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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/02/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, ha pronunciato , decorsi termini ex art. 190 c.p.c. la seguente
sentenza
nella causa iscritta a ruolo con il n. 6201/2017 di R.G. avente ad oggetto : domanda di pagamento di somme tra
in persona dell'amminitratore p.t., rappresentato e difesa dall' avv.to Beniamino Controparte_1
Di Palma in una con l'Avv. Vincenzo Angri, domiciliato come in atti;
OPPONENTE
e soc. ES RL , rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Cuomo, domiciliata come in atti;
OPPOSTA/CONVENUTA
conclusioni : come da verbale di udienza del 22 ottobre 2024
.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda di pagamento è accolta per quanto di ragione.
La controversia ha per oggetto l'azione proposta dalla società attrice/opponente fondata sulla contestazioni delle qualità della lavorazione eseguite in contratto di appalto sorto tra i contendenti, finalizzato alla ristrutturazione del condominio in epigrafe , assumendo, in prima battuta, l'erronea indicazione dell'importo intimato con il procedimento monitorio;
la carenza di legittimazione passiva, per violazione della clausola contrattuale con quale il , dopo rapido sollecito, avrebbe comunicato alla impresa appaltatrice il CP_1 nominativo dei condomini morosi contro cui la stessa avrebbe dovuto agire per il recupero delle somme;
la non corretta esecuzione dei lavori eseguiti forieri di danni perpetrati al plesso immobiliare per i quale spiegava idonea domanda riconvenzionale.
Si costituiva la convenuta/opposta società la quale confutava a mezzo articolate argomentazioni l'avverso dedotto, eccependo l'infondatezza della erronea fatturazione sì disposta dall'art. 7 del capitolato d'appalto; precisava , altresì, il petitum processuale della domanda di pagamento riducendola alla somma di €
41.625,07, limitatamente ai crediti portati dal provvedimento monitorio opposto, tenuto conto, tuttavia, che nelle more del giudizio erano maturate le ulteriori rate in misura del 30 % statuite all'at.7 del capitolato di appalto , portando il credito complessivo vantato ad un totale di € 82.523,77.
Prendeva posizione sulla eccezione di carenza di legittimazione sollevata, eccependo la tardività delle contestazioni per vizi dell'appalto.
Ammessi ed escussi i testi afferenti la fase di istruzione orale, disposta e una attività di consulenza tecnica d'ufficio , il giudizio veniva trattenuto in decisione con la concessione dei termini ex art 190 cpc..
In punto di diritto va osservato che il giudizio si fonda sui presupposti applicativi dell'art. 1655 c.c.
Ciò posto occorre opportunamente individuare il perimetro operativo della natura giuridica della fattispecie dedotta in atti , dovendosi, per lo effetto, brevemente evidenziare le differenze tra l'appalto ed il contratto d'opera.
Il contratto d'opera ( art. 2222 cc) è il contratto con cui una parte si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere un'opera o un servizio in favore di un'altra, con lavoro prevalentemente proprio o dei familiari;
e senza vincolo di subordinazione.
Assume rilevanza, poi, il successivo art .2226 c.c a mente del quale ..” l'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati..”.
La nozione di appalto, invece, deriva dalla lettura dell'art. 1655 c.c. il quale dispone..” l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro...”
Le rilevanti differenze tra appalto e contratto d'opera sussistono anche in tema di vizi e difetti, nonchè riguardo ai termini di decadenza e prescrizione.
Tali differenze possono essere così riassunte:
decadenza:
nel contratto di appalto, per i vizi e difetti non gravi il committente deve denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta;
mentre in caso di rovina o di difetti gravi deve essere fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta;
nel contratto d'opera, il committente deve denunciare al prestatore d'opera le difformità e i vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta;
prescrizione:
nel contratto di appalto, per i vizi e difetti l'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. nel contratto d'opera, l'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.
La Corte di Cassazione, all'uopo, è intervenuta per chiarire che la differenza tra appalto e contratto d'opera si basi sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere.
