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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/10/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 458/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice TI AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 458/2024 promossa da:
c.f. con l'avv. DAMIANA PARADISO Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
(c.f. ) con l'avv. GIORGIO GIUSTI e l'avv. GUIDO Controparte_1 P.IVA_2
GIUSTI
CONVENUTA
(c.f. Controparte_2
), (c.f. ), P.IVA_3 Controparte_3 C.F._1
(c.f. ) e Controparte_2 C.F._2 [...]
(c.f. ) Controparte_4 C.F._3
CHIAMATI
CONCLUSIONI
La parte attrice come da note finali:
- Nel merito: revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto Ingiuntivo n. 2651/2023, emesso nei confronti della in quanto del tutto Parte_1 erroneo per i motivi espressi in narrativa;
- In ogni caso: accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, di tutte le domande formulate da nei confronti e per l'effetto, revocare, annullare, CP_1 Parte_1 dichiarare nullo o inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto emesso nei confronti di Parte_1 per tutte le ragioni di cui in narrativa e comunque respingere le domande ex adverso proposte, nei confronti dell'attrice per i motivi illustrati.
- In via condizionata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande e pretese svolte da dichiarare i convenuti Controparte_1 [...]
e (c.f. ), nonché i soci Controparte_5 Controparte_2 P.IVA_4 [...]
(c.f. ), (C.F. Controparte_3 C.F._1 Controparte_2
), obbligati a tenere C.F._2 Controparte_4 indenne/rifondere ad di quanto questa dovesse essere tenuta a corrispondere, a Parte_1 qualunque titolo, in dipendenza dell'accoglimento delle domande svolte da CP_1
per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, condannarli a rimborsare ad
[...] Parte_1 tutte le somme che la stessa fosse tenuta a pagare/abbia pagato, a qualsiasi titolo, in favore della convenuta opposta, incluse le spese del presente giudizio.
La parte convenuta come da note finali:
Ogni diversa istanza ed eccezione respinta, previe le declaratorie del caso e di rito, voglia
l'Ill.mo Tribunale di Modena:
- in via preliminare e pregiudiziale: dichiararsi la decadenza dalla chiamata in causa di
, e di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_2 [...]
non essendo stata ritualmente richiesta l'autorizzazione al Giudice ex Controparte_4 art. 269 c.p.c., e quindi l'inammissibilità della citazione in giudizio dei predetti, con ogni provvedimento inerente e conseguente;
- in via principale: rigettare l'opposizione ex adverso proposta e tutte le avverse domande in quanto infondate e non provate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto di ingiunzione n. 2651/2023 D.I. e n. 6843/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Modena in data 30.11.2023, notificato a mezzo pec il 15.12.2023, ed in ogni caso con condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta di € 113.098,05, in base alle motivazioni in atti dedotte, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, oltre interessi successivi al tasso convenzionale di mora pattuito nei rispettivi titoli dal 21.10.2022 all'effettivo saldo sugli importi capitali di € 26.127,36 e di € 25.000,00, nonché al tasso legale per tempo vigente
2 di 6 dalle singole scadenze sino all'effettivo saldo sugli importi di € 28.385,51 e di € 29.846,66, con ogni provvedimento inerente e conseguente;
- in via istruttoria: con ogni più ampia riserva, si è depositato e prodotto con la comparsa di costituzione e risposta: […].
Con vittoria nelle spese e nei compensi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 22.1.2024 cessionaria d'azienda, propone opposizione Parte_1 nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. 2651/2023, emesso nei Controparte_1 confronti suoi e della cedente e , nonché Controparte_2 Controparte_2 dei soci della seconda , e Controparte_3 Controparte_2 [...]
per il credito di € 113.098,05 avente titolo: Controparte_4
a. nel mutuo chirografario 20.7.2017 n. 4596572 (€ 29.539,65: doc. 3 ric.);
b. nel mutuo chirografario 21.5.2020 n. 4864111 (€ 25.326,23: doc. 4 ric.);
c. nella fidejussione UNIPOL n. 223997-001 a favore di ATM s.p.a. nell'interesse di CP_2
(€ 28.385,51: doc. 7 ric.);
[...]
d. nella fideiussione UNIPOL 223997-002, a favore di ATM s.p.a. nell'interesse di CP_2
(€ 29.846,66: doc. 8 ric.).
