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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 01/07/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 31/2024 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 14.5.2025 e vertente
TRA
Parte_1
con sede legale in Pescara (PE), E DEL SUO SOCIO ACCOMANDATARIO Parte_1
, in persona del dott. Lorenzo Di Nicola, nominato curatore della procedura con
[...]
sentenza dichiarativa di fallimento n. 86 del Tribunale di Pescara depositata il 16.9.2014 e autorizzato con decreto del Giudice delegato del Tribunale di Pescara datato 19/12/2023, rappresentata e difesa, giusta procura da intendersi in calce all'atto di appello dall'avv. Ludovico De Benedictis
APPELLANTI
E
elettivamente domiciliato alla Via Seneca n. 22 nello studio dell'avv. Controparte_1
Sabrina Floro che lo rappresenta e difende giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
E in proprio e quali eredi di Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
, tutte eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Pierluigi De Virgiliis
[...] Persona_2
ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Pescara in Piazza Alessandrini nr. 25 in forza di procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione in appello
ALTRI APPELLATI
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza parziale non definitiva n. 410/2017 pubblicata il 21.3.2017
e la sentenza definitiva n. 805/2023 pubblicata il 7.6.2023, emesse dal Tribunale di Pescara
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<< Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, per le ragioni e causali in atto espresse:
▪ in via principale, riformare, nei capi e punti oggetto di gravame, la sentenza parziale non definitiva
n. 410/2017 del Tribunale di Pescara pubblicata in data 21.3.2017 e la sentenza definitiva n.
805/2023 del Tribunale di Pescara pubblicata in data 7.6.2023, rese nel giudizio n. 3603/2013 R.G. del Tribunale di Pescara, e per l'effetto:
o accogliere le conclusioni rassegnate dal sig. con la propria comparsa Parte_1
di costituzione e risposta depositate in primo grado, così come eventualmente precisate e/o emendate nei successivi scritti difensivi, che qui si abbiano per integralmente ripetute e trascritte;
o accertare, riconoscere e dichiarare la simulazione per interposizione fittizia di persona del sig. nella intestazione di quota in comunione indivisa pari a 4.350/15.000 Controparte_1
del diritto di proprietà relativo ai terreni, fabbricati e beni immobili oggetto del giudizio divisionale in realtà spettante al socio illimitatamente responsabile fallito sig. Parte_1
[...]
e per l'effetto,
➢ accertare, riconoscere e dichiarare il sig. e per esso oggi la Parte_1
curatela fallimentare, titolare in comunione pro indiviso anche di tale quota dei predetti beni oltre a quella del 650/15000 da catasto già pacificamente spettante,
➢ disporre la divisione e l'attribuzione in natura dei beni oggetto del giudizio divisionale in favore del sig. , ovvero oggi della curatela fallimentare, per una Parte_1 quota corrispondente al valore di 1/3 dell'intero di sua spettanza, disponendo una nuova
CTU per la formazione dei lotti assegnandi;
➢ ed ordinare al conservatore dei RR.II. la trascrizione della sentenza, con tutte le conseguenze e gli effetti di legge.
o con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, cap e iva come per legge;
2 ▪ in via subordinata e salvo gravame, per la denegata ipotesi di inammissibilità e/o rigetto del primo motivo di appello, riformare, nei capi e punti oggetto di gravame, la sentenza definitiva n. 805/2023 del Tribunale di Pescara pubblicata in data 7.6.2023, resa al termine del giudizio n. 3603/2013 R.G. del Tribunale di Pescara, e per l'effetto:
o disporre lo scioglimento dei beni facenti parte della massa assegnando alle parti le proprietà dei beni così come riportato nella prima ipotesi di divisione prospettata dal CTU con la propria relazione depositata in data 22/12/2021 (denominata “ulteriore bozza di consulenza tecnica d'ufficio in risposta alle note redatte da parte convenuta ”), o, in Controparte_1
via di ulteriore subordine e salvo gravame, assegnando alle parti le proprietà dei beni così come riportato nella prima ipotesi di divisione prospettata dal CTU con la propria relazione datata 15/3/2022 (all. 9), con la quale si è previsto di assegnare:
➢ a e la proprietà dei seguenti beni: Controparte_2 Controparte_3
- Appezzamento di terreno individuato al foglio 18 di Città Sant'Angelo particelle frazionate nn. 721/c e 729/c, della superficie totale di circa mq 12.701, a confine con: strada di accesso denominata “Via delle Tamerici”, Proprietà MA, Lotto attribuito a
e del valore di: € 635.050,00 - edifici/manufatti G, H, I Controparte_1 CP_4
insistenti sulla particella nn. 721/c del foglio 18, da accatastare al catasto fabbricati, valore: € 8.367,00
- a detrarre costi di demolizione di € 1.722,00
- Appezzamento di terreno individuato al foglio 18 di Città Sant'Angelo, particelle nn.
31, 705 e particella frazionata 120/a, della superficie totale di circa mq 48.974 a confine con: strada di accesso denominata “Via delle Tamerici” su tre lati e lotto di terreno attribuito a , del valore di: € 3.428.180,00. Controparte_1
- Edifici/manufatti A, B, D insistenti sulla particella 705 del foglio 18 da accatastare al catasto fabbricati, valore: € 80.481,00
- a detrarre costi di demolizione (manufatti B1 e C): - € 4.456,00
- Appezzamento di terreno individuato al foglio 18 di Città Sant'Angelo da porzione residua delle particelle nn. 163, 164, 475 e 476, per una superficie totale di circa mq
4145, a confine con: Argine Demaniale, Proprietà MA, Torrente Piomba, Valore: €
8.290,00.
