Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/04/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 566 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. RAVIDA' LORETTA FORTUNATA, come da procura in atti,
E
nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. LA ROSA ANTONINO FILIPPO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica condizioni divorzio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 comma 6 c.p.c., depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 19/02/2025, i coniugi , nata a Parte_1
RA (ME) il 16/01/1958, e nato a [...] il Controparte_1
30/07/1948, premesso:
- che con sentenza n. 1138/1998, pubblicata il 30/12/1998, il Tribunale di Messina aveva pronunciato, su domanda congiunta, il divorzio tra le parti in causa;
l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno alimentate di vecchie lire 300.000 mensili;
- che la situazione economica delle parti era mutata;
- che occorreva, pertanto, modificare le statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di divorzio;
- che sul punto le parti avevano raggiunto un accordo che prevedeva le seguenti condizioni: “revocarsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere Controparte_2
vecchie lire 300,000 circa, ad oggi circa euro 150,00, quale contributo di mantenimento a favore della sig.ra per i motivi che le parti hanno indicato in premessa”; Parte_1
Tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di divorzio secondo quanto meglio specificato nel medesimo ricorso.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 6 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 26/03/2025.
Ritiene il collegio che possa prendersi atto della modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di divorzio, contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 19/02/2025, provvede come segue:
visto l'art. 471 bis .51 comma 6 c.p.c., prende atto della modifica delle condizioni di divorzio così come stabilita nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 03/04/2025. La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.