntiva, denominata "Cose in consegna", la quale esclude i danni subiti dai macchinari, dalle attrezzature e dalle cose mobili o immobili che l'Assicurato detenga in locazione, usufrutto, comodato o leasing, affermando che i carrelli de quibus sono di proprietà della e sono utilizzati dall'appellante Controparte_12
assicurata soltanto in base ad con un contratto di nolo.
4.4.4 La Corte ritiene corretta la lettura della vicenda fornita dalla AG, perché effettivamente le disposizioni di polizza applicabili ed il loro contenuto escludono l'indennizzabilità dei sinistri. Ciò, del resto, per quanto si apprende anche dall'atto di citazione di primo grado e dalla documentazione offerta (cfr. docc. 35, 36.
37 fascicolo primo grado appellante), è stata la motivazione addotta dalla AG all'assicurato, per il tramite del suo legale avv. BR AN.,
[...]
Inoltre, osserva la Corte, l'appellante non ha mai contestato la Controparte_13
circostanza di detenere i carrelli danneggiati in base ad un contratto di noleggio.
Infatti, la fattispecie odierna è governata dalla Polizza, Sezione III -
Responsabilità civile, IIIa verso terzi, lettera C) Estensione dell'assicurazione, lettera f) Danni alle cose di terzi movimentate, rimorchiate e sollevate, la quale prevede che “L'assicurazione è estesa ai danni alle cose di terzi, movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, esclusivamente quando tali danni siano la conseguenza di guasto o rottura accidentale del mezzo impiegato per dette operazioni.” Questa previsione esclude l'indennizzabilità dei danni subiti dai carrelli pagina 14 di 17 elevatori, adoperati dall'appellante e dai suoi dipendenti, in conseguenza dell'errata manovra di guida del loro conducente.
Non è inutile sottolineare in proposito che la sentenza è incorsa in un lapsus calami nella indicata numerazione, quando ha intitolato la Sezione – Responsabilità civile come II e non come III. DE resto già in atto di citazione di primo grado l'appellante aveva fatto richiamo a questa sezione, intitolandola correttamente come III; inoltre la
II Sezione è intitolata “ Danni indiretti” e contiene solo nel paragrafo “C – Esclusioni relative alla Sezione II” una lettera f) relativa ad ampliamenti o trasformazione di impianto o rinnovazione dei sistemi, aspetti del tutto eccentrici alla centralità dell'odierna questione, cosicché nessun dubbio può sussistere che la sezione d'interesse, perché invocata dall'attore appellante, è proprio quella III, unica intitolata come “Responsabilità civile”.
Questa ipotesi di esclusione ha portata assorbente dell'ulteriore difesa sollevata dalla AG in ordine alla circostanza che i carrelli elevatori danneggiatisi erano tutti oggetto di un contratto di noleggio.
4.4.4.1 Ciò comporta in definitiva che la sentenza di rigetto della domanda va confermata ma ne va corretta, in accoglimento dell'appello incidentale, la motivazione, non condivisibilmente fondata sul riconoscimento della copertura assicurativa ma sul parziale rigetto della domanda di indennizzo per mancata prova del danno, così affermandosi dalla Corte che i tre sinistri suddetti non sono coperti dalla Polizza stipulata il 01.08.2017.
5. Da quanto in precedenza affermato va accolto l'appello incidentale della sulla mancata copertura di polizza in relazione a tutti e sei sinistri di causa CP_6
e così respinta ogni domanda attorea avanzata in primo grado, con parziale riforma della sentenza e correzione della motivazione laddove la domanda è stata respinta per mancata prova del danno.
6. Ulteriore conseguenza della riforma, come richiesto, sarà la condanna dell'assicurata, appellante principale, alla restituzione di quanto versato dalla pagina 15 di 17 in esecuzione della sentenza di primo grado, somma maggiorata degli CP_4
interessi legali di cui all'art. 1284, 1^ co., cc, calcolati dall'esborso al soddisfo.
Non è, infatti, contestato, oltre che provato documentalmente, che la
AG ha soddisfatto interamente le ragioni creditorie dell'assicurata, da quest'ultima vantate sulla base della sentenza gravata, versando la complessiva somma di €. 17.475,04.
7. Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in parte dispositiva con riferimento al corrispondente scaglione di valore, desunto dal disputandum, e per le fasi previste dal DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, vanno addebitate secondo soccombenza, che fa interamente capo all'appellante principale Pt_1
ad eccezione di quelle sostenute dall'appellata la cui
[...] Controparte_3
evocazione nel giudizio odierno è avvenuta soltanto come mera denuntiatio litis e come tale non può generare soccombenza. Ne consegue che le spese da essa sostenute dovranno fare unicamente capo a se stessa.