[...]
L'opponente eccepisce:
a. di aver comprato il ramo d'azienda inerente all'edicola nella stazione metropolitana di
Cadorna con obbligo della cedente di rispondere dei debiti anteriori al trasferimento, pur se non annotati nelle scritture contabili, e di rivalerla di eventuali pagamenti (art. 4);
b. che i debiti nei confronti della convenuta non erano noti né conoscibili.
Chiama in garanzia gli ulteriori ingiunti chiedendone la condanna a manlevarli.
Costituitasi in giudizio, contesta le difese avversarie. Controparte_1
Disattesa la richiesta ex art. 648 c.p.c., la causa è istruita con documenti e ordine di esibizione;
è posta in decisione con ordinanza del 22.10.2025 sulle conclusioni in epigrafe, previo deposito di note sostitutive della discussione.
1.
3 di 6 La chiamata diretta dei terzi è inammissibile: l'opponente avrebbe dovuto chiederne l'autorizzazione, eventualmente in forma gradata (cfr. CC VI-2 30.7.2020 n. 16336), al giudice istruttore, mentre li ha convenuti insieme a decadendo dalla facoltà di Controparte_1 estendere loro il contraddittorio (ex pluribus CC III 12.3.2024 n. 6503, che esclude l'efficacia sanante della costituzione del terzo;
CC II 26.8.2019 n. 21706).
La condizione di ingiunti non solo non esclude la terzietà dei chiamati all'opposizione, i cui legittimati sono solo il debitore opponente e il creditore opposto (cfr. CC VI-2 13.6.2018 n.
15567), ma ne preclude persino l'intervento ad AD (cfr. CC II 6.11.2015 n. 22696); quindi, la loro citazione diretta va dichiarata inammissibile.
2.
La responsabilità sussidiaria della cessionaria dell'azienda richiede l'iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori della cedente (art. 25602 c.c.), in ispecie il libro giornale e il libro degli inventari (artt. 2302 e 2214 c.c.).
Lo scopo non è proteggere il creditore, già tutelato dall'art. 25601 c.c., ma assicurare al cessionario la completa e specifica cognizione delle passività aziendali (CC II 3.9.2021 n.
23881); la sua ratio impone di affermare la solidarietà sussidiaria dell'acquirente ove la carenza del dato contabile sia volta ad eludere la propria responsabilità (CC III 10.12.2019 n. 32134), essendo necessaria una reale alterità tra cedente e cessionario, che non è predicabile in caso di trasferimento meramente formale della proprietà aziendale (CC III 11.11.2024 n. 29071 in tema di donazione dell'azienda dal padre alla figlia, già compartecipe della gestione dell'impresa).
Il compendio istruttorio impedisce di ritenere provato, sia pur indirettamente, l'elemento costitutivo della co-obbligazione dell'acquirente, poiché gli elementi disponibili, singolarmente e globalmente valutati (cfr. CC II 25.10.2019 n. 27410), non restituiscono una valida presunzione della consapevolezza in capo alla cessionaria dei debiti aziendali de quibus.
2.1.
