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25 gennaio 2000
25 gennaio 2000
Art. 7. (Regolamento di attuazione) 1. Con regolamento da emanare entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il Governo adotta norme per:
a) individuare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, le modalita' di gestione del Fondo;
b) individuare procedure di cooperazione tra gli uffici competenti in relazione all'applicazione della presente legge;
c) stabilire i principi cui dovra' uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la CONSAP in relazione a quanto previsto dalla presente legge;
d) individuare, nell'ambito del Ministero dell'interno, gli uffici preposti alla gestione del rapporto di concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi compiti di assistenza tecnica e di supporto al Comitato di cui all'articolo 3;
e) prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del Fondo, per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime;
f) disciplinare l'erogazione delle somme dovute agli aventi diritto in modo che, in caso di disponibilita' finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, a soddisfare per intero tutte le domande pervenute, sia possibile per i richiedenti un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni e altri oneri aggiuntivi; g) disciplinare la procedura e la modalita' di surrogazione del Fondo nei diritti della parte civile o dell'attore prevista dall'articolo 6, comma 4.
2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 e' trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento e' emanato anche in mancanza del parere. Nota all'art. 7:
- Il testo dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".
a) individuare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, le modalita' di gestione del Fondo;
b) individuare procedure di cooperazione tra gli uffici competenti in relazione all'applicazione della presente legge;
c) stabilire i principi cui dovra' uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la CONSAP in relazione a quanto previsto dalla presente legge;
d) individuare, nell'ambito del Ministero dell'interno, gli uffici preposti alla gestione del rapporto di concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi compiti di assistenza tecnica e di supporto al Comitato di cui all'articolo 3;
e) prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del Fondo, per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime;
f) disciplinare l'erogazione delle somme dovute agli aventi diritto in modo che, in caso di disponibilita' finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, a soddisfare per intero tutte le domande pervenute, sia possibile per i richiedenti un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni e altri oneri aggiuntivi; g) disciplinare la procedura e la modalita' di surrogazione del Fondo nei diritti della parte civile o dell'attore prevista dall'articolo 6, comma 4.
2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 e' trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento e' emanato anche in mancanza del parere. Nota all'art. 7:
- Il testo dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".
Commentario • 1
- 1. Regolamento di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512, concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipGarante Privacy · 17 novembre 2010 · 6.5568314
[…] L´odierno schema è volto ad integrare il regolamento del 2001 in attuazione dell´articolo 7- bis della richiamata legge n. 512/1999 (introdotto dall´articolo 2-ter del decreto legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito dalla legge n. 186/2008) che ha disciplinato taluni aspetti relativi alla ripetizione delle somme elargite alle vittime dei reati di tipo mafioso.
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Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Roma, sentenza 29/11/2023, n. 17416Provvedimento: 1 N. R.G. 62801/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione II Il Giudice BE IA ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 62801 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, cui sono stati riuniti i seguenti connessi fascicoli R.G. 7922/2022, R.G. 7959/2022, R.G. 8030/2022 e vertente TRA Parte_1 (C.F. C.F._1 , Parte_2 (C.F. C.F._2 ) e Parte_3 (C.F. C.F._3 ) rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Avv. [...] Parte_1 e Avv. BE Figone, presso il cui studio sito in Roma alla Via Ezio n. 12 – 00192 (RM) eleggono domicilio; RICORRENTI\ATTORI CONTRO …Leggi di più...
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