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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/02/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 4532/2024
r.g., decisa nell'udienza del 11.2.2025, promossa da
, con l'avv. Simona Scarpati;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Oreste Manzi;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: assegno unico e universale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 3.5.2024, chiedeva condannarsi Parte_1
l' a corrispondere l'assegno unico e universale ex d.l.vo 230/2021 in CP_1
relazione al periodo 1.7.2022 – 28.2.2023 in misura del 50% quale genitore esercente responsabilità sui minori in affido condiviso
[...]
e , in regime di separazione dal coniuge Per_1 Persona_2 CP_2
.
[...]
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
A norma dell'art. 1 co. 1 d.l.vo 29.12.2021n. 230, è istituito, a decorrere dall'1.3.2022, l'assegno unico e universale (più avanti, per brevità, a.u.u.)
per i figli a carico, attribuito su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell'anno successivo,
ai nuclei familiari in base all'indicatore della situazione economica equivalente (isee) di cui al d.p.c.m.
5.12.2013 n. 159 ed erogato dall' a CP_1
coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli.
Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età;
per figli a carico si intendono, ai sensi dell'art. 1 co. 2 d.l.vo cit., quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini isee.
A norma dell'art. 6 d.l.vo cit., la domanda di a.u.u. è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo (co. 1); per quanto attiene, poi, alla decorrenza della prestazione, per le domande presentate entro il 30
giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno;
qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell'anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa (co. 2).
2 A norma dell'art. 7 co. 2 d.l.vo cit., per i nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, l' corrisponde d'ufficio l'a.u.u. congiuntamente CP_1
ad esso e con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza.
Nel caso in esame, l' dopo avere inizialmente accolto la domanda di CP_1
a.u.u., presentata dal coniuge dell'istante in regime di separazione, in data
16.2.2022, in relazione ai due figli minori, e dopo avere corrisposto il detto assegno in misura ripartita al 50% per ciascun coniuge, così come richiesto in domanda, a decorrere dall'1.3.2022 e sino al 30.6.2022, ha poi sospeso,
con decorrenza dall'1.7.2022, l'erogazione dell'assegno limitatamente alla quota di spettanza dell'istante per asserita decadenza di questi dalla prestazione in quanto, in data 25.5.2022, l'altro coniuge aveva presentato domanda di reddito di cittadinanza, comprensivo di a.u.u.; a seguito di ciò
infatti, secondo quanto opinato dall' l'istante avrebbe dovuto CP_1
presentare una nuova e autonoma domanda di a.u.u., come previsto nel paragrafo 3, punto 6 della circolare 28.4.2022 n. 53, ove si specifica CP_1
che “nel caso di genitori separati, divorziati o di genitori naturali non
conviventi, il genitore esercente la potestà genitoriale in affido condiviso di
uno o più figli appartenenti al nucleo familiare dell'altro genitore
percettore di RDC, al fine del pagamento in parti uguali dell'assegno unico
e universale, dovrà presentare autonoma domanda che sarà liquidata, ove
in possesso dei requisiti di legge, in misura pari al 50% dell'importo totale
dell'assegno”.
Senonché, premesso, in via generale, che le circolari, in quanto espressione della prassi amministrativa, non vincolano il giudice, potendo
3 contribuire a orientarne l'esegesi nei limiti consentiti dal dettato normativo e dalle indicazioni della giurisprudenza (in tal senso, cfr. Cass.
24.11.2015 n. 23960), deve rilevarsi che, per la parte che qui interessa, la circolare in esame non supporta la tesi dell e comunque, ove fosse CP_1
interpretata in tal senso, non potrebbe trovare applicazione, in quanto la necessità di una nuova e autonoma domanda amministrativa di a.u.u. in caso di sopravvenuta percezione del reddito di cittadinanza da parte dell'altro genitore non trova riscontro in alcuna norma di legge, così che non può utilmente invocarsi, nel caso in esame, il pur condivisibile principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziale, la cui omissione è rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato dalla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa ancorché compatibile con quella poi richiesta in giudizio (cfr. Cass.
9.8.2017 n. 19767 e Cass.
3.3.2017 n. 5453).