VALORE TOTALE LOTTO 1 = € 4.154.190,00
➢ al e del socio Parte_1
accomandatario la proprietà dei seguenti beni: Parte_1
3 - Appezzamento di terreno individuato al foglio 18 di Città Sant'Angelo dalle particelle frazionate 721/a e 729/a, per una superficie totale di circa mq 11.042, a confine con: strada di accesso denominata “Via delle Tamerici”, argine demaniale, Lotto attribuito a
, Demanio, valore: € 552.100,00 Controparte_1
- edifici/manufatti A e B insistenti sulla particella frazionata n. 721/a del foglio 18, da accatastare al catasto fabbricati, valore: € 7.515,00
- a detrarre costi di demolizione (manufatti C2, C3, Y1, Y2, Z1, Z2, Z3):
- € 19.573,00
VALORE TOTALE LOTTO 2 = € 540.041,00
➢ e a la proprietà dei seguenti beni: Controparte_1
- Appezzamento di terreno individuato al foglio 18 di Città Sant'Angelo dalle particelle frazionate nn. 721/b e 729/b, della superficie totale di circa mq 12.702, a confine con: strada di accesso denominata “Via delle Tamerici”, appezzamento di terreno attribuito
a , Demanio, appezzamento di terreno attribuito a Parte_1
valore: € 635.100,00 Persona_2
- Edifici/manufatti C, D, F1 e Piscina insistenti sulle particelle frazionate 721/b e 729/b del foglio 18 da accatastare al catasto fabbricati, valore: € 27.010,00
- a detrarre costi di demolizione (manufatti C1, F2, F3): - € 7.527,00
- Appezzamento di terreno individuato al foglio 18 di Città Sant'Angelo dalla particella frazionata 120/b e dalla particella 464, della superficie totale di circa mq 34.641, a confine con: strada di accesso denominata “Via delle Tamerici” su due lati, Proprietà
MA e appezzamento di terreno attribuito a valore: € Persona_2
2.424.870,00;
- Appezzamento di terreno individuato al foglio 18 di Città Sant'Angelo dalle particelle frazionate nn. 462/a e 462/b e dalle particelle 465, 466, 470 e 37, della superficie totale di circa mq 60.236, a confine con: strada di accesso denominata “Via delle Tamerici” su due lati, Proprietà MA, valore: € 4.216.520,00
- Edifici/manufatti A, B, C insistenti sulla particella 37 del foglio 18 da accatastare al catasto fabbricati, valore: € 119.176,00
- Appezzamento di terreno individuato al foglio 18 di Città Sant'Angelo dalla particella
n. 459, della superficie totale di circa mq 4.830 a confine con: strada di accesso denominata “Via delle Tamerici”, Proprietà MA su due lati e argine demaniale, valore: € 338.100,00
4 - Appezzamento di terreno individuato al foglio 18 di Città Sant'Angelo dalle particelle nn. 29, 161, 162 e 167, della superficie totale di circa mq 7.530 a confine con: argine demaniale, Torrente Piomba, appezzamento attribuito a valore: € Persona_2
15.060,00.
VALORE TOTALE LOTTO 3 = € 7.768.309,00;
o con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario
15%, cap e iva come per legge.
▪ in ogni caso, disporre la correzione dell'errore materiale e precisare di conseguenza, a tutela dei diritti dei terzi creditori, che sul lotto che verrà assegnato in proprietà esclusiva al
[...]
e del socio accomandatario Parte_1 Parte_1 debbono traslare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2825 c.c., le ipoteche iscritte contro il fallito sulla quota di proprietà a questi spettante sui beni comuni tuttora attuali e così individuate:
o ipoteca giudiziale del 15/5/2006, reg. part. 2451 e reg. gen. 10252, iscritta a favore della per un credito ammesso al passivo in Controparte_5
via definitiva in rango chirografario successivamente ceduto alla Controparte_6
o ipoteca giudiziale del 20/5/2006, reg. part. 2552 e reg. gen. 10758, iscritta a favore della
Società per un credito escluso in via definitiva dal passivo fallimentare, la cui Parte_2
ammissione è stata richiesta dalla incorporante Controparte_7
o ipoteca giudiziale dell'1/6/2006, reg. part. 2915 e reg. gen. 11900, iscritta in favore della per un credito ammesso in via definitiva al passivo Controparte_8
fallimentare in rango ipotecario;
o e ipoteca giudiziale del 29/11/2006, reg. part. 6168 e reg. gen. 25637, iscritta a favore della per un credito ammesso al passivo in Controparte_5
via definitiva in rango chirografario successivamente ceduto alla > Controparte_6
Appellato Controparte_1
<< … insiste affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia accogliere le seguenti conclusioni
PRELIMINARMENTE:
- qualora la Corte adita ritenesse fondata l'eccezione preliminare di prescrizione formulata nel primo grado di giudizio e reiterata dall'appellato in questa sede, voglia riformare la sentenza non definitiva (n. 410/2017, pubblicata il 21/3/2017) con ogni conseguenza in ordine alle statuizioni derivanti.
NEL MERITO:
5 - rigettare l'appello proposto e/o i singoli motivi di appello in quanto inammissibili e comunque infondati in fatto ed in diritto per tutte argomentazioni e conclusioni esposte in premessa;
- per l'effetto, confermare, in ogni parte, la sentenza non definitiva (n. 410/2017, pubblicata il
21/3/2017) nonché la sentenza definitiva (n. 805/2023, pubblicata il giorno 7/6/2023) entrambe rese dal Tribunale di Pescara nel giudizio iscritto al n. 3603/2013 R.G.
- Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia.>>
Appellate e Controparte_2 Controparte_3
<< Dichiarare che il primo motivo di gravame e riferibile esclusivamente al Sig. Controparte_1
per le ragioni in premessa . Per quanto riguarda il secondo motivo di gravame e cioè la contestazione dell'accoglimento del primo piano di riparto, ci si rimette alle decisioni della Corte Distrettuale, precisando che il 2° piano di riparto non danneggia in alcun modo le signore e Controparte_2
Con vittoria di spese diritti onorari del giudizio o in via subordinata si chiede la Controparte_3
compensazione delle spese di lite>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 29.5.2013 conveniva in giudizio i propri nipoti Persona_2
e (figli di suo fratello , defunto) allo scopo di ottenere Parte_1 Controparte_9 Pt_3
lo scioglimento della comunione gravante su beni (analiticamente elencati nell'atto introduttivo del giudizio) dei quali le parti risultavano essere comproprietarie in regime di comunione pro indiviso.
1.1. Dopo la costituzione delle parti, il 15.1.2015 il giudizio veniva tuttavia dichiarato interrotto per l'intervenuto fallimento della e del suo socio Parte_1 accomandatario L'attore, con ricorso notificato 25.3.2015 riassumeva il Parte_1
giudizio nei confronti della curatela del e Parte_1 Parte_1
del socio illimitatamente responsabile La Curatela, costituitasi in giudizio, del Parte_1
e del socio accomandatario Parte_1 Parte_1
impugnava e contestava ogni avversa pretesa incompatibile con quelle già espresse da
[...]
e proponeva, nella dichiarata veste di terzo, ovvero di sostituto della Parte_1
massa dei creditori concorsuali, domanda riconvenzionale di accertamento della simulazione per interposizione fittizia di persona nei confronti di volta al riconoscimento in capo Controparte_1
a fallito, della proprietà anche di quote pari a 4.350/15.000 dei beni immobili Parte_1 oggetto del giudizio divisionale. La domanda era oggetto di contestazione da parte dell'attore il quale eccepiva la tardività e l'infondatezza dalla domanda di simulazione per interposizione fittizia di persona, l'esistenza di un giudicato ostativo e la stessa prescrizione dei diritti in tal modo esercitati.
6 1.3. Con sentenza parziale non definitiva n. 410/2017, pubblicata il 21.3.2017, per quanto qui interessa ancora evidenziare, il Tribunale di Pescara rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla curatela del fallimento, rimettendo il procedimento suo ruolo.
