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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 13074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13074 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 46035/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIIIa SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sez. civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Guido
Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 46035/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a Caserta (CE) il [...], in [...] e Parte_2 C.F._2 quale genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a (C.F. Controparte_1
, sulla figlia minore (C.F. ), C.F._3 Persona_1 C.F._4 nata LO (CE) il 03/01/2007, tutti quanti residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Ezio Torrella (C.F. ), come da procura alle C.F._5 liti allegata al ricorso;
Attrici
E
(C.F. ), società con socio unico, con sede legale in Roma, Via _2 P.IVA_1
Monzambano n.10, in persona del LRPT Avv. Nicola Rubino Responsabile della Direzione Legale di rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Anna Botti _2
(C.F. ) e Loredana Conicella (C.F. , giusta procura C.F._6 C.F._7 allegata alla comparsa di risposta;
Convenuta
E
1 (C.F. ), con sede legale a Mogliano Veneto (TV), via Controparte_3 P.IVA_2
Marocchesa, 14, rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti dall'avv. Sveva Bernardini
(C.F. , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, alla C.F._8
Via Cicerone n. 49,
Terza chiamata
E
P.I. ), in persona Controparte_4 P.IVA_3 del legale rapp.te p.t. sig. domiciliato per la carica presso la sede legale sita in Controparte_5
Caserta al Viale Lincoln n. 187, rappresentata e difesa, giusta procura allegata in atti, dagli avv.ti
Giovanni Taglialatela (C.F. ) e Monica Taglialatela (C.F. C.F._9
) e con loro elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Roma al Viale C.F._10
Castrense n. 7,
Terza chiamata
decisa dopo la scadenza dei termini di legge sulle conclusioni delle parti avente ad oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI
Per , in proprio e n.q. di genitore di Parte_1 Parte_2 [...]
Per_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
Nel merito:
- preso atto che la responsabilità del sinistro occorso al IG. in capo ad è Pt_1 _2 stata riconosciuta in virtù delle sentenze del Tribunale di Roma, n. 18390/2017, e della Corte
d'Appello di Roma n. 5769/2020, condannare le società C.F. ), in _2 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma (RM), via Monzambano n. 10, al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalle IGg.re e e dalla minore Parte_2 Parte_1 [...]
quest'ultima rappresentata dal IG. e dalla IG.ra Per_1 Controparte_1 Parte_2 quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore, pari ad € 103.500,00 per la IG.ra
, € 49.005,00 per ed € 49.005,00 per o alla Parte_2 Parte_1 Persona_1 diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere accertata, anche in via equitativa. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, dal 08 marzo 2010 all'effettivo saldo.
2 - Con vittoria delle spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
***
Per _2
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così gradatamente statuire:
- in via pregiudiziale, accertare che il presente giudizio richieda un'attività istruttoria non sommaria, e per l'effetto convertire il rito sommario di cui all'art. 702 bis c.p.c. in rito ordinario, fissando, ai sensi dell'art. 702 ter, terzo comma c.p.c., con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 c.p,c.;
- in via preliminare, rigettare la domanda delle attrici o comunque di e Persona_1 Pt_2 per l'intervenuta prescrizione del diritto che le stesse intendono far valere nell'odierno giudizio, per le ragioni suindicate;
- in via principale nel merito, rigettare integralmente la domanda delle attrici poiché destituita di fondamento in fatto ed in diritto per le ragioni suesposte e per l'effetto liberare _2 da qualsivoglia obbligo risarcitorio in favore degli attori, respingendo conseguentemente in toto la domanda risarcitoria avanzata;
- in via gradata nel merito, autorizzare la chiamata in causa della Controparte_6
e della e per l'effetto fissare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c.,
[...] Controparte_7 altra udienza per consentire la chiamata in causa dei terzi;
- in via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese attoree, dichiarare la ditta a tenuta all'integrale risarcimento in Controparte_6 CP_4 favore delle parti attrici, o, in subordine, in via concorsuale con l' determinando _2 la rispettiva quota di responsabilità;
- in via ulteriormente subordinata in via solidale con l' _2
- in ulteriore subordine dichiarare il concorso di colpa ai sensi dell'art 1227 co 1.c.c e per l'effetto ridurre in misura proporzionale la misura del risarcimento del danno;
- in via ulteriormente subordinata, dichiarare la tenuta Controparte_8 all'integrale garanzia e manleva, in favore della concludente, da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole del presente giudizio;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre accessori, come per legge.
***
Per Controparte_3
3 Voglia l' Ill.mo Tribunale adìto, in via preliminare dichiarare la prescrizione del diritto all'indennizzo vantato da ex art. 2952 c.c., nonché l'inoperatività della garanzia ed estromettere _2 CP_3 dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, con vittoria di spese.
Sempre in via preliminare, dichiarare la prescrizione del diritto vantato dalle attrici ex art. 2947 c.c..
Nel merito respingere le domande poiché infondate e non provate.
Vittoria di spese.
***
Per Controparte_4
“si riportano integralmente alle proprie difese e a quanto dedotto nelle precedenti note di trattazione scritta, in occasione delle quali hanno reiterato l'eccezione di decadenza della chiamata in causa della
Reiterano, inoltre, la questione di pregiudizialità sollevata (stante la pendenza ad oggi del CP_4 giudizio promosso dal sig. , la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da e Pt_1 _2
l'infondatezza nel merito delle domande di parte attrice concludendo per il loro rigetto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis e ss. C.P.C. del 9 luglio 2021, , figlia del Parte_1
IG. , IG.ra , in proprio e quale madre esercente la potestà Controparte_1 Parte_2 genitoriale, unitamente al padre IG. , di cui è moglie, sulla figlia minore Controparte_1
, evocavano in giudizio avanti al Tribunale di Roma per Persona_1 _2 ivi sentire:
- Nel merito: preso atto che la responsabilità del sinistro occorso al IG. in capo Pt_1 ad era stata riconosciuta in virtù delle sentenze del Tribunale di Roma, _2
n. 18390/2017, e della Corte d'Appello di Roma n. 5769/2020, condannare le società
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma _2 P.IVA_1
(RM), via Monzambano n. 10, al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalle
IGg.re e e dalla minore quest'ultima Parte_2 Parte_1 Persona_1 rappresentata dal IG. e dalla IG.ra quali esercenti la Controparte_1 Parte_2 potestà genitoriale sulla figlia minore, pari ad € 103.500,00 per la IG.ra , Parte_2
€ 49.005,00 per ed € 49.005,00 per o alla diversa Parte_1 Persona_1 somma, maggiore o minore, che dovesse essere accertata, anche in via equitativa. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, dal 08 marzo 2010
4 all'effettivo saldo. Con vittoria delle spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
2. A fondamento della propria domanda, affermava parte attrice che:
- , e sono rispettivamente moglie e figlie del IG. Parte_2 Parte_1 Per_1
; Controparte_1
- In data 08/03/2010, il IG. , dipendente della società Controparte_1 Parte_3
veniva investito da un escavatore della che stava
[...] Controparte_6 effettuando una manovra di retromarcia presso un cantiere, temporaneo e mobile, sito in Teano, località Taverna Zarone, lungo la Via Casilina;
- Il cantiere vedeva coinvolti la Committente la società appaltatrice Ing. _2
e la subappaltatrice Parte_3 Controparte_6
- Il conducente dell'escavatore nell'eseguire la manovra in retromarcia investiva così il
IG. schiacciandogli il piede sinistro col cingolo posteriore del mezzo, Pt_1 successivamente amputato sotto al ginocchio;
- Veniva quindi istruito un processo penale presso il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, articolazione territoriale di Caserta, che si concludeva con sentenza n 3849, depositata il 1 ottobre 2018, con la quale veniva condannato il solo , Persona_2 conducente dell'escavatore della che aveva investito il IG. Controparte_6 Pt_1
- Nel frattempo, era stata promossa una causa civile nei confronti della ditta
[...]
e l' nella quale il sig Controparte_9 _2 Controparte_1 chiedeva il risarcimento danni differenziale davanti al Tribunale di Roma;
- Il Tribunale di Roma condannava in solido con _2 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al Controparte_4 risarcimento del danno differenziale subito dall'attore;
- La sentenza veniva confermata anche in grado di appello;
- Pendeva ancora il giudizio per Cassazione;
- Dopo la pubblicazione della sentenza civile di primo grado, in data 11 gennaio 2018 richiedeva, tramite posta elettronica certificata, ad l'integrale risarcimento _2 di tutti i danni sofferti dai familiari del IG. poi rinnovata in data 09/12/2020 Pt_1 dopo la pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello (doc. 11), ma la società resistente non aveva mai evaso la richiesta danni.
- Oggetto della domanda erano i cd danni “riflessi”, conseguenza dell'evento dannoso e prodottisi nella sfera non della vittima diretta del fatto illecito, ma dei suoi prossimi congiunti;
5 - Il IG. aveva subito gravissime lesioni dovute allo sfacelo traumatico piede e Pt_1 collo piede sinistro, con ricorrenti episodi di gonalgia sinistra, riduzione dell'autonomia deambulatoria con l'uso della protesi e stato ansioso-depressivo reattivo “esiti di amputazione al terzo superiore di gamba sinistra consistenti in gonalgia sinistra, limitazione articolare di circa 1/3 dei movimenti attivi e passivi.
Stato ansioso depressivo da stress post traumatico”, quantificate nella misura del 55%
a titolo di danno biologico permanente, oltre una incapacità temporanea assoluta di giorni 120 e una relativa al 50% di giorni 180;
- Erano sussistenti i presupposti richiesti dall'indirizzo univoco della giurisprudenza: •
l'esistenza di una relazione stretta con la vittima del fatto illecito;
• l'apprezzamento della lesione in virtù dell'effettivo rapporto esistente con la vittima e l'incidenza concreta sullo svolgimento della relazione familiare.
- Risarcimento dei danni per la IG.ra La Suprema Corte aveva avuto Parte_2 modo di sottolineare, in un caso del tutto simile a quello di cui è causa, che: “il tempo sottratto dalla moglie per la doverosa e penosa assistenza al marito è di per sé valutabile come danno ingiusto non patrimoniale e liquidabile in via equitativa, pur non essendo assimilabile ad un lavoro ma ad una prestazione di solidarietà come tale valutabile in via equitativa, ai sensi dell'art. 2059 cc” (Cass. Civ., III, n. 5795/2008).
Se si considerava che la IG.ra aveva dedicato dal giorno dell'infortunio e per i Pt_1 primi anni successivi ad esso, gran parte delle sue giornate per le cure del coniuge assistendolo dapprima in ospedale e successivamente a casa, provvedendo a tutti i suoi bisogni in considerazione del fatto che lo stesso non era autonomo in nessuno dei suoi movimenti e non poteva di conseguenza provvedere alle sue necessità, anche intime, in maniera autosufficiente, ben si comprendeva come il danno non patrimoniale risarcibile alla stessa dovesse includere anche la suddetta assistenza.
3. Risarcimento dei danni per e Le figlie della vittima primaria, Per_1 Parte_1 all'epoca dell'infortunio rispettivamente di anni 3 e 15, avevano subito un forte trauma emotivo a seguito dell'incidente occorso al padre. Era evidente che le due figlie avevano vissuto una brutta esperienza familiare, vuoi perché preoccupate per le condizioni fisiche del padre, vuoi perché anche la madre era spesso assente per assistere il marito in ospedale.
Pertanto, e avevano sviluppato una forte ansia dovuta al fatto di non Parte_1 Per_1 avere figure di riferimento stabili, cioè i genitori, che sono poi quelle che danno sicurezza sul piano psico-fisico e permettono una crescita normale sotto tutti gli aspetti. La sorella maggiore, poi, si era trovata a dover supportare i genitori nella gestione della sorellina più
6 piccola, assumendo quindi responsabilità più gravose di un'adolescente che si limita ad andare a scuola, come poteva fare prima dell'infortunio del padre. Questo stress emotivo aveva condizionato molto la vita delle minori. Oltre a tali traumi, le figlie del IG. avevano Pt_1 avuto un'infanzia priva di divertimenti e di spensieratezza, di viaggi con i genitori, di giochi con il padre e di condivisione di esperienze tipiche tra padre e figlie.
