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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/07/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Monica SGARRO - Presidente
2) Dott. Rossella DE TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 140 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza del 9.7.2025
T R A
(c.f.: , in proprio e Parte_1 P.IVA_1
quale mandatario della , Parte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria
Maddalena Berloco e Antonio Andriulli, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto a via Golfo di Taranto n. 7/D, presso l'ufficio legale dell' , Pt_1
- APPELLANTE –
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Taranto alla CP_1 C.F._1
via V. Pupino n. 89, presso lo studio dell'avv. Valerio Sgarrino, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti, in atti
- APPELLATA –
Oggetto: opposizione a avviso di addebito – Gestione Separata
All'udienza del 9.7.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con l'appellata sentenza (n. 2440/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, accogliendo per quanto di ragione l'opposizione proposta da CP_1
avvocato, nei confronti di - volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità della pretesa Pt_1
di €. 1.152,45, comprensiva di sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, indicata nell'avviso di addebito n. 406 2018 00029301 60 000 del 24.12.2018, notificato il 6.2.2019,
a titolo di contributi omessi nella Gestione Separata Liberi Professionisti, relativamente all'anno 2011 - dichiarava “nulla essere dovuto dalla ricorrente all , con spese Pt_1
compensate.
Avverso tale decisione proponeva appello l' lamentandone la erroneità e chiedendone Pt_1
la riforma.
Resisteva ribadendo l'eccezione di prescrizione quinquennale del preteso CP_1
credito contributivo afferente l'anno 2011, già formulata nel ricorso introduttivo di primo grado, avuto riguardo anche al relativo avviso di accertamento datato 4.8.2017, asseritamente notificato a mezzo posta.
All'udienza odierna, la causa era discussa e decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice di prime cure ha premesso, in adesione ai principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione con la decisione n. 32167 del 12.12.2018, la sussistenza, ex art. 2 comma 26
Legge 8.8.1995 n. 335 e art. 18 comma 12 D.L.
6.7.2011 n. 98, conv. in Legge 15.7.2011
n. 111, dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, in caso di versamento alla cassa professionale del solo contributo integrativo. Tuttavia, ha accolto l'assorbente eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla ricorrente, individuando il giorno 9.7.2012, quale data di scadenza del termine di pagamento dei contributi pretesi dall' per l'anno 2011, come stabilito dall'art. 17 comma 1 D.P.R. Pt_1
7.12.2001 n. 435, modificato dal D.L. 223/2006, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale quinquennale, e rilevando la tardività della prima richiesta di pagamento da
2 parte dell pervenuta alla stessa ricorrente il 22.8.2017, allorquando la prescrizione era Pt_1
ormai maturata, colpendo anche l'avviso di addebito opposto.
Si duole di tale decisione l' nella parte in cui, pur statuendo l'obbligo dell'istante di Pt_1
iscrizione nella gestione separata e di versamento dei relativi contributi per l'anno di riferimento, ha erroneamente dichiarato la non debenza dei contributi richiesti, sul presupposto dell'intervenuta prescrizione quinquennale.
Deduce preliminarmente l'appellante che nella specie nessuna prescrizione può dirsi maturata in considerazione della data di presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa all'anno 2011, avvenuta il 28.9.2012 da parte dell'appellata, la quale omettendo di denunciare nel Quadro RR l'attività professionale svolta, da assoggettare al versamento della contribuzione alla gestione separata, ha determinato la possibilità di far valere il proprio credito contributivo soltanto dal giorno successivo alla presentazione di tale dichiarazione, rilevato che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., il termine prescrizionale incomincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Evidenzia, inoltre, l'appellante l'errore del primo Giudice per non aver riconosciuto il comportamento doloso del contribuente e la conseguente sospensione del decorso della prescrizione di cui all'art.2941 n. 8 c.c., ribadendo, infine, la correttezza del calcolo delle sanzioni richieste.
L'appello è infondato.
Per principio ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità e di questa Corte, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata per l'anno 2011 decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo versamento, come stabilito dall'art. 17 comma 1 d.p.r.
7.12.2001 n. 435, nel testo vigente ratione temporis e differito dall'art. 1 comma 1 lett. a) d.p.c.m. 6.6.2012, scadente, nella specie, il 9.7.2012, in quanto il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è rappresentato dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito;
non rileva, pertanto, a tali fini, la data di presentazione della dichiarazione dei redditi che, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass. 17.6.2022 n. 19689).
3 Peraltro, nella specie non ricorre nemmeno l'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito, non essendo emersi atti di natura fraudolenta, valutabile ai sensi dell'art. 2941, n. 8, ma apprezzabile solo se idonea a determinare un impedimento ad esercitare il diritto, non sormontabile con gli ordinari controlli, nella specie non esercitati tempestivamente.
Deve, pertanto, confermarsi la tardività della nota di pagamento del 4.8.2017 Pt_1
pervenuta a in data 1.9.2017, allorquando la prescrizione era ormai maturata CP_1
il 9.7.2017.