In disparte la questione se la cedente, la cui chiamata in causa è inammissibile, possa considerarsi parte processuale al fine di valutarne il comportamento (art. 2104 c.p.c.), la sua inerzia nell'esibire i libri contabili obbligatori varrebbe semmai quale argomento di prova, favorevole all'opponente, della loro omessa tenuta o dell'omessa iscrizione dei debiti nei confronti di avendo interesse a che la creditrice possa Controparte_1 Controparte_2 aggredire un secondo patrimonio, salvo ipotizzare la natura fraudolenta della cessione, che, però,
è carente di riscontro probatorio. In particolare:
4 di 6 a. è incontroverso che l'opponente si sia realmente avvicendata alla venditrice nell'esercizio dell'azienda;
b. non sono allegati né indiziati dalle visure camerali delle società (docc. 2 e 10 mon.) rapporti di parentela o di affinità o di diversa natura tra i loro soci che pongano in dubbio la reale alterità delle imprese;
c. la consecuzione temporale della cessione (28.4.2023) alla costituzione (21.4.2023) di Pt_1 può essere fisiologica, apparendo normale e ragionevole l'istituzione dello schermo
[...] societario ai fini dell'esercizio dell'impresa contestualmente all'acquisto dell'azienda.
2.2.
La presa visione delle scritture contabili (doc. 12 mon., art. 1: «l'azienda viene ceduta a corpo nello stato di fatto in cui si trova, così come risultante dalle scritture contabili e dalla corrispondenza che la parte cedente ha mostrato alla parte cessionaria che ne ha preso visione») conferma la conoscibilità dei debiti ivi indicati, ma non che tra questi figurassero le obbligazioni nei confronti di ciò costituendo un'inammissibile praesumptio de praesumpto Controparte_1
(CC III 18.1.2019 n. 1278).
Del pari, la dichiarazione di veridicità delle scritture contabili e la completezza dei documenti aziendali resa dalla cedente (art. 8) non solo è generica, ma, essendole favorevole, non può indiziare né far presumere l'iscrizione dei debiti controversi nei libri contabili obbligatori.
2.3.
L'inerzia all'intimazione di pagamento della convenuta del 20.10.2023 (doc. 13 mon.) non fonda una presunzione grave, poiché non è compatibile unicamente con un implicito riconoscimento della fondatezza della richiesta né è la sua la ragione maggiormente probabile, specie considerando la risposta alla notifica del decreto ingiuntivo in data 15.12.2023 con l'opposizione.
2.4.
Nessun elemento assertivo o probatorio fa dubitare della verosimile congruità del corrispettivo della cessione (€ 30.000,00) con il valore di mercato dell'azienda, costituita dall'autorizzazione amministrativa e dai beni commerciabili (art. 1) con esclusione della proprietà del locale condotto in locazione dalla venditrice e, con il trasferimento, dalla compratrice (art. 5; art. 36 l. 27.7.1978
n. 392).
Al contrario, il suo confronto con il credito ingiunto (€ 113.098,05) induce a ritenere che la consapevolezza del debito in capo all'opponente renda plausibile e ragionevole l'affare nella sola
5 di 6 prospettiva di un suo coinvolgimento nella riduzione fraudolenta della garanzia patrimoniale generica della venditrice (art. 2740 c.c.), che, però, è radicalmente carente di prova.
L'impossibilità di accertare l'elemento costitutivo primario della co-obbligazione della cessionaria, sufficiente all'accoglimento dell'opposizione, assorbe le ulteriori questioni di merito.
3.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55, considerati il valore della domanda, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese
(compenso medio per lo studio e l'introduzione; compenso inferiore al valore medio per la trattazione e l'istruzione; compenso dimidiato per la decisione).
La contumacia dei chiamati preclude la condanna della chiamante, soccombente in rito nei loro confronti, al pagamento delle loro spese processuali, non sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando:
1- dichiara inammissibile la chiamata in causa di e Controparte_2 Controparte_2
, e
[...] Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
[...]