8. Ricorre per l'appellante principale la sussistenza della previsione dell'art.
ART. 13 1-quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre
2012, n. 228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo nella causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così decide:
A. Rigetta l'appello principale.
A. Accoglie l'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, correttane la motivazione, rigetta la domanda di garanzia propria della Pt_1 pagina 16 di 17 e, per l'effetto, dichiara che la garanzia assicurativa per cui è causa, non è Pt_1
operante per tutti e sei i sinistri denunciati.
B. Condanna conseguentemente l'appellante alla restituzione in Parte_1
favore di di quanto dalla medesima pagato in Controparte_1
esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi come indicati in parte motiva.
C. condanna l' appellante al pagamento in favore della Parte_1 [...]
delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida: Controparte_1
- in Euro 0,00 per spese, Euro 19.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, oltre IVA e CPA come per legge per il giudizio di primo grado;
- in Euro 777,00 per spese, Euro 15.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario
15%, oltre IVA e CPA come per legge per il giudizio di secondo grado;
D. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02
e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante principale di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Così deciso in Bologna il 04.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Mariacolomba Giuliano
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
pagina 17 di 17
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 55/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZANTI Parte_1 P.IVA_1
SABRINA, elettivamente domiciliato in VIALE CORASSORI, 54 MODENA presso il difensore avv. MAZZANTI SABRINA APPELLANTE contro
(Già Controparte_1 [...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. COMAGGI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA CADUTI IN GUERRA N.1 MODENA presso il difensore avv. COMAGGI MARCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VEDOVATI Controparte_3 P.IVA_3
CHIARA, elettivamente domiciliato in VIA LEOPARDI 1 MILANO presso il difensore avv. VEDOVATI CHIARA
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
pagina 1 di 17 AD OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA'
PROFESSIONALE – PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA CARTOLARE DEL 03.09.2024:
Le parti hanno concluso come da note depositate e pertanto:
APPELLANTE: << Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: 1) In via principale
- accogliere integralmente il presente appello verso l'impugnata sentenza a verbale n. 1295/2021 del Tribunale di Modena, Seconda Sezione civile, in persona del Dr. Roberto Masoni, emessa e pubblicata il 23/09/2021, per tutti i motivi svolti nella narrativa e in riforma della pronuncia:
- rideterminare il danno da liquidarsi in favore dell'odierna appellante sulla base delle allegazioni prodotte nel corso del giudizio di primo grado e, per l'effetto, condannare la al pagamento della complessiva somma di Controparte_4
€ 243.566,35 (IVA esclusa), ovvero nella maggiore o minore somma che dovesse risultarte provata in corso di causa, detratto l'acconto di € 10.791,00 nelle more già corrisposto dalla medesima in favore dell'odierna appellante il tutto oltre Parte_1 alla rivalutazione monetaira e agli interessi medio tempore maturati;
- condannare la al rimborso delle spese Controparte_4 legali del giudizio di primo grado sulla base del corretto scaglione di valore (tra € 260.001,00 e € 520.000,00), secondo i valori medi di cui al DM 54/2015 coordinato con il DM 37/2018, integrando quanto liquidato nel precedente grado di giudizio e già versato dalla medesima;
2) In via istruttoria
- qualora, l'Ecc.ma Corte adita non ritenesse sufficientemente provati i danni per cui si chiede l'indennizzo alla società assicurativa sulla base delle fatture versate in atti nel corso del processo di primo grado, ammettere le istanze istruttorie già formulate dalla scrivente difesa con la seconda memoria autorizzata ex art. 183, 6° comma, c.p.c. e, pertanto, disporre nei confronti della Controparte_4
l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., delle perizie e delle valutazioni dei danni relative ai sinistri descritti in atti, effettuati dal perito fiduciario incaricato all'uopo, di Verona, ovvero, in subordine, ammettere prova per testi a conferma Controparte_5 delle valutazioni dei danni relative ai sinistri occorsi presso il polo logistico della AM DE NC (sui capitoli nn. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14), indicando quale testimone il perito dello studio di Verona, o, ancora, ammettere prova Controparte_5 per testi a conferma dei fatti di causa, sui capitoli esposti nella suindicata memoria autorizzata e di seguito riproposti. 1) (Omissis) pagina 2 di 17 2) (Omissis)
3) (Omissis)
4) (Omissis)
5) (Omissis)
6) Vero che al verificarsi di ciascun sinistro informava tempestivamente, Pt_1 inviando dettagliata denuncia, la e, per conoscenza, il broker Controparte_6 CP_3
[...]
7) Vero che collaborava con il perito incaricato dalla Firmato Pt_1 Controparte_5
Da: BR AN Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 16914d5 3
e con il signor , responsabile reclami del broker Controparte_6 Persona_1
, per fornire chiarimenti e ogni documento utile per agevolare la procedura CP_3 di accertamento dei danni?
