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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 16/12/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1339/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro sezione civile, dott. Giuseppe Izzo, a se- guito dello spirare del termine perentorio fissato per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del
15/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1339 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari con- tenziosi dell'anno 2018 avente ad oggetto: “Prestazione d'opera intellettuale.”
TRA
ING. (C.F.: ), rappresentato e difeso, giu- Parte_1 C.F._1 sta procura in atti, dall'Avv. Erminio Cioffi Squitieri, presso lo studio del quale eletti- vamente domicilia in Sala Consilina alla Piazza Umberto I, 3
RICORRENTE/ATTORE
E
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Renivaldo La- greca, presso il cui studio elettivamente domicilia in Montesano sulla Marcellana (Sa) alla Via Dante Alighieri -“domus argillae”
RESISTENTE/CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per “1) accertare e dichiarare che la deve all'esponente la Parte_1 CP_1 somma residua di €. 10.100,00 oltre I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge: 2) per
l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della residua somma di Euro 10.100,00 oltre I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e com- pensi professionali del presente giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore dichia- ratosi antistatario.”;
1
Per La Ginestra S.r.l.: “1) In via preliminare disporre la conversione del rito e la prose- cuzione del giudizio con le forme della cognizione ordinaria;
2) Nel merito: accertare e dichiarare la infondatezza della domanda formulata dall'attore e rigettarla integralmente;
3) In ogni caso, con vit- toria di spese e competenze professionali da attribuirsi al sottoscritto difensore antista- tario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02/10/2018, l'Ing. adiva l'intestato Tri- Parte_1
bunale al fine di ottenere la condanna della società al pagamento della Controparte_1 somma di € 10.100,00, oltre accessori di legge, per prestazioni professionali svolte in favore della stessa.
A sostegno della domanda, il ricorrente deduceva: di aver prestato attività professionale per conto e nell'interesse della società provvedendo, in particolare, al- Controparte_1
la progettazione e direzione dei lavori per la ristrutturazione del fabbricato attualmente adibito ad albergo "Palazzo Cestari Hotel", sito in Montesano alla via Nicola Cestari n.
60: che successivamente le parti, con scrittura privata del 30/11/2016, definivano tran- sattivamente la vicenda, riconoscendo in favore dell'Ing. una somma pari ad € Pt_1
21.800,00; che all'atto della scrittura veniva versata dalla la somma di Parte_2
€ 7.000,00 con impegno al pagamento del saldo a mezzo di n. 3 rate da versare entro il
27 dei tre mesi successivi;
che nella scrittura veniva altresì stabilito che i ratei di paga- mento successivi al primo potevano subire delle modifiche in relazione alle esigenze della debitrice;
che la società resistente non rispettava le condizioni stabilite;
che sebbe- ne più volte sollecitata e formalmente intimata di procedere al pagamento dei compensi richiesti - da ultimo a mezzo pec del 23/07/2018 - la società non provvedeva all'integrale pagamento degli stessi, limitandosi ad effettuare due versamenti rispetti- vamente di € 4.000,00 e di € 700,00; che pertanto il ricorrente risultava creditore della residua somma di € 10.100,00.
Con comparsa di costituzione depositata in data 20/02/2019, si costituiva in giudizio la società invocando, da un lato, la clausola prevista nella scrittura del Controparte_1
30/11/2016 che prevede la possibilità di modificare le scadenze dei pagamenti in rela- zione alle esigenze economiche della società ed eccependo, dall'altro, l'inadempimento del ricorrente in ordine alla consegna della documentazione tecnica e progettuale.
A seguito di conversione del rito da sommario ad ordinario, giusta ordinanza del
27/02/2020, le parti hanno depositato memorie ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. e la
2
causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. A seguito di svariati rinvii per esigenze di ruolo, la causa è stata infine rinviata per discus- sione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 15/12/2025, asse- gnando alle parti termine fino a venti giorni prima per il deposito di memorie conclu- sionali e termine fino al giorno di udienza per il deposito di sintetiche note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
A seguito dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 15/12/2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa viene decisa nei seguenti termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea si fonda su scrittura privata sottoscritta dalle parti in data
30/11/2016, con la quale la società si è impegnata al pagamento in fa- Controparte_1 vore dell'Ing. di € 21.800,00 a titolo di compensi per l'attività professionale svolta Pt_1
in suo favore, di cui € 7.000,00 versati contestualmente alla sottoscrizione e il saldo da corrispondere in tre rate mensili.