4. Il predetto ricorso, in uno al decreto di fissazione udienza veniva ritualmente notificato;
5. Con comparsa depositata si costituiva in giudizio la che contestava in fatto e in _2 diritto la domanda attorea chiedendo:
- in via pregiudiziale, accertare che il presente giudizio richiedeva un'attività istruttoria non sommaria, e per l'effetto convertire il rito sommario di cui all'art. 702 bis c.p.c. in rito ordinario, fissando, ai sensi dell'art.702 ter, terzo comma c.p.c., con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art.183 c.p,c.;
- in via preliminare, rigettare la domanda delle attrici o comunque di e Persona_1 per l'intervenuta prescrizione del diritto che queste intendono far valere Pt_2 nell'odierno giudizio, per le ragioni suindicate;
- in via principale nel merito, rigettare integralmente la domanda degli attori poiché destituita di fondamento in fatto ed in diritto per le ragioni suesposte e per l'effetto liberare da qualsivoglia obbligo risarcitorio in favore degli attori, _2 respingendo conseguentemente in toto la domanda risarcitoria avanzata;
- in via gradata nel merito, autorizzare la chiamata in causa della Controparte_6
e della e per l'effetto fissare, ai sensi dell'art.
[...] Controparte_7
269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa dei terzi;
- in via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese attoree, dichiarare la ditta a tenuta all'integrale Controparte_6 CP_4 risarcimento in favore delle parti attrici, o, in subordine, in via concorsuale con l' _2
determinando la rispettiva quota di responsabilità o in via ulteriormente
[...] subordinata in via solidale con l' _2
- in ulteriore subordine dichiarare il concorso di colpa ai sensi dell'art.1227 co 1.c.c e per l'effetto ridurre in misura proporzionale la misura del risarcimento del danno;
- in via ulteriormente subordinata, dichiarare la tenuta Controparte_8 all'integrale garanzia e manleva, in favore della concludente, da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole del presente giudizio;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre accessori, come per legge.
6. Osservava il convenuto in particolare che:
7 a) il rito sommario era inutilizzabile in quanto non era sufficiente un'istruttoria sommaria per decidere la questione, anche alla luce della pendenza in cassazione del giudizio diretto all'ottenimento di un nuovo accertamento sulle responsabilità delle diverse parti interessate e sul coinvolgimento, nella attribuzione delle responsabilità, anche della Soc.
Ing. Della Gatta come società datrice di lavoro del IG. ; Controparte_1
b) Intervenuta prescrizione del diritto delle attrici ai sensi dell'art.2947 c.c., il quale stabilisce che “Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”, mentre invece dal giorno del sinistro, verificatosi in data 08/03/2010, erano trascorsi ben 11 anni. Di nessun rilievo erail procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna del 03/07/2018, poiché nel suddetto procedimento la società non aveva avuto alcun ruolo _2 processuale. Era chiaro quindi che operando quanto disposto dall'articolo sopra citato, qualunque richiesta risarcitoria e/o pretesa nei confronti dell' decorreva dal _2 giorno in cui il fatto si era verificato (8.03.2010) e non da quello in cui il giudizio penale si era concluso come sostenevano le parti attrici.
c) All'interno del giudizio penale si era costituita come parte offesa solo la moglie del sig. ovvero e non anche le figlie, per le quali doveva, pertanto, Pt_1 Parte_2 considerarsi senza alcun dubbio prescritto il diritto.
d) la richiesta di risarcimento del danno riflesso era comunque priva di fondamento e pretestuosa. Ai fini di una eventuale condanna di era necessario rivalutare in modo _2 del tutto autonomo la pretesa responsabilità. Anche il parallelo giudizio civile incardinato autonomamente da. non si era ancora concluso e risultava Controparte_1 pendente in Cassazione e anche dalla CTU tecnica depositata dall'Ing. nel Per_3 corso del giudizio civile di primo grado, emergeva che “l'evento infortunistico si è presentato a causa delle molte inadempienze, per superficialità e confidenza delle operazioni compiute dai presenti”. doveva pertanto ritenersi del tutto estranea alla _2 vicenda per cui era causa ed era evidente la volontà della difesa attorea di voler forzosamente coinvolgere nella vicenda de qua a tutti i costi la società committente
_2
e) la difesa attorea avrebbe dovuto dimostrare che le lesioni riportate al prossimo congiunto (perdita di parte dell'arto sinistro) avessero determinato “non già una mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì un vero sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita,
8 nonché nella sofferenza interiore derivante dall'annullamento del rapporto del rapporto parentale…”( Cassazione, ord. 28 settembre 2018, n.23469).
f) La regola generale era che ogni danno, di qualsiasi tipo, dovesse essere sempre descritto e documentato dal danneggiato che lo affermava, in modo da poterlo provare nella sua consistenza ed ammontare;
e tale criterio vale anche e specialmente per i danni che riguardavano la sfera psicologica dell'essere umano nella sua dinamica sentimentale, relazionale ed affettiva. Anche per quanto concerneva il quantum richiesto _2 contestava la pretesa delle attrici. In particolare la difesa attorea si limitava a richiedere in favore della sig.ra € 103.500,00 (di cui € 10.000,00 per l'assistenza al marito) Pt_1
e in favore delle figlie € 49.005,00 ciascuna senza minimamente dar conto dei parametri utilizzati e con i quali era pervenuta alla individuazione del quantum debeatur.
g) le attrici non avevano in alcun modo dato prova di fatti espressivi di una sofferenza soggettiva del tutto particolare che non si esaurisse nel solo dolore nonchè nella prova di radicali cambiamenti nello stile di vita.
h) L doveva ritenersi estranea alla vicenda per cui era causa, e comunque, nella _2 denegata ipotesi di corresponsabilità, non era la sola responsabile cui far gravare l'eventuale risarcimento del danno. Pertanto, nella denegata ipotesi di accoglimento CP_ delle pretese attoree, si chiedeva di condannare la sola al Controparte_6 risarcimento dei danni subiti dagli attori, o, in subordine, di condannarla in solido e/o come corresponsabile all' nella misura determinata dal Giudicante. _2
i) ntendeva comunque chiamare in causa anche la Compagnia _2 [...] ffinché, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese attoree, la CP_3
Compagnia tenesse indenne e manlevasse l' di tutte le somme che sarebbe _2 chiamata a corrispondere. Al riguardo, rappresentava che aveva stipulato con _2 la polizza n. 303669893 decorrente dal 22/10/10 e con scadenza al 22/10/2013 CP_3
a copertura della sua Responsabilità civile verso terzi e Prestatori d'opera (RCT/RCO).
7. Con comparsa del 20 aprile 2022 si costituiva la quale così concludeva: CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, in via preliminare dichiarare la prescrizione del diritto all'indennizzo vantato da ex art. 2952 c.c., nonché l'inoperatività della garanzia ed _2 estromettere dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, con vittoria di spese. CP_3
Sempre in via preliminare, dichiarare la prescrizione del diritto vantato dalle attrici ex art.
2947 c.c.. Nel merito respingere le domande poiché infondate e non provate. Vittoria di spese”
8. A sostegno delle proprie difese tanto adduceva:
9 - Prescrizione del diritto all'indennizzo vantato da ex art. 2952 c.c. atteso che _2
l'Assicurata aveva ricevuto la richiesta risarcitoria da parte dei congiunti in data
11.1.2018 ed aveva provveduto ad effettuare la denuncia solo in data 15.2.2021, quindi oltre lo spirare del termine di prescrizione biennale di cui al predetto articolo. Stante
l'inoperatività della garanzia invocata dall' e la prescrizione del diritto _2 all'indennizzo ex art.2952 c.c. era evidente come fosse carente di Controparte_3 legittimazione passiva e dovesse essere estromessa dal giudizio con vittoria di spese.
- Nel merito contestava la domanda nei confronti di per la pendenza in Cassazione _2 del ricorso proposto da allo stato non ancora concluso ove Controparte_6 _2 aveva depositato controricorso con ricorso incidentale. L infatti non doveva essere _2 considerata responsabile poiché alla stessa contrariamente a quanto ritenuto dal
Giudicante non poteva essere attribuito alcun addebito in ordine all'evento occorso al
Si rilevava infatti come l' diversamente da quanto sostenuto in modo Pt_1 _2 approssimato ed incompleto dal Ctu, aveva regolarmente svolto tutte le attività prodromiche all'esecuzione dei lavori affidati in appalto a terzi , in conformità alle vigenti normative in materia di sicurezza, da cui emergeva che nessun addebito poteva essere imputato alla committente nella determinazione del sinistro.
- l'evento dannoso in cui era rimasto coinvolto il si era verificato esclusivamente Pt_1 per mancata diligenza e/o imperizia dei soggetti presenti sul luogo del sinistro, ossia lo stesso danneggiato al quale il Giudice aveva attribuito solo il 25% di responsabilità e i dipendenti della i quali se avessero prestato la dovuta attenzione, Controparte_6 avrebbero potuto evitare il verificarsi dell'evento per cui era causa.
- L in linea generale nel PSC aveva prescritto all'appaltatore di fare in modo che _2
l'operatore, prima dell'inizio del lavoro, allontanasse le persone, inoltre, che al fine di evitare che i lavoratori, operanti nelle vicinanze degli automezzi, venissero investiti da mezzi in movimento, che il responsabile del cantiere provvedesse ad emettere disposizioni per gli operatori in tema di manovre a marcia indietro, lavori da effettuare sul ciglio dello scavo. Stante quanto sopra, era evidente che l' quale appaltatore, _2 non poteva ritenersi in alcun modo responsabile per i fatti di cui è causa, avendo esattamente e scrupolosamente adempiuto a tutti gli obblighi di legge. Cont
- Invero, contrariamente a quanto stabilito dal PSC della committente e dai gli _2 operatori delle due imprese (appaltatrice e subappaltatrice): omettevano di vietare la presenza di operai nell'area di manovra del mezzo;
omettevano di vietare le manovre di marcia indietro;
omettevano di emettere disposizioni in materia di manovre a marcia
10 indietro;
invadevano la corsia di marcia senza autorizzazione e senza adottare installazione preventiva della segnaletica provvisoria, come riportato negli schemi contenuti nello stesso POS;
omettevano di prevedere l'ausilio dell'assistente a terra che doveva assicurarsi che l'intera area di manovra a marcia indietro risultasse sgombra da personale;
omettevano di garantire visibilità del posto di manovra;
non predisponevano adeguate aree e/o piazzali per la manovra dei mezzi;
eseguivano un'attività non prevista dal PSC e dai POS e peraltro ben oltre l'orario di servizio;
omettevano di comunicare al
CSE l'introduzione di un'attività continuativa che veniva comunque eseguita al di fuori dell'unico turno di lavoro e che non era necessaria in quanto il mezzo avrebbe dovuto rimanere nella propria sede di lavoro sino al completamento delle attività; protraevano l'orario di lavoro oltre quello previsto, senza l'adozione obbligatoria di turnazioni.
- Nel caso de quo pertanto, poiché era pacifico in giurisprudenza che la responsabilità del committente era prevista solo allorchè il fatto lesivo si fosse verificato a seguito di un preciso ordine impartito dallo stesso all'esecutore dei lavori (appaltatore) e comunque qualora il committente si fosse riservato il potere di ingerenza, organizzazione e gestione sull'opera da eseguire, del tutto insussistenti nel caso de quo, per le ragioni sopra esposte, ne conseguiva la carenza di qualsivoglia responsabilità in capo all' mera _2 committente dei lavori. Anche sul punto era pendente ricorso in Cassazione poiché il
Tribunale aveva errato nell'aver ritenuto solidalmente responsabili ed in CP_4 _2 egual misura.
