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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/09/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 504/2023 promosso da
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Termini Imerese, Via Falcone e Borsellino n. 23, presso lo studio dell'Avv.
Angela Maria Barillaro che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Antonello Guggino giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fisc. , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato legalmente in Roma, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti, Rep. 80974, Rog. 21569 del 21.07.2015, a firma del pag. 1 notaio in Roma, dall'Avv. M. Chiara Marras che lo rappresenta e Per_1
difende per mandato generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Palermo,
Via Laurana n. 12 presso l'Avvocatura dell'Ente
R E S I S T E N T E
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.02.2023 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva che l' con nota del 26.08.2022 comunicava l'accoglimento della CP_1
domanda di invalidità presentata il 14.10.2019, la liquidazione dell'assegno di assistenza con decorrenza 01.11.2019 e al contempo provvedeva a trattenere l'indebito n. 00012936151 pari ad € 3.477,60 per il periodo 01.10.2015 –
31.08.2016 sulla liquidazione degli arretrati dovuti per il riconoscimento dell'invalidità.
Eccepiva la decadenza, l'illegittimità del provvedimento e l'infondatezza della pretesa creditoria chiedendo dichiararsi non dovute le somme richieste.
L' costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda e ne CP_1
chiedeva, pertanto, il rigetto. Rilevava, in particolare, che il ricalcolo era stato legittimamente motivato alla luce del venir meno del requisito sanitario necessario per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza, in seguito a visita pag. 2 di revisione, da cui conseguiva un indebito per il periodo da ottobre 2015 ad agosto 2016 di € 3.477,60.
In data 11.11.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso è infondato.
L'indebito contestato a parte ricorrente deriva del venir meno del requisito sanitario necessario per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza, in seguito alla visita di revisione del 24.03.2016 che la riconosceva solo invalida al
67%.
In tema di indebito previdenziale o assistenziale due sono le questioni da esaminare: la prima che riguarda la ripartizione dell'onere della prova tra pensionato e , ai fini dell'accertamento circa l'esistenza Controparte_2
dell'indebito, e la seconda, relativa alla ripetibilità o meno delle somme una volta raggiunta la prova che queste fossero state indebitamente erogate.
Nel caso in cui sia accertata l'esistenza dell'indebito, si deve stabilire se, ferma restando la decurtazione o l'azzeramento del trattamento previdenziale per il futuro, gli importi indebitamente erogati fino al momento della scoperta o della contestazione, siano o meno ripetibili dall' CP_1
Sotto il primo profilo, l' ha provato di aver comunicato in data 07.06.2016 CP_1
l'esito della visita di revisione e di avere poi rideterminato la prestazione con la pag. 3 revoca dell'assegno di invalidità a decorrere da ottobre 2015 fino al mese di agosto 2016, conseguente alla visita di revisione del 24.03.2016 che la riconosceva solo invalida al 67%, comunicando in data 04.08.2016 la nota del
15.07.2016 con la richiesta di restituzione dell'indebito pari ad € 3.477,60.
Avverso l'esito della visita di revisione non è stato proposto il ricorso nel termine decadenziale di sei mesi posto dall'art. 42 D.L. 269/2003 conv. in L.
326/2003.
Pertanto, essendo stata provata l'esistenza dell'indebito resta da accertare se l' aveva il diritto di ripetere le somme erogate in precedenza. CP_1
Premesso che nel caso in esame si discute di un indebito assistenziale, cioè di indebita percezione di una prestazione non collegata alla contribuzione versata ma erogata per finalità di assistenza, per quanto concerne la diversa ipotesi dell'indebito previdenziale, nel tempo si sono succedute varie norme, in materia previdenziale, di deroga al generale principio civilistico di ripetibilità
dell'indebito di cui all'art. 2033 cod. civ.-.
Attualmente per gli indebiti previdenziali si applica la normativa di cui all'art. 52, comma 2, della L. 88/1989, così come integrata dall'art. 13, comma 1, L.
30/12/1991 n.412, che esclude la possibilità del recupero dell'indebito pensionistico, a meno che non si accerti (con onere a carico dell' che agisce CP_1
per il recupero) il dolo del pensionato medesimo.
pag. 4 L'art. 13 L. n. 412/1991 prevede, infatti, che: “1. Le disposizioni di cui all'articolo 52,
comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi
prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo
provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti
viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita
percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da
parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta,
che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme
indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni
pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente
pagato in eccedenza.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si
interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai
provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987,
n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
In conclusione, nell'indebito previdenziale, si applicano i due principi fondamentali della esclusione della ripetizione dell'indebito in presenza di una situazione di fatto non addebitabile al percettore della prestazione non dovuta ed escluso il caso di dolo, temperato però dal principio dell'obbligo per l'interessato di segnalare tutti i fatti incidenti sul diritto non conosciuti pag. 5 dall'Ente.
