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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 28/08/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Sofia Gancitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 2533/2023 promossa da
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Crema (CR), Via G. Di Vittorio 36, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Miriam Nani (C.F. e (C.F. C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Piacenza, C.F._2
Via S. Franca n. 14
ATTRICE
Contro
(C.F. e P. I.V.A. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Stanghella (PD), Via Nazionale n. 154, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Permunian (C.F. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il difensore in Bologna, Via Alfonso Rubbiani n. 10
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 18.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Parte 1. (d'ora in avanti, per brevità, anche solo ) opponeva il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 942/2023, R.G. n. 2026/2023, con cui l'intestato Tribunale le ingiungeva di pagare in favore di (d'ora in avanti, per brevità, anche ) la somma di euro Controparte_1 CP_1
31.460,24 oltre interessi e spese per il mancato pagamento delle fatture n. 03874PP del 24 novembre 2022 per la somma di euro 30.63554, pagata parzialmente per euro 16.060,84; n.
03906PP del 29 novembre 2022 di euro 11.241,04; n. 03905PPdel 29 novembre 2022 di euro
2.138,15 e n. 958PP/2023 del 18 aprile 2023 di euro 3.506,35, emesse sulla base di un contratto stipulato tra le parti di licenza d'uso di piattaforma web e di supporto alle pratiche necessarie
1 per l'opponente al fine di ottenere i bonus fiscali edilizi e per effettuare l'eventuale cessione dei crediti a istituti bancari. Parte eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Rovigo in favore di quello di Padova, stante l'ubicazione in Stanghella (PD) della sede legale di Controparte_1
nonché a mente del punto 12.1 del contratto stipulato il 26.11.2021 con cui le parti
[...] stabilivano il Foro esclusivo di Padova.
Nel merito, contestava la sussistenza del credito azionato in via monitoria da controparte, deducendo che le prestazioni contrattuali erano fin troppo generiche e che le somme richieste afferivano a servizi mai resi o realizzati in modo errato da tempestivamente contestati. CP_1
In particolare, deduceva che:
- con riferimento alla fattura n. 3874, riferita alla pratica n. 11680, aveva inserito un CP_1
codice fiscale errato nella piattaforma suindicata che, oltre ad aver causato dispendio di tempo e di risorse economiche, costringeva parte opponente a rivolgersi a diverso tecnico per ricercare e correggere l'errore di sistema e inviare il dato corretto ad;
Controparte_2
- con riferimento alle fatture nn. 3906 e 3905, di cui alla pratica n. 8638, non aveva CP_1 svolto, per i bonus c.d. “minori”, alcuna attività di inserimento di documenti nella piattaforma web e di correzione dei documenti inviati dall'opponente, mentre per il resto non aveva predisposto l'asseverazione e il computo metrico, che erano quindi redatti da altri CP_3 tecnici.
Chiedeva, pertanto, di non concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto, la sua revoca e, in via riconvenzionale, la restituzione della somma di euro 16.060,84 pagata in acconto alla fattura n. 3784.
1.2. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_1 avversaria e la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, autorizzata con ordinanza del
06.07.2024.
La causa – previa conversione del rito in semplificato di cognizione e scambio di memorie – veniva istruita documentalmente e, assegnato nelle more il procedimento al sottoscritto magistrato, all'udienza del 18.06.2025 le parti discutevano oralmente e il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co., c.p.c.
2. Preliminarmente, si rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non
è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto -
"rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non
2 trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
2.1. Sempre in via preliminare, è da rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale in favore del Tribunale di Padova sollevata dall'opponente: infatti, la clausola n. 18.2 del contratto quadro concluso tra le parti il 26.11.2021 e prodotto da parte opposta sub doc. 4 prevede espressamente la competenza esclusiva del Foro di Rovigo.
L'apparente contrasto con il contratto prodotto sub doc. 2 da parte opponente, la cui clausola n.