- Peraltro il danneggiato si era esposto al rischio consapevolmente ed imprudentemente, tenendo un comportamento interruttivo nei confronti della serie causale, concorso che si estendeva alle odierne istanti con riduzione delle richieste ex art.1227 c.c. come riconosciuto dalle sentenze civili, atteso che il comportamento del lavoratore aveva avuto una efficacia causale autonoma nella produzione dei danni.
- Il danno richiesto era infondato oltre che eccessivo, non provato e non dovuto.
- Era onere di controparte dimostrare le circostanze comprovanti l'alterazione delle loro abitudini di vita a seguito della lesione riportata da non essendo Controparte_1 sufficiente, il danno riportato dal congiunto per avanzare pretese risarcitorie a tale titolo.
Si impugnavano e contestavano i documenti versati in atti, poiché privi di valore probatorio. In subordine si chiedeva ridurre la pretesa nei limiti del giusto e del provato anche ex art. 1227 c.c.
9. Con comparsa del 26 settembre 2022 si costituiva la quale chiedeva: Controparte_6
11 - estromissione della dal presente giudizio e/o sospensione del Controparte_6 presente procedimento in attesa della definizione del processo pregiudicante;
nel merito, istava per rigettate le domande formulate dalla parte attrice, prescritte, e quelle formulate dall' nei confronti dell'esponente per tutte le _2 Controparte_6 ragioni dedotte e deducibili.
10. A sostegno delle proprie difese tanto adduceva:
- DECADENZA DAL POTERE DELLA CHIAMATA IN CAUSA RILEVABILE
D'UFFICIO. L non aveva formulato tempestivamente la richiesta di chiamata in _2 causa del terzo poiché non si erz costituita nei termini rispetto alla prima udienza fissata dal Tribunale.
- Inoltre, l' non aveva formulato correttamente la richiesta di chiamata in causa non _2 avendo riportato nelle conclusioni della propria comparsa di costituzione alcuna istanza di spostamento della prima udienza per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire. Detta istanza era stata formulata, a quanto pare, solo all'udienza differita del 22/12/2021. Non si può dire, quindi, che l' avesse adempiuto a tutti gli _2 oneri per evitare la decadenza dal potere della chiamata del terzo (Cass. 10579/2013).
- NULLITÀ DELL'ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA. L'atto di chiamata in causa era altresì nullo in quanto non erano individuati con chiarezza i termini soggettivi ed oggettivi della chiamata. Non era infatti, detto, nella chiamata in causa, perché la sarebbe CP_4 in via esclusiva tenuta al pagamento dei danni lamentati dalle attrici, tantomeno a che titolo ne dovrebbe rispondere unitamente ad convenuta, non risultando utile a tal _2 fine il mero richiamo ad un procedimento giudiziario tuttora pendente, in cui le attrici non erano parti in causa. La chiamata in causa e la domanda relativa andavano, quindi, dichiarate nulle.
- INOPPONIBILITÀ DELLA DOMANDA ATTOREA. SULL'ESCLUSIONE DI
QUALSIASI AUTOMATISMO DI ESTENSIONE DEGLI EFFETTI DELLA
DOMANDA ATTOREA NEI CONFRONTI DEL TERZO.
- Anche a voler ritenere che avesse validamente chiamato in causa la in qualità _2 CP_4 di corresponsabile dell'evento dannoso, in ogni caso, non si realizzava, nella fattispecie, alcuna estensione automatica della domanda risarcitoria attorea, non sussistendo alcuna corresponsabilità. L'eventuale unico soggetto responsabile, quale conducente del mezzo, giusta sentenza penale agli atti, aveva già in precedenza ed in separata sede risolto i rapporti ottenendo la liberatoria e rinuncia a qualsivoglia richiesta risarcitoria connessa ai danni lamentati in causa dai coniugi . Parte_4 Parte_1
12 - SOSPENSIONE NECESSARIA O QUANTOMENO OPPORTUNA DEL GIUDIZIO.
FERMO. Sussistendo un rapporto di pregiudizialità, si faceva istanza di sospensione del presente procedimento.
- ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE SOLLEVATA DALL' A sostegno _2 dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' si osservava che gli attori _2 [...]
e , pur costituendosi parte civile nel processo penale apertosi a Parte_1 Controparte_1 seguito dell'infortunio, rinunciarono alla notifica dei responsabili civili e _2 CP_4
Ciò posto, anche la domanda risarcitoria delle figlie era oltremodo prescritta ex art. 2942
c.c. (“la prescrizione rimane sospesa contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente per il tempo in cui non hanno un rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità”). La decorrenza del termine prescrizionale, infatti, non incontrava impedimento rispetto al minore di età
e ciò in quanto trattavasi di soggetto non privo di tutela, essendo la gestione dei suoi interessi affidata al maggiorenne rappresentante legale (genitore). L'assenza di iniziative dei genitori legali rappresentanti, nella specie, era palese, per cui l'eccezione andava accolta.
- INFONDATEZZA DELLE DOMANDE DI PARTE ATTRICE. Le attrici fondavano il diritto risarcitorio deducendolo automaticamente dai danni subiti al proprio congiunto a seguito di infortunio sul lavoro come sarebbero stati accertati in sede civile con sentenza non avente efficacia di giudicato (pendente il ricorso per cassazione). La giurisprudenza aveva già chiarito che l'inefficienza di misure di prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro, se è fonte di responsabilità del datore di lavoro o committente lavori per culpa in eligendo e quant'altro, non rilevvaa in un giudizio di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., nemmeno per gli effetti dell'art. 10 DPR 1124/1965 (già in parte dichiarato incostituzionale). La negligenza era eventualmente valida per il ristoro del c.d. danno differenziale quantitativo (corrispondente tra quanto versato dall'Inail a titolo di indennizzo per l'infortunio sul lavoro e quanto è possibile richiedere al responsabile in sede civilistica a titolo di risarcimento), ma non si estendeva alle voci di danno che esulano la copertura assicurativa, tra le quali rientrano quelle di natura non patrimoniale concernenti i familiari dell'infortunato. Pertanto, ciò chiarito, andava accertato in questa sede che la prevalente incidenza causale dei danni lamentati dalle attrici, se dimostrati, erano da attribuire esclusivamente all'imprudente contegno del loro congiunto che, nell'eziologia dell'evento, teneva un comportamento assai lontano dal grado di cautela che, nella fattispecie, sarebbe stato plausibile attendersi persino da un non addetto al
13 servizio. Era solo il ad aver avuto un comportamento determinante l'evoluzione Pt_1 dannosa del fatto ed in subordine, semmai solo il sig. ove dovesse essere Persona_2 confermata la sua responsabilità penale in sede di gravame. La domanda di parte attrice, pertanto, non era fondata e andava rigettata.
11. Con verbale d'udienza a trattazione scritta del 16.05.2022, il Giudice, verificata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi chiamati, modificava il rito in ordinario ed assegnava i termini di cui all'art.183, c. 6, c.p.c.; la causa era istruita con le testimonianze rese da e ed all'esito della prova orale la causa veniva rinviata al 4 Testimone_1 Tes_2 giugno 2024 e quindi al 29 aprile 2025 per la precisazione delle conclusioni;
12. Alla successiva udienza del 6 giugno 2025, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge ai sensi dell'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali ridotto a 30 giorni e delle memorie di repliche (20 giorni).
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulle pregiudiziali e sulla prescrizione
eccepisce la nullità della propria chiamata in causa. L'eccezione deve Controparte_6 considerarsi infondata ed in ogni caso tardivamente formulata.
Dalla lettura degli atti di causa emerge che:
- Con ordinanza del 16/03/2022 il Giudice autorizzava la chiamata in causa dei terzi, da curarsi entro il 12.4.2022 e rinviava all'udienza del 17.5.2022 per la prosecuzione del giudizio;
- A fronte della notifica eseguita a mezzo pec in data 8 aprile 2022, Controparte_12
si costituiva soltanto in data 22 settembre 2022, ben oltre il termine dei
[...] dieci giorni prima dell'udienza;
- La costituzione tardiva del chiamato ha comportato la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
In ogni caso, sebbene l'art. 269 c.p.c., comma 2, preveda la decadenza dalla facoltà di chiamare in giudizio un terzo ove non inserisca nella comparsa di risposta sia la formulazione della chiamata che l'istanza di differimento della prima udienza, tale decadenza dev'essere eccepita dalla parte attrice e rilevata d'ufficio dal giudice in detta udienza. Pertanto, il terzo, chiamato in causa su istanza di parte, non può eccepirne l'irritualità per mancata osservanza delle prescrizioni stabilite dall'art. 269
c.p.c., comma 2, essendo al riguardo carente di interesse, atteso che il suo interesse a far valere
14 questioni relative al rapporto processuale originario è correlato esclusivamente alla correttezza della decisione in merito o in rito su di esso e non anche alla stessa ritualità della chiamata in giudizio.
Del resto, il rigore dell'art. 269 c.p.c. - nella parte in cui esso dispone che la chiamata in causa del terzo avvenga mediante citazione a comparire nella prima udienza o in altra udienza all'uopo disposta dal giudice – non può portare alla disapplicazione del precedente art. 268, il quale ammette l'intervento volontario del terzo finché la causa non sia rimessa dall'istruttore al collegio;
difatti nulla vieta che il terzo, il quale sia stato chiamato in causa tardivamente, possa validamente accettare il contraddittorio, aderendo allo stato in cui la causa si trova, in tal caso la partecipazione del terzo alla lite, pur essendo stata provocata da una delle parti, deve considerarsi rituale sotto il profilo dell'intervento volontario (ex multis Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 1.4.2021, n.
9132).
Per quanto attiene, inoltre, la sollevata eccezione di prescrizione, occorre valutare quanto segue. Il sinistro de quo si è verificato in data 08/03/2010. Per i fatti veniva ravvisata la penale responsabilità ed avviato relativo processo penale che si concludeva con sentenza del 03/07/2018.
Ai sensi dell'art. 2947 cod. civ., se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato
è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile: ebbene rubricato il reato come lesione grave, il relativo termine di prescrizione è di 7 anni, che può aumentare a 8 anni e 9 mesi in caso di atti interruttivi, come appunto nel caso di specie.
Ciò premesso, la prescrizione si sarebbe maturata in data 8 dicembre 2018.
Tuttavia, se è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine di cinque anni, secondo il primo comma dell'art. 2947 cod. civ., con decorrenza dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Tale conteggio, ovviamente, vale per tutti i danneggiati.
Alla luce di tali considerazioni non può considerarsi maturato il termine prescrizionale.
Nel merito
Prima di esaminare la domanda nel merito, giova svolgere una sintetica premessa sulla cornice normativa e giurisprudenziale entro cui è sussumibile la fattispecie.
Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo
15 ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso.
In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008).
In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n.11212 del 2019;
Cass. n.7748 del 2020).
Sul punto, non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n.1752 del 2023).
Per rideterminare secondo i principi indicati la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal
Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni.
La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali – e dunque anche per via presuntiva – ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale.
L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. “danno in re ipsa”, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione – danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass.
s.u. 26492 del 2008; Cass. n. 25541 del 2022).
16 Ciò posto, occorre valutare se nel caso concreto possa ritenersi raggiunta la prova della responsabilità della convenuta e della chiamata nella causazione del sinistro.
In punto di responsabilità parte attrice si è limitata a depositare, senza peraltro richiedere l'acquisizione dei documenti ai fini istruttori nei termini dell'art. 183 c.p.c. a seguito del mutamento del rito, la seguente documentazione proveniente da altri processi ed in particolare:
1. Sentenza del Tribunale Penale di Santa Maria Capua Vetere di condanna del sig. Per_2
;
[...]
2. Sentenza n. 18390/2017 del 28/09/2017 emessa dal Tribunale di Roma all'esito del processo RG n. 26957/2012, in cui venivano condannati e al _2 Controparte_6 parziale risarcimento dei danni subiti al sig. nella misura del 75%, dedotta la quota Pt_1 del 25% di responsabilità del danneggiato;
3. Le due CTU espletate nel predetto giudizio.
Nel corso del presente giudizio non è stata effettuata alcuna articolazione istruttoria in punto di responsabilità, essendo la domanda fondata esclusivamente sugli accertamenti contenuti nei documenti suddetti.
Trattandosi di cd. prove atipiche, prove cioè raccolte in una sede diversa da quella in cui viene impiegata, esse devono considerarsi liberamente valutabili dal Giudice, soprattutto in considerazione del fatto che la sentenza emessa dal Tribunale di Roma non è ancora passata in giudicato.
Tutti tali elementi hanno valore di mero indizio, prescindono dalla circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse od altre parti […] e possono essere vagliate dal Giudice senza che egli sia vincolato dalla valutazione fatta dal Giudice della causa precedente […]».
Per quanto riguarda in particolare la sentenza resa in un altro giudizio, oltre a produrre gli effetti di giudicato tra le parti (ex art.2909 c.p.c.), ove ne ricorrano i presupposti, essa non è vincolante per il giudice al quale spetta di esaminare la sentenza prodotta e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi di giudizio presenti negli atti di causa.
Nel caso di specie, dalla lettura degli atti, non oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta e dei chiamati, si può ritenere raggiunta la prova di una responsabilità concorsuale nella misura del 50%: se, infatti, appaiono evidenti la responsabilità dell' in ordine all'omesso _2 controllo sul Piano operativo di Sicurezza (POS) redatto dalla ditta affidataria dei lavori, con particolare riferimento alle manovre ed i movimenti dell'escavatore e dell'autista dell'escavatore che ha materialmente investito il appare altresì determinante anche il ruolo del danneggiato che Pt_1
17 nell'effettuare lavori di pulizia stradale intorno all'escavatore ha certamente omesso in parte di rispettare le regole di prudenza richieste ad un operaio esperto.
In difetto di prova contraria in ordine all'esclusiva responsabilità, e valutati i fatti come descritti nei documenti in atti, si ritiene di giustizia l'attribuzione di una corresponsabilità ex art.1227, co.1, c.c., al danneggiato pari ad un terzo.
Per quanto attiene, infine alla prova del danno non patrimoniale parentale, questo giudice ritiene che un pregiudizio di notevole entità ci sia stato per i congiunti del danneggiato, sebbene non abbia determinato per essi uno stravolgimento, se non temporaneo, delle abitudini di vita.
Dall'istruttoria, infatti, è emerso che:
- le bambine, dopo il sinistro e per un periodo di circa un anno, siano state spesso da amici della famiglia, sebbene avessero altri familiari, come i nonni;
- la moglie era impegnata nell'assistenza nelle strutture di cura.
Non può, invece, ritenersi raggiunta la prova di uno stravolgimento delle abitudini di vita, in quanto le bambine, soprattutto la più grande, già prima del sinistro erano spesso a casa dei medesimi amici.
Con l'ordinanza 13540 del 17 maggio 2023, la Cassazione prende posizione sui criteri di liquidazione del danno da “compromissione” del rapporto parentale, ossia del danno non patrimoniale subito dai parenti a causa di un fatto illecito che abbia provocato gravi lesioni fisiche a un prossimo congiunto. A tal fine la Suprema Corte è esplicita nell'affermare che si dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato proprio alla liquidazione dei “danni riflessi” subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni.
Quadro fondato su un metodo “a punti”, conforme alle indicazioni fornite dalla Cassazione nell'ordinanza 26300/2021 e tale da fornire indicazioni ex ante prevedibili in base a parametri e criteri prestabiliti.
La tabella del Tribunale di Roma per liquidare tale voce di danno tiene conto di diverse componenti quali la relazione affettiva, il numero dei familiari, l'età del danneggiato, l'età del soggetto da risarcire e (soprattutto) la percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato.
Una volta individuato il punteggio da assegnare a ciascun familiare, l'importo va poi moltiplicato per il valore punto, che tiene conto sia dell'aspetto interiore del danno sofferto dal familiare, sia della componente dinamico-relazionale, per lo sconvolgimento delle abitudini di vita: il coefficiente per il danno morale è individuato nella misura di 3474,00 euro, mentre il coefficiente per la sfera dinamico-
18 relazionale è stato quantificato tra i duemila e i tremila euro in funzione della presenza, o meno, di prestazioni assistenziali da parte di terzi a favore della vittima primaria.
La tabella consente dunque di parametrare la liquidazione dal danno all'entità della lesione patita dalla vittima primaria perché maggiore sarà l'invalidità del soggetto leso e maggiore sarà la liquidazione del danno a favore del familiare. Tiene anche conto della presenza o meno di assistenza a favore della vittima: il valore punto nella sua versione “maggiorata” potrà essere liquidato solo se la vittima principale non gode di sussidi o del diritto di assistenza, presumendo come maggiore lo sconvolgimento patito dal familiare su cui ricadrà tutta l'attività di cura del soggetto leso.
Alla luce di ciò, passando all'esame del quantum, in base alle valutazioni della CTU già espletata che ha riconosciuto un danno del 55% possiamo quantificare il danno come segue:
- per le figlie, entrambe di età inferiore ad anni 10 al tempo del sinistro, vengono attribuiti 30,5 punti, moltiplicato per il coefficiente 0,7, per complessivi punti 21,35.
Tali punti andranno poi moltiplicati per il punto base di € 2.491,65, previsto in presenza di riconoscimento di diritto alla assistenza quale danno patrimoniale al danneggiato, per complessivi € 53.196,72 ridotti della relativa percentuale di invalidità riconosciuta al danneggiato pari al 55%, per totali € 29.258,20, e di un terzo in considerazione del concorso di colpa, per totali € 19.505,47 ciascuna.
- Per il coniuge, di 36 anni di età al tempo del sinistro, vengono attribuiti 31 punti, moltiplicato per il coefficiente 1, per complessivi punti 31. Tali punti andranno poi moltiplicati per il punto base di € 2.491,65, previsto in presenza di riconoscimento di diritto alla assistenza quale danno patrimoniale al danneggiato, per complessivi €
77.241,15 ridotti della relativa percentuale di invalidità riconosciuta al danneggiato pari al 55%, per totali € 42.482,63, e di 1/3 in considerazione del concorso di colpa, per totali € 28.371,25.
Il danno complessivamente inteso sarà, quindi, quantificato in € 19.505,47 ciascuna figlia ed
€ 28.371,25 per il coniuge.
Su detta somma capitale, liquidata a valori attuali, non sarà dovuta la rivalutazione monetaria;
saranno però dovuti interessi legali die calamitatis (giorno dell'intervento, 8 marzo 2010 sino alla data della presente sentenza, da calcolarsi secondo i criteri dettati dalla nota pronuncia Cass. SSUU
n.1712/1995 e quindi sulla somma capitale opportunamente devalutata al giorno del sinistro (sempre in base agli indici Istat Foi o equivalenti), e quindi via via incrementata annualmente in base alla rivalutazione intervenuta, sino alla data della presente pronuncia;
saranno in seguito dovuti gli interessi legali sulla somma capitale dalla data della presente sentenza, sino al saldo effettivo, tutte
19 somme dovute anche in assenza di specifica domanda – comunque avanzata da parte attrice nel presente giudizio - trattandosi di debito di valore, conseguente ad un illecito civile.
Per quanto riguarda le domande di manleva, occorre precisare quanto segue.
Quella formulata da nei confronti di alla luce della _2 Controparte_6 documentazione in atti, mai contestata, e dell'affermazione della responsabilità dell'ausiliario di nella determinazione dell'evento dannoso, come già affermato, va ritenuta Controparte_6 fondata, ma, considerando una culpa in eligendo e vigilando della prima, andrà limitata alla metà delle somme che sarà tenuta a versare alle attrici in esecuzione della presente sentenza. _2
In ordine alla posizione delle ritiene questo giudice che le eccezioni sollevate dalla CP_3 compagnia non possano trovare accoglimento. infatti, ha documentalmente provato di aver _2 regolarmente denunciato al proprio assicuratore il sinistro: con email del 15.02.2021, ha altresì _2 inviato, come seguito di denuncia di sinistro già aperto e rubricato sin dal 2011 (sx num.
906/2011/54714), la diffida inviata dalle odierne attrici e ricevuta da in data 9.12.2020. _2
Per tale ragione la domanda di manleva formulata nei confronti di merita Controparte_3 di essere accolta, nei limiti sotto indicati..
§§§
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene:
- Che vada dichiarata la responsabilità concorsuale di un terzo del danneggiato nella causazione del sinistro per tutte le ragioni esposte;
- che vada accolta, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento del danno per i fatti oggetto di giudizio, proposta dagli attori , e Parte_1 Parte_2
; Persona_1
- che in accoglimento della domanda di manleva formulata di vada dichiarata la pari _2 responsabilità di nella causazione _2 Controparte_4 del sinistro;
- che di conseguenza che vada condannata a pagare alle attrici _2 [...]
e , la somma capitale di € 19.505,47 ciascuna Parte_1 Persona_1 ciascuna, e a quella di € 28.371,25, per danni non patrimoniali, oltre Parte_2 interessi legali die calamitatis sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
20 - che vada accolta la domanda di manleva formulata da nei confronti di _2 [...]
con condanna di quest'ultima di tenere indenne Controparte_4 [...] di metà delle somme che questa sarà tenuta a versare alle parti attrici;
_2
- che vada parimenti accolta la domanda di manleva formulata nei confronti di Controparte_3
con condanna di quest'ultima di tenere indenne delle somme che questa
[...] _2 sarà tenuta a versare alle parti attrici, al netto di quelle corrisposte da
[...]
e comunque nei limiti di polizza;
Controparte_4
- che vadano rigettate per il resto ogni ulteriori domande per le ragioni esposte nella parte motiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e va condannata a rifonderle a _2 [...]
, e , così come liquidate in dispositivo, Parte_1 Parte_2 Persona_1 secondo i parametri del d.m. 55/2014 agg. al d.m. 147/2022, in base al valore della causa (decisum) ed all'attività difensiva svolta, di ordinario impegno;
Controparte_4
e anno condannate a rifonderle ad ciascuna per la metà, Controparte_3 _2 così come liquidate in dispositivo, secondo i parametri del d.m. 55/2014 agg. al d.m. 147/2022, in base al valore della causa (decisum) ed all'attività difensiva svolta, di ordinario impegno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento del danno per i fatti oggetto di giudizio, proposta dall'attore , e Parte_1 Parte_2 [...]
e, per l'effetto, condanna a pagare, a , Per_1 _2 Parte_1
e , la somma capitale di € 14.629,10 ciascuna, e a Persona_1 Parte_2 quella di € 21.241,31, per danni non patrimoniali, oltre interessi legali die calamitatis (8 marzo 2010) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
- condanna a manlevare e tenere indenne Controparte_4 della metà dagli importi che questa è tenuta a versare alle attrici in esecuzione _2 della presente sentenza;
- condanna a manlevare e tenere indenne dagli importi che Controparte_3 _2 questa è tenuta a versare alle attrici in esecuzione della presente sentenza, al netto di quelle corrisposte da e comunque nei limiti di polizza;
Controparte_4
-
21 - condanna a rifondere a , e _2 Parte_1 Parte_2
, le spese di lite, liquidate in € 7.616,00 per compensi professionali, Persona_1 spese forfettarie al 15%, rimborso del contributo, Iva e Cpa secondo legge;
- condanna e Controparte_4 Controparte_3 rifondere ad le spese di lite, ciascuna per la metà, liquidate in € 7.616,00 per _2 compensi professionali, spese forfettarie al 15%, rimborso del contributo, Iva e Cpa secondo legge;
Sentenza esecutiva ex lege.
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con l'ausilio del GOP in tirocinio, Avv. Mino Daniele
Bembo.
