Decreto cautelare 22 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 13 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 24 marzo 2022
Sentenza 14 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto cautelare 22/12/2021, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/12/2021
N. 01548/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1548 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Giuseppe Bergamini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Col. Fincato, 210;
contro
Questura di -OMISSIS-, Ministero dell'Internio, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di rigetto dell'istanza del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato del Questore di -OMISSIS- del 21/6/21 depositato in data 6/10/21 e mai notificato al ricorrente con contestuale invito a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Rimessa alla sede collegiale la valutazione delle censure dedotte con il ricorso in esame, valutazione che dovrà tenere conto delle deduzioni dell’amministrazione, la quale viene sin d’ora sollecitata a depositare in giudizio tutti gli atti richiamati nel provvedimento assunto a seguito del riesame disposto dal Tribunale;
valutata in questa sede cautelare monocratica la sola sussistenza dei presupposti di estrema gravità e urgenza sottesi alla concessione delle misure cautelari inaudita altera parte;
considerato – come peraltro già osservato con il decreto n. -OMISSIS- reso nell’ambito del giudizio instaurato dal medesimo ricorrente con il ricorso n.r.g. -OMISSIS- – che anche con la nuova determinazione dell’amministrazione intimata, così come definitasi con il provvedimento qui impugnato, l’ordine di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale dovrà essere eseguito da parte dello stesso al termine delle disposizioni imposte dall’AG, che nella fattispecie prevedono l’affidamento in prova ai servizi sociali del ricorrente sino alla data del 13.3.2022, per effetto dell’ordinanza del Magistrato di -OMISSIS- n. -OMISSIS-;
che pertanto, anche con riguardo al provvedimento nuovamente assunto dal Questore di -OMISSIS-, non sussiste l’attualità del pregiudizio dedotto da parte ricorrente;
bilanciati gli opposti interessi e atteso che la trattazione dell’istanza cautelare ex art. 55 c.p.a. avverrà comunque in tempi ravvicinati;
P.Q.M.
RESPINGE l’istanza di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 gennaio 2022, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia il giorno 22 dicembre 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.