1.4. La causa veniva istruita mediante c.t.u. (ausiliario ing. ). Il 19.5.2021 Persona_3
si costituivano e eredi di Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 Persona_2
deceduto il 28.4.2021 e in data 18.11.2021 , nella qualità di eredi Controparte_2 Controparte_3
di , deceduta il 07/10/2021. Persona_1
1.5. Con sentenza definitiva n. 805/2023, pubblicata il 7.6.2023, il Tribunale di Pescara, così decideva:
<< …
ACCERTATO che il valore della massa oggetto di divisione ammonta ad €. 12.462.540,00 (12.495.818,00 –
33.278,00 pari al costo delle demolizioni),
DISPONE lo scioglimento della comunione sui beni facenti parte della massa e conseguentemente
ASSEGNA
a e la proprietà dei seguenti beni, siti nel Comune di Città Controparte_2 Controparte_3
Sant'Angelo (Pe):
- Appezzamento di terreno individuato al foglio 18 di Città Sant'Angelo dalle particelle frazionate nn. 721/a e 729/a, della superficie totale di circa mq 12.402, a confine con strada di accesso denominata “via delle Tamerici”, argine demaniale, demanio, appezzamento di terreno attribuito a
, valore: € 620.100,00 - edifici/manufatti A, B, C insistenti sulla particella Controparte_1 frazionata n. 721/a del foglio 18, da accatastare al catasto fabbricati, valore: € 14.715,00
- a detrarre costi di demolizione (manufatti Y1, Y2, Z1, Z2, Z3, C1, C2, C3): - € 22.789,00
- Appezzamento di terreno individuato al foglio 18 di Città Sant'Angelo dalle particelle nn. 31, 459
e 705 e dalla particella frazionata 120/a, della superficie totale di circa mq 49.405, a confine con strada di accesso denominata “via delle Tamerici” su più lati, proprietà MA, argine demaniale, appezzamento di terreno attribuito a , Valore: € 3.458.350,00 - Edifici/manufatti Controparte_1
A, B, D insistenti sulla particella 705 del foglio 18 da accatastare al catasto fabbricati, valore: €
80.481,00 - a detrarre costi di demolizione (manufatti B1 e C): - 4.456,00 - Appezzamento di terreno individuato al foglio 18 di Città Sant'Angelo dalle particelle nn. 164, 475 e 476 e dalla particella frazionata 163/b, della superficie totale di circa mq 3.892 a confine con argine demaniale, proprietà
MA, , Lotto attribuito a . Valore: € 7.784,00 Parte_4 Controparte_1
7 VALORE TOTALE LOTTO 1 = € 4.154.184,00
ASSEGNA al convenuto la proprietà dei seguenti beni, siti nel Comune di Città Controparte_1
Sant'Angelo (Pe):
- Appezzamento di terreno individuato al foglio 18 di Città Sant'Angelo dalle particelle frazionate nn. 721/b e 729/b, della superficie totale di circa mq 22.451 a confine con demanio, appezzamento di terreno attribuito al , strada di accesso Parte_1 denominata “via delle Tamerici”, appezzamento di terreno attribuito a valore: Persona_2
€ 1.122.550,00 - Edifici/manufatti D, F1, G, H, I e Piscina insistenti sulle particelle frazionate 721/b
e 729/b del foglio 18 da accatastare al catasto fabbricati, valore: € 28.177,00
- a detrarre costi di demolizione (manufatti F2, F3, I3): - € 6.033,00
- Appezzamento di terreno individuato al foglio 18 di Città Sant'Angelo dalla particella frazionata
120/b e dalla particella 464, della superficie totale di circa mq 39.040, confine con: strada di accesso denominata “via delle Tamerici” su due lati, proprietà MA e appezzamento di terreno attribuito a
valore: € 2.771.840,00 Persona_2
- Appezzamento di terreno individuato al foglio 18 di Città Sant'Angelo dalle particelle nn. 466, 37
e particelle frazionate nn. 462/a, 462/b, 465/a e 470/b, della superficie totale di circa mq 53.673, a confine con: strada di accesso denominata “via delle Tamerici” su due lati, proprietà MA, appezzamento di terreno attribuito al , Parte_1 valore: € 3.757.110,00 - Edifici/manufatti A, B, C insistenti sulla particella 37 del foglio 18 da accatastare al catasto fabbricati, valore: € 119. 176,00
- Appezzamento di terreno individuato al foglio 18 di Città Sant'Angelo dalle particelle nn. 161 e 162
e particelle frazionate n. 29/b e 163/a, della superficie totale di circa mq 7.277, a confine con torrente
lotto attribuito a lotto attribuito a , Pt_4 Persona_2 Parte_1 argine demaniale, Valore: € 14.554,00.
VALORE TOTALE LOTTO 3 = € 7.768.334,00
ASSEGNA alla la proprietà dei Parte_1 seguenti beni, siti nel Comune di Città Sant'Angelo (Pe):
- Appezzamento di terreno individuato al foglio 18 di Città Sant'Angelo dalle particelle frazionate
721/c e 729/c della superficie totale di circa mq 1.592, costituito da strada di accesso della larghezza di m 3,00 corrente lungo il confine con proprietà MA (per circa mq 450,00) e a confine con appezzamento di terreno attribuito a e da un appezzamento prossimo al mare Controparte_1
8 (avente estensione di circa mq 1.140) a confine con demanio, proprietà MA e appezzamento di terreno attribuito a , valore: € 79.600,00; Controparte_1
- Appezzamento di terreno individuato al foglio 18 di Città Sant'Angelo dalle particelle frazionate nn. 465/b e 470/a della superficie totale di circa mq 6.563 a confine con strada di accesso denominata
“via delle Tamerici” su due lati, proprietà MA e appezzamento di terreno attribuito a CP_1
, Valore: € 459.410,00
[...]
- Appezzamento di terreno individuato al foglio 18 di Città Sant'Angelo dalla particella 167 e particella frazionata 29/a, della superficie totale di circa mq 506 a confine con argine demaniale, torrente appezzamento di terreno attribuito a , Valore: € 1.012,00 Pt_4 Controparte_1
VALORE TOTALE LOTTO 2 = € 540.022,00
DICHIARA che l'accesso al mare, previsto tramite servitù costituita con atto pubblico (per Notaio del Per_4
31/12/1985), sulla porzione della particella 721 c, assegnata alla Curatela fallimentare, viene garantito agli assegnatari delle altre porzioni della medesima particella: (729 b) Controparte_1
e e (729a), con diritto di passaggio sulle porzioni assegnate alle Controparte_2 Controparte_3
altre parti.
ACCERTATO che ed hanno sostenuto spese a beneficio della massa per un Controparte_2 Controparte_3 importo di € 3.660,00 e che la Curatela del Fallimento Pt_1 Parte_1
ha sostenuto spese per un importo di € 24.315,82, dispone che dette spese siano poste a carico
[...]
delle parti in misura proporzionale alle rispettive quote con conseguente obbligo di procedere ai relativi conguagli, maggiorati di interessi dal deposito della sentenza al saldo.