12 prevede espressamente la competenza esclusiva del Foro di Padova, deve essere risolto in considerazione del fatto che quest'ultimo non è il contratto quadro, ma solo un suo allegato disciplinante la licenza d'uso della piattaforma web, mentre le attività descritte nelle fatture azionate in via monitoria, per come dedotte anche dalle parti nei rispettivi atti, non sembrano riconducibili alla mera attività di messa a disposizione della licenza d'uso della piattaforma web, ma alle più articolate attività di supporto tecnico e documentale descritte nel contratto quadro;
si richiama e si condivide l'ordinanza del 06.07.2024, che sul punto aveva già chiarito che “in applicazione del principio di specialità, dunque, la normativa contrattuale di riferimento va individuata nel citato contratto quadro, il cui art. 18 individua la competenza esclusiva di questo Tribunale”.
Se anche il foro esclusivo non fosse stato contrattualmente previsto, in ogni caso, la competenza territoriale del Tribunale di Rovigo è individuabile ex art. 20 c.p.c., quale forum destinatae solutionis, in quanto Giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta deve essere adempiuta;
nel caso che ci occupa, infatti, l'obbligo di pagamento della somma di denaro, in quanto obbligazione portable, va adempiuta presso il domicilio del creditore al tempo della relativa scadenza ex art. 1182 c.c.: come correttamente rilevato dalla convenuta opposta, infatti,
Stanghella, Comune ove ha la sede legale la creditrice, rientra nel circondario dell'intestato
Tribunale (sul punto, cfr. S.U. 13.09.2016 n. 17989).
Va dunque ritenuta la competenza del Giudice adito nel monitorio.
3. Nel merito, l'opposizione è infondata.
Anzitutto giova premettere che è pacifico in giurisprudenza che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del prezzo come corrispettivo di un servizio reso, spetta a chi fa valere
3 tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la semplice fattura, già costituente titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa.
Come ha puntualizzato la Suprema Corte, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa). Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, ossia la vicinanza della prova, secondo cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più "agevole", tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione, nonché la persistenza presuntiva del diritto per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto modificativo o estintivo di cui intende avvalersi per sostenere la propria difesa.
A fronte di tale impostazione, si rileva che – provato il rapporto negoziale regolato dal contratto sottoscritto dalle parti il 26.11.2021 – il corredo probatorio di parte opposta è idoneo a fondare Parte la pretesa creditoria, mentre le difese di si sono tradotte in generiche contestazioni inidonee a corroborare le domande proposte nel presente giudizio, compreso quella riconvenzionale di restituzione della somma parzialmente pagata in virtù della fattura n. 3784.
3.1. In primo luogo, l'opponente non ha nemmeno prodotto il contratto concluso tra le parti il
26.11.2021, allegato invece da (sub doc. 4) e si è limitata a produrre un suo Controparte_1 allegato (cfr. doc. 2); dalla semplice lettura del contratto quadro, in particolare dalla clausola n.
8, specificamente approvata per iscritto dall'opponente ai sensi dell'art. 1341 c.c., si evince che le prestazioni che le parti avevano stabilito in capo a non si limitavano, Controparte_1 come sostiene l'attrice, all'utilizzo della piattaforma web per la gestione delle pratiche finalizzate alle cessioni dei crediti d'imposta, ma ricomprendevano altresì il servizio di formazione, supporto ed affiancamento per l'inserimento dei dati e dei documenti in piattaforma web per la fascicolazione e le attività di asseverazione tecnica eseguite per le pratiche del superbonus 110% e Super Ecobonus 110%, di cui all'art. 119, comma 13, lett. a),
D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) nonché dei bonus edilizi c.d. “minori” al 50% per ristrutturazione e al 90% per il rifacimento delle facciate condominiali. Per ciascuna di queste attività era previsto un corrispettivo in percentuale da calcolarsi in base a parametri indicati nello stesso contratto, distinti per ciascun tipo di prestazione (si veda, a titolo esemplificativo,
4 la clausola n.
