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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 27/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1082/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di forlì
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO EX ART.
127 BIS C.P.C.
Oggi 27/01/2025 ad ore 9,00 innanzi al giudice dott. Enzo Chiarini sono comparsi:
Per , l'avv. TANZI SAVINO Parte_1
Per l'avv. GHETTI ENRICO Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei presenti.
Indi invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note conclusive depositate telematicamente.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti e svolgono la discussione orale.
Il giudice esenta i difensori dalla presenza in udienza al momento della lettura della sentenza, come da loro richiesta.
Pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza ad ore 17,15.
Nessuna parte è presente.
Verbale chiuso ad ore 17,15.
Il GOP
Dott. Enzo Chiarini
pagina1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enzo Chiarini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1082/2024 promossa da:
c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. TANZI SAVINO ed elettivamente domiciliata in VIALE
DOMENICO BOLOGNESI 19 47121 FORLI' presso detto difensore
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. GHETTI ENRICO, elettivamente domiciliato in Corso Mazzini 207
Molinella (BO) presso il difensore avv. GHETTI ENRICO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
pagina2 di 8 Le parti hanno concluso come indicato nel verbale di udienza, che qui si richiama.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ricevuta in data 5.3.24 da parte di la Parte_1 Controparte_1
notifica di atto di precetto per euro 27.217,17 (fondato sulla sentenza n.
1324/2019 del tribunale di Bologna) relativo al mancato pagamento del contributo di mantenimento del figlio e di spese legali, con atto di citazione notificato ha introdotto il presente procedimento di opposizione ex art. 615
primo comma c.p.c.
A sostegno della propria opposizione, in atto di citazione afferma che, Pt_1
diversamente da quanto indicato in atto di precetto, non è vero che non abbia versato alcunché da novembre 2018 a settembre 2022 quale contributo al mantenimento del figlio, essendo invece stata versata in tale periodo la somma di 9.244,36 euro in ragione di trattenuta effettuata mensilmente dall'INPS sulla pensione.
Inoltre INPS ha continuato ad effettuare la trattenuta sino a gennaio '23 per ulteriori 800 euro complessivi ed ha riemesso pagamenti per 4.200 euro complessivi.
Infine all'opposta è pervenuta, in ragione di “pignoramento mensile di €
148,12 mensili dal 08/2020 al 04/2022”, l'ulteriore somma di euro 3.110,52
per un totale già percepito dalla sig.ra di euro 17.354,88. CP_1
pagina3 di 8 In sede di note conclusive parte opponente ha poi rivisto in diminuzione le somme già percepite dall'opposta e da imputarsi al credito azionato, indicando le seguenti:
8.800 euro per versamenti mensili INPS dal 2018 al 2022, euro
4.200 per rate riemesse da INPS dall'8/22 al 4/24, 800 euro per pagamento
(non dovuto) del contributo da ottobre '23 a gennaio '24 da parte dell'INPS
mediante trattenuta sulla pensione, così per un totale di 13.800 euro.
2. Si è costituita parte opposta rappresentando che i versamenti INPS cui fa riferimento l'opponente riguardano l'esecuzione RG. 3098/17 del tribunale di
Bologna relativa al mancato pagamento del contributo di mantenimento da gennaio 2014 sino a maggio 2017.
Successivamente, in sede di memoria ex art. 171 ter n. 2 ha dato atto “che la
somma di €. 8.800,00 è stata effettivamente introitata”.
3. Istruita la causa documentalmente, dato che la natura delle questioni lo consentiva, veniva disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
con lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Parte opponente in sede di note conclusive ripropone le istanze istruttorie non accolte.
Al riguardo si osserva che l'interrogatorio formale e la prova testimoniale appaiono superflui, inoltre:
- quanto all'interrogatorio formale della convenuta opposta che il cap. 1 è
pagina4 di 8 generico e documentale, il cap. è 2 valutativo, il cap. 3 è generico e documentale ed i capitoli 4-7 sono irrilevanti;
- quanto ai capitoli di prova testimoniale che sono irrilevanti;
pertanto tali istanze non possono trovare accoglimento.
Non si ritiene, infine, di dover emettere gli ordini di esibizione richiesti (“Il
provvedimento di cui all'art. 210 cod. proc. civ. è espressione di una facoltà
discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che
non è tenuto ad indicare le ragioni per le quali ritiene di avvalersi, o no, del
relativo potere, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di
ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione” -
Cass. 22196/10-).
4. L'opposizione di è affidata ad un unico motivo, col quale Parte_1
lamenta l'eccessività della somma precettata.
Ciò in considerazione del fatto che non è stato tenuto conto di somme già
corrisposte e che in sede di note conclusive determina, in riduzione rispetto all'atto introduttivo, in:
8.800 euro per versamenti mensili INPS dal 2018 al
2022, euro 4.200 per rate riemesse da INPS dall'8/22 al 4/24, 800 euro per pagamento (non dovuto) del contributo da ottobre '23 a gennaio '24 così per un totale di 13.800 euro.
Si osserva quanto segue.