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
PONE le spese di CTU a carico delle parti, in solido tra loro e, nei rapporti interni tra le medesime, a carico della nella Parte_1
misura del 4,33%, del convenuto nella misura del 62,33% e di Controparte_1 Controparte_2
ed nella misura del 33.33 %, con conseguente obbligo di procedere ai relativi Controparte_3
conguagli, maggiorati di interessi dal versamento al saldo.
ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari di Pescara di procedere alle trascrizioni in conformità alla presente sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità. …>>.
9 2. Avverso le decisioni del Tribunale di Pescara ha proposto appello la
[...]
e del socio accomandatario (di Parte_1 Parte_1
seguito, per brevità la Curatela fallimentare).
Si riassumono i motivi posti a sostegno del gravame.
2.1. Sentenza parziale non definitiva n. 410/2017 – Erroneità della decisione di rigetto della domanda di simulazione per interposizione fittizia di persona – Violazione degli artt. 1362 c.c., 2733
c.c. e 115 c.p.c..
Sciogliendo la espressa riserva di appello tempestivamente formulata, è impugnato il capo della sentenza parziale non definitiva con cui il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalla Curatela fallimentare volta a far dichiarare la simulazione per interposizione fittizia di persona di nella intestazione di quota in comunione indivisa pari a 4.350/15.000 del diritto Controparte_1
di proprietà relativo ai terreni, fabbricati e beni immobili oggetto del giudizio divisionale in realtà spettante al socio illimitatamente responsabile fallito sig. d ha, quindi, rigettato Parte_1 la domanda volta a far riconoscere che quest'ultimo, e per esso la Curatela fallimentare, era titolare in comunione pro indiviso anche di tale quota dei predetti beni oltre a quella del 650/15.000 già pacificamente spettante, con conseguente necessità di divisione e attribuzione in natura dei beni oggetto del giudizio divisionale in favore della Curatela fallimentare, per una quota corrispondente al valore di 1/3 dell'intero di sua spettanza.
Il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto sussistente un patto fiduciario tra Parte_1
e consacrato nella scrittura privata priva di data
[...] Controparte_1 Persona_2
e prodotta dalla Curatela fallimentare con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. quale proprio documento n. 12, avente ad oggetto l'intestazione dei beni immobili oggetto del presente giudizio, negando contestualmente l'esistenza di un patto di intestazione fittizia in capo a Controparte_1
delle quote dei medesimi beni immobili spettanti invece a . Invece, il documento Parte_1 non concerne i beni immobili oggetto del presente giudizio (che all'epoca di redazione del patto erano tutti di proprietà della disciolta , bensì le quote della (all'epoca in Controparte_10 Controparte_10
capo ai sottoscrittori del patto), e che tra le parti della scrittura privata, dopo lo scioglimento della e dopo l'attribuzione dei beni immobili della stessa ai singoli soci in proporzione Controparte_10
alle quote formalmente da ciascuno di essi all'epoca detenute in violazione del patto fiduciario di intestazione reale delle quote, sia intervenuto un successivo patto di interposizione fittizia nella intestazione delle quote di proprietà dei beni immobili assegnati per effetto dello scioglimento della che trova conferma probatoria negli esiti dell'istruttoria orale e anche nei documenti Controparte_10
prodotti, mal interpretati dal Tribunale.
10 In particolare, la ricostruzione del contenuto dell'accordo contenuto nella scrittura privata in parola (priva di data ma collocabile temporalmente dopo la morte di , padre di RS
e , e prima dello scioglimento della operata dal giudice di primo Pt_1 CP_1 Controparte_10 grado confligge con quella operata dalla Corte di Appello di L'Aquila nella sentenza n. 495/2008 pronunziata tra nonché la Parte_1 Controparte_1 Persona_2 [...]
Invero, La Corte di Appello aveva ravvisato nella scrittura privata un patto Controparte_11
fiduciario avente ad oggetto le quote societarie della in forza del quale Controparte_10 CP_1
e si obbligavano a trasferire queste ultime al onde
[...] Persona_2 Parte_1
assecondare la volontà (che ivi si riconosceva essere anche quella del defunto padre _5
) di addivenire ad un riequilibrio tale da garantire al 1/3 di quelle quote
[...] Persona_2
sociali e ai due germani e la metà dei restanti 2/3 (ovvero 1/3 cadauno). Il giudice CP_1 Pt_1
di prime cure ha, invece, ravvisato nella scrittura privata un patto fiduciario direttamente avente ad oggetto le quote dei beni immobili attribuiti alle parti in conseguenza dello scioglimento della
(oggetto del presente giudizio divisionale) e da tale (erronea) interpretazione ha Controparte_10
tratto il convincimento che non potesse sussistere, per ontologica incompatibilità, il patto di intestazione fittizia di persona su tali quote immobiliari dedotto dalla Curatela fallimentare. Ebbene, la interpretazione corretta è quella resa dalla Corte territoriale che ha correttamente ricostruito l'allora comune intenzione dei contraenti ai sensi dell'art. 1362 c.c. nonché l'unica effettivamente possibile ai sensi dell'art. 1367 c.c. in ragione dell'epoca di redazione dello scritto, perché, essendo la scrittura privata pacificamente collocabile dopo la morte del e prima dello scioglimento della RS
(all'epoca unica proprietaria dei beni immobili oggetto del giudizio divisionale), Controparte_10 ogni accordo in essa contenuto non poteva avere ad oggetto che i beni all'epoca esistenti di spettanza dei sottoscrittori della scrittura (ovvero, per quanto in questa sede di interesse, le quote della
[...]
), soprattutto tenendo conto che le parti letteralmente si obbligavano immediatamente e CP_10
“reciprocamente ad addivenire a tutti gli atti di cessioni immobiliari e di cessioni di partecipazioni sociali in modo che ne risultino titolari per un terzo ciascuno i signori e Per_2 CP_1 Parte_1
.
[...]
Peraltro, il patto di interposizione fittizia di persona sia stato dalle parti ( , e CP_1 Pt_1
voluto per consentire, da un lato, l'immediato scioglimento dalla Persona_2 CP_10
società dai tre partecipata insieme a terzi (scioglimento di diritto attuabile solo con assegnazioni
[...] degli immobili di proprietà di quest'ultima proporzionali alle quote sociali da ciascuno detenute), e, dall'altro, per non pagare una duplice tassazione (particolarmente importante per essere i terreni in questione molto estesi e tutti edificabili), se il avesse deciso di far confluire le Parte_1
11 proprie quote effettive, come in predicato, direttamente nella In buona Controparte_11 sostanza la “causa simulandi” dell'interposizione fittizia era consistita nel permettere al Parte_1 di sfruttare la circostanza che l'assegnazione delle quote non potesse che attuarsi in
[...]
proporzione alle quote della disciolta e non subire un duplice tassazione per Controparte_10
l'eventualità che, a sua scelta, le quote degli immobili di sua effettiva proprietà dovessero confluire nella Dopo aver ponderato l'utilità effettiva di un simile diretto Controparte_11 conferimento, il sig. aveva quindi ritenuto opportuno nel corso dell'anno 1992 Parte_1
che le quote gli venissero dai proprietari fittizi formalmente intestate nella misura da ciascuno di essi dovuta sino a determinare alla fine una paritetica condizione di 500/1500 (ovvero di 1/3) cadauno.