2- accoglie l'opposizione di nei confronti di avverso il decreto Parte_1 Controparte_1 ingiuntivo n. 2651/2023, revocandolo nei confronti di Parte_1
3- condanna al pagamento in favore di delle spese processuali, Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 379,50 per esborsi, € 10.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 27 ottobre 2025
Il Giudice
TI AN
6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice TI AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 458/2024 promossa da:
c.f. con l'avv. DAMIANA PARADISO Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
(c.f. ) con l'avv. GIORGIO GIUSTI e l'avv. GUIDO Controparte_1 P.IVA_2
GIUSTI
CONVENUTA
(c.f. Controparte_2
), (c.f. ), P.IVA_3 Controparte_3 C.F._1
(c.f. ) e Controparte_2 C.F._2 [...]
(c.f. ) Controparte_4 C.F._3
CHIAMATI
CONCLUSIONI
La parte attrice come da note finali:
- Nel merito: revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto Ingiuntivo n. 2651/2023, emesso nei confronti della in quanto del tutto Parte_1 erroneo per i motivi espressi in narrativa;
- In ogni caso: accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, di tutte le domande formulate da nei confronti e per l'effetto, revocare, annullare, CP_1 Parte_1 dichiarare nullo o inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto emesso nei confronti di Parte_1 per tutte le ragioni di cui in narrativa e comunque respingere le domande ex adverso proposte, nei confronti dell'attrice per i motivi illustrati.
- In via condizionata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande e pretese svolte da dichiarare i convenuti Controparte_1 [...]
e (c.f. ), nonché i soci Controparte_5 Controparte_2 P.IVA_4 [...]
(c.f. ), (C.F. Controparte_3 C.F._1 Controparte_2
), obbligati a tenere C.F._2 Controparte_4 indenne/rifondere ad di quanto questa dovesse essere tenuta a corrispondere, a Parte_1 qualunque titolo, in dipendenza dell'accoglimento delle domande svolte da CP_1
per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, condannarli a rimborsare ad
[...] Parte_1 tutte le somme che la stessa fosse tenuta a pagare/abbia pagato, a qualsiasi titolo, in favore della convenuta opposta, incluse le spese del presente giudizio.
La parte convenuta come da note finali:
Ogni diversa istanza ed eccezione respinta, previe le declaratorie del caso e di rito, voglia
l'Ill.mo Tribunale di Modena:
- in via preliminare e pregiudiziale: dichiararsi la decadenza dalla chiamata in causa di
, e di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_2 [...]
non essendo stata ritualmente richiesta l'autorizzazione al Giudice ex Controparte_4 art. 269 c.p.c., e quindi l'inammissibilità della citazione in giudizio dei predetti, con ogni provvedimento inerente e conseguente;
- in via principale: rigettare l'opposizione ex adverso proposta e tutte le avverse domande in quanto infondate e non provate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto di ingiunzione n. 2651/2023 D.I. e n. 6843/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Modena in data 30.11.2023, notificato a mezzo pec il 15.12.2023, ed in ogni caso con condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta di € 113.098,05, in base alle motivazioni in atti dedotte, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, oltre interessi successivi al tasso convenzionale di mora pattuito nei rispettivi titoli dal 21.10.2022 all'effettivo saldo sugli importi capitali di € 26.127,36 e di € 25.000,00, nonché al tasso legale per tempo vigente
2 di 6 dalle singole scadenze sino all'effettivo saldo sugli importi di € 28.385,51 e di € 29.846,66, con ogni provvedimento inerente e conseguente;
- in via istruttoria: con ogni più ampia riserva, si è depositato e prodotto con la comparsa di costituzione e risposta: […].
Con vittoria nelle spese e nei compensi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 22.1.2024 cessionaria d'azienda, propone opposizione Parte_1 nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. 2651/2023, emesso nei Controparte_1 confronti suoi e della cedente e , nonché Controparte_2 Controparte_2 dei soci della seconda , e Controparte_3 Controparte_2 [...]
per il credito di € 113.098,05 avente titolo: Controparte_4
a. nel mutuo chirografario 20.7.2017 n. 4596572 (€ 29.539,65: doc. 3 ric.);
b. nel mutuo chirografario 21.5.2020 n. 4864111 (€ 25.326,23: doc. 4 ric.);
c. nella fidejussione UNIPOL n. 223997-001 a favore di ATM s.p.a. nell'interesse di CP_2
(€ 28.385,51: doc. 7 ric.);
[...]
d. nella fideiussione UNIPOL 223997-002, a favore di ATM s.p.a. nell'interesse di CP_2
(€ 29.846,66: doc. 8 ric.).