La corresponsione di 8.800 euro, in seguito a quanto dichiarato da parte pagina5 di 8 opposta nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. è ormai pacifica.
La somma di 4.200 oggetto di riemissione, come risulta dal doc. 7 di parte attrice opponente, riguarda pagamenti che non erano stati accreditati per variazione dell'iban dell'opposta e quindi non è una somma aggiuntiva rispetto agli 8.800 euro ma trattasi appunto di nuove emissioni di pagamenti che in precedenza non erano andati a buon fine. Ne consegue che tale somma non possa essere portata in diminuzione del credito dell'opposta in quanto già
ricompresa negli 8.800 euro.
I pagamenti di 200 euro mensili da ottobre 2023 a gennaio 2024, che peraltro non sono stati specificamente contestati dall'opposta, risultano sufficientemente provati dal doc. 7 di parte attrice opponente. Pertanto, poiché l'obbligo di corrispondere l'assegno per il figlio è terminato nel mese di settembre 2023 tali pagamenti, non dovuti, possono essere posti in compensazione col credito oggetto del precetto. Infatti la fondatezza dell'opposizione va verificata alla data di notifica del precetto ed a tale data (5.3.24) i pagamenti in questione erano già stati effettuati.
Ne consegue che la somma di cui l'atto di precetto intima il pagamento ecceda il dovuto di euro 8.800 + 800 = 9.600 euro.
Come è noto “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge
questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la
somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la
pagina6 di 8 somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che
è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine
alla quantità del credito” (Cass. 2160/13; Cass. 5515/08).
Pertanto va dichiarata la nullità e conseguente inefficacia dell'atto di precetto per la somma eccedente euro 17.667,17 (27.267,17-9.600=17.667,17).
5. Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della controversia, la complessità della medesima ed ogni altro elemento ivi indicato. Segnatamente
vengono liquidate con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisionale ma non a quella istruttoria non essendovi stata, applicando lo scaglione da
26.000.01 euro a 52.000,00 euro nei valori minimi attesa la prossimità del valore di lite al minimo di scaglione.
Viene operata altresì una compensazione al 50% in considerazione dall'accoglimento solo parziale dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della proposta opposizione dichiara la nullità e quindi l'inefficacia dell'atto di precetto opposto per la somma eccedente euro
17.667,17.
pagina7 di 8 Condanna a rimborsare a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1
che si liquidano (già compensate) in € 1.452,5 per compensi professionali di avvocato ed € 259,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., letta in udienza, allegata al verbale d'udienza e pubblicata con la sottoscrizione del verbale medesimo.
Forlì, 27 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
dott. Enzo Chiarini
pagina8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di forlì
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO EX ART.
127 BIS C.P.C.
Oggi 27/01/2025 ad ore 9,00 innanzi al giudice dott. Enzo Chiarini sono comparsi:
Per , l'avv. TANZI SAVINO Parte_1
Per l'avv. GHETTI ENRICO Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei presenti.
Indi invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note conclusive depositate telematicamente.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti e svolgono la discussione orale.
Il giudice esenta i difensori dalla presenza in udienza al momento della lettura della sentenza, come da loro richiesta.
Pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza ad ore 17,15.
Nessuna parte è presente.
Verbale chiuso ad ore 17,15.
Il GOP
Dott. Enzo Chiarini
pagina1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enzo Chiarini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1082/2024 promossa da:
c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. TANZI SAVINO ed elettivamente domiciliata in VIALE
DOMENICO BOLOGNESI 19 47121 FORLI' presso detto difensore
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. GHETTI ENRICO, elettivamente domiciliato in Corso Mazzini 207
Molinella (BO) presso il difensore avv. GHETTI ENRICO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
pagina2 di 8 Le parti hanno concluso come indicato nel verbale di udienza, che qui si richiama.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ricevuta in data 5.3.24 da parte di la Parte_1 Controparte_1
notifica di atto di precetto per euro 27.217,17 (fondato sulla sentenza n.
1324/2019 del tribunale di Bologna) relativo al mancato pagamento del contributo di mantenimento del figlio e di spese legali, con atto di citazione notificato ha introdotto il presente procedimento di opposizione ex art. 615
primo comma c.p.c.
A sostegno della propria opposizione, in atto di citazione afferma che, Pt_1
diversamente da quanto indicato in atto di precetto, non è vero che non abbia versato alcunché da novembre 2018 a settembre 2022 quale contributo al mantenimento del figlio, essendo invece stata versata in tale periodo la somma di 9.244,36 euro in ragione di trattenuta effettuata mensilmente dall'INPS sulla pensione.
Inoltre INPS ha continuato ad effettuare la trattenuta sino a gennaio '23 per ulteriori 800 euro complessivi ed ha riemesso pagamenti per 4.200 euro complessivi.