Ebbene, la suddetta scrittura costituisce valido titolo negoziale, con riconoscimento espresso del debito da parte della società resistente.
La comunicazione del 16 marzo 2017, prodotta dal ricorrente e non disconosciuta dalla resistente, conferma l'impegno della società a completare i pagamenti Controparte_1 entro l'anno 2017, rafforzando la pretesa creditoria.
Di converso, la clausola di flessibilità prevista nella scrittura del 30/11/2016, contraria- mente a quanto sostenuta dalla resistente, non configura una condizione sospensiva tale da paralizzare l'obbligazione di pagamento. Ed invero, a voler seguire il ragionamento svolto dalla resistente, la suddetta clausola consentirebbe alla parte debitrice di sottrarsi sine die al pagamento del dovuto, il che, nell'ambito di una interpretazione letterale, si- stematica e teleologica della scrittura invocata dal ricorrente, contrasterebbe con l'impegno assunto da in sede di sottoscrizione della suddetta scrittura. Controparte_1
La clausola invocata dalla resistente va, pertanto, più correttamente intesa, in relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all'interesse delle parti (v. art. 1183, co. 1,
c.c.) ed in applicazione del generale principio di buona fede in sede di esecuzione del contratto (v. art. 1375 c.c.) nel senso che i contraenti abbiano inteso prevedere la possi- bilità per la resistente di modulare in maniera flessibile gli importi e le scadenze dei ra- tei, senza in alcun modo autorizzare quest'ultima ad un'indeterminata sospensione dei pagamenti. Ne consegue che, nel caso di specie, deve ritenersi superato ogni limite di normale tolleranza, essendo decorso, al momento della proposizione della domanda
3
(02/10/2018), un lasso di tempo di circa due anni dalla stipula del contratto
(30/11/2016), senza che la società resistente abbia provveduto, al netto degli acconti in- dicati dallo stesso ricorrente, al saldo del dovuto;
il tutto peraltro in mancanza di ade- guata prova circa una impossibilità oggettiva di adempiere, non univocamente desumi- bile dalla mera circostanza che gli ultimi bilanci della società risultino in perdita.
Con riferimento poi al dedotto inadempimento del ricorrente in ordine alla consegna della documentazione tecnica, trattasi di eccezione rimasta sul piano della mera allega- zione, come tale non idonea ad escludere l'obbligo di pagamento del residuo.
Né, infine, alcuna valenza, neanche parzialmente estintiva, può essere attribuita all'assegno n. 1062882543 di € 2.000,00 prodotto in copia dalla resistente: premesso, infatti, che, qualora l'imputazione del pagamento sia contestata dal creditore, incombe sul debitore convenuto l'onere di provare il collegamento del titolo di credito prodotto con il credito azionato (cfr. ordinanza della Corte di Cassazione n. 31429 del 3 novem- bre 2021), appare inverosimile ritenere che l'importo di cui all'assegno in questione possa essere imputabile al (parziale) pagamento del debito cristallizzato nella scrittura del 30/11/2016, essendo l'assegno stato emesso in data 24/09/2016, cioè in data antece- dente alla ricognizione di debito stessa.
Alla luce del sin qui detto, la domanda formulata dal ricorrente è fondata e va accolta.
Ne consegue che la società resistente va condannata al pagamento in favore dell'Ing. della somma di € 10.100,00, oltre oneri previdenziali e IVA come per legge se Pt_1
dovuti e oltre gli interessi come per legge dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono il principio della soccombenza e vengono poste a carico della parte opponente in applicazione dei parametri di cui al
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (pari a € 10.100,00), con rife- rimento ai valori minimi, attesa l'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto nonché la natura esclusivamente documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto,
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento in favore dell'Ing. della somma di € 10.100,00, ol- Parte_1
4
tre oneri previdenziali e iva come per legge se dovuti e oltre gli interessi come per legge dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di parte ricorrente delle spe- Controparte_1 se di lite in che liquida in € 145,50 per spese vive ed € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procura- tore antistatario, avv. Erminio Cioffi Squitieri.