[...]
L'opponente eccepisce:
a. di aver comprato il ramo d'azienda inerente all'edicola nella stazione metropolitana di
Cadorna con obbligo della cedente di rispondere dei debiti anteriori al trasferimento, pur se non annotati nelle scritture contabili, e di rivalerla di eventuali pagamenti (art. 4);
b. che i debiti nei confronti della convenuta non erano noti né conoscibili.
Chiama in garanzia gli ulteriori ingiunti chiedendone la condanna a manlevarli.
Costituitasi in giudizio, contesta le difese avversarie. Controparte_1
Disattesa la richiesta ex art. 648 c.p.c., la causa è istruita con documenti e ordine di esibizione;
è posta in decisione con ordinanza del 22.10.2025 sulle conclusioni in epigrafe, previo deposito di note sostitutive della discussione.
1.
3 di 6 La chiamata diretta dei terzi è inammissibile: l'opponente avrebbe dovuto chiederne l'autorizzazione, eventualmente in forma gradata (cfr. CC VI-2 30.7.2020 n. 16336), al giudice istruttore, mentre li ha convenuti insieme a decadendo dalla facoltà di Controparte_1 estendere loro il contraddittorio (ex pluribus CC III 12.3.2024 n. 6503, che esclude l'efficacia sanante della costituzione del terzo;
CC II 26.8.2019 n. 21706).
La condizione di ingiunti non solo non esclude la terzietà dei chiamati all'opposizione, i cui legittimati sono solo il debitore opponente e il creditore opposto (cfr. CC VI-2 13.6.2018 n.
15567), ma ne preclude persino l'intervento ad AD (cfr. CC II 6.11.2015 n. 22696); quindi, la loro citazione diretta va dichiarata inammissibile.
2.
La responsabilità sussidiaria della cessionaria dell'azienda richiede l'iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori della cedente (art. 25602 c.c.), in ispecie il libro giornale e il libro degli inventari (artt. 2302 e 2214 c.c.).
Lo scopo non è proteggere il creditore, già tutelato dall'art. 25601 c.c., ma assicurare al cessionario la completa e specifica cognizione delle passività aziendali (CC II 3.9.2021 n.
23881); la sua ratio impone di affermare la solidarietà sussidiaria dell'acquirente ove la carenza del dato contabile sia volta ad eludere la propria responsabilità (CC III 10.12.2019 n. 32134), essendo necessaria una reale alterità tra cedente e cessionario, che non è predicabile in caso di trasferimento meramente formale della proprietà aziendale (CC III 11.11.2024 n. 29071 in tema di donazione dell'azienda dal padre alla figlia, già compartecipe della gestione dell'impresa).
Il compendio istruttorio impedisce di ritenere provato, sia pur indirettamente, l'elemento costitutivo della co-obbligazione dell'acquirente, poiché gli elementi disponibili, singolarmente e globalmente valutati (cfr. CC II 25.10.2019 n. 27410), non restituiscono una valida presunzione della consapevolezza in capo alla cessionaria dei debiti aziendali de quibus.
2.1.