In altri termini, deve reputarsi idonea e sufficiente, ai fini che qui interessano, la presentazione, risalente nella specie al 16.2.2022, della originaria domanda amministrativa di a.u.u., la cui validità ed efficacia non può ritenersi caducata – in assenza di specifiche disposizioni di legge in tal senso – dalla successiva presentazione, da parte di uno dei genitori separati, di domanda amministrativa di RDC e dalla conseguente percezione, da parte dello stesso, di detta prestazione, di cui l'a.u.u.
costituisce integrazione.
4 In particolare, l'art. 7 co. 2 d.l.vo cit., nel prevedere che “per i nuclei
familiari percettori del reddito i cittadinanza (…) l corrisponde d'ufficio CP_1
(…) l'assegno di cui all'art. 1 congiuntamente ad esso”, mantiene fermo, a
contrario, l'obbligo della presentazione di una autonoma domanda amministrativa per il coniuge che eserciti la responsabilità genitoriale in affido condiviso dei minori appartenenti al nucleo familiare dell'altro genitore percettore del reddito di cittadinanza (poiché solo a quest'ultimo l'a.u.u. viene corrisposto d'ufficio, ad integrazione dello stesso RDC), ma tale norma, come è reso evidente dalla sua formulazione letterale,
disciplina l'ipotesi in cui la percezione del reddito di cittadinanza sia già in atto, laddove nel caso in esame essa è sopravvenuta in epoca successiva alla presentazione della originaria domanda di a.u.u., da cui pertanto l'istante non può ritenersi decaduto.
Conclusivamente, deve condannarsi l' a corrispondere all'istante CP_1
l'assegno unico e universale nella misura del 50% in relazione al periodo controverso, con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 a decorrere ex art. 7 l.
11.8.1973 n. 533 a decorrere dalla maturazione dei singoli ratei mensili.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
condanna l' a corrispondere all'istante l'assegno unico e universale in CP_1
relazione al periodo 1.7.2022 – 28.2.2023 in misura del 50%, oltre interessi
5 legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l.
30.12.1991 n. 412 a decorrere dalla maturazione dei singoli ratei mensili;
condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro CP_1
1.000,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Simona Scarpati.
Taranto, 11.2.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
6
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 4532/2024
r.g., decisa nell'udienza del 11.2.2025, promossa da
, con l'avv. Simona Scarpati;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Oreste Manzi;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: assegno unico e universale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 3.5.2024, chiedeva condannarsi Parte_1
l' a corrispondere l'assegno unico e universale ex d.l.vo 230/2021 in CP_1
relazione al periodo 1.7.2022 – 28.2.2023 in misura del 50% quale genitore esercente responsabilità sui minori in affido condiviso
[...]
e , in regime di separazione dal coniuge Per_1 Persona_2 CP_2
.
[...]
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
A norma dell'art. 1 co. 1 d.l.vo 29.12.2021n. 230, è istituito, a decorrere dall'1.3.2022, l'assegno unico e universale (più avanti, per brevità, a.u.u.)
per i figli a carico, attribuito su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell'anno successivo,
ai nuclei familiari in base all'indicatore della situazione economica equivalente (isee) di cui al d.p.c.m.
5.12.2013 n. 159 ed erogato dall' a CP_1
coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli.
Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età;
per figli a carico si intendono, ai sensi dell'art. 1 co. 2 d.l.vo cit., quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini isee.
A norma dell'art. 6 d.l.vo cit., la domanda di a.u.u. è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo (co. 1); per quanto attiene, poi, alla decorrenza della prestazione, per le domande presentate entro il 30
giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno;
qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell'anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa (co. 2).
2 A norma dell'art. 7 co. 2 d.l.vo cit., per i nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, l' corrisponde d'ufficio l'a.u.u. congiuntamente CP_1
ad esso e con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza.