Atteso che entrambi i contratti hanno in comune l'obbligazione verso il committente di compiere a fronte di corrispettivo un'opera senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue, il contratto d'opera è quello che coinvolge la piccola impresa (concetto desumibile dall'art. 2083 c.c.); mentre il contratto di appalto richiede un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, precisando, altresì che l'identificazione della natura dell'impresa ai fini della qualificazione di un contratto come di appalto o di opera, è rimessa al giudice di merito.
Orbene, non sussistono ragioni di natura contraria desumibili dalla tipologia dei lavori eseguiti che la natura giuridica del contratto debba ricadere in quello dell'appalto commissionato alla società opponente, stante anche la rilevanza delle opere eseguite con effetti di rilievo sui termini di decadenza della garanzia.
Vanno, in ogni caso, preliminarmente affrontate questioni processuali sollevate dai contendenti, segnatamente circa l'eccezione di legittimazione passiva sollevata dall'opponente.
Sul punto, l'amministratore del condominio, come previsto dall'art. 1131, 2 co., c.c., "può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio".
Sotto questo profilo la consolidata giurisprudenza di legittimità ha effettivamente precisato:… "il secondo comma dell'art. 1131 c.c., nel prevedere la legittimazione passiva dell'amministratore in ordine ad ogni lite avente ad oggetto interessi comuni dei condomini, deroga alla disciplina valida per le altre ipotesi di pluralità di soggetti passivi, soccorrendo così, all'esigenza di rendere più agevole ai terzi la chiamata in giudizio del
, senza necessità di promuovere il litisconsorzio passivo nei confronti di tutti i condomini”… ( CP_1
Cass. civ., sentenza n. 1485 del 1996 (conf. Cass. n. 1552 del 26.01.2000, Cass. n. 8139 del 28.04.2004, Cass.
n. n. 19460 del 06.10.2005, Cass. n. 16901 del 04.10.2012).
La legge di riforma n. 220 del 2012, che ha interessato la materia condominiale, ha, poi, mutato il disposto dell'art. 1131, co. 2 c.c. , pertanto, il terzo creditore può ottenere di un titolo esecutivo nei confronti del condominio, notificarlo all'amministratore, ai sensi dell'art. 1131 c.c., per poi richiedere a quest'ultimo l'elenco dei condòmini inadempienti verso il pagamento delle spese condominiali ed agire esecutivamente, almeno preliminarmente, solo nei loro confronti.
Infatti l'art. 63, secondo comma, disp. att. c.c., come modificato dalla legge n. 220 del 2012 ha infatti stabilito il principio di solidarietà condominiale con beneficio di escussione del condomino moroso.
Nell'ipotesi in cui, previa escussione dei condomini morosi, il creditore non avesse soddisfatto il proprio credito, potrà sempre agire esecutivamente nei confronti degli altri condomini.
Ne consegue che l'art. 63 delle disp di att del cc pone quindi un beneficio di previa escussione circoscritto alla sola fase esecutiva, e non un beneficium ordinis relativo all'ordine di richiesta di pagamento nel giudizio di cognizione, per cui ben può il creditore agire in sede monitoria e procurarsi un titolo esecutivo nei confronti del ( cfr. Trib. Pescara, sent. del 18 dicembre 2013; Tribunale di Teramo, Ordinanza del CP_1
19.4.2019).
Pertanto, solo dopo aver ottenuto un titolo nei confronti del sarà obbligata dalla norma in esame CP_1
a richiedere all'amministratore l'elenco dei condomini morosi, agendo così esecutivamente inizialmente solo nei loro confronti per il recupero del proprio credito, e in caso di mancato o parziale soddisfo potrà agire anche nei confronti degli altri condomini in regola con i pagamenti. Ne consegue che, avendo correttamente l'opposta ritenuto di dover agire , nella sola fase cognitiva del processo, nei confronti del , l'eccezione sollevata va disattesa. CP_1
Va, altresì, affrontata la “vexata quaestio” attinente l'ampliamento del petitum processuale formulato dall'opposto nella misura in cui , nell'ambito delle allegazioni difensive poste, il credito sia accresciuto rispetto a quello indicato nel provvedimento monitorio.
