TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/03/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'esame delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4.3.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2790/2022 R.G., avente ad oggetto “Retribuzione”
e vertente
TRA
, (c.f. indicato: rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Alfonso Sturchio ed elettivamente domiciliato in
Caposele (AV), alla via E. Caprio, n. 12 (indirizzo p.e.c. indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Montella (AV), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti e delibera della Giunta Esecutiva n. 85 del 6.12.2022, dall'avv. Sergio
Tecce ed elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Tagliamento, n. 240;
RESISTENTE cui è riunito il proc. n. R.G. 2792/2022 avente ad oggetto “Retribuzione” e vertente
TRA
(c.f. indicato: , rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alfonso Sturchio ed elettivamente domiciliato in
Caposele (AV), alla via E. Caprio, n. 12 (indirizzo p.e.c. indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
1 (c.f. indicato: Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Montella (AV), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Franco Della Vecchia ed elettivamente domiciliata in Nusco
(AV) al Corso Umberto I n° 16 (indirizzo p.e.c. indicato:
; Email_2
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorsi depositati in data 12.09.2022 e successivamente riuniti, le parti ricorrenti in epigrafe indicate adivano il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di accogliere il ricorso e, per l'effetto, condannare la parte resistente al pagamento della somma di euro 11.127,25 in favore di ed Parte_1 euro 10.649,20 in favore di o della diversa somma ritenuta equa Controparte_2 ai fini ed in applicazione dell'art 2099 c.c. e dell'invocato art.36 Cost.
I ricorrenti chiedevano, altresì, di condannare la parte resistente al pagamento in proprio favore della somma relativa al maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., a far data dalla maturazione dei singoli crediti, nonché interessi legali sulle somme rivalutate e fino all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
In punto di fatto, i ricorrenti, dipendenti della , Parte_3 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e qualifica di operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, livello 5, deducevano di non aver ricevuto tutte le retribuzioni, gli assegni familiari, il T.F.R., la C.I.S.O.A. (Cassa Integrazione Salari per gli Operai Agricoli) per il periodo ottobre, novembre, dicembre 2012 e la tredicesima mensilità, nonché la C.I.S.O.A. per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014.
Riportavano di aver presentato all'Ente formali diffide di pagamento e che, con nota di riscontro del 9.03.2022, la resistente rappresentava che i crediti relativi all'anno 2012 non erano stati pagati in ragione del mancato trasferimento dei fondi sufficienti da parte della Controparte_3
Allegavano, dunque, conteggi analitici deducendo il proprio diritto al riconoscimento delle somme pretese.
2 2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la instando per il rigetto del ricorso ed eccependo, Parte_3 in via preliminare, la indeterminatezza della domanda.
Riteneva, inoltre, la prescrizione quinquennale del credito nei confronti del per Pt_1 gli anni 2012 e 2014, evidenziando che le missive allegate non costituivano specifico invito o diffida di pagamento.
Chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della deducendo la Controparte_3 sussistenza di un vincolo di subordinazione patrimoniale o di dipendenza gestionale, precisando che le somme destinate alla C.I.S.O.A. 2012 e 2014 dovevano essere erogate dalla CP_3
Alla udienza del 7.4.2023, in ragione della ritenuta connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra i giudizi n. R.G. 2792/2022 e n. R.G. 2970/2022., ne veniva disposta la riunione ex artt. 275 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c..
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della odierna udienza di discussione, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate a cura di tutte le parti costituite, la causa veniva decisa come da sentenza.
3. Le domande di cui ai ricorsi riuniti sonno fondate e, pertanto, vanno accolte per le ragioni che di seguito si esporranno.
4. In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum.
I ricorrenti, infatti, hanno analiticamente indicato le ragioni poste a fondamento delle domande, individuandone in maniera sufficientemente precisa l'oggetto ed il titolo giuridico sotteso e risultando chiaramente evincibili il petitum e la causa petendi.
5. Sempre in via preliminare, va ritenuta la inammissibilità della chiamata in causa della proposta dalla resistente, non potendosi affermare la sussistenza di Controparte_3 alcun obbligo di manleva o di garanzia sulla base delle allegazioni della ricorrente.
I motivi relativi all'inadempimento degli obblighi della devono, Controparte_3 infatti, ritenersi estranei al presente giudizio, avente ad oggetto le differenze retributive rivendicate dai lavoratori nei confronti del datore di lavoro.
Pertanto, ritiene il Tribunale che unico soggetto passivo legittimato nel presente giudizio sia la , in qualità di ente datore di Parte_3 lavoro.