Così decisa in Roma lì 14.08.2025
IL GIUDICE
dott. Guido Garavaglia
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIIIa SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sez. civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Guido
Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 46035/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a Caserta (CE) il [...], in [...] e Parte_2 C.F._2 quale genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a (C.F. Controparte_1
, sulla figlia minore (C.F. ), C.F._3 Persona_1 C.F._4 nata LO (CE) il 03/01/2007, tutti quanti residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Ezio Torrella (C.F. ), come da procura alle C.F._5 liti allegata al ricorso;
Attrici
E
(C.F. ), società con socio unico, con sede legale in Roma, Via _2 P.IVA_1
Monzambano n.10, in persona del LRPT Avv. Nicola Rubino Responsabile della Direzione Legale di rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Anna Botti _2
(C.F. ) e Loredana Conicella (C.F. , giusta procura C.F._6 C.F._7 allegata alla comparsa di risposta;
Convenuta
E
1 (C.F. ), con sede legale a Mogliano Veneto (TV), via Controparte_3 P.IVA_2
Marocchesa, 14, rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti dall'avv. Sveva Bernardini
(C.F. , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, alla C.F._8
Via Cicerone n. 49,
Terza chiamata
E
P.I. ), in persona Controparte_4 P.IVA_3 del legale rapp.te p.t. sig. domiciliato per la carica presso la sede legale sita in Controparte_5
Caserta al Viale Lincoln n. 187, rappresentata e difesa, giusta procura allegata in atti, dagli avv.ti
Giovanni Taglialatela (C.F. ) e Monica Taglialatela (C.F. C.F._9
) e con loro elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Roma al Viale C.F._10
Castrense n. 7,
Terza chiamata
decisa dopo la scadenza dei termini di legge sulle conclusioni delle parti avente ad oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI
Per , in proprio e n.q. di genitore di Parte_1 Parte_2 [...]
Per_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
Nel merito:
- preso atto che la responsabilità del sinistro occorso al IG. in capo ad è Pt_1 _2 stata riconosciuta in virtù delle sentenze del Tribunale di Roma, n. 18390/2017, e della Corte
d'Appello di Roma n. 5769/2020, condannare le società C.F. ), in _2 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma (RM), via Monzambano n. 10, al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalle IGg.re e e dalla minore Parte_2 Parte_1 [...]
quest'ultima rappresentata dal IG. e dalla IG.ra Per_1 Controparte_1 Parte_2 quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore, pari ad € 103.500,00 per la IG.ra
, € 49.005,00 per ed € 49.005,00 per o alla Parte_2 Parte_1 Persona_1 diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere accertata, anche in via equitativa. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, dal 08 marzo 2010 all'effettivo saldo.
2 - Con vittoria delle spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
***
Per _2
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così gradatamente statuire:
- in via pregiudiziale, accertare che il presente giudizio richieda un'attività istruttoria non sommaria, e per l'effetto convertire il rito sommario di cui all'art. 702 bis c.p.c. in rito ordinario, fissando, ai sensi dell'art. 702 ter, terzo comma c.p.c., con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 c.p,c.;
- in via preliminare, rigettare la domanda delle attrici o comunque di e Persona_1 Pt_2 per l'intervenuta prescrizione del diritto che le stesse intendono far valere nell'odierno giudizio, per le ragioni suindicate;
- in via principale nel merito, rigettare integralmente la domanda delle attrici poiché destituita di fondamento in fatto ed in diritto per le ragioni suesposte e per l'effetto liberare _2 da qualsivoglia obbligo risarcitorio in favore degli attori, respingendo conseguentemente in toto la domanda risarcitoria avanzata;
- in via gradata nel merito, autorizzare la chiamata in causa della Controparte_6
e della e per l'effetto fissare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c.,
[...] Controparte_7 altra udienza per consentire la chiamata in causa dei terzi;
- in via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese attoree, dichiarare la ditta a tenuta all'integrale risarcimento in Controparte_6 CP_4 favore delle parti attrici, o, in subordine, in via concorsuale con l' determinando _2 la rispettiva quota di responsabilità;
- in via ulteriormente subordinata in via solidale con l' _2
- in ulteriore subordine dichiarare il concorso di colpa ai sensi dell'art 1227 co 1.c.c e per l'effetto ridurre in misura proporzionale la misura del risarcimento del danno;
- in via ulteriormente subordinata, dichiarare la tenuta Controparte_8 all'integrale garanzia e manleva, in favore della concludente, da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole del presente giudizio;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre accessori, come per legge.
***
Per Controparte_3
3 Voglia l' Ill.mo Tribunale adìto, in via preliminare dichiarare la prescrizione del diritto all'indennizzo vantato da ex art. 2952 c.c., nonché l'inoperatività della garanzia ed estromettere _2 CP_3 dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, con vittoria di spese.
Sempre in via preliminare, dichiarare la prescrizione del diritto vantato dalle attrici ex art. 2947 c.c..
Nel merito respingere le domande poiché infondate e non provate.
Vittoria di spese.
***
Per Controparte_4
“si riportano integralmente alle proprie difese e a quanto dedotto nelle precedenti note di trattazione scritta, in occasione delle quali hanno reiterato l'eccezione di decadenza della chiamata in causa della
Reiterano, inoltre, la questione di pregiudizialità sollevata (stante la pendenza ad oggi del CP_4 giudizio promosso dal sig. , la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da e Pt_1 _2
l'infondatezza nel merito delle domande di parte attrice concludendo per il loro rigetto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis e ss. C.P.C. del 9 luglio 2021, , figlia del Parte_1
IG. , IG.ra , in proprio e quale madre esercente la potestà Controparte_1 Parte_2 genitoriale, unitamente al padre IG. , di cui è moglie, sulla figlia minore Controparte_1
, evocavano in giudizio avanti al Tribunale di Roma per Persona_1 _2 ivi sentire:
- Nel merito: preso atto che la responsabilità del sinistro occorso al IG. in capo Pt_1 ad era stata riconosciuta in virtù delle sentenze del Tribunale di Roma, _2
n. 18390/2017, e della Corte d'Appello di Roma n. 5769/2020, condannare le società
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma _2 P.IVA_1
(RM), via Monzambano n. 10, al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalle
IGg.re e e dalla minore quest'ultima Parte_2 Parte_1 Persona_1 rappresentata dal IG. e dalla IG.ra quali esercenti la Controparte_1 Parte_2 potestà genitoriale sulla figlia minore, pari ad € 103.500,00 per la IG.ra , Parte_2
€ 49.005,00 per ed € 49.005,00 per o alla diversa Parte_1 Persona_1 somma, maggiore o minore, che dovesse essere accertata, anche in via equitativa. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, dal 08 marzo 2010
4 all'effettivo saldo. Con vittoria delle spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
2. A fondamento della propria domanda, affermava parte attrice che:
- , e sono rispettivamente moglie e figlie del IG. Parte_2 Parte_1 Per_1
; Controparte_1
- In data 08/03/2010, il IG. , dipendente della società Controparte_1 Parte_3
veniva investito da un escavatore della che stava
[...] Controparte_6 effettuando una manovra di retromarcia presso un cantiere, temporaneo e mobile, sito in Teano, località Taverna Zarone, lungo la Via Casilina;
- Il cantiere vedeva coinvolti la Committente la società appaltatrice Ing. _2
e la subappaltatrice Parte_3 Controparte_6
- Il conducente dell'escavatore nell'eseguire la manovra in retromarcia investiva così il
IG. schiacciandogli il piede sinistro col cingolo posteriore del mezzo, Pt_1 successivamente amputato sotto al ginocchio;
- Veniva quindi istruito un processo penale presso il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, articolazione territoriale di Caserta, che si concludeva con sentenza n 3849, depositata il 1 ottobre 2018, con la quale veniva condannato il solo , Persona_2 conducente dell'escavatore della che aveva investito il IG. Controparte_6 Pt_1
- Nel frattempo, era stata promossa una causa civile nei confronti della ditta
[...]
e l' nella quale il sig Controparte_9 _2 Controparte_1 chiedeva il risarcimento danni differenziale davanti al Tribunale di Roma;
- Il Tribunale di Roma condannava in solido con _2 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al Controparte_4 risarcimento del danno differenziale subito dall'attore;
- La sentenza veniva confermata anche in grado di appello;
- Pendeva ancora il giudizio per Cassazione;
- Dopo la pubblicazione della sentenza civile di primo grado, in data 11 gennaio 2018 richiedeva, tramite posta elettronica certificata, ad l'integrale risarcimento _2 di tutti i danni sofferti dai familiari del IG. poi rinnovata in data 09/12/2020 Pt_1 dopo la pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello (doc. 11), ma la società resistente non aveva mai evaso la richiesta danni.
- Oggetto della domanda erano i cd danni “riflessi”, conseguenza dell'evento dannoso e prodottisi nella sfera non della vittima diretta del fatto illecito, ma dei suoi prossimi congiunti;
5 - Il IG. aveva subito gravissime lesioni dovute allo sfacelo traumatico piede e Pt_1 collo piede sinistro, con ricorrenti episodi di gonalgia sinistra, riduzione dell'autonomia deambulatoria con l'uso della protesi e stato ansioso-depressivo reattivo “esiti di amputazione al terzo superiore di gamba sinistra consistenti in gonalgia sinistra, limitazione articolare di circa 1/3 dei movimenti attivi e passivi.
Stato ansioso depressivo da stress post traumatico”, quantificate nella misura del 55%
a titolo di danno biologico permanente, oltre una incapacità temporanea assoluta di giorni 120 e una relativa al 50% di giorni 180;
- Erano sussistenti i presupposti richiesti dall'indirizzo univoco della giurisprudenza: •
l'esistenza di una relazione stretta con la vittima del fatto illecito;
• l'apprezzamento della lesione in virtù dell'effettivo rapporto esistente con la vittima e l'incidenza concreta sullo svolgimento della relazione familiare.
- Risarcimento dei danni per la IG.ra La Suprema Corte aveva avuto Parte_2 modo di sottolineare, in un caso del tutto simile a quello di cui è causa, che: “il tempo sottratto dalla moglie per la doverosa e penosa assistenza al marito è di per sé valutabile come danno ingiusto non patrimoniale e liquidabile in via equitativa, pur non essendo assimilabile ad un lavoro ma ad una prestazione di solidarietà come tale valutabile in via equitativa, ai sensi dell'art. 2059 cc” (Cass. Civ., III, n. 5795/2008).
Se si considerava che la IG.ra aveva dedicato dal giorno dell'infortunio e per i Pt_1 primi anni successivi ad esso, gran parte delle sue giornate per le cure del coniuge assistendolo dapprima in ospedale e successivamente a casa, provvedendo a tutti i suoi bisogni in considerazione del fatto che lo stesso non era autonomo in nessuno dei suoi movimenti e non poteva di conseguenza provvedere alle sue necessità, anche intime, in maniera autosufficiente, ben si comprendeva come il danno non patrimoniale risarcibile alla stessa dovesse includere anche la suddetta assistenza.
3. Risarcimento dei danni per e Le figlie della vittima primaria, Per_1 Parte_1 all'epoca dell'infortunio rispettivamente di anni 3 e 15, avevano subito un forte trauma emotivo a seguito dell'incidente occorso al padre. Era evidente che le due figlie avevano vissuto una brutta esperienza familiare, vuoi perché preoccupate per le condizioni fisiche del padre, vuoi perché anche la madre era spesso assente per assistere il marito in ospedale.
Pertanto, e avevano sviluppato una forte ansia dovuta al fatto di non Parte_1 Per_1 avere figure di riferimento stabili, cioè i genitori, che sono poi quelle che danno sicurezza sul piano psico-fisico e permettono una crescita normale sotto tutti gli aspetti. La sorella maggiore, poi, si era trovata a dover supportare i genitori nella gestione della sorellina più
6 piccola, assumendo quindi responsabilità più gravose di un'adolescente che si limita ad andare a scuola, come poteva fare prima dell'infortunio del padre. Questo stress emotivo aveva condizionato molto la vita delle minori. Oltre a tali traumi, le figlie del IG. avevano Pt_1 avuto un'infanzia priva di divertimenti e di spensieratezza, di viaggi con i genitori, di giochi con il padre e di condivisione di esperienze tipiche tra padre e figlie.
4. Il predetto ricorso, in uno al decreto di fissazione udienza veniva ritualmente notificato;
5. Con comparsa depositata si costituiva in giudizio la che contestava in fatto e in _2 diritto la domanda attorea chiedendo:
- in via pregiudiziale, accertare che il presente giudizio richiedeva un'attività istruttoria non sommaria, e per l'effetto convertire il rito sommario di cui all'art. 702 bis c.p.c. in rito ordinario, fissando, ai sensi dell'art.702 ter, terzo comma c.p.c., con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art.183 c.p,c.;
- in via preliminare, rigettare la domanda delle attrici o comunque di e Persona_1 per l'intervenuta prescrizione del diritto che queste intendono far valere Pt_2 nell'odierno giudizio, per le ragioni suindicate;
- in via principale nel merito, rigettare integralmente la domanda degli attori poiché destituita di fondamento in fatto ed in diritto per le ragioni suesposte e per l'effetto liberare da qualsivoglia obbligo risarcitorio in favore degli attori, _2 respingendo conseguentemente in toto la domanda risarcitoria avanzata;
- in via gradata nel merito, autorizzare la chiamata in causa della Controparte_6
e della e per l'effetto fissare, ai sensi dell'art.
[...] Controparte_7
269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa dei terzi;
- in via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese attoree, dichiarare la ditta a tenuta all'integrale Controparte_6 CP_4 risarcimento in favore delle parti attrici, o, in subordine, in via concorsuale con l' _2
determinando la rispettiva quota di responsabilità o in via ulteriormente
[...] subordinata in via solidale con l' _2
- in ulteriore subordine dichiarare il concorso di colpa ai sensi dell'art.1227 co 1.c.c e per l'effetto ridurre in misura proporzionale la misura del risarcimento del danno;
- in via ulteriormente subordinata, dichiarare la tenuta Controparte_8 all'integrale garanzia e manleva, in favore della concludente, da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole del presente giudizio;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre accessori, come per legge.
6. Osservava il convenuto in particolare che:
7 a) il rito sommario era inutilizzabile in quanto non era sufficiente un'istruttoria sommaria per decidere la questione, anche alla luce della pendenza in cassazione del giudizio diretto all'ottenimento di un nuovo accertamento sulle responsabilità delle diverse parti interessate e sul coinvolgimento, nella attribuzione delle responsabilità, anche della Soc.
Ing. Della Gatta come società datrice di lavoro del IG. ; Controparte_1
b) Intervenuta prescrizione del diritto delle attrici ai sensi dell'art.2947 c.c., il quale stabilisce che “Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”, mentre invece dal giorno del sinistro, verificatosi in data 08/03/2010, erano trascorsi ben 11 anni. Di nessun rilievo erail procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna del 03/07/2018, poiché nel suddetto procedimento la società non aveva avuto alcun ruolo _2 processuale. Era chiaro quindi che operando quanto disposto dall'articolo sopra citato, qualunque richiesta risarcitoria e/o pretesa nei confronti dell' decorreva dal _2 giorno in cui il fatto si era verificato (8.03.2010) e non da quello in cui il giudizio penale si era concluso come sostenevano le parti attrici.
c) All'interno del giudizio penale si era costituita come parte offesa solo la moglie del sig. ovvero e non anche le figlie, per le quali doveva, pertanto, Pt_1 Parte_2 considerarsi senza alcun dubbio prescritto il diritto.
d) la richiesta di risarcimento del danno riflesso era comunque priva di fondamento e pretestuosa. Ai fini di una eventuale condanna di era necessario rivalutare in modo _2 del tutto autonomo la pretesa responsabilità. Anche il parallelo giudizio civile incardinato autonomamente da. non si era ancora concluso e risultava Controparte_1 pendente in Cassazione e anche dalla CTU tecnica depositata dall'Ing. nel Per_3 corso del giudizio civile di primo grado, emergeva che “l'evento infortunistico si è presentato a causa delle molte inadempienze, per superficialità e confidenza delle operazioni compiute dai presenti”. doveva pertanto ritenersi del tutto estranea alla _2 vicenda per cui era causa ed era evidente la volontà della difesa attorea di voler forzosamente coinvolgere nella vicenda de qua a tutti i costi la società committente
_2
e) la difesa attorea avrebbe dovuto dimostrare che le lesioni riportate al prossimo congiunto (perdita di parte dell'arto sinistro) avessero determinato “non già una mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì un vero sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita,
8 nonché nella sofferenza interiore derivante dall'annullamento del rapporto del rapporto parentale…”( Cassazione, ord. 28 settembre 2018, n.23469).
f) La regola generale era che ogni danno, di qualsiasi tipo, dovesse essere sempre descritto e documentato dal danneggiato che lo affermava, in modo da poterlo provare nella sua consistenza ed ammontare;
e tale criterio vale anche e specialmente per i danni che riguardavano la sfera psicologica dell'essere umano nella sua dinamica sentimentale, relazionale ed affettiva. Anche per quanto concerneva il quantum richiesto _2 contestava la pretesa delle attrici. In particolare la difesa attorea si limitava a richiedere in favore della sig.ra € 103.500,00 (di cui € 10.000,00 per l'assistenza al marito) Pt_1
e in favore delle figlie € 49.005,00 ciascuna senza minimamente dar conto dei parametri utilizzati e con i quali era pervenuta alla individuazione del quantum debeatur.
g) le attrici non avevano in alcun modo dato prova di fatti espressivi di una sofferenza soggettiva del tutto particolare che non si esaurisse nel solo dolore nonchè nella prova di radicali cambiamenti nello stile di vita.
h) L doveva ritenersi estranea alla vicenda per cui era causa, e comunque, nella _2 denegata ipotesi di corresponsabilità, non era la sola responsabile cui far gravare l'eventuale risarcimento del danno. Pertanto, nella denegata ipotesi di accoglimento CP_ delle pretese attoree, si chiedeva di condannare la sola al Controparte_6 risarcimento dei danni subiti dagli attori, o, in subordine, di condannarla in solido e/o come corresponsabile all' nella misura determinata dal Giudicante. _2
i) ntendeva comunque chiamare in causa anche la Compagnia _2 [...] ffinché, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese attoree, la CP_3
Compagnia tenesse indenne e manlevasse l' di tutte le somme che sarebbe _2 chiamata a corrispondere. Al riguardo, rappresentava che aveva stipulato con _2 la polizza n. 303669893 decorrente dal 22/10/10 e con scadenza al 22/10/2013 CP_3
a copertura della sua Responsabilità civile verso terzi e Prestatori d'opera (RCT/RCO).
7. Con comparsa del 20 aprile 2022 si costituiva la quale così concludeva: CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, in via preliminare dichiarare la prescrizione del diritto all'indennizzo vantato da ex art. 2952 c.c., nonché l'inoperatività della garanzia ed _2 estromettere dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, con vittoria di spese. CP_3
Sempre in via preliminare, dichiarare la prescrizione del diritto vantato dalle attrici ex art.
2947 c.c.. Nel merito respingere le domande poiché infondate e non provate. Vittoria di spese”
8. A sostegno delle proprie difese tanto adduceva:
9 - Prescrizione del diritto all'indennizzo vantato da ex art. 2952 c.c. atteso che _2
l'Assicurata aveva ricevuto la richiesta risarcitoria da parte dei congiunti in data
11.1.2018 ed aveva provveduto ad effettuare la denuncia solo in data 15.2.2021, quindi oltre lo spirare del termine di prescrizione biennale di cui al predetto articolo. Stante
l'inoperatività della garanzia invocata dall' e la prescrizione del diritto _2 all'indennizzo ex art.2952 c.c. era evidente come fosse carente di Controparte_3 legittimazione passiva e dovesse essere estromessa dal giudizio con vittoria di spese.
- Nel merito contestava la domanda nei confronti di per la pendenza in Cassazione _2 del ricorso proposto da allo stato non ancora concluso ove Controparte_6 _2 aveva depositato controricorso con ricorso incidentale. L infatti non doveva essere _2 considerata responsabile poiché alla stessa contrariamente a quanto ritenuto dal
Giudicante non poteva essere attribuito alcun addebito in ordine all'evento occorso al
Si rilevava infatti come l' diversamente da quanto sostenuto in modo Pt_1 _2 approssimato ed incompleto dal Ctu, aveva regolarmente svolto tutte le attività prodromiche all'esecuzione dei lavori affidati in appalto a terzi , in conformità alle vigenti normative in materia di sicurezza, da cui emergeva che nessun addebito poteva essere imputato alla committente nella determinazione del sinistro.
- l'evento dannoso in cui era rimasto coinvolto il si era verificato esclusivamente Pt_1 per mancata diligenza e/o imperizia dei soggetti presenti sul luogo del sinistro, ossia lo stesso danneggiato al quale il Giudice aveva attribuito solo il 25% di responsabilità e i dipendenti della i quali se avessero prestato la dovuta attenzione, Controparte_6 avrebbero potuto evitare il verificarsi dell'evento per cui era causa.
- L in linea generale nel PSC aveva prescritto all'appaltatore di fare in modo che _2
l'operatore, prima dell'inizio del lavoro, allontanasse le persone, inoltre, che al fine di evitare che i lavoratori, operanti nelle vicinanze degli automezzi, venissero investiti da mezzi in movimento, che il responsabile del cantiere provvedesse ad emettere disposizioni per gli operatori in tema di manovre a marcia indietro, lavori da effettuare sul ciglio dello scavo. Stante quanto sopra, era evidente che l' quale appaltatore, _2 non poteva ritenersi in alcun modo responsabile per i fatti di cui è causa, avendo esattamente e scrupolosamente adempiuto a tutti gli obblighi di legge. Cont
- Invero, contrariamente a quanto stabilito dal PSC della committente e dai gli _2 operatori delle due imprese (appaltatrice e subappaltatrice): omettevano di vietare la presenza di operai nell'area di manovra del mezzo;
omettevano di vietare le manovre di marcia indietro;
omettevano di emettere disposizioni in materia di manovre a marcia
10 indietro;
invadevano la corsia di marcia senza autorizzazione e senza adottare installazione preventiva della segnaletica provvisoria, come riportato negli schemi contenuti nello stesso POS;
omettevano di prevedere l'ausilio dell'assistente a terra che doveva assicurarsi che l'intera area di manovra a marcia indietro risultasse sgombra da personale;
omettevano di garantire visibilità del posto di manovra;
non predisponevano adeguate aree e/o piazzali per la manovra dei mezzi;
eseguivano un'attività non prevista dal PSC e dai POS e peraltro ben oltre l'orario di servizio;
omettevano di comunicare al
CSE l'introduzione di un'attività continuativa che veniva comunque eseguita al di fuori dell'unico turno di lavoro e che non era necessaria in quanto il mezzo avrebbe dovuto rimanere nella propria sede di lavoro sino al completamento delle attività; protraevano l'orario di lavoro oltre quello previsto, senza l'adozione obbligatoria di turnazioni.
- Nel caso de quo pertanto, poiché era pacifico in giurisprudenza che la responsabilità del committente era prevista solo allorchè il fatto lesivo si fosse verificato a seguito di un preciso ordine impartito dallo stesso all'esecutore dei lavori (appaltatore) e comunque qualora il committente si fosse riservato il potere di ingerenza, organizzazione e gestione sull'opera da eseguire, del tutto insussistenti nel caso de quo, per le ragioni sopra esposte, ne conseguiva la carenza di qualsivoglia responsabilità in capo all' mera _2 committente dei lavori. Anche sul punto era pendente ricorso in Cassazione poiché il
Tribunale aveva errato nell'aver ritenuto solidalmente responsabili ed in CP_4 _2 egual misura.