8.1 n. 2, che prevede che per il servizio di formazione, assistenza, supporto e affiancamento per l'inserimento dei dati e dei documenti necessari nella piattaforma, era previsto il pagamento di un importo pari al 3,50% oltre iva calcolata sull'importo più alto tra il totale dei lavori comprensivi delle spese tecniche e il valore degli incentivi fiscali).
3.2. Inquadrato il rapporto contrattuale, con riferimento alle singole doglianze di parte opponente, si osserva quanto segue.
La fattura n. 958, pure azionata in monitorio, non è stata oggetto di contestazione da parte dell'opponente, che non la cita neppure tra gli scritti difensivi.
Circa le contestazioni riferite alla “pratica n. 11680” relativa ai lavori interessanti il condominio di via F.lli Rosselli, 3 in Castelvetro Piacentino (PC), di cui alla fattura n. 3874, difetta la chiara ed inequivoca possibilità di ricondurre a l'inadempimento lamentato dall'odierna CP_1 opponente, consistente nella comunicazione ad del codice fiscale del Controparte_2
Parte legale rappresentante di in luogo di quello del condominio cliente. Sul punto, infatti, dal testo dell'e-mail del 06.12.2023 inviata da BRS Service, Centro Assistenza Fiscale successivamente incaricato dall'opponente, non emerge l'autore dell'errore né la sua riferibilità all'opposta, non essendo possibile quindi per questo Tribunale ravvisare la negligenza di quest'ultima (cfr. doc. 7 opponente).
Il lamentato inadempimento appare smentito anche dalla richiesta che parte opponente aveva avanzato a con e-mail del 07.03.2023, di rientro per il pagamento (integrale) della CP_1 medesima fattura n. 3874, di fatto riconoscendo così il debito (doc. 3 di parte opponente).
Peraltro, parte opponente non ha nemmeno provato il danno subito a seguito di tale (asserito) inadempimento.
Da ciò consegue che deve essere rigettata altresì la domanda riconvenzionale di restituzione della somma di euro 16.060,84.
Da ultimo, quanto alle residue fatture nn. 3905 e 3906, l'opponente contesta il fatto che in relazione alla “pratica n. 8638”, relativa ai lavori edilizi nell'immobile di proprietà di Parte_3
abbia svolto qualche attività, compresa l'asseverazione , ma ciò è
[...] CP_1 CP_3 smentito per tabulas dal contenuto del doc. 7 di parte convenuta opposta, in particolare dalla dichiarazione del direttore lavori in riferimento ai lavori di manutenzione straordinaria presso l'immobile sito in Viale Battisti n. 8 a Fiorenzuola d'Arda (PC), dall'attestazione urbanistica rilasciata dal predetto Comune, dal computo metrico e dalla stessa asseverazione tecnica CP_3
(si ricorda, infatti, che solo quest'ultima doveva essere effettuata da mentre CP_1
l'asseverazione fiscale non era di sua competenza;
cfr. docc. 6, 7 e 8).
5 4. Infine, sono da rigettare le istanze istruttorie già avanzate da parte opponente e riproposte in sede di discussione orale, in quanto i capitoli nn. 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15 e 18 vertono su circostanze provate o da provarsi documentalmente, i capitoli nn. 3, 4, 12 e 19 sono irrilevanti ai fini della decisione, i capitoli nn. 7, 8, 10, 11 e 16 vertono su circostanze non contestate e i capitoli nn.
13, 17 e 20 sono valutativi.
5. Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 e ss. mod. per lo scaglione di riferimento.
p.q.m.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione proposta da (C.F. e P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, al decreto ingiuntivo P.IVA_1
n. 942/2023, R.G. n. 2026/2023 e, per l'effetto, lo dichiara definitivamente esecutivo;
Parte
2. Condanna (C.F. e P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1
(C.F. e P. I.V.A. in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Rovigo, 28.08.2025
Il Giudice
Sofia Gancitano
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