Sentenza 27 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/04/2025, n. 4092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4092 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
n. 25158/2019 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 25158/2019 RGAC e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Ercolano alla Via Panoramica 310 bis _1 presso l'avv. Giovanna Curatoli, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E
, in persona dell'amministratore p.t. , residente in Controparte_1 Controparte_2
Sant'Arpino alla Via Montale 20
IT NO, elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Secondigliano 230/C presso l'avv. Gennaro Lallo, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Giordano Bruno 156 Controparte_3 presso l'avv. Giuseppe Di Gennaro, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTI
Nonché
pagina 1 di 5
, elettivamente domiciliata in Napoli al Vico Satriano 4 Controparte_4 CP_5
e , dai quali è rappresentata e difesa come da procura a margine
[...] Controparte_6 della comparsa di risposta
CHIAMATA IN CAUSA
Nonché
in persona di una procuratrice speciale, elettivamente Controparte_7 domiciliata in Napoli alla Via del Parco Margherita 23 presso l'avv. Antonio Silvio Gandino, dal quale è rappresentata e difesa come da procura generale alle liti a firma autenticata in data 27/4/2027 in Torino con atto per notaio rep. 81957 Persona_1
SECONDA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: Risarcimento danni da opere edilizie illegittime
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda proposta dall'attore nei confronti di è cessata la Controparte_1 materia del contendere;
sulle domande dell'attore nei confronti di IT NO e
[...]
, l'attore stesso ha rinunciato agli atti del giudizio;
sulla domanda di CP_3 manleva del convenuto IT nei confronti della chiamata , e sulla Controparte_4 Con domanda di garanzia di nei confronti della seconda chiamata CP_4
[...]
non vi è luogo a provvedere;
la domanda di risarcimento proposta dal CP_7 convenuto IT nei confronti dell'altro chiamato e della chiamata CP_3
va rigettata. CP_4 ha convenuto nel presente giudizio , IT _1 Controparte_1
NO e , chiedendo (a) che la prima venisse condannata a Controparte_3 rimuovere gli abusi edilizi da essa realizzati all'interno dell'immobile di proprietà dell'attore sito in Napoli alla Via Sant'Aspreno 13 piano 4° int. 64 nel CU di Napoli al foglio 2 part. 6 sub 39, e più in generale a ripristinare detto immobile nei modi richiesti dal Gip di Napoli con provvedimento del 22/5/2019 (b) che subordinatamente, nel caso in cui non avesse ottemperato all'ordine di rimozione, gli altri Controparte_1 convenuti IT e (come precisato nella premessa dell'atto di citazione alla CP_3 pag.
3 - IT quale legale rappresentante di e quale Controparte_1 CP_3 architetto incaricato da IT di eseguire le opere rivelatesi abusive) venissero condannati a rimborsare all'attore le spese che questi avrebbe dovuto sopportare per rimuovere gli abusi perpetrati all'interno del proprio immobile, e comunque a risarcire tutti i danni arrecati a col loro proditorio comportamento – con vittoria _1 delle spese di lite, con distrazione;
si è costituito , chiedendo di Controparte_3
pagina 2 di 5 dichiarare che la causa andava riassunta innanzi al Tribunale di Salerno, davanti al quale pendeva una causa continente col n. 72277/2019, o comunque rigettare nel merito la domanda nei propri confronti per non essere il comparente responsabile degli abusi, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituito IT NO chiedendo di rigettare la domanda per propria carenza di legittimazione passiva e carenza di legittimazione attiva di , e comunque rigettarla perché infondata, con _1 vittoria delle spese di lite, e condannare l'altro convenuto a risarcire tutti i CP_3 danni subiti dal comparente in proprio e nella sua qualità di amministratore e socio di nonché a risarcire direttamente i danni subiti dall'attore se sussistenti, Controparte_1 con vittoria delle spese di lite con distrazione;
il convenuto IT NO ha chiamato in causa , quale architetto incaricato da di Controparte_4 Controparte_1 redigere una relazione sui requisiti igienico sanitari dell'immobile dell'attore, chiedendo con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita , chiedendo Controparte_4 di dichiarare nullo l'atto di chiamato in causa per mancato avviso della possibilità di incorrere nella decadenza prevista dall'art. 38 cpc, e nel merito rigettare la domanda nei Con propri confronti perché infondata;
ha chiamato in causa Controparte_4
[...]
quale propria assicuratrice per la responsabilità professionale, chiedendo CP_7 di tenere indenne la comparente da ogni possibile esito negativo per lei del giudizio;
si è Con costituita chiedendo di rigettare la domanda di manleva e Controparte_7 garanzia proposta nei propri confronti per essere inoperativa la garanzia assicurativa e comunque per essere infondata la domanda, o subordinatamente tenere conto di tutte le limitazioni contrattuali all'indennizzo (scoperto, massimali, submassimali, quota di responsabilità dell'assicurato), con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione e sono stati escussi i testi e Testimone_1 Tes_2
; ora la causa va decisa.
[...]