8) Vero che in seguito al sinistro occorso in data 30/08/2017 (incendio) venivano distrutti circa 180 pallets di materiale e una porzione del piazzale della AM del NC rimaneva danneggiata, come da elenco che si rammostra sub. doc. 12?
9) Vero che in seguito al sinistro occorso in data 08/09/2017 una colonna in cemento armato dell'edificio della AM DE NC crollava parzialmente, causando danni come da elenco che si rammostra sub. doc. 14?
10)Vero che in seguito al sinistro occorso in data 06/11/2017 veniva danneggiava la parete perimetrale (muro non portante) del fabbricato della AM DE NC, la porta di uscita di emergenza e le finestre, come da elenco che si rammostra sub. doc. 16?
11)Vero che in conseguenza del sinistro occorso in data 21/06/2018 veniva danneggiato il carrello n°9 Linde 392 matricola H2X392H00138, come da documento che si rammostra sub. doc. 18?
12)Vero che in conseguenza del sinistro del 22/06/2018 veniva danneggiato il carrello n°10 Linde 392 matricola H2X392H00203, come da documento che si rammostra, sub. doc. 20?
13)Vero che in conseguenza del sinistro del 09/07/2018 del carrello n°8 Linde H25D-02 matricola H2X392H00171, venivano danneggiate n. 3 portiere, come da fatture che si rammostrano (cfr. doc. 45)?
14)Vero che alcun sinistro è stato liquidato dalla compagnia ? CP_4
15)Vero che in data 30/04/2019 ha corrisposto a AM del NC un Pt_1 acconto sul maggior dovuto per € 81.000,00?
16)Vero che e AM del NC hanno concordato, per la restante parte del Pt_1 risarcimento dovuto, un pagamento rateale che avverrà mediante la corresponsione di n. 32 rate mensili di pari importo, con decorrenza dal mese di gennaio 2020 fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta?
17)Vero che durante l'esecuzione dei lavori di ripristino ha messo a disposizione Pt_1 della committente AM del NC propri operatori (mulettisti, carrellisti, pacchisti ecc. ecc.) e le proprie attrezzatture in conformità a quanto descritto nei riepiloghi danni depositati in atti, sub documenti nn. 12, 14 e 16, che mi si rammostrano? pagina 3 di 17 Si indicando quali testimoni su tutte le circostanze, anche a prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi, i signori:
- domiciliato presso la Testimone_1 Parte_1
- domiciliata presso la Testimone_2 Parte_1
- domiciliato presso la AM DE NC. Testimone_3
3) In ogni caso
- con vittoria delle spese di lite e delle competenze professionali oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge. Con riserva di ogni migliore ed ulteriore produzione, deduzione e allegazione, anche istruttoria, che si rendesse utile o necessaria.>>.
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE Controparte_1
: << Contrariis rejectis: Voglia la Ecc.ma Corte di Appello
[...] di Bologna così pronunciarsi: Nel merito: respingere l'impugnativa perché infondata in fatto ed in diritto e non comprovata nonché dichiarare il difetto di legittimazione attiva in ordine ai sinistri imputabili ad ed indennizzati da Controparte_7 Controparte_8
In via incidentale: in riforma della sentenza impugnata voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna accogliere l'appello incidentale respingendo le domande tutte ex adverso proposte per i motivi dedotti, per omessa prova in ordine all'an debeatur, del quantum, per inoperatività della polizza con condanna della appellante alla ripetizione in favore di della somma di €17.475,04 da quest'ultima corrisposta con CP_4 riserva di appello a seguito della pronuncia di primo grado, oltre interessi e svalutazione monetaria dalla data del pagamento al saldo, ovvero quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia. In via meramente subordinata e salvo gravame: in caso di liquidazione di somme a favore della appellante principale disporre l'applicazione delle condizioni tutte di polizza, nessuna esclusa, ivi compresi le franchigie, i massimali e gli scoperti di polizza da applicarsi ad ogni singolo sinistro. In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari del presente grado di giudizio oltre al rimborso forfetario, iva e cpa come per legge. Si dichiara fin da ora di non accettare il contraddittorio su domande nuove che si intendano introdurre nel corso del processo. In via istruttoria: Ci si oppone in ogni caso all'ammissione delle istanze istruttorie tutte ex adverso dedotte. Ci si oppone alla istanza di produzione ex art. 210 c.p.c. non trattandosi di documento comune ma inerente indagini investigative e come tali coperte dal vincolo di riservatezza. L'istanza, inoltre, si appalesa inammissibile perché volta unicamente a sopperire ad una carenza probatoria di cui era onerata a mente dell'art. 2967 c.c..