L'eventuale inadempimento degli obblighi della nei confronti della Controparte_3
Comunità, infatti, non rileva in alcun modo ai fini della specifica questione oggi
3 esaminata e non giustifica, pertanto, la domanda di condanna della stessa al CP_3 pagamento delle pretese spettanze retributive dei lavoratori.
6. Deve, poi, ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione avanzata dalla resistente in relazione ai crediti vantati da . Parte_1
In merito, risultano depositate in atti formali diffide dell'08.09.2017 e del 26.06.2019
(allegati nn. 3 e 4), che costituiscono validi atti interruttivi del termine prescrizionale, in quanto contenenti, oltre che la chiara indicazione del soggetto obbligato, anche una espressa richiesta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di volere fare valere fin da subito il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (in merito, v. Cass. 15714/2018;
Cass. n. 15140/2021).
Ciò premesso, va osservato che il credito vantato dai ricorrenti risulta pacifico, in assenza di contestazione della parte resistente.
7. Occorre, sul punto, ricordare che il riparto dell'onere probatorio in materia è regolato dall'art. 2697 c.c.
In particolare, la Cassazione ha precisato che «Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore». (Cass. civ., sez. lav., n. 23607/2020).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno adeguatamente comprovato il titolo del proprio diritto di credito, allegando l'inadempimento della resistente.
Di contro, quest'ultima non ha soddisfatto l'onere probatorio su di essa gravante, consistente nella prova del fatto estintivo o impeditivo del diritto di credito vantato dal lavoratore, essendosi limitata ad allegare l'impedimento, costituito dalla propria natura di ente a finanza derivata e dall'inadempimento della Controparte_3 all'obbligo di finanziamento, con conseguente incapienza rispetto alle obbligazioni retributive assunte.
Tali circostanze non sono riconducibili ad una ipotesi di impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore, ai sensi dell'art. 1218 c.c., proprio perché la dedotta circostanza impeditiva non riguarda l'obbligazione del datore di lavoro, bensì la condotta della Controparte_3
In capo alla sussiste una responsabilità di tipo contrattuale, che Parte_3 non può venir meno in ragione dell'obbligo di finanziamento della Controparte_3
4 essendo lo stesso obbligo inidoneo ad escludere la possibilità della prestazione di pagamento e la colpa dell'ente montano (v. Cassazione civile, sez. lav., 20/05/2004, n.
9645: «In materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, e deve far riferimento alla prestazione contrattuale in sè e per sè considerata, e non a comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto;
in particolare, l'esclusione della responsabilità dell'ente gestore di un corso di formazione professionale per il pagamento del docente del corso, ai sensi degli art.
1218 e 1463 c.c., presuppone una impossibilità oggettiva e assoluta della prestazione retributiva, e non può fondarsi sulla mera impotenza economica derivante dall'inadempimento di un terzo ai suoi obblighi di finanziamento nei confronti dell'ente»).
8. Con specifico riferimento al quantum debeatur, i ricorrenti hanno prodotto conteggi con analitica indicazione di ogni componente del credito complessivamente vantato.
Sul punto, il datore di lavoro non ha dedotto la sussistenza di errori nell'adozione degli elementi fondamentali dei calcoli, né nell'esecuzione dei calcoli stessi.
Al riguardo, la Cassazione ha affermato che «L'articolo 416 c.p.c. impone al convenuto di prendere posizione in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione circa i fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, anche prima della modifica dell'articolo 115 c.p.c.» (Cass. civ., sez. lav., n. 2832/2016), precisando che
«Nel rito del lavoro, l'art. 416, comma 3, c.p.c., pone a carico del convenuto un onere di contestazione specifico in relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore, dal mancato adempimento del quale discende la superfluità della prova su tali fatti» (Cass. civ., sez. lav., n. 15107/2004).
Ciò posto, nel caso di specie i prospetti allegati, relativi al periodo oggetto di domanda, non sono stati contestati in maniera specifica da parte della e Parte_3 pertanto, la spettanza degli importi quantificati dai lavoratori, deve ritenersi provata.
Le somme liquidate vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6639).