All'uopo, non può non tenersi conto del principio contenuto nella sentenza delle Sezioni Unite n. 12310 del
2015, la quale ha chiarito che “..La modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue che deve ritenersi ammissibile la modifica, nella memoria all'uopo prevista dall'art. 183 c.p.c., della iniziale domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto in domanda di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo”….
Spostando, poi, tale principio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ne consegue che la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.
A tali espresse conclusioni giunge la decisione delle Sezioni Unite, con sentenza del 15 ottobre 2024, n. 26727.
Pertanto, la domanda di pagamento estesa ad un petitum processuale ampliato va di certo esaminata.
Fatte le dovute osservazioni in punto di diritto va esaminato il compendio istruttorio fornito dalle parti, iniziando da quello documentale versato in atti nella fase di costituzione.
Assume, all'uopo, rilievo la dichiarazione di fine lavori certificante la data del 25 09 2015.
Parte opponente richiama l'art. 7 del contratto di appalto sulla scorta del quale il prezzo dell'appalto doveva essere pagato il 30% in 24 rate mensili a partire dalla ultimazione dei lavori ma dopo il collaudo delle opere eseguite, evidenziando che la prima fattura era stata emessa dalla SC in data 26-10-2015, ovvero, prima del collaudo certificato il 16 -11-2015, trovandosi, pertanto, due fatture anticipate rispetto ai patti intrapresi e per un totale di € 13.342,06.
Ciò posto va osservato che parte opponente, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, ha effettuato pagamenti con bonifici in misura tale da ridurre il petitum processuale del decreto ingiuntivo alla somma di
€ 41.625,07.
Tanto postula l'inconferenza della prefata eccezione, avendo il debitore accettato di fatto quanto meno la correttezza delle modalità di pagamento delle rate.
Nel merito decisorio , è principio asseverato in giurisprudenza granitica che nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto, pur rivestendo la qualità di convenuto processuale, conserva l'essenza di attore sostanziale, dovendo, pertanto comprovare la fonte del proprio credito , mentre l'opponente, ha l'onere di allegare tutti i fatti modificativi , estintivi ed impeditivi del diritto di credito onde scardinare la richiesta espressa nel procedimento monitorio prodromico al giudizio.
Ne deriva, dunque, che le parti risultano onerate, nelle rispettive difese processuali, a comprovare le reciproche pretese secondo i dettami posti in essere dall'art. 2697 c.c.
La controversia, pertanto, fondandosi sui diritti di obbligazione pecuniari, può essere agevolmente decisa
“per tabulas”, avendo i contraddittori documentato in atti le allegazioni occorrenti ai fini della delibazione, tenuto conto, tuttavia, di quanto di rilevante sia emerso nell'ambito della istruzione orale. Orbene, dal compendio istruttorio esaminato assumono rilievo le deposizioni dei testi ascoltati in special modo quelle attinenti il rilievo di vizi della esecuzione delle opere eseguire dalla impresa SC , in special modo raffiguranti fenomeni infiltrativi manifestatisi durante le piogge.( deposizione cui Testimone_1 avrebbe fatto seguito un intervento riparatorio non decisivo della impresa esecutrice dei lavori.
Che tali inconvenienti, poi, siano stati asseverati dalla successiva consulenza tecnica d'ufficio non supera l'ostacolo della mancata contestazione nei termini statuiti dall'art. 1667 c.c.( 60 giorni dalla scoperta per la decadenza dalla azione)
Ergo, appare del tutto fondata l'eccezione sollevata dalla parte opposta lì dove deduce che le contestazioni circa la irregolarità delle opere eseguite sia stata formulata unicamente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo , tanto in assenza di comunicazioni indirizzate, ante giudizio, alla impresa esecutrice.
Questo giudice, all'uopo, si rifà ad un principio statuito da una sentenza della Corte d'Appello di Trieste (CA,
Sez. I, 137/2023) secondo cui, in materia di appalto, la consegna dell'opera, e la sua accettazione, libera l'appaltatore esclusivamente dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente, che devono essere fatti valere in sede di verifica e di collaudo.