pagina 4 di 17 Ci si oppone altresì all'ammissione del capitolato dedotto in quanto inammissibile perché da provarsi documentalmente. Inoltre i testi chiamati a rispondere su detto capitolato sono incapaci a testimoniare in quanto portatori di un interesse personale che li legittimerebbe a partecipare al processo essendo i soggetti dichiarati responsabili dei sinistri in oggetto ad eccezione del perito la cui testimonianza sarebbe in ogni caso inammissibile>>. CP_5
APPELLATA << Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_3 disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda, sia di merito, sia istruttoria, previo ogni necessario accertamento e declaratoria, così giudicare: Nel merito:
1. confermare la Sentenza impugnata, rigettando qualsivoglia domanda eventualmente proposta nei confronti di per tutte le ragioni esposte negli atti del Controparte_3 presente giudizio d'appello e negli atti di primo grado, qui richiamati. In ogni caso:
2. con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (nella misura del 15% ex D.M. 55/14) e accessori come per legge. >>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in data 12.01.2022 a mezzo PEC a tutti gli appellati, la (anche solo Controparte_1
), quale compagnia assicurativa per la Controparte_9
responsabilità civile per sinistri derivati o causati, dalla (anche solo Parte_1
), chiedeva la riforma della sentenza in atti sul rilievo che essa era Pt_1
erroneamente motivata, affidandosi a tre motivi di appello, dichiarando invece di prestare acquiescenza all'intervenuta assoluzione da condanna del proprio broker
[...]
(anche solo , al quale si era rivolto per scegliere la miglior CP_3 CP_3
copertura possibile dei rischi che intendeva assicurare.
pagina 5 di 17 1.1 Si costituivano entrambe le società.
1.1.1 La proponeva altresì appello incidentale volto alla integrale CP_4
riforma della decisione, affermando l'insussistenza di una copertura ai sinistri denunciati e chiedendo il rigetto del gravame.
1.1.2 La preso atto della prestata acquiescenza, chiedeva la conferma CP_3
della sentenza di primo grado.
1.2 La causa, senza alcuna attività istruttoria, seppure sollecitata, era posta in decisione sulle rassegnate conclusioni, come trascritte in epigrafe, con la concessione degli ulteriori termini ex art. 190 cpc.
2. L'appello principale è fondato e va, dunque, accolto.
Va premesso che con sentenza n° 1295 del 23.09.2021, depositata e pubblicata in pari data, non notificata, il Tribunale di Modena, per quanto di residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, ha accolto la domanda di garanzia propria avanzata dall'odierna appellante, nei confronti della propria AG assicuratrice, rimasta contumace, che ha condannato al pagamento della complessiva minor somma di €. 10.791,00, oltre accessori e spese di lite, la quale aveva agito per vedersi riconosciuto l'indennizzo di polizza per una serie di sinistri. Il giudizio di primo grado aveva affermato la copertura in relazione a tutti i sinistri di causa ma aveva ritenuto provato il danno solo limitatamente a quelli del 22.06.18 e 07.07.2018, entrambi relativi al danneggiamento di due carrelli elevatori (cd muletti), danneggiati dagli operatori nel corso delle manovre di movimentazione della merce, ritenendo non provato il danno relativamente all'incendio del 30.08.2017, al parziale crollo di una colonna di cemento armato del 08.09.2017, che aveva necessitato importanti opere di rifacimento del capannone, al danneggiamento di un muro da parte di un carrello elevatore in manovra, avvenuto il 06.11.2017 e da ultimo quello occorso ad un carrello elevatore in data 21.06.2018. Aveva altresì accertato la mancanza di responsabilità del broker CP_3
pagina 6 di 17 3. La sentenza va parzialmente riformata, in quanto il Tribunale ha fatto malgoverno delle risultanze istruttorie e segnatamente della prova documentale.
3.1 In adempimento al proprio obbligo, derivante dalla sentenza impugnata, la
AG ha provveduto (cfr. doc. 3 fascicolo appello dell'appellante) al pagamento in favore dell'attore/appellante della somma di euro 17.475,04, che oggi chiede in restituzione.
4. L'appellante affida le proprie censure a tre motivi, precisando al punto n. 4 di pag. 15 <di prestare acquiescenza, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., in relazione a quanto statuito dal Giudice di prime cure nel capo III° della sentenza (pag. 4, penultimo capoverso) circa l'assenza di profili di inadempienza a carico di
[...]