Per l'indebito assistenziale, cioè quello che riguarda la materia delle prestazioni di invalidità civile, la Legge N. 537/1993 all'art. 4 comma 11 ha stabilito che, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa dell'avvenuto accertamento.
Il D.P.R. N. 698/1994, recante norme regolamentari per la disciplina dei procedimenti amministrativi in materia di invalidità civile, stabilisce che, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, si deve provvedere all'immediata sospensione cautelativa del pagamento, da notificarsi entro trenta giorni ed al successivo formale provvedimento di revoca, che produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti.
La Legge N. 425/1996 ha poi disposto che, in caso di accertamento della insussistenza dei requisiti sanitari, le provvidenze in godimento devono essere revocate entro novanta giorni dalla data dell'accertamento medesimo con effetto dalla data della visita di verifica.
Per i procedimenti di verifica la Legge 23.12.1998 n. 448 all'art. 37 prevede che:
“1. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei
confronti di titolari di trattamenti economici di invalidita' civile, la permanenza dei
requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del
pag. 6 tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi
pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si
presenti a visita medica senza giustificato motivo.... 8. In caso di accertata insussistenza
dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e
provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a
decorrere dalla data della visita di verifica”.
Dalle disposizioni sopra richiamate emerge che in ambito assistenziale la revoca della prestazione opera retroattivamente dalla data della accertata insussistenza dei requisiti sanitari. Ne consegue la ripetibilità delle somme, a prescindere dall'esistenza o meno del dolo dell'assistito.
Sulla doglianza di parte ricorrente che invoca la decadenza si rileva che il comma 2 dell'art. 13 L. n. 412/1991 non si riferisce alla ripetizione delle somme già erogate (cosa di cui si discute in questa sede) bensì alla verifica annuale delle situazioni reddituali dei pensionati.
Pertanto, in applicazione dei suesposti principi, il ricorso deve essere rigettato.
Spese di lite irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
pag.
7 - rigetta il ricorso;
- spese di lite irripetibili.
Così deciso in Termini Imerese in data 27 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 504/2023 promosso da
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Termini Imerese, Via Falcone e Borsellino n. 23, presso lo studio dell'Avv.
Angela Maria Barillaro che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Antonello Guggino giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fisc. , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato legalmente in Roma, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti, Rep. 80974, Rog. 21569 del 21.07.2015, a firma del pag. 1 notaio in Roma, dall'Avv. M. Chiara Marras che lo rappresenta e Per_1
difende per mandato generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Palermo,
Via Laurana n. 12 presso l'Avvocatura dell'Ente
R E S I S T E N T E
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.02.2023 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva che l' con nota del 26.08.2022 comunicava l'accoglimento della CP_1
domanda di invalidità presentata il 14.10.2019, la liquidazione dell'assegno di assistenza con decorrenza 01.11.2019 e al contempo provvedeva a trattenere l'indebito n. 00012936151 pari ad € 3.477,60 per il periodo 01.10.2015 –
31.08.2016 sulla liquidazione degli arretrati dovuti per il riconoscimento dell'invalidità.
Eccepiva la decadenza, l'illegittimità del provvedimento e l'infondatezza della pretesa creditoria chiedendo dichiararsi non dovute le somme richieste.
L' costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda e ne CP_1
chiedeva, pertanto, il rigetto. Rilevava, in particolare, che il ricalcolo era stato legittimamente motivato alla luce del venir meno del requisito sanitario necessario per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza, in seguito a visita pag. 2 di revisione, da cui conseguiva un indebito per il periodo da ottobre 2015 ad agosto 2016 di € 3.477,60.
In data 11.11.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso è infondato.
L'indebito contestato a parte ricorrente deriva del venir meno del requisito sanitario necessario per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza, in seguito alla visita di revisione del 24.03.2016 che la riconosceva solo invalida al
67%.
In tema di indebito previdenziale o assistenziale due sono le questioni da esaminare: la prima che riguarda la ripartizione dell'onere della prova tra pensionato e , ai fini dell'accertamento circa l'esistenza Controparte_2
dell'indebito, e la seconda, relativa alla ripetibilità o meno delle somme una volta raggiunta la prova che queste fossero state indebitamente erogate.
Nel caso in cui sia accertata l'esistenza dell'indebito, si deve stabilire se, ferma restando la decurtazione o l'azzeramento del trattamento previdenziale per il futuro, gli importi indebitamente erogati fino al momento della scoperta o della contestazione, siano o meno ripetibili dall' CP_1
Sotto il primo profilo, l' ha provato di aver comunicato in data 07.06.2016 CP_1
l'esito della visita di revisione e di avere poi rideterminato la prestazione con la pag. 3 revoca dell'assegno di invalidità a decorrere da ottobre 2015 fino al mese di agosto 2016, conseguente alla visita di revisione del 24.03.2016 che la riconosceva solo invalida al 67%, comunicando in data 04.08.2016 la nota del
15.07.2016 con la richiesta di restituzione dell'indebito pari ad € 3.477,60.
Avverso l'esito della visita di revisione non è stato proposto il ricorso nel termine decadenziale di sei mesi posto dall'art. 42 D.L. 269/2003 conv. in L.
326/2003.
Pertanto, essendo stata provata l'esistenza dell'indebito resta da accertare se l' aveva il diritto di ripetere le somme erogate in precedenza. CP_1
Premesso che nel caso in esame si discute di un indebito assistenziale, cioè di indebita percezione di una prestazione non collegata alla contribuzione versata ma erogata per finalità di assistenza, per quanto concerne la diversa ipotesi dell'indebito previdenziale, nel tempo si sono succedute varie norme, in materia previdenziale, di deroga al generale principio civilistico di ripetibilità
dell'indebito di cui all'art. 2033 cod. civ.-.
Attualmente per gli indebiti previdenziali si applica la normativa di cui all'art. 52, comma 2, della L. 88/1989, così come integrata dall'art. 13, comma 1, L.
30/12/1991 n.412, che esclude la possibilità del recupero dell'indebito pensionistico, a meno che non si accerti (con onere a carico dell' che agisce CP_1
per il recupero) il dolo del pensionato medesimo.
pag. 4 L'art. 13 L. n. 412/1991 prevede, infatti, che: “1. Le disposizioni di cui all'articolo 52,
comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi
prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo
provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti
viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita
percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da
parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta,
che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme
indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni
pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente
pagato in eccedenza.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si
interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai
provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987,
n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
In conclusione, nell'indebito previdenziale, si applicano i due principi fondamentali della esclusione della ripetizione dell'indebito in presenza di una situazione di fatto non addebitabile al percettore della prestazione non dovuta ed escluso il caso di dolo, temperato però dal principio dell'obbligo per l'interessato di segnalare tutti i fatti incidenti sul diritto non conosciuti pag. 5 dall'Ente.
Per l'indebito assistenziale, cioè quello che riguarda la materia delle prestazioni di invalidità civile, la Legge N. 537/1993 all'art. 4 comma 11 ha stabilito che, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa dell'avvenuto accertamento.
Il D.P.R. N. 698/1994, recante norme regolamentari per la disciplina dei procedimenti amministrativi in materia di invalidità civile, stabilisce che, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, si deve provvedere all'immediata sospensione cautelativa del pagamento, da notificarsi entro trenta giorni ed al successivo formale provvedimento di revoca, che produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti.
La Legge N. 425/1996 ha poi disposto che, in caso di accertamento della insussistenza dei requisiti sanitari, le provvidenze in godimento devono essere revocate entro novanta giorni dalla data dell'accertamento medesimo con effetto dalla data della visita di verifica.
Per i procedimenti di verifica la Legge 23.12.1998 n. 448 all'art. 37 prevede che:
“1. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei
confronti di titolari di trattamenti economici di invalidita' civile, la permanenza dei
requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del
pag. 6 tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi
pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si
presenti a visita medica senza giustificato motivo.... 8. In caso di accertata insussistenza
dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e
provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a
decorrere dalla data della visita di verifica”.
Dalle disposizioni sopra richiamate emerge che in ambito assistenziale la revoca della prestazione opera retroattivamente dalla data della accertata insussistenza dei requisiti sanitari. Ne consegue la ripetibilità delle somme, a prescindere dall'esistenza o meno del dolo dell'assistito.
Sulla doglianza di parte ricorrente che invoca la decadenza si rileva che il comma 2 dell'art. 13 L. n. 412/1991 non si riferisce alla ripetizione delle somme già erogate (cosa di cui si discute in questa sede) bensì alla verifica annuale delle situazioni reddituali dei pensionati.
Pertanto, in applicazione dei suesposti principi, il ricorso deve essere rigettato.
Spese di lite irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
pag.
7 - rigetta il ricorso;
- spese di lite irripetibili.
Così deciso in Termini Imerese in data 27 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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