Soltanto che, mentre lo zio a semplice richiesta, provvedeva a trasferire al Persona_2
nipote la quota di proprietà che eccedeva quella di cui era effettivo proprietario, Parte_1
così spogliandosi di 40/1500 e restando proprietario soltanto del terzo dovuto, il fratello
[...]
negava, con due distinte missive, rispettivamente datate 25.5.1992 e 15.6.1992 (ns. doc. 6 CP_1
prodotto con la comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente), la propria disponibilità a trasferire le quote dovute al fratello Pt_1
Inoltre, il Tribunale ha completamente pretermesso di valutare le inequivoche risultanze delle due lettere sopraccitate di (che confermano l'interposizione fittizia in parola), Controparte_1
l'interrogatorio formale reso da (che confermano la fittizietà dell'intestazione) Persona_2
e delle dichiarazioni testimoniali di , tenendo presente che, data la sua posizione Testimone_1 di terzietà, la Curatela fallimentare può dare la prova con ogni mezzo ai sensi dell'art. 1417 c.c..
2.2. Sentenza definitiva n. 805/2023 – Falsa applicazione degli artt. 1116 e 727 c.c..
In via subordinata, è censurata la decisione con cui il giudice di prime cure non ha accolto il primo progetto divisionale redatto dal c.t.u. (all. 9, relazione riepilogativa del 15.3.2022), bensì il secondo progetto divisionale (all. 10, ibidem) sul rilievo che, siccome nella formazione dei lotti da assegnare devono essere ricompresi immobili di eguale natura e qualità in proporzione alle rispettive quote, non poteva concentrarsi a favore della Curatela fallimentare l'intera quota a questa spettante
(ivi riconosciuta come pari a 65/1500 del totale) sulle particelle ricadenti sulla fascia costiera, ma occorreva attribuire a tutte le parti una porzione analoga dei medesimi beni, differenziati tra quelli collocati sulla fascia costiera, quelli confinanti con il Torrente Piomba e quelli compresi nel comparto
C. L'argomento muove da una errata interpretazione dell'art. 727 c.c. che, in caso di divisione avente ad oggetto uno o più beni immobili, non impone l'attribuzione di quote di immobili di eguale natura e qualità.
12 3. Con deposito di comparsa, si è costituito il quale ha resistito agli avversi Controparte_1
assunti riproponendo le eccezioni di prescrizione e decadenza già formulate nel corso del giudizio di primo grado.
4. Si sono, altresì, costituite mediante il deposito di comparsa e Controparte_2 [...]
le quali, sul primo motivo, hanno dichiarato di non avere interesse e, sul secondo motivo, CP_3
di rimettersi alla decisione della Corte.
5. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza del 14.5.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
6. Il primo motivo di appello è infondato.
6.1. Prima di procedere al suo esame, deve rilevarsi che l'esame della eccezione di prescrizione e decadenza dell'azione di accertamento della simulazione per interposizione fittizia di persona, che l'appellato ha riproposto in questa sede, è preclusa per essersi formato sul punto Controparte_1
il giudicato, non avendo il interposto di appello incidentale avverso la sentenza parziale CP_1
gravata con cui il giudice di prime cure, decidendo nel merito della domanda di accertamento della simulazione, ha respinto, in modo chiaro seppure implicito (l'eccezione è, peraltro, menzionata nella parte relativa allo svolgimento del processo), l'eccezione sollevata dal convenuto Controparte_1
(a riguardo, si richiama l'indirizzo della Suprema Corte, espresso, da ultimo, da Cass. sent. 9505/2024
<In tema di impugnazioni, qualora l'eccezione di prescrizione sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, richiede la proposizione di gravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione, ai sensi dell'art.
346 c.p.c., utilizzabile solo quando l'eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure.>>; analogamente, cfr. Cass. 20315/2015).
6.2. Ciò posto, preliminarmente, giova evidenziare, in punto di fatto, che:
a) il presente giudizio divisionale ha per oggetto lo scioglimento della comunione su una parte dei beni immobili precedentemente intestati alla società e rivenienti alle parti in causa Controparte_10
dallo scioglimento della società medesima di cui essi – ovvero i loro danti causa – erano soci;
b) per effetto dell'atto pubblico per Notar in data 31.12.1985 (“assegnazione di Persona_6 immobili a seguito di scioglimento di società”) la proprietà dei beni oggetto del presente giudizio fu assegnata in comunione pro indiviso, in conformità alle loro rispettive quote sociali, come segue: per
13 935/1.500 ad per 540/1.500 a per 25/1.500 a Controparte_1 Persona_2 Parte_1
(poi dichiarato fallito); dopodiché, con compravendita per scrittura privata autenticata per
[...]
Notar in data 10.6.1992 rep. 114008, cedeva a Persona_6 Persona_2 Parte_1 una quota pari a 40/1500 del diritto di proprietà su tali beni immobili;
di talché, all'esito,
[...]
i diritti di proprietà dei beni immobili in questione sono formalmente, per 935/1.500, di
[...]
per 500/1.500, di (e, per lui, oggi le eredi e CP_1 Persona_2 Controparte_2 [...]
, e, per 65/1.500, di (e, per lui, oggi alla Curatela fallimentare); CP_3 Parte_1
6.3. Le quote controverse sono quelle spettanti ad e Controparte_1 Parte_1 deducendo l'appellante Curatela fallimentare che l'atto del 31.12.1985 sia simulato per interposizione fittizia di persona (di nella titolarità della quota pari a 435/1.500 in realtà spettante Controparte_1
a e che, dunque, la quota effettivamente spettante al secondo sia di 500/1500 Parte_1
pari ad 1/3 e, dunque, uguale a quella degli altri comproprietari.