In forza di quanto previsto dall'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 459/2000, trova applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/1991, ragion per cui ogni importo sopra indicato va
5 accresciuto della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro, nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e/o assorbita, così decide:
1. Accoglie le domande di cui ai ricorsi riuniti e, per l'effetto, condanna, per le causali di cui in parte motiva, la , in persona del legale Parte_3 rappresentante p.t., al pagamento della somma di euro 11.127,25 in favore di Parte_1
e della somma di euro 10.649,20 in favore di , oltre la
[...] Controparte_2 maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo;
2. Condanna la in persona del legale Parte_3 rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di euro 2.741,00 (euroduemilasettecentoquarantuno/00), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, lì 4.3.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'esame delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4.3.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2790/2022 R.G., avente ad oggetto “Retribuzione”
e vertente
TRA
, (c.f. indicato: rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Alfonso Sturchio ed elettivamente domiciliato in
Caposele (AV), alla via E. Caprio, n. 12 (indirizzo p.e.c. indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Montella (AV), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti e delibera della Giunta Esecutiva n. 85 del 6.12.2022, dall'avv. Sergio
Tecce ed elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Tagliamento, n. 240;
RESISTENTE cui è riunito il proc. n. R.G. 2792/2022 avente ad oggetto “Retribuzione” e vertente
TRA
(c.f. indicato: , rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alfonso Sturchio ed elettivamente domiciliato in
Caposele (AV), alla via E. Caprio, n. 12 (indirizzo p.e.c. indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
1 (c.f. indicato: Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Montella (AV), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Franco Della Vecchia ed elettivamente domiciliata in Nusco
(AV) al Corso Umberto I n° 16 (indirizzo p.e.c. indicato:
; Email_2
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorsi depositati in data 12.09.2022 e successivamente riuniti, le parti ricorrenti in epigrafe indicate adivano il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di accogliere il ricorso e, per l'effetto, condannare la parte resistente al pagamento della somma di euro 11.127,25 in favore di ed Parte_1 euro 10.649,20 in favore di o della diversa somma ritenuta equa Controparte_2 ai fini ed in applicazione dell'art 2099 c.c. e dell'invocato art.36 Cost.
I ricorrenti chiedevano, altresì, di condannare la parte resistente al pagamento in proprio favore della somma relativa al maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., a far data dalla maturazione dei singoli crediti, nonché interessi legali sulle somme rivalutate e fino all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
In punto di fatto, i ricorrenti, dipendenti della , Parte_3 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e qualifica di operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, livello 5, deducevano di non aver ricevuto tutte le retribuzioni, gli assegni familiari, il T.F.R., la C.I.S.O.A. (Cassa Integrazione Salari per gli Operai Agricoli) per il periodo ottobre, novembre, dicembre 2012 e la tredicesima mensilità, nonché la C.I.S.O.A. per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014.
Riportavano di aver presentato all'Ente formali diffide di pagamento e che, con nota di riscontro del 9.03.2022, la resistente rappresentava che i crediti relativi all'anno 2012 non erano stati pagati in ragione del mancato trasferimento dei fondi sufficienti da parte della Controparte_3
Allegavano, dunque, conteggi analitici deducendo il proprio diritto al riconoscimento delle somme pretese.
2 2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la instando per il rigetto del ricorso ed eccependo, Parte_3 in via preliminare, la indeterminatezza della domanda.
Riteneva, inoltre, la prescrizione quinquennale del credito nei confronti del per Pt_1 gli anni 2012 e 2014, evidenziando che le missive allegate non costituivano specifico invito o diffida di pagamento.
Chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della deducendo la Controparte_3 sussistenza di un vincolo di subordinazione patrimoniale o di dipendenza gestionale, precisando che le somme destinate alla C.I.S.O.A. 2012 e 2014 dovevano essere erogate dalla CP_3
Alla udienza del 7.4.2023, in ragione della ritenuta connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra i giudizi n. R.G. 2792/2022 e n. R.G. 2970/2022., ne veniva disposta la riunione ex artt. 275 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c..
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della odierna udienza di discussione, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate a cura di tutte le parti costituite, la causa veniva decisa come da sentenza.
3. Le domande di cui ai ricorsi riuniti sonno fondate e, pertanto, vanno accolte per le ragioni che di seguito si esporranno.
4. In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum.
I ricorrenti, infatti, hanno analiticamente indicato le ragioni poste a fondamento delle domande, individuandone in maniera sufficientemente precisa l'oggetto ed il titolo giuridico sotteso e risultando chiaramente evincibili il petitum e la causa petendi.
5. Sempre in via preliminare, va ritenuta la inammissibilità della chiamata in causa della proposta dalla resistente, non potendosi affermare la sussistenza di Controparte_3 alcun obbligo di manleva o di garanzia sulla base delle allegazioni della ricorrente.
I motivi relativi all'inadempimento degli obblighi della devono, Controparte_3 infatti, ritenersi estranei al presente giudizio, avente ad oggetto le differenze retributive rivendicate dai lavoratori nei confronti del datore di lavoro.
Pertanto, ritiene il Tribunale che unico soggetto passivo legittimato nel presente giudizio sia la , in qualità di ente datore di Parte_3 lavoro.