- Peraltro il danneggiato si era esposto al rischio consapevolmente ed imprudentemente, tenendo un comportamento interruttivo nei confronti della serie causale, concorso che si estendeva alle odierne istanti con riduzione delle richieste ex art.1227 c.c. come riconosciuto dalle sentenze civili, atteso che il comportamento del lavoratore aveva avuto una efficacia causale autonoma nella produzione dei danni.
- Il danno richiesto era infondato oltre che eccessivo, non provato e non dovuto.
- Era onere di controparte dimostrare le circostanze comprovanti l'alterazione delle loro abitudini di vita a seguito della lesione riportata da non essendo Controparte_1 sufficiente, il danno riportato dal congiunto per avanzare pretese risarcitorie a tale titolo.
Si impugnavano e contestavano i documenti versati in atti, poiché privi di valore probatorio. In subordine si chiedeva ridurre la pretesa nei limiti del giusto e del provato anche ex art. 1227 c.c.
9. Con comparsa del 26 settembre 2022 si costituiva la quale chiedeva: Controparte_6
11 - estromissione della dal presente giudizio e/o sospensione del Controparte_6 presente procedimento in attesa della definizione del processo pregiudicante;
nel merito, istava per rigettate le domande formulate dalla parte attrice, prescritte, e quelle formulate dall' nei confronti dell'esponente per tutte le _2 Controparte_6 ragioni dedotte e deducibili.
10. A sostegno delle proprie difese tanto adduceva:
- DECADENZA DAL POTERE DELLA CHIAMATA IN CAUSA RILEVABILE
D'UFFICIO. L non aveva formulato tempestivamente la richiesta di chiamata in _2 causa del terzo poiché non si erz costituita nei termini rispetto alla prima udienza fissata dal Tribunale.
- Inoltre, l' non aveva formulato correttamente la richiesta di chiamata in causa non _2 avendo riportato nelle conclusioni della propria comparsa di costituzione alcuna istanza di spostamento della prima udienza per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire. Detta istanza era stata formulata, a quanto pare, solo all'udienza differita del 22/12/2021. Non si può dire, quindi, che l' avesse adempiuto a tutti gli _2 oneri per evitare la decadenza dal potere della chiamata del terzo (Cass. 10579/2013).
- NULLITÀ DELL'ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA. L'atto di chiamata in causa era altresì nullo in quanto non erano individuati con chiarezza i termini soggettivi ed oggettivi della chiamata. Non era infatti, detto, nella chiamata in causa, perché la sarebbe CP_4 in via esclusiva tenuta al pagamento dei danni lamentati dalle attrici, tantomeno a che titolo ne dovrebbe rispondere unitamente ad convenuta, non risultando utile a tal _2 fine il mero richiamo ad un procedimento giudiziario tuttora pendente, in cui le attrici non erano parti in causa. La chiamata in causa e la domanda relativa andavano, quindi, dichiarate nulle.
- INOPPONIBILITÀ DELLA DOMANDA ATTOREA. SULL'ESCLUSIONE DI
QUALSIASI AUTOMATISMO DI ESTENSIONE DEGLI EFFETTI DELLA
DOMANDA ATTOREA NEI CONFRONTI DEL TERZO.
- Anche a voler ritenere che avesse validamente chiamato in causa la in qualità _2 CP_4 di corresponsabile dell'evento dannoso, in ogni caso, non si realizzava, nella fattispecie, alcuna estensione automatica della domanda risarcitoria attorea, non sussistendo alcuna corresponsabilità. L'eventuale unico soggetto responsabile, quale conducente del mezzo, giusta sentenza penale agli atti, aveva già in precedenza ed in separata sede risolto i rapporti ottenendo la liberatoria e rinuncia a qualsivoglia richiesta risarcitoria connessa ai danni lamentati in causa dai coniugi . Parte_4 Parte_1
12 - SOSPENSIONE NECESSARIA O QUANTOMENO OPPORTUNA DEL GIUDIZIO.
FERMO. Sussistendo un rapporto di pregiudizialità, si faceva istanza di sospensione del presente procedimento.
- ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE SOLLEVATA DALL' A sostegno _2 dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' si osservava che gli attori _2 [...]
e , pur costituendosi parte civile nel processo penale apertosi a Parte_1 Controparte_1 seguito dell'infortunio, rinunciarono alla notifica dei responsabili civili e _2 CP_4
Ciò posto, anche la domanda risarcitoria delle figlie era oltremodo prescritta ex art. 2942
c.c. (“la prescrizione rimane sospesa contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente per il tempo in cui non hanno un rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità”). La decorrenza del termine prescrizionale, infatti, non incontrava impedimento rispetto al minore di età
e ciò in quanto trattavasi di soggetto non privo di tutela, essendo la gestione dei suoi interessi affidata al maggiorenne rappresentante legale (genitore). L'assenza di iniziative dei genitori legali rappresentanti, nella specie, era palese, per cui l'eccezione andava accolta.
- INFONDATEZZA DELLE DOMANDE DI PARTE ATTRICE. Le attrici fondavano il diritto risarcitorio deducendolo automaticamente dai danni subiti al proprio congiunto a seguito di infortunio sul lavoro come sarebbero stati accertati in sede civile con sentenza non avente efficacia di giudicato (pendente il ricorso per cassazione). La giurisprudenza aveva già chiarito che l'inefficienza di misure di prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro, se è fonte di responsabilità del datore di lavoro o committente lavori per culpa in eligendo e quant'altro, non rilevvaa in un giudizio di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., nemmeno per gli effetti dell'art. 10 DPR 1124/1965 (già in parte dichiarato incostituzionale). La negligenza era eventualmente valida per il ristoro del c.d. danno differenziale quantitativo (corrispondente tra quanto versato dall'Inail a titolo di indennizzo per l'infortunio sul lavoro e quanto è possibile richiedere al responsabile in sede civilistica a titolo di risarcimento), ma non si estendeva alle voci di danno che esulano la copertura assicurativa, tra le quali rientrano quelle di natura non patrimoniale concernenti i familiari dell'infortunato. Pertanto, ciò chiarito, andava accertato in questa sede che la prevalente incidenza causale dei danni lamentati dalle attrici, se dimostrati, erano da attribuire esclusivamente all'imprudente contegno del loro congiunto che, nell'eziologia dell'evento, teneva un comportamento assai lontano dal grado di cautela che, nella fattispecie, sarebbe stato plausibile attendersi persino da un non addetto al
13 servizio. Era solo il ad aver avuto un comportamento determinante l'evoluzione Pt_1 dannosa del fatto ed in subordine, semmai solo il sig. ove dovesse essere Persona_2 confermata la sua responsabilità penale in sede di gravame. La domanda di parte attrice, pertanto, non era fondata e andava rigettata.
11. Con verbale d'udienza a trattazione scritta del 16.05.2022, il Giudice, verificata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi chiamati, modificava il rito in ordinario ed assegnava i termini di cui all'art.183, c. 6, c.p.c.; la causa era istruita con le testimonianze rese da e ed all'esito della prova orale la causa veniva rinviata al 4 Testimone_1 Tes_2 giugno 2024 e quindi al 29 aprile 2025 per la precisazione delle conclusioni;
12. Alla successiva udienza del 6 giugno 2025, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge ai sensi dell'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali ridotto a 30 giorni e delle memorie di repliche (20 giorni).
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulle pregiudiziali e sulla prescrizione
eccepisce la nullità della propria chiamata in causa. L'eccezione deve Controparte_6 considerarsi infondata ed in ogni caso tardivamente formulata.
Dalla lettura degli atti di causa emerge che:
- Con ordinanza del 16/03/2022 il Giudice autorizzava la chiamata in causa dei terzi, da curarsi entro il 12.4.2022 e rinviava all'udienza del 17.5.2022 per la prosecuzione del giudizio;
- A fronte della notifica eseguita a mezzo pec in data 8 aprile 2022, Controparte_12
si costituiva soltanto in data 22 settembre 2022, ben oltre il termine dei
[...] dieci giorni prima dell'udienza;
- La costituzione tardiva del chiamato ha comportato la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
In ogni caso, sebbene l'art. 269 c.p.c., comma 2, preveda la decadenza dalla facoltà di chiamare in giudizio un terzo ove non inserisca nella comparsa di risposta sia la formulazione della chiamata che l'istanza di differimento della prima udienza, tale decadenza dev'essere eccepita dalla parte attrice e rilevata d'ufficio dal giudice in detta udienza. Pertanto, il terzo, chiamato in causa su istanza di parte, non può eccepirne l'irritualità per mancata osservanza delle prescrizioni stabilite dall'art. 269
c.p.c., comma 2, essendo al riguardo carente di interesse, atteso che il suo interesse a far valere
14 questioni relative al rapporto processuale originario è correlato esclusivamente alla correttezza della decisione in merito o in rito su di esso e non anche alla stessa ritualità della chiamata in giudizio.
Del resto, il rigore dell'art. 269 c.p.c. - nella parte in cui esso dispone che la chiamata in causa del terzo avvenga mediante citazione a comparire nella prima udienza o in altra udienza all'uopo disposta dal giudice – non può portare alla disapplicazione del precedente art. 268, il quale ammette l'intervento volontario del terzo finché la causa non sia rimessa dall'istruttore al collegio;
difatti nulla vieta che il terzo, il quale sia stato chiamato in causa tardivamente, possa validamente accettare il contraddittorio, aderendo allo stato in cui la causa si trova, in tal caso la partecipazione del terzo alla lite, pur essendo stata provocata da una delle parti, deve considerarsi rituale sotto il profilo dell'intervento volontario (ex multis Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 1.4.2021, n.
9132).
Per quanto attiene, inoltre, la sollevata eccezione di prescrizione, occorre valutare quanto segue. Il sinistro de quo si è verificato in data 08/03/2010. Per i fatti veniva ravvisata la penale responsabilità ed avviato relativo processo penale che si concludeva con sentenza del 03/07/2018.
Ai sensi dell'art. 2947 cod. civ., se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato
è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile: ebbene rubricato il reato come lesione grave, il relativo termine di prescrizione è di 7 anni, che può aumentare a 8 anni e 9 mesi in caso di atti interruttivi, come appunto nel caso di specie.
Ciò premesso, la prescrizione si sarebbe maturata in data 8 dicembre 2018.
Tuttavia, se è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine di cinque anni, secondo il primo comma dell'art. 2947 cod. civ., con decorrenza dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Tale conteggio, ovviamente, vale per tutti i danneggiati.
Alla luce di tali considerazioni non può considerarsi maturato il termine prescrizionale.
Nel merito
Prima di esaminare la domanda nel merito, giova svolgere una sintetica premessa sulla cornice normativa e giurisprudenziale entro cui è sussumibile la fattispecie.
Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo
15 ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso.
In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008).
In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n.11212 del 2019;
Cass. n.7748 del 2020).
Sul punto, non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n.1752 del 2023).
Per rideterminare secondo i principi indicati la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal
Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni.
La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali – e dunque anche per via presuntiva – ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale.
L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. “danno in re ipsa”, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione – danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass.
s.u. 26492 del 2008; Cass. n. 25541 del 2022).
16 Ciò posto, occorre valutare se nel caso concreto possa ritenersi raggiunta la prova della responsabilità della convenuta e della chiamata nella causazione del sinistro.
In punto di responsabilità parte attrice si è limitata a depositare, senza peraltro richiedere l'acquisizione dei documenti ai fini istruttori nei termini dell'art. 183 c.p.c. a seguito del mutamento del rito, la seguente documentazione proveniente da altri processi ed in particolare:
1. Sentenza del Tribunale Penale di Santa Maria Capua Vetere di condanna del sig. Per_2
;
[...]