6.4. Ebbene, la Corte ritiene, al pari del giudice di prime cure, che l'interposizione fittizia non ricorra.
6.5. E' indiscusso – riconoscendolo anche l'appellante – che la scrittura privata priva di data
(ma collocabile tra il 23.12.1985, giorno in cui , madre di Persona_7 Parte_5 [...]
aveva rinunciato alla eredità del marito ed il 31.12.1985 giorno in cui era stata disciolta CP_1
la integri un patto fiduciario con il quale, in particolare, le parti ( Controparte_10 Per_2 CP_1
e si obbligavano << … reciprocamente ad addivenire a tutti gli atti di cessioni Parte_1
immobiliari e di cessioni di partecipazioni sociali in modo che risultano titolari per un terzo ciascuno
i signori e al netto delle spese successorie …>>. Come ben Per_2 CP_1 Parte_1
evidenziato nella sentenza gravata (che riprende quella n. 495/2008 di questa Corte resa nel giudizio tra e , con il predetto negozio – rientrante nello schema della cd. fiducia Pt_1 Controparte_12
statica –, le parti davano atto, tra l'altro, della situazione giuridica esistente tra le stesse (proprietà immobiliari e partecipazioni sociali), voluta e accettata, e s'impegnavano a modificarla in futuro nel senso sopraindicato in conformità all'intento anche del defunto (padre di RS CP_1
e fratello di . Pt_1 Per_2
6.6. L'oggetto del negozio fiduciario investe l'insieme delle aziende partecipate dai familiari e gli immobili di loro proprietà e, pertanto, data l'ampia formulazione della clausola sopra trascritta
(ove è chiaro il riferimento alle cessioni immobiliari), in esso vanno inclusi anche i diritti di proprietà sugli immobili che sarebbero pervenuti alle parti dallo scioglimento della società In Controparte_10 tal senso, depone pure la considerazione che, risalendo l'assegnazione degli immobili di tale società,
a pochi giorni dopo la scrittura (ossia al 31.12.1985), non avrebbe avuto senso non regolare, con il
14 patto fiduciario, secondo il predetto criterio, anche quella parte del patrimonio comune che di lì a poco sarebbe pervenuta alle parti;
ciò è ancor più vero se si tiene presente che il rogito notarile del
31.12.1985 era evidentemente da tempo in corso di elaborazione secondo le concordi indicazioni delle parti, sicché, al momento della sottoscrizione della scrittura privata, queste sapevano che gli immobili della società sarebbero stati presto assegnati e non avrebbe avuto senso né logico né pratico restringere la disciplina negoziale alle quote sociali della società già sciolta e messa in liquidazione e non al suo patrimonio immobiliare in corso di assegnazione. Tale interpretazione non confligge con quella fatta propria dalla sentenza sopraccitata di questa Corte la quale, anzi, a ben vedere, muove dal presupposto – invero prospettato, in quel giudizio, dallo stesso attore – che la Parte_1 condotta di – il quale, non rispettando l'impegno assunto quale fiduciario, non Controparte_1
aveva trasferito al fratello (fiduciante) la quota dei diritti di proprietà sugli immobili della Pt_1
pari a 435/1.500, onde fargli raggiungere la frazione di 1/3 della proprietà degli stessi Controparte_10
– avesse violato il patto fiduciario;
patto che, quindi, aveva ad oggetto, secondo la Corte, anche i
(futuri) diritti di proprietà sugli immobili della società in corso di assegnazione;
detta Controparte_10
violazione, tuttavia, stante gli effetti meramente obbligatori del negozio fiduciario, non poteva condurre, secondo la Corte, ad adottare una pronuncia di trasferimento del diritto di proprietà in favore di Parte_1
6.7. Il patto fiduciario intercorso tra le parti teneva, allora, ferma la titolarità delle quote sociali e dei diritti patrimoniali immobiliari (cd. negozio avente valenza esterna, efficace per i terzi) dei quali operava una sorta di ricognizione generale, ma impegnava i soggetti fiduciari, e Per_2 [...]
a modificarla in futuro a favore del soggetto fiduciante, cd. negozio CP_1 Parte_1
avente valenza interna, efficacie tra le parti, con effetti obbligatori). Quindi, esso, diversamente da quanto sostiene l'appellante, non prevedeva alcuna (futura) intestazione fittizia di beni in favore dei primi due di cui, appunto, non vi è il minimo cenno. La scrittura privata in esame non rappresenta, quindi, né un accordo simulatorio (cd. controdichiarazione) né un negozio dal quale poter evincere che, in futuro (più precisamente, qualche giorno dopo), le stesse parti avrebbero proceduto ad una intestazione fittizia degli immobili assegnati per effetto dello scioglimento della Controparte_10
6.8. E, in effetti, con l'atto notarile del 31.12.1985 le proprietà degli immobili per cui è causa vennero assegnate alle parti e in conformità e a tacitazione Per_2 CP_1 Parte_1
delle quote sociali di cui erano titolari (rispettivamente 540/1500, 935/1500 e 25/1500), riconosciute anche nel patto fiduciario. L'atto non risulta, pertanto, simulato per via del precedente patto fiduciario rispetto al quale esso risulta, invece, del tutto coerente essendo, appunto, conseguente all'esistente assetto dei rapporti tra le parti ivi riconosciuto;
il contenuto dell'atto risulta, in altri termini, voluto e
15 ciò proprio in forza del predetto negozio fiduciario con il quale è in assoluta sintonia. E' altrettanto chiaro che, in forza del patto fiduciario, i fiduciari avrebbero dovuto in seguito ripartire diversamente e in favore del fiduciante le quote di proprietà, ma ciò addivenendo alla stipulazione tra le parti di un successivo negozio in adempimento, appunto, dell'impegno assunto, per cui peraltro non era previsto un termine.
6.9. Dunque, nel caso in esame, come del resto già ritenuto da questa Corte in altro giudizio con la sentenza sopraccitata, ricorre un caso di negozio fiduciario con interposizione reale di persona.
e infatti, acquistavano le predette quote dei diritti di proprietà in Per_2 Controparte_1
conformità alle loro quote della società sciolta e secondo quanto previsto nel negozio fiduciario, pur avendo essi assunto l'impegno a ritrasferire in futuro parte di esse a La Parte_1
fattispecie non è, pertanto, quella della simulazione per interposizione fittizia di persona ove l'acquisto non è voluto ed è solo apparente (sul tema, v. Cass. 17785/2015 <Realizzandosi il negozio fiduciario mediante il collegamento di due negozi, parimenti voluti, l'uno di carattere esterno, efficace verso i terzi, e l'altro, "inter partes" ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo, l'intestazione fiduciaria di quote di partecipazione societaria integra gli estremi dell'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista (diversamente dal caso d'interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, ed a ritrasferirgliele ad una scadenza concordata, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che
l'alienazione di quote societarie dal padre ai figli, con contestuale rilascio di procura irrevocabile alla retrocessione o al trasferimento a terzi, realizzasse un "pactum fiduciae" volto ad attribuire ai figli i poteri gestionali della società e a lasciare al genitore quelli di controllo).>> analogamente,
Cass. 9402/2005).
6.10. Quanto esposto, come ritenuto dal giudice di prime cure e al contrario di quanto sostiene l'appellante, trova conferma nella circostanza che a distanza di anni dal patto Persona_2 fiduciario (“a semplice richiesta del nipote”, come afferma lo stesso appellante), con scrittura privata autenticata del 10.6.1992, intese adempiere l'obbligo fiduciario assunto trasferendo la quota di
40/1500 a (così da far divenire quella propria pari ad 1/3 proprio come stabilito Parte_1
nel negozio fiduciario); questa è la prova dell'effettivo acquisto del 31.12.1985 e dell'assolvimento dell'impegno fiduciario e non certo la prova dell'interposizione fittizia.
