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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/09/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice ausiliario rel. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1412/2024 R.G.,
Promossa da
in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Emanuele Licini;
APPELLANTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Umberto Di Giovanni, Matilde Di
Giovanni e Giuditta Di Giovanni;
APPELLATA
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 27 maggio 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo Con sentenza n. 666, pubblicata il 20 marzo 2024, il giudice unico del Tribunale di
Siracusa, rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 586 Pt_1 emesso il 26 marzo 2019 su ricorso di col quale veniva ingiunto ad essa Controparte_1 opponente il pagamento della somma di € 260.342,60, oltre interessi e spese di procedura monitoria) e regolava le spese processuali secondo il principio della soccombenza.
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “Dalla allegata produzione datata 12.1.2016 emerge che ha acquistato la merce già consegnata nei suoi Parte_1 cantieri dalla per il prezzo concordato di € 324.648,85. Controparte_2 Controparte_3 non ha proceduto a saldare quanto dovuto sicché ha chiesto ed
[...] Controparte_1 ottenuto il decreto ingiuntivo ora opposto. L'opposizione è stata notificata il 4.5.2019 e dopo appena 4 giorni, l'8.5.2019, è stata conclusa una transazione con cui si è Parte_1 dichiarata debitrice del maggior importo di € 373.494,61, poi confermato con ulteriore scrittura del 21.12.2019. Significativo che in detta transazione del 8.5.2019 le parti hanno fatto espresso riferimento alla notifica del decreto opposto e che le parti abbiano pattuito che il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata avrebbe comportato la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Emerge poi che, in effetti, la non Parte_1 abbia onorato tale scrittura che si pone quindi come prova certa del credito ..... Per quanto riguarda poi ....... la circostanza che le fatture non hanno valenza nella successiva fase di opposizione si osserva che la scrittura del 8.5.2019, successiva alla notifica dell'opposizione rende superflua l'eccezione essendo intervenuto il riconoscimento del debito sottostante.
Vanno dichiarate inammissibili le domanda nuove formulate in sede di comparse conclusionali da parte opponente”.
Avverso tale sentenza ha interposto appello con atto di citazione notificato in Pt_1 data 21 ottobre 2024, sulla base di una ragione di censura.
Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 27 maggio 2025.
Motivi della decisione
Con il proposto appello, si duole del rigetto dell'opposizione e della conferma Pt_1 dell'opposto decreto ingiuntivo, deducendo la violazione dell'art. 132 cpc.
Sostiene che il giudice di prime cure ha omesso di considerare la produzione documentale effettuata con le note d'udienza dell'11/02/2023, contenente i pagamenti effettuati da dopo l'emissione del decreto ingiuntivo opposto e la quietanza di Parte_1 pagamento avente ad oggetto le fatture portate dalla scrittura del 01/12/2016; che la prova di questi pagamenti, almeno per i più recenti, non soggiace alle preclusioni di rito;
che tali pagamenti vanno decurtati come acconto dall'importo del decreto ingiuntivo;
che il giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere l'eccezione d'intervenuto pagamento sicuramente per il bonifico recante l'importo di €. 15.000,00 con causale riportante il numero del decreto ingiuntivo opposto, ridurre l'importo di quest'ultimo, e valutare, altresì, la riduzione del decreto ingiuntivo per il bonifico di €. 30.000,00, imputando detti pagamenti al debito più antico;
che, in merito al credito riportato nella scrittura privata del 01/12/2016, è stata prodotta quietanza di pagamento per € 32.536,24 relativamente alle fatture n. 100 e n. 99; che dalla quantificazione del debito di €. 373.494,61 devono essere eliminate le fatture quietanzate e, pertanto, il decreto ingiuntivo che si fonda sulla scrittura del 01/12/2016 e sulle sue fatture allegate, tra cui quelle quietanzate, deve essere ridotto proprio delle somme oggetto di quietanza e pari ad €. 32.536,24; che, in definitiva, il giudice di prime cure ha errato nel non accogliere l'eccezione d'intervenuto pagamento delle seguenti somme e per l'effetto decurtare dall'importo del decreto ingiuntivo la somma di €. 45.000,00 per i due bonifici successivi al decreto ingiuntivo opposto, e di €. 32.536,24 per le quietanze di pagamento di cui sopra e così complessivamente per €. 77.536,24 e per l'effetto ha errato nel non revocare il decreto ingiuntivo e dichiarare debitrice della sola somma di Parte_1
€. 182.463,76, o quanto meno, se non si volessero considerare la quietanza di pagamento per €. 32.536,24, della somma di €. 215.000,00 o, non considerando neanche il bonifico di
€. 30.000,00, della somma di €. 245.000,00.
Il motivo è infondato.
Correttamente, invero, il primo giudice non ha tenuto conto della produzione documentale allegata alle note di trattazione depositata in data 6 febbraio 2021, relative all'udienza cartolare dell'11 febbraio 2021, trattandosi di documenti di formazione precedente lo spirare del termine decadenziale di cui all'art. 183 comma 6 cpc, epperò prodotti inammissibilmente solo in data successiva alla scadenza di tale termine, ossia con le note di trattazione scritta depositate in data 6 febbraio 2021, relative all'udienza dell'11 febbraio 2021, quando erano già maturate le preclusioni istruttorie, tenuto conto che i termini di cui all'art. 186 comma 6 cpc sono stati assegnati con ordinanza resa in data 5 novembre
2019 e con decorrenza da tale data.
La Corte non ignora il principio secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non già a quello dell'emissione del provvedimento opposto, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo;
ciò, tuttavia, non esime l'opponente dal fornire ritualmente, nei termini previsti a pena di decadenza, la prova dei fatti costitutivi dell'eccezione di pagamento formulata dallo stesso opponente.
L'atto di appello va, in definitiva, rigettato, discendendone la conferma integrale della sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al
DM 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia di valore da 52000,01 a € 260.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Ritiene la Corte di liquidare in prossimità dei minimi di tariffa i compensi della fase istruttoria e di trattazione relativi al presente grado del giudizio, attesa la modesta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la Pt_1 sentenza n. 666, pubblicata il 20 marzo 2024, del giudice unico del Tribunale di Siracusa, rigetta l'appello e condanna a rifondere, in favore di le spese del Pt_1 Controparte_1 grado, che liquida in complessivi € 12691,00 (ivi compresi €. 2977,00 per la fase di studio,
€. 1911,00 per la fase introduttiva, € 2700,00 per la fase di trattazione e istruttoria e €
5103,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del
15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 9 settembre 2025.
Il giudice estensore Il presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena