TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/12/2025, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2574/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. EL SOLLAZZO Presidente dott. Giovanna SANFRATELLO Giudice dott. CA GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2574/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREATTA MARCO Parte_1 C.F._1
ST elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. ANDREATTA MARCO
ST
ATTORE contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione dell'esercizio responsabilità genitoriale.
Conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Vicenza, previ gli incombenti di rito voglia accogliere il ricorso della Sig.ra e per l'effetto:: Parte_1
1) Disporsi l'affido superesclusivo del minore nato a [...] il Persona_1
27/1/2018, alla madre stabilendone il collocamento prevalente presso la di lei residenza;
Parte_1
2) Stabilirsi il diritto di visita del figlio da parte del padre dal sabato alle 17.00 Controparte_1 alla domenica alle 20.00 a fine settimana alterni;
pagina 1 di 5 3) Disporsi la corresponsione alla ricorrente di un assegno di mantenimento mensile di € 400,00 in favore del figlio da parte del padre con rivalutazione ISTAT annuale e con assegnazione dell'assegno unico a favore della madre, oltre al 50% delle spese straordinarie come previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vicenza;
4) Vietarsi l'espatrio del figlio con il padre e negarsi l'autorizzazione al rilascio del passaporto per il minore.
Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
Conclusioni di parte convenuta: contumace.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/6/2024, adiva l'intestato Tribunale chiedendo di Parte_1 regolamentare il regime di affidamento e collocamento del figlio minore nato il Persona_1
27/1/2018 dalla relazione con alle condizioni ivi rassegnate. Controparte_1
Rappresentava l'attrice: (i) di aver intrapreso una relazione sentimentale con il convenuto e di aver avuto da lui il figlio , nato nell'anno 2018; (ii) che il padre frequentava solo Persona_1 saltuariamente il figlio nel weekend senza tuttavia rispondere alle esigenze di regolamentare e disciplinare i suoi tempi di frequentazione;
(iii) che da tempo il convenuto si era trasferito presso alcuni parenti in Rossano veneto di origine e che la convivenza con la compagna, presso i genitori Pt_2 di lei, si era interrotto per il comportamento di gelosia ed aggressività manifestato da lui;
(iv) che il padre non versava somme per il mantenimento di , se non sporadicamente;
chiedeva Persona_1 pertanto l'affido superesclusivo del figlio a sé, con visite padre – figlio ogni altro weekend dalle 17.00 di sabato alle 20.00 di domenica, con obbligo del padre di versare un contributo al mantenimento mensile per il figlio di euro 400,00 mensili, oltre al 50% di spese straordinarie secondo Protocollo del
Tribunale e totale attribuzione dell'assegno unico e divieto di espatrio del minore con il padre e diniego dell'autorizzazione al rilascio del passaporto del minore.
Il convenuto non si costituiva in giudizio e la sua contumacia veniva dichiarata alla prima udienza del
18 marzo 2025 alla quale l'attrice rilasciava le dichiarazioni di cui a verbale;
in via provvisoria ed urgente, veniva altresì affidato il minore in via esclusiva alla madre, con disciplina dei diritti di visita per il padre previo accordo con la stessa, ma subordinatamente al gradimento del figlio, oltre all'obbligo di versare il contributo per il mantenimento di quest'ultimo di euro 150,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo protocollo del Tribunale;
il Tribunale ammetteva le prove testi chieste.
Successivamente, alla udienza del 18 settembre 2025 il Giudice Relatore sentiva la testimone Tes_1
pagina 2 di 5 e e all'esito riteneva la causa matura per la decisione e rinviava per la Tes_2 Testimone_3 rimessione al Collegio al giorno 11 dicembre 2025, udienza sostituita con deposito di note scritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. a ritroso e trasmissione degli atti al PM per conclusioni.
* * *
Ritiene il Collegio che vadano confermati i provvedimenti provvisori emessi in data 18/3/2025 quanto all'affidamento del minore (nato il [...]) in via esclusiva alla madre e va Persona_1 determinato un contributo al mantenimento ordinario e straordinario per la prole posto a carico del padre di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale.
Anzitutto, va messo in luce che i testimoni escussi in giudizio e , madre Testimone_4 Testimone_3
e sorella dell'attrice, hanno confermato la ricostruzione di quest'ultima laddove ella ha dichiarato che il convenuto frequenta solo saltuariamente il figlio, ovvero quando riesce poiché privo di patente di guida. Hanno confermato che il convenuto è privo di fissa dimora, spostandosi continuamente insieme alla propria famiglia di origine che allo stato vive in località sconosciuta con la propria madre e Pt_2 che si reca a prelevare lui il figlio presso l'abitazione dell'attrice a propria discrezione, senza un preciso calendario, lasciando tuttavia il minore privo di un fattivo supporto morale e materiale. Sotto il profilo economico la testimone , madre dell'attrice, ha specificato che non Testimone_4 CP_1 provvede da tempo a versare alcuna somma per il mantenimento del figlio . Persona_1
Altresì entrambi i testimoni hanno dichiarato che il convenuto ha tenuto in più di un'occasione un comportamento aggressivo e sconveniente vuoi nei confronti dell'ex compagna vuoi nei confronti loro, in qualità di stretti familiari. Hanno poi dichiarato che egli pare allo stato privo di occupazione, ma la testimone ha aggiunto che parrebbe aver regalato al figlio una PlayStation 5. Testimone_4
Tutto ciò premesso, risulta dunque giustificato nel caso di specie l'affido esclusivo del minore alla madre in deroga al criterio prescelto dall'ordinamento dell'affido condiviso ai genitori di cui all'art. 337 ter c.c., tenuto conto del comprovato sostanziale disinteresse di ad attendere ai CP_1 propri doveri ed alle proprie responsabilità genitoriali verso il figlio , rispetto al quale Persona_1
è stato dimostrato non fornire alcun rilevante contributo per la crescita ed il sostegno morale ed economico dello stesso. Altresì il comportamento aggressivo e le intemperanze che il convenuto ha manifestato ed indirizzato all'attrice vanno ad ulteriore conforto della richiesta di affido esclusivo da quest'ultima avanzata, dovendosi ritenere provato in giudizio che egli abbia manifestato un'indole tutt'altro che adeguata ad attendere alle ordinarie esigenze di cura ed accudimento del figlio. Al contrario, nessun rilievo e nessuna criticità sono emersi rispetto alla figura genitoriale materna, che da sempre si occupa in via di fatto esclusiva del minore, circondata da una rete familiare di certo supporto, pagina 3 di 5 come dalla stessa dichiarato davanti al Giudice (cfr. Tribunale Monza, Sez. IV, Sentenza, 08/03/2022,
n. 557: “In tema di affido condiviso, esso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza
o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore)”).
Ritiene allora il Tribunale necessario prevedere, previo affido esclusivo alla madre e collocamento di presso la stessa, diritti di vista di lui con il padre ogni altro weekend dal sabato alle Persona_1
17.00 alla domenica alle 20.00, previo accordo con la madre.
Le vacanze verranno passate con i genitori per una settimana ciascuno a Natale, compreso il giorno di
Natale o di Capodanno ad anni alterni e una settimana a Pasqua, compreso il giorno di Pasqua o il
Lunedi dell'Angelo ad anni alterni;
oltre a due settimane non consecutive d'estate, previo accordo tra loro.
Sotto il profilo economico va poi evidenziato quanto in appresso.
Va previsto l'assegno di mantenimento ordinario di euro 250,00 mensili, tenuto conto che l'attrice ha dichiarato alla udienza davanti al Giudice di percepire uno stipendio di euro 1.400,00 mensili come operaia, di vivere a casa con i propri genitori, mentre il convenuto pare non avere allo stato un'occupazione né fissa dimora. Le dichiarazioni dei redditi prodotte da sono invece risalenti Pt_1 nel tempo (relative agli anni 2020-2021-2022) mentre nessun ulteriore elemento probatorio o documento circa le effettive disponibilità patrimoniali e reddituali del padre sono stati offerti in giudizio. Va comunque ritenuto, attesa la giovane età di quest'ultimo (di anni ventinove), che egli sia comunque certamente in possesso di una capacità a produrre reddito e dunque in grado di reperire una stabile occupazione, sicché l'assegno di mantenimento va determinato nella misura anzidetta di euro
250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale. Assegno unico alla madre in qualità di genitore collocatario (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 22/02/2025, n. 4672).
Ritiene infine il Collegio di respingere la richiesta di vietare l'espatrio del minore con il padre, non essendo emerso alcuna criticità in tal senso, non sussistendo il pericolo concreto che ciò possa avvenire senza il previo consenso della madre, peraltro genitore affidatario esclusivo in questa sede. Il diniego alla autorizzazione al rilascio del passaporto parimenti non può essere accolto, tenuto conto che pagina 4 di 5 nessuna richiesta di autorizzazione è pervenuta in tal senso da l Tribunale, che dunque CP_1 in merito non è chiamato a determinarsi, né può farlo in via preventiva su iniziativa della madre.
Le spese di lite vanno poste a carico del convenuto, in ragione del principio della soccombenza, liquidate come in dispositivo secondo parametri del DM 55/2014, cause di valore indeterminato a complessità bassa, valori medi per ogni fase non sussistendo ragioni per discostarsene.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. AFFIDA il minore alla madre in via esclusiva, con collocamento presso Persona_1 la stessa.
2. DISPONE che il minore possa frequentare il padre ogni altro weekend dal sabato alle 17.00 alla domenica alle 20.00, previo accordo con la madre. Le vacanze verranno passate con i genitori per una settimana ciascuno a Natale, compreso il giorno di Natale o di Capodanno ad anni alterni e una settimana a Pasqua, compreso il giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo ad anni alterni;
oltre a due settimane non consecutive d'estate, previo accordo tra loro.
3. PONE a carico di l'obbligo di versare a a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento ordinario per il figlio minore la somma mensile di euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vicenza.
4. DISPONE che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla madre.
5. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 che quantifica in euro 7.616,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali, Iva e Cassa professionale come per legge.
Così deciso in Vicenza nella Camera di Consiglio del 23/12/2025.
Il Giudice est.
CA SS
Il Presidente
EL OL
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. EL SOLLAZZO Presidente dott. Giovanna SANFRATELLO Giudice dott. CA GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2574/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREATTA MARCO Parte_1 C.F._1
ST elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. ANDREATTA MARCO
ST
ATTORE contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione dell'esercizio responsabilità genitoriale.
Conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Vicenza, previ gli incombenti di rito voglia accogliere il ricorso della Sig.ra e per l'effetto:: Parte_1
1) Disporsi l'affido superesclusivo del minore nato a [...] il Persona_1
27/1/2018, alla madre stabilendone il collocamento prevalente presso la di lei residenza;
Parte_1
2) Stabilirsi il diritto di visita del figlio da parte del padre dal sabato alle 17.00 Controparte_1 alla domenica alle 20.00 a fine settimana alterni;
pagina 1 di 5 3) Disporsi la corresponsione alla ricorrente di un assegno di mantenimento mensile di € 400,00 in favore del figlio da parte del padre con rivalutazione ISTAT annuale e con assegnazione dell'assegno unico a favore della madre, oltre al 50% delle spese straordinarie come previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vicenza;
4) Vietarsi l'espatrio del figlio con il padre e negarsi l'autorizzazione al rilascio del passaporto per il minore.
Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
Conclusioni di parte convenuta: contumace.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/6/2024, adiva l'intestato Tribunale chiedendo di Parte_1 regolamentare il regime di affidamento e collocamento del figlio minore nato il Persona_1
27/1/2018 dalla relazione con alle condizioni ivi rassegnate. Controparte_1
Rappresentava l'attrice: (i) di aver intrapreso una relazione sentimentale con il convenuto e di aver avuto da lui il figlio , nato nell'anno 2018; (ii) che il padre frequentava solo Persona_1 saltuariamente il figlio nel weekend senza tuttavia rispondere alle esigenze di regolamentare e disciplinare i suoi tempi di frequentazione;
(iii) che da tempo il convenuto si era trasferito presso alcuni parenti in Rossano veneto di origine e che la convivenza con la compagna, presso i genitori Pt_2 di lei, si era interrotto per il comportamento di gelosia ed aggressività manifestato da lui;
(iv) che il padre non versava somme per il mantenimento di , se non sporadicamente;
chiedeva Persona_1 pertanto l'affido superesclusivo del figlio a sé, con visite padre – figlio ogni altro weekend dalle 17.00 di sabato alle 20.00 di domenica, con obbligo del padre di versare un contributo al mantenimento mensile per il figlio di euro 400,00 mensili, oltre al 50% di spese straordinarie secondo Protocollo del
Tribunale e totale attribuzione dell'assegno unico e divieto di espatrio del minore con il padre e diniego dell'autorizzazione al rilascio del passaporto del minore.
Il convenuto non si costituiva in giudizio e la sua contumacia veniva dichiarata alla prima udienza del
18 marzo 2025 alla quale l'attrice rilasciava le dichiarazioni di cui a verbale;
in via provvisoria ed urgente, veniva altresì affidato il minore in via esclusiva alla madre, con disciplina dei diritti di visita per il padre previo accordo con la stessa, ma subordinatamente al gradimento del figlio, oltre all'obbligo di versare il contributo per il mantenimento di quest'ultimo di euro 150,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo protocollo del Tribunale;
il Tribunale ammetteva le prove testi chieste.
Successivamente, alla udienza del 18 settembre 2025 il Giudice Relatore sentiva la testimone Tes_1
pagina 2 di 5 e e all'esito riteneva la causa matura per la decisione e rinviava per la Tes_2 Testimone_3 rimessione al Collegio al giorno 11 dicembre 2025, udienza sostituita con deposito di note scritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. a ritroso e trasmissione degli atti al PM per conclusioni.
* * *
Ritiene il Collegio che vadano confermati i provvedimenti provvisori emessi in data 18/3/2025 quanto all'affidamento del minore (nato il [...]) in via esclusiva alla madre e va Persona_1 determinato un contributo al mantenimento ordinario e straordinario per la prole posto a carico del padre di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale.
Anzitutto, va messo in luce che i testimoni escussi in giudizio e , madre Testimone_4 Testimone_3
e sorella dell'attrice, hanno confermato la ricostruzione di quest'ultima laddove ella ha dichiarato che il convenuto frequenta solo saltuariamente il figlio, ovvero quando riesce poiché privo di patente di guida. Hanno confermato che il convenuto è privo di fissa dimora, spostandosi continuamente insieme alla propria famiglia di origine che allo stato vive in località sconosciuta con la propria madre e Pt_2 che si reca a prelevare lui il figlio presso l'abitazione dell'attrice a propria discrezione, senza un preciso calendario, lasciando tuttavia il minore privo di un fattivo supporto morale e materiale. Sotto il profilo economico la testimone , madre dell'attrice, ha specificato che non Testimone_4 CP_1 provvede da tempo a versare alcuna somma per il mantenimento del figlio . Persona_1
Altresì entrambi i testimoni hanno dichiarato che il convenuto ha tenuto in più di un'occasione un comportamento aggressivo e sconveniente vuoi nei confronti dell'ex compagna vuoi nei confronti loro, in qualità di stretti familiari. Hanno poi dichiarato che egli pare allo stato privo di occupazione, ma la testimone ha aggiunto che parrebbe aver regalato al figlio una PlayStation 5. Testimone_4
Tutto ciò premesso, risulta dunque giustificato nel caso di specie l'affido esclusivo del minore alla madre in deroga al criterio prescelto dall'ordinamento dell'affido condiviso ai genitori di cui all'art. 337 ter c.c., tenuto conto del comprovato sostanziale disinteresse di ad attendere ai CP_1 propri doveri ed alle proprie responsabilità genitoriali verso il figlio , rispetto al quale Persona_1
è stato dimostrato non fornire alcun rilevante contributo per la crescita ed il sostegno morale ed economico dello stesso. Altresì il comportamento aggressivo e le intemperanze che il convenuto ha manifestato ed indirizzato all'attrice vanno ad ulteriore conforto della richiesta di affido esclusivo da quest'ultima avanzata, dovendosi ritenere provato in giudizio che egli abbia manifestato un'indole tutt'altro che adeguata ad attendere alle ordinarie esigenze di cura ed accudimento del figlio. Al contrario, nessun rilievo e nessuna criticità sono emersi rispetto alla figura genitoriale materna, che da sempre si occupa in via di fatto esclusiva del minore, circondata da una rete familiare di certo supporto, pagina 3 di 5 come dalla stessa dichiarato davanti al Giudice (cfr. Tribunale Monza, Sez. IV, Sentenza, 08/03/2022,
n. 557: “In tema di affido condiviso, esso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza
o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore)”).
Ritiene allora il Tribunale necessario prevedere, previo affido esclusivo alla madre e collocamento di presso la stessa, diritti di vista di lui con il padre ogni altro weekend dal sabato alle Persona_1
17.00 alla domenica alle 20.00, previo accordo con la madre.
Le vacanze verranno passate con i genitori per una settimana ciascuno a Natale, compreso il giorno di
Natale o di Capodanno ad anni alterni e una settimana a Pasqua, compreso il giorno di Pasqua o il
Lunedi dell'Angelo ad anni alterni;
oltre a due settimane non consecutive d'estate, previo accordo tra loro.
Sotto il profilo economico va poi evidenziato quanto in appresso.
Va previsto l'assegno di mantenimento ordinario di euro 250,00 mensili, tenuto conto che l'attrice ha dichiarato alla udienza davanti al Giudice di percepire uno stipendio di euro 1.400,00 mensili come operaia, di vivere a casa con i propri genitori, mentre il convenuto pare non avere allo stato un'occupazione né fissa dimora. Le dichiarazioni dei redditi prodotte da sono invece risalenti Pt_1 nel tempo (relative agli anni 2020-2021-2022) mentre nessun ulteriore elemento probatorio o documento circa le effettive disponibilità patrimoniali e reddituali del padre sono stati offerti in giudizio. Va comunque ritenuto, attesa la giovane età di quest'ultimo (di anni ventinove), che egli sia comunque certamente in possesso di una capacità a produrre reddito e dunque in grado di reperire una stabile occupazione, sicché l'assegno di mantenimento va determinato nella misura anzidetta di euro
250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale. Assegno unico alla madre in qualità di genitore collocatario (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 22/02/2025, n. 4672).
Ritiene infine il Collegio di respingere la richiesta di vietare l'espatrio del minore con il padre, non essendo emerso alcuna criticità in tal senso, non sussistendo il pericolo concreto che ciò possa avvenire senza il previo consenso della madre, peraltro genitore affidatario esclusivo in questa sede. Il diniego alla autorizzazione al rilascio del passaporto parimenti non può essere accolto, tenuto conto che pagina 4 di 5 nessuna richiesta di autorizzazione è pervenuta in tal senso da l Tribunale, che dunque CP_1 in merito non è chiamato a determinarsi, né può farlo in via preventiva su iniziativa della madre.
Le spese di lite vanno poste a carico del convenuto, in ragione del principio della soccombenza, liquidate come in dispositivo secondo parametri del DM 55/2014, cause di valore indeterminato a complessità bassa, valori medi per ogni fase non sussistendo ragioni per discostarsene.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. AFFIDA il minore alla madre in via esclusiva, con collocamento presso Persona_1 la stessa.
2. DISPONE che il minore possa frequentare il padre ogni altro weekend dal sabato alle 17.00 alla domenica alle 20.00, previo accordo con la madre. Le vacanze verranno passate con i genitori per una settimana ciascuno a Natale, compreso il giorno di Natale o di Capodanno ad anni alterni e una settimana a Pasqua, compreso il giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo ad anni alterni;
oltre a due settimane non consecutive d'estate, previo accordo tra loro.
3. PONE a carico di l'obbligo di versare a a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento ordinario per il figlio minore la somma mensile di euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vicenza.
4. DISPONE che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla madre.
5. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 che quantifica in euro 7.616,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali, Iva e Cassa professionale come per legge.
Così deciso in Vicenza nella Camera di Consiglio del 23/12/2025.
Il Giudice est.
CA SS
Il Presidente
EL OL
pagina 5 di 5