Come rilevato già con ordinanza del 24/11/2022, è in atti il provvedimento di questo Tribunale/penale del 30/3/2021, col quale si è dato atto che nell'immobile dell'attore erano stati eliminati gli abusi edilizi per via dei quali l'immobile era stato sequestrato, e ne era stato disposto il dissequestro;
parte attrice in comparsa conclusionale ha riconosciuto che gli abusi erano starti eliminati da;
pertanto, sulla Controparte_1 domanda dell'attore di condannare ad eliminare le opera abusive, è Controparte_1 cessata la materia del contendere. Resterebbe da esaminare la domanda di risarcimento proposta dall'attore nei confronti dei convenuti IT e;
ma nel procedimento penale in corso per gli stessi CP_3 Part fatti per cui pende questa causa (ossia gli abusi edilizi nell'immobile di _1
, con imputati IT NO e oltre a , alla
[...] Controparte_3 Controparte_2
pagina 3 di 5 udienza del 15/11/2021 si dava atto che si era costituito parte civile;
_1 nell'atto di costituzione di parte civile depositato nel procedimento penale in data 21/6/2021, si dichiarava che “La costituzione avviene allo scopo di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti e patendi dalla persona danneggiata, in conseguenza della condotta ascritta agli imputati, che si quantifica, allo stato, non inferiore ad € 90.000” – danni consistiti nel non aver potuto usufruire dell'immobile, sequestrato a causa degli abusi, e nelle somme spese per eliminare gli abusi stessi (il verbale e l'atto di costituzione si sono formati dopo che in questo giudizio era scaduto il termine per produrre documentazione, quindi la produzione avvenuta oltre tale termine non sarebbe tardiva, posto che non siano acquisibili d'ufficio). L'art. 75.1 cpp dispone:
“L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio;
il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.”. Quindi,
ha spostato l'azione civile nel processo penale, ed in questa sede ha _1 rinunciato agli atti del giudizio;
vero è che in questa sede erano stati chiesti nei confronti dei convenuti anche i danni non patrimoniali, mentre nei confronti degli stessi soggetti quali imputati sono stati chiesti solo i danni patrimoniali - ma ciò significa che, nel trasferire l'azione civile in sede penale, ha rinunciato a chiedere di essere _1 risarcito degli eventuali danni non patrimoniali. Si passa ad esaminare le domande proposte da IT NO nei confronti di
. Per quanto concerne la domanda di risarcimento dei danni che il Controparte_4 convenuto IT avrebbe subito in proprio, non si comprende a quali danni si riferisca il convenuto: tale domanda non può essere presa in considerazione perché indeterminata, non essendo in alcun modo specificato quali danni IT avrebbe subito in proprio;
per quanto concerne quelli che avrebbe subito quale amministratore e socio di , per tale società come si è visto è cessata la materia del Controparte_1 contendere con l'attore, ed altro non è dato sapere su eventuali danni che CP_4 avrebbe causato al suo amministratore e/o ai suoi soci;
per quanto concerne la domanda di manleva, non vi è più luogo a provvedere su di essa, perché l'attore ha rinunciato alla domanda nei confronti di IT;
ed anche ammesso che per effetto della chiamata in causa vi sia stata estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti di
, tale effetto sarebbe venuto meno una volta trasferita in sede penale la CP_4 domanda dell'attore nei confronti di IT: infatti, l'estensione automatica della domanda dell'attore si verifica nel momento in cui tra più soggetti, convenuto e chiamato in causa, si debba individuare l'unico responsabile del danno - ma se l'attore rinuncia agli atti del giudizio nei confronti del convenuto, l'esigenza di un accertamento unitario della responsabilità viene a mancare, e quindi la domanda dell'attore non si estende più automaticamente nei confronti del chiamato in causa. Non sussistendo più una domanda validamente proposta nei confronti di , non CP_4 vi è più luogo a provvedere sulla domanda di garanzia di nei confronti di CP_4
pagina 4 di 5 (comunque, al di là delle difese svolte dalla compagnia Controparte_7 assicurativa, la chiamata era giustificata, sussistendo il rapporto assicurativo). Infine, il convenuto IT ha formulato una domanda trasversale nei confronti dell'altro convenuto , di identico contenuto della domanda proposta nei CP_3 confronti della chiamata : e quindi, valgono le medesime considerazioni già CP_4 espresse, colla precisazione che l'attore ha direttamente spostato l'azione civile nei confronti di , in sede penale. CP_3
Le spese del giudizio seguono la soccombenza virtuale di nei confronti Controparte_1 dell'attore, e si liquidano in dispositivo;
le spese tra l'attore ed i convenuti IT e
[...]
saranno liquidate dal giudice penale;
le spese tra il convenuto IT, la CP_3 chiamata e la seconda chiamata vanno compensate, CP_4 Controparte_7 perché in gran parte in questa sede non si pronuncia sulla domanda di IT nei confronti di , poiché l'attore ha trasferito in sede penale l'azione civile nei CP_4 confronti di IT – il che non è addebitabile né ad IT, né a . CP_4
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 25158/2019 rgac tra:
attore; , IT NO e , _1 Controparte_1 Controparte_3 convenuti;
, chiamata in causa;
seconda Controparte_4 Controparte_7 chiamata in causa;
così provvede: 1) Dichiara cessata la materia del contendere tra l'attore e;
Controparte_1
2) Condanna a rimborsare all'attore le spese del giudizio, che Controparte_1 liquida in € 264 per esborsi ed € 7.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. Giovanna Curatoli;
3) Dà atto che l'attore ha rinunciato agli atti del giudizio, ex art. 75 cpp, nei confronti dei convenuti IT e;
CP_3
4) Rigetta la domanda formulata dal convenuto IT in proprio e quale amministratore e socio di nei confronti di;
sulle altre Controparte_1 CP_4 domande del convenuto IT nei confronti di dichiara il non luogo CP_4
a provvedere;
5) Dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di garanzia proposta da nei confronti di CP_4 Controparte_7
6) Compensa le spese tra IT, , CP_4 Controparte_7
Così deciso in Portici in data 27/4/2025 Il giudice unico
pagina 5 di 5