Così deciso in Lagonegro, il 16/12/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro sezione civile, dott. Giuseppe Izzo, a se- guito dello spirare del termine perentorio fissato per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del
15/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1339 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari con- tenziosi dell'anno 2018 avente ad oggetto: “Prestazione d'opera intellettuale.”
TRA
ING. (C.F.: ), rappresentato e difeso, giu- Parte_1 C.F._1 sta procura in atti, dall'Avv. Erminio Cioffi Squitieri, presso lo studio del quale eletti- vamente domicilia in Sala Consilina alla Piazza Umberto I, 3
RICORRENTE/ATTORE
E
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Renivaldo La- greca, presso il cui studio elettivamente domicilia in Montesano sulla Marcellana (Sa) alla Via Dante Alighieri -“domus argillae”
RESISTENTE/CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per “1) accertare e dichiarare che la deve all'esponente la Parte_1 CP_1 somma residua di €. 10.100,00 oltre I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge: 2) per
l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della residua somma di Euro 10.100,00 oltre I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e com- pensi professionali del presente giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore dichia- ratosi antistatario.”;
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Per La Ginestra S.r.l.: “1) In via preliminare disporre la conversione del rito e la prose- cuzione del giudizio con le forme della cognizione ordinaria;
2) Nel merito: accertare e dichiarare la infondatezza della domanda formulata dall'attore e rigettarla integralmente;
3) In ogni caso, con vit- toria di spese e competenze professionali da attribuirsi al sottoscritto difensore antista- tario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02/10/2018, l'Ing. adiva l'intestato Tri- Parte_1
bunale al fine di ottenere la condanna della società al pagamento della Controparte_1 somma di € 10.100,00, oltre accessori di legge, per prestazioni professionali svolte in favore della stessa.
A sostegno della domanda, il ricorrente deduceva: di aver prestato attività professionale per conto e nell'interesse della società provvedendo, in particolare, al- Controparte_1
la progettazione e direzione dei lavori per la ristrutturazione del fabbricato attualmente adibito ad albergo "Palazzo Cestari Hotel", sito in Montesano alla via Nicola Cestari n.
60: che successivamente le parti, con scrittura privata del 30/11/2016, definivano tran- sattivamente la vicenda, riconoscendo in favore dell'Ing. una somma pari ad € Pt_1
21.800,00; che all'atto della scrittura veniva versata dalla la somma di Parte_2
€ 7.000,00 con impegno al pagamento del saldo a mezzo di n. 3 rate da versare entro il
27 dei tre mesi successivi;
che nella scrittura veniva altresì stabilito che i ratei di paga- mento successivi al primo potevano subire delle modifiche in relazione alle esigenze della debitrice;
che la società resistente non rispettava le condizioni stabilite;
che sebbe- ne più volte sollecitata e formalmente intimata di procedere al pagamento dei compensi richiesti - da ultimo a mezzo pec del 23/07/2018 - la società non provvedeva all'integrale pagamento degli stessi, limitandosi ad effettuare due versamenti rispetti- vamente di € 4.000,00 e di € 700,00; che pertanto il ricorrente risultava creditore della residua somma di € 10.100,00.
Con comparsa di costituzione depositata in data 20/02/2019, si costituiva in giudizio la società invocando, da un lato, la clausola prevista nella scrittura del Controparte_1
30/11/2016 che prevede la possibilità di modificare le scadenze dei pagamenti in rela- zione alle esigenze economiche della società ed eccependo, dall'altro, l'inadempimento del ricorrente in ordine alla consegna della documentazione tecnica e progettuale.
A seguito di conversione del rito da sommario ad ordinario, giusta ordinanza del
27/02/2020, le parti hanno depositato memorie ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. e la
2
causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. A seguito di svariati rinvii per esigenze di ruolo, la causa è stata infine rinviata per discus- sione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 15/12/2025, asse- gnando alle parti termine fino a venti giorni prima per il deposito di memorie conclu- sionali e termine fino al giorno di udienza per il deposito di sintetiche note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
A seguito dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 15/12/2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa viene decisa nei seguenti termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea si fonda su scrittura privata sottoscritta dalle parti in data
30/11/2016, con la quale la società si è impegnata al pagamento in fa- Controparte_1 vore dell'Ing. di € 21.800,00 a titolo di compensi per l'attività professionale svolta Pt_1
in suo favore, di cui € 7.000,00 versati contestualmente alla sottoscrizione e il saldo da corrispondere in tre rate mensili.
Ebbene, la suddetta scrittura costituisce valido titolo negoziale, con riconoscimento espresso del debito da parte della società resistente.
La comunicazione del 16 marzo 2017, prodotta dal ricorrente e non disconosciuta dalla resistente, conferma l'impegno della società a completare i pagamenti Controparte_1 entro l'anno 2017, rafforzando la pretesa creditoria.
Di converso, la clausola di flessibilità prevista nella scrittura del 30/11/2016, contraria- mente a quanto sostenuta dalla resistente, non configura una condizione sospensiva tale da paralizzare l'obbligazione di pagamento. Ed invero, a voler seguire il ragionamento svolto dalla resistente, la suddetta clausola consentirebbe alla parte debitrice di sottrarsi sine die al pagamento del dovuto, il che, nell'ambito di una interpretazione letterale, si- stematica e teleologica della scrittura invocata dal ricorrente, contrasterebbe con l'impegno assunto da in sede di sottoscrizione della suddetta scrittura. Controparte_1
La clausola invocata dalla resistente va, pertanto, più correttamente intesa, in relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all'interesse delle parti (v. art. 1183, co. 1,
c.c.) ed in applicazione del generale principio di buona fede in sede di esecuzione del contratto (v. art. 1375 c.c.) nel senso che i contraenti abbiano inteso prevedere la possi- bilità per la resistente di modulare in maniera flessibile gli importi e le scadenze dei ra- tei, senza in alcun modo autorizzare quest'ultima ad un'indeterminata sospensione dei pagamenti. Ne consegue che, nel caso di specie, deve ritenersi superato ogni limite di normale tolleranza, essendo decorso, al momento della proposizione della domanda
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(02/10/2018), un lasso di tempo di circa due anni dalla stipula del contratto
(30/11/2016), senza che la società resistente abbia provveduto, al netto degli acconti in- dicati dallo stesso ricorrente, al saldo del dovuto;
il tutto peraltro in mancanza di ade- guata prova circa una impossibilità oggettiva di adempiere, non univocamente desumi- bile dalla mera circostanza che gli ultimi bilanci della società risultino in perdita.
Con riferimento poi al dedotto inadempimento del ricorrente in ordine alla consegna della documentazione tecnica, trattasi di eccezione rimasta sul piano della mera allega- zione, come tale non idonea ad escludere l'obbligo di pagamento del residuo.
Né, infine, alcuna valenza, neanche parzialmente estintiva, può essere attribuita all'assegno n. 1062882543 di € 2.000,00 prodotto in copia dalla resistente: premesso, infatti, che, qualora l'imputazione del pagamento sia contestata dal creditore, incombe sul debitore convenuto l'onere di provare il collegamento del titolo di credito prodotto con il credito azionato (cfr. ordinanza della Corte di Cassazione n. 31429 del 3 novem- bre 2021), appare inverosimile ritenere che l'importo di cui all'assegno in questione possa essere imputabile al (parziale) pagamento del debito cristallizzato nella scrittura del 30/11/2016, essendo l'assegno stato emesso in data 24/09/2016, cioè in data antece- dente alla ricognizione di debito stessa.
Alla luce del sin qui detto, la domanda formulata dal ricorrente è fondata e va accolta.
Ne consegue che la società resistente va condannata al pagamento in favore dell'Ing. della somma di € 10.100,00, oltre oneri previdenziali e IVA come per legge se Pt_1
dovuti e oltre gli interessi come per legge dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono il principio della soccombenza e vengono poste a carico della parte opponente in applicazione dei parametri di cui al
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (pari a € 10.100,00), con rife- rimento ai valori minimi, attesa l'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto nonché la natura esclusivamente documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto,
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento in favore dell'Ing. della somma di € 10.100,00, ol- Parte_1
4
tre oneri previdenziali e iva come per legge se dovuti e oltre gli interessi come per legge dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di parte ricorrente delle spe- Controparte_1 se di lite in che liquida in € 145,50 per spese vive ed € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procura- tore antistatario, avv. Erminio Cioffi Squitieri.
Così deciso in Lagonegro, il 16/12/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
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