Assorbito ogni altro motivo, la sentenza va, dunque, confermata con spese che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato, in applicazione dei minimi ivi previsti, avuto riguardo alla non complessità della controversia.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la gravata sentenza;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi €. 886,00, oltre accessori di legge, con distrazione al suo difensore avv. Valerio Sgarrino, anticipante;
3) Ai sensi del DPR n. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Taranto, 9.7.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente dott. Maria Filippa LEONE dott. Monica SGARRO
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Monica SGARRO - Presidente
2) Dott. Rossella DE TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 140 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza del 9.7.2025
T R A
(c.f.: , in proprio e Parte_1 P.IVA_1
quale mandatario della , Parte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria
Maddalena Berloco e Antonio Andriulli, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto a via Golfo di Taranto n. 7/D, presso l'ufficio legale dell' , Pt_1
- APPELLANTE –
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Taranto alla CP_1 C.F._1
via V. Pupino n. 89, presso lo studio dell'avv. Valerio Sgarrino, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti, in atti
- APPELLATA –
Oggetto: opposizione a avviso di addebito – Gestione Separata
All'udienza del 9.7.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con l'appellata sentenza (n. 2440/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, accogliendo per quanto di ragione l'opposizione proposta da CP_1
avvocato, nei confronti di - volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità della pretesa Pt_1
di €. 1.152,45, comprensiva di sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, indicata nell'avviso di addebito n. 406 2018 00029301 60 000 del 24.12.2018, notificato il 6.2.2019,
a titolo di contributi omessi nella Gestione Separata Liberi Professionisti, relativamente all'anno 2011 - dichiarava “nulla essere dovuto dalla ricorrente all , con spese Pt_1
compensate.
Avverso tale decisione proponeva appello l' lamentandone la erroneità e chiedendone Pt_1
la riforma.
Resisteva ribadendo l'eccezione di prescrizione quinquennale del preteso CP_1
credito contributivo afferente l'anno 2011, già formulata nel ricorso introduttivo di primo grado, avuto riguardo anche al relativo avviso di accertamento datato 4.8.2017, asseritamente notificato a mezzo posta.
All'udienza odierna, la causa era discussa e decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice di prime cure ha premesso, in adesione ai principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione con la decisione n. 32167 del 12.12.2018, la sussistenza, ex art. 2 comma 26
Legge 8.8.1995 n. 335 e art. 18 comma 12 D.L.
6.7.2011 n. 98, conv. in Legge 15.7.2011
n. 111, dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, in caso di versamento alla cassa professionale del solo contributo integrativo. Tuttavia, ha accolto l'assorbente eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla ricorrente, individuando il giorno 9.7.2012, quale data di scadenza del termine di pagamento dei contributi pretesi dall' per l'anno 2011, come stabilito dall'art. 17 comma 1 D.P.R. Pt_1
7.12.2001 n. 435, modificato dal D.L. 223/2006, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale quinquennale, e rilevando la tardività della prima richiesta di pagamento da
2 parte dell pervenuta alla stessa ricorrente il 22.8.2017, allorquando la prescrizione era Pt_1
ormai maturata, colpendo anche l'avviso di addebito opposto.
Si duole di tale decisione l' nella parte in cui, pur statuendo l'obbligo dell'istante di Pt_1
iscrizione nella gestione separata e di versamento dei relativi contributi per l'anno di riferimento, ha erroneamente dichiarato la non debenza dei contributi richiesti, sul presupposto dell'intervenuta prescrizione quinquennale.
Deduce preliminarmente l'appellante che nella specie nessuna prescrizione può dirsi maturata in considerazione della data di presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa all'anno 2011, avvenuta il 28.9.2012 da parte dell'appellata, la quale omettendo di denunciare nel Quadro RR l'attività professionale svolta, da assoggettare al versamento della contribuzione alla gestione separata, ha determinato la possibilità di far valere il proprio credito contributivo soltanto dal giorno successivo alla presentazione di tale dichiarazione, rilevato che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., il termine prescrizionale incomincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Evidenzia, inoltre, l'appellante l'errore del primo Giudice per non aver riconosciuto il comportamento doloso del contribuente e la conseguente sospensione del decorso della prescrizione di cui all'art.2941 n. 8 c.c., ribadendo, infine, la correttezza del calcolo delle sanzioni richieste.
L'appello è infondato.
Per principio ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità e di questa Corte, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata per l'anno 2011 decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo versamento, come stabilito dall'art. 17 comma 1 d.p.r.
7.12.2001 n. 435, nel testo vigente ratione temporis e differito dall'art. 1 comma 1 lett. a) d.p.c.m. 6.6.2012, scadente, nella specie, il 9.7.2012, in quanto il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è rappresentato dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito;
non rileva, pertanto, a tali fini, la data di presentazione della dichiarazione dei redditi che, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass. 17.6.2022 n. 19689).
3 Peraltro, nella specie non ricorre nemmeno l'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito, non essendo emersi atti di natura fraudolenta, valutabile ai sensi dell'art. 2941, n. 8, ma apprezzabile solo se idonea a determinare un impedimento ad esercitare il diritto, non sormontabile con gli ordinari controlli, nella specie non esercitati tempestivamente.
Deve, pertanto, confermarsi la tardività della nota di pagamento del 4.8.2017 Pt_1
pervenuta a in data 1.9.2017, allorquando la prescrizione era ormai maturata CP_1
il 9.7.2017.
Assorbito ogni altro motivo, la sentenza va, dunque, confermata con spese che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato, in applicazione dei minimi ivi previsti, avuto riguardo alla non complessità della controversia.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la gravata sentenza;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi €. 886,00, oltre accessori di legge, con distrazione al suo difensore avv. Valerio Sgarrino, anticipante;
3) Ai sensi del DPR n. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Taranto, 9.7.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente dott. Maria Filippa LEONE dott. Monica SGARRO
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