Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
RG 4545 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est. -
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4545 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli rappresentata e difesa dall'avv. SARNELLI FRANCESCO e
BARBIERI GIOVANNA presso i quali elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. SARNELLI FRANCESCO e C.F._2
BARBIERI GIOVANNA presso i quali elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/03/2025 le parti, e Parte_1 Controparte_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in NAPOLI il 18/05/2001 (atto n. 65, P. II, S. A, sez. G, anno 2001).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti è nata il [...], maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente.
1
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Le parti chiedevano sostanzialmente soltanto una pronuncia separativa, ovvero concordavano:
In riferimento alla posizione lavorativa le parti dichiarano: quanto al sig. , di essere vigilante assunto con contratto a tempo indeterminato Parte_1 presso SECURITY SERVICES dal 2019, con reddito medio mensile di circa € 1.700,00; quanto alla sig.ra , di essere dipendente presso l'ISTITUTO DELLE Controparte_1
POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA con contratto a tempo indeterminato dal
01/01/2023, con reddito annuo di € 23.908,92 (circa € 1.992,00 mensili).
Le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, dichiarano di non aver nulla a pretendere relativamente alla domanda di assegno e/o a qualsivoglia contributo al mantenimento in proprio favore. Dichiarano, altresì, di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla a pretendere l'uno dall'altra.
I coniugi danno atto che la figlia , nata a [...] il [...], Persona_2
è maggiorenne ed economicamente autosufficiente, essendo titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato come operatore sociosanitario presso l'ISTITUTO DELLE POVERE FIGLIE DELLA
VISITAZIONE DI MARIA.
Non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione.
Non sussistono ragioni di credito, né della comunione, né di ciascuno dei comunisti verso l'altro, né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e ss. c.c.
2 Gli accordi raggiunti tra le parti non sono contrari a norme imperative ed il Tribunale ritiene pertanto di provvedere in conformità.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art. 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale ex art. 151 co. 1 cc dei ricorrenti e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 65, P. II, S. A, sez. G, anno 2001);
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
• spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 30/05/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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