Art. 3. Specialita' medicinali per uso umano 1. Il decreto legislativo in materia di specialita' medicinali per uso umano sara' informato ai seguenti princi'pi e criteri direttivi, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare:
a) assicurare l'idoneita' tecnica delle strutture di produzione ed il controllo dei farmaci;
b) individuare le procedure e le prove necessarie a dimostrare l'efficacia e l'innocuita' dei farmaci sia di produzione nazionale che di importazione;
c) prevedere l'autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio delle specialita' medicinali e la revisione delle autorizzazioni concesse;
d) assicurare l'informazione del consumatore sulle caratteristiche tecniche e sull'impiego terapeutico dei farmaci;
e) prevedere l'armonizzazione della disciplina relativa a sieri, vaccini ed altri prodotti biologici con quella delle restanti specialita' medicinali.
a) assicurare l'idoneita' tecnica delle strutture di produzione ed il controllo dei farmaci;
b) individuare le procedure e le prove necessarie a dimostrare l'efficacia e l'innocuita' dei farmaci sia di produzione nazionale che di importazione;
c) prevedere l'autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio delle specialita' medicinali e la revisione delle autorizzazioni concesse;
d) assicurare l'informazione del consumatore sulle caratteristiche tecniche e sull'impiego terapeutico dei farmaci;
e) prevedere l'armonizzazione della disciplina relativa a sieri, vaccini ed altri prodotti biologici con quella delle restanti specialita' medicinali.