Qualora viceversa si tratti di vizi occulti, o non immediatamente rilevabili, l'appaltatore non è liberato da garanzia, salvo che i difetti non siano stati denunciati tempestivamente.
Ergo, nel caso in esame manca l'evidenza della denunzia tempestiva se non nelle allegazioni riportate nell'atto introduttivo del giudizio, tenuto conto che i lavori furono collaudati in data 24 09 2015, tant'è che l'opponente ha continuato a pagare le fatture successive dal mese di ottobre 2025 ad aprile 2016.
Conseguenza ne è che la prescrizione del diritto alla garanzia decorre dalla scoperta, che si deve ritenere acquista dal giorno in cui il committente ha avuto conoscenza della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell'appalto, termine che non può decorrere dal momento della mera compilazione di una perizia di parte ,stante la carenza di prova che la stessa sia stata eseguita in contraddittorio con l'esecutrice dei lavori.
Perde, pertanto, rilievo la valutazione eseguita dal CTU incaricato, ing. in quanto la decadenza CP_2 eccepita assorbe del tutto le questioni successive da esaminare.
Resta da valutare, pertanto, la domanda di pagamento del saldo dovuto alla impresa per i crediti ancora pendenti.
Come sopra evidenziato in sede di costituzione in giudizio l'opposta ha, da una parte, ridotto il petitum processuale ad € 33.125,07, ribadito in comparsa conclusionale, sulla scorta delle evidenze dei pagamenti non contabilizzati;
dall'altra ha chiesto il riconoscimento della ulteriore somma di € 40.898,70 in virtù delle fatture n. 23 del 21.06.2017 di €. 20.013,11 e n. 31 del 26.09.2017 di €. 20.885,59, prodotte agli atti, totalizzando la somma di € . 74.023,99.
Su tale ultimo aspetto l'opponente si limita a controdedurre che tali fatture non siano oggetto del monitorio e quindi del decreto ingiuntivo, richiesto pertanto la ES SR avrebbe dovuto presentare presentare un altro decreto ingiuntivo.
Tanto in quanto nell'opposizione a decreto ingiuntivo il creditore (opposto) assume la posizione di convenuto e non può avanzare nuove domande o nuove richieste, ma può difendersi dalle obiezioni sollevate dal debitore opponente.
Su tale eccezioni si è già sopra evidenziato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.
Non essendovi , pertanto, altra contestazione se non quella di natura prettamente processuale la domanda di pagamento va accolta nella misura sopra indicata.
In conclusione, il creditore/opposto deve unicamente comprovare la fonte negoziale del suo diritto, gravando sull'opponente l'onere di allegare e comprovare i fatti modificativi ed estintivi della pretesa (Cass. S.U. n.
13533/2001), pertanto, in assenza di altre ragioni di fatto e diritti rilevanti, la domanda di pagamento va accolta in misura diversa da quella intimata nel decreto ingiuntivo n. 1636-2017 che va, pertanto, revocato
Tanto, in virtù del fatto che la fonte negoziale prodotta in atti ( copia del contratto di appalto non contestato nella sua essenza tra le parti) appare più che giustificativa delle pretese creditorie vantate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, determinate sulla base dei criteri previsti dal D.M. n. 55/2014, vengono liquidate come da dispositivo, e poste a carico della parte soccombente ivi compresa la CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunciando nel presente giudizio civile n. rg 6201/2017, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1636/2017 emesso dal Tribunale di Nola;
- accoglie la domanda di pagamento e per lo effetto condanna il condominio , in CP_3 persona dell'Amministratore p.t, a pagare la somma di € 74.023,99 oltre interessi di legge dalla domanda;
- rigetta ogni altra domanda espressa;
- per lo effetto, condanna l'opponente . in pers. Dell'amministratore p.t. al pagamento delle spese e competenze del giudizio che liquida in € 14.103,00 per competenze, oltre Iva e cap ed art. 2
DM/55/2014 in favore dell'opposta ;
- pone , in via definitiva, le spese di CTU a carico della soccombente come da separato decreto.
Così deciso in Nola, lì 17 febbraio 2025 Il G.U
dott. Alfredo Granata