e anche rispetto al punto 4 del dispositivo avente ad oggetto la CP_3
liquidazione delle spese processuali liquidate in favore del broker, che, nelle more, la gli ha già corrisposto spontaneamente.>> Pt_1
4.1 Con il primo motivo, rubricato come “1) Errata determinazione del quantum della condanna inflitta alla per Controparte_4
non aver il Giudice considerato le fatture allegate alla seconda memoria autorizzata” si sostiene che, sebbene nel terzo capo della pronuncia il Tribunale come affermazione di principio abbia e correttamente, accertato la copertura di polizza per tutti i sinistri de quibus, tuttavia “A ben vedere, risulta chiaro che l'errata quantificazione del danno liquidato in favore della sia frutto di una clamorosa svista in cui è Parte_1
incorso il Giudice di primo grado, il quale ha basato il proprio giudizio solo sui documenti allegati all'atto di citazione, costituiti per lo più da preventivi di spesa, trascurando l'allegazione di gran parte delle fatture versate in atti dalla scrivente difesa contestualmente al deposito della memoria autorizzata ex art. 183, 6° comma,
n° 2, c.p.c..” (Cfr. appello pag. 5)
In estrema sintesi l'appellante si duole del fatto che in primo grado, essendosi azionata la polizza assicurativa multirischi n°00079711000497, stipulata in data
01.08.2017 e successive modifiche e integrazioni del 26.03.2018, erroneamente il pagina 7 di 17 Tribunale aveva respinto la domanda d'indennizzo per la maggior parte dei sinistri, ritenendo mancata la prova del danno effettivamente subito.
4.1.1 Con il primo ed unico motivo di gravame incidentale la AG impugna il medesimo capo 3 della sentenza e sostiene l' “erronea interpretazione ed applicazione della polizza, della sua successiva appendice e delle condizioni generali di polizza nonché per erronea quantificazione dell'indennizzo in ordine ai sinistri liquidati e per tutti i motivi di cui si dirà di volta in volta nel prosieguo dell'atto.” (Cfr. comparsa Cattolica pag. 5). In sintetica sostanza si censura sia l'an della copertura assicurativa sia il quantum liquidato.
4.1.2 I motivi vanno affrontati insieme per la priorità logico-giuridica che si deve accordare all'eccepita carenza di copertura assicurativa.
4.2 La censura in ordine all'an della copertura è in parte infondata.
In tema di riparto dell'onere probatorio nella materia de qua l' , Parte_2
perché possa vedere accolta la domanda, ha il dovere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, secondo il generale principio del riparto dell'onere della prova, espressamente statuito all'art. 2697 c.c. Infatti, è opinione consolidata della
Suprema Corte quella secondo la quale << In generale, nel contratto di assicurazione, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un evento
o sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
15630 del 14/06/2018 ; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 30656 del 21/12/2017).
Viceversa, la colpa grave dell'assicurato o del beneficiario che a norma dell'art
1900 cod. civ. esclude la garanzia assicurativa si configura come un fatto che impedisce al fatto costitutivo (evento o sinistro) di operare secondo le previsioni della fattispecie legale e quindi deve essere dimostrata dall'assicuratore ( Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 2005 del 08/04/1981 (Rv. 412715 - 01); Sez. 3, Sentenza n.
pagina 8 di 17 14597 del 12/07/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14585 del 22/06/2007). In tale solco si collocano anche le sentenze di cui a Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6548 del 14/03/2013; Sez. 3 - , Ordinanza n. 1558 del 23/01/2018 (Rv. 647582 - 01), allorché richiamano tale principio di ordine generale. >> (Cfr. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9205 del 02/04/2021 in motivazione pagg. 4 e 5).
DE resto si è condivisibilmente argomentato che <<In tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore.>> (Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4234 del 16/03/2012
Rv. 621633 – 01; conf. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15630 del 14/06/2018 Rv. 649135 – 01;
Sez. 3 - , Ordinanza n. 9205 del 02/04/2021 Rv. 661078 - 01).
Invero, la Cassazione, in una recente pronuncia, ha anche puntualizzato che «nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei "rischi inclusi", ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa. Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore» (Cass. civ. sez. III, 23/01/2018,
n.1558; e così anche ex multis Cass. civ. sez. III, 21/12/2017, n.30656).
Pertanto, è onere dell'attore-assicurato dimostrare il fatto costitutivo della domanda e, quindi, l'evento qualificabile come “sinistro” alla stregua della polizza e soprattutto le sue conseguenze, mentre è onere dell'assicuratore provare i fatti pagina 9 di 17 impeditivi, tra i quali, appunto, la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione delle clausole di esclusione o di delimitazione del rischio.
A questi principi la Corte intende uniformarsi.
Il fatto che la AG sia rimasta contumace in primo grado non implica che le allegazioni circa la mancata copertura del sinistro a termini di polizza incorra nel divieto di cui all'art. 345 cpc, come ha affermato nella comparsa conclusionale la società appellante, anzi ricorrendo l'ipotesi della mera difesa rispetto ad un fatto costitutivo (esistenza, validità ed efficacia della copertura assicurativa), l'onere probatorio è tutto in capo all'attorea/assicurato, che intenda avvalersi della polizza ed incamerare l'indennizzo e la negazione della copertura del sinistro integra una mera difesa, pur sempre declinabile dalla AG ancorché rimasta contumace in primo grado.