L'eventuale inadempimento degli obblighi della nei confronti della Controparte_3
Comunità, infatti, non rileva in alcun modo ai fini della specifica questione oggi
3 esaminata e non giustifica, pertanto, la domanda di condanna della stessa al CP_3 pagamento delle pretese spettanze retributive dei lavoratori.
6. Deve, poi, ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione avanzata dalla resistente in relazione ai crediti vantati da . Parte_1
In merito, risultano depositate in atti formali diffide dell'08.09.2017 e del 26.06.2019
(allegati nn. 3 e 4), che costituiscono validi atti interruttivi del termine prescrizionale, in quanto contenenti, oltre che la chiara indicazione del soggetto obbligato, anche una espressa richiesta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di volere fare valere fin da subito il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (in merito, v. Cass. 15714/2018;
Cass. n. 15140/2021).
Ciò premesso, va osservato che il credito vantato dai ricorrenti risulta pacifico, in assenza di contestazione della parte resistente.
7. Occorre, sul punto, ricordare che il riparto dell'onere probatorio in materia è regolato dall'art. 2697 c.c.
In particolare, la Cassazione ha precisato che «Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore». (Cass. civ., sez. lav., n. 23607/2020).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno adeguatamente comprovato il titolo del proprio diritto di credito, allegando l'inadempimento della resistente.
Di contro, quest'ultima non ha soddisfatto l'onere probatorio su di essa gravante, consistente nella prova del fatto estintivo o impeditivo del diritto di credito vantato dal lavoratore, essendosi limitata ad allegare l'impedimento, costituito dalla propria natura di ente a finanza derivata e dall'inadempimento della Controparte_3 all'obbligo di finanziamento, con conseguente incapienza rispetto alle obbligazioni retributive assunte.
Tali circostanze non sono riconducibili ad una ipotesi di impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore, ai sensi dell'art. 1218 c.c., proprio perché la dedotta circostanza impeditiva non riguarda l'obbligazione del datore di lavoro, bensì la condotta della Controparte_3
In capo alla sussiste una responsabilità di tipo contrattuale, che Parte_3 non può venir meno in ragione dell'obbligo di finanziamento della Controparte_3
4 essendo lo stesso obbligo inidoneo ad escludere la possibilità della prestazione di pagamento e la colpa dell'ente montano (v. Cassazione civile, sez. lav., 20/05/2004, n.
9645: «In materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, e deve far riferimento alla prestazione contrattuale in sè e per sè considerata, e non a comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto;
in particolare, l'esclusione della responsabilità dell'ente gestore di un corso di formazione professionale per il pagamento del docente del corso, ai sensi degli art.
1218 e 1463 c.c., presuppone una impossibilità oggettiva e assoluta della prestazione retributiva, e non può fondarsi sulla mera impotenza economica derivante dall'inadempimento di un terzo ai suoi obblighi di finanziamento nei confronti dell'ente»).
8. Con specifico riferimento al quantum debeatur, i ricorrenti hanno prodotto conteggi con analitica indicazione di ogni componente del credito complessivamente vantato.
Sul punto, il datore di lavoro non ha dedotto la sussistenza di errori nell'adozione degli elementi fondamentali dei calcoli, né nell'esecuzione dei calcoli stessi.
Al riguardo, la Cassazione ha affermato che «L'articolo 416 c.p.c. impone al convenuto di prendere posizione in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione circa i fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, anche prima della modifica dell'articolo 115 c.p.c.» (Cass. civ., sez. lav., n. 2832/2016), precisando che
«Nel rito del lavoro, l'art. 416, comma 3, c.p.c., pone a carico del convenuto un onere di contestazione specifico in relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore, dal mancato adempimento del quale discende la superfluità della prova su tali fatti» (Cass. civ., sez. lav., n. 15107/2004).
Ciò posto, nel caso di specie i prospetti allegati, relativi al periodo oggetto di domanda, non sono stati contestati in maniera specifica da parte della e Parte_3 pertanto, la spettanza degli importi quantificati dai lavoratori, deve ritenersi provata.
Le somme liquidate vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6639).
In forza di quanto previsto dall'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 459/2000, trova applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/1991, ragion per cui ogni importo sopra indicato va
5 accresciuto della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro, nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e/o assorbita, così decide:
1. Accoglie le domande di cui ai ricorsi riuniti e, per l'effetto, condanna, per le causali di cui in parte motiva, la , in persona del legale Parte_3 rappresentante p.t., al pagamento della somma di euro 11.127,25 in favore di Parte_1
e della somma di euro 10.649,20 in favore di , oltre la
[...] Controparte_2 maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo;
2. Condanna la in persona del legale Parte_3 rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di euro 2.741,00 (euroduemilasettecentoquarantuno/00), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, lì 4.3.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
6