2. Sentenza n. 18390/2017 del 28/09/2017 emessa dal Tribunale di Roma all'esito del processo RG n. 26957/2012, in cui venivano condannati e al _2 Controparte_6 parziale risarcimento dei danni subiti al sig. nella misura del 75%, dedotta la quota Pt_1 del 25% di responsabilità del danneggiato;
3. Le due CTU espletate nel predetto giudizio.
Nel corso del presente giudizio non è stata effettuata alcuna articolazione istruttoria in punto di responsabilità, essendo la domanda fondata esclusivamente sugli accertamenti contenuti nei documenti suddetti.
Trattandosi di cd. prove atipiche, prove cioè raccolte in una sede diversa da quella in cui viene impiegata, esse devono considerarsi liberamente valutabili dal Giudice, soprattutto in considerazione del fatto che la sentenza emessa dal Tribunale di Roma non è ancora passata in giudicato.
Tutti tali elementi hanno valore di mero indizio, prescindono dalla circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse od altre parti […] e possono essere vagliate dal Giudice senza che egli sia vincolato dalla valutazione fatta dal Giudice della causa precedente […]».
Per quanto riguarda in particolare la sentenza resa in un altro giudizio, oltre a produrre gli effetti di giudicato tra le parti (ex art.2909 c.p.c.), ove ne ricorrano i presupposti, essa non è vincolante per il giudice al quale spetta di esaminare la sentenza prodotta e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi di giudizio presenti negli atti di causa.
Nel caso di specie, dalla lettura degli atti, non oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta e dei chiamati, si può ritenere raggiunta la prova di una responsabilità concorsuale nella misura del 50%: se, infatti, appaiono evidenti la responsabilità dell' in ordine all'omesso _2 controllo sul Piano operativo di Sicurezza (POS) redatto dalla ditta affidataria dei lavori, con particolare riferimento alle manovre ed i movimenti dell'escavatore e dell'autista dell'escavatore che ha materialmente investito il appare altresì determinante anche il ruolo del danneggiato che Pt_1
17 nell'effettuare lavori di pulizia stradale intorno all'escavatore ha certamente omesso in parte di rispettare le regole di prudenza richieste ad un operaio esperto.
In difetto di prova contraria in ordine all'esclusiva responsabilità, e valutati i fatti come descritti nei documenti in atti, si ritiene di giustizia l'attribuzione di una corresponsabilità ex art.1227, co.1, c.c., al danneggiato pari ad un terzo.
Per quanto attiene, infine alla prova del danno non patrimoniale parentale, questo giudice ritiene che un pregiudizio di notevole entità ci sia stato per i congiunti del danneggiato, sebbene non abbia determinato per essi uno stravolgimento, se non temporaneo, delle abitudini di vita.
Dall'istruttoria, infatti, è emerso che:
- le bambine, dopo il sinistro e per un periodo di circa un anno, siano state spesso da amici della famiglia, sebbene avessero altri familiari, come i nonni;
- la moglie era impegnata nell'assistenza nelle strutture di cura.
Non può, invece, ritenersi raggiunta la prova di uno stravolgimento delle abitudini di vita, in quanto le bambine, soprattutto la più grande, già prima del sinistro erano spesso a casa dei medesimi amici.
Con l'ordinanza 13540 del 17 maggio 2023, la Cassazione prende posizione sui criteri di liquidazione del danno da “compromissione” del rapporto parentale, ossia del danno non patrimoniale subito dai parenti a causa di un fatto illecito che abbia provocato gravi lesioni fisiche a un prossimo congiunto. A tal fine la Suprema Corte è esplicita nell'affermare che si dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato proprio alla liquidazione dei “danni riflessi” subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni.
Quadro fondato su un metodo “a punti”, conforme alle indicazioni fornite dalla Cassazione nell'ordinanza 26300/2021 e tale da fornire indicazioni ex ante prevedibili in base a parametri e criteri prestabiliti.
La tabella del Tribunale di Roma per liquidare tale voce di danno tiene conto di diverse componenti quali la relazione affettiva, il numero dei familiari, l'età del danneggiato, l'età del soggetto da risarcire e (soprattutto) la percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato.
Una volta individuato il punteggio da assegnare a ciascun familiare, l'importo va poi moltiplicato per il valore punto, che tiene conto sia dell'aspetto interiore del danno sofferto dal familiare, sia della componente dinamico-relazionale, per lo sconvolgimento delle abitudini di vita: il coefficiente per il danno morale è individuato nella misura di 3474,00 euro, mentre il coefficiente per la sfera dinamico-
18 relazionale è stato quantificato tra i duemila e i tremila euro in funzione della presenza, o meno, di prestazioni assistenziali da parte di terzi a favore della vittima primaria.
La tabella consente dunque di parametrare la liquidazione dal danno all'entità della lesione patita dalla vittima primaria perché maggiore sarà l'invalidità del soggetto leso e maggiore sarà la liquidazione del danno a favore del familiare. Tiene anche conto della presenza o meno di assistenza a favore della vittima: il valore punto nella sua versione “maggiorata” potrà essere liquidato solo se la vittima principale non gode di sussidi o del diritto di assistenza, presumendo come maggiore lo sconvolgimento patito dal familiare su cui ricadrà tutta l'attività di cura del soggetto leso.
Alla luce di ciò, passando all'esame del quantum, in base alle valutazioni della CTU già espletata che ha riconosciuto un danno del 55% possiamo quantificare il danno come segue:
- per le figlie, entrambe di età inferiore ad anni 10 al tempo del sinistro, vengono attribuiti 30,5 punti, moltiplicato per il coefficiente 0,7, per complessivi punti 21,35.
Tali punti andranno poi moltiplicati per il punto base di € 2.491,65, previsto in presenza di riconoscimento di diritto alla assistenza quale danno patrimoniale al danneggiato, per complessivi € 53.196,72 ridotti della relativa percentuale di invalidità riconosciuta al danneggiato pari al 55%, per totali € 29.258,20, e di un terzo in considerazione del concorso di colpa, per totali € 19.505,47 ciascuna.
- Per il coniuge, di 36 anni di età al tempo del sinistro, vengono attribuiti 31 punti, moltiplicato per il coefficiente 1, per complessivi punti 31. Tali punti andranno poi moltiplicati per il punto base di € 2.491,65, previsto in presenza di riconoscimento di diritto alla assistenza quale danno patrimoniale al danneggiato, per complessivi €
77.241,15 ridotti della relativa percentuale di invalidità riconosciuta al danneggiato pari al 55%, per totali € 42.482,63, e di 1/3 in considerazione del concorso di colpa, per totali € 28.371,25.
Il danno complessivamente inteso sarà, quindi, quantificato in € 19.505,47 ciascuna figlia ed
€ 28.371,25 per il coniuge.
Su detta somma capitale, liquidata a valori attuali, non sarà dovuta la rivalutazione monetaria;
saranno però dovuti interessi legali die calamitatis (giorno dell'intervento, 8 marzo 2010 sino alla data della presente sentenza, da calcolarsi secondo i criteri dettati dalla nota pronuncia Cass. SSUU
n.1712/1995 e quindi sulla somma capitale opportunamente devalutata al giorno del sinistro (sempre in base agli indici Istat Foi o equivalenti), e quindi via via incrementata annualmente in base alla rivalutazione intervenuta, sino alla data della presente pronuncia;
saranno in seguito dovuti gli interessi legali sulla somma capitale dalla data della presente sentenza, sino al saldo effettivo, tutte
19 somme dovute anche in assenza di specifica domanda – comunque avanzata da parte attrice nel presente giudizio - trattandosi di debito di valore, conseguente ad un illecito civile.
Per quanto riguarda le domande di manleva, occorre precisare quanto segue.
Quella formulata da nei confronti di alla luce della _2 Controparte_6 documentazione in atti, mai contestata, e dell'affermazione della responsabilità dell'ausiliario di nella determinazione dell'evento dannoso, come già affermato, va ritenuta Controparte_6 fondata, ma, considerando una culpa in eligendo e vigilando della prima, andrà limitata alla metà delle somme che sarà tenuta a versare alle attrici in esecuzione della presente sentenza. _2
In ordine alla posizione delle ritiene questo giudice che le eccezioni sollevate dalla CP_3 compagnia non possano trovare accoglimento. infatti, ha documentalmente provato di aver _2 regolarmente denunciato al proprio assicuratore il sinistro: con email del 15.02.2021, ha altresì _2 inviato, come seguito di denuncia di sinistro già aperto e rubricato sin dal 2011 (sx num.
906/2011/54714), la diffida inviata dalle odierne attrici e ricevuta da in data 9.12.2020. _2
Per tale ragione la domanda di manleva formulata nei confronti di merita Controparte_3 di essere accolta, nei limiti sotto indicati..
§§§
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene:
- Che vada dichiarata la responsabilità concorsuale di un terzo del danneggiato nella causazione del sinistro per tutte le ragioni esposte;
- che vada accolta, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento del danno per i fatti oggetto di giudizio, proposta dagli attori , e Parte_1 Parte_2
; Persona_1
- che in accoglimento della domanda di manleva formulata di vada dichiarata la pari _2 responsabilità di nella causazione _2 Controparte_4 del sinistro;
- che di conseguenza che vada condannata a pagare alle attrici _2 [...]
e , la somma capitale di € 19.505,47 ciascuna Parte_1 Persona_1 ciascuna, e a quella di € 28.371,25, per danni non patrimoniali, oltre Parte_2 interessi legali die calamitatis sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
20 - che vada accolta la domanda di manleva formulata da nei confronti di _2 [...]
con condanna di quest'ultima di tenere indenne Controparte_4 [...] di metà delle somme che questa sarà tenuta a versare alle parti attrici;
_2
- che vada parimenti accolta la domanda di manleva formulata nei confronti di Controparte_3
con condanna di quest'ultima di tenere indenne delle somme che questa
[...] _2 sarà tenuta a versare alle parti attrici, al netto di quelle corrisposte da
[...]
e comunque nei limiti di polizza;
Controparte_4
- che vadano rigettate per il resto ogni ulteriori domande per le ragioni esposte nella parte motiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e va condannata a rifonderle a _2 [...]
, e , così come liquidate in dispositivo, Parte_1 Parte_2 Persona_1 secondo i parametri del d.m. 55/2014 agg. al d.m. 147/2022, in base al valore della causa (decisum) ed all'attività difensiva svolta, di ordinario impegno;
Controparte_4
e anno condannate a rifonderle ad ciascuna per la metà, Controparte_3 _2 così come liquidate in dispositivo, secondo i parametri del d.m. 55/2014 agg. al d.m. 147/2022, in base al valore della causa (decisum) ed all'attività difensiva svolta, di ordinario impegno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento del danno per i fatti oggetto di giudizio, proposta dall'attore , e Parte_1 Parte_2 [...]
e, per l'effetto, condanna a pagare, a , Per_1 _2 Parte_1
e , la somma capitale di € 14.629,10 ciascuna, e a Persona_1 Parte_2 quella di € 21.241,31, per danni non patrimoniali, oltre interessi legali die calamitatis (8 marzo 2010) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
- condanna a manlevare e tenere indenne Controparte_4 della metà dagli importi che questa è tenuta a versare alle attrici in esecuzione _2 della presente sentenza;
- condanna a manlevare e tenere indenne dagli importi che Controparte_3 _2 questa è tenuta a versare alle attrici in esecuzione della presente sentenza, al netto di quelle corrisposte da e comunque nei limiti di polizza;
Controparte_4
-
21 - condanna a rifondere a , e _2 Parte_1 Parte_2
, le spese di lite, liquidate in € 7.616,00 per compensi professionali, Persona_1 spese forfettarie al 15%, rimborso del contributo, Iva e Cpa secondo legge;
- condanna e Controparte_4 Controparte_3 rifondere ad le spese di lite, ciascuna per la metà, liquidate in € 7.616,00 per _2 compensi professionali, spese forfettarie al 15%, rimborso del contributo, Iva e Cpa secondo legge;
Sentenza esecutiva ex lege.
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con l'ausilio del GOP in tirocinio, Avv. Mino Daniele
Bembo.
Così decisa in Roma lì 14.08.2025
IL GIUDICE
dott. Guido Garavaglia
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