4.3 L'appellante fra il 2017 ed il 2018 ha denunciato sei sinistri, i quali, a seguito di accertamenti eseguiti dalla AG assicuratrice sono stati tutti ritenuti non indennizzabili in forza della polizza n. 79711000497, stipulata in data
26/04/2017, della sua “appendice n. 2” decorrente dalle ore 24 del 26.03.2018 e delle condizioni generali di polizza, documenti prodotti da parte appellante nel giudizio di primo grado ai nn. 09 (Polizza e Condizioni generali di polizza;
anche solo CGP) e 10
(Appendice) e che in appello la AG ha riprodotto ai nn. 04 (Polizza); 05
(CGP), e 06 (Appendice); i documenti sono di eguale contenuto.
I primi due hanno in comune la caratteristica della loro verificazione ad opera di personale fornito dalla che agiva sotto le direttive della Controparte_10
società appellante, che aveva in appalto dalla la movimentazione della CP_11
merce/prodotto finito di materiale ceramico e l'approntamento degli ordini dei clienti, svolti presso gli stabilimenti di proprietà della società appaltante:
a) sinistro n. 007980017002279 del 30/08/2017: incendio di alcuni bancali di merce, durante l'operazione di rivestimento con film plastico (PVC termoretraibile)
pagina 10 di 17 che prendeva fuoco al suo riscaldamento con fiamma (cfr. denuncia doc. 11 appellante – doc. 07 ); CP_4
b) sinistro n.007980017002634 del 08/09/2017: l'operatore del carrello elevatore nel retrocedere urtava una colonna di cemento armato, che crollava creando un abbassamento di quota del solaio con conseguente instabilità (cfr. denuncia doc. 13 appellante – doc. 08 ); CP_4
c) sinistro n. 007980017002869 del 06/11/2017 del 06.11.2017: l'operatore del carrello elevatore, dipendente della società appellante, urtava con un carrello elevatore e così danneggiava un muro del capannone.
Secondo la AG essi non sarebbero indennizzabili in quanto gli eventi non sarebbero coperti dalla Polizza stipulata in data 26/04/2017 ma solo dalla sua estensione decorrente dalle ore 24 del 26.03.2018, con la quale si è assicurato anche il rischio in oggetto prevedendosi: < 1. “Variazione sezione responsabilità civile
L'attività descritta in polizza, relativamente alla sezione III Responsabilità Civile,
s'intende integrata come di seguito indicato: S'intende compresa la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'attività di movimentazione delle merci presso i clienti a cui il ns. ha installato gli impianti indicati nell'attività dichiarata Parte_2
che viene espletata: - direttamente con propri dipendenti, - in qualità di committente dei lavori da aziende terze cui il ns. assicurato ha ceduto in subappalto tali lavori”
-> laddove la Polizza prevedeva come <Attività dichiarata Consulenza e progettazione, fornitura ed installazione di sistemi per controllo e per rintracciabilità merci e mezzi nei magazzini.>>, riportata a pag. 3 della Polizza nella sezione
“Specifica”.
Ne consegue che effettivamente i danni cagionati a terzi, nella specie alla
[...]
nell'attività di movimentazione manuale delle merci, dove per manuale CP_11
deve intendersi compiuta con l'operazione dell'uomo con o senza utilizzo di macchinari, non può rientrare nell'attività denunciata e coperta dalla Polizza, perché è altro rispetto a: consulenza, progettazione, fornitura ed installazione di sistemi per il pagina 11 di 17 controllo e la rintracciabilità di beni mobili nei magazzini della società appaltante DE
NC.
Inoltre i primi due sinistri non sono altresì indennizzabili perché la Polizza, a differenza dell'appendice successivamente stipulata, non copre i danni procurati da personale fornito ma dipendente dalla società subappaltante CP_7
4.3.1 Ciò ha portata assorbente dell'eccezione di “carenza di legittimazione” attiva sollevata dalla AG sempre rispetto ai primi due sinistri, che la
AG fonda sulle difese sporte in primo grado dal broker in quanto i due CP_3
sinistri sarebbero stati indennizzati da su denuncia che ha visto la CP_8 CP_7
liquidazione in favore di quest'ultima della somma di €. 54.250,00 quale indennizzo ad esaurimento del massimale, in ciò richiamando la Comparsa di costituzione e risposta della (pag. 8) e il documento n. 33 attoreo, costituito dalla quietanza di CP_3
pagamento, somma che, poi, la stessa appellante avrebbe ricevuto e girato alla DE
NC (cfr. doc. 34 attoreo/appellante), circostanze queste tutte oggettivamente pacifiche e non esaminate dal Tribunale gravato.
4.3.2 Ciò comporta in definitiva che la sentenza di rigetto della domanda va confermata ma ne va completamente corretta, in accoglimento dell'appello incidentale, la motivazione, non condivisibilmente fondata sul riconoscimento della copertura assicurativa ma sul rigetto della domanda di indennizzo per mancata prova del danno, così affermandosi dalla Corte che i tre sinistri suddetti non sono coperti dalla Polizza stipulata il 01.08.2017.
4.4 I restanti tre sinistri:
d) n. 007980018001626 del giorno 21/06/2018, denuncia del 21/06/2018 (cfr. doc. n. 17 appellante primo grado - doc. n. 11 parte appellata);
e) n. 007980018001627 del giorno 22/06/2018 denuncia del (cfr. doc. n. 19 parte appellante primo grado - doc. n. 12 parte appellata);
f) n. 007980018001856 del giorno 09/07/2018, denuncia del 10/07/2018 (cfr. doc. n. 19 parte appellante primo grado - doc. n. 13 parte appellata);
pagina 12 di 17 riguardano il danneggiamento dei carrelli elevatori o muletti, utilizzati dalla società appellante per la movimentazione delle merci nei magazzini della e CP_11
sempre in relazione al contratto di appalto già visto, e sono tutti la conseguenza di un'errata manovra di guida. In particolare il terzo sinistro, sub f) del giorno
09/07/2018, riguarda il danneggiamento di tre portiere di tre carrelli elevatori o muletti, trasportati da un quarto.
4.4.1 il Tribunale ha ritenuto tutti e tre i sinistri coperti dalla Polizza < ….. a tenore della sezione A, lett. f), sezione II, Responsabilità civile, dato che comprende la responsabilità civile delle persone assicurate “dalla conduzione nell'area aziendale di carrelli elevatori e di macchine per operazioni di carico e scarico di merci”. >>
(Cfr. sentenza pag. 4). Ha, poi, ritenuto provato soltanto il danno <<…..relativo ai sinistri del 22.6. e 7 luglio 2018 risulta provato per effetto della produzione di due fatture, l'una pari ad € 3070 e l'altra di importo pari ad € 7721,18 (doc. 18), non anche il primo verificatosi in data 21.6. 2018 (si v. doc. 17).>>.
4.4.2 L'odierna appellante principale ha contestato sia il mancato riconoscimento dell'indennizzo del primo dei tre ulteriori sinistri, quello sub d) del
21/06/2018, sia il quantum riconosciuto per gli altri due (dovendosi ritenere errata la data del 07.07.2018 che corrisponde evidentemente a quella corretta del 09.07.2018), accusando il Tribunale di aver omesso, da un lato, ogni invocato supplemento istruttorio e, dall'altro, di aver completamente trascurato la documentazione suppletiva allegata alla memoria ex art. 183, 6^ co., n. 2 cpc, richiamando, nella censura odierna, specificamente i documenti la cui consultazione è stata omessa, documenti che effettivamente risultano prodotti e pertinenti e, dall'altro ancora, una complessiva non corretta valutazione dei documenti prodotti in relazione agli importi da essi rappresentati, riconoscibili e comunque non riconosciuti.
4.4.3 La AG oggi appellante incidentale ha invece sostenuto che anche tutti e tre questi sinistri non risultano indennizzabili e ciò alla luce proprio dalla disposizione pattizia invocata dall'assicurato, prima, e dal Tribunale, poi, in quanto pagina 13 di 17 <La garanzia aggiuntiva Sezione III – Responsabilità civile lettera - C) Estensione dell'assicurazione, lettera f) “danni a cose di terzi movimentate, rimorchiate e sollevate” (cfr. pag. 49 doc. n. 9 parte appellante primo grado e doc. n. 5 prodotto con la presente comparsa) …..…………… è estesa ai soli danni conseguenti a guasto
o rottura accidentale del mezzo impiegato per le operazioni citate ma nel caso di specie il danno è conseguenza di un'errata manovra di guida e pertanto non è indennizzabile.>>.
Inoltre la AG ha richiamato anche la lett. g) della medesima garanzia aggiuntiva, denominata "Cose in consegna", la quale esclude i danni subiti dai macchinari, dalle attrezzature e dalle cose mobili o immobili che l'Assicurato detenga in locazione, usufrutto, comodato o leasing, affermando che i carrelli de quibus sono di proprietà della e sono utilizzati dall'appellante Controparte_12
assicurata soltanto in base ad con un contratto di nolo.
4.4.4 La Corte ritiene corretta la lettura della vicenda fornita dalla AG, perché effettivamente le disposizioni di polizza applicabili ed il loro contenuto escludono l'indennizzabilità dei sinistri. Ciò, del resto, per quanto si apprende anche dall'atto di citazione di primo grado e dalla documentazione offerta (cfr. docc. 35, 36.
37 fascicolo primo grado appellante), è stata la motivazione addotta dalla AG all'assicurato, per il tramite del suo legale avv. BR AN.,
[...]
Inoltre, osserva la Corte, l'appellante non ha mai contestato la Controparte_13
circostanza di detenere i carrelli danneggiati in base ad un contratto di noleggio.