In disparte la questione se la cedente, la cui chiamata in causa è inammissibile, possa considerarsi parte processuale al fine di valutarne il comportamento (art. 2104 c.p.c.), la sua inerzia nell'esibire i libri contabili obbligatori varrebbe semmai quale argomento di prova, favorevole all'opponente, della loro omessa tenuta o dell'omessa iscrizione dei debiti nei confronti di avendo interesse a che la creditrice possa Controparte_1 Controparte_2 aggredire un secondo patrimonio, salvo ipotizzare la natura fraudolenta della cessione, che, però,
è carente di riscontro probatorio. In particolare:
4 di 6 a. è incontroverso che l'opponente si sia realmente avvicendata alla venditrice nell'esercizio dell'azienda;
b. non sono allegati né indiziati dalle visure camerali delle società (docc. 2 e 10 mon.) rapporti di parentela o di affinità o di diversa natura tra i loro soci che pongano in dubbio la reale alterità delle imprese;
c. la consecuzione temporale della cessione (28.4.2023) alla costituzione (21.4.2023) di Pt_1 può essere fisiologica, apparendo normale e ragionevole l'istituzione dello schermo
[...] societario ai fini dell'esercizio dell'impresa contestualmente all'acquisto dell'azienda.
2.2.
La presa visione delle scritture contabili (doc. 12 mon., art. 1: «l'azienda viene ceduta a corpo nello stato di fatto in cui si trova, così come risultante dalle scritture contabili e dalla corrispondenza che la parte cedente ha mostrato alla parte cessionaria che ne ha preso visione») conferma la conoscibilità dei debiti ivi indicati, ma non che tra questi figurassero le obbligazioni nei confronti di ciò costituendo un'inammissibile praesumptio de praesumpto Controparte_1
(CC III 18.1.2019 n. 1278).
Del pari, la dichiarazione di veridicità delle scritture contabili e la completezza dei documenti aziendali resa dalla cedente (art. 8) non solo è generica, ma, essendole favorevole, non può indiziare né far presumere l'iscrizione dei debiti controversi nei libri contabili obbligatori.
2.3.
L'inerzia all'intimazione di pagamento della convenuta del 20.10.2023 (doc. 13 mon.) non fonda una presunzione grave, poiché non è compatibile unicamente con un implicito riconoscimento della fondatezza della richiesta né è la sua la ragione maggiormente probabile, specie considerando la risposta alla notifica del decreto ingiuntivo in data 15.12.2023 con l'opposizione.
2.4.
Nessun elemento assertivo o probatorio fa dubitare della verosimile congruità del corrispettivo della cessione (€ 30.000,00) con il valore di mercato dell'azienda, costituita dall'autorizzazione amministrativa e dai beni commerciabili (art. 1) con esclusione della proprietà del locale condotto in locazione dalla venditrice e, con il trasferimento, dalla compratrice (art. 5; art. 36 l. 27.7.1978
n. 392).
Al contrario, il suo confronto con il credito ingiunto (€ 113.098,05) induce a ritenere che la consapevolezza del debito in capo all'opponente renda plausibile e ragionevole l'affare nella sola
5 di 6 prospettiva di un suo coinvolgimento nella riduzione fraudolenta della garanzia patrimoniale generica della venditrice (art. 2740 c.c.), che, però, è radicalmente carente di prova.
L'impossibilità di accertare l'elemento costitutivo primario della co-obbligazione della cessionaria, sufficiente all'accoglimento dell'opposizione, assorbe le ulteriori questioni di merito.
3.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55, considerati il valore della domanda, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese
(compenso medio per lo studio e l'introduzione; compenso inferiore al valore medio per la trattazione e l'istruzione; compenso dimidiato per la decisione).
La contumacia dei chiamati preclude la condanna della chiamante, soccombente in rito nei loro confronti, al pagamento delle loro spese processuali, non sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando:
1- dichiara inammissibile la chiamata in causa di e Controparte_2 Controparte_2
, e
[...] Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
[...]
2- accoglie l'opposizione di nei confronti di avverso il decreto Parte_1 Controparte_1 ingiuntivo n. 2651/2023, revocandolo nei confronti di Parte_1
3- condanna al pagamento in favore di delle spese processuali, Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 379,50 per esborsi, € 10.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 27 ottobre 2025
Il Giudice
TI AN
6 di 6