6.11. D'altro canto, alcuna valenza probatoria può attribuirsi sia all'interrogatorio formale reso da (il quale, evidentemente, può confessare fatti a sé sfavorevoli, ma non certo per Controparte_12
16 sé indifferenti e sfavorevoli ad e le cui dichiarazioni risultano in contrasto con gli Controparte_9
elementi di prova documentali sopra illustrati) sia alle dichiarazioni della teste (in Testimone_1 quanto moglie di e, all'epoca, socia e membro del consiglio di amministrazione Parte_6
della soggettivamente non attendibile;
per di più, le sue dichiarazioni, al Parte_7
di là delle inammissibili valutazioni giuridiche sulle vicende riferite, confermano, al pari di quelle di l'esistenza di un preesistente accordo tra i soci che li obbligava a riequilibrare il Controparte_12
patrimonio comune suddividendolo in parti uguali per 1/3, il che è in linea con le conclusioni innanzi esposte). Infine, dalla missiva di datata 25.5.1992 non si evince alcun riferimento, Controparte_1 neppure indiretto, all'asserita intestazione fittizia dei beni per cui è causa. Analogo rilievo vale per la missiva datata 15.6.1992 ove vi sono riferimenti a fatti non riconducibili a quelli per cui è causa;
anche il cenno alla richiesta di spiegazione circa il fatto che lo “zio è venuto a stipulare” Per_8 non fornisce alcun elemento a sostegno della tesi dell'appellante.
7. Il secondo motivo di appello è, del pari, infondato.
7.1. Invero, la scelta del secondo progetto divisionale redatto dall'ausiliario – che concerne soltanto le posizioni dell'appellante e dell'appellato Parte_8 Controparte_1
restando sempre lo stesso il lotto attribuito alle appellate e (eredi Controparte_2 Controparte_3
di – è condivisibile. Per_2
7.2. Infatti, al di là della questione meramente astratta sollevata relativa all'applicabilità al caso di specie dell'art. 727 c.c. – che, come è noto, stabilisce soltanto criteri di massima dai quali, dandone adeguata motivazione, il giudice può discostarsi al fine di evitare pregiudizi per i condividenti e assicurare loro, nel modo più appropriato e opportuno, il conseguimento di una porzione di valore proporzionalmente corrispondete a quella loro spettante (cfr. ex multis Cass. 573/2011 e 15105/2000)
–, la prima ipotesi sarebbe sbilanciata a favore della Curatela fallimentare alla quale verrebbero assegnati, per la quota di 1/3, soltanto i diritti di proprietà dei terreni collocati sulla fascia costiera, maggiormente ambiti per stessa ammissione della medesima Curatela secondo la quale essi sarebbero più agevolmente alienabili. Invece, quella prescelta dal Tribunale, distribuendo a tutte le parti una porzione analoga degli stessi beni (quelli del comparto C, quelli della “zona camping” collocati sulla fascia costiera e quelli confinanti con il risulta, parimenti proporzionata nel senso Parte_4
anzidetto, ma pure più omogenea ed equa e, quindi, preferibile. Senza contare che, costituendo la
“zona camping” una zona “Verde di salvaguardia ambientale” è pure opinabile la loro più facile alienabilità (del resto non a caso il valore a mq è stato stimato in € 50,00, mentre quello del comparto
C in € 70,00).
17 8. L'appellante ha, infine, chiesto la correzione dell'errore materiale della sentenza definitiva gravata consistente nell'avere erroneamente affermato a pagina 16, punto C) che non esistevano altre ipoteche sui beni oggetto di divisione che, invece, con atto depositato il 28.11.2022, la Curatela aveva indicato.
8.1. L'istanza di correzione è ammissibile richiamandosi sul punto l'indirizzo della Suprema
Corte per il quale la speciale disciplina dettata dagli artt. 287 e s.s. per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, che attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori (cfr. Cass. 13269/2021).
8.2. Ciò posto, è incontestato, oltre che documentato, che dalla ispezione ipotecaria nominativa a carico di risultano i seguenti gravami: Parte_1
a) Iscrizione di ipoteca volontaria (numero 2 di formalità nell'ispezione nominativa) del
9/1/1990, reg. part. 36 e reg. gen. 294; formalità cancellata totalmente in data 18/7/2005 con annotazione n. 2271 reg. part..
b) Iscrizione di ipoteca volontaria (numero 10 di formalità nell'ispezione nominativa) del
5/2/1998, reg. part. 134 e reg. gen. 1122; formalità rinnovata in data 19/1/2018 (n. 28 nell'ispezione nominativa), reg. part. 103 e reg. gen. 833; non colpisce i beni immobili oggetto del giudizio di divisione (doc. 2 prodotto con la nota depositata il 28/11/2022).
c) Iscrizione di ipoteca giudiziale (numero 11 di formalità nell'ispezione nominativa) del
7/2/2006, reg. part. 563 e reg. gen. 2713; non colpisce i beni immobili oggetto del giudizio di divisione
(doc. 3 prodotto con la nota depositata il 28/11/2022).
d) Iscrizione di ipoteca giudiziale (numero 12 di formalità nell'ispezione nominativa) del
21/3/2006, reg. part. 1274 e reg. gen. 5840; non colpisce i beni immobili oggetto del giudizio di divisione (doc. 4 prodotto con la nota depositata il 28/11/2022).
e) Iscrizione di ipoteca giudiziale (numero 13 di formalità nell'ispezione nominativa) del
23/3/2006, reg. part. 1311 e reg. gen. 6023; non colpisce i beni immobili oggetto del giudizio di divisione (doc. 5 prodotto con la nota depositata il 28/11/2022).
f) Iscrizione di ipoteca giudiziale (numero 14 di formalità nell'ispezione nominativa) del
15/5/2006, reg. part. 2451 e reg. gen. 10252; successivamente oggetto di restrizione parziale con annotazioni del 7/1/2022 nn. 19 e 26 reg. part.; tuttora colpisce i beni immobili oggetto del giudizio di divisione (docc. 6, 7 e 8 prodotti con la nota depositata il 28/11/2022).