Infatti, la fattispecie odierna è governata dalla Polizza, Sezione III -
Responsabilità civile, IIIa verso terzi, lettera C) Estensione dell'assicurazione, lettera f) Danni alle cose di terzi movimentate, rimorchiate e sollevate, la quale prevede che “L'assicurazione è estesa ai danni alle cose di terzi, movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, esclusivamente quando tali danni siano la conseguenza di guasto o rottura accidentale del mezzo impiegato per dette operazioni.” Questa previsione esclude l'indennizzabilità dei danni subiti dai carrelli pagina 14 di 17 elevatori, adoperati dall'appellante e dai suoi dipendenti, in conseguenza dell'errata manovra di guida del loro conducente.
Non è inutile sottolineare in proposito che la sentenza è incorsa in un lapsus calami nella indicata numerazione, quando ha intitolato la Sezione – Responsabilità civile come II e non come III. DE resto già in atto di citazione di primo grado l'appellante aveva fatto richiamo a questa sezione, intitolandola correttamente come III; inoltre la
II Sezione è intitolata “ Danni indiretti” e contiene solo nel paragrafo “C – Esclusioni relative alla Sezione II” una lettera f) relativa ad ampliamenti o trasformazione di impianto o rinnovazione dei sistemi, aspetti del tutto eccentrici alla centralità dell'odierna questione, cosicché nessun dubbio può sussistere che la sezione d'interesse, perché invocata dall'attore appellante, è proprio quella III, unica intitolata come “Responsabilità civile”.
Questa ipotesi di esclusione ha portata assorbente dell'ulteriore difesa sollevata dalla AG in ordine alla circostanza che i carrelli elevatori danneggiatisi erano tutti oggetto di un contratto di noleggio.
4.4.4.1 Ciò comporta in definitiva che la sentenza di rigetto della domanda va confermata ma ne va corretta, in accoglimento dell'appello incidentale, la motivazione, non condivisibilmente fondata sul riconoscimento della copertura assicurativa ma sul parziale rigetto della domanda di indennizzo per mancata prova del danno, così affermandosi dalla Corte che i tre sinistri suddetti non sono coperti dalla Polizza stipulata il 01.08.2017.
5. Da quanto in precedenza affermato va accolto l'appello incidentale della sulla mancata copertura di polizza in relazione a tutti e sei sinistri di causa CP_6
e così respinta ogni domanda attorea avanzata in primo grado, con parziale riforma della sentenza e correzione della motivazione laddove la domanda è stata respinta per mancata prova del danno.
6. Ulteriore conseguenza della riforma, come richiesto, sarà la condanna dell'assicurata, appellante principale, alla restituzione di quanto versato dalla pagina 15 di 17 in esecuzione della sentenza di primo grado, somma maggiorata degli CP_4
interessi legali di cui all'art. 1284, 1^ co., cc, calcolati dall'esborso al soddisfo.
Non è, infatti, contestato, oltre che provato documentalmente, che la
AG ha soddisfatto interamente le ragioni creditorie dell'assicurata, da quest'ultima vantate sulla base della sentenza gravata, versando la complessiva somma di €. 17.475,04.
7. Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in parte dispositiva con riferimento al corrispondente scaglione di valore, desunto dal disputandum, e per le fasi previste dal DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, vanno addebitate secondo soccombenza, che fa interamente capo all'appellante principale Pt_1
ad eccezione di quelle sostenute dall'appellata la cui
[...] Controparte_3
evocazione nel giudizio odierno è avvenuta soltanto come mera denuntiatio litis e come tale non può generare soccombenza. Ne consegue che le spese da essa sostenute dovranno fare unicamente capo a se stessa.
8. Ricorre per l'appellante principale la sussistenza della previsione dell'art.
ART. 13 1-quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre
2012, n. 228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo nella causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così decide:
A. Rigetta l'appello principale.
A. Accoglie l'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, correttane la motivazione, rigetta la domanda di garanzia propria della Pt_1 pagina 16 di 17 e, per l'effetto, dichiara che la garanzia assicurativa per cui è causa, non è Pt_1
operante per tutti e sei i sinistri denunciati.
B. Condanna conseguentemente l'appellante alla restituzione in Parte_1
favore di di quanto dalla medesima pagato in Controparte_1
esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi come indicati in parte motiva.
C. condanna l' appellante al pagamento in favore della Parte_1 [...]
delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida: Controparte_1
- in Euro 0,00 per spese, Euro 19.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, oltre IVA e CPA come per legge per il giudizio di primo grado;
- in Euro 777,00 per spese, Euro 15.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario
15%, oltre IVA e CPA come per legge per il giudizio di secondo grado;
D. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02
e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante principale di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Così deciso in Bologna il 04.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Mariacolomba Giuliano
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
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