Infine all'opposta è pervenuta, in ragione di “pignoramento mensile di €
148,12 mensili dal 08/2020 al 04/2022”, l'ulteriore somma di euro 3.110,52
per un totale già percepito dalla sig.ra di euro 17.354,88. CP_1
pagina3 di 8 In sede di note conclusive parte opponente ha poi rivisto in diminuzione le somme già percepite dall'opposta e da imputarsi al credito azionato, indicando le seguenti:
8.800 euro per versamenti mensili INPS dal 2018 al 2022, euro
4.200 per rate riemesse da INPS dall'8/22 al 4/24, 800 euro per pagamento
(non dovuto) del contributo da ottobre '23 a gennaio '24 da parte dell'INPS
mediante trattenuta sulla pensione, così per un totale di 13.800 euro.
2. Si è costituita parte opposta rappresentando che i versamenti INPS cui fa riferimento l'opponente riguardano l'esecuzione RG. 3098/17 del tribunale di
Bologna relativa al mancato pagamento del contributo di mantenimento da gennaio 2014 sino a maggio 2017.
Successivamente, in sede di memoria ex art. 171 ter n. 2 ha dato atto “che la
somma di €. 8.800,00 è stata effettivamente introitata”.
3. Istruita la causa documentalmente, dato che la natura delle questioni lo consentiva, veniva disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
con lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Parte opponente in sede di note conclusive ripropone le istanze istruttorie non accolte.
Al riguardo si osserva che l'interrogatorio formale e la prova testimoniale appaiono superflui, inoltre:
- quanto all'interrogatorio formale della convenuta opposta che il cap. 1 è
pagina4 di 8 generico e documentale, il cap. è 2 valutativo, il cap. 3 è generico e documentale ed i capitoli 4-7 sono irrilevanti;
- quanto ai capitoli di prova testimoniale che sono irrilevanti;
pertanto tali istanze non possono trovare accoglimento.
Non si ritiene, infine, di dover emettere gli ordini di esibizione richiesti (“Il
provvedimento di cui all'art. 210 cod. proc. civ. è espressione di una facoltà
discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che
non è tenuto ad indicare le ragioni per le quali ritiene di avvalersi, o no, del
relativo potere, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di
ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione” -
Cass. 22196/10-).
4. L'opposizione di è affidata ad un unico motivo, col quale Parte_1
lamenta l'eccessività della somma precettata.
Ciò in considerazione del fatto che non è stato tenuto conto di somme già
corrisposte e che in sede di note conclusive determina, in riduzione rispetto all'atto introduttivo, in:
8.800 euro per versamenti mensili INPS dal 2018 al
2022, euro 4.200 per rate riemesse da INPS dall'8/22 al 4/24, 800 euro per pagamento (non dovuto) del contributo da ottobre '23 a gennaio '24 così per un totale di 13.800 euro.
Si osserva quanto segue.
La corresponsione di 8.800 euro, in seguito a quanto dichiarato da parte pagina5 di 8 opposta nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. è ormai pacifica.
La somma di 4.200 oggetto di riemissione, come risulta dal doc. 7 di parte attrice opponente, riguarda pagamenti che non erano stati accreditati per variazione dell'iban dell'opposta e quindi non è una somma aggiuntiva rispetto agli 8.800 euro ma trattasi appunto di nuove emissioni di pagamenti che in precedenza non erano andati a buon fine. Ne consegue che tale somma non possa essere portata in diminuzione del credito dell'opposta in quanto già
ricompresa negli 8.800 euro.
I pagamenti di 200 euro mensili da ottobre 2023 a gennaio 2024, che peraltro non sono stati specificamente contestati dall'opposta, risultano sufficientemente provati dal doc. 7 di parte attrice opponente. Pertanto, poiché l'obbligo di corrispondere l'assegno per il figlio è terminato nel mese di settembre 2023 tali pagamenti, non dovuti, possono essere posti in compensazione col credito oggetto del precetto. Infatti la fondatezza dell'opposizione va verificata alla data di notifica del precetto ed a tale data (5.3.24) i pagamenti in questione erano già stati effettuati.
Ne consegue che la somma di cui l'atto di precetto intima il pagamento ecceda il dovuto di euro 8.800 + 800 = 9.600 euro.
Come è noto “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge
questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la
somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la
pagina6 di 8 somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che
è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine
alla quantità del credito” (Cass. 2160/13; Cass. 5515/08).
Pertanto va dichiarata la nullità e conseguente inefficacia dell'atto di precetto per la somma eccedente euro 17.667,17 (27.267,17-9.600=17.667,17).
5. Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della controversia, la complessità della medesima ed ogni altro elemento ivi indicato. Segnatamente
vengono liquidate con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisionale ma non a quella istruttoria non essendovi stata, applicando lo scaglione da
26.000.01 euro a 52.000,00 euro nei valori minimi attesa la prossimità del valore di lite al minimo di scaglione.
Viene operata altresì una compensazione al 50% in considerazione dall'accoglimento solo parziale dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della proposta opposizione dichiara la nullità e quindi l'inefficacia dell'atto di precetto opposto per la somma eccedente euro
17.667,17.
pagina7 di 8 Condanna a rimborsare a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1
che si liquidano (già compensate) in € 1.452,5 per compensi professionali di avvocato ed € 259,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., letta in udienza, allegata al verbale d'udienza e pubblicata con la sottoscrizione del verbale medesimo.
Forlì, 27 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
dott. Enzo Chiarini
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