18 g) Iscrizione di ipoteca giudiziale (numero 15 di formalità nell'ispezione nominativa) del
20/5/2006, reg. part. 2552 e reg. gen. 10758; successivamente oggetto di restrizione parziale con annotazioni dell'11/12/2018 reg. part. 2436 e del 7/1/2022 nn. 20 e 27 reg. part.; tuttora colpisce i beni immobili oggetto del giudizio di divisione (docc. 9, 10, 11 e 12 prodotti con la nota depositata il
28/11/2022).
h) Iscrizione di ipoteca giudiziale (numero 16 di formalità nell'ispezione nominativa) dell'1/6/2006, reg. part. 2915 e reg. gen. 11900; successivamente oggetto di restrizione parziale con annotazioni del 7/1/2022 nn. 21 e 28 reg. part.; tuttora colpisce i beni immobili oggetto del giudizio di divisione (docc. 13, 14 e 15 prodotti con la nota depositata il 28/11/2022).
i) Iscrizione di ipoteca giudiziale (numero 20 di formalità nell'ispezione nominativa) del
29/11/2006, reg. part. 6168 e reg. gen. 25637; successivamente oggetto di restrizione parziale con annotazioni del 7/1/2022 nn. 22 e 29 reg. part.; tuttora colpisce i beni immobili oggetto del giudizio di divisione (docc. 16, 17 e 18 prodotti con la nota depositata il 28/11/2022).
j) Iscrizione di ipoteca legale (numero 24 di formalità nell'ispezione nominativa) dell'11/7/2011, reg. part. 1911 e reg. gen. 10530; formalità cancellata totalmente in data 18/8/2011 con annotazione n. 2430 reg. part. (cfr. doc. 1 prodotto con la nota depositata il 28/11/2022).
k) Iscrizione di ipoteca legale (numero 25 di formalità nell'ispezione nominativa) del
17/1/2013, reg. part. 38 e reg. gen. 730; formalità cancellata totalmente in data 27/2/2013 con annotazione n. 567 reg. part. (cfr. doc. 1 prodotto con la nota depositata il 28/11/2022).
8.3. Nella medesima occasione la Curatela fallimentare ha altresì precisato e documentato che in sede di verificazione del passivo fallimentare:
1) il credito formalmente garantito dalle ipoteche giudiziali iscritte anche sui beni oggetto del giudizio divisionale, sopra descritte subb f) e i), risultava essere stato ammesso al passivo del fallimento in via definitiva per euro € 43.198,13 per sorte capitale, oltre interessi convenzionali di mora fino alla data di presentazione della domanda di concordato (3/1/2008) in via chirografaria e per € 6.163,49 in privilegio ex art. 2770 c.c. per spese per atti conservativi nell'interesse della massa per il giudizio di risoluzione del concordato (doc. 19 prodotto con la nota depositata il 28/11/2022);
2) il credito formalmente garantito dall'ipoteca giudiziale iscritta anche sui beni oggetto del giudizio divisionale, sopra descritta sub g), era stato escluso in via definitiva perché il decreto ingiuntivo posto a fondamento della pretesa è stato revocato con sentenza del Tribunale di Pescara n.
875/2010 che ha dichiarato l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pescara dichiarando competente il Tribunale di Chieti con onere di riassunzione nel termine di cui all'art. 50 c.p.c. non adempiuto (doc. 20 prodotto con la nota depositata il 28/11/2022);
19 3) il credito formalmente garantito dall'ipoteca giudiziale iscritta anche sui beni oggetto del giudizio divisionale, sopra descritta sub h), era stato ammesso in via definitiva per € 94.776,36 in rango ipotecario (importo pari alla somma in linea capitale di 91.661,54 ed alle spese per la costituzione di ipoteca pari a € 3.114,82, oltre interessi al tasso legale sino alla vendita dei beni oggetto di garanzia (cfr. doc. 20 prodotto con la nota depositata il 28/11/2022).
8.4. Pertanto, permangono, attualmente iscritte sui beni oggetto del giudizio divisionale, oltre alla ipoteca già menzionata nella sentenza impugnata (nei confronti di particella Controparte_1
n. 37 foglio 18), le seguenti ipoteche:
- ipoteca giudiziale (numero 14 di formalità nell'ispezione nominativa) del 15/5/2006, reg. part. 2451 e reg. gen. 10252, iscritta a favore della Controparte_5
per un credito ammesso al passivo in via definitiva in rango chirografario successivamente ceduto alla (cfr. doc. 20 e doc. 21 prodotti con la nota depositata il 28/11/2022); Controparte_6
- ipoteca giudiziale (numero 15 di formalità nell'ispezione nominativa) del 20/5/2006, reg. part. 2552 e reg. gen. 10758, iscritta a favore della per un credito escluso in via Controparte_13
definitiva dal passivo fallimentare, la cui ammissione è stata richiesta dalla incorporante CP_7
cfr. doc. 20 e doc. 22 prodotti con la nota depositata il 28/11/2022);
[...]
- ipoteca giudiziale (numero 16 di formalità nell'ispezione nominativa) dell'1/6/2006, reg. part. 2915 e reg. gen. 11900, iscritta in favore della per un credito Controparte_8
ammesso in via definitiva al passivo fallimentare in rango ipotecario (cfr. doc. 19 prodotto con la nota depositata il 28/11/2022);
- ipoteca giudiziale (numero 20 di formalità nell'ispezione nominativa) del 29/11/2006, reg. part. 6168 e reg. gen. 25637, iscritta a favore della Controparte_5
[... per un credito ammesso al passivo in via definitiva in rango chirografario successivamente ceduto alla (cfr. doc. 20 e 21 prodotti con la nota depositata il 28/11/2022). Controparte_6
8.5. Di conseguenza le citate ipoteche iscritte contro il fallito sulle quote di proprietà a questi spettanti sui beni oggetto della comunione, che tuttora permangono, debbano essere precisate, al pari di quelle gravante contro (particella n. 37 foglio 18 già menzionata nella sentenza Controparte_1 gravata), affinché non sorgano dubbi in ordine alla loro traslazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2825 c.c..
9. In conclusione, l'appello va respinto.
9.1. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'appellante (la istanza di correzione di errore materiale non integra un motivo di gravame e, di conseguenza, il suo accoglimento è irrilevante ai fini della regolazione delle spese processuali;
v. Cass. 6701/2018).
20 9.2. Esse sono liquidate come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al d.m. 55/2022 come aggiornate con d.m. 147/2022, scaglione conforme alla domanda (indeterminabile - complessità media):
- nel rapporto tra l'appellante e l'appellato secondo i valori medi per tutte Controparte_1
le fasi esclusa, però, quella di trattazione-istruttoria per la quale sono appropriati i valori minimi, essendo la causa stata rimessa direttamente in decisione;
- nel rapporto tra l'appellante e le appellate e secondo i valori minimi CP_2 Controparte_3
per tutte le fasi data la modesta rilevanza della prestazione professionale derivante dalla sostanziale estraneità ai motivi di appello delle predette.
9.3. Sussistono, infine, i presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, atteso l'integrale rigetto del gravame.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello;
2) dà atto dell'esistenza sui beni immobili oggetto di divisione dei gravami indicati in motivazione
(paragr. 8.4);
3) condanna la parte appellante al rimborso in favore della parte appellata delle Controparte_1 spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 10.313,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cpa, per compenso;
4) condanna la parte appellante al rimborso in favore delle parti appellate e Controparte_2 [...]
delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 6.079,00, oltre CP_3
rimborso forfettario del 15% ed iva e cpa, per compenso;
5) dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio dell'1.7.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)
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