Nel caso in esame, l' dopo avere inizialmente accolto la domanda di CP_1
a.u.u., presentata dal coniuge dell'istante in regime di separazione, in data
16.2.2022, in relazione ai due figli minori, e dopo avere corrisposto il detto assegno in misura ripartita al 50% per ciascun coniuge, così come richiesto in domanda, a decorrere dall'1.3.2022 e sino al 30.6.2022, ha poi sospeso,
con decorrenza dall'1.7.2022, l'erogazione dell'assegno limitatamente alla quota di spettanza dell'istante per asserita decadenza di questi dalla prestazione in quanto, in data 25.5.2022, l'altro coniuge aveva presentato domanda di reddito di cittadinanza, comprensivo di a.u.u.; a seguito di ciò
infatti, secondo quanto opinato dall' l'istante avrebbe dovuto CP_1
presentare una nuova e autonoma domanda di a.u.u., come previsto nel paragrafo 3, punto 6 della circolare 28.4.2022 n. 53, ove si specifica CP_1
che “nel caso di genitori separati, divorziati o di genitori naturali non
conviventi, il genitore esercente la potestà genitoriale in affido condiviso di
uno o più figli appartenenti al nucleo familiare dell'altro genitore
percettore di RDC, al fine del pagamento in parti uguali dell'assegno unico
e universale, dovrà presentare autonoma domanda che sarà liquidata, ove
in possesso dei requisiti di legge, in misura pari al 50% dell'importo totale
dell'assegno”.
Senonché, premesso, in via generale, che le circolari, in quanto espressione della prassi amministrativa, non vincolano il giudice, potendo
3 contribuire a orientarne l'esegesi nei limiti consentiti dal dettato normativo e dalle indicazioni della giurisprudenza (in tal senso, cfr. Cass.
24.11.2015 n. 23960), deve rilevarsi che, per la parte che qui interessa, la circolare in esame non supporta la tesi dell e comunque, ove fosse CP_1
interpretata in tal senso, non potrebbe trovare applicazione, in quanto la necessità di una nuova e autonoma domanda amministrativa di a.u.u. in caso di sopravvenuta percezione del reddito di cittadinanza da parte dell'altro genitore non trova riscontro in alcuna norma di legge, così che non può utilmente invocarsi, nel caso in esame, il pur condivisibile principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziale, la cui omissione è rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato dalla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa ancorché compatibile con quella poi richiesta in giudizio (cfr. Cass.
9.8.2017 n. 19767 e Cass.
3.3.2017 n. 5453).
In altri termini, deve reputarsi idonea e sufficiente, ai fini che qui interessano, la presentazione, risalente nella specie al 16.2.2022, della originaria domanda amministrativa di a.u.u., la cui validità ed efficacia non può ritenersi caducata – in assenza di specifiche disposizioni di legge in tal senso – dalla successiva presentazione, da parte di uno dei genitori separati, di domanda amministrativa di RDC e dalla conseguente percezione, da parte dello stesso, di detta prestazione, di cui l'a.u.u.
costituisce integrazione.
4 In particolare, l'art. 7 co. 2 d.l.vo cit., nel prevedere che “per i nuclei
familiari percettori del reddito i cittadinanza (…) l corrisponde d'ufficio CP_1
(…) l'assegno di cui all'art. 1 congiuntamente ad esso”, mantiene fermo, a
contrario, l'obbligo della presentazione di una autonoma domanda amministrativa per il coniuge che eserciti la responsabilità genitoriale in affido condiviso dei minori appartenenti al nucleo familiare dell'altro genitore percettore del reddito di cittadinanza (poiché solo a quest'ultimo l'a.u.u. viene corrisposto d'ufficio, ad integrazione dello stesso RDC), ma tale norma, come è reso evidente dalla sua formulazione letterale,
disciplina l'ipotesi in cui la percezione del reddito di cittadinanza sia già in atto, laddove nel caso in esame essa è sopravvenuta in epoca successiva alla presentazione della originaria domanda di a.u.u., da cui pertanto l'istante non può ritenersi decaduto.
Conclusivamente, deve condannarsi l' a corrispondere all'istante CP_1
l'assegno unico e universale nella misura del 50% in relazione al periodo controverso, con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 a decorrere ex art. 7 l.
11.8.1973 n. 533 a decorrere dalla maturazione dei singoli ratei mensili.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
condanna l' a corrispondere all'istante l'assegno unico e universale in CP_1
relazione al periodo 1.7.2022 – 28.2.2023 in misura del 50%, oltre interessi
5 legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l.
30.12.1991 n. 412 a decorrere dalla maturazione dei singoli ratei mensili;
condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro CP_1
1.000,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Simona Scarpati.